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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/07/2025, n. 3049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3049 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice, dott. Luciano Ferrara ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 5153 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto un appello avverso la sentenza n. 2979/2022 del Giudice di Pace di Afragola, su citazione proposta da:
C.F. , con sede in viale Europa n. 190, 00144 Roma-Eur, in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Brunella Bottacchi (C.F. ), C.F._1 indirizzo pec Email_1
- Appellante;
NEI CONFRONTI DI
C.F. , nata ad [...] il [...] e ivi residente al VI Controparte_2 C.F._2
Vicolo Nunziatella n. 7, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Barisciano (C.F. ) ed CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata in Afragola alla via Pio La Torre n. 31;
- Appellata;
CONCLUSIONI
Così come precisate dalle parti all'udienza del 10 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato e tempestivamente iscritto a ruolo in data 22 maggio 2023, Controparte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 2979/2022 del Giudice di Pace di Afragola, pubblicata in data 29
[...] dicembre 2022.
Con tale sentenza il giudice di primo grado, in accoglimento alla domanda attorea, riconosceva il diritto al risarcimento dell'appellata e condannava al rimborso del buono fruttifero n. 56483710423 emesso il Controparte_1
23/01/2002 dell'importo di € 5.000,00, con conseguente condanna di al pagamento nei confronti Controparte_1 dell'istante della somma sopraindicata, oltre interessi legali dalla domanda, spese di lite, compensi professionali al
15%, iva e cpa.
Avverso la pronuncia in oggetto parte appellante proponeva sostanzialmente un unico motivo di appello.
contestava, cioè, l'accoglimento della domanda risarcitoria per violazione degli obblighi Controparte_1 informativi di cui al D.M. 19.12.2000, evidenziando l'inesistenza del nesso di causalità tra il danno subito e l'attività dell'intermediario e l'errata equiparazione dei buoni fruttiferi postali ai servizi finanziari collocati nel mercato dagli altri intermediari finanziari.
Parte appellante rappresentava infatti che il buono fruttifero della serie a termine AA3 emesso il 23/01/2002 (che si sarebbe prescritto il 24/01/2019) doveva considerarsi disciplinato dal combinato disposto dell'art. 8 del D.M. Tesoro
19.12.2000 e del D.M. 17.10.2001, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 22 ottobre 2001.
Sosteneva che parte appellata non avrebbe dimostrato la mancata consegna del FIA. In ogni caso pur essendo onere di consegnare il Foglio illustrativo analitico, parte appellante osservava che la ben Controparte_1 Parte_1 avrebbe potuto, con la normale diligenza, venire a conoscenza del termine di prescrizione mediante la consultazione dei decreti ministeriali di riferimento.
Evidenziava altresì che, in aggiunta ai decreti ministeriali regolativi dei buoni “AA3” rinvenibili in Gazzetta Ufficiale,
l'odierna appellata avrebbe potuto avvalersi anche degli appositi prospetti informativi presenti negli uffici postali, insisteva infine sulla mancanza del nesso di casualità tra tale inadempimento informativo e il danno lamentato dall'appellata.
Con comparsa del 2 ottobre 2024 si costituiva , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_2 della sentenza impugnata.
Parte appellata insisteva sulla violazione del dovere di buona fede desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c. determinato dalla mancata consegna del FIA e sulla mancata decorrenza dei termini prescrizionali, stante l'assenza di indicazione del termine di scadenza sul buono fruttifero consegnato, funzionale ai fini della individuazione del conseguente termine di prescrizione.
All'esito dell'udienza del 30 novembre 2023, il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo di primo grado a cura della cancelleria. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10 aprile 2025, le parti precisavano le proprie conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti depositavano le proprie comparse conclusionali nei termini.
***
L'appello è fondato e pertanto va accolto, come di seguito si andrà ad esporre. 1. In via del tutto preliminare giova rammentare che, per costante giurisprudenza, i buoni fruttiferi postali vanno qualificati come titoli di legittimazione, necessari ex art. 2002 c.c. unicamente ad identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione, giustificando, anche in ragione della natura del soggetto emittente e delle garanzie connesse a tale natura, la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla disciplina dettata dai decreti ministeriali emanati in materia.
Nel caso di specie è incontestato che i buoni oggetto di causa siano appartenenti alla tipologia “A TERMINE”
(dicitura ancora leggibile sul titolo), serie “AA3” istituita con D.M. Economia e Finanza del 17 ottobre del 2001 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 22 ottobre 2001. Per tali BPF il decreto sopraindicato, all'art. 8 primo comma, prevedeva la possibilità di ottenere la liquidazione del capitale e degli interessi del buono “al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”.
Ai fini della individuazione del termine prescrizionale del buono oggetto di causa, la disciplina contenuta nel D.M. del 17 ottobre del 2001 deve essere integrata con la disciplina di cui al D.M. del 19 dicembre 2000 che stabilisce, allo stesso art. 8, che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Tanto premesso, dal combinato disposto delle norme citate, si rileva che il termine prescrizionale del buono fruttifero oggetto di causa, è pari a dieci anni e il dies a quo del decorso del termine di prescrizione va individuato alla data in cui il diritto poteva essere esercitato, ai sensi dell'art. 2935 c.c., cioè dalla data di scadenza dei buoni, che nel caso di specie era prevista al termine del settimo anno successivo a quello di emissione.
Nel caso in esame, avendo parte appellata sottoscritto il buono fruttifero della serie AA3 il 23 gennaio del 2002, data corrispondente alla sua emissione, la scadenza naturale è intervenuta il 23 gennaio del 2009 (dopo sette anni;
oppure secondo altra interpretazione sarebbe intervenuta al termine del settimo anno successivo all'emissione, inteso come anno solare, e dunque in data 31 dicembre 2009) e la prescrizione il 24 gennaio 2019 (oppure secondo l'altra lettura, il 31 dicembre 2019).
La richiesta di rimborso effettuata a risale, invece, al giugno 2022, cui ha fatto seguito, poco Controparte_1 dopo, l'introduzione del giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Afragola. L'interruzione della prescrizione, dunque, si colloca ben oltre il termine di prescrizione individuato a norma dell'art. 8 del decreto ministeriale di riferimento.
2. Ad avviso di parte istante, il termine di prescrizione in questione non sarebbe interamente decorso, in quanto avrebbe omesso la consegna, al momento della stipula, del foglio informativo contenente le Controparte_1 condizioni contrattuali del buono. Parte appellata rilevava, sempre in tal senso, che sul titolo non si faceva espresso riferimento alla data di scadenza del buono, e dunque del momento a partire dal quale il diritto al rimborso avrebbe potuto essere fatto valere, con la ulteriore conseguenza che non sarebbe stata adeguatamente messa nella condizione di azionare tempestivamente le proprie pretese, ragion per cui, anche ai sensi dell'art. 2935 c.c., a norma del quale “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, il termine di prescrizione in oggetto non avrebbe incominciato a decorrere. La considerazione appare priva di pregio.
Basti rilevare, da questo punto di vista, che i buoni postali fruttiferi non costituiscono veri e propri titoli di credito, ma come già rappresentato, sono dei titoli di legittimazione, riconducibili alla previsione di cui all'art. 2002 c.c., con la conseguenza che ad essi non trovano applicazione i principi dell'autonomia causale, della letteralità e dell'incorporazione (Cass., sent. n. 27809/2005; Cass., Sez. Un., sent. n. 13979/2007). Ciò comporta, per l'appunto, che la regolamentazione del rapporto contrattuale connesso ai titoli in oggetto non necessariamente va desunta interamente dal titolo, ma ben può ricavarsi dalla disciplina dettata dai decreti ministeriali emanati in materia, i quali sono idonei ad integrare, anche in itinere, il contenuto del contratto “ab externo”, secondo la previsione dell'art. 1339
c.c.
Ne deriva che, anche a prescindere dalla materiale consegna del foglio illustrativo, sussisteva in capo al titolare del buono l'onere di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel titolo, verificando l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi. Del resto, tali informazioni, come dedotto dall'appellante, potevano essere facilmente ricavate o presso gli stessi uffici postali o dalla consultazione dei siti di Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e di
[...]
o dal D.M. Ministero del Tesoro che aveva regolato l'emissione della specifica serie dei Buoni, Controparte_1 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. È evidente, pertanto, come la mancata consegna del foglio illustrativo e la mancata indicazione sul titolo della relativa scadenza non siano elementi idonei a far ritenere che la prescrizione non abbia mai iniziato il suo decorso.
Il decorso del termine di prescrizione opera su un piano squisitamente oggettivo e prescinde dallo stato soggettivo di ignoranza da parte del titolare del diritto. L'ignoranza del dies a quo non integra una impossibilità di far valere il diritto, tale da impedire la decorrenza della prescrizione, la quale può essere interrotta solo per cause giuridiche che ne ostacolino l'effettivo esercizio: in altri termini non comprende gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto.
Come affermato anche nella giurisprudenza di legittimità, una corretta interpretazione della norma “esclude che tra i fatti che impediscono il decorso della prescrizione possa annoverarsi anche l'ignoranza, da parte del titolare, dei fatti generatori del suo diritto”, il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (cfr. Cass.
19/7/2018 n. 19193; nella giurisprudenza di merito Corte appello Roma, 12/01/2021, n.153).
La mancata conoscenza da parte dell'appellata dell'effettiva scadenza del buono (circostanza, quest'ultima, peraltro imputabile, come visto, alla stessa parte istante), non può avere dunque alcun effetto ex art. 2935 c.c. sull'inizio del termine di prescrizione, atteso che anche a prescindere dalla effettiva conoscenza del termine di scadenza, il diritto al rimborso era, da questi, concretamente esercitabile nei tempi e nei modi stabiliti dalla disciplina prevista dai decreti ministeriali.
3. Altra questione concerne l'accertamento della responsabilità risarcitoria di per violazione Controparte_1 degli obblighi di trasparenza e buona fede in capo all'intermediario finanziario, in assenza della consegna del foglio illustrativo analitico dal quale poter desumere la scadenza dei buoni per cui si agisce. Parte istante, infatti, ha sostenuto di aver subito un danno per effetto della mancata consegna del FIA da parte dell'intermediario, in quanto da ciò sarebbe dipesa la prescrizione del diritto al rimborso, in assenza del quale non ha avuto contezza dell'effettivo termine di scadenza del buono, e quindi, in ultima analisi, del termine di prescrizione. La domanda non può essere accolta, in quanto non sussiste, nel caso di specie, il nesso di causalità tra l'obbligo precontrattuale rimasto inadempiuto ed il verificarsi della prescrizione. Come già rilevato anche in precedenza, infatti, il termine di scadenza dei buoni (e di conseguenza il termine ultimo di prescrizione del diritto al rimborso) oltre che dal foglio informativo avrebbe potuto essere individuato agevolmente dalla parte, mediante la semplice consultazione dei decreti ministeriali di riferimento. È evidente, dunque, che il danno lamentato dai ricorrenti non può essere imputato all'intermediario appellante.
4. In definitiva l'accoglimento dell'appello in esame comporta la integrale riforma della sentenza impugnata.
Quanto alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la integrale compensazione delle spese di lite, data l'assenza di specifici precedenti della giurisprudenza di legittimità
e i profondi contrasti giurisprudenziali che animano la materia in ordine alle conseguenze della violazione degli oneri informativi sulla decorrenza del termine di prescrizione del titolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, nel procedimento iscritto al n. 5153/2023 del ruolo generale degli affari civili conteziosi, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma alla sentenza n. 2979/2022 del Giudice di Pace di Afragola, pubblicata in data 29 dicembre 2022, rigetta la domanda proposta in primo grado da parte appellata e condanna alla restituzione di quanto eventualmente già corrisposto alla controparte in ottemperanza alla Controparte_2 sentenza riformata;
- Compensa integralmente le spese in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
Aversa, 30 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Ferrara.