Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/03/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati: Dott. Marcello MAGGI Presidente Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente: S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4101 R.G dell'anno 2024, avente ad oggetto: “separazione giudiziale”. D A
- difesa e rappresentata dall'avv. Avv. LOVECE Loredana Parte_1
E
- difeso e rappresentato dagli avv.ti MILANO Diego e Controparte_1
FALCICCHIO Rosa N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/09/2024 la ricorrente deduceva quanto segue:
premesso che il giorno 25/06/2011, aveva contratto matrimonio concordatario in NO (Ta) con il signor Controparte_1
che dall'unione nascevano i figli ,nato in data [...] e Persona_1
,nata in data [...]; Persona_2
che l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione;
chiedeva che fosse pronunciata la separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Parte resistente si costituiva in giudizio in data 13/12/2024, non si opponeva alla richiesta di separazione ma chiedeva di pronunciarla per le motivazioni e le condizioni indicate nella comparsa di costituzione.
All'udienza del 11/03/2025, le parti, presenti personalmente, chiedevano che la causa venisse rinviata ad altra udienza da tenersi con le modalita' della trattazione scritta al fine
Va rilevato che all'udienza del 27/03/2025, tenutasi con le modalita' della trattazione scritta, le parti con le note difensive depositate in data 26 03 2025 hanno insistito per la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui all'accordo allegato alle note surrichiamate, volendo appunto trasformare questo giudizio di separazione da giudiziale in consensuale avendo raggiunto un accordo, chiedendo che il Tribunale lo recepisse. Va, pertanto, pronunziata la separazione personale dei coniugi, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e va pertanto accolta la comune richiesta di separazione come formulata dalle parti. Ne consegue l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente per territorio di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Quanto alle pronunzie accessorie, valutata la non contrarietà ad alcuna norma di legge delle condizioni concordemente rese dalle parti nell'allegato accordo e nelle note difensive depositate in data 26 03 2027 per l'udienza del 27 03 2025 tenutasi con le modalita' della trattazione scritta ,qui integralmente richiamate e recepite, il Collegio può senz'altro recepirle in sentenza, come da dispositivo che segue , considerata la situazione complessiva delle parti,dacche' detto accordo soddisfa anche le esigenze della prole oltre a rispecchiare la situazione patrimoniale delle parti. Ricorrono giustificati motivi per pronunciare la totale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso da nei confronti di depositato in data Parte_1 Controparte_1
24/09/2024 così provvede: pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
AS (TA) il 13/12/1980 e nato ad [...] il Controparte_1
27/04/1979, contratto in NO (Ta) il 25/06/2011 e regolarmente trascritto negli atti dello stato civile del Comune di NO (Ta) al n. 19, Parte II, Serie A, Anno 2011; disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e Parte_1
e della prole in conformità a quelle da costoro indicate Controparte_1 congiuntamente nell'accordo redatto all'udienza del 27/03/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
Spese integralmente compensate tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del comune di NO (Ta). Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del 27 marzo 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi