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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/10/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Dott. MARTINO CASAVOLA Presidente rel.
Dott.ssa PATRIZIA NIGRI Giudice
Dott.ssa ANNA CARBONARA Giudice
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 2166/2025 del R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale
DA
, difeso e rappresentato dall'avv. D'Elia Maria Antonietta Parte_1
E
, difesa e rappresentata dall'avv. D'Elia Maria Antonietta Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 30/06/2025 le parti indicate in epigrafe,
premettevano che il giorno 07/05/2005 avevano contratto matrimonio in IC (TA) e che l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso. L'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere chiesta quando si verificano,
anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere
intollerabile la prosecuzione della convivenza”, dispone che il Giudice pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive si evince che nel rapporto coniugale, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità,
insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi.
Va rilevato che all'udienza del 17.09.2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art.127
ter cpc, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni ivi specificate e da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole e ne consente l'omologazione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
07/05/1973 e nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in Controparte_1
IC (TA) il 07/05/2005 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di
IC (TA) dell'anno 2005, numero 4, parte II, serie A;
2. DISCIPLINA le condizioni della separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nel ricorso e nelle
[...]
successive note di trattazione scritta depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di IC (TA) .
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 18/09/2025
IL PRESIDENTE rel.
dott. Martino Casavola