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Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/05/2024, n. 9024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9024 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
N.R.G. 51418/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Albano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 51418/2023 promossa da:
nato a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
, residente in [...]de' Tirreni (SA), rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv.ta Eleonora Mogavero, C.F. , del Foro di Vallo C.F._2 della Lucania;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege
[...] dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente-
OGGETTO: diniego visto per ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato telematicamente in data 14/11/2023 l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale l' a Islamabad aveva Organizzazione_1 rigettato la domanda di visto per ricongiungimento familiare in favore del figlio minore . Persona_1 Esponeva che nel provvedimento l'amministrazione si era limitata ad affermare che
“nel corso degli accertamenti per verificare il possesso dei requisiti, è emerso che Org_ lei non è figlio né di residente in , né del suo coniuge” ed Parte_1 ancora “… la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda” non fornendo una motivazione sufficiente ai fini del diniego;
contestava inoltre la mancata notifica del preavviso di rigetto ex art.10bis L.241/90, aggiungendo che l' al fine di fugare ogni dubbio ed accertare effettivamente il rapporto Org_1 di filiazione, avrebbe potuto e dovuto richiedere ulteriore documentazione e/o acquisire ulteriori elementi di prova, come le dichiarazioni scritte o orali dei richiedenti oppure colloqui con i familiari, o ricorrere, come extrema ratio, al test del DNA. Chiedeva dunque l'annullamento del provvedimento impugnato e il rilascio del relativo visto.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Esponeva che dagli accertamenti effettuati dalla rappresentanza consolare era emerso che il certificato di nascita del sig. era risultato contraffatto;
Persona_1 che il nome reale era nato il [...], con registrazione della Persona_2 nascita il 06/08/1999 figlio di e , sorella di Persona_3 Persona_4 [...] Org_
l'invitante in;
che ciò emergeva da un estratto del registro di Pt_1 nascita e da un'ulteriore dichiarazione di un ufficiale della municipalità di Jauharabad;
che tali circostanze erano state oggetto di ammissione da parte di Per_4 Org_
, sorella di l'invitante in , la quale lo aveva
[...] Parte_1 dichiarato in una lettera, peraltro apologetica nei confronti dell' per aver Org_1 fornito false dichiarazioni;
che anche la moglie di Parte_1 Per_5
aveva dichiarato – contrariamente all'affidavit presentato nella domanda di
[...] visto– che si chiamava e che non era il figlio di Persona_1 Persona_2 [...]
ma di , sorella di e di;
Pt_1 Persona_4 Parte_1 Persona_3 che si era dunque provveduto ad emettere direttamente il provvedimento di diniego, senza preavviso di rigetto, poiché, ai sensi dell'art. 4 c. 2 del d. lgs 286/1998, la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda. Ebbene, a fronte delle incongruenze evidenziate dall' corredate da Org_1 relativa documentazione e da una segnalazione del reato ex art.331 c.p.p. alle
Procure di Roma e Salerno, parte ricorrente non ha opposto alcuna contestazione puntuale né offerto argomentazioni volte a confutare la prospettazione dell'autorità consolare, che pertanto deve ritenersi provata ex art 115 c.p.c.. Pertanto, alla luce delle discordanze rilevate e dell'assenza di chiarimenti da parte del ricorrente, non vi sono elementi per ritenere che il provvedimento di diniego impugnato nel presente giudizio sia illegittimo, con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta le domande proposte dal ricorrente;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'amministrazione resistente, che liquida in complessivi € 1.200,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 23/05/2024
La GIUDICE
Silvia Albano
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Albano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 51418/2023 promossa da:
nato a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
, residente in [...]de' Tirreni (SA), rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv.ta Eleonora Mogavero, C.F. , del Foro di Vallo C.F._2 della Lucania;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege
[...] dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente-
OGGETTO: diniego visto per ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato telematicamente in data 14/11/2023 l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale l' a Islamabad aveva Organizzazione_1 rigettato la domanda di visto per ricongiungimento familiare in favore del figlio minore . Persona_1 Esponeva che nel provvedimento l'amministrazione si era limitata ad affermare che
“nel corso degli accertamenti per verificare il possesso dei requisiti, è emerso che Org_ lei non è figlio né di residente in , né del suo coniuge” ed Parte_1 ancora “… la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda” non fornendo una motivazione sufficiente ai fini del diniego;
contestava inoltre la mancata notifica del preavviso di rigetto ex art.10bis L.241/90, aggiungendo che l' al fine di fugare ogni dubbio ed accertare effettivamente il rapporto Org_1 di filiazione, avrebbe potuto e dovuto richiedere ulteriore documentazione e/o acquisire ulteriori elementi di prova, come le dichiarazioni scritte o orali dei richiedenti oppure colloqui con i familiari, o ricorrere, come extrema ratio, al test del DNA. Chiedeva dunque l'annullamento del provvedimento impugnato e il rilascio del relativo visto.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Esponeva che dagli accertamenti effettuati dalla rappresentanza consolare era emerso che il certificato di nascita del sig. era risultato contraffatto;
Persona_1 che il nome reale era nato il [...], con registrazione della Persona_2 nascita il 06/08/1999 figlio di e , sorella di Persona_3 Persona_4 [...] Org_
l'invitante in;
che ciò emergeva da un estratto del registro di Pt_1 nascita e da un'ulteriore dichiarazione di un ufficiale della municipalità di Jauharabad;
che tali circostanze erano state oggetto di ammissione da parte di Per_4 Org_
, sorella di l'invitante in , la quale lo aveva
[...] Parte_1 dichiarato in una lettera, peraltro apologetica nei confronti dell' per aver Org_1 fornito false dichiarazioni;
che anche la moglie di Parte_1 Per_5
aveva dichiarato – contrariamente all'affidavit presentato nella domanda di
[...] visto– che si chiamava e che non era il figlio di Persona_1 Persona_2 [...]
ma di , sorella di e di;
Pt_1 Persona_4 Parte_1 Persona_3 che si era dunque provveduto ad emettere direttamente il provvedimento di diniego, senza preavviso di rigetto, poiché, ai sensi dell'art. 4 c. 2 del d. lgs 286/1998, la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda. Ebbene, a fronte delle incongruenze evidenziate dall' corredate da Org_1 relativa documentazione e da una segnalazione del reato ex art.331 c.p.p. alle
Procure di Roma e Salerno, parte ricorrente non ha opposto alcuna contestazione puntuale né offerto argomentazioni volte a confutare la prospettazione dell'autorità consolare, che pertanto deve ritenersi provata ex art 115 c.p.c.. Pertanto, alla luce delle discordanze rilevate e dell'assenza di chiarimenti da parte del ricorrente, non vi sono elementi per ritenere che il provvedimento di diniego impugnato nel presente giudizio sia illegittimo, con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta le domande proposte dal ricorrente;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'amministrazione resistente, che liquida in complessivi € 1.200,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 23/05/2024
La GIUDICE
Silvia Albano