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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 17/10/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 804/2021
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 17/10/2025
È presente, per l'attore, l'avv. GIOVANNI LUCA ESPOSITO. È altresì presente, per i convenuti, l'avv. EFREM GRECO. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. I procuratori delle parti si riportano integralmente alle memorie depositate in atti dei quali chiedono integrale accoglimento. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
AT TO
pagina 1 di 8 R.G.N. 804/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. AT TO, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 804/2021 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
CA OS (C.F. ; C.F._2
Attore
E
(C.F. , con domicilio in VIALE DELLA LIBERTA', 49 CP_1 C.F._3 null 87027 PAOLA, rappresentato e difeso dall'avv. GRECO EFREM e dall'avv.
[...]
(C.F. , con domicilio in VIALE DELLA LIBERTA', 49 null Pt_2 C.F._4
87027 PAOLA, rappresentato e difeso dall'avv. GRECO EFREM e dall'avv. ;
Convenuto/i
NONCHÈ
Terzo/i chiamato/i
NONCHÉ CP_2
Intervenuto/i
Oggetto: Mandato Conclusioni delle parti: come in atti pagina 2 di 8 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. ha proposto domanda al fine ottenere l'accertamento dell'obbligo di Parte_1
al rendimento del conto corrente n. 0042/239 acceso presso Intesa CP_1
Sanpaolo S.p.A., nonché la condanna della stessa e del di lei marito, , alla Parte_2 restituzione delle somme indebitamente incassate.
1.1. A sostegno della domanda, riferisce di essere erede, unitamente a , di CP_1
, padre di entrambi, deceduto in data 09/12/2013 e che, nell'agosto 2020, Persona_1 sollecitata la germana al fine di procedere alla apertura della successione ereditaria, la stessa rispondeva che si si sarebbe potuto procedere soltanto per gli immobili e non già per le somme di denaro, a lei donate dal padre prima del decesso. A comprova di quanto riferito, produce su supporto informativo copia di una chat whattsapp e di una registrazione audio dalle quali risultano le dichiarazioni rese da . Continua, CP_1 poi, riferendo che, soltanto nel mese di ottobre del medesimo anno veniva a conoscenza dell'esistenza di un conto corrente intestato al padre acceso presso Intesa Sanpaolo, conto corrente dal quale emergevano una serie di ingenti prelievi da sportello e da bancomat effettuati nei periodi di ricovero ospedaliero del de cuius, nonché l'emissione, negli ultimi mesi di vita di , di n. 4 assegni in favore di , marito di Persona_1 Parte_2
. Precisa, infine, che, successivamente al decesso di , il CP_1 Persona_1 conto è stato azzerato ed estinto. Assume la riconducibilità del rapporto intervenuto tra e il defunto padre nell'alveo della norma di cui all'art. 1713 cod. civ. e CP_1 sottolinea l'assenza di qualsivoglia rendicontazione dell'operato della stessa, sia nei confronti del padre che nei confronti dell'erede del mandante. Evidenzia, altresì, in merito agli assegni emessi in favore di , che trattasi di donazioni, nulle per Parte_2 mancanza della forma dell'atto pubblico, prescritta ex art. 782, I co., cod. civ. Conclude, quindi, chiedendo, in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'obbligo di al rendimento del conto corrente numero 0042/239 acceso presso CP_1
Intesa Sanpaolo S.p.A. dall'1 agosto 2009 al giorno di chiusura e, per l'effetto, condannare alla restituzione delle somme indebitamente prelevate pari ad € 10.275,00 CP_1
o della diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'incasso di ciascuna somma fino al soddisfo;
sempre in via principale nel merito, accertare e dichiarare la nullità degli atti di donazione compiuti da a mezzo assegni dallo stesso firmati, intestati e incassati da Persona_1 [...]
e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento in favore dell'attore della Pt_2 somma di € 9.304,03 o della diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'incasso di ciascuna somma fino al soddisfo;
in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità degli atti di donazione di somme di denaro compiuti da in favore della figlia Persona_1 CP_1
e per l'effetto condannare al pagamento in favore dell'attore della
[...] CP_1 somma di € 10.275,00 o della diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di giudizio.
pagina 3 di 8 1.2. e , nel contestare le avverse doglianze, precisano che CP_1 Parte_2
era affetto da una malattia oncologica che lo ha costretto a lunghi periodi Persona_1 di malattia e cura, ma non lo ha mai privato della capacità di intendere e di volere e tutte le attività compiute nei periodi in contestazione, ivi inclusi i movimenti bancari, sono dovute esclusivamente alla sua volontà. Evidenziano che non è mai stata CP_1 cointestataria o delegata ad operare sul conto corrente bancario intestato al padre, né mai è esistito tra le parti un rapporto di mandato. Sottolineano che chiunque abbia effettuato i prelievi, ha operato su esplicita disposizione del de cuius, previa consegna della tessera magnetica e del codice PIN, sicché le relative operazioni sono al medesimo direttamente riconducibili e che, in ogni caso, non risulta provato che la beneficiaria ultima di quei prelievi sia o il di lei coniuge. Assumono, inoltre, in relazione alla domanda CP_1 subordinata di revoca degli atti di donazione in favore di , che ove anche CP_1 fossero sussistite sporadiche e periodiche donazioni di denaro, esse sarebbero di modico valore, inquadrabili nell'alveo del dettato della norma di cui all'art. 783 cod.civ. e tali da non richiedere la forma scritta e l'atto pubblico. Contestano l'utilizzabilità della chat whattsapp e della registrazione prodotte, giacché avvenute in assenza del consenso alla registrazione di . Anche relativamente alla revoca degli atti di donazione CP_1 effettuati nei confronti di , deducono l'astrattezza del titolo di credito e la Parte_2 conseguente necessità di soprassedere sul rapporto sottostante alla emissione e, di conseguenza, sul fatto che tali assegni corrispondano ad una donazione o ad altra causa. Concludono, quindi, chiedendo di rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto.
1.3. Il procedimento è stato istruito per il tramite di prova testimoniale ed è stato deciso con sentenza contestuale, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. La domanda è infondata nei confronti di , mentre è parzialmente CP_1 fondata nei confronti di . Parte_2
2.1. Secondo l'art. 2697 cod. civ. «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento». In materia contrattuale tale fondamentale precetto normativo si traduce nella massima giurisprudenziale ricorrente secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
[Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 (Rv. 549956 - 01)]. Il contratto di mandato non è soggetto a requisiti di forma, sicché, quando non è previsto che debba rivestire la forma scritta, la relativa può essere fornita con ogni mezzo, e quindi, anche con presunzioni [Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 900 del 05/05/1962 (Rv. 251448 - 01)].
2.2. Nel caso che ci occupa, l'attore assume che sua sorella abbia CP_1 prelevato ingenti somme di denaro dal conto corrente del genitore , su Persona_1 incarico di questo e che di queste debba rendere il conto al fratello, anch'egli erede del pagina 4 di 8 mandante poi deceduto. In subordine, assume la nullità della donazione del denaro per difetto di forma.
2.2.1. Sennonché non vi è prova che tra e sua figlia sia Persona_1 CP_1 intervenuto un rapporto di mandato (anche tacito), né che questa abbia effettuato il prelievo dal conto corrente del padre utilizzando la carta bancomat e il codice pin da lui forniti, così come non vi è prova che il denaro, chiunque lo abbia effettivamente prelevato nei giorni in cui il genitore si trovava ricoverato per curare la grave patologia di cui era affetto, sia stato a lei destinato. In mancanza di prova dell'esistenza del titolo negoziale (il mandato) e, dunque, dell'esistenza in capo all'attore del diritto (di fonte negoziale) a ottenere il rendiconto, l'azione da lui proposta nella qualità di erede del presunto mandatario non può trovare accoglimento. Al riguardo, l'unica prova (presuntiva) offerta dall'attore è data dalla circostanza che dalla disamina del conto corrente del genitore deceduto risultano effettuati numerosi prelievi di somme di denaro in concomitanza dei ricoveri (fatto noto), da cui l'attore ritiene di poter inferire inequivocamente il fatto (ignoto) che: i. i prelievi siano stati effettuati dalla sorella , visti i rapporti di vicinanza tra lei e il comune CP_1 genitore e sulla base di un incarico (mandato) da questi conferitole;
ii. le somme prelevate siano state a lei attribuite per volontà donativa del padre (circostanza quest'ultima che troverebbe conferma nello scambio di messaggi anche vocali effettuati tramite la nota applicazione in uso agli smartphone denominata Whatsapp, di cui vi è copia in atti. Ritiene questo Giudice che l'inferenza non sia concludente e che l'assunto attoreo non possa trovare conferma. Dalla disamina delle movimentazioni di conto corrente relative all'intervallo temporale che va dalla fine del 2009 alla fine del 2012, in cui l'attore non ha indicato l'esistenza di prelievi di denaro attribuibili alla sorella, risultano ugualmente eseguiti prelievi di denaro agli sportelli che per frequenza e ammontare presentano caratteristiche del tutto analoghe a quelli indiziati come sospetti. Talvolta sono stati effettuati anche versamenti di denaro contante (es. in data 17/12/2009 risulta un versamento in contanti di € 5665,00). Pertanto, la circostanza indicata dall'attore, secondo cui i prelievi dal conto corrente eseguiti durante i periodi di degenza ospedaliera sarebbero stati eseguiti dalla sorella e il denaro da lei intascato, non è concludente, perché i prelievi per importi e frequenza del tutto analoghi a quelli incriminati furono effettuati anche durante i periodi in cui il titolare del conto non era ricoverato. Peraltro, non è nemmeno logicamente plausibile, che da una semplice presunzione
[degenza ospedaliera del titolare del conto corrente e prelevamenti dal conto corrente certamente (secondo l'attore) effettuati dalla convenuta e da questa sottratti al titolare] debba trarsi una doppia presunzione (ossia quella del prelevamento e quella anche dell'impossessamento del denaro), per il divieto di praemptio de praesumpto [Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 1278 del 18/01/2019 (Rv. 652469 - 01)]. Non vi è prova, poi, che il de cuius non avesse alcun altro rapporto di conoscenza e frequentazione oltre a quello con la famiglia della figlia (circostanza, questa, da cui inferire il fatto ignoto che solo questa avrebbe potuto utilizzare la carta bancomat per effettuare i prelevamenti nei periodi “sospetti”), perché: i. l'attore ha chiaramente ammesso di non pagina 5 di 8 avere egli intrattenuto rapporti con il genitore da diverso tempo e per incomprensioni sorte nell'ambito familiare;
ii. La circostanza è rimasta in ogni caso indimostrata, non potendosi far desumere dalle ammissioni della sorella di essere stata l'unica a prendersi cura del genitore nel periodo terminale della vita di questi possa estendersi anche alla conclusione che ella sia stata l'unica in assoluto ad avere con lui rapporti di frequentazione, di amicizia e di collaborazione.
2.2.2. Parimenti è indimostrato che tutte le somme prelevate siano state attribuite alla figlia con intento donativo, pur nell'ammissione di questa che delle elargizioni, di modico valore, siano state effettuate dal genitore in segno di affetto o anche per remunerarla per l'assistenza da questa prestata. Le ammissioni fatte dalla convenuta in merito alle "donazioni” di denaro ricevute dal genitore, per il tenore della loro formulazione [“papà ha voluto così…ha voluto passare a me i soldi che aveva….lui (ndr il padre) aveva detto all'ultimo che quei soldi dovevano rimanere a me” cfr. riproduzione audio prodotta su supporto cd da parte attrice in sede di atto introduttivo] e il contesto in cui sono avvenute (una discussione a distanza effettuate mediante un'accesa discussione tra i fratelli) non consentono di apprezzare l'entità e le modalità dell'atto donativo e, dunque, di vagliarne la validità. Sempre dalla disamina degli estratti conto è possibile desumere che il de cuius preferisse utilizzare il denaro contante per tutte le altre necessità quotidiane, in ragione del fatto che si registrano pochissimi addebiti mensili per spese ricorrenti. Peraltro, e in conclusione, poiché le modalità della donazione non sono in concreto definibili, sia perché il denaro non è stato donato in un unico atto o in pochi ben individuabili atti donativi sia perché non è dato sapere con esattezza se tutto il denaro prelevato o solo parte di questo sia stato di volta in volta fatto oggetto di donazione, tenuto conto che i prelevamenti di denaro sono distribuiti in un arco temporale di ben quattro anni, non vi è chiara evidenza che ogni attribuzione sia avvenuta per spirito di liberalità e non anche a scopo remuneratorio (art. 770, co. 2, cod. civ.) o anche in esecuzione di obbligazione naturale o di obblighi di assistenza endofamiliare o che, infine, possano essere apprezzate alla stregua di liberalità di uso o di modico valore. Pertanto, la domanda non può essere accolta.
3. Diversamente è a dirsi per quanto concerne la posizione di . Parte_2
3.1. L'assegno bancario costituisce uno strumento di pagamento e assolve a una funzione solutoria. Come tutti i titoli di credito, anche l'assegno si caratterizza per l'astrattezza della causa. Tuttavia, l'astrattezza cartolare costituisce una qualità di tale titolo di credito, rilevante rispetto alla sua circolazione ed alle eccezioni opponibili dal debitore al portatore, ma non esclude che la dazione di un assegno costituisca, ai fini della prova per presunzioni, un fatto noto, idoneo a rappresentare un trasferimento di ricchezza dall'emittente al prenditore, da cui è consentito desumere, nel giudizio di merito, il fatto ignoto dedotto da una delle parti del processo [Cass. Civ. Sez. 5, Sentenza n. 17574 del 29/07/2009 (Rv. 609154 - 01)].
3.2. Nel caso che ci occupa, l'attore, benché estraneo al rapporto sottostante l'emissione dell'assegno, ha dedotto che, in considerazione dell'assenza di rapporti giuridico- pagina 6 di 8 patrimoniali in essere tra il de cuius e il prenditore del titolo, l'attribuzione del denaro effettuato con gli assegni rispettivamente di € 8.000,00, emesso in data 03/09/2013, € 7.000,00 emesso in data 25/11/2013, € 3.500,00 emesso in data 02/12/2013 ed € 108,06 emesso in data 05/12/2013, configurino altrettante donazioni, da ritenersi nulle per difetto di forma. La difesa del convenuto ha invece dedotto che quei titoli rispondono ad un rapporto causale sottostante che ha dato luogo alla loro formazione (prestito, estinzione di un debito e/o di un credito, rimborso di spese fatte nell'interesse del traente, messa a disposizione di risorse economiche in funzione di una futura esigenza di spesa del titolare del c/c, etc.), senza tuttavia fornire più specifiche indicazioni e documentazione, al di là di quanto si dirà per le spese funerarie. Ritiene questo giudice che, ad eccezione dell'assegno di € 108,06, di modico valore e di importo tale da indiziare l'attribuzione per il pagamento per una specifica causale e non per spirito di liberalità, non trattandosi di cifra “tonda”, e al netto delle somme che sono state destinate alle esequie, alla tumulazione e alle altre spese cimiteriali, per le quali l'attribuzione è avvenuta a titolo di mandato post mortem exequendum (circostanza, questa, che trova conferma dalla documentazione prodotta dal convenuto, che comprova che le spese per le esequie, la concessione del loculo e cimiteriali sono state sostenute da
) - sulla validità del mandato post mortem si veda Cass. Civ. Sez. 3, Parte_2
Ordinanza n. 11763 del 15/05/2018 (Rv. 648614 - 02) le restanti erogazioni di denaro siano da attribuire a puro spirito di liberalità, e dunque a titolo di donazione. Militano a sostegno di tale conclusione diverse circostanze indizianti, tra loro gravi, precise e concordanti, quali: i. le modalità in cui le attribuzioni sono avvenute, ossia per importi consistenti, avuto riguardo alle condizioni economiche del donante, percettore di una pensione di circa 2000 euro mensili, ciò che induce a escludere che si possa ragionare in termini di donazioni di modico valore;
ii. le circostanze temporali delle stesse, effettuate a breve distanza tra loro e in prossimità della morte, verosimilmente percepita come ormai vicina per l'evoluzione della malattia oncologica del de cuius, e dunque in assenza di prospettive di continuazione della vita e di eventuali bisogni futuri da soddisfare;
iii. L'assenza di cause o titoli di attribuzione di tipo diverso da quello donativo, anche in funzione meramente remuneratoria – visto che questa è già stata riconosciuta con riferimento alle elargizioni monetarie che, pur senza specifica indicazione, l'altra convenuta ha ammesso di aver ricevuto a tale titolo dal genitore;
iv. il contegno processuale del convenuto, che si è limitato ad affermare in termini puramente generici e ipotetici l'esistenza di diverse ragioni di attribuzione in pagamento di quelle somme (prestito, estinzione di un debito e/o di un credito, rimborso di spese fatte nell'interesse del traente, messa a disposizione di risorse economiche in funzione di una futura esigenza di spesa del titolare del c/c, etc.) senza, tuttavia, contribuire alla ricostruzione della verità dei fatti prospettata e limitandosi a documentare somme sostenute nell'interesse, per così dire, del de cuius solo per il limitato importo di € 755,18 (utenze varie, imposte e oneri condominiali). Tutte queste circostanze indiziano, secondo il criterio del più probabile che non, che le attribuzioni di denaro effettuate con i tre assegni indicati dall'attore, di importo complessivo pari a € 18.500,00, al netto delle spese di € 5.082,20 effettuate su incarico del de cuius per i servizi funerari (€ pagina 7 di 8 3.500,00), la concessione trentennale del loculo (€ 1600,00) e i servizio votivo cimiteriale (€ 13,70 per anno), abbiano come causa efficiente la volontà di arricchimento del prenditore del titolo a scopo di pura liberalità. Poiché, dunque, la donazione delle somme di € 13.417,80 è avvenuta a titolo di donazione e poiché l'atto non riveste la forma solenne, prevista per la sua validità, se ne deve dichiarare la nullità, con conseguenziale obbligo di restituzione all'eredità di Per_1
e restituzione, a tale titolo, all'erede che in questa sede ne ha fatto richiesta.
[...]
4. In considerazione della soccombenza dell'attore nei confronti della convenuta CP_1
e della soccombenza del convenuto nei confronti dell'attore, oltre
[...] Parte_2 che della peculiarità della vicenda, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede: Rigetta la domanda proposta nei confronti di . CP_1
In parziale accoglimento della domanda proposta nei confronti di , dichiara Parte_2 la nullità della donazione della somma di € 13.417,80. Condanna alla restituzione in favore di , nella qualità di Parte_2 Parte_1 erede di , della somma di € 13.417,80, oltre interessi al saggio legale dalla Persona_1 data della domanda e fino all'effettivo soddisfo. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Paola, 17 ottobre 2025. Il Giudice AT TO
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 17/10/2025
È presente, per l'attore, l'avv. GIOVANNI LUCA ESPOSITO. È altresì presente, per i convenuti, l'avv. EFREM GRECO. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. I procuratori delle parti si riportano integralmente alle memorie depositate in atti dei quali chiedono integrale accoglimento. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
AT TO
pagina 1 di 8 R.G.N. 804/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. AT TO, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 804/2021 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
CA OS (C.F. ; C.F._2
Attore
E
(C.F. , con domicilio in VIALE DELLA LIBERTA', 49 CP_1 C.F._3 null 87027 PAOLA, rappresentato e difeso dall'avv. GRECO EFREM e dall'avv.
[...]
(C.F. , con domicilio in VIALE DELLA LIBERTA', 49 null Pt_2 C.F._4
87027 PAOLA, rappresentato e difeso dall'avv. GRECO EFREM e dall'avv. ;
Convenuto/i
NONCHÈ
Terzo/i chiamato/i
NONCHÉ CP_2
Intervenuto/i
Oggetto: Mandato Conclusioni delle parti: come in atti pagina 2 di 8 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. ha proposto domanda al fine ottenere l'accertamento dell'obbligo di Parte_1
al rendimento del conto corrente n. 0042/239 acceso presso Intesa CP_1
Sanpaolo S.p.A., nonché la condanna della stessa e del di lei marito, , alla Parte_2 restituzione delle somme indebitamente incassate.
1.1. A sostegno della domanda, riferisce di essere erede, unitamente a , di CP_1
, padre di entrambi, deceduto in data 09/12/2013 e che, nell'agosto 2020, Persona_1 sollecitata la germana al fine di procedere alla apertura della successione ereditaria, la stessa rispondeva che si si sarebbe potuto procedere soltanto per gli immobili e non già per le somme di denaro, a lei donate dal padre prima del decesso. A comprova di quanto riferito, produce su supporto informativo copia di una chat whattsapp e di una registrazione audio dalle quali risultano le dichiarazioni rese da . Continua, CP_1 poi, riferendo che, soltanto nel mese di ottobre del medesimo anno veniva a conoscenza dell'esistenza di un conto corrente intestato al padre acceso presso Intesa Sanpaolo, conto corrente dal quale emergevano una serie di ingenti prelievi da sportello e da bancomat effettuati nei periodi di ricovero ospedaliero del de cuius, nonché l'emissione, negli ultimi mesi di vita di , di n. 4 assegni in favore di , marito di Persona_1 Parte_2
. Precisa, infine, che, successivamente al decesso di , il CP_1 Persona_1 conto è stato azzerato ed estinto. Assume la riconducibilità del rapporto intervenuto tra e il defunto padre nell'alveo della norma di cui all'art. 1713 cod. civ. e CP_1 sottolinea l'assenza di qualsivoglia rendicontazione dell'operato della stessa, sia nei confronti del padre che nei confronti dell'erede del mandante. Evidenzia, altresì, in merito agli assegni emessi in favore di , che trattasi di donazioni, nulle per Parte_2 mancanza della forma dell'atto pubblico, prescritta ex art. 782, I co., cod. civ. Conclude, quindi, chiedendo, in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'obbligo di al rendimento del conto corrente numero 0042/239 acceso presso CP_1
Intesa Sanpaolo S.p.A. dall'1 agosto 2009 al giorno di chiusura e, per l'effetto, condannare alla restituzione delle somme indebitamente prelevate pari ad € 10.275,00 CP_1
o della diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'incasso di ciascuna somma fino al soddisfo;
sempre in via principale nel merito, accertare e dichiarare la nullità degli atti di donazione compiuti da a mezzo assegni dallo stesso firmati, intestati e incassati da Persona_1 [...]
e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento in favore dell'attore della Pt_2 somma di € 9.304,03 o della diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'incasso di ciascuna somma fino al soddisfo;
in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità degli atti di donazione di somme di denaro compiuti da in favore della figlia Persona_1 CP_1
e per l'effetto condannare al pagamento in favore dell'attore della
[...] CP_1 somma di € 10.275,00 o della diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di giudizio.
pagina 3 di 8 1.2. e , nel contestare le avverse doglianze, precisano che CP_1 Parte_2
era affetto da una malattia oncologica che lo ha costretto a lunghi periodi Persona_1 di malattia e cura, ma non lo ha mai privato della capacità di intendere e di volere e tutte le attività compiute nei periodi in contestazione, ivi inclusi i movimenti bancari, sono dovute esclusivamente alla sua volontà. Evidenziano che non è mai stata CP_1 cointestataria o delegata ad operare sul conto corrente bancario intestato al padre, né mai è esistito tra le parti un rapporto di mandato. Sottolineano che chiunque abbia effettuato i prelievi, ha operato su esplicita disposizione del de cuius, previa consegna della tessera magnetica e del codice PIN, sicché le relative operazioni sono al medesimo direttamente riconducibili e che, in ogni caso, non risulta provato che la beneficiaria ultima di quei prelievi sia o il di lei coniuge. Assumono, inoltre, in relazione alla domanda CP_1 subordinata di revoca degli atti di donazione in favore di , che ove anche CP_1 fossero sussistite sporadiche e periodiche donazioni di denaro, esse sarebbero di modico valore, inquadrabili nell'alveo del dettato della norma di cui all'art. 783 cod.civ. e tali da non richiedere la forma scritta e l'atto pubblico. Contestano l'utilizzabilità della chat whattsapp e della registrazione prodotte, giacché avvenute in assenza del consenso alla registrazione di . Anche relativamente alla revoca degli atti di donazione CP_1 effettuati nei confronti di , deducono l'astrattezza del titolo di credito e la Parte_2 conseguente necessità di soprassedere sul rapporto sottostante alla emissione e, di conseguenza, sul fatto che tali assegni corrispondano ad una donazione o ad altra causa. Concludono, quindi, chiedendo di rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto.
1.3. Il procedimento è stato istruito per il tramite di prova testimoniale ed è stato deciso con sentenza contestuale, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. La domanda è infondata nei confronti di , mentre è parzialmente CP_1 fondata nei confronti di . Parte_2
2.1. Secondo l'art. 2697 cod. civ. «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento». In materia contrattuale tale fondamentale precetto normativo si traduce nella massima giurisprudenziale ricorrente secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
[Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 (Rv. 549956 - 01)]. Il contratto di mandato non è soggetto a requisiti di forma, sicché, quando non è previsto che debba rivestire la forma scritta, la relativa può essere fornita con ogni mezzo, e quindi, anche con presunzioni [Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 900 del 05/05/1962 (Rv. 251448 - 01)].
2.2. Nel caso che ci occupa, l'attore assume che sua sorella abbia CP_1 prelevato ingenti somme di denaro dal conto corrente del genitore , su Persona_1 incarico di questo e che di queste debba rendere il conto al fratello, anch'egli erede del pagina 4 di 8 mandante poi deceduto. In subordine, assume la nullità della donazione del denaro per difetto di forma.
2.2.1. Sennonché non vi è prova che tra e sua figlia sia Persona_1 CP_1 intervenuto un rapporto di mandato (anche tacito), né che questa abbia effettuato il prelievo dal conto corrente del padre utilizzando la carta bancomat e il codice pin da lui forniti, così come non vi è prova che il denaro, chiunque lo abbia effettivamente prelevato nei giorni in cui il genitore si trovava ricoverato per curare la grave patologia di cui era affetto, sia stato a lei destinato. In mancanza di prova dell'esistenza del titolo negoziale (il mandato) e, dunque, dell'esistenza in capo all'attore del diritto (di fonte negoziale) a ottenere il rendiconto, l'azione da lui proposta nella qualità di erede del presunto mandatario non può trovare accoglimento. Al riguardo, l'unica prova (presuntiva) offerta dall'attore è data dalla circostanza che dalla disamina del conto corrente del genitore deceduto risultano effettuati numerosi prelievi di somme di denaro in concomitanza dei ricoveri (fatto noto), da cui l'attore ritiene di poter inferire inequivocamente il fatto (ignoto) che: i. i prelievi siano stati effettuati dalla sorella , visti i rapporti di vicinanza tra lei e il comune CP_1 genitore e sulla base di un incarico (mandato) da questi conferitole;
ii. le somme prelevate siano state a lei attribuite per volontà donativa del padre (circostanza quest'ultima che troverebbe conferma nello scambio di messaggi anche vocali effettuati tramite la nota applicazione in uso agli smartphone denominata Whatsapp, di cui vi è copia in atti. Ritiene questo Giudice che l'inferenza non sia concludente e che l'assunto attoreo non possa trovare conferma. Dalla disamina delle movimentazioni di conto corrente relative all'intervallo temporale che va dalla fine del 2009 alla fine del 2012, in cui l'attore non ha indicato l'esistenza di prelievi di denaro attribuibili alla sorella, risultano ugualmente eseguiti prelievi di denaro agli sportelli che per frequenza e ammontare presentano caratteristiche del tutto analoghe a quelli indiziati come sospetti. Talvolta sono stati effettuati anche versamenti di denaro contante (es. in data 17/12/2009 risulta un versamento in contanti di € 5665,00). Pertanto, la circostanza indicata dall'attore, secondo cui i prelievi dal conto corrente eseguiti durante i periodi di degenza ospedaliera sarebbero stati eseguiti dalla sorella e il denaro da lei intascato, non è concludente, perché i prelievi per importi e frequenza del tutto analoghi a quelli incriminati furono effettuati anche durante i periodi in cui il titolare del conto non era ricoverato. Peraltro, non è nemmeno logicamente plausibile, che da una semplice presunzione
[degenza ospedaliera del titolare del conto corrente e prelevamenti dal conto corrente certamente (secondo l'attore) effettuati dalla convenuta e da questa sottratti al titolare] debba trarsi una doppia presunzione (ossia quella del prelevamento e quella anche dell'impossessamento del denaro), per il divieto di praemptio de praesumpto [Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 1278 del 18/01/2019 (Rv. 652469 - 01)]. Non vi è prova, poi, che il de cuius non avesse alcun altro rapporto di conoscenza e frequentazione oltre a quello con la famiglia della figlia (circostanza, questa, da cui inferire il fatto ignoto che solo questa avrebbe potuto utilizzare la carta bancomat per effettuare i prelevamenti nei periodi “sospetti”), perché: i. l'attore ha chiaramente ammesso di non pagina 5 di 8 avere egli intrattenuto rapporti con il genitore da diverso tempo e per incomprensioni sorte nell'ambito familiare;
ii. La circostanza è rimasta in ogni caso indimostrata, non potendosi far desumere dalle ammissioni della sorella di essere stata l'unica a prendersi cura del genitore nel periodo terminale della vita di questi possa estendersi anche alla conclusione che ella sia stata l'unica in assoluto ad avere con lui rapporti di frequentazione, di amicizia e di collaborazione.
2.2.2. Parimenti è indimostrato che tutte le somme prelevate siano state attribuite alla figlia con intento donativo, pur nell'ammissione di questa che delle elargizioni, di modico valore, siano state effettuate dal genitore in segno di affetto o anche per remunerarla per l'assistenza da questa prestata. Le ammissioni fatte dalla convenuta in merito alle "donazioni” di denaro ricevute dal genitore, per il tenore della loro formulazione [“papà ha voluto così…ha voluto passare a me i soldi che aveva….lui (ndr il padre) aveva detto all'ultimo che quei soldi dovevano rimanere a me” cfr. riproduzione audio prodotta su supporto cd da parte attrice in sede di atto introduttivo] e il contesto in cui sono avvenute (una discussione a distanza effettuate mediante un'accesa discussione tra i fratelli) non consentono di apprezzare l'entità e le modalità dell'atto donativo e, dunque, di vagliarne la validità. Sempre dalla disamina degli estratti conto è possibile desumere che il de cuius preferisse utilizzare il denaro contante per tutte le altre necessità quotidiane, in ragione del fatto che si registrano pochissimi addebiti mensili per spese ricorrenti. Peraltro, e in conclusione, poiché le modalità della donazione non sono in concreto definibili, sia perché il denaro non è stato donato in un unico atto o in pochi ben individuabili atti donativi sia perché non è dato sapere con esattezza se tutto il denaro prelevato o solo parte di questo sia stato di volta in volta fatto oggetto di donazione, tenuto conto che i prelevamenti di denaro sono distribuiti in un arco temporale di ben quattro anni, non vi è chiara evidenza che ogni attribuzione sia avvenuta per spirito di liberalità e non anche a scopo remuneratorio (art. 770, co. 2, cod. civ.) o anche in esecuzione di obbligazione naturale o di obblighi di assistenza endofamiliare o che, infine, possano essere apprezzate alla stregua di liberalità di uso o di modico valore. Pertanto, la domanda non può essere accolta.
3. Diversamente è a dirsi per quanto concerne la posizione di . Parte_2
3.1. L'assegno bancario costituisce uno strumento di pagamento e assolve a una funzione solutoria. Come tutti i titoli di credito, anche l'assegno si caratterizza per l'astrattezza della causa. Tuttavia, l'astrattezza cartolare costituisce una qualità di tale titolo di credito, rilevante rispetto alla sua circolazione ed alle eccezioni opponibili dal debitore al portatore, ma non esclude che la dazione di un assegno costituisca, ai fini della prova per presunzioni, un fatto noto, idoneo a rappresentare un trasferimento di ricchezza dall'emittente al prenditore, da cui è consentito desumere, nel giudizio di merito, il fatto ignoto dedotto da una delle parti del processo [Cass. Civ. Sez. 5, Sentenza n. 17574 del 29/07/2009 (Rv. 609154 - 01)].
3.2. Nel caso che ci occupa, l'attore, benché estraneo al rapporto sottostante l'emissione dell'assegno, ha dedotto che, in considerazione dell'assenza di rapporti giuridico- pagina 6 di 8 patrimoniali in essere tra il de cuius e il prenditore del titolo, l'attribuzione del denaro effettuato con gli assegni rispettivamente di € 8.000,00, emesso in data 03/09/2013, € 7.000,00 emesso in data 25/11/2013, € 3.500,00 emesso in data 02/12/2013 ed € 108,06 emesso in data 05/12/2013, configurino altrettante donazioni, da ritenersi nulle per difetto di forma. La difesa del convenuto ha invece dedotto che quei titoli rispondono ad un rapporto causale sottostante che ha dato luogo alla loro formazione (prestito, estinzione di un debito e/o di un credito, rimborso di spese fatte nell'interesse del traente, messa a disposizione di risorse economiche in funzione di una futura esigenza di spesa del titolare del c/c, etc.), senza tuttavia fornire più specifiche indicazioni e documentazione, al di là di quanto si dirà per le spese funerarie. Ritiene questo giudice che, ad eccezione dell'assegno di € 108,06, di modico valore e di importo tale da indiziare l'attribuzione per il pagamento per una specifica causale e non per spirito di liberalità, non trattandosi di cifra “tonda”, e al netto delle somme che sono state destinate alle esequie, alla tumulazione e alle altre spese cimiteriali, per le quali l'attribuzione è avvenuta a titolo di mandato post mortem exequendum (circostanza, questa, che trova conferma dalla documentazione prodotta dal convenuto, che comprova che le spese per le esequie, la concessione del loculo e cimiteriali sono state sostenute da
) - sulla validità del mandato post mortem si veda Cass. Civ. Sez. 3, Parte_2
Ordinanza n. 11763 del 15/05/2018 (Rv. 648614 - 02) le restanti erogazioni di denaro siano da attribuire a puro spirito di liberalità, e dunque a titolo di donazione. Militano a sostegno di tale conclusione diverse circostanze indizianti, tra loro gravi, precise e concordanti, quali: i. le modalità in cui le attribuzioni sono avvenute, ossia per importi consistenti, avuto riguardo alle condizioni economiche del donante, percettore di una pensione di circa 2000 euro mensili, ciò che induce a escludere che si possa ragionare in termini di donazioni di modico valore;
ii. le circostanze temporali delle stesse, effettuate a breve distanza tra loro e in prossimità della morte, verosimilmente percepita come ormai vicina per l'evoluzione della malattia oncologica del de cuius, e dunque in assenza di prospettive di continuazione della vita e di eventuali bisogni futuri da soddisfare;
iii. L'assenza di cause o titoli di attribuzione di tipo diverso da quello donativo, anche in funzione meramente remuneratoria – visto che questa è già stata riconosciuta con riferimento alle elargizioni monetarie che, pur senza specifica indicazione, l'altra convenuta ha ammesso di aver ricevuto a tale titolo dal genitore;
iv. il contegno processuale del convenuto, che si è limitato ad affermare in termini puramente generici e ipotetici l'esistenza di diverse ragioni di attribuzione in pagamento di quelle somme (prestito, estinzione di un debito e/o di un credito, rimborso di spese fatte nell'interesse del traente, messa a disposizione di risorse economiche in funzione di una futura esigenza di spesa del titolare del c/c, etc.) senza, tuttavia, contribuire alla ricostruzione della verità dei fatti prospettata e limitandosi a documentare somme sostenute nell'interesse, per così dire, del de cuius solo per il limitato importo di € 755,18 (utenze varie, imposte e oneri condominiali). Tutte queste circostanze indiziano, secondo il criterio del più probabile che non, che le attribuzioni di denaro effettuate con i tre assegni indicati dall'attore, di importo complessivo pari a € 18.500,00, al netto delle spese di € 5.082,20 effettuate su incarico del de cuius per i servizi funerari (€ pagina 7 di 8 3.500,00), la concessione trentennale del loculo (€ 1600,00) e i servizio votivo cimiteriale (€ 13,70 per anno), abbiano come causa efficiente la volontà di arricchimento del prenditore del titolo a scopo di pura liberalità. Poiché, dunque, la donazione delle somme di € 13.417,80 è avvenuta a titolo di donazione e poiché l'atto non riveste la forma solenne, prevista per la sua validità, se ne deve dichiarare la nullità, con conseguenziale obbligo di restituzione all'eredità di Per_1
e restituzione, a tale titolo, all'erede che in questa sede ne ha fatto richiesta.
[...]
4. In considerazione della soccombenza dell'attore nei confronti della convenuta CP_1
e della soccombenza del convenuto nei confronti dell'attore, oltre
[...] Parte_2 che della peculiarità della vicenda, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede: Rigetta la domanda proposta nei confronti di . CP_1
In parziale accoglimento della domanda proposta nei confronti di , dichiara Parte_2 la nullità della donazione della somma di € 13.417,80. Condanna alla restituzione in favore di , nella qualità di Parte_2 Parte_1 erede di , della somma di € 13.417,80, oltre interessi al saggio legale dalla Persona_1 data della domanda e fino all'effettivo soddisfo. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Paola, 17 ottobre 2025. Il Giudice AT TO
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