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Decreto 7 aprile 2025
Decreto 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, decreto 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1193 / 2024
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati: dott. Luigi Cirillo Presidente dott.ssa Luisella Lorenzi Giudice rel. dott.ssa Francesca Sirianni Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO
TRA
, (c.f. ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
e (c.f. ), rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi dall'avv. Marco Pagliari
RICORRENTI
E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Controparte_1 C.F._4
Michelangeli
RESISTENTE
OSSERVA IL COLLEGIO
Con ricorso depositato in data 18.11.2024 i ricorrenti in epigrafe, quali proprietari di due distinte unità immobiliari facenti parte del condominio Adriapark (c.f. ), via Mincio n. 9 a San P.IVA_1
Benedetto del Tronto, amministrato dal geom. , agivano in giudizio chiedendo Controparte_1
disporsi la revoca giudiziaria ai sensi degli artt. 1129 comma XI c.c. e 64 disp att. c.c., di detto amministratore.
In particolare, i condomini rappresentavano nell'atto introduttivo delle gravi irregolarità nella gestione condominiale del resistente consistenti: 1) nella mancata convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo 2020 e nel 2021 il blocco del c/c del condominio per effettuare i bonifici, nel mancato riscontro di missive e richieste di informazioni, nonché, nel 2022,
nel mancato recupero degli oneri condominiali;
2) nella mancata esecuzione della delibera assembleare del 21.3.2024, soprattutto sotto il profilo dell'omesso recupero degli oneri condominiali nei confronti dei condomini morosi, nonché in relazione all'esecuzione di lavori di manutenzione.
Si costituiva il resistente, svolgendo eccezioni preliminari e chiedendo, comunque, la reiezione della domanda ritenendo infondato ogni addebito.
La causa di natura documentale è stata trattenuta alla decisione del Collegio in data 03.02.2025, con concessione di termini per note.
La domanda avanzata dalla parte ricorrente è infondata e deve essere respinta.
Preliminarmente, per ciò che attiene all'eccezione relativa all'improcedibilità della domanda, si osserva che, secondo l'orientamento della giurisprudenza maggioritaria che si condivide, il giudizio di revoca dell'amministratore di condominio non è soggetto al procedimento di mediazione obbligatoria, essendo il decreto di revoca emesso dal Tribunale un provvedimento di volontaria giurisdizione. Ciò osservando che: “... oltre alla espressa previsione di esclusione, quale
procedimento in camera di consiglio, sancita dall'articolo 5, comma 6, lett. f), del Dlgs n. 28 del
2010, il procedimento in esame, non avendo carattere contenzioso, non soggiace comunque alla
condizione di procedibilità della domanda giudiziale che l'articolo 5, comma 1, del medesimo Dlgs
n. 28 del 2010 pone espressamente a carico di colui che “...intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio…” (così, da ultimo, Tribunale di Napoli, sez.
6, decreto 27.1.2025).
Passando al merito, in applicazione del principio della ragione più liquida, si osserva che appare pacifico in causa e risultante documentalmente, che i ricorrenti all'assemblea condominiale del
21.03.2024 hanno ratificato l'operato dell'amministratore, il quale ha comunicato che “per i disguidi che si sono creati decurterà un'annualità di amministrazione in occasione del prossimo consuntivo” (cfr. punto 8), riconfermandolo all'unanimità.
Pertanto non possono essere esaminate le condotte precedentemente poste in essere dal resistente,
mentre per l'operato successivo non rientra nell'ipotesi prevista dall'art 1129 commi 10 e 11 c.c. e non si ravvisano gravi irregolarità intese secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di merito che prescrive che "il procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio
ha carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare e risulta
ispirato all'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela della corretta gestione
dell'amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate
condotte dell'amministratore" (Tribunale di Roma, 17/11/2021, Tribunale di Avellino, 17/02/2025,
ecc.)
Nel caso che ci occupa, circa il dedotto mancato recupero degli oneri condominiali nei confronti dei condomini morosi (cfr. punto n. 4 dell'o.d.g.), si rileva che parte resistente ha provato documentalmente di avervi adempiuto, peraltro a fronte del difetto di precise allegazioni e produzioni ad opera di parte ricorrente, onerata in merito.
In particolare, l'amministratore ha dimostrato che i recuperi si sono svolti attraverso azioni stragiudiziali e piani di rientro concordati con i morosi, a seguito dei quali è riuscito a recuperare la quasi totalità della morosità condominiale in pochi mesi, così da dover procedere giudizialmente con il giudizio monitorio nei confronti di un solo condomino ad ottobre 2024, avendo gli altri già
pagato.
Dette affermazioni e la documentazione prodotta a comprova di quanto sopra, non risultano neppure contestate da parte ricorrente.
Quanto alla dedotta mancata esecuzione di quanto previsto al punto al n. 5 dell'o.d.g., il Collegio osserva che l'assemblea non ha deliberato l'esecuzione di lavori straordinari ma solo di reperire dei preventivi, come si legge nel relativo verbale. Attività peraltro svolta dall'amministratore il quale ha anche proceduto a coordinare un sopralluogo con tecnico e ditta edile per verificare e sistemare,
qualora necessario, le eventuali situazioni caratterizzate da urgenza, come risulta dalla documentazione prodotta.
Va infatti precisato che una missiva inviata all'amministratore da parte dei ricorrenti non comprova che vi siano lavori condominiali urgenti e indifferibili prima della verifica della effettiva situazione,
che comunque è stata svolta, sia pure non repentinamente e dopo solleciti e diffide di alcuni condomini.
Anche le altre censure e doglianze dell'operato del resistente, a fronte della mancata indicazione di un termine per effettuare gli adempimenti e pure della accertata non necessità della redazione del GSA, non integrano i presupposti per disporne la revoca giudiziale, come sopra precisati;
dovendosi pure dare conto che i ricorrenti non hanno allegato e provato alcun danno subito dal condominio, né
hanno indicato e/o rappresentato la necessità di procedere alla nomina di un nuovo amministratore a causa della paralisi di gestione dell'amministrazione in corso.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Riguardo alle spese di giudizio, il Collegio ritiene equo compensarle tra le parti, attesa la natura della causa e la condotta poco sollecita di parte resistente nella esecuzione dei deliberati assembleari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Ascoli Piceno, 7 aprile 2025
Il giudice rel.
Dott.ssa Luisella Lorenzi
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati: dott. Luigi Cirillo Presidente dott.ssa Luisella Lorenzi Giudice rel. dott.ssa Francesca Sirianni Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO
TRA
, (c.f. ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
e (c.f. ), rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi dall'avv. Marco Pagliari
RICORRENTI
E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Controparte_1 C.F._4
Michelangeli
RESISTENTE
OSSERVA IL COLLEGIO
Con ricorso depositato in data 18.11.2024 i ricorrenti in epigrafe, quali proprietari di due distinte unità immobiliari facenti parte del condominio Adriapark (c.f. ), via Mincio n. 9 a San P.IVA_1
Benedetto del Tronto, amministrato dal geom. , agivano in giudizio chiedendo Controparte_1
disporsi la revoca giudiziaria ai sensi degli artt. 1129 comma XI c.c. e 64 disp att. c.c., di detto amministratore.
In particolare, i condomini rappresentavano nell'atto introduttivo delle gravi irregolarità nella gestione condominiale del resistente consistenti: 1) nella mancata convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo 2020 e nel 2021 il blocco del c/c del condominio per effettuare i bonifici, nel mancato riscontro di missive e richieste di informazioni, nonché, nel 2022,
nel mancato recupero degli oneri condominiali;
2) nella mancata esecuzione della delibera assembleare del 21.3.2024, soprattutto sotto il profilo dell'omesso recupero degli oneri condominiali nei confronti dei condomini morosi, nonché in relazione all'esecuzione di lavori di manutenzione.
Si costituiva il resistente, svolgendo eccezioni preliminari e chiedendo, comunque, la reiezione della domanda ritenendo infondato ogni addebito.
La causa di natura documentale è stata trattenuta alla decisione del Collegio in data 03.02.2025, con concessione di termini per note.
La domanda avanzata dalla parte ricorrente è infondata e deve essere respinta.
Preliminarmente, per ciò che attiene all'eccezione relativa all'improcedibilità della domanda, si osserva che, secondo l'orientamento della giurisprudenza maggioritaria che si condivide, il giudizio di revoca dell'amministratore di condominio non è soggetto al procedimento di mediazione obbligatoria, essendo il decreto di revoca emesso dal Tribunale un provvedimento di volontaria giurisdizione. Ciò osservando che: “... oltre alla espressa previsione di esclusione, quale
procedimento in camera di consiglio, sancita dall'articolo 5, comma 6, lett. f), del Dlgs n. 28 del
2010, il procedimento in esame, non avendo carattere contenzioso, non soggiace comunque alla
condizione di procedibilità della domanda giudiziale che l'articolo 5, comma 1, del medesimo Dlgs
n. 28 del 2010 pone espressamente a carico di colui che “...intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio…” (così, da ultimo, Tribunale di Napoli, sez.
6, decreto 27.1.2025).
Passando al merito, in applicazione del principio della ragione più liquida, si osserva che appare pacifico in causa e risultante documentalmente, che i ricorrenti all'assemblea condominiale del
21.03.2024 hanno ratificato l'operato dell'amministratore, il quale ha comunicato che “per i disguidi che si sono creati decurterà un'annualità di amministrazione in occasione del prossimo consuntivo” (cfr. punto 8), riconfermandolo all'unanimità.
Pertanto non possono essere esaminate le condotte precedentemente poste in essere dal resistente,
mentre per l'operato successivo non rientra nell'ipotesi prevista dall'art 1129 commi 10 e 11 c.c. e non si ravvisano gravi irregolarità intese secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di merito che prescrive che "il procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio
ha carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare e risulta
ispirato all'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela della corretta gestione
dell'amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate
condotte dell'amministratore" (Tribunale di Roma, 17/11/2021, Tribunale di Avellino, 17/02/2025,
ecc.)
Nel caso che ci occupa, circa il dedotto mancato recupero degli oneri condominiali nei confronti dei condomini morosi (cfr. punto n. 4 dell'o.d.g.), si rileva che parte resistente ha provato documentalmente di avervi adempiuto, peraltro a fronte del difetto di precise allegazioni e produzioni ad opera di parte ricorrente, onerata in merito.
In particolare, l'amministratore ha dimostrato che i recuperi si sono svolti attraverso azioni stragiudiziali e piani di rientro concordati con i morosi, a seguito dei quali è riuscito a recuperare la quasi totalità della morosità condominiale in pochi mesi, così da dover procedere giudizialmente con il giudizio monitorio nei confronti di un solo condomino ad ottobre 2024, avendo gli altri già
pagato.
Dette affermazioni e la documentazione prodotta a comprova di quanto sopra, non risultano neppure contestate da parte ricorrente.
Quanto alla dedotta mancata esecuzione di quanto previsto al punto al n. 5 dell'o.d.g., il Collegio osserva che l'assemblea non ha deliberato l'esecuzione di lavori straordinari ma solo di reperire dei preventivi, come si legge nel relativo verbale. Attività peraltro svolta dall'amministratore il quale ha anche proceduto a coordinare un sopralluogo con tecnico e ditta edile per verificare e sistemare,
qualora necessario, le eventuali situazioni caratterizzate da urgenza, come risulta dalla documentazione prodotta.
Va infatti precisato che una missiva inviata all'amministratore da parte dei ricorrenti non comprova che vi siano lavori condominiali urgenti e indifferibili prima della verifica della effettiva situazione,
che comunque è stata svolta, sia pure non repentinamente e dopo solleciti e diffide di alcuni condomini.
Anche le altre censure e doglianze dell'operato del resistente, a fronte della mancata indicazione di un termine per effettuare gli adempimenti e pure della accertata non necessità della redazione del GSA, non integrano i presupposti per disporne la revoca giudiziale, come sopra precisati;
dovendosi pure dare conto che i ricorrenti non hanno allegato e provato alcun danno subito dal condominio, né
hanno indicato e/o rappresentato la necessità di procedere alla nomina di un nuovo amministratore a causa della paralisi di gestione dell'amministrazione in corso.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Riguardo alle spese di giudizio, il Collegio ritiene equo compensarle tra le parti, attesa la natura della causa e la condotta poco sollecita di parte resistente nella esecuzione dei deliberati assembleari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Ascoli Piceno, 7 aprile 2025
Il giudice rel.
Dott.ssa Luisella Lorenzi
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo