Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Aosta, sez. I, sentenza 30/05/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Aosta |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00020/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00042/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 42 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Callina e Roberto Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’annullamento
“della Determinazione n. -OMISSIS- di prot. del -OMISSIS-, notificata con consegna di copia a mani in data -OMISSIS-, emessa dal -OMISSIS- della Legione Carabineri ‘Piemonte e Valle d’Aosta’ – -OMISSIS-, -OMISSIS-, e con la quale si rigetta il Ricorso Gerarchico avverso il provvedimento che irroga al -OMISSIS- la sanzione disciplinare di corpo della ‘Consegna di -OMISSIS- giorni’ inflitta con provvedimento del -OMISSIS- n. di prot. -OMISSIS- per “-OMISSIS-”, anch’essa qui oggetto di specifica impugnazione;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto consequenziale, antecedente e successivo, ancorché non conosciuto e che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025 il dott. Lorenzo Maria Lico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato presso il T.A.R. Valle d’Aosta -OMISSIS-, -OMISSIS-, impugnava gli atti, meglio indicati in epigrafe, mediante i quali gli veniva inflitta (e confermata in sede di ricorso gerarchico) la sanzione disciplinare della consegna di giorni -OMISSIS- sulla base della seguente motivazione:
“-OMISSIS-”.
Gli atti venivano impugnati per i seguenti motivi, così formulati nel ricorso:
1. “Violazione e/o falsa ed errata interpretazione degli art. 732, comma 6 lettera a) e 717 T.U.R.O.M. – Eccesso di potere per errata valutazione dei fatti e per irragionevolezza e ingiustizia manifesta”;
2. “Eccesso di potere illogicità e mancanza di proporzionalità della sanzione – violazione dell’art. 1355 D.Lgs. 15.3.2010 – COM”.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente, affidando ad una successiva memoria ogni più approfondita argomentazione difensiva volta a sostenere l’infondatezza del ricorso.
All’odierna udienza il Collegio, preso atto del deposito, ad opera di parte resistente, di istanza di passaggio in decisione, tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
Con un primo motivo di ricorso gli atti impugnati vengono censurati in quanto l’Amministrazione avrebbe erroneamente qualificato la condotta del ricorrente come contraria alle previsioni di cui agli articoli 732, comma 6, lett a), e 717 del D.P.R. n. 90 del 2010.
Il motivo non è fondato.
In punto di fatto, può dirsi provato che il ricorrente non ha tempestivamente informato il superiore gerarchico, -OMISSIS-, della circostanza per cui, -OMISSIS-, il -OMISSIS- e l’-OMISSIS- avevano -OMISSIS- (vedi relazione del -OMISSIS- di cui al doc. 1, pag. 6, di parte resistente).
In particolare, come riferito dal -OMISSIS-, tali atti non erano stati allegati alla documentazione fornita dal ricorrente (-OMISSIS-) al superiore gerarchico onde consentire a quest’ultimo di svolgere il controllo sulle attività effettuate. Gli atti, infatti, secondo quanto riferito nella relazione, “-OMISSIS-”.
È, inoltre, provato che il -OMISSIS- veniva a conoscenza delle circostanze di fatto emerse dall’attività di controllo del -OMISSIS- solo in data -OMISSIS-, quando il ricorrente lo informava della necessità di -OMISSIS-. All’esito del procedimento veniva disposta l’archiviazione, per -OMISSIS- (vedi atti relativi al -OMISSIS-, di cui al doc. 7 allegato al ricorso).
La ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini del giudizio, così sinteticamente delineata, non è fatta oggetto di specifica contestazione da parte dell'interessato, anche tenuto conto che non risulta essere stata proposta -OMISSIS- in relazione alle circostanze attestate nella relazione di servizio dal -OMISSIS- -OMISSIS-, dotata di -OMISSIS- (fino a -OMISSIS-) in merito alle circostanze in essa contenute.
Ciò posto, occorre verificare se la condotta tenuta dal ricorrente costituisce violazione delle disposizioni poste a fondamento della sanzione.
Viene in rilievo, in primo luogo, l’art. n. 732, comma 6, lett. a), del D.P.R. n. 90 del 2020, il quale prevede che “Per il personale dell’Arma dei carabinieri costituisce grave mancanza disciplinare: a) la negligenza e il ritardo ingiustificato nell’assolvimento dei doveri connessi con le speciali attribuzioni che i militari dell’Arma dei carabinieri disimpegnano, in esecuzione di ordini, a richiesta dell’autorità ovvero d’iniziativa”.
Sul punto, deve ritenersi non irragionevole la valutazione operata dall’Amministrazione in merito alla violazione di tale disposizione, in quanto il ricorrente ha -OMISSIS- relativa a -OMISSIS- idonee a costituire presupposto per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità giudiziaria. In particolare, rileva la -OMISSIS- di cui era stato destinatario, la quale poteva astrattamente giustificare l’-OMISSIS- dello stesso ovvero l’-OMISSIS-. In questa prospettiva, la valutazione relativa ad -OMISSIS- (come la -OMISSIS-), le quali, in tesi, avrebbero potuto indurre alla revoca ovvero alla sostituzione in melius della misura, avrebbe dovuto essere riservata all’Autorità giudiziaria, tempestivamente informata dai competenti organi di polizia.
La condotta tenuta dal ricorrente, dunque, ha violato i doveri connessi alle particolari attribuzioni dei militari dell’Arma dei carabinieri e, in particolare, quelli relativi allo svolgimento di attività informative di polizia giudiziaria in merito a circostanze di fatto idonee ad essere poste a fondamento di provvedimenti giudiziari.
In secondo luogo, rileva l’art. 717 del citato decreto, per il quale “Il senso di responsabilità consiste nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate”.
La condotta tenuta dal ricorrente risulta contraria anche a tale previsione in quanto l’omissione circa la tempestiva comunicazione ai superiori gerarchici di circostanze relative al servizio, dalle quali poteva derivare l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità giudiziaria, non può ritenersi conforme al “senso di responsabilità”, per come definito dalla norma, il quale impone il solerte compimento degli atti del proprio ufficio nell’ottica del perseguimento dei fini istituzionali dell’Arma.
Alla luce di tali considerazioni il motivo di ricorso non può trovare accoglimento.
Con un secondo motivo di impugnazione viene lamentata la violazione del principio di proporzionalità (principio generale a cui è ispirata la disciplina delineata dall’art. 1355 del decreto legislativo n. 66 del 2010), in quanto la sanzione della consegna di giorni -OMISSIS- sarebbe connotata da un grado di afflittività eccessivo rispetto alla gravità della condotta imputata al ricorrente. Tale profilo di censura, pur sinteticamente, era stato già posto in rilievo in sede di ricorso gerarchico avverso il provvedimento disciplinare (vedi pag. 12 del documento n. 5 di parte ricorrente) e viene reiterato, mediante il ricorso introduttivo, sia avverso l’atto con cui veniva irrogata in prima battuta la sanzione sia avverso il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico.
Il motivo è fondato, nei termini che seguono.
Ai fini della decisione rileva l’art. 1358 del decreto legislativo n. 66 del 2010, il cui primo comma prevede che “Le sanzioni disciplinari di corpo consistono nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna e nella consegna di rigore”.
Al quarto comma la disposizione precisa che “La consegna consiste nella privazione della libera uscita fino al massimo di sette giorni consecutivi”.
In punto di discrezionalità nella scelta della sanzione disciplinare da irrogare rileva quanto previsto dal successivo art. 1355.
Il primo comma della disposizione prevede che “Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa”.
Il secondo comma aggiunge: “Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l’età, e l’anzianità di servizio del militare che ha mancato”.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che l’Amministrazione non abbia adeguatamente motivato in merito alla proporzionalità tra la condotta tenuta dal ricorrente e la sanzione disciplinare concretamente irrogata.
Sia nel provvedimento sanzionatorio sia nel rigetto del ricorso gerarchico, infatti, non è stata espressamente e analiticamente vagliata la compatibilità tra il grado di afflittività della sanzione d’applicare e la gravità della condotta accertata, come richiesto dall’art. 1355, primo comma, del codice dell’ordinamento militare, omettendo anche di prendere in considerazione gli altri profili rilevanti nella scelta della sanzione delineati dal secondo comma della citata disposizione.
Ritiene il Tribunale che una specifica motivazione, sul punto, doveva ritenersi necessaria alla luce della gravità della sanzione irrogata, sia nella specie sia nella quantificazione, atteso che l’Amministrazione avrebbe astrattamente potuto punire la condotta mediante le meno afflittive sanzioni del richiamo e del rimprovero, ovvero anche irrogando la stessa sanzione della consegna per una durata più breve (a fronte di una forbice edittale da uno a sette giorni).
L’Autorità, in entrambi i provvedimenti impugnati, si è limitata ad esporre, in prospettiva astratta, il condivisibile orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato relativo alla connotazione discrezionale del potere di scelta e commisurazione della sanzione disciplinare (vedi, sul punto Cons. Stato, Sez. IV, 22.3.2021, n. 2428), senza tuttavia esporre i motivi che, in concreto, hanno determinato la quantificazione della sanzione irrogata.
L’assenza di un’adeguata motivazione in punto di proporzionalità della sanzione, peraltro, impedisce anche la verifica circa la non irragionevolezza della commisurazione operata dall’Amministrazione, tenuto conto che un simile scrutinio può essere efficacemente svolto solo laddove l’ iter logico seguito nell’adozione della misura sanzionatoria sia stato esaustivamente veicolato all’esterno mediante la motivazione.
Alla luce delle argomentazioni sopra svolte si impone l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sanzione disciplinare oggetto di giudizio.
Ritiene il Tribunale che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente ed eventuali soggetti terzi.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Lorenzo Maria Lico, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Maria Lico | Giuseppina Adamo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.