Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus.rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 666/2019 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede in Agrigento, via Parte_1
Atenea, 37, P.I.: P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alfonso Fiorica e Calogero Canta;
-appellante-
CONTRO
- Agente della Riscossione per la provincia di Agrigento, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Agrigento, Via Papa Luciani n. 5, c.f.; P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Cucchiara;
- Sede Provinciale di Agrigento, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis in Via A. De Gasperi n.81, c.f.:
; P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Palermo;
n. 666/2019 r.g.
in persona del suo legale Parte_2 rappresentante pro tempore, domiciliato presso l'ufficio legale dell'ente, sito in
Agrigento, Via Picone n. 20/30, P.I.: , P.IVA_4
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Viviana Carlisi e Delia Cernigliaro,
già in persona del legale CP_3 Controparte_4
rappresentante pro tempore, con sede legale in Comiso, via 24 maggio n.10, P.I.:
; P.IVA_5
non costituita in giudizio;
-appellati-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Agrigento, pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di CP_1 CP_4 Parte_1 Parte_1
e , diretta alla revocatoria di tre
[...] CP_5 Controparte_2
compravendite immobiliari intercorse tra e con sentenza n. 208 CP_4 Pt_1 del 5.2.2019 dichiarava inefficaci nei confronti dell'attrice, dell' e CP_5 dell' , i detti contratti, poneva a carico di e in Controparte_2 CP_4 Pt_1
egual misura le spese di lite in favore di e le compensava nei Controparte_1
riguardi di e . CP_5 Controparte_2
La soccombente ha interposto appello, del quale , Parte_1 Controparte_1
e costituitesi, hanno chiesto il rigetto. Controparte_2 CP_5
Dopo l'interruzione del processo a seguito del fallimento della (già CP_3
, la curatela del fallimento non si è costituita nel giudizio riassunto. CP_4
Il giorno 26.3.2024, all'esito della trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
n. 666/2019 r.g. 3
Va anzitutto dichiarata la contumacia della Controparte_6
non costituitasi nel giudizio riassunto sebbene regolarmente citata.
[...]
In via preliminare l'appellante eccepisce l'incompetenza del Tribunale di
Agrigento per violazione dell'art. 25 c.p.c.. La presenza tra i convenuti di soggetti difesi dall'Avvocatura dello Stato avrebbe comportato la competenza, quale foro erariale esclusivo e inderogabile, del Tribunale di Palermo.
Il motivo è inammissibile perché inerente a un'eccezione proposta dalla parte tardivamente costituita nel primo grado del giudizio (v. art. 38 co. 1 c.p.c.; Cass.
25381/2023).
Nel merito, si critica la sentenza per aver accolto la domanda in mancanza della prova del credito e della regolare notifica delle cartelle di pagamento.
Il rilievo è infondato. L'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali (Cass.
n. 28141/23).
Nella fattispecie in esame un credito eventuale sicuramente esiste (v. Cass.
15275/2023), rivelandosi la pretesa creditoria di , sorta Controparte_1
anteriormente alla stipula del primo degli atti di compravendita e ascendente a euro 4.223.822,02, non ictu oculi pretestuosa e non bisognevole, ai fini del giudizio, di essere accertata in via definitiva o cristallizzata in un titolo esecutivo.
Si critica poi la sentenza per non avere rilevato l'asserito difetto dell'eventus damni e della scientia damni.
Per consolidata giurisprudenza l'eventus damni ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso determini una variazione quantitativa o anche n. 666/2019 r.g. 4
solo qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito;
e ciò, nella concreta fattispecie, non è revocabile in dubbio ove si abbia riguardo alla cospicuità del credito della società attrice e alla correlata prevedibile incertezza di ottenerne il soddisfacimento coattivo anche in presenza di un, peraltro indimostrato, ingente patrimonio del debitore.
Quanto alla scientia damni, lo stretto rapporto parentale tra i legali rappresentanti delle società contraenti, per di più aventi la medesima residenza, induce a reputare più che probabile, per una elementare massima di esperienza, che la pesante situazione debitoria della società cedente e il conseguente carattere pregiudizievole dell'impoverimento della garanzia patrimoniale generica della debitrice non potessero essere ignoti né, ovviamente, a quest'ultima né alla cessionaria degli immobili.
L'ultima doglianza attiene all'entità delle spese di lite, a dire dell'appellante sproporzionata rispetto al valore della causa.
Anche questo motivo è da disattendere. Il valore della causa di revocazione ex art. 2901 c.c., al quale commisurare le spese di lite, è dato dall'ammontare del credito minacciato dall'azione revocatoria (Cass. n. 3697/2020, 10089/2014), e rispetto a esso la liquidazione delle spese processuali operata dal primo giudice appare conforme ai criteri e parametri tabellari.
L'esito del giudizio comporta la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore degli appellati costituiti, delle spese del grado, che si liquidano, per ciascuno di essi, tenuto conto della modesta complessità della controversia, nella complessiva somma di euro 25.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA
e all'IVA, con distrazione all'Avv. Cucchiara delle spese riguardanti
[...]
Controparte_1
Trova applicazione l'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
n. 666/2019 r.g. 5
La Corte, definitivamente pronunziando, nella contumacia di che CP_3 dichiara, e nel contraddittorio delle parti costituite, rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato il Parte_1
20.3.2019, nei confronti di e Controparte_1 CP_3 CP_5
, avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 208 del Controparte_2
5.2.2019; condanna l'appellante alla rifusione delle spese di appello in favore delle parti costituite, che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi euro 25.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e all'IVA, con distrazione dell'importo riguardante in favore dell'Avv. Cucchiara, Controparte_1 difensore antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, a carico dell'appellante.
Così deciso in Palermo il 19.12.2024, nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione della Corte d'Appello.
Il Giudice aus. est.
Maruzza Pino Il Presidente
Giuseppe Lupo
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Lupo e dal Giudice Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino.
n. 666/2019 r.g.