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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 13227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13227 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 15320/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 18 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 22 dicembre 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 15320/2025 R.G.A.C., promossa
DA
– Avv. N. Di Tomassi Parte_1
ricorrente
CONTRO
- Avv.ti M. Martone e G. Lucchetti Controparte_1
resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la nominata in epigrafe, premesso di essere dipendente della società resistente con qualifica di Branch Manager e di essere stata illegittimamente licenziata per giusta causa in data 22 ottobre 2024 al termine di un procedimento disciplinare disposto in violazione dell'art. 7 legge
300/1970, ha chiesto a questo giudice la declaratoria di illegittimità del licenziamento con conseguente condanna della società resistente alla sua immediata reintegrazione in servizio ed al pagamento di tutte le retribuzioni maturate medio tempore, con vittoria di spese.
La società resistente si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, escussi i testimoni e è stata decisa con Tes_1 Testimone_2 la presente sentenza previo deposito di note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
La ricorrente è stata licenziata per giusta causa all'esito di procedimento disciplinare iniziato con la seguente contestazione disciplinare consegnatagli a mano in data 15 ottobre 2024: “lei, in data 22 agosto 2024, si è recata presso l'abitazione di un potenziale cliente al fine di supervisionare l'installazione di un sistema di allarme in un evidente stato di alterazione e, come se non bastasse, ha aggiunto atteggiamenti poco professionali e non consoni al ruolo da Lei ricoperto. Non solo, risulta che Lei abbia aperto il frigo di proprietà del cliente e bevuto una bottiglia di vino contenuta al suo interno. A fronte di tale gravissimo episodio risulta che il cliente abbia provato ad allontanarla dalla propria abitazione incontrando però la sua resistenza, facendo così fatica a farla uscire di casa. A fronte di tale gravissimo episodio, il potenziale cliente ha deciso dunque di non sottoscrivere più il contratto con la scrivente, chiedendo che tutti i sensori già installati venissero smontati. In data
13 settembre 2024, contattato come da procedura servizio Teleclose, il suddetto cliente riferiva che l'unica ragione della mancata sottoscrizione del contratto risiedeva nel comportamento tenuto dalla responsabile commerciale che si era presentata all'appuntamento in uno stato di evidente alterazione, e aveva assunto comportamenti poco professionali tanto da averlo indotto a richiedere l'annullamento dell'installazione e non sottoscrivere il relativo contratto… tale comportamento, se confermato, costituisce una intollerabile violazione dei generali obblighi di correttezza e buona fede che devono contraddistinguere il rapporto lavorativo e ancora, dei più basilari doveri previsti dall'art. 101 del ccnl per i dipendenti di Imprese di Vigilanza
Privata e Servizi fiduciari applicato al rapporto di lavoro, oltre ad aver inciso negativamente sulla reputazione della scrivente, finendo per ledere il vincolo fiduciario che deve contraddistinguere ogni rapporto di lavoro”.
La ricorrente ha negato l'addebito con p.e.c. inviata in data 17 ottobre 2024 ed è stata licenziata in data 22 ottobre 2024.
Questo Tribunale, pertanto, ha escusso quali testimoni i coniugi presso la cui abitazione sarebbe avvenuto l'episodio che ha indotto la società resistente al recesso datoriale.
Tali testimoni hanno testualmente dichiarato, il “Non ho cause in corso Tes_1 né ne ho mai avute con le parti. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, a fine agosto 2024, siccome c'era stato un furto in abitazione nel palazzo dove abito con la mia consorte, insieme a lei decidemmo di chiamare la società resistente per verificare la possibilità di installare un impianto di allarme in casa. La società resistente ci inviò immediatamente un loro venditore per verificare la possibilità di effettuare tale installazione. Subito dopo pranzo arrivò una persona il cui nome non ricordo la quale mi spiegò le caratteristiche dell'allarme e il costo dell'impianto. ADR: La persona che la S. V. mi indica come la ricorrente presente in aula non era la persona che venne quel giorno in casa. Ricordo che era una donna ma non ricordo altro. Io dissi subito che ero d'accordo con l'installazione. Mia MO non c'era ed arrivò in un secondo momento. Nel frattempo, la persona che era venuta ad illustrare l'impianto era rimasta a casa in attesa di un tecnico che aveva subito contattato quando dissi che volevo installare l'impianto. Subito prima o subito dopo che arrivasse mia MO è arrivato il tecnico che ha cominciato a verificare la fattibilità dell'impianto. Tutti e due sono rimasti tutto il pomeriggio con me e mia MO. Non abbiamo mangiato con loro, ma gli abbiamo offerto acqua e caffè.
Nessuno dei due sembrava alterato o alticcio, né tantomeno ubriaco. Verso le 15 è arrivata una donna che la venditrice ci aveva preannunciato come sua manager dicendoci che a volte capitava che una manager venisse durante i sopralluoghi delle vendite. Tale manager era la persona che la S. V. mi ha indicato quale ricorrente presente in aula. La ricorrente ha partecipato alla fase di progettazione dicendoci che ci avrebbe regalato delle telecamere. Tutti i tre sono rimasti fino alle 20. ADR: la ricorrente all'inizio sembrava su di giri dichiarando continuamente di essere la manager, ma tutto in un ambito accettabile;
dopo alcune ore la ricorrente è uscita, credo tra le 16 e le 17, e al rientro era sicuramente più agitata di prima e addirittura cercò di fare delle operazioni tecniche che stava facendo il tecnico e la cosa mi stupì; dopo di ciò, intorno alle 18, la ricorrente andò in cucina dove c'era mia MO e io entrando ho sentito parte dei discorsi della ricorrente che erano molto personali e riferiti in modo sconnesso e alternando pianti a momenti di esaltazione personale. Se non ricordo male parlava anche di problemi avuti col figlio e col marito. Mia MO mi ha riferito che in cucina le offrì acqua e the e che lei chiese del vino, ma noi avevamo solo il classico Tavernello nel tetrapak che si usa per cucinare, e lei disse che andava benissimo;
da quello che mi ha detto mia MO, le offrì un bicchiere di questo vino che la ricorrente bevve. Dopo di ciò la ricorrente continua a parlare con mia MO in cucina e i miei figli, tornati dal centro estivo verso le 14 ed andati subito nelle loro stanze, hanno cominciato a chiedere alla madre quando sarebbe stata preparata la cena, e la madre era in imbarazzo perché la ricorrente parlava continuamente con fervore della sua vita;
durante tutto il pomeriggio io chiesi al tecnico e alla venditrice se questa persona facesse sempre così, e loro non me lo confermarono, e chiesi al tecnico, con cui avevo più confidenza per essere stato con lui tutto il pomeriggio, di intervenire;
ricordo che il tecnico la prese da parte e ci parlò. A quel punto lei ci disse che sarebbe andata via e chiese l'ultimo bicchiere di vino, che io le negai, e lei se ne andò con educazione. Devo dire che fu educata per tutto il giorno verso di noi, al di là del suo stato emotivo di agitazione prima ed alterazione dopo. Subito dopo se ne sono andati anche il tecnico e la venditrice. Preciso che durante tutto il pomeriggio loro due si sono scusati per il comportamento della ricorrente. Il lavoro fatto fino a quel momento non era definitivo per ragioni tecniche nonostante fossero state installate le telecamere, credo per ragioni informatiche. La sera stessa o il giorno dopo ricontattai la società resistente dicendo che non volevo più il sistema d'allarme perché mia MO si era agitata per il comportamento della ricorrente. Il giorno dopo venne il tecnico del giorno prima con un altro responsabile e rimosse tutto, tanto è vero che abbiamo ancora i buchi sui muri. Non mi hanno chiesto mai soldi per queste due giornate di lavoro. Non ricordo se la ricorrente abbia mai avuto alito vinoso durante quella giornata. Non posso dire che la ricorrente fosse mai stata ubriaca bensì alterata, soprattutto dopo che rientrò in casa dopo l'assenza di circa un'ora.
Per alterazione intendo alternanza di pianto ed esaltazione.”; la “Non ho Tes_2 cause in corso né ne ho mai avute con le parti. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, a fine agosto 2024, siccome c'era stato un furto in abitazione nel palazzo dove abito con mio marito, insieme a lui decidemmo di chiamare la società resistente per verificare la possibilità di installare un impianto di allarme in casa. Mio marito la chiamò tra le 9 e le 10 di mattina e loro dissero che sarebbero venuti subito dopo a verificare la fattibilità dell'impianto. Io mi recai come ogni mattina al lavoro in ospedale come paramedica, stesso lavoro che fa mio marito,
e mio marito restò in casa per aspettare le persone che dovevano arrivare. Io tornai a casa alle 16 ma verso le 12,30 mio marito mi telefonò per dirmi che era arrivata l'equipe della società resistente. Quando sono arrivata a casa verso le 16 con i miei figli che erano stati al campo estivo a casa trovai mio marito, un tecnico di cui non ricordo il nome e una signora che si presentò coma venditrice. Dopo poco tempo è arrivata a casa una donna che disse di essere la manager della società resistente dicendoci che a volte capitava che una manager venisse durante i sopralluoghi delle vendite e mi disse che ci avrebbe fatto delle offerte particolari. Tale manager era la persona che la S. V. mi ha indicato quale ricorrente presente in aula. La ricorrente ha partecipato alla fase di progettazione dicendo a me e a mio marito che ci avrebbe regalato delle telecamere. Tutti i tre sono rimasti fino alle 20. La ricorrente all'inizio sembrava esuberante dichiarando continuamente di essere la manager, ma tutto in un ambito accettabile;
dopo alcune ore la ricorrente è uscita, credo tra le 17 e le 18, rientrando dopo meno di un'ora, e dicendoci che avrebbe sistemato le cose, dato che nel frattempo c'era stato un problema tecnico di installazione;
quando rientrò la ricorrente era sicuramente più agitata di prima, direi alterata, e mi chiese di andare in cucina con me per parlare, cosa che avvenne e lei mi parlò di problemi personali che però non seguivo sia perché ero concentrata sui lavori sia perché non erano cose che mi riguardavano. Ricordo che i discorsi della ricorrente erano riferiti in modo sconnesso e alternando pianti a momenti di esaltazione personale. Non ricordo dettagli di quello che disse. Nel frattempo, ogni tanto, la ricorrente usciva dalla cucina e andava nelle stanze dove c'erano i lavori a fare cose che pensavo non fossero di sua competenza, tipo trapanare alcuni muri della casa per mettere le telecamere. Se non ricordo male parlava anche di problemi avuti col figlio e col marito. Ad un certo punto la ricorrente mi chiese da bere, e io le offrii dell'acqua, ma lei mi chiese se avessi del vino, e io le risposi che avevo solo il classico nel tetrapak che si Parte_2 usa per cucinare, e lei mi disse che andava benissimo, per cui gliene offrii un bicchiere, che lei bevve come fosse un bicchiere d'acqua. Dopo di ciò la ricorrente continua a parlare con me in cucina e i miei figli, che avevano uno 14 e l'altro 10 anni, hanno cominciato a chiedermi quando sarebbe stata preparata la cena, e io ero in imbarazzo perché la ricorrente parlava continuamente con fervore della sua vita;
a quel punto mio marito chiese al tecnico di intervenire in questa situazione e il tecnico prese da parte la ricorrente parlandoci in privato. Dopo questo colloquio il tecnico continuò per alcuni minuti a lavorare al computer, la venditrice stava lì ad aspettare,
e la ricorrente continuava a parlare con le stesse modalità di prima, chiedendoci anche un secondo bicchiere di vino che noi le negammo. Intorno alle 20 io e mio marito abbiamo chiesto a tutti e tre di andarsene perché era ora di cena. A quel punto le tre persone se ne andarono con educazione. Devo dire che la ricorrente fu educata per tutto il giorno verso di noi, al di là del suo stato emotivo di agitazione prima di uscire ed alterazione crescente dopo che è rientrata. Il lavoro fatto fino a quel momento non era definitivo per ragioni tecniche, precisamente informatiche, nonostante fossero state installate le telecamere. La sera stessa dissi a mio marito che non volevo più
l'impianto perché ero rimasta male impressionata dall'atteggiamento della ricorrente e non mi fidavo più dell'azienda e telefonammo all'azienda chiedendo l'annullamento del contratto, e quando ci fu chiesto perché avevamo cambiato idea raccontammo quello che era successo. Il giorno dopo, mentre io ero al lavoro, venne il tecnico del giorno prima con un altro responsabile, come mi raccontò mio marito che era in casa,
e rimosse tutto, tanto è vero che abbiamo ancora i buchi sui muri. Non ci hanno chiesto mai soldi per queste due giornate di lavoro. Non ricordo se la ricorrente abbia mai avuto alito vinoso durante quella giornata. Non posso dire che la ricorrente fosse mai stata ubriaca o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, bensì alterata, soprattutto dopo che rientrò in casa dopo l'assenza di circa un'ora. Per alterazione intendo alternanza di pianto ed esaltazione. Dopo qualche giorno, la consulente di nome mi ha contattato su WhatsApp dicendomi di specificare alla società Tes_3 resistente che lei e il tecnico non erano responsabili del nostro ripensamento, e io risposi che non era colpa loro se ci avevamo ripensato, e dissi che, ove la società resistente mi avesse contattato, io avrei riferito questa cosa. I primi di settembre il servizio commerciale della società resistente contattò mio marito per chiedere le ragioni nuovamente del ripensamento, e mio marito mi ha riferito di avere ribadito quanto accaduto durante il primo sopralluogo. Dopo di ciò la società resistente non mi ha chiesto più niente di questo episodio ma parecchio tempo dopo ci ha telefonato per proporci di reinstallare l'impianto, ma noi abbiamo declinato l'offerta rappresentando i danni sui muri di casa e preannunciando una richiesta di risarcimento che ancora non abbiamo effettuato. Non ho mai più sentito la ricorrente.
ADdifesaricorrenteR: indubbiamente io e mio marito eravamo stanchi durante il primo sopralluogo anche perché il lavoro è durato molte ore, ma devo dire che se non fosse stato per il comportamento surreale della ricorrente non avrei detto a mio marito di rinunciare all'impianto.”.
All'esito di tale istruttoria si deve ritenere provato l'illecito disciplinare contestato alla ricorrente.
Invero dalle dichiarazioni dei testimoni è emerso che la ricorrente si è resa protagonista di comportamenti anomali e poco professionali, quali: mostrarsi sin dall'inizio su di giri, ribadendo continuamente di essere la manager;
uscire e poi rientrare ancor più alterata;
imbracciare il trapano e forare senza apparente motivo i muri dell'abitazione dei clienti, lasciando un danno che ancora oggi persiste;
mettere in piazza con due sconosciuti i propri problemi personali, alternando pianto ed euforia;
chiedere del vino al posto dell'acqua offertale;
accettare del
, trangugiandolo come un bicchiere d'acqua; insistere per avere il bis, Parte_2 sino ad essere comprensibilmente accompagnata alla porta dai due clienti, essendo ormai giunta l'ora di cena. I testimoni hanno inoltre dichiarato che in conseguenza di tali comportamenti hanno deciso di non dare seguito alla richiesta di installazione di impianto, pure sollecitata con urgenza in considerazione dei furti appena verificatisi presso il loro palazzo.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto emerge un danno patrimoniale e reputazionale a carico della società resistente.
Pertanto, deve ritenersi che la ricorrente abbia violato le regole di correttezza e buona fede nonché gli specifici obblighi connessi alla propria prestazione lavorativa.
In base al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “per stabilire se sussiste la giusta causa di licenziamento con specifico riferimento al requisito della proporzionalità della sanzione occorre accertare in concreto se - in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore d'opera e, quindi, alla qualità e al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava - la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, risulti obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro” (Cass. civ., sez. lav., n.
24619/2019).
Nel caso di specie, sono proprio le rilevanti mansioni di Branch Manager rivestite dalla ricorrente che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro per l'irreparabile violazione del vincolo di fiducia che tale episodio ha comportato.
Circa la dedotta illegittimità da parte attorea della procedura disciplinare a causa della tardività della contestazione rispetto ai fatti contestati, dall'istruttoria
è emerso che la società resistente venne a conoscenza della reale portata dei fatti solo in un momento successivo rispetto alla loro commissione;
infatti, come riferito dalla testimone “i primi di settembre il servizio commerciale della società Tes_2 resistente contattò mio marito per chiedere nuovamente le ragioni del ripensamento,
e mio marito mi ha riferito di avere ribadito quanto accaduto durante il primo sopralluogo”.
Il termine per la contestazione decorre dal momento in cui il datore di lavoro acquisisce una conoscenza piena e sufficientemente circostanziata dei fatti addebitabili al lavoratore. Nella fattispecie, la società resistente è venuta a conoscenza del comportamento ascritto alla ricorrente solo in data 12 settembre 2024, in occasione della segnalazione ricevuta nel corso di un contatto telefonico con il
Servizio Teleclose.
Solo da tale momento è stato possibile avviare il procedimento istruttorio, che ha coinvolto le diverse funzioni aziendali interessate, al fine di ricostruire integralmente quanto accaduto in data 22 agosto 2024 e di acquisire tutti gli elementi indispensabili per una compiuta e ponderata valutazione disciplinare.
Ne consegue che la successiva contestazione, consegnata in data 15 ottobre
2024, è intervenuta in un termine congruo e ragionevole, in conformità ai principi elaborati dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, che sul punto insegna che
“nel licenziamento per motivi disciplinari, il principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito, che si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, dovendosi tenere conto della specifica natura dell'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, maggiore quanto più è complessa l'organizzazione aziendale” (Cass civ., sez. lav. n. 1248/2016).
Ne consegue che nel caso di specie la contestazione disciplinare non possa considerarsi tardiva e che l'intero procedimento disciplinare sia esente da censure.
Tali le ragioni del rigetto del ricorso.
Le spese, date le oscillazioni giurisprudenziali in materia di giusta causa di licenziamento, devono essere compensate tra le parti nel caso di specie.
DISPOSITIVO
respinge il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 22 dicembre 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 18 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 22 dicembre 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 15320/2025 R.G.A.C., promossa
DA
– Avv. N. Di Tomassi Parte_1
ricorrente
CONTRO
- Avv.ti M. Martone e G. Lucchetti Controparte_1
resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la nominata in epigrafe, premesso di essere dipendente della società resistente con qualifica di Branch Manager e di essere stata illegittimamente licenziata per giusta causa in data 22 ottobre 2024 al termine di un procedimento disciplinare disposto in violazione dell'art. 7 legge
300/1970, ha chiesto a questo giudice la declaratoria di illegittimità del licenziamento con conseguente condanna della società resistente alla sua immediata reintegrazione in servizio ed al pagamento di tutte le retribuzioni maturate medio tempore, con vittoria di spese.
La società resistente si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, escussi i testimoni e è stata decisa con Tes_1 Testimone_2 la presente sentenza previo deposito di note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
La ricorrente è stata licenziata per giusta causa all'esito di procedimento disciplinare iniziato con la seguente contestazione disciplinare consegnatagli a mano in data 15 ottobre 2024: “lei, in data 22 agosto 2024, si è recata presso l'abitazione di un potenziale cliente al fine di supervisionare l'installazione di un sistema di allarme in un evidente stato di alterazione e, come se non bastasse, ha aggiunto atteggiamenti poco professionali e non consoni al ruolo da Lei ricoperto. Non solo, risulta che Lei abbia aperto il frigo di proprietà del cliente e bevuto una bottiglia di vino contenuta al suo interno. A fronte di tale gravissimo episodio risulta che il cliente abbia provato ad allontanarla dalla propria abitazione incontrando però la sua resistenza, facendo così fatica a farla uscire di casa. A fronte di tale gravissimo episodio, il potenziale cliente ha deciso dunque di non sottoscrivere più il contratto con la scrivente, chiedendo che tutti i sensori già installati venissero smontati. In data
13 settembre 2024, contattato come da procedura servizio Teleclose, il suddetto cliente riferiva che l'unica ragione della mancata sottoscrizione del contratto risiedeva nel comportamento tenuto dalla responsabile commerciale che si era presentata all'appuntamento in uno stato di evidente alterazione, e aveva assunto comportamenti poco professionali tanto da averlo indotto a richiedere l'annullamento dell'installazione e non sottoscrivere il relativo contratto… tale comportamento, se confermato, costituisce una intollerabile violazione dei generali obblighi di correttezza e buona fede che devono contraddistinguere il rapporto lavorativo e ancora, dei più basilari doveri previsti dall'art. 101 del ccnl per i dipendenti di Imprese di Vigilanza
Privata e Servizi fiduciari applicato al rapporto di lavoro, oltre ad aver inciso negativamente sulla reputazione della scrivente, finendo per ledere il vincolo fiduciario che deve contraddistinguere ogni rapporto di lavoro”.
La ricorrente ha negato l'addebito con p.e.c. inviata in data 17 ottobre 2024 ed è stata licenziata in data 22 ottobre 2024.
Questo Tribunale, pertanto, ha escusso quali testimoni i coniugi presso la cui abitazione sarebbe avvenuto l'episodio che ha indotto la società resistente al recesso datoriale.
Tali testimoni hanno testualmente dichiarato, il “Non ho cause in corso Tes_1 né ne ho mai avute con le parti. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, a fine agosto 2024, siccome c'era stato un furto in abitazione nel palazzo dove abito con la mia consorte, insieme a lei decidemmo di chiamare la società resistente per verificare la possibilità di installare un impianto di allarme in casa. La società resistente ci inviò immediatamente un loro venditore per verificare la possibilità di effettuare tale installazione. Subito dopo pranzo arrivò una persona il cui nome non ricordo la quale mi spiegò le caratteristiche dell'allarme e il costo dell'impianto. ADR: La persona che la S. V. mi indica come la ricorrente presente in aula non era la persona che venne quel giorno in casa. Ricordo che era una donna ma non ricordo altro. Io dissi subito che ero d'accordo con l'installazione. Mia MO non c'era ed arrivò in un secondo momento. Nel frattempo, la persona che era venuta ad illustrare l'impianto era rimasta a casa in attesa di un tecnico che aveva subito contattato quando dissi che volevo installare l'impianto. Subito prima o subito dopo che arrivasse mia MO è arrivato il tecnico che ha cominciato a verificare la fattibilità dell'impianto. Tutti e due sono rimasti tutto il pomeriggio con me e mia MO. Non abbiamo mangiato con loro, ma gli abbiamo offerto acqua e caffè.
Nessuno dei due sembrava alterato o alticcio, né tantomeno ubriaco. Verso le 15 è arrivata una donna che la venditrice ci aveva preannunciato come sua manager dicendoci che a volte capitava che una manager venisse durante i sopralluoghi delle vendite. Tale manager era la persona che la S. V. mi ha indicato quale ricorrente presente in aula. La ricorrente ha partecipato alla fase di progettazione dicendoci che ci avrebbe regalato delle telecamere. Tutti i tre sono rimasti fino alle 20. ADR: la ricorrente all'inizio sembrava su di giri dichiarando continuamente di essere la manager, ma tutto in un ambito accettabile;
dopo alcune ore la ricorrente è uscita, credo tra le 16 e le 17, e al rientro era sicuramente più agitata di prima e addirittura cercò di fare delle operazioni tecniche che stava facendo il tecnico e la cosa mi stupì; dopo di ciò, intorno alle 18, la ricorrente andò in cucina dove c'era mia MO e io entrando ho sentito parte dei discorsi della ricorrente che erano molto personali e riferiti in modo sconnesso e alternando pianti a momenti di esaltazione personale. Se non ricordo male parlava anche di problemi avuti col figlio e col marito. Mia MO mi ha riferito che in cucina le offrì acqua e the e che lei chiese del vino, ma noi avevamo solo il classico Tavernello nel tetrapak che si usa per cucinare, e lei disse che andava benissimo;
da quello che mi ha detto mia MO, le offrì un bicchiere di questo vino che la ricorrente bevve. Dopo di ciò la ricorrente continua a parlare con mia MO in cucina e i miei figli, tornati dal centro estivo verso le 14 ed andati subito nelle loro stanze, hanno cominciato a chiedere alla madre quando sarebbe stata preparata la cena, e la madre era in imbarazzo perché la ricorrente parlava continuamente con fervore della sua vita;
durante tutto il pomeriggio io chiesi al tecnico e alla venditrice se questa persona facesse sempre così, e loro non me lo confermarono, e chiesi al tecnico, con cui avevo più confidenza per essere stato con lui tutto il pomeriggio, di intervenire;
ricordo che il tecnico la prese da parte e ci parlò. A quel punto lei ci disse che sarebbe andata via e chiese l'ultimo bicchiere di vino, che io le negai, e lei se ne andò con educazione. Devo dire che fu educata per tutto il giorno verso di noi, al di là del suo stato emotivo di agitazione prima ed alterazione dopo. Subito dopo se ne sono andati anche il tecnico e la venditrice. Preciso che durante tutto il pomeriggio loro due si sono scusati per il comportamento della ricorrente. Il lavoro fatto fino a quel momento non era definitivo per ragioni tecniche nonostante fossero state installate le telecamere, credo per ragioni informatiche. La sera stessa o il giorno dopo ricontattai la società resistente dicendo che non volevo più il sistema d'allarme perché mia MO si era agitata per il comportamento della ricorrente. Il giorno dopo venne il tecnico del giorno prima con un altro responsabile e rimosse tutto, tanto è vero che abbiamo ancora i buchi sui muri. Non mi hanno chiesto mai soldi per queste due giornate di lavoro. Non ricordo se la ricorrente abbia mai avuto alito vinoso durante quella giornata. Non posso dire che la ricorrente fosse mai stata ubriaca bensì alterata, soprattutto dopo che rientrò in casa dopo l'assenza di circa un'ora.
Per alterazione intendo alternanza di pianto ed esaltazione.”; la “Non ho Tes_2 cause in corso né ne ho mai avute con le parti. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, a fine agosto 2024, siccome c'era stato un furto in abitazione nel palazzo dove abito con mio marito, insieme a lui decidemmo di chiamare la società resistente per verificare la possibilità di installare un impianto di allarme in casa. Mio marito la chiamò tra le 9 e le 10 di mattina e loro dissero che sarebbero venuti subito dopo a verificare la fattibilità dell'impianto. Io mi recai come ogni mattina al lavoro in ospedale come paramedica, stesso lavoro che fa mio marito,
e mio marito restò in casa per aspettare le persone che dovevano arrivare. Io tornai a casa alle 16 ma verso le 12,30 mio marito mi telefonò per dirmi che era arrivata l'equipe della società resistente. Quando sono arrivata a casa verso le 16 con i miei figli che erano stati al campo estivo a casa trovai mio marito, un tecnico di cui non ricordo il nome e una signora che si presentò coma venditrice. Dopo poco tempo è arrivata a casa una donna che disse di essere la manager della società resistente dicendoci che a volte capitava che una manager venisse durante i sopralluoghi delle vendite e mi disse che ci avrebbe fatto delle offerte particolari. Tale manager era la persona che la S. V. mi ha indicato quale ricorrente presente in aula. La ricorrente ha partecipato alla fase di progettazione dicendo a me e a mio marito che ci avrebbe regalato delle telecamere. Tutti i tre sono rimasti fino alle 20. La ricorrente all'inizio sembrava esuberante dichiarando continuamente di essere la manager, ma tutto in un ambito accettabile;
dopo alcune ore la ricorrente è uscita, credo tra le 17 e le 18, rientrando dopo meno di un'ora, e dicendoci che avrebbe sistemato le cose, dato che nel frattempo c'era stato un problema tecnico di installazione;
quando rientrò la ricorrente era sicuramente più agitata di prima, direi alterata, e mi chiese di andare in cucina con me per parlare, cosa che avvenne e lei mi parlò di problemi personali che però non seguivo sia perché ero concentrata sui lavori sia perché non erano cose che mi riguardavano. Ricordo che i discorsi della ricorrente erano riferiti in modo sconnesso e alternando pianti a momenti di esaltazione personale. Non ricordo dettagli di quello che disse. Nel frattempo, ogni tanto, la ricorrente usciva dalla cucina e andava nelle stanze dove c'erano i lavori a fare cose che pensavo non fossero di sua competenza, tipo trapanare alcuni muri della casa per mettere le telecamere. Se non ricordo male parlava anche di problemi avuti col figlio e col marito. Ad un certo punto la ricorrente mi chiese da bere, e io le offrii dell'acqua, ma lei mi chiese se avessi del vino, e io le risposi che avevo solo il classico nel tetrapak che si Parte_2 usa per cucinare, e lei mi disse che andava benissimo, per cui gliene offrii un bicchiere, che lei bevve come fosse un bicchiere d'acqua. Dopo di ciò la ricorrente continua a parlare con me in cucina e i miei figli, che avevano uno 14 e l'altro 10 anni, hanno cominciato a chiedermi quando sarebbe stata preparata la cena, e io ero in imbarazzo perché la ricorrente parlava continuamente con fervore della sua vita;
a quel punto mio marito chiese al tecnico di intervenire in questa situazione e il tecnico prese da parte la ricorrente parlandoci in privato. Dopo questo colloquio il tecnico continuò per alcuni minuti a lavorare al computer, la venditrice stava lì ad aspettare,
e la ricorrente continuava a parlare con le stesse modalità di prima, chiedendoci anche un secondo bicchiere di vino che noi le negammo. Intorno alle 20 io e mio marito abbiamo chiesto a tutti e tre di andarsene perché era ora di cena. A quel punto le tre persone se ne andarono con educazione. Devo dire che la ricorrente fu educata per tutto il giorno verso di noi, al di là del suo stato emotivo di agitazione prima di uscire ed alterazione crescente dopo che è rientrata. Il lavoro fatto fino a quel momento non era definitivo per ragioni tecniche, precisamente informatiche, nonostante fossero state installate le telecamere. La sera stessa dissi a mio marito che non volevo più
l'impianto perché ero rimasta male impressionata dall'atteggiamento della ricorrente e non mi fidavo più dell'azienda e telefonammo all'azienda chiedendo l'annullamento del contratto, e quando ci fu chiesto perché avevamo cambiato idea raccontammo quello che era successo. Il giorno dopo, mentre io ero al lavoro, venne il tecnico del giorno prima con un altro responsabile, come mi raccontò mio marito che era in casa,
e rimosse tutto, tanto è vero che abbiamo ancora i buchi sui muri. Non ci hanno chiesto mai soldi per queste due giornate di lavoro. Non ricordo se la ricorrente abbia mai avuto alito vinoso durante quella giornata. Non posso dire che la ricorrente fosse mai stata ubriaca o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, bensì alterata, soprattutto dopo che rientrò in casa dopo l'assenza di circa un'ora. Per alterazione intendo alternanza di pianto ed esaltazione. Dopo qualche giorno, la consulente di nome mi ha contattato su WhatsApp dicendomi di specificare alla società Tes_3 resistente che lei e il tecnico non erano responsabili del nostro ripensamento, e io risposi che non era colpa loro se ci avevamo ripensato, e dissi che, ove la società resistente mi avesse contattato, io avrei riferito questa cosa. I primi di settembre il servizio commerciale della società resistente contattò mio marito per chiedere le ragioni nuovamente del ripensamento, e mio marito mi ha riferito di avere ribadito quanto accaduto durante il primo sopralluogo. Dopo di ciò la società resistente non mi ha chiesto più niente di questo episodio ma parecchio tempo dopo ci ha telefonato per proporci di reinstallare l'impianto, ma noi abbiamo declinato l'offerta rappresentando i danni sui muri di casa e preannunciando una richiesta di risarcimento che ancora non abbiamo effettuato. Non ho mai più sentito la ricorrente.
ADdifesaricorrenteR: indubbiamente io e mio marito eravamo stanchi durante il primo sopralluogo anche perché il lavoro è durato molte ore, ma devo dire che se non fosse stato per il comportamento surreale della ricorrente non avrei detto a mio marito di rinunciare all'impianto.”.
All'esito di tale istruttoria si deve ritenere provato l'illecito disciplinare contestato alla ricorrente.
Invero dalle dichiarazioni dei testimoni è emerso che la ricorrente si è resa protagonista di comportamenti anomali e poco professionali, quali: mostrarsi sin dall'inizio su di giri, ribadendo continuamente di essere la manager;
uscire e poi rientrare ancor più alterata;
imbracciare il trapano e forare senza apparente motivo i muri dell'abitazione dei clienti, lasciando un danno che ancora oggi persiste;
mettere in piazza con due sconosciuti i propri problemi personali, alternando pianto ed euforia;
chiedere del vino al posto dell'acqua offertale;
accettare del
, trangugiandolo come un bicchiere d'acqua; insistere per avere il bis, Parte_2 sino ad essere comprensibilmente accompagnata alla porta dai due clienti, essendo ormai giunta l'ora di cena. I testimoni hanno inoltre dichiarato che in conseguenza di tali comportamenti hanno deciso di non dare seguito alla richiesta di installazione di impianto, pure sollecitata con urgenza in considerazione dei furti appena verificatisi presso il loro palazzo.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto emerge un danno patrimoniale e reputazionale a carico della società resistente.
Pertanto, deve ritenersi che la ricorrente abbia violato le regole di correttezza e buona fede nonché gli specifici obblighi connessi alla propria prestazione lavorativa.
In base al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “per stabilire se sussiste la giusta causa di licenziamento con specifico riferimento al requisito della proporzionalità della sanzione occorre accertare in concreto se - in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore d'opera e, quindi, alla qualità e al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava - la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, risulti obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro” (Cass. civ., sez. lav., n.
24619/2019).
Nel caso di specie, sono proprio le rilevanti mansioni di Branch Manager rivestite dalla ricorrente che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro per l'irreparabile violazione del vincolo di fiducia che tale episodio ha comportato.
Circa la dedotta illegittimità da parte attorea della procedura disciplinare a causa della tardività della contestazione rispetto ai fatti contestati, dall'istruttoria
è emerso che la società resistente venne a conoscenza della reale portata dei fatti solo in un momento successivo rispetto alla loro commissione;
infatti, come riferito dalla testimone “i primi di settembre il servizio commerciale della società Tes_2 resistente contattò mio marito per chiedere nuovamente le ragioni del ripensamento,
e mio marito mi ha riferito di avere ribadito quanto accaduto durante il primo sopralluogo”.
Il termine per la contestazione decorre dal momento in cui il datore di lavoro acquisisce una conoscenza piena e sufficientemente circostanziata dei fatti addebitabili al lavoratore. Nella fattispecie, la società resistente è venuta a conoscenza del comportamento ascritto alla ricorrente solo in data 12 settembre 2024, in occasione della segnalazione ricevuta nel corso di un contatto telefonico con il
Servizio Teleclose.
Solo da tale momento è stato possibile avviare il procedimento istruttorio, che ha coinvolto le diverse funzioni aziendali interessate, al fine di ricostruire integralmente quanto accaduto in data 22 agosto 2024 e di acquisire tutti gli elementi indispensabili per una compiuta e ponderata valutazione disciplinare.
Ne consegue che la successiva contestazione, consegnata in data 15 ottobre
2024, è intervenuta in un termine congruo e ragionevole, in conformità ai principi elaborati dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, che sul punto insegna che
“nel licenziamento per motivi disciplinari, il principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito, che si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, dovendosi tenere conto della specifica natura dell'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, maggiore quanto più è complessa l'organizzazione aziendale” (Cass civ., sez. lav. n. 1248/2016).
Ne consegue che nel caso di specie la contestazione disciplinare non possa considerarsi tardiva e che l'intero procedimento disciplinare sia esente da censure.
Tali le ragioni del rigetto del ricorso.
Le spese, date le oscillazioni giurisprudenziali in materia di giusta causa di licenziamento, devono essere compensate tra le parti nel caso di specie.
DISPOSITIVO
respinge il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 22 dicembre 2025
IL GIUDICE