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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 12/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Francesco Mancini Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5757/24 R.G.V.
TRA
e , rappresentati e difesi entrambi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Gaetano Olimpia Serena giusta procure speciali alle liti allegate al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 11/12/24 le parti hanno chiesto a questo Tribunale di omologare la loro separazione consensuale. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio concordatario in ER ( FR ) il 2/6/96; che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( il 10/6/95 ) e ( il Per_1 Per_2
2/4/99 ), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che nel tempo è venuta meno la loro affectio coniugalis e di qui la loro decisione di separarsi consensualmente. Esponevano altresì le loro rispettive condizioni economico-patrimoniali e formulavano quindi le seguenti conclusioni congiunte in ordine alle condizioni della loro separazione: “A. I coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
B. La dimora coniugale di comproprietà dei ricorrenti ubicata nel Comune di ER (FR) in Via Contrada Castello, civ.152 per reciproca volontà delle parti viene frazionata in due locali abitativi distinti ed autonomi;
C. In conseguenza e per l'effetto della separazione materiale e spirituale dei coniugi viene meno l'obbligo della SI.ra alla Parte_1 assistenza a favore della madre del coniuge SI. come disposto dall'Atto del 29.05.2017 Parte_2
Repertorio n. 618/472 a firma del Notaio Dr. (all.to 14); D. Ciascuno dei coniugi, sempre per Persona_3 reciproca volontà di entrambi, nonostante la divisione materiale dell'immobile, si obbliga al pagamento per ½ delle spese relative alle utenze (acqua, luce, gas); E. I mobili, arredi e pertinenze presenti all'intero del suddetto immobile per reciproca volontà dei coniugi vengono divisi consensualmente per ½ ciascuno;
F. Il SI.
, a titolo di concorso al mantenimento del coniuge, verserà al medesimo, entro il giorno 10 di Parte_2 ogni mese la somma di €.600,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT nonché provvederà al pagamento del 50% delle spese di utenze come da suesteso punto C;
G. L''autovettura tipo FIAT Panda telaio n. ZFA141A004219815 targata BZ481401 nonché il motociclo KTM 250 ECG – F targato DP04435 già di proprietà del SI. restano di proprietà esclusiva del marito;
H. Le spese di giudizio sono Parte_2 interamente compensate tra le parti.”.
Col decreto del 14/12/24 il Giudice rel., dando atto dell'istanza di sostituzione dell'udienza di comparizione col deposito di note scritte formulata dalle parti, disponeva in conformità e fissava termine perentorio fino al 28/1/25 per il deposito di tali note ex art. 127-ter c.p.c..
Con le predette note congiunte di trattazione scritta depositate il 28/1/25 le parti insistevano per l'accoglimento della loro domanda congiunta come formulata in ricorso. Il Giudice rel. quindi, con ordinanza del 30/1/25, rimetteva la causa al
Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da esse concordate in ricorso, essendo stati rispettati i requisiti di forma stabiliti dall'art. 473-bis. 51, co. 2, c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi.
Spese di lite compensate tra le parti, stante la non configurabilità di una situazione di soccombenza a carico di alcuna di esse in ragione della definizione del presente giudizio alla stregua di conclusioni congiunte delle parti e stante la richiesta congiunta delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni congiunte - sopratrascritte - richiamate con le note scritte Pt_2 ex art. 127-ter c.p.c. del 28/1/25;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di ER ( FR ) in relazione all'Atto n. 19, Parte II, Serie A, anno 1996, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, l'11/2/25.
Il Presidente
( dr. Francesco Mancini )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Francesco Mancini Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5757/24 R.G.V.
TRA
e , rappresentati e difesi entrambi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Gaetano Olimpia Serena giusta procure speciali alle liti allegate al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 11/12/24 le parti hanno chiesto a questo Tribunale di omologare la loro separazione consensuale. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio concordatario in ER ( FR ) il 2/6/96; che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( il 10/6/95 ) e ( il Per_1 Per_2
2/4/99 ), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che nel tempo è venuta meno la loro affectio coniugalis e di qui la loro decisione di separarsi consensualmente. Esponevano altresì le loro rispettive condizioni economico-patrimoniali e formulavano quindi le seguenti conclusioni congiunte in ordine alle condizioni della loro separazione: “A. I coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
B. La dimora coniugale di comproprietà dei ricorrenti ubicata nel Comune di ER (FR) in Via Contrada Castello, civ.152 per reciproca volontà delle parti viene frazionata in due locali abitativi distinti ed autonomi;
C. In conseguenza e per l'effetto della separazione materiale e spirituale dei coniugi viene meno l'obbligo della SI.ra alla Parte_1 assistenza a favore della madre del coniuge SI. come disposto dall'Atto del 29.05.2017 Parte_2
Repertorio n. 618/472 a firma del Notaio Dr. (all.to 14); D. Ciascuno dei coniugi, sempre per Persona_3 reciproca volontà di entrambi, nonostante la divisione materiale dell'immobile, si obbliga al pagamento per ½ delle spese relative alle utenze (acqua, luce, gas); E. I mobili, arredi e pertinenze presenti all'intero del suddetto immobile per reciproca volontà dei coniugi vengono divisi consensualmente per ½ ciascuno;
F. Il SI.
, a titolo di concorso al mantenimento del coniuge, verserà al medesimo, entro il giorno 10 di Parte_2 ogni mese la somma di €.600,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT nonché provvederà al pagamento del 50% delle spese di utenze come da suesteso punto C;
G. L''autovettura tipo FIAT Panda telaio n. ZFA141A004219815 targata BZ481401 nonché il motociclo KTM 250 ECG – F targato DP04435 già di proprietà del SI. restano di proprietà esclusiva del marito;
H. Le spese di giudizio sono Parte_2 interamente compensate tra le parti.”.
Col decreto del 14/12/24 il Giudice rel., dando atto dell'istanza di sostituzione dell'udienza di comparizione col deposito di note scritte formulata dalle parti, disponeva in conformità e fissava termine perentorio fino al 28/1/25 per il deposito di tali note ex art. 127-ter c.p.c..
Con le predette note congiunte di trattazione scritta depositate il 28/1/25 le parti insistevano per l'accoglimento della loro domanda congiunta come formulata in ricorso. Il Giudice rel. quindi, con ordinanza del 30/1/25, rimetteva la causa al
Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da esse concordate in ricorso, essendo stati rispettati i requisiti di forma stabiliti dall'art. 473-bis. 51, co. 2, c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi.
Spese di lite compensate tra le parti, stante la non configurabilità di una situazione di soccombenza a carico di alcuna di esse in ragione della definizione del presente giudizio alla stregua di conclusioni congiunte delle parti e stante la richiesta congiunta delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni congiunte - sopratrascritte - richiamate con le note scritte Pt_2 ex art. 127-ter c.p.c. del 28/1/25;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di ER ( FR ) in relazione all'Atto n. 19, Parte II, Serie A, anno 1996, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, l'11/2/25.
Il Presidente
( dr. Francesco Mancini )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )