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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 2849/2024 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 29 novembre 2024, vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 in forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Antonella Paura, nel cui studio in Cosenza, trav. Madre Venerabile Elena Aiello, n. 33, è elettivamente domiciliata;
E (c.f.: , rappresentato e Parte_2 CodiceFiscale_2 ura al sta, dagli avvocati Susanna Cecere e Antonella Falvo, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Cosenza, alla via Francesca e Giovanni Falcone, n. 45; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 29/11/2024.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 14/10/2024 ha premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario in data 17/7/2021 con
[...]
, dalla cui unione è nata la figlia in data 4/2/2023. La Pt_2 Per_1 ricorrente ha riferito che l'unione matrimoniale si è disgregata a seguito del comportamento prevaricatore e denigratorio del marito, che non le ha prestato assistenza morale e materiale sin dalla nascita della bambina. Inoltre, premettendo di essere costretta a subire pressoché quotidianamente insulti e denigrazioni da parte del marito e di avere richiesto al tribunale per tale ragione un ordine di protezione contro gli abusi familiari iscritto al n. 2
2653/2024 R.G., ha chiesto al tribunale di fissare la prima udienza ai sensi dell'art. 473-bis.42 c.p.c. con abbreviazione dei termini stante la gravità della situazione. La ricorrente ha chiesto la separazione personale con addebito al marito, con affidamento esclusivo a lei della figlia minore, previsione del diritto di visita del padre e dell'obbligo a suo carico di provvedere alla corresponsione di un assegno per il mantenimento della bambina di € 500,00, oltre ad un ulteriore assegno di € 150,00 per il mantenimento personale del coniuge, con attribuzione per intero a lei dell'assegno unico universale erogato dall' La CP_1 ricorrente ha contestualmente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con decreto del 17/10/2024 il tribunale ha fissato la prima udienza di comparizione delle parti per il giorno 29/11/2024, disponendo l'abbreviazione fino alla metà dei termini a comparire ex art. 473-bis.42 c.p.c. e richiedendo al Pubblico Ministero informazioni circa l'esistenza di procedimenti penali a carico di relativi agli abusi e alle violenze indicati nel ricorso. Parte_2
Si è costituito per chiedere a sua volta la separazione, Parte_2 contestando però l'addebitabilità a lui della crisi coniugale, che si sarebbe in realtà verificata a causa dei comportamenti della sempre protesi a Pt_1 denigrare il marito e la sua famiglia di origine. Il resistente ha contestato tutte le accuse di violenza psicologica, dichiarando piuttosto di essere stato lui vittima di violenza fisica nel corso di un alterco avuto con la Ha Pt_1 pure specificato di aver sempre collaborato in casa nella gestione della bambina, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi di insegnante. Ha chiesto il rigetto della domanda di affidamento esclusivo della bambina alla moglie, chiedendo piuttosto l'affidamento condiviso con collocamento della bambina a rotazione presso ciascuno dei genitori, dichiarandosi disponibile a provvedere al mantenimento della bambina anche durante i periodi da lei trascorsi con la madre, ma con un assegno da contenere nel limite di € 250,00, senza previsione di alcun contributo per il mantenimento del coniuge e con divisione a metà fra i due genitori dell'assegno unico universale erogato dall' Il resistente ha infine aderito alla domanda di cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio. Alla prima udienza del 29/11/2024, il giudice istruttore ha sentito le parti e ha preso atto della comunicazione con cui il Pubblico Ministero ha riferito della inesistenza di procedimenti penali a carico di , della estinzione Parte_2 per cessata materia del contendere del giudizio iscritto al n. 2653/2024 R.G. a seguito dello spontaneo allontanamento del dalla casa coniugale. Una Pt_2 volta verificato che la crisi coniugale è essenzialmente dipesa da incompatibilità di carattere, ha dunque favorito l'accordo che le parti, dopo ampia discussione, sono riuscite a raggiungere e che prevede l'affidamento condiviso della figlia minore da collocarsi prevalentemente presso la madre nella casa coniugale di proprietà del , da alla il diritto di visita del padre non Pt_2 Pt_1 collocatario e la previsione a suo carico dell'obbligo di provvedere al mantenimento della figlia con un assegno mensile di € 200,00, oltre Per_1 al 50% delle spese straordinarie, e di un ulteriore assegno mensile di € 50,00 per il mantenimento del coniuge, oltre alla possibilità per la di Pt_1 trattenere per intero l'importo dell'assegno unico universale eroga CP_1 3
e l'onere a carico del di provvedere al pagamento dell'asilo nido Pt_2 frequentato dalla figlia attraverso il bonus erogato dall' Per_1 CP_1 fintantoché potrà godere di un simile beneficio. All'esito la causa è stata mandata al collegio per la decisione.
RILEVATO IN DIRITTO La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto. La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi. L'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle modalità di affidamento, collocamento, tempi di frequentazione del genitore non collocatario ed obbligo a suo carico di provvedere al mantenimento della figlia minore e del coniuge può essere recepito, apparendo le condizioni corrispondenti all'interesse della figlia minore. Deve essere disposta la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore, come da separata ordinanza, per lo svolgimento dell'attività istruttoria in ordine alla domanda di divorzio formulata in questo stesso giudizio. La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile così provvede:
- dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_2 [...]
i quali hanno contratto matrimonio in Cosenza, il 17/7/2021; Pt_1
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge;
- la figlia minore , nata a [...], il [...], è Persona_2 affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Cosenza, alla via Rosario Livatino, n. 38, da assegnarsi ad Parte_1
- potrà vedere e tenere con sé la figlia minore nella casa Parte_2 coniugale nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18:30 alle ore 20:30, oltre a due domeniche alternate al mese dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e due sabati alternati al mese dalle ore 17:00 alle ore 19:00, con la specificazione che nelle settimane in cui vedrà la bambina di sabato non la vedrà di domenica e viceversa;
i genitori provvederanno a gestire gli incontri con le medesime modalità anche durante le festività natalizie e pasquali e le vacanze estive, stante la tenerissima età della bambina, fatti salvi diversi accordi fra loro;
- è obbligato a versare a entro il giorno Parte_2 Parte_1
5 di ciascun mese la somma di € 200,00, annualmente rivalutabili secondo indici ISTAT, per il mantenimento della figlia minore, oltre al 4
50% delle spese straordinarie, da concordarsi preventivamente e documentarsi;
- è obbligato a versare a entro il giorno Parte_2 Parte_1
5 di ciascun mese la somma di € 50,00, annualmente rivalutabili secondo indici ISTAT, per il mantenimento del coniuge;
- restano fermi gli impegni assunti dalle parti in ordine all'attribuzione per intero ad dell'assegno unico familiare erogato Parte_1 dall' e al pagamento a carico del della retta dovuta CP_1 Pt_2 all'asilo nido frequentato dalla figlia minore;
- dispone la rimessione della causa di fronte al giudice istruttore per il prosieguo, come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma