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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/02/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3457/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3457/2022 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Cesare Degli Esposti;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Mauro;
CONVENUTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “previa sospensione della minacciata esecuzione e previa declaratoria di illegittimità delle somme richieste in quanto non dovute e comunque non provate, accogliere integralmente l'opposizione e, per l'effetto dichiarare nullo
e di nessun effetto giuridico l'impugnato atto di precetto;
in subordine, contenere l'intimazione nei limiti di E 936,00 o, nella peggiore delle ipotesi, di E 1.440,91. 2) con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi all'avvocato, antistatario”. Per il convenuto: “Voglia
l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, nel merito, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'atto di precetto notificato in data 08.06.2022 nei confronti del sig. e, conseguentemente, condannare parte opponente al Parte_1
pagina 1 di 6 pagamento dell'importo posto a base dell'intimazione; -con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio di opposizione, con distrazione al procuratore antistatario;”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato in data 8.6.2022, con il quale l'Impresa Edile denominata
“ , agendo sulla scorta del titolo esecutivo Controparte_1
costituito dal decreto ingiuntivo n. 357/2019 (Rg n. 751/2019) emesso in data 18.2.2019, munito di formula esecutiva apposta in data 12.3.2019 dal Tribunale di Nocera Inferiore, gli aveva intimato il pagamento della somma di € 12.218,70, quale quota di spettanza dell'opponente, nella sua qualità di condomino, per i lavori eseguiti presso il condominio
“HABITAT SOLE”.
A sostegno della domanda eccepiva la nullità e/o irregolarità del precetto in ragione dei seguenti motivi: a) il decreto ingiuntivo posto alla base dell'intimazione contemplava sia lavori privati (nell'immobile dell'opponente non erano stati eseguiti lavori privati) che lavori condominiali;
dall'ingiunzione dovevano essere scorporati gli importi per i lavori privati, che andavano posti a carico dei singoli condomini interessati e la differenza, doveva, poi, essere ripartita tra i condomini secondo le rispettive quote millesimali. Secondo la tabella millesimale in vigore, 27 sarebbero i millesimi attribuiti al sig. , di conseguenza, Parte_1 considerando solo i lavori condominiali, e, cioè i due terzi dell'intero importo ingiunto, pari ad
€ 34.666,66, la quota di spettanza dell'istante sarebbe di € 936,00 o in ogni caso, l'importo dovuto, non avrebbe potuto eccedere la somma di € 1.440, 91, volendo aggiungere alla pagina 2 di 6 somma di cui al decreto ingiuntivo le spese e competenze del procedimento;
b) Ai fini della ripartizione della somma dovuta dai singoli condomini non possono avere alcuna valenza comunicazioni interne al inviate alcuni anni prima del procedimento monitorio CP_2 dall'ex amministratore, sig. , al nuovo amministratore sig. . Persona_1 CP_3
Più in particolare, parte opponente contestava la comunicazione del 4.12.2018, con allegato prospetto di ripartizione dei debiti condominiali dei singoli condomini, inviata dal precedente amministratore al subentrante amministratore, avente ad oggetto tutta la contabilità del condominio alla data del passaggio di carica (18.7.2017), tra cui la parte riguardante il dovuto alla impresa e, quanto, invece, dovuto dai condomini per le altre voci di bilancio. CP_1
Da detta comunicazione sarebbe stato possibile rilevare che le somme da incassare dai condomini, sia per il residuo credito di spettanza della che per tutte le altre poste CP_1 di bilancio, ammontava ad € 54.903, 38, di cui, però, solo € 37.310,11, riguardavano il residuo credito della . Da ciò, sarebbe conseguita l'erroneità della certificazione rilasciata CP_1
dal precedente amministratore, in quanto comprensiva sia delle somme effettivamente dovute alla (€ 37.310,11), che delle altre poste di bilancio riflettenti pagamenti non dovuti CP_1 all'impresa.
Con comparsa depositata in data 4.10.2022, si costituiva l' Controparte_1
che chiedeva rigettare l'opposizione al precetto perché infondata in
[...]
fatto ed in diritto, nonché confermare il precetto opposto. Più in particolare, parte opposta, sosteneva che l'importo dovuto dal per i lavori eseguiti presso lo stesso di cui al CP_2
decreto ingiuntivo non poteva essere in alcun modo contestato, poiché tale debito era stato riconosciuto finanche dall'amministratore del che, con le Controparte_4
certificazioni del 1.9.2017 e del 30.11.2017, aveva attestato che la ditta
[...] vantava ancora la somma di € 54.903,38 (successivamente alla data del Controparte_1
30.11.2017, alcuni condomini versavano direttamente la somma di € 2.903,38). Oltre a certificare il credito vantato dall' l'amministratore p.t. del CP_1 CP_1 [...] precisava, altresì, che detto importo derivava dalla morosità dei condomini così CP_4
come indicati nel prospetto allegato alle certificazioni del 1.9.2017 e del 30.11.2017. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, il credito azionato da parte opposta era stato approvato con le delibere assembleari del 26.05.2016 e del 18.07.2017, con le quali tra l'altro, venivano approvati anche il bilancio consuntivo 2016 ed il bilancio preventivo per l'anno 2017.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione va rigettata per i seguenti motivi.
pagina 3 di 6 Prima di analizzare le doglianze sollevate, è bene precisare che è pacifico in Giurisprudenza il principio in base al quale ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, “il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma primo c.p.c. sia limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito
o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite
l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo” (Cass. Civ. Sez. III n. 24752 del 7.10.2008).
Nel giudizio di opposizione a precetto, così come in generale nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, possono dunque essere dedotti a sostegno della contestazione del diritto di agire esecutivamente solo quei motivi riconducibili a contestazioni attinenti il difetto originario del titolo esecutivo in termini di inesistenza. Al di fuori di questi casi non sussiste il poter di cognizione del giudice dell'opposizione se non in relazione a fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo (Corte di Cassazione ordinanza n.
22090/2021).
La richiesta di scorporare dal D.I. n. 357/2019 la somma per i lavori privati eseguiti all'interno delle singole abitazioni dei condomini, non rientra nei poteri di cognizione di questo Giudice dell'opposizione all'esecuzione, in quanto la stessa doveva essere sollevata dinanzi al
Giudice della cognizione investito dei relativi poteri decisori.
Quanto alla contestazione della somma residua vantata dall' deve CP_1 CP_1 ritenersi pacifico il credito vantato dalla stessa ed oggetto di ingiunzione, tant'è vero che la stessa parte opponente con l'opposizione al precetto chiariva che la società
[...] aveva eseguito dei lavori di manutenzione presso il Condominio “Habitat Sole”; i CP_1 predetti lavori venivano completati nell'anno 2011 per un importo complessivo ammontante ad € 277.004,59 oltre iva al 10% (€ 304.705,05 iva inclusa). A fronte di tali lavori, il aveva versato diversi acconti per € 181.545,89 iva compresa. Stante il mancato CP_2 pagamento della somma residua di € 123.159,16, iva inclusa, la società creditrice aveva chiesto ed ottenuto il D.I. n. 700/13 emesso, in data 30.4.2013, dal Tribunale di Nocera
Inferiore. A seguito della notifica del suindicato provvedimento monitorio, il
[...]
aveva proposto opposizione eccependo alcuni vizi e difformità delle opere CP_4
realizzate. Nelle more del giudizio di opposizione, le parti addivenivano, in data 18.7.2016, ad un accordo transattivo prevedente la rinuncia del D.I. da parte dell'Impresa ed il pagamento della somma complessiva di € 85.000,00 da parte del debitore , di cui € CP_2
pagina 4 di 6 12.000,00 venivano versati alla sottoscrizione dell'accordo e la somma residua mediante 12 rate mensili. A fronte dell'impegno assunto, il Condominio corrispondeva unicamente la somma di € 33.000,00, rimanendo debitore della somma di € 52.000,00. Inoltre, parte opposta, a sostegno di ciò allegava le certificazioni del 1.9.2017 e 30.11.2017, con le quali il debito veniva riconosciuto dall'amministratore del Condominio, rag. , il quale Persona_1 attestava che la ditta vantava ancora la somma di € 54.903,38; Controparte_1
parte opposta, precisava che successivamente alla data del 30.11.2017, alcuni condomini avevano versato direttamente la somma di € 2.903,38. Chiarito il quantum debeatur, occorre precisare che, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, nel verbale dell'assemblea condominiale del 18.7.2017, si legge ”l'amministratore ha da tempo notificato il bilancio consuntivo 2016 con relativo stato di ripartizione a tutto il 31.12.2016. Per quanto riguarda il bilancio preventivo per l'anno 2017 lo stesso resta invariato come per
l'anno 2016”; inoltre, il rag. , veniva demandato alla chiusura del CC. Persona_1
Bancario presso il Banco di Napoli ed alla conseguente chiusura contabile per fine gestione a tutto il mese di settembre 2017, con passaggio di consegne al nuovo amministratore.
Ebbene “il consuntivo approvato e non modificato, costituisce idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non costituendo un nuovo fatto costitutivo del credito stesso” (Corte di Cassazione, n. 7741/2017; Cassazione n. 3847/2021).
I giudici di legittimità hanno chiarito che “la delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la CP_2
concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del a pagare le CP_2
somme nel processo oppositorio a cognizione piena e esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere” (Corte di Cassazione ordinanza del 19.7.2023 n.
21094-Cassazione Civile sez. VI-24.9.2020 n. 20003”).
Di fatto il precedente amministratore rag. in data 4.12.2018, come da Persona_1
documentazione allegata dalla stessa parte opponente, consegnava tutta la documentazione in suo possesso al nuovo amministratore, sig. allegando, altresì, il CP_3
“Prospetto riepilogativo debiti Condominiali pagamenti ditta De Simone -Rag Persona_1 delibera del 26.5.2016 e 18.07.2017 (residui da pagare al 30.09.2017)”. E' bene precisare che le certificazioni del 1.9.2017 e 30.11.2017 sono successive alla data delle dimissioni del precedente amministratore, risalente al 18.7.2017, ma antecedenti al 4.12.2018, ovvero alla data in cui la documentazione contabile veniva trasmessa al nuovo amministratore. Pertanto,
pagina 5 di 6 seppur si ritenesse veritiero quanto sostenuto da parte opponente, ovvero della mancata ripartizione del credito dell' con le assemblee del 16.5.2016 e 18.7.2018, Controparte_1 lo stesso risulta consacrato nella documentazione contabile trasmessa dall'ex amministratore, rag. , al nuovo, il cui “Prospetto Riepilogativo” viene Persona_1 CP_3
allegato anche alle certificazioni del 1.9.2017 e 30.11.2017.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna al pagamento in favore dell'Impresa Edile denominata Parte_1 [...]
le spese processuali che liquida in euro Controparte_1
2.800,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge ed attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi.
17.02.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3457/2022 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Cesare Degli Esposti;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Mauro;
CONVENUTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “previa sospensione della minacciata esecuzione e previa declaratoria di illegittimità delle somme richieste in quanto non dovute e comunque non provate, accogliere integralmente l'opposizione e, per l'effetto dichiarare nullo
e di nessun effetto giuridico l'impugnato atto di precetto;
in subordine, contenere l'intimazione nei limiti di E 936,00 o, nella peggiore delle ipotesi, di E 1.440,91. 2) con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi all'avvocato, antistatario”. Per il convenuto: “Voglia
l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, nel merito, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'atto di precetto notificato in data 08.06.2022 nei confronti del sig. e, conseguentemente, condannare parte opponente al Parte_1
pagina 1 di 6 pagamento dell'importo posto a base dell'intimazione; -con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio di opposizione, con distrazione al procuratore antistatario;”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato in data 8.6.2022, con il quale l'Impresa Edile denominata
“ , agendo sulla scorta del titolo esecutivo Controparte_1
costituito dal decreto ingiuntivo n. 357/2019 (Rg n. 751/2019) emesso in data 18.2.2019, munito di formula esecutiva apposta in data 12.3.2019 dal Tribunale di Nocera Inferiore, gli aveva intimato il pagamento della somma di € 12.218,70, quale quota di spettanza dell'opponente, nella sua qualità di condomino, per i lavori eseguiti presso il condominio
“HABITAT SOLE”.
A sostegno della domanda eccepiva la nullità e/o irregolarità del precetto in ragione dei seguenti motivi: a) il decreto ingiuntivo posto alla base dell'intimazione contemplava sia lavori privati (nell'immobile dell'opponente non erano stati eseguiti lavori privati) che lavori condominiali;
dall'ingiunzione dovevano essere scorporati gli importi per i lavori privati, che andavano posti a carico dei singoli condomini interessati e la differenza, doveva, poi, essere ripartita tra i condomini secondo le rispettive quote millesimali. Secondo la tabella millesimale in vigore, 27 sarebbero i millesimi attribuiti al sig. , di conseguenza, Parte_1 considerando solo i lavori condominiali, e, cioè i due terzi dell'intero importo ingiunto, pari ad
€ 34.666,66, la quota di spettanza dell'istante sarebbe di € 936,00 o in ogni caso, l'importo dovuto, non avrebbe potuto eccedere la somma di € 1.440, 91, volendo aggiungere alla pagina 2 di 6 somma di cui al decreto ingiuntivo le spese e competenze del procedimento;
b) Ai fini della ripartizione della somma dovuta dai singoli condomini non possono avere alcuna valenza comunicazioni interne al inviate alcuni anni prima del procedimento monitorio CP_2 dall'ex amministratore, sig. , al nuovo amministratore sig. . Persona_1 CP_3
Più in particolare, parte opponente contestava la comunicazione del 4.12.2018, con allegato prospetto di ripartizione dei debiti condominiali dei singoli condomini, inviata dal precedente amministratore al subentrante amministratore, avente ad oggetto tutta la contabilità del condominio alla data del passaggio di carica (18.7.2017), tra cui la parte riguardante il dovuto alla impresa e, quanto, invece, dovuto dai condomini per le altre voci di bilancio. CP_1
Da detta comunicazione sarebbe stato possibile rilevare che le somme da incassare dai condomini, sia per il residuo credito di spettanza della che per tutte le altre poste CP_1 di bilancio, ammontava ad € 54.903, 38, di cui, però, solo € 37.310,11, riguardavano il residuo credito della . Da ciò, sarebbe conseguita l'erroneità della certificazione rilasciata CP_1
dal precedente amministratore, in quanto comprensiva sia delle somme effettivamente dovute alla (€ 37.310,11), che delle altre poste di bilancio riflettenti pagamenti non dovuti CP_1 all'impresa.
Con comparsa depositata in data 4.10.2022, si costituiva l' Controparte_1
che chiedeva rigettare l'opposizione al precetto perché infondata in
[...]
fatto ed in diritto, nonché confermare il precetto opposto. Più in particolare, parte opposta, sosteneva che l'importo dovuto dal per i lavori eseguiti presso lo stesso di cui al CP_2
decreto ingiuntivo non poteva essere in alcun modo contestato, poiché tale debito era stato riconosciuto finanche dall'amministratore del che, con le Controparte_4
certificazioni del 1.9.2017 e del 30.11.2017, aveva attestato che la ditta
[...] vantava ancora la somma di € 54.903,38 (successivamente alla data del Controparte_1
30.11.2017, alcuni condomini versavano direttamente la somma di € 2.903,38). Oltre a certificare il credito vantato dall' l'amministratore p.t. del CP_1 CP_1 [...] precisava, altresì, che detto importo derivava dalla morosità dei condomini così CP_4
come indicati nel prospetto allegato alle certificazioni del 1.9.2017 e del 30.11.2017. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, il credito azionato da parte opposta era stato approvato con le delibere assembleari del 26.05.2016 e del 18.07.2017, con le quali tra l'altro, venivano approvati anche il bilancio consuntivo 2016 ed il bilancio preventivo per l'anno 2017.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione va rigettata per i seguenti motivi.
pagina 3 di 6 Prima di analizzare le doglianze sollevate, è bene precisare che è pacifico in Giurisprudenza il principio in base al quale ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, “il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma primo c.p.c. sia limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito
o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite
l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo” (Cass. Civ. Sez. III n. 24752 del 7.10.2008).
Nel giudizio di opposizione a precetto, così come in generale nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, possono dunque essere dedotti a sostegno della contestazione del diritto di agire esecutivamente solo quei motivi riconducibili a contestazioni attinenti il difetto originario del titolo esecutivo in termini di inesistenza. Al di fuori di questi casi non sussiste il poter di cognizione del giudice dell'opposizione se non in relazione a fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo (Corte di Cassazione ordinanza n.
22090/2021).
La richiesta di scorporare dal D.I. n. 357/2019 la somma per i lavori privati eseguiti all'interno delle singole abitazioni dei condomini, non rientra nei poteri di cognizione di questo Giudice dell'opposizione all'esecuzione, in quanto la stessa doveva essere sollevata dinanzi al
Giudice della cognizione investito dei relativi poteri decisori.
Quanto alla contestazione della somma residua vantata dall' deve CP_1 CP_1 ritenersi pacifico il credito vantato dalla stessa ed oggetto di ingiunzione, tant'è vero che la stessa parte opponente con l'opposizione al precetto chiariva che la società
[...] aveva eseguito dei lavori di manutenzione presso il Condominio “Habitat Sole”; i CP_1 predetti lavori venivano completati nell'anno 2011 per un importo complessivo ammontante ad € 277.004,59 oltre iva al 10% (€ 304.705,05 iva inclusa). A fronte di tali lavori, il aveva versato diversi acconti per € 181.545,89 iva compresa. Stante il mancato CP_2 pagamento della somma residua di € 123.159,16, iva inclusa, la società creditrice aveva chiesto ed ottenuto il D.I. n. 700/13 emesso, in data 30.4.2013, dal Tribunale di Nocera
Inferiore. A seguito della notifica del suindicato provvedimento monitorio, il
[...]
aveva proposto opposizione eccependo alcuni vizi e difformità delle opere CP_4
realizzate. Nelle more del giudizio di opposizione, le parti addivenivano, in data 18.7.2016, ad un accordo transattivo prevedente la rinuncia del D.I. da parte dell'Impresa ed il pagamento della somma complessiva di € 85.000,00 da parte del debitore , di cui € CP_2
pagina 4 di 6 12.000,00 venivano versati alla sottoscrizione dell'accordo e la somma residua mediante 12 rate mensili. A fronte dell'impegno assunto, il Condominio corrispondeva unicamente la somma di € 33.000,00, rimanendo debitore della somma di € 52.000,00. Inoltre, parte opposta, a sostegno di ciò allegava le certificazioni del 1.9.2017 e 30.11.2017, con le quali il debito veniva riconosciuto dall'amministratore del Condominio, rag. , il quale Persona_1 attestava che la ditta vantava ancora la somma di € 54.903,38; Controparte_1
parte opposta, precisava che successivamente alla data del 30.11.2017, alcuni condomini avevano versato direttamente la somma di € 2.903,38. Chiarito il quantum debeatur, occorre precisare che, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, nel verbale dell'assemblea condominiale del 18.7.2017, si legge ”l'amministratore ha da tempo notificato il bilancio consuntivo 2016 con relativo stato di ripartizione a tutto il 31.12.2016. Per quanto riguarda il bilancio preventivo per l'anno 2017 lo stesso resta invariato come per
l'anno 2016”; inoltre, il rag. , veniva demandato alla chiusura del CC. Persona_1
Bancario presso il Banco di Napoli ed alla conseguente chiusura contabile per fine gestione a tutto il mese di settembre 2017, con passaggio di consegne al nuovo amministratore.
Ebbene “il consuntivo approvato e non modificato, costituisce idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non costituendo un nuovo fatto costitutivo del credito stesso” (Corte di Cassazione, n. 7741/2017; Cassazione n. 3847/2021).
I giudici di legittimità hanno chiarito che “la delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la CP_2
concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del a pagare le CP_2
somme nel processo oppositorio a cognizione piena e esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere” (Corte di Cassazione ordinanza del 19.7.2023 n.
21094-Cassazione Civile sez. VI-24.9.2020 n. 20003”).
Di fatto il precedente amministratore rag. in data 4.12.2018, come da Persona_1
documentazione allegata dalla stessa parte opponente, consegnava tutta la documentazione in suo possesso al nuovo amministratore, sig. allegando, altresì, il CP_3
“Prospetto riepilogativo debiti Condominiali pagamenti ditta De Simone -Rag Persona_1 delibera del 26.5.2016 e 18.07.2017 (residui da pagare al 30.09.2017)”. E' bene precisare che le certificazioni del 1.9.2017 e 30.11.2017 sono successive alla data delle dimissioni del precedente amministratore, risalente al 18.7.2017, ma antecedenti al 4.12.2018, ovvero alla data in cui la documentazione contabile veniva trasmessa al nuovo amministratore. Pertanto,
pagina 5 di 6 seppur si ritenesse veritiero quanto sostenuto da parte opponente, ovvero della mancata ripartizione del credito dell' con le assemblee del 16.5.2016 e 18.7.2018, Controparte_1 lo stesso risulta consacrato nella documentazione contabile trasmessa dall'ex amministratore, rag. , al nuovo, il cui “Prospetto Riepilogativo” viene Persona_1 CP_3
allegato anche alle certificazioni del 1.9.2017 e 30.11.2017.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna al pagamento in favore dell'Impresa Edile denominata Parte_1 [...]
le spese processuali che liquida in euro Controparte_1
2.800,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge ed attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi.
17.02.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
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