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Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/04/2024, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
Foglio da considerare parte integrante del verbale di udienza del 24.4.2024 nella causa civile pendente innanzi al Trib. Trani R.G.N.3210/2015 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice Emanuela Gallo in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3210/2015 del Ruolo Generale tra e con sede in Parte_1 Controparte_1
Barletta alla va Foggia n.106 (P.Iva ), in persona del legale rapp. p.t. P.IVA_1 CP_1
tutti rappresentati e difesi, giusta procura alle liti, dall' avv.to Ruggero Delcuratolo,
[...] presso il cui studio, sito in Barletta alla Via F.do d'Aragona n.3, sono elettivamente domiciliati;
-opponenti- nonchè in persona del Controparte_2
curatore fallimentare, Controparte_3
-opponente contumace-
e
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Controparte_4 CP_4
via Toledo n.177 (P.I. ) rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Caruso, P.IVA_2
giusta procura alle liti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Barletta, via
Mulini n.4;
-opposta –
e rappresentata in qualità di mandataria da Controparte_5 Controparte_6
rappresentata e dif. dagli avv.ti Antonio Schiavone e Giulia Galati, con loro elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Massaro del Foro di Trani con studio in Andria
(BT), via Giovanni Bovio n. 74 come da procura in atti;
- terza intervenuta -
OGGETTO: “opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria”
CONCLUSIONI
Per le parti: come da scritti difensivi e da verbale di udienza di cui la presente sentenza deve considerarsi parte integrante.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato in data 3.6.2015, gli attori hanno opposto il decreto ingiuntivo n. 432/2015 emesso il 17.3.2015 dal Tribunale in intestazione che gli ha ingiunto, su ricorso del 5.3.2015 del il pagamento della Controparte_4 somma di €299.129,25, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dal 4.10.14, spese della procedura monitoria, liquidate in €634,00 per esborsi ed in €2.135,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
A fondamento dell'opposizione, gli attori, premesso di aver intrattenuto con l'odierna convenuta, filiale di Barletta, un rapporto di conto corrente n.649/6153/19154210 e un castelletto per lo smobilizzo di portafoglio commerciale, hanno dedotto l'insussistenza del credito perché fondato su pratiche bancarie poste in essere dall'opposta in violazione delle norme di legge, avendo la banca nel corso dei rapporti richiesto, ottenuto e trattenuto illegittimamente somme non dovute attraverso l'applicazione di interessi anatocistici senza condizioni di reciprocità e usurari, addebitando costi illegittimi a titolo di commissione di massimo scoperto, contestando infine l'addebito illegittimo sul c/c ordinario di competenze e interessi maturate sui cc/anticipi, quindi capitalizzate su un diverso conto, ma che, una volta girocontate sul c/c ordinario, provocano un effetto anatocistico generando ulteriori interessi.
Da ultimo, gli opponenti hanno contestato la validità delle fideiussioni e l'autenticità delle sottoscrizioni a firma di . Per tutti questi motivi hanno agito per sentir Parte_1
revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto, nonché sentir accertare e dichiarare l'illegittimità delle clausole contrattuali relative a interessi contrari a disposizioni imperative di legge, all'applicazione della commissione di massimo scoperto, all'applicazione di interessi anatocistici, di spese varie non pattuite espressamente, di interessi usurari, deducendo inoltre la nullità delle fideiussioni per difetto di autenticità delle sottoscrizioni apposte da , e per l'effetto, sentir accertare l'effettivo saldo in linea Parte_1
capitale dei rapporti di credito, con condanna della alla restituzione della somma CP_7
risultante all'esito del giudizio, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, riservandosi l'instaurazione di un altro giudizio il risarcimento del danno.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.11.2015, si è costituito il Controparte_4 eccependo la nullità dell'atto di citazione perché generico, nonché la decadenza degli
[...]
opponenti ex artt.1832 c.c. e art.119 T.U.B. dal diritto di contestare gli estratti conto, contestando poi nel merito tutte le allegazioni degli opponenti.
Negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperito il procedimento di mediazione, interrotto il giudizio per l'intervenuto fallimento della Controparte_2
poi riassunto da e
[...] Parte_1 Controparte_1
all'udienza del 19.9.2018 sono stati concessi i termini ex art. 183,
[...]
sesto comma, c.p.c. Quindi, dichiarata la contumacia di la Controparte_2
causa è stata istruita mediante una consulenza tecnico-contabile ad opera della dott.ssa
[...]
, depositata il 10.5.2021, poi rinviata in ragione della pendenza di trattative di bonario Per_1
componimento. Con comparsa del 17.11.2022 si è costituita la in qualità di Controparte_5 cessionaria del credito ai sensi dell'art.111 c.p.c., quindi la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.5.2023. In tale udienza, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. Con ordinanza del 18.9.2023 la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di integrare la consulenza tecnica d'ufficio mediante un'ulteriore ipotesi di calcolo, quindi è stata fissata l'udienza dell'11.10.2023 per il giuramento del ctu, poi rinviata al 18.10.2023 a causa di un impedimento a comparire del ctu. In tale udienza sono stati posti al ctu i quesiti di cui all'ordinanza del 18.9.2023 e conseguentemente la causa è stata rinviata al 13.3.2024 per l'acquisizione della relazione, poi rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.4.2024.
Motivi della decisione
In via preliminare, in ordine all' intervento spiegato nel presente giudizio da CP_5
rappresentata in qualità di mandataria da costituitasi in qualità
[...] Controparte_6
di cessionaria del credito, deve evidenziarsi che, pur non potendosi ritenere tardivo, in ragione dell'art.286 c.p.c., secondo cui l'intervento del terzo può avvenire sino alla precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. ord. n.2812/2018), l'opponibilità della cessione non assume rilievo ai fini della presente pronuncia, poiché in mancanza del consenso delle parti all'estromissione dell'alienante, il processo prosegue tra le parti originarie ex art.111 c.p.c. e quindi la presente sentenza è pronunciata nei confronti di queste ultime. In merito alla contumacia del Controparte_2
giova osservare che “la riassunzione del processo, operata a norma dell'art. 303 cod. proc. civ., comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benché costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa, ma da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte con l'atto di citazione o in via riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto”
(Cass. n.24331/2008).
Fatte queste preliminari premesse, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, va precisato che, secondo l'inveterato insegnamento della Suprema Corte, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa
(Cass. civ. n.3649/2012).
Venendo al caso di specie, l'opposizione al decreto ingiuntivo è solo parzialmente fondata e, dunque, va accolta per le ragioni e nei limiti che di seguito si esporranno.
Sull' eccezione di prescrizione e decadenza ex artt. 1832 c.c. e 119, co.3 t.u.b.
Va premesso, in linea teorica, che la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quello della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano. Pertanto, i correntisti non perdono il diritto di contestare, anche in epoca successiva alla chiusura del rapporto, il tasso applicato in concreto dall'istituto di credito e la validità e efficacia dei rapporti sostanziali invocati dalla banca a fondamento delle operazioni compiute (così tra le prime: Cassazione civile sez. I, 11 marzo 1996, n. 1978).
Sull'eccezione di nullità della domanda introduttiva.
Anche tale eccezione è infondata. La domanda proposta dagli attori opponenti non è affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto o della "causa petendi", ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma 3, nn. 3 e 4, e 164, comma 4, c.p.c., perché, anche se priva dell'indicazione dei singoli addebiti illegittimi, qualora, come nella specie, sia specificamente indicato il conto corrente e la domanda si riferisca a tutti gli addebiti conseguenti all'applicazione di clausole nulle, in tutto il periodo della sua durata, risultano sufficientemente specificati gli elementi idonei a consentire alla banca l'individuazione delle domande contro di essa proposte.
L'indicazione del numero di conto corrente sul quale sono stati effettuati gli addebiti e della natura illegittima di questi è dunque idonea a rendere la Banca edotta della pretesa azionata e ad escludere la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto, soprattutto in considerazione della circostanza che la banca, operatore qualificato, è in grado di individuare agevolmente, essendo in possesso di tutta la documentazione relativa alle operazioni effettuate sul c.c., gli addebiti da essa effettuati, in applicazione delle clausole di cui si contesta la legittimità.
In definitiva, il correntista, ai fini della corretta delimitazione del petitum e della causa petendi, ha l'onere di allegare la mancanza totale della pattuizione scritta o la nullità della singola condizione contrattuale, cioè il titolo in forza del quale è stato eseguito l'addebito illegittimo.
Difatti l'individuazione degli addebiti illegittimi può essere “specifica” solo all'esito del giudizio di accertamento e declaratoria di nullità delle clausole di cui si controverte. Solo allora la ricostruzione del rapporto di c.c. potrà essere effettuata epurando gli addebiti illegittimi, perché frutto dell'applicazione delle clausole dichiarate nulle e solo allora sarà chiaro che quel determinato addebito è illegittimo.
Del resto, anche la difesa della Banca non è lesa poiché essa potrà e dovrà difendersi sulla liceità delle clausole applicate e non già sui singoli addebiti che ha effettuato in ragione delle dette clausole (cfr. sent. Corte di appello di Napoli 10 maggio 2023).
Tanto premesso, si rende necessario esaminare il disconoscimento formulato da
[...]
delle sottoscrizioni apposte in calce alle fideiussioni. Parte_1
Ebbene, tale disconoscimento risulta assolutamente generico e, come tale, non idoneo a privare di efficacia la sottoscrizione apposta in calce alle fideiussioni.
Sul punto la giurisprudenza ha più volte precisato che il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo formule sacramentali, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza, non essendo ammissibile il ricorso a formule generiche o di mero stile (Cass. sent. n. 1537 del 22.1.2018). Nel caso in esame l'opponente si è limitata ad affermare in maniera generica di non aver sottoscritto le fideiussioni, ma non ha allegato alcun elemento di fatto a corredo del disconoscimento che potesse fornire elementi, sia pur presuntivi, della falsità del documento. Peraltro, si evidenzia che, nel caso di specie, da un mero confronto visivo tra le sottoscrizioni apposte da in calce alle fideiussioni del 12.6.2008, del 7.10.2013 e del Parte_1
26.10.2009, rispettivamente allegati nn.20, 24 e 25 della produzione della banca, e quelle dalla stessa apposte in calce alla procura a margine dell'atto di citazione in opposizione non emerge alcun profilo di falsità tale da portare a ritenere che tali firme non siano realmente riconducibili a parte opponente.
Per le ragioni innanzi esposte, dunque, si ritiene che le fideiussioni “omnibus” indicate siano state validamente sottoscritte dalla odierna opponente.
Ciò posto, è ora possibile passare ad esaminare il merito dell'opposizione.
Nel corso del giudizio è stata espletata consulenza tecnico contabile. All'esito delle operazioni peritali, con relazione depositata il 10.5.2021, a seguito anche delle osservazioni delle parti, il ctu nominato, dott.ssa ha evidenziato che la documentazione in atti è Persona_1
continua dal 31.10.2008 al 18.7.2014 (data di chiusura del conto corrente), mentre manca la disponibilità di tutti gli estratti conto relativi al rapporto in contestazione dall'apertura del conto fino al 30.10.2008 (cfr. pag.32 della relazione depositata e pag.2 della relazione contenente la sintetica valutazione delle osservazioni delle parti).
Si è quindi posto il problema di capire quale sia il dato numerico di partenza dal quale ricostruire il rapporto dare/avere, e cioè se il primo degli estratti conti disponibili ovvero il cosiddetto “saldo zero”, in quanto il rapporto di c/c risulta essere stato acceso il 31.5.2008.
Ritiene questo Giudicante di aderire al consolidato orientamento del Supremo Collegio (cfr.
Cass. n.23852/2020) dettato proprio con riguardo ad ipotesi come quella in esame in cui la domanda riconvenzionale (di accertamento del saldo e di ripetizione dell'indebito) della società correntista si contrappone a quella diretta al pagamento del saldo del rapporto di conto corrente;
domanda dalla banca originariamente azionata in via monitoria.
In quest'ultima ipotesi entrambe le parti sono onerate della prova delle contrapposte pretese aventi rispettivamente ad oggetto l'inesistenza e l'esistenza del credito dedotto in lite (per l'ipotesi di contrapposte domande di pagamento e di accertamento negativo: Cass. 16 giugno
2005, n. 12963; Cass. 15 febbraio 2007, n. 3374; con specifico riguardo al caso in cui il correntista agisca in giudizio chiedendo di rideterminarsi il saldo del conto e la ripetizione degli importi da lui indebitamente versati, mentre la banca spieghi riconvenzionale per la corresponsione degli importi di cui si assuma creditrice: Cass. 7 maggio 2015, n. 9201 cit.).
Ciò significa, in concreto, che ciascuno dei due contendenti ha l'onere di dar prova delle operazioni da cui si origina il saldo.
Tale proposizione implica la necessità di concentrare l'accertamento contabile nel periodo in cui le movimentazioni sono documentate da estratti conto.
C'è da dire, in linea generale, che nella prospettiva consegnata dall'art. 2697 c.c., la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi (cfr. Cass. 2 maggio 2019, n. 11543 cit., secondo cui non vi sarebbe infatti ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto precluda di procedere alla semplice sterilizzazione del saldo debitorio portato dal primo degli estratti conto prodotti).
Essendo sia la banca che il correntista onerati della prova dei propri assunti, la mancata produzione degli estratti conto assume una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo che sono prive di rendicontazione.
Infatti, proprio in quanto ognuna delle parti assume la veste di attore all'interno del giudizio,
è inconcepibile che l'una e l'altra possano giovarsi delle conseguenze del mancato adempimento dell'onere probatorio della controparte.
E' da ricordare che, con riferimento alle azioni della banca e del correntista, operano, due distinti criteri che, rispettivamente, consentono di risolvere la questione relativa alla mancata prova dell'andamento del conto da parte dell'attore che ne è onerato.
Nella causa promossa dalla banca per il pagamento del saldo, ove la stessa non riesca a dissolvere, anche attraverso mezzi di prova diversi dagli estratti conto, l'incertezza quanto al fatto che, con riferimento al periodo non documentato, il correntista abbia maturato, per effetto dello storno di importi non dovuti (quali interessi ultralegali o anatocistici), un credito di imprecisato ammontare - tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo -, la domanda deve essere respinta;
di contro, nella causa promossa dal correntista per la rideterminazione del saldo o la ripetizione dell'indebito, ove non risulti provato, anche con l'apporto di mezzi di prova che possono essere diversi dagli estratti conto, che il saldo dell'intervallo temporale non documentato abbia ad oggetto un debito inferiore o inesistente, o addirittura un credito di detto soggetto, si devono elaborare i conteggi partendo da tale saldo debitore (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543; nel medesimo senso, Cass. 9 dicembre 2019, n. 32016 e Cass. 13 gennaio 2020, n. 330, non massimate sul punto).
Poichè, come osservato, tali criteri non possono trovare riscontro applicativo nel caso di contrapposte domande della banca e del correntista, deve darsi atto - in mancanza di prove quanto alle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto -che da un lato la banca non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti e che, dall'altro, il correntista non potrà aspirare a un rigetto della domanda di pagamento della banca stessa (rigetto che del resto si giustifica, nelle azioni proposte dall'istituto di credito, con la astratta possibilità che, in ragione delle eliminazione delle somme illegittimamente addebitate al cliente nel periodo non documentato, il saldo su cui innestare le successive movimentazioni del conto sia a credito del correntista stesso, e ciò per un ammontare - necessariamente - indefinito: ma tale possibilità, a ben vedere, non si pone, almeno di regola, allorquando il correntista si faccia pure attore, giacchè in questo caso lo stesso formulerà una domanda che, per non risultare indeterminata, dovrà negare la suddetta evenienza).
Il rapporto di dare e avere tra le parti va dunque ricostruito in base agli estratti conto acquisiti: il che è quanto dire che, nell'evenienza indicata, il saldo debitore iniziale del primo estratto conto deve essere azzerato.
La Suprema Corte ha quindi elaborato il seguente principio di diritto : “ nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa;
in conseguenza, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo del conto nel periodo non documentato, e in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza di un credito o di un debito di un certo importo con riferimento a tale arco temporale, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, per cui constano gli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di detti estratti conto”.
L'applicazione di tali principi al caso in esame ha imposto il necessario azzeramento del saldo del primo estratto conto agli atti, come richiesto in sede di osservazioni dal ctp degli opponenti, che risultava a debito per euro 62.434,26, azzeramento correttamente eseguito dal consulente tecnico nel secondo elaborato del 30.1.2024.
Né persuade l'obiezione mossa sul punto dal ctp della banca secondo la quale tale scelta operativa risulterebbe scorretta, essendo alla data del 31.10.2018 a debito il saldo contabile, quale risultante dall'estratto conto, ma risultando a credito il saldo disponibile, come ricavabile dallo scalare. Ed infatti, in via preliminare ed assorbente, l'orientamento della giurisprudenza cui la scrivente ritiene di aderire indica il saldo iniziale quale risultante dal primo estratto conto documentato agli atti, senza fare alcun riferimento allo scalare (si legge nella pronuncia summenzionata: “Il rapporto di dare e avere tra le parti va dunque ricostruito in base agli estratti conto acquisiti: il che è quanto dire che, nell'evenienza indicata, il saldo debitore iniziale del primo estratto conto deve essere azzerato”).
Inoltre, il ragionamento effettuato dalla banca risulta viziato nella parte in cui, da un lato, il consulente di parte allega che il saldo di partenza sarebbe a credito del correntista essendo pari ad €102.021,91, somma risultante dallo scalare, alla data del 31.10.2008, il che dovrebbe escludere l'azzeramento del saldo di partenza, così scegliendo di dar prevalenza al dato risultante dallo scalare, dall'altro conclude ritenendo corretta la rielaborazione del conto, come effettuata dalla ctu nelle ipotesi nn.1 e 2 della relazione del 10.5.2021, partendo cioè dal dato iniziale a debito di €62.434,26, quale risultante dall'estratto conto. In altri termini, in sede di osservazioni, il ctp della banca ritiene di dover far riferimento allo scalare al fine di considerare il primo saldo agli atti a credito per il correntista, mentre ai fini della rielaborazione del saldo reputa corretto il ricalcolo fatto dal ctu sulla base dell'estratto conto che al 31.10.2008 porta un debito per il correntista di €62.434,26.
Proseguendo nell'esame della relazione depositata, l'ausiliario, partendo dal saldo zero, ha esaminato e rielaborato il saldo del conto corrente ordinario, non anche dei conti anticipi collegati in quanto ha riscontrato la mancanza dei relativi estratti conto, salvo la documentazione di due operazioni di anticipo su fatture, riordinando le operazioni dell'estratto conto per data valuta, applicando gli interessi pattuiti o quelli migliorativi per la correntista applicati dalla stessa banca, con capitalizzazione trimestrale fino al 18.7.2014, con applicazione della percentuale di cms pattuita o quella migliorativa applicata, con espunzione delle spese non pattuite e degli interessi passivi usurari, riscontrati solo per una determinata pattuizione e per un limitato arco temporale (cfr. pag. 25 dell'elaborato del 10.5.2021). Con riferimento ai conti tecnici ha eliminato la capitalizzazione periodica degli addebiti trimestrali derivanti dalle operazioni di anticipo, azzerando le spese non pattuite. Applicando tali criteri, il ctu ha ottenuto il risultato di un saldo di €19.978,24 a credito della società correntista (conteggio 2 bis dell'elaborato del 30.1.2024). Ed infatti sul punto risulta corretta la rielaborazione che ha applicato la pari capitalizzazione trimestrale fino alla chiusura del rapporto (18.7.2014) e quindi il conteggio 2 bis.
Va infatti precisato a proposito di anatocismo, in merito all'impatto sui contratti in esame della modifica apportata all'art. 120 dalla legge 147/2013, che ha reintrodotto il divieto di anatocismo, che la delibera Cicr è stata emanata in data 3 agosto 2016 ovvero successivamente al termine ultimo assunto per la rielaborazione del saldo (chiusura del
18.7.2014); non avendo la delibera efficacia retroattiva, il contratto in esame resta disciplinato dalla vigente delibera Cicr del 09/02/2000 che legittimava la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori.
Da ultimo, il ctu nominato con riferimento alle sole due operazioni di anticipo fatture documentate agli atti ha evidenziato che sussiste un debito della di Controparte_1
€81.282,26 rispetto all'anticipo su fatture effettuato il 4.1.2013 ed un debito di €81.290,12 rispetto all'anticipo su fatture del 13.2.2013. Infine, con riguardo al finanziamento chirografario il ctu ha rilevato un capitale da restituire alla di €47.364,85 oltre €892,97 CP_7
per interessi scaduti.
Quanto alle ulteriori osservazioni degli opponenti, in ordine a quella sub 3.2), gli attori non hanno fornito elementi probatori per ritenere illegittime le date valute riportate in c/c, quindi, correttamente il ctu ha disatteso tale osservazione.
Sulla osservazione n.
3.3 degli opponenti reiterata in sede di memoria di replica, nonché nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 13.3.2024, e n.3.4, si rendono necessarie le seguenti considerazioni a livello sistematico in ordine ad alcuni tra i principi cardine del processo civile rilevanti ai fini del decidere il caso di specie.
Sotto un primo profilo di analisi (domanda giudiziale dell'attore), infatti, si deve innanzitutto richiamare l'onere di specifica allegazione dei fatti che caratterizza tutta la disciplina codicistica relativa al processo civile, improntato al principio dispositivo sia in senso sostanziale (quanto alla disponibilità dell'oggetto del processo), sia in senso processuale
(quanto alla disponibilità dei mezzi di prova) e riassunta dal brocardo iudex iuxta alligata et provata iudicare debet.
Per un verso, infatti, l'art. 163, comma 3, n. 4) richiede la presenza nell'atto introduttivo del giudizio della esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni e, per altro verso, l'ordinamento nel suo complesso è poi caratterizzato da un sistema rigido di preclusioni processuali, per cui, per quanto di specifico interesse, ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c., il giudice concede un termine di trenta giorni per il deposito ad opera delle parti delle prime memorie istruttorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte.
Sotto un secondo profilo di analisi (difese ed eccezioni del convenuto), ci si limita a ricordare che l'ordinamento giuridico impone, altresì, che una contestazione, per essere specifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c., deve contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso e/o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati.
In tal senso, si richiamano le condivisibili massime giurisprudenziali per cui, come è noto, il convenuto che non si limiti a contestare genericamente l'assunto attoreo, ma contrapponga ad esso una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda, propone un'eccezione in senso sostanziale, di cui è tenuto a fornire la dimostrazione, ex art. 2697 c.c., restando, invece, sottratto all'assolvimento di tale onere probatorio allorquando, pur arricchendo e colorando i fatti narrati dall'attore, si limiti a negare l'esistenza del rapporto con quest'ultimo, senza fornirne una ricostruzione alternativa (cfr. Cass. n. 440 del 11.01.2017) ed inoltre, in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115
c.p.c. (cfr. Cass. n. 17889 del 27.08.2020).
Inoltre, poi, con specifico riferimento ad un'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal cliente nei confronti della banca si condivide l'orientamento interpretativo affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto comporta che tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere, o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo (cfr. n. 14849 del 16.11.2000, nonché Cass. n. 1281 del 01.02.2002).
Pertanto, in sintesi e con riguardo al caso di specie in merito, gli opponenti, con riferimento ai conti tecnici hanno espressamente e specificamente contestato la sussistenza di illegittimi meccanismi anatocistici (cfr. pag.8 dell'atto di citazione) rilevando che le competenze e interessi maturati sui conti anticipi poi girocontati sul conto corrente ordinario avrebbero dato vita ad un illegittimo anatocismo di cui hanno chiesto l'espunzione in sede di ricalcolo.
Soltanto a seguito della trasmissione della consulenza tecnica in sede di osservazioni ex art.195 c.p.c., e quindi ben oltre i termini di cui all'art.183, co.6, cp.c., gli opponenti hanno chiesto l'espunzione di tutte le competenze e gli interessi maturati sui conti tecnici in quanto non documentati dalla banca, pari ad €75.334,90, lamentando il difetto di prova da parte della banca in merito ai conti tecnici.
Orbene, gli opponenti, quali parti convenute in senso sostanziale, avendo peraltro anche proposto un'autonoma domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito, sono onerati di allegare i fatti costitutivi posti alla base della propria domanda oltre ad essere onerati di eccepire e di contestare l'altrui inadempimento in maniera specifica e tempestiva nei propri scritti difensivi.
Ciò non è avvenuto nel caso di specie, in cui le difese svolte nell'opposizione e nei successivi atti difensivi risultano generiche e carenti già sotto il profilo della specifica allegazione oltre ad essere sprovviste di adeguata prova.
Si deve peraltro osservare che la carenza originaria di allegazione specifica, al di fuori di quella inerente all'anatocismo, delle doglianze sollevate da parte del correntista nei confronti della banca non può ritenersi sanata nemmeno nel corso dello svolgimento del giudizio, non avendo parte opponente completato e specificato le proprie eccezioni nemmeno nei successivi scritti difensivi nel rispetto delle preclusioni processuali.
Gli opponenti, infatti, non hanno mosso alcuna specifica contestazione in merito a competenze e interessi illegittimi applicati nei conti tecnici, avendo esclusivamente ribadito, peraltro tardivamente, l'assenza di prova del credito proveniente dai conti anticipi.
Formulata tale doverosa premessa logica, si osserva che parte opponente (parte sostanzialmente convenuta in giudizio) non ha compiutamente assolto al proprio onere di specifica allegazione dei fatti estintivi, modificativi ed impeditivi dell'altrui pretesa creditoria, prima, né dei fatti costitutivi a fondamento della propria domanda, né ha adempiuto al proprio onere probatorio, poi, e di conseguenza il potere officioso del giudice di qualificazione giuridica dell'azione non può spingersi a supplire al difetto originario di allegazione che grava sulla parte interessata, in quanto ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum del presente giudizio.
Conseguentemente, il ricalcolo dei conti anticipi va effettuato eliminando solo l'anatocismo e con eliminazione delle sole spese non pattuite relative alle operazioni di anticipo su fatture, condividendo integralmente le conclusioni cui è pervenuto il ctu, in quanto esenti da vizi logico giuridici (cfr. pag.27 del primo elaborato peritale).
Infine con riguardo alle ulteriori osservazioni della banca, il ctu ha correttamente proceduto all'espunzione delle commissioni non pattuite e in merito alla CIV, il ctu ha condivisibilmente fatto riferimento alla pattuizione e non a ciò che risulta essere sopravvenuto, tenendo conto dell'incidenza degli oneri per come convenuti, ed infatti per quanto concerne il momento in cui il superamento del tasso assume rilevanza, occorre ricordare che secondo i principi affermati dalla S.C., ai fini dell'applicazione dell'art 644 CP e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori
(non solo corrispettivi) , e ciò a prescindere dalla concreta applicazione (c.d. usura ab origine).
Da ultimo, con riguardo ai conti anticipi, giova osservare che il periodico giroconto sui conti ordinari delle competenze maturate sui conti anticipi comporta una sostanziale capitalizzazione delle prime e si risolve dunque - ove tale modalità di addebito non sia stata specificamente prevista e regolata in contratto - in un surrettizio aumento dei tassi di interesse convenuto, che correttamente l'ausiliario ha provveduto ad eliminare in sede di rielaborazione.
Per tutti questi motivi, il va condannato al pagamento della somma di Controparte_4
€19.978,24, quale risultante dal ricalcolo del c.c. ordinario, in favore del
[...]
in persona del curatore fallimentare, mentre Controparte_2
e Controparte_2 Parte_1 [...]
vanno condannate in solido al pagamento in favore Controparte_1
di della somma di €81.282,26, oltre interessi legali dalla domanda, Controparte_4 quale saldo finale del conto anticipi n.3042/9522/388, di €81.290,12, oltre interessi legali dalla domanda, quale saldo finale del conto anticipi n.3042/9522/389, di €47.364,85 ed
€892,97 per capitale e interessi residuati dal finanziamento chirografario, oltre interessi legali dalla domanda.
Sulla somma a credito per la correntista non sono dovuti interessi, non essendovi stata espressa domanda, necessaria in presenza di obbligazioni di valuta.
Venendo alle spese di lite, l'accoglimento solo parziale della opposizione non giustifica una valutazione di soccombenza della parte opposta.
“La valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte
(quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo … non può tuttavia qualificarsi soccombente” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9587 del 12.5.2015).
Nel presente giudizio, l'opposta ha visto riconosciuto quasi tutto il suo credito, per cui, le spese processuali, vanno poste, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a carico dell'opponente e si liquidano come da dispositivo sulla base del valore liquidato, sulla base dei valori medi.
Le spese di ctu contabile, provvisoriamente liquidate con decreto del 19.5.2021 e con successivo decreto dell'11.3.2024, considerato l'esito finale della lite e la rettifica del saldo del conto corrente, a credito per il correntista, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuno.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta con atto di citazione notificato il 3.6.2015, ogni altra istanza assorbita e/o disattesa, così provvede:
1.accoglie per quanto di ragione l'opposizione a decreto ingiuntivo n.432/2015 e, per l'effetto, ne dispone la revoca;
2. condanna in persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore di Controparte_4
in persona del curatore Controparte_2 fallimentare, della somma di €19.978,24;
3. condanna in solido in persona Controparte_2
del curatore fallimentare, Controparte_8
in persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore di in
[...] CP_4 Controparte_4
persona del legale rapp.p.t., della somma di €81.282,26, oltre interessi legali dalla domanda, di €81.290,12, oltre interessi legali dalla domanda, di €47.364,85 ed €892,97, oltre interessi legali dalla domanda;
4. condanna in solido in persona Controparte_2
del curatore fallimentare, Controparte_8
in persona del legale rapp.p.t, alla rifusione in favore di in
[...] Controparte_4 persona del legale rapp.pt., delle spese di lite che si liquidano in €14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come e se per legge dovuti;
5. pone in via definitiva le spese della ctu, liquidate con decreto di pagamento del 19.5.2021
e dell'11.3.2024 oltre accessori di legge, a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuno.
Trani, 24.04.2024
Il Giudice dott. ssa Emanuela Gallo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice Emanuela Gallo in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3210/2015 del Ruolo Generale tra e con sede in Parte_1 Controparte_1
Barletta alla va Foggia n.106 (P.Iva ), in persona del legale rapp. p.t. P.IVA_1 CP_1
tutti rappresentati e difesi, giusta procura alle liti, dall' avv.to Ruggero Delcuratolo,
[...] presso il cui studio, sito in Barletta alla Via F.do d'Aragona n.3, sono elettivamente domiciliati;
-opponenti- nonchè in persona del Controparte_2
curatore fallimentare, Controparte_3
-opponente contumace-
e
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Controparte_4 CP_4
via Toledo n.177 (P.I. ) rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Caruso, P.IVA_2
giusta procura alle liti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Barletta, via
Mulini n.4;
-opposta –
e rappresentata in qualità di mandataria da Controparte_5 Controparte_6
rappresentata e dif. dagli avv.ti Antonio Schiavone e Giulia Galati, con loro elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Massaro del Foro di Trani con studio in Andria
(BT), via Giovanni Bovio n. 74 come da procura in atti;
- terza intervenuta -
OGGETTO: “opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria”
CONCLUSIONI
Per le parti: come da scritti difensivi e da verbale di udienza di cui la presente sentenza deve considerarsi parte integrante.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato in data 3.6.2015, gli attori hanno opposto il decreto ingiuntivo n. 432/2015 emesso il 17.3.2015 dal Tribunale in intestazione che gli ha ingiunto, su ricorso del 5.3.2015 del il pagamento della Controparte_4 somma di €299.129,25, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dal 4.10.14, spese della procedura monitoria, liquidate in €634,00 per esborsi ed in €2.135,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
A fondamento dell'opposizione, gli attori, premesso di aver intrattenuto con l'odierna convenuta, filiale di Barletta, un rapporto di conto corrente n.649/6153/19154210 e un castelletto per lo smobilizzo di portafoglio commerciale, hanno dedotto l'insussistenza del credito perché fondato su pratiche bancarie poste in essere dall'opposta in violazione delle norme di legge, avendo la banca nel corso dei rapporti richiesto, ottenuto e trattenuto illegittimamente somme non dovute attraverso l'applicazione di interessi anatocistici senza condizioni di reciprocità e usurari, addebitando costi illegittimi a titolo di commissione di massimo scoperto, contestando infine l'addebito illegittimo sul c/c ordinario di competenze e interessi maturate sui cc/anticipi, quindi capitalizzate su un diverso conto, ma che, una volta girocontate sul c/c ordinario, provocano un effetto anatocistico generando ulteriori interessi.
Da ultimo, gli opponenti hanno contestato la validità delle fideiussioni e l'autenticità delle sottoscrizioni a firma di . Per tutti questi motivi hanno agito per sentir Parte_1
revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto, nonché sentir accertare e dichiarare l'illegittimità delle clausole contrattuali relative a interessi contrari a disposizioni imperative di legge, all'applicazione della commissione di massimo scoperto, all'applicazione di interessi anatocistici, di spese varie non pattuite espressamente, di interessi usurari, deducendo inoltre la nullità delle fideiussioni per difetto di autenticità delle sottoscrizioni apposte da , e per l'effetto, sentir accertare l'effettivo saldo in linea Parte_1
capitale dei rapporti di credito, con condanna della alla restituzione della somma CP_7
risultante all'esito del giudizio, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, riservandosi l'instaurazione di un altro giudizio il risarcimento del danno.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.11.2015, si è costituito il Controparte_4 eccependo la nullità dell'atto di citazione perché generico, nonché la decadenza degli
[...]
opponenti ex artt.1832 c.c. e art.119 T.U.B. dal diritto di contestare gli estratti conto, contestando poi nel merito tutte le allegazioni degli opponenti.
Negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperito il procedimento di mediazione, interrotto il giudizio per l'intervenuto fallimento della Controparte_2
poi riassunto da e
[...] Parte_1 Controparte_1
all'udienza del 19.9.2018 sono stati concessi i termini ex art. 183,
[...]
sesto comma, c.p.c. Quindi, dichiarata la contumacia di la Controparte_2
causa è stata istruita mediante una consulenza tecnico-contabile ad opera della dott.ssa
[...]
, depositata il 10.5.2021, poi rinviata in ragione della pendenza di trattative di bonario Per_1
componimento. Con comparsa del 17.11.2022 si è costituita la in qualità di Controparte_5 cessionaria del credito ai sensi dell'art.111 c.p.c., quindi la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.5.2023. In tale udienza, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. Con ordinanza del 18.9.2023 la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di integrare la consulenza tecnica d'ufficio mediante un'ulteriore ipotesi di calcolo, quindi è stata fissata l'udienza dell'11.10.2023 per il giuramento del ctu, poi rinviata al 18.10.2023 a causa di un impedimento a comparire del ctu. In tale udienza sono stati posti al ctu i quesiti di cui all'ordinanza del 18.9.2023 e conseguentemente la causa è stata rinviata al 13.3.2024 per l'acquisizione della relazione, poi rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.4.2024.
Motivi della decisione
In via preliminare, in ordine all' intervento spiegato nel presente giudizio da CP_5
rappresentata in qualità di mandataria da costituitasi in qualità
[...] Controparte_6
di cessionaria del credito, deve evidenziarsi che, pur non potendosi ritenere tardivo, in ragione dell'art.286 c.p.c., secondo cui l'intervento del terzo può avvenire sino alla precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. ord. n.2812/2018), l'opponibilità della cessione non assume rilievo ai fini della presente pronuncia, poiché in mancanza del consenso delle parti all'estromissione dell'alienante, il processo prosegue tra le parti originarie ex art.111 c.p.c. e quindi la presente sentenza è pronunciata nei confronti di queste ultime. In merito alla contumacia del Controparte_2
giova osservare che “la riassunzione del processo, operata a norma dell'art. 303 cod. proc. civ., comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benché costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa, ma da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte con l'atto di citazione o in via riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto”
(Cass. n.24331/2008).
Fatte queste preliminari premesse, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, va precisato che, secondo l'inveterato insegnamento della Suprema Corte, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa
(Cass. civ. n.3649/2012).
Venendo al caso di specie, l'opposizione al decreto ingiuntivo è solo parzialmente fondata e, dunque, va accolta per le ragioni e nei limiti che di seguito si esporranno.
Sull' eccezione di prescrizione e decadenza ex artt. 1832 c.c. e 119, co.3 t.u.b.
Va premesso, in linea teorica, che la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quello della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano. Pertanto, i correntisti non perdono il diritto di contestare, anche in epoca successiva alla chiusura del rapporto, il tasso applicato in concreto dall'istituto di credito e la validità e efficacia dei rapporti sostanziali invocati dalla banca a fondamento delle operazioni compiute (così tra le prime: Cassazione civile sez. I, 11 marzo 1996, n. 1978).
Sull'eccezione di nullità della domanda introduttiva.
Anche tale eccezione è infondata. La domanda proposta dagli attori opponenti non è affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto o della "causa petendi", ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma 3, nn. 3 e 4, e 164, comma 4, c.p.c., perché, anche se priva dell'indicazione dei singoli addebiti illegittimi, qualora, come nella specie, sia specificamente indicato il conto corrente e la domanda si riferisca a tutti gli addebiti conseguenti all'applicazione di clausole nulle, in tutto il periodo della sua durata, risultano sufficientemente specificati gli elementi idonei a consentire alla banca l'individuazione delle domande contro di essa proposte.
L'indicazione del numero di conto corrente sul quale sono stati effettuati gli addebiti e della natura illegittima di questi è dunque idonea a rendere la Banca edotta della pretesa azionata e ad escludere la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto, soprattutto in considerazione della circostanza che la banca, operatore qualificato, è in grado di individuare agevolmente, essendo in possesso di tutta la documentazione relativa alle operazioni effettuate sul c.c., gli addebiti da essa effettuati, in applicazione delle clausole di cui si contesta la legittimità.
In definitiva, il correntista, ai fini della corretta delimitazione del petitum e della causa petendi, ha l'onere di allegare la mancanza totale della pattuizione scritta o la nullità della singola condizione contrattuale, cioè il titolo in forza del quale è stato eseguito l'addebito illegittimo.
Difatti l'individuazione degli addebiti illegittimi può essere “specifica” solo all'esito del giudizio di accertamento e declaratoria di nullità delle clausole di cui si controverte. Solo allora la ricostruzione del rapporto di c.c. potrà essere effettuata epurando gli addebiti illegittimi, perché frutto dell'applicazione delle clausole dichiarate nulle e solo allora sarà chiaro che quel determinato addebito è illegittimo.
Del resto, anche la difesa della Banca non è lesa poiché essa potrà e dovrà difendersi sulla liceità delle clausole applicate e non già sui singoli addebiti che ha effettuato in ragione delle dette clausole (cfr. sent. Corte di appello di Napoli 10 maggio 2023).
Tanto premesso, si rende necessario esaminare il disconoscimento formulato da
[...]
delle sottoscrizioni apposte in calce alle fideiussioni. Parte_1
Ebbene, tale disconoscimento risulta assolutamente generico e, come tale, non idoneo a privare di efficacia la sottoscrizione apposta in calce alle fideiussioni.
Sul punto la giurisprudenza ha più volte precisato che il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo formule sacramentali, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza, non essendo ammissibile il ricorso a formule generiche o di mero stile (Cass. sent. n. 1537 del 22.1.2018). Nel caso in esame l'opponente si è limitata ad affermare in maniera generica di non aver sottoscritto le fideiussioni, ma non ha allegato alcun elemento di fatto a corredo del disconoscimento che potesse fornire elementi, sia pur presuntivi, della falsità del documento. Peraltro, si evidenzia che, nel caso di specie, da un mero confronto visivo tra le sottoscrizioni apposte da in calce alle fideiussioni del 12.6.2008, del 7.10.2013 e del Parte_1
26.10.2009, rispettivamente allegati nn.20, 24 e 25 della produzione della banca, e quelle dalla stessa apposte in calce alla procura a margine dell'atto di citazione in opposizione non emerge alcun profilo di falsità tale da portare a ritenere che tali firme non siano realmente riconducibili a parte opponente.
Per le ragioni innanzi esposte, dunque, si ritiene che le fideiussioni “omnibus” indicate siano state validamente sottoscritte dalla odierna opponente.
Ciò posto, è ora possibile passare ad esaminare il merito dell'opposizione.
Nel corso del giudizio è stata espletata consulenza tecnico contabile. All'esito delle operazioni peritali, con relazione depositata il 10.5.2021, a seguito anche delle osservazioni delle parti, il ctu nominato, dott.ssa ha evidenziato che la documentazione in atti è Persona_1
continua dal 31.10.2008 al 18.7.2014 (data di chiusura del conto corrente), mentre manca la disponibilità di tutti gli estratti conto relativi al rapporto in contestazione dall'apertura del conto fino al 30.10.2008 (cfr. pag.32 della relazione depositata e pag.2 della relazione contenente la sintetica valutazione delle osservazioni delle parti).
Si è quindi posto il problema di capire quale sia il dato numerico di partenza dal quale ricostruire il rapporto dare/avere, e cioè se il primo degli estratti conti disponibili ovvero il cosiddetto “saldo zero”, in quanto il rapporto di c/c risulta essere stato acceso il 31.5.2008.
Ritiene questo Giudicante di aderire al consolidato orientamento del Supremo Collegio (cfr.
Cass. n.23852/2020) dettato proprio con riguardo ad ipotesi come quella in esame in cui la domanda riconvenzionale (di accertamento del saldo e di ripetizione dell'indebito) della società correntista si contrappone a quella diretta al pagamento del saldo del rapporto di conto corrente;
domanda dalla banca originariamente azionata in via monitoria.
In quest'ultima ipotesi entrambe le parti sono onerate della prova delle contrapposte pretese aventi rispettivamente ad oggetto l'inesistenza e l'esistenza del credito dedotto in lite (per l'ipotesi di contrapposte domande di pagamento e di accertamento negativo: Cass. 16 giugno
2005, n. 12963; Cass. 15 febbraio 2007, n. 3374; con specifico riguardo al caso in cui il correntista agisca in giudizio chiedendo di rideterminarsi il saldo del conto e la ripetizione degli importi da lui indebitamente versati, mentre la banca spieghi riconvenzionale per la corresponsione degli importi di cui si assuma creditrice: Cass. 7 maggio 2015, n. 9201 cit.).
Ciò significa, in concreto, che ciascuno dei due contendenti ha l'onere di dar prova delle operazioni da cui si origina il saldo.
Tale proposizione implica la necessità di concentrare l'accertamento contabile nel periodo in cui le movimentazioni sono documentate da estratti conto.
C'è da dire, in linea generale, che nella prospettiva consegnata dall'art. 2697 c.c., la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi (cfr. Cass. 2 maggio 2019, n. 11543 cit., secondo cui non vi sarebbe infatti ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto precluda di procedere alla semplice sterilizzazione del saldo debitorio portato dal primo degli estratti conto prodotti).
Essendo sia la banca che il correntista onerati della prova dei propri assunti, la mancata produzione degli estratti conto assume una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo che sono prive di rendicontazione.
Infatti, proprio in quanto ognuna delle parti assume la veste di attore all'interno del giudizio,
è inconcepibile che l'una e l'altra possano giovarsi delle conseguenze del mancato adempimento dell'onere probatorio della controparte.
E' da ricordare che, con riferimento alle azioni della banca e del correntista, operano, due distinti criteri che, rispettivamente, consentono di risolvere la questione relativa alla mancata prova dell'andamento del conto da parte dell'attore che ne è onerato.
Nella causa promossa dalla banca per il pagamento del saldo, ove la stessa non riesca a dissolvere, anche attraverso mezzi di prova diversi dagli estratti conto, l'incertezza quanto al fatto che, con riferimento al periodo non documentato, il correntista abbia maturato, per effetto dello storno di importi non dovuti (quali interessi ultralegali o anatocistici), un credito di imprecisato ammontare - tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo -, la domanda deve essere respinta;
di contro, nella causa promossa dal correntista per la rideterminazione del saldo o la ripetizione dell'indebito, ove non risulti provato, anche con l'apporto di mezzi di prova che possono essere diversi dagli estratti conto, che il saldo dell'intervallo temporale non documentato abbia ad oggetto un debito inferiore o inesistente, o addirittura un credito di detto soggetto, si devono elaborare i conteggi partendo da tale saldo debitore (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543; nel medesimo senso, Cass. 9 dicembre 2019, n. 32016 e Cass. 13 gennaio 2020, n. 330, non massimate sul punto).
Poichè, come osservato, tali criteri non possono trovare riscontro applicativo nel caso di contrapposte domande della banca e del correntista, deve darsi atto - in mancanza di prove quanto alle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto -che da un lato la banca non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti e che, dall'altro, il correntista non potrà aspirare a un rigetto della domanda di pagamento della banca stessa (rigetto che del resto si giustifica, nelle azioni proposte dall'istituto di credito, con la astratta possibilità che, in ragione delle eliminazione delle somme illegittimamente addebitate al cliente nel periodo non documentato, il saldo su cui innestare le successive movimentazioni del conto sia a credito del correntista stesso, e ciò per un ammontare - necessariamente - indefinito: ma tale possibilità, a ben vedere, non si pone, almeno di regola, allorquando il correntista si faccia pure attore, giacchè in questo caso lo stesso formulerà una domanda che, per non risultare indeterminata, dovrà negare la suddetta evenienza).
Il rapporto di dare e avere tra le parti va dunque ricostruito in base agli estratti conto acquisiti: il che è quanto dire che, nell'evenienza indicata, il saldo debitore iniziale del primo estratto conto deve essere azzerato.
La Suprema Corte ha quindi elaborato il seguente principio di diritto : “ nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa;
in conseguenza, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo del conto nel periodo non documentato, e in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza di un credito o di un debito di un certo importo con riferimento a tale arco temporale, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, per cui constano gli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di detti estratti conto”.
L'applicazione di tali principi al caso in esame ha imposto il necessario azzeramento del saldo del primo estratto conto agli atti, come richiesto in sede di osservazioni dal ctp degli opponenti, che risultava a debito per euro 62.434,26, azzeramento correttamente eseguito dal consulente tecnico nel secondo elaborato del 30.1.2024.
Né persuade l'obiezione mossa sul punto dal ctp della banca secondo la quale tale scelta operativa risulterebbe scorretta, essendo alla data del 31.10.2018 a debito il saldo contabile, quale risultante dall'estratto conto, ma risultando a credito il saldo disponibile, come ricavabile dallo scalare. Ed infatti, in via preliminare ed assorbente, l'orientamento della giurisprudenza cui la scrivente ritiene di aderire indica il saldo iniziale quale risultante dal primo estratto conto documentato agli atti, senza fare alcun riferimento allo scalare (si legge nella pronuncia summenzionata: “Il rapporto di dare e avere tra le parti va dunque ricostruito in base agli estratti conto acquisiti: il che è quanto dire che, nell'evenienza indicata, il saldo debitore iniziale del primo estratto conto deve essere azzerato”).
Inoltre, il ragionamento effettuato dalla banca risulta viziato nella parte in cui, da un lato, il consulente di parte allega che il saldo di partenza sarebbe a credito del correntista essendo pari ad €102.021,91, somma risultante dallo scalare, alla data del 31.10.2008, il che dovrebbe escludere l'azzeramento del saldo di partenza, così scegliendo di dar prevalenza al dato risultante dallo scalare, dall'altro conclude ritenendo corretta la rielaborazione del conto, come effettuata dalla ctu nelle ipotesi nn.1 e 2 della relazione del 10.5.2021, partendo cioè dal dato iniziale a debito di €62.434,26, quale risultante dall'estratto conto. In altri termini, in sede di osservazioni, il ctp della banca ritiene di dover far riferimento allo scalare al fine di considerare il primo saldo agli atti a credito per il correntista, mentre ai fini della rielaborazione del saldo reputa corretto il ricalcolo fatto dal ctu sulla base dell'estratto conto che al 31.10.2008 porta un debito per il correntista di €62.434,26.
Proseguendo nell'esame della relazione depositata, l'ausiliario, partendo dal saldo zero, ha esaminato e rielaborato il saldo del conto corrente ordinario, non anche dei conti anticipi collegati in quanto ha riscontrato la mancanza dei relativi estratti conto, salvo la documentazione di due operazioni di anticipo su fatture, riordinando le operazioni dell'estratto conto per data valuta, applicando gli interessi pattuiti o quelli migliorativi per la correntista applicati dalla stessa banca, con capitalizzazione trimestrale fino al 18.7.2014, con applicazione della percentuale di cms pattuita o quella migliorativa applicata, con espunzione delle spese non pattuite e degli interessi passivi usurari, riscontrati solo per una determinata pattuizione e per un limitato arco temporale (cfr. pag. 25 dell'elaborato del 10.5.2021). Con riferimento ai conti tecnici ha eliminato la capitalizzazione periodica degli addebiti trimestrali derivanti dalle operazioni di anticipo, azzerando le spese non pattuite. Applicando tali criteri, il ctu ha ottenuto il risultato di un saldo di €19.978,24 a credito della società correntista (conteggio 2 bis dell'elaborato del 30.1.2024). Ed infatti sul punto risulta corretta la rielaborazione che ha applicato la pari capitalizzazione trimestrale fino alla chiusura del rapporto (18.7.2014) e quindi il conteggio 2 bis.
Va infatti precisato a proposito di anatocismo, in merito all'impatto sui contratti in esame della modifica apportata all'art. 120 dalla legge 147/2013, che ha reintrodotto il divieto di anatocismo, che la delibera Cicr è stata emanata in data 3 agosto 2016 ovvero successivamente al termine ultimo assunto per la rielaborazione del saldo (chiusura del
18.7.2014); non avendo la delibera efficacia retroattiva, il contratto in esame resta disciplinato dalla vigente delibera Cicr del 09/02/2000 che legittimava la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori.
Da ultimo, il ctu nominato con riferimento alle sole due operazioni di anticipo fatture documentate agli atti ha evidenziato che sussiste un debito della di Controparte_1
€81.282,26 rispetto all'anticipo su fatture effettuato il 4.1.2013 ed un debito di €81.290,12 rispetto all'anticipo su fatture del 13.2.2013. Infine, con riguardo al finanziamento chirografario il ctu ha rilevato un capitale da restituire alla di €47.364,85 oltre €892,97 CP_7
per interessi scaduti.
Quanto alle ulteriori osservazioni degli opponenti, in ordine a quella sub 3.2), gli attori non hanno fornito elementi probatori per ritenere illegittime le date valute riportate in c/c, quindi, correttamente il ctu ha disatteso tale osservazione.
Sulla osservazione n.
3.3 degli opponenti reiterata in sede di memoria di replica, nonché nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 13.3.2024, e n.3.4, si rendono necessarie le seguenti considerazioni a livello sistematico in ordine ad alcuni tra i principi cardine del processo civile rilevanti ai fini del decidere il caso di specie.
Sotto un primo profilo di analisi (domanda giudiziale dell'attore), infatti, si deve innanzitutto richiamare l'onere di specifica allegazione dei fatti che caratterizza tutta la disciplina codicistica relativa al processo civile, improntato al principio dispositivo sia in senso sostanziale (quanto alla disponibilità dell'oggetto del processo), sia in senso processuale
(quanto alla disponibilità dei mezzi di prova) e riassunta dal brocardo iudex iuxta alligata et provata iudicare debet.
Per un verso, infatti, l'art. 163, comma 3, n. 4) richiede la presenza nell'atto introduttivo del giudizio della esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni e, per altro verso, l'ordinamento nel suo complesso è poi caratterizzato da un sistema rigido di preclusioni processuali, per cui, per quanto di specifico interesse, ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c., il giudice concede un termine di trenta giorni per il deposito ad opera delle parti delle prime memorie istruttorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte.
Sotto un secondo profilo di analisi (difese ed eccezioni del convenuto), ci si limita a ricordare che l'ordinamento giuridico impone, altresì, che una contestazione, per essere specifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c., deve contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso e/o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati.
In tal senso, si richiamano le condivisibili massime giurisprudenziali per cui, come è noto, il convenuto che non si limiti a contestare genericamente l'assunto attoreo, ma contrapponga ad esso una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda, propone un'eccezione in senso sostanziale, di cui è tenuto a fornire la dimostrazione, ex art. 2697 c.c., restando, invece, sottratto all'assolvimento di tale onere probatorio allorquando, pur arricchendo e colorando i fatti narrati dall'attore, si limiti a negare l'esistenza del rapporto con quest'ultimo, senza fornirne una ricostruzione alternativa (cfr. Cass. n. 440 del 11.01.2017) ed inoltre, in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115
c.p.c. (cfr. Cass. n. 17889 del 27.08.2020).
Inoltre, poi, con specifico riferimento ad un'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal cliente nei confronti della banca si condivide l'orientamento interpretativo affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto comporta che tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere, o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo (cfr. n. 14849 del 16.11.2000, nonché Cass. n. 1281 del 01.02.2002).
Pertanto, in sintesi e con riguardo al caso di specie in merito, gli opponenti, con riferimento ai conti tecnici hanno espressamente e specificamente contestato la sussistenza di illegittimi meccanismi anatocistici (cfr. pag.8 dell'atto di citazione) rilevando che le competenze e interessi maturati sui conti anticipi poi girocontati sul conto corrente ordinario avrebbero dato vita ad un illegittimo anatocismo di cui hanno chiesto l'espunzione in sede di ricalcolo.
Soltanto a seguito della trasmissione della consulenza tecnica in sede di osservazioni ex art.195 c.p.c., e quindi ben oltre i termini di cui all'art.183, co.6, cp.c., gli opponenti hanno chiesto l'espunzione di tutte le competenze e gli interessi maturati sui conti tecnici in quanto non documentati dalla banca, pari ad €75.334,90, lamentando il difetto di prova da parte della banca in merito ai conti tecnici.
Orbene, gli opponenti, quali parti convenute in senso sostanziale, avendo peraltro anche proposto un'autonoma domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito, sono onerati di allegare i fatti costitutivi posti alla base della propria domanda oltre ad essere onerati di eccepire e di contestare l'altrui inadempimento in maniera specifica e tempestiva nei propri scritti difensivi.
Ciò non è avvenuto nel caso di specie, in cui le difese svolte nell'opposizione e nei successivi atti difensivi risultano generiche e carenti già sotto il profilo della specifica allegazione oltre ad essere sprovviste di adeguata prova.
Si deve peraltro osservare che la carenza originaria di allegazione specifica, al di fuori di quella inerente all'anatocismo, delle doglianze sollevate da parte del correntista nei confronti della banca non può ritenersi sanata nemmeno nel corso dello svolgimento del giudizio, non avendo parte opponente completato e specificato le proprie eccezioni nemmeno nei successivi scritti difensivi nel rispetto delle preclusioni processuali.
Gli opponenti, infatti, non hanno mosso alcuna specifica contestazione in merito a competenze e interessi illegittimi applicati nei conti tecnici, avendo esclusivamente ribadito, peraltro tardivamente, l'assenza di prova del credito proveniente dai conti anticipi.
Formulata tale doverosa premessa logica, si osserva che parte opponente (parte sostanzialmente convenuta in giudizio) non ha compiutamente assolto al proprio onere di specifica allegazione dei fatti estintivi, modificativi ed impeditivi dell'altrui pretesa creditoria, prima, né dei fatti costitutivi a fondamento della propria domanda, né ha adempiuto al proprio onere probatorio, poi, e di conseguenza il potere officioso del giudice di qualificazione giuridica dell'azione non può spingersi a supplire al difetto originario di allegazione che grava sulla parte interessata, in quanto ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum del presente giudizio.
Conseguentemente, il ricalcolo dei conti anticipi va effettuato eliminando solo l'anatocismo e con eliminazione delle sole spese non pattuite relative alle operazioni di anticipo su fatture, condividendo integralmente le conclusioni cui è pervenuto il ctu, in quanto esenti da vizi logico giuridici (cfr. pag.27 del primo elaborato peritale).
Infine con riguardo alle ulteriori osservazioni della banca, il ctu ha correttamente proceduto all'espunzione delle commissioni non pattuite e in merito alla CIV, il ctu ha condivisibilmente fatto riferimento alla pattuizione e non a ciò che risulta essere sopravvenuto, tenendo conto dell'incidenza degli oneri per come convenuti, ed infatti per quanto concerne il momento in cui il superamento del tasso assume rilevanza, occorre ricordare che secondo i principi affermati dalla S.C., ai fini dell'applicazione dell'art 644 CP e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori
(non solo corrispettivi) , e ciò a prescindere dalla concreta applicazione (c.d. usura ab origine).
Da ultimo, con riguardo ai conti anticipi, giova osservare che il periodico giroconto sui conti ordinari delle competenze maturate sui conti anticipi comporta una sostanziale capitalizzazione delle prime e si risolve dunque - ove tale modalità di addebito non sia stata specificamente prevista e regolata in contratto - in un surrettizio aumento dei tassi di interesse convenuto, che correttamente l'ausiliario ha provveduto ad eliminare in sede di rielaborazione.
Per tutti questi motivi, il va condannato al pagamento della somma di Controparte_4
€19.978,24, quale risultante dal ricalcolo del c.c. ordinario, in favore del
[...]
in persona del curatore fallimentare, mentre Controparte_2
e Controparte_2 Parte_1 [...]
vanno condannate in solido al pagamento in favore Controparte_1
di della somma di €81.282,26, oltre interessi legali dalla domanda, Controparte_4 quale saldo finale del conto anticipi n.3042/9522/388, di €81.290,12, oltre interessi legali dalla domanda, quale saldo finale del conto anticipi n.3042/9522/389, di €47.364,85 ed
€892,97 per capitale e interessi residuati dal finanziamento chirografario, oltre interessi legali dalla domanda.
Sulla somma a credito per la correntista non sono dovuti interessi, non essendovi stata espressa domanda, necessaria in presenza di obbligazioni di valuta.
Venendo alle spese di lite, l'accoglimento solo parziale della opposizione non giustifica una valutazione di soccombenza della parte opposta.
“La valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte
(quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo … non può tuttavia qualificarsi soccombente” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9587 del 12.5.2015).
Nel presente giudizio, l'opposta ha visto riconosciuto quasi tutto il suo credito, per cui, le spese processuali, vanno poste, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a carico dell'opponente e si liquidano come da dispositivo sulla base del valore liquidato, sulla base dei valori medi.
Le spese di ctu contabile, provvisoriamente liquidate con decreto del 19.5.2021 e con successivo decreto dell'11.3.2024, considerato l'esito finale della lite e la rettifica del saldo del conto corrente, a credito per il correntista, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuno.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta con atto di citazione notificato il 3.6.2015, ogni altra istanza assorbita e/o disattesa, così provvede:
1.accoglie per quanto di ragione l'opposizione a decreto ingiuntivo n.432/2015 e, per l'effetto, ne dispone la revoca;
2. condanna in persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore di Controparte_4
in persona del curatore Controparte_2 fallimentare, della somma di €19.978,24;
3. condanna in solido in persona Controparte_2
del curatore fallimentare, Controparte_8
in persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore di in
[...] CP_4 Controparte_4
persona del legale rapp.p.t., della somma di €81.282,26, oltre interessi legali dalla domanda, di €81.290,12, oltre interessi legali dalla domanda, di €47.364,85 ed €892,97, oltre interessi legali dalla domanda;
4. condanna in solido in persona Controparte_2
del curatore fallimentare, Controparte_8
in persona del legale rapp.p.t, alla rifusione in favore di in
[...] Controparte_4 persona del legale rapp.pt., delle spese di lite che si liquidano in €14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come e se per legge dovuti;
5. pone in via definitiva le spese della ctu, liquidate con decreto di pagamento del 19.5.2021
e dell'11.3.2024 oltre accessori di legge, a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuno.
Trani, 24.04.2024
Il Giudice dott. ssa Emanuela Gallo