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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 13/07/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
329/25 R.G.V. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 329/25 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Foddai CP_1
Massimiliano, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Foddai Controparte_2
Massimiliano, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 01/07/2006 in San IN (TR) precisando che dall'unione sono nati i figli , in Terni il 04/04/2013 e Persona_1 [...]
, in Terni il 25/11/2017 e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Per_2
Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione personale, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“A) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile (rectius: cessazione degli effetti civili del matrimonio) contratto in San IN (TR) in data 01.07.2006 tra la SI.ra ed il Controparte_2 SI. , alle condizioni che vengono qui di seguito riprodotte: CP_1
1) disporre l'affido dei figli minori e ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Per_2 sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso la madre, in Terni, Strada di Valdiserra n. 31; mentre il SI. continuerà ad abitare in Strada Santa Giusta CP_1
n. 120.
Per effetto di quanto sopra, le decisioni più̀ importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. nere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte Per_3 le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2) Ai sensi e per gli effetti della Legge 28/2/1985 n. 47 e successive proroghe e modificazioni, i sottoscritti e , consapevoli delle sanzioni penali previste per Controparte_2 CP_1 dichiarazioni mendaci o falsità in atti, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, rendono la seguente dichiarazione. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti tra noi coniugi, io sottoscritto SI. C.F.: , nato a [...] il [...], entrambi CP_1 C.F._1 residenti in [...] cedo a favore della SI.ra , Controparte_2
C.F.: , nata a [...] il [...] che accetta, il 50% della proprietà della C.F._2 casa coniugale con tutti i mobili e gli arredi, sita in Terni (TR), Strada di Valdiserra n. 31, e precisamente costituita da:
- una abitazione, al piano terra, interno 3, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Terni (TR) al foglio 73, particella 1531, sub 38, cat. A/2, classe 7, consistenza 5,5 vani, Rendita €. 426,08;
- locale uso autorimessa, posto al piano interrato, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Terni (TR) al foglio 73, particella 1531 sub 35, cat. C/6, classe 8, consistenza catastale 15 mq, Rendita €. 30,99;
- locale uso cantina, posto al piano interrato, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Terni (TR) al foglio 73, particella 1531 sub 46, cat. C/2, classe 8, consistenza catastale 4 mq, Rendita €. 11,78; Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 luglio 2010 n. 122 il cedente dichiara e parte cessionaria prende atto e conferma, che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare urbana oggetto del presente atto di trasferimento, raffigurata nella planimetria depositata in Catasto e che si offre in allegato All. 5.
Parte cedente dichiara altresì che i dati catastali e la planimetria sono pienamente conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa.
Il dichiara che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è CP_1 conforme alle risultanze dei registri immobiliari. Dichiara ai sensi dell'art. 40 della L. 28/02/1985 n. 47 e dell'art. 39 L 23/12/1994 n. 724 che la costruzione della porzione immobiliare oggetto del presente atto è avvenuta in conformità secondo le prescrizioni della Concessione Edilizia rilasciata dal Comune di Terni in data 28/10/2008, prot. N. 436 e successiva D.I.A. in variante presentata al Comune di Terni in data 20/01/2011 e che la relativa costruzione è stata ultimata in data 02/03/2011 come da comunicazione al Comune di Terni in data 03/03/2011. Ai sensi dell'art. 41 della stessa Legge 47/25 si dichiara che per la porzione immobiliare oggetto del presente atto non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori di cui alle L. 1150/1942 e 10/1977.
Parte cessionaria dà atto con la sottoscrizione della presente dichiarazione di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici ed in particolare di aver ricevuto l'Attestato di Prestazione Energetica (Doc. 6) relativo all'appartamento ad uso abitazione oggetto di trasferimento;
detto attestato di prestazione energetica si allega in copia onde divenire parte integrante e sostanziale del ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio ai fini della sua corretta trascrizione. È escluso da tale allegazione il locale garage (C/6) in Comune di Terni non essendovi per il medesimo obbligo di dotazione. La cessione ed il trasferimento delle suddette porzioni immobiliari si intende fatta ed accettata a corpo, con tutti i diritti e servitù inerenti a quanto rispettivamente ceduto, accessioni e pertinenze, annessi e connessi, azioni, diritti e ragioni, nulla escluso, eccettuato o riservato al cedente, ivi compresi i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti e sulle aree comuni dei fabbricati di cui sono parti quanto in oggetto nulla escluso eccettuato o riservato alla parte cedente. Io sottoscritto SI. CP_1 dichiaro che quanto con il presente atto trasferisco alla SI.ra è a me pervenuto Controparte_2 in forza di atto a rogito Notaio (All. 7), rep. n. 51730 del 08.04.2011 registrato in Persona_4 data 12.04.2011 (n. 2957). Garantisco, altresì̀, la proprietà di quanto con il presente atto viene trasferito, nonché la libertà delle predette porzioni immobiliari da iscrizioni e ipoteche, arretrati tributari e diritti di terzi in genere, di qualunque origine e natura, ad eccezione della ipoteca iscritta dalla Banca Intesa San Paolo per la stipula dell'atto di compravendita, come da ispezione ipotecaria che si deposita in atti (All. 8). Le parti dichiarano che le suddette cessioni e trasferimenti vengono effettuate a titolo gratuito in quanto trattasi della casa coniugale dove vivono i minori con la SI.ra
, già comproprietaria del 50%. Parte cedente rinuncia espressamente Controparte_2 all'iscrizione di ipoteca legale con esonero per i competenti Conservatori dei Registri Immobiliari al riguardo. Le parti dichiarano di essere a conoscenza che l'Ufficio si limiterà a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto del presente atto, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica ed impiantistica. La SI.ra si obbliga a Controparte_2 curare la trascrizione e la voltura del verbale e del ricorso, del verbale e della sentenza di divorzio, presso il competente Ufficio della Pubblicità Immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
Le spese di trascrizione e di voltura saranno a carico integrale ed esclusivo della SI.ra _2
. In relazione alle attribuzioni patrimoniali che precedono in favore dell'altro coniuge, per
[...] le motivazioni sopra richiamate, si chiede l'esonero del presente atto da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999. Con la cessione dei diritti di proprietà i ricorrenti estinguono ogni rispettiva pretesa economica relativa al rapporto di coniugio;
3) In virtù dei buoni rapporti tra le parti, il padre potrà tenere con sé i figli tutte le volte che vorrà, previo preavviso telefonico e compatibilmente con gli impegni dei minori, attuando le stesse modalità che fino adesso hanno garantito serenità ai piccoli e;
nonché due fine Per_1 Per_2 settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena;
fermo restando che qualora uno dei due genitori volesse portare i minori fuori per un weekend, in siffatta ipotesi, il pernottamento decorrerà dal giorno venerdì e sino alla domenica sera;
4) I minori trascorreranno le vacanze natalizie, ad anni alterni, in base al seguente calendario: dal 24/12 fino al pranzo del 25.12 compreso con un genitore, dal pomeriggio del 25.12 e fino alla mattina del 27/12 con l'altro genitore;
sempre ad anni alterni, trascorreranno il 31/12 ed il 01/01 con un genitore ed il giorno 06/01 con l'altro genitore;
infine trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro genitore;
5) I genitori avranno la facoltà di trascorrere le vacanze estive con i figli per due settimane tra di loro anche discontinue. In ogni caso, i luoghi di villeggiatura dovranno essere previamente concordati di comune accordo tra i ricorrenti;
entro il 31.05 di ogni anno ciascun genitore dovrà comunicare all'altro le settimane che intenderà trascorrere con i figli e, inoltre, con congruo anticipo, almeno 15 gg prima, i riferimenti dei luoghi di villeggiatura.
Le vacanze, in ogni caso, dovranno essere stabilite a partire dal 30.06 ed entro il 05.09 con riguardo, pertanto, alle eSIenze scolastiche dei minori.
Le vacanze in paesi diversi dall'Italia dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
In ogni caso i genitori si impegnano reciprocamente a garantire durante le vacanze un contatto telefonico giornaliero con i figli;
6) I ricorrenti si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza, nonché a comunicare anche il recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura;
7) i minori trascorreranno il giorno del compleanno dei genitori con il genitore rispettivo, a prescindere dal giorno di calendario di appartenenza;
Il compleanno dei figli verrà festeggiato in maniera condivisa, con condivisione delle spese e possibilmente il giorno corrispondente;
in ogni caso, qualora ciò non potrà essere possibile, i figli trascorreranno il giorno del proprio compleanno alternativamente con ciascun genitore il pranzo o la cena;
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere già regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale e, quindi, di non avere nulla a pretendere reciprocamente;
9) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo al CP_1 Controparte_2 mantenimento dei figli minori, la somma mensile pari ad €. 100,00 per entrambi. Detta somma sarà automaticamente rivalutata di anno in anno, a far data dall'emissione del richiesto provvedimento, secondo la variazione degli indici ISTAT;
sulla base delle modalità sino ad ora adottate dalle parti, il SI. si impegna a versare l'importo dell'assegno unico percepito, pari ad €. 222,00 al mese, CP_1 direttamente sul conto corrente n. 65079/1000/10891 intestato al figlio , mentre Persona_2
l'indennità di frequenza di € 346 mensili corrisposta per la figlia verrà versata su c/c a lei Per_1 intestato;
10) I ricorrenti concordano che le spese mediche, comprese le visite e certificati medico/sportivi, spese scolastiche (ivi compresa la mensa e le gite scolastiche), ricreative, sportive, ludiche e di trasporto, saranno a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno, senza la necessità di preavviso;
in siffatta ipotesi, qualora le spese straordinarie fossero sostenute da un genitore, l'altro si impegna a rifonderle entro giorni cinque dalla richiesta, previa esibizione della ricevuta di spesa.
Le eventuali spese straordinarie di rilevante entità (alloggi universitari, viaggi di istruzione, mezzi di trasporto, computer, sport e/o attività particolari) saranno concordate preventivamente dai genitori e, qualora possibile, il costo verrà suddiviso al 50%. Qualora, invece, un genitore sia nell'impossibilità economica di sostenerne il costo, l'altro genitore potrà valutare la possibilità di accollarsi il 100% della spesa, senza richiederne la quota parte all'altro genitore;
in ogni caso, nella ripartizione delle spese straordinarie, le parti faranno riferimento anche al protocollo adottato dal Tribunale di Terni;
11) Entrambi i ricorrenti si impegnano a collaborare per individuare occasioni e modalità di incontro che, in relazione alla progressiva crescita dei loro figli, garantiscano lo sviluppo di un rapporto costante, sereno e costruttivo tra i minori e ciascuno dei genitori;
in caso di nuove frequentazioni, entrambi i ricorrenti si impegnano, nell'interesse dei minori, a far conoscere i nuovi partner purché si tratti di una relazione stabile e duratura e, soprattutto, che non arrechi pregiudizio alla prole.
12) I genitori si impegnano a rispettare il più possibile le scelte e le inclinazioni sia scolastiche, sia sportive dei loro figli.
13) I coniugi si danno, sin da ora, reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità̀ valida per l'espatrio”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 01/07/2006 tra CP_1
e in San IN (TR) alle condizioni indicate nel
[...] Controparte_2 ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di SA NI (TR) (atto n. 20, parte II, serie A, anno 2006); spese compensate.
Così deciso nella camera di conSIlio in collegamento da remoto in data 4 luglio 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 329/25 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Foddai CP_1
Massimiliano, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Foddai Controparte_2
Massimiliano, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 01/07/2006 in San IN (TR) precisando che dall'unione sono nati i figli , in Terni il 04/04/2013 e Persona_1 [...]
, in Terni il 25/11/2017 e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Per_2
Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione personale, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“A) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile (rectius: cessazione degli effetti civili del matrimonio) contratto in San IN (TR) in data 01.07.2006 tra la SI.ra ed il Controparte_2 SI. , alle condizioni che vengono qui di seguito riprodotte: CP_1
1) disporre l'affido dei figli minori e ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Per_2 sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso la madre, in Terni, Strada di Valdiserra n. 31; mentre il SI. continuerà ad abitare in Strada Santa Giusta CP_1
n. 120.
Per effetto di quanto sopra, le decisioni più̀ importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. nere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte Per_3 le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2) Ai sensi e per gli effetti della Legge 28/2/1985 n. 47 e successive proroghe e modificazioni, i sottoscritti e , consapevoli delle sanzioni penali previste per Controparte_2 CP_1 dichiarazioni mendaci o falsità in atti, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, rendono la seguente dichiarazione. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti tra noi coniugi, io sottoscritto SI. C.F.: , nato a [...] il [...], entrambi CP_1 C.F._1 residenti in [...] cedo a favore della SI.ra , Controparte_2
C.F.: , nata a [...] il [...] che accetta, il 50% della proprietà della C.F._2 casa coniugale con tutti i mobili e gli arredi, sita in Terni (TR), Strada di Valdiserra n. 31, e precisamente costituita da:
- una abitazione, al piano terra, interno 3, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Terni (TR) al foglio 73, particella 1531, sub 38, cat. A/2, classe 7, consistenza 5,5 vani, Rendita €. 426,08;
- locale uso autorimessa, posto al piano interrato, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Terni (TR) al foglio 73, particella 1531 sub 35, cat. C/6, classe 8, consistenza catastale 15 mq, Rendita €. 30,99;
- locale uso cantina, posto al piano interrato, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Terni (TR) al foglio 73, particella 1531 sub 46, cat. C/2, classe 8, consistenza catastale 4 mq, Rendita €. 11,78; Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 luglio 2010 n. 122 il cedente dichiara e parte cessionaria prende atto e conferma, che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare urbana oggetto del presente atto di trasferimento, raffigurata nella planimetria depositata in Catasto e che si offre in allegato All. 5.
Parte cedente dichiara altresì che i dati catastali e la planimetria sono pienamente conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa.
Il dichiara che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è CP_1 conforme alle risultanze dei registri immobiliari. Dichiara ai sensi dell'art. 40 della L. 28/02/1985 n. 47 e dell'art. 39 L 23/12/1994 n. 724 che la costruzione della porzione immobiliare oggetto del presente atto è avvenuta in conformità secondo le prescrizioni della Concessione Edilizia rilasciata dal Comune di Terni in data 28/10/2008, prot. N. 436 e successiva D.I.A. in variante presentata al Comune di Terni in data 20/01/2011 e che la relativa costruzione è stata ultimata in data 02/03/2011 come da comunicazione al Comune di Terni in data 03/03/2011. Ai sensi dell'art. 41 della stessa Legge 47/25 si dichiara che per la porzione immobiliare oggetto del presente atto non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori di cui alle L. 1150/1942 e 10/1977.
Parte cessionaria dà atto con la sottoscrizione della presente dichiarazione di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici ed in particolare di aver ricevuto l'Attestato di Prestazione Energetica (Doc. 6) relativo all'appartamento ad uso abitazione oggetto di trasferimento;
detto attestato di prestazione energetica si allega in copia onde divenire parte integrante e sostanziale del ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio ai fini della sua corretta trascrizione. È escluso da tale allegazione il locale garage (C/6) in Comune di Terni non essendovi per il medesimo obbligo di dotazione. La cessione ed il trasferimento delle suddette porzioni immobiliari si intende fatta ed accettata a corpo, con tutti i diritti e servitù inerenti a quanto rispettivamente ceduto, accessioni e pertinenze, annessi e connessi, azioni, diritti e ragioni, nulla escluso, eccettuato o riservato al cedente, ivi compresi i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti e sulle aree comuni dei fabbricati di cui sono parti quanto in oggetto nulla escluso eccettuato o riservato alla parte cedente. Io sottoscritto SI. CP_1 dichiaro che quanto con il presente atto trasferisco alla SI.ra è a me pervenuto Controparte_2 in forza di atto a rogito Notaio (All. 7), rep. n. 51730 del 08.04.2011 registrato in Persona_4 data 12.04.2011 (n. 2957). Garantisco, altresì̀, la proprietà di quanto con il presente atto viene trasferito, nonché la libertà delle predette porzioni immobiliari da iscrizioni e ipoteche, arretrati tributari e diritti di terzi in genere, di qualunque origine e natura, ad eccezione della ipoteca iscritta dalla Banca Intesa San Paolo per la stipula dell'atto di compravendita, come da ispezione ipotecaria che si deposita in atti (All. 8). Le parti dichiarano che le suddette cessioni e trasferimenti vengono effettuate a titolo gratuito in quanto trattasi della casa coniugale dove vivono i minori con la SI.ra
, già comproprietaria del 50%. Parte cedente rinuncia espressamente Controparte_2 all'iscrizione di ipoteca legale con esonero per i competenti Conservatori dei Registri Immobiliari al riguardo. Le parti dichiarano di essere a conoscenza che l'Ufficio si limiterà a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto del presente atto, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica ed impiantistica. La SI.ra si obbliga a Controparte_2 curare la trascrizione e la voltura del verbale e del ricorso, del verbale e della sentenza di divorzio, presso il competente Ufficio della Pubblicità Immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
Le spese di trascrizione e di voltura saranno a carico integrale ed esclusivo della SI.ra _2
. In relazione alle attribuzioni patrimoniali che precedono in favore dell'altro coniuge, per
[...] le motivazioni sopra richiamate, si chiede l'esonero del presente atto da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999. Con la cessione dei diritti di proprietà i ricorrenti estinguono ogni rispettiva pretesa economica relativa al rapporto di coniugio;
3) In virtù dei buoni rapporti tra le parti, il padre potrà tenere con sé i figli tutte le volte che vorrà, previo preavviso telefonico e compatibilmente con gli impegni dei minori, attuando le stesse modalità che fino adesso hanno garantito serenità ai piccoli e;
nonché due fine Per_1 Per_2 settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena;
fermo restando che qualora uno dei due genitori volesse portare i minori fuori per un weekend, in siffatta ipotesi, il pernottamento decorrerà dal giorno venerdì e sino alla domenica sera;
4) I minori trascorreranno le vacanze natalizie, ad anni alterni, in base al seguente calendario: dal 24/12 fino al pranzo del 25.12 compreso con un genitore, dal pomeriggio del 25.12 e fino alla mattina del 27/12 con l'altro genitore;
sempre ad anni alterni, trascorreranno il 31/12 ed il 01/01 con un genitore ed il giorno 06/01 con l'altro genitore;
infine trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro genitore;
5) I genitori avranno la facoltà di trascorrere le vacanze estive con i figli per due settimane tra di loro anche discontinue. In ogni caso, i luoghi di villeggiatura dovranno essere previamente concordati di comune accordo tra i ricorrenti;
entro il 31.05 di ogni anno ciascun genitore dovrà comunicare all'altro le settimane che intenderà trascorrere con i figli e, inoltre, con congruo anticipo, almeno 15 gg prima, i riferimenti dei luoghi di villeggiatura.
Le vacanze, in ogni caso, dovranno essere stabilite a partire dal 30.06 ed entro il 05.09 con riguardo, pertanto, alle eSIenze scolastiche dei minori.
Le vacanze in paesi diversi dall'Italia dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
In ogni caso i genitori si impegnano reciprocamente a garantire durante le vacanze un contatto telefonico giornaliero con i figli;
6) I ricorrenti si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza, nonché a comunicare anche il recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura;
7) i minori trascorreranno il giorno del compleanno dei genitori con il genitore rispettivo, a prescindere dal giorno di calendario di appartenenza;
Il compleanno dei figli verrà festeggiato in maniera condivisa, con condivisione delle spese e possibilmente il giorno corrispondente;
in ogni caso, qualora ciò non potrà essere possibile, i figli trascorreranno il giorno del proprio compleanno alternativamente con ciascun genitore il pranzo o la cena;
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere già regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale e, quindi, di non avere nulla a pretendere reciprocamente;
9) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo al CP_1 Controparte_2 mantenimento dei figli minori, la somma mensile pari ad €. 100,00 per entrambi. Detta somma sarà automaticamente rivalutata di anno in anno, a far data dall'emissione del richiesto provvedimento, secondo la variazione degli indici ISTAT;
sulla base delle modalità sino ad ora adottate dalle parti, il SI. si impegna a versare l'importo dell'assegno unico percepito, pari ad €. 222,00 al mese, CP_1 direttamente sul conto corrente n. 65079/1000/10891 intestato al figlio , mentre Persona_2
l'indennità di frequenza di € 346 mensili corrisposta per la figlia verrà versata su c/c a lei Per_1 intestato;
10) I ricorrenti concordano che le spese mediche, comprese le visite e certificati medico/sportivi, spese scolastiche (ivi compresa la mensa e le gite scolastiche), ricreative, sportive, ludiche e di trasporto, saranno a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno, senza la necessità di preavviso;
in siffatta ipotesi, qualora le spese straordinarie fossero sostenute da un genitore, l'altro si impegna a rifonderle entro giorni cinque dalla richiesta, previa esibizione della ricevuta di spesa.
Le eventuali spese straordinarie di rilevante entità (alloggi universitari, viaggi di istruzione, mezzi di trasporto, computer, sport e/o attività particolari) saranno concordate preventivamente dai genitori e, qualora possibile, il costo verrà suddiviso al 50%. Qualora, invece, un genitore sia nell'impossibilità economica di sostenerne il costo, l'altro genitore potrà valutare la possibilità di accollarsi il 100% della spesa, senza richiederne la quota parte all'altro genitore;
in ogni caso, nella ripartizione delle spese straordinarie, le parti faranno riferimento anche al protocollo adottato dal Tribunale di Terni;
11) Entrambi i ricorrenti si impegnano a collaborare per individuare occasioni e modalità di incontro che, in relazione alla progressiva crescita dei loro figli, garantiscano lo sviluppo di un rapporto costante, sereno e costruttivo tra i minori e ciascuno dei genitori;
in caso di nuove frequentazioni, entrambi i ricorrenti si impegnano, nell'interesse dei minori, a far conoscere i nuovi partner purché si tratti di una relazione stabile e duratura e, soprattutto, che non arrechi pregiudizio alla prole.
12) I genitori si impegnano a rispettare il più possibile le scelte e le inclinazioni sia scolastiche, sia sportive dei loro figli.
13) I coniugi si danno, sin da ora, reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità̀ valida per l'espatrio”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 01/07/2006 tra CP_1
e in San IN (TR) alle condizioni indicate nel
[...] Controparte_2 ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di SA NI (TR) (atto n. 20, parte II, serie A, anno 2006); spese compensate.
Così deciso nella camera di conSIlio in collegamento da remoto in data 4 luglio 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti