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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/10/2025, n. 3419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3419 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III SEZ. CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice dott.
Rita Di LV, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3238 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
residente in [...]la Strada Via F.lli Bandiera, Codice
Fiscale rapp.to e difeso, giusta procura C.F._1
regolarmente conferita, dall'Avv. Ciro Paolo Ascione (codice fiscale ), con cui elett.te domicilia in San C.F._2
Nicola la Strada, alla Via Palomba, n° 6
ATTORE
1 E
, in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., con sede legale alla Via Dei Bersaglieri n° 40 –
81100 Caserta;
CONVENUTO -CONTUMACE
avente ad oggetto: risarcimento danni ed in cui le parti hanno così rassegnato le loro CONCLUSIONI come in atti sulla base dei seguenti
MOTIVI
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione svolgimento del processo, salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore in epigrafe indicato esponeva di aver subito un infortunio in data
2 20/05/2018 alle ore 15:30 circa allorquando. stava pranzando all'interno del ristorante “Oasi Park” sito in San Prisco (CE)
Località Vignarella, di proprietà della di Controparte_1 [...]
e nel mentre il sig. era a tavola nel suddetto CP_1 Pt_1
ristorante, la sedia sulla quale sedeva improvvisamente cedeva e si rompeva, facendolo cadere rovinosamente in terra;
che a causa della caduta, l'odierno istante subiva lesioni fisiche,
motivo per il quale veniva accompagnato al Pronto Soccorso del
Presidio Ospedaliero di Marcianise dove gli veniva diagnosticata una c. lombo-sacro-coccige con slo, c. ginocchio dx, caviglia sx,
polso e gomito sx con escoriazione (così come risultante dal certificato di ingresso all'unità di pronto soccorso allegato in atti), e che inoltre successivamente gli venivano riscontrate altre patologie evidenziate dalla documentazione medica depositata in atti;
che, la responsabilità dell'evento “de quo” è da ascriversi alla esclusiva colpa e fatto dell'esercizio commerciale “Oasi
Park” della il quale, colposamente, ometteva di Controparte_1
predisporre le misure di sicurezza necessarie per tutelare l'incolumità delle persone, stante una situazione di pericolo
3 occulto. Pertanto, l'attore instaurava il presente procedimento al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti.
Non si costituiva parte convenuta benchè ritualmente citata.
Nel merito, la domanda proposta dall'attrice va rigettata.
Le risultanze istruttorie non consentono di accertare in modo univoco la dinamica dell'evento lesivo.
Il teste escusso a istanza di parte attrice ha riferito esclusivamente circostanze generiche né ha specificato quale fosse la condotta dell'attore prima della caduta.
La CTU medico-legale ha accertato che le lesioni riportate non sono compatibili con una caduta descritta in citazione.
Lesione al coccige “Nel caso de quo la suddetta lesione è l'unica compatibile con la dinamica l'evento traumatico del 20.05.2018,
in quanto in seguito alla rottura della sedia l'attore ha urtato con il sedere al suolo, ma non vi è il rispetto del principio dell'efficienza con il richiamato trauma”
4 Traumi contusivo del gomito: “la dinamica traumatica raccontata dall'attore non giustifica la realizzazione di una frattura dello scafoide.”
Traumi contusivi-distorsivi della caviglia “Comunque alla luce della dinamica traumatologica la suddetta lesione non è
compatibile con l'evento traumatico del 20.05.2018”
Traumi del ginocchio “Nel caso di specie, la patogenesi della lesione meniscale non può essere riconducibile al trauma verificatosi il 20.05.2018”…. Nel caso de quo, per quanto in precedenza riportato vi è un rapporto causale almeno sotto il
profilo della dinamica, solo con la lesione interessante il coccige, mentre non vi è rapporto causale con le altre lesioni diagnosticate. Inoltre, la frattura del coccige, però non è da ritenersi secondaria all'evento traumatico del 20.05.2018 in quanto non vi è il rispetto del principio dell'efficienza e quindi dell'idoneità lesiva. “
Giova precisare che sulla responsabilità ex art. 2051 c.c. secondo orientamento consolidato (Cass. civ., sez. III, 30/01/2023 n.
2636; Cass. civ. 19154/2020), la responsabilità da cose in
5 custodia è oggettiva, ma presuppone la prova che il danno sia stato effettivamente causato dalla cosa, in assenza di caso fortuito. Secondo recentissimi orientamenti (Cass. sez. III,
n. 26895/2024; Cass. n. 2376/2024), nel contesto della responsabilità da cose in custodia, è sufficiente che il comportamento negligente del danneggiato sia colposo e incidente sull'evento, non richiedendo che tale condotta sia
“impervia” o “impredicibile”. Un recente commento ha inoltre confermato che la responsabilità può essere esclusa o attenuata quando il comportamento della vittima incida efficacemente sull'evento.
Nel caso di specie, non è stato provato che il danno sia derivato da un'anomalia dell'attrazione. Al contrario, i testimoni di parte convenuta ( e hanno descritto un impianto Tes_1 Tes_2
conforme, dotato di protezioni, sottoposto a controlli e privo di malfunzionamenti. Nessuna segnalazione di pericolo risulta nei giorni immediatamente precedenti o successivi all'evento.
È stato dunque l'uso ordinario della struttura a precedere l'evento, e non un comportamento autonomo della cosa. In
6 mancanza di prova di una concreta alterazione o vizio della stessa, la domanda non può essere accolta.
Neppure sotto il profilo extracontrattuale può configurarsi una responsabilità per attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c.,
in quanto l'attrazione in questione rientra nella normale categoria di giochi rotanti da luna park, oggetto di collaudi tecnici e certificazioni (in atti); non risulta superato lo standard di normale pericolosità insito nella fruizione del gioco stesso
(cfr. Cass. civ., sez. III, 03/05/2016 n. 8631); l'utente, in quanto maggiorenne, assume un rischio ragionevolmente prevedibile, e deve usare l'attrazione con normale diligenza.
Anche la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. deve ritenersi insussistente, in difetto di una condotta colposa o omissiva del gestore.
Nel caso in esame, le dichiarazioni testimoniali non consentono di superare il ragionevole dubbio che l'infortunio sia dipeso da una condotta imprudente o disattenta dell'attrice stessa, nel tratto finale dell'attrazione. La presenza di rulli e pedane mobili era prevedibile e segnalata, e la lesione può essere spiegata
7 anche da fattori personali (es. perdita di equilibrio, urto accidentale, postura errata), tutti ascrivibili a caso fortuito o imperizia individuale.
Deve, pertanto, essere rigettata, perché infondata, la domanda di risarcimento avanzato.
Ogni altra questione dedotta o eccepita dalle parti deve intendersi assorbita o comunque respinta.
Per quanto concerne le spese, va osservato che, nonostante la soccombenza, la natura della presente controversia e l'esito della stessa, connotato dall'avvenuta e pacifica verificazione di un evento lesivo pur in assenza di prova circa la riconducibilità di quest'ultimo ai pretesi danni, derivanti dal ragionevole margine di incertezza interpretativa nella qualificazione giuridica della pretesa, costituiscono senz'altro motivi valevoli ad integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” attualmente previste dalla disposizione normativa di cui all'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., ai fini dell'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
8 Il Tribunale Terza Sezione Civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così
provvede:
dichiara la contumacia di parte convenuta rigetta la domanda proposta compensa integralmente tra le parti le spese di lite pone definitivamente le spese della CTU come liquidate in atti a carico di parte attrice.
Così, 21/10/2025
Il Giudice
dott. Rita Di LV
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III SEZ. CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice dott.
Rita Di LV, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3238 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
residente in [...]la Strada Via F.lli Bandiera, Codice
Fiscale rapp.to e difeso, giusta procura C.F._1
regolarmente conferita, dall'Avv. Ciro Paolo Ascione (codice fiscale ), con cui elett.te domicilia in San C.F._2
Nicola la Strada, alla Via Palomba, n° 6
ATTORE
1 E
, in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., con sede legale alla Via Dei Bersaglieri n° 40 –
81100 Caserta;
CONVENUTO -CONTUMACE
avente ad oggetto: risarcimento danni ed in cui le parti hanno così rassegnato le loro CONCLUSIONI come in atti sulla base dei seguenti
MOTIVI
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione svolgimento del processo, salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore in epigrafe indicato esponeva di aver subito un infortunio in data
2 20/05/2018 alle ore 15:30 circa allorquando. stava pranzando all'interno del ristorante “Oasi Park” sito in San Prisco (CE)
Località Vignarella, di proprietà della di Controparte_1 [...]
e nel mentre il sig. era a tavola nel suddetto CP_1 Pt_1
ristorante, la sedia sulla quale sedeva improvvisamente cedeva e si rompeva, facendolo cadere rovinosamente in terra;
che a causa della caduta, l'odierno istante subiva lesioni fisiche,
motivo per il quale veniva accompagnato al Pronto Soccorso del
Presidio Ospedaliero di Marcianise dove gli veniva diagnosticata una c. lombo-sacro-coccige con slo, c. ginocchio dx, caviglia sx,
polso e gomito sx con escoriazione (così come risultante dal certificato di ingresso all'unità di pronto soccorso allegato in atti), e che inoltre successivamente gli venivano riscontrate altre patologie evidenziate dalla documentazione medica depositata in atti;
che, la responsabilità dell'evento “de quo” è da ascriversi alla esclusiva colpa e fatto dell'esercizio commerciale “Oasi
Park” della il quale, colposamente, ometteva di Controparte_1
predisporre le misure di sicurezza necessarie per tutelare l'incolumità delle persone, stante una situazione di pericolo
3 occulto. Pertanto, l'attore instaurava il presente procedimento al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti.
Non si costituiva parte convenuta benchè ritualmente citata.
Nel merito, la domanda proposta dall'attrice va rigettata.
Le risultanze istruttorie non consentono di accertare in modo univoco la dinamica dell'evento lesivo.
Il teste escusso a istanza di parte attrice ha riferito esclusivamente circostanze generiche né ha specificato quale fosse la condotta dell'attore prima della caduta.
La CTU medico-legale ha accertato che le lesioni riportate non sono compatibili con una caduta descritta in citazione.
Lesione al coccige “Nel caso de quo la suddetta lesione è l'unica compatibile con la dinamica l'evento traumatico del 20.05.2018,
in quanto in seguito alla rottura della sedia l'attore ha urtato con il sedere al suolo, ma non vi è il rispetto del principio dell'efficienza con il richiamato trauma”
4 Traumi contusivo del gomito: “la dinamica traumatica raccontata dall'attore non giustifica la realizzazione di una frattura dello scafoide.”
Traumi contusivi-distorsivi della caviglia “Comunque alla luce della dinamica traumatologica la suddetta lesione non è
compatibile con l'evento traumatico del 20.05.2018”
Traumi del ginocchio “Nel caso di specie, la patogenesi della lesione meniscale non può essere riconducibile al trauma verificatosi il 20.05.2018”…. Nel caso de quo, per quanto in precedenza riportato vi è un rapporto causale almeno sotto il
profilo della dinamica, solo con la lesione interessante il coccige, mentre non vi è rapporto causale con le altre lesioni diagnosticate. Inoltre, la frattura del coccige, però non è da ritenersi secondaria all'evento traumatico del 20.05.2018 in quanto non vi è il rispetto del principio dell'efficienza e quindi dell'idoneità lesiva. “
Giova precisare che sulla responsabilità ex art. 2051 c.c. secondo orientamento consolidato (Cass. civ., sez. III, 30/01/2023 n.
2636; Cass. civ. 19154/2020), la responsabilità da cose in
5 custodia è oggettiva, ma presuppone la prova che il danno sia stato effettivamente causato dalla cosa, in assenza di caso fortuito. Secondo recentissimi orientamenti (Cass. sez. III,
n. 26895/2024; Cass. n. 2376/2024), nel contesto della responsabilità da cose in custodia, è sufficiente che il comportamento negligente del danneggiato sia colposo e incidente sull'evento, non richiedendo che tale condotta sia
“impervia” o “impredicibile”. Un recente commento ha inoltre confermato che la responsabilità può essere esclusa o attenuata quando il comportamento della vittima incida efficacemente sull'evento.
Nel caso di specie, non è stato provato che il danno sia derivato da un'anomalia dell'attrazione. Al contrario, i testimoni di parte convenuta ( e hanno descritto un impianto Tes_1 Tes_2
conforme, dotato di protezioni, sottoposto a controlli e privo di malfunzionamenti. Nessuna segnalazione di pericolo risulta nei giorni immediatamente precedenti o successivi all'evento.
È stato dunque l'uso ordinario della struttura a precedere l'evento, e non un comportamento autonomo della cosa. In
6 mancanza di prova di una concreta alterazione o vizio della stessa, la domanda non può essere accolta.
Neppure sotto il profilo extracontrattuale può configurarsi una responsabilità per attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c.,
in quanto l'attrazione in questione rientra nella normale categoria di giochi rotanti da luna park, oggetto di collaudi tecnici e certificazioni (in atti); non risulta superato lo standard di normale pericolosità insito nella fruizione del gioco stesso
(cfr. Cass. civ., sez. III, 03/05/2016 n. 8631); l'utente, in quanto maggiorenne, assume un rischio ragionevolmente prevedibile, e deve usare l'attrazione con normale diligenza.
Anche la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. deve ritenersi insussistente, in difetto di una condotta colposa o omissiva del gestore.
Nel caso in esame, le dichiarazioni testimoniali non consentono di superare il ragionevole dubbio che l'infortunio sia dipeso da una condotta imprudente o disattenta dell'attrice stessa, nel tratto finale dell'attrazione. La presenza di rulli e pedane mobili era prevedibile e segnalata, e la lesione può essere spiegata
7 anche da fattori personali (es. perdita di equilibrio, urto accidentale, postura errata), tutti ascrivibili a caso fortuito o imperizia individuale.
Deve, pertanto, essere rigettata, perché infondata, la domanda di risarcimento avanzato.
Ogni altra questione dedotta o eccepita dalle parti deve intendersi assorbita o comunque respinta.
Per quanto concerne le spese, va osservato che, nonostante la soccombenza, la natura della presente controversia e l'esito della stessa, connotato dall'avvenuta e pacifica verificazione di un evento lesivo pur in assenza di prova circa la riconducibilità di quest'ultimo ai pretesi danni, derivanti dal ragionevole margine di incertezza interpretativa nella qualificazione giuridica della pretesa, costituiscono senz'altro motivi valevoli ad integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” attualmente previste dalla disposizione normativa di cui all'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., ai fini dell'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
8 Il Tribunale Terza Sezione Civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così
provvede:
dichiara la contumacia di parte convenuta rigetta la domanda proposta compensa integralmente tra le parti le spese di lite pone definitivamente le spese della CTU come liquidate in atti a carico di parte attrice.
Così, 21/10/2025
Il Giudice
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