Art. 5. (Delega)
Fermo restando quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo unico del regio decreto 2 luglio 1925, numero 1196 , il direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di delegare senza l'osservanza della procedura prevista dal predetto comma, alcune delle sue competenze ai direttori centrali e ai direttori compartimentali della predetta Amministrazione in materie diverse da quelle relative all'esercizio del bilancio.
Le facolta' di delega del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni possono essere esercitate dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni per la materia di sua competenza, nei confronti del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dei direttori centrali dei servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici, e dei capi di ispettorati telefonici di zona.
Le facolta' di delega di cui ai precedenti commi non possono essere esercitate per le materie e per le somme per le quali e' obbligatorio il parere del comitato consultivo previsto nel precedente articolo 4.
Fermo restando quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo unico del regio decreto 2 luglio 1925, numero 1196 , il direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di delegare senza l'osservanza della procedura prevista dal predetto comma, alcune delle sue competenze ai direttori centrali e ai direttori compartimentali della predetta Amministrazione in materie diverse da quelle relative all'esercizio del bilancio.
Le facolta' di delega del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni possono essere esercitate dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni per la materia di sua competenza, nei confronti del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dei direttori centrali dei servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici, e dei capi di ispettorati telefonici di zona.
Le facolta' di delega di cui ai precedenti commi non possono essere esercitate per le materie e per le somme per le quali e' obbligatorio il parere del comitato consultivo previsto nel precedente articolo 4.