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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/11/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8034 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Berli, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca Lai, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
GI SI,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 05/09/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Monserrato, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) La figlia minore, , sarà collocata presso la casa materna. Persona_1
L'affidamento della minore sarà congiunto e paritario e, conseguentemente, la stessa trascorrerà pari tempo con la madre e con il padre, in base alle esigenze di lavoro dei genitori nonché a quelle scolastiche ed extrascolastiche della minore.
In ragione del lavoro del padre, che prevede una costante turnazione che muta di settimana in settimana, le parti concordano fin d'ora di non stabilire puntuali giorni settimanali di spettanza, ma di prevedere che ciascun genitore possa trascorrere pari tempo con la minore, previa organizzazione con l'altro genitore e con in funzione degli impegni lavorativi di entrambi, nonché di quelli Per_1 scolastici ed extrascolastici della minore e, soprattutto, sempre tenendo in considerazione la volontà della minore.
Le parti stabiliscono che sarà, in ogni caso, sempre garantito ad entrambi il pernotto della minore a weekend alternati, dall'uscita di scuola del venerdì al rientro il lunedì mattina.
Pag. 2 di 4 Qualora le esigenze lavorative o di altra natura dei genitori non dovessero consentire la perfetta alternanza, le parti si accordano fin d'ora affinché il pernotto del weekend venga recuperato il fine settimana successivo.
Relativamente alle festività le stesse saranno gestite ad anni alterni.
Così, se un anno trascorrerà con la madre la sera della vigilia di Natale Per_1
e di Capodanno e con il padre il pranzo del 25 dicembre e del 1° gennaio, l'anno successivo le predette festività saranno invertite (e così anche per Santo Stefano, l'Epifania, la Pasqua etc.).
Ciascun genitore, inoltre, avrà sempre diritto di trascorrere il proprio compleanno con la minore, nonché di poter trascorrere almeno parte della giornata con nel giorno del suo compleanno, previa organizzazione con Per_1
l'altro genitore e propendendo per le richieste espresse dalla minore.
Ciascun genitore deve comunicare il piano ferie estivo all'altro genitore entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, in modo tale che l'organizzazione del periodo estivo della minore possa essere più agevolmente gestita.
Le parti, infine, prestano pieno consenso fin d'ora a eventuali viaggi della minore con l'altro genitore, ferma restando la necessità che il genitore venga avvisato del viaggio con un preavviso minimo di due settimane.
2) La casa familiare sita a Selargius in Via delle Gardenie n. 117 verrà venduta ad una somma non inferiore ad € 370.000,00.
Con il ricavato della vendita dell'immobile i coniugi salderanno il mutuo residuo ed il finanziamento relativo alla polizza sul mutuo e divideranno la somma rimanente al 50%, così da poter acquistare ognuno una nuova abitazione.
Nelle more della vendita il OR si impegna ad occupare Parte_1 esclusivamente la parte dell'immobile sita nel piano seminterrato, ove creerà a proprie cure e spese ed entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo un ingresso separato con accesso dal cortile in modo che l'immobile possa essere di fatto suddiviso e che, conseguentemente, i coniugi possano vivere separati.
Fino alla vendita dell'immobile tutte le spese ad esso connesse ad esclusione della rata di mutuo (a titolo esemplificativo e non esaustivo spese per manutenzione ordinaria e straordinaria, bollette di luce, gas, acqua, TARI etc.) verranno suddivise tra i coniugi al 50%.
La rata del mutuo, pari a circa € 550,00 mensili, continuerà, invece, ad essere scalata dal conto corrente intestato al OR , così come il Parte_1 finanziamento relativo alla polizza assicurativa sul mutuo continuerà ad essere corrisposto esclusivamente dalla ORa CP_1
Qualora l'immobile non dovesse essere venuto entro la data del 31 dicembre 2026, il OR abbandonerà la casa coniugale per recarsi in Parte_1
Pag. 3 di 4 altra abitazione fino al reperimento di un acquirente e alla relativa compravendita immobiliare della casa di Via delle Gardenie 117.
3) Il OR verserà alla ORa a titolo di Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento della figlia la somma di € 250,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo a quello in cui verrà rogitato l'atto di compravendita immobiliare della casa familiare, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
La ORa tratterrà, inoltre, il 100% delle somme percepite a CP_1 titolo di assegno unico per la figlia, nonché le eventuali ulteriori agevolazioni ed ausili economici che potranno essere concessi a vario titolo per la minore (a titolo esemplificativo e non esaustivo eventuali bonus per la frequentazione della scuola pubblica).
4) Ciascun genitore provvederà a far fronte a tutte le spese necessarie per il mantenimento ordinario della minore nei momenti in cui è ad esso affidata.
Con riferimento, invece, alle spese straordinarie, i coniugi le suddivideranno nella misura di 1/3 a carico della ORa e 2/3 a carico del CP_1
OR , in linea con le rispettive possibilità economico- Parte_1 reddituali, così come previsto dal codice civile.
5) La ORa rinuncia a qualsiasi forma di mantenimento CP_1 personale da parte del OR dichiarando di essere Parte_1 economicamente autosufficiente e, in vista della cessazione del regime di comunione legale, dichiara di non avere nulla a che pretendere relativamente alle somme contenute nel conto cointestato presso CREDEM S.p.A. n. 7236.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8034 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Berli, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca Lai, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
GI SI,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 05/09/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Monserrato, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) La figlia minore, , sarà collocata presso la casa materna. Persona_1
L'affidamento della minore sarà congiunto e paritario e, conseguentemente, la stessa trascorrerà pari tempo con la madre e con il padre, in base alle esigenze di lavoro dei genitori nonché a quelle scolastiche ed extrascolastiche della minore.
In ragione del lavoro del padre, che prevede una costante turnazione che muta di settimana in settimana, le parti concordano fin d'ora di non stabilire puntuali giorni settimanali di spettanza, ma di prevedere che ciascun genitore possa trascorrere pari tempo con la minore, previa organizzazione con l'altro genitore e con in funzione degli impegni lavorativi di entrambi, nonché di quelli Per_1 scolastici ed extrascolastici della minore e, soprattutto, sempre tenendo in considerazione la volontà della minore.
Le parti stabiliscono che sarà, in ogni caso, sempre garantito ad entrambi il pernotto della minore a weekend alternati, dall'uscita di scuola del venerdì al rientro il lunedì mattina.
Pag. 2 di 4 Qualora le esigenze lavorative o di altra natura dei genitori non dovessero consentire la perfetta alternanza, le parti si accordano fin d'ora affinché il pernotto del weekend venga recuperato il fine settimana successivo.
Relativamente alle festività le stesse saranno gestite ad anni alterni.
Così, se un anno trascorrerà con la madre la sera della vigilia di Natale Per_1
e di Capodanno e con il padre il pranzo del 25 dicembre e del 1° gennaio, l'anno successivo le predette festività saranno invertite (e così anche per Santo Stefano, l'Epifania, la Pasqua etc.).
Ciascun genitore, inoltre, avrà sempre diritto di trascorrere il proprio compleanno con la minore, nonché di poter trascorrere almeno parte della giornata con nel giorno del suo compleanno, previa organizzazione con Per_1
l'altro genitore e propendendo per le richieste espresse dalla minore.
Ciascun genitore deve comunicare il piano ferie estivo all'altro genitore entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, in modo tale che l'organizzazione del periodo estivo della minore possa essere più agevolmente gestita.
Le parti, infine, prestano pieno consenso fin d'ora a eventuali viaggi della minore con l'altro genitore, ferma restando la necessità che il genitore venga avvisato del viaggio con un preavviso minimo di due settimane.
2) La casa familiare sita a Selargius in Via delle Gardenie n. 117 verrà venduta ad una somma non inferiore ad € 370.000,00.
Con il ricavato della vendita dell'immobile i coniugi salderanno il mutuo residuo ed il finanziamento relativo alla polizza sul mutuo e divideranno la somma rimanente al 50%, così da poter acquistare ognuno una nuova abitazione.
Nelle more della vendita il OR si impegna ad occupare Parte_1 esclusivamente la parte dell'immobile sita nel piano seminterrato, ove creerà a proprie cure e spese ed entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo un ingresso separato con accesso dal cortile in modo che l'immobile possa essere di fatto suddiviso e che, conseguentemente, i coniugi possano vivere separati.
Fino alla vendita dell'immobile tutte le spese ad esso connesse ad esclusione della rata di mutuo (a titolo esemplificativo e non esaustivo spese per manutenzione ordinaria e straordinaria, bollette di luce, gas, acqua, TARI etc.) verranno suddivise tra i coniugi al 50%.
La rata del mutuo, pari a circa € 550,00 mensili, continuerà, invece, ad essere scalata dal conto corrente intestato al OR , così come il Parte_1 finanziamento relativo alla polizza assicurativa sul mutuo continuerà ad essere corrisposto esclusivamente dalla ORa CP_1
Qualora l'immobile non dovesse essere venuto entro la data del 31 dicembre 2026, il OR abbandonerà la casa coniugale per recarsi in Parte_1
Pag. 3 di 4 altra abitazione fino al reperimento di un acquirente e alla relativa compravendita immobiliare della casa di Via delle Gardenie 117.
3) Il OR verserà alla ORa a titolo di Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento della figlia la somma di € 250,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo a quello in cui verrà rogitato l'atto di compravendita immobiliare della casa familiare, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
La ORa tratterrà, inoltre, il 100% delle somme percepite a CP_1 titolo di assegno unico per la figlia, nonché le eventuali ulteriori agevolazioni ed ausili economici che potranno essere concessi a vario titolo per la minore (a titolo esemplificativo e non esaustivo eventuali bonus per la frequentazione della scuola pubblica).
4) Ciascun genitore provvederà a far fronte a tutte le spese necessarie per il mantenimento ordinario della minore nei momenti in cui è ad esso affidata.
Con riferimento, invece, alle spese straordinarie, i coniugi le suddivideranno nella misura di 1/3 a carico della ORa e 2/3 a carico del CP_1
OR , in linea con le rispettive possibilità economico- Parte_1 reddituali, così come previsto dal codice civile.
5) La ORa rinuncia a qualsiasi forma di mantenimento CP_1 personale da parte del OR dichiarando di essere Parte_1 economicamente autosufficiente e, in vista della cessazione del regime di comunione legale, dichiara di non avere nulla a che pretendere relativamente alle somme contenute nel conto cointestato presso CREDEM S.p.A. n. 7236.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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