TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 6349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6349 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. 7836/2025 all'udienza del 03/06/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Arcangeli Jacopo, Parte_1
, giusta delega in calce al ricorso;
Email_1
RICORRENTE
E in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dal CP_1 funzionario Davide Laurino pec. t, in forza di delega Email_2 rilasciata dal Direttore della Filiale Metropolitana di Roma. CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/03/2025 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir accogliere le presenti conclusioni: “1) accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che la ricorrente ha diritto al riconoscimento delle provvidenze di cui all'art.
1, L. 18/80 (indennità di accompagnamento), con decorrenza dal primo giorno del mese successivo
a quello di presentazione della data della domanda amministrativa del 29.11.2022; 2) condannare CP_ l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento maturati, oltre interessi legali e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo ..” A sostegno della propria domanda deduceva che il 19/10/2024 a seguito dell'accertamento tecnico preventivo gli venivano riconosciuti sussistenti i requisiti ex art. 1 L.18/80 a decorrere dal 29.11.2022; CP_ che il decreto di omologa veniva notificato all' il 30.10.2024; che in data 30.10.2024 veniva CP_ trasmesso all' il modello AP70; che ciononostante l' non provvedeva al pagamento. CP_2
Concludeva come sopra. CP_ Si costituiva l' che asseriva di aver liquidato gli arretrati richiesti, come da comunicazione del 12.12.2024, con decorrenza dalla data prevista in omologa;
chiedeva di dichiarare l'inammissibilità del ricorso o in subordine la cessazione della materia del contendere. CP_ All'udienza del 03.06.2025 la parte ricorrente richiedeva la condanna dell' al pagamento degli interessi legali maturati a partire dal 121° giorno dalla data della domanda amministrativa del CP_ 29.11.2022 e non corrisposti (come risultante dalla documentazione depositata dall' oltreché delle spese di lite vista la tardività del pagamento;
il Giudice disponeva in conformità.
La parte ricorrente deduce di aver ottenuto il pagamento della sorte in data 02.05.2025 come dichiarato a verbale dell'udienza del 03.06.2025, ma insiste nel pagamento degli interessi dalla domanda amministrativa del 29.11.2022. Ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. per le invalidità riconosciute in sede di omologa l' ha 120 giorni per procedere al pagamento, non essendo prima di tali giorni CP_1 in mora. Ciò posto, l' dovrà essere condannato al pagamento della rivalutazione degli interessi CP_1 nei limi del divieto di cumulo decorsi i 120 giorni dal 30.10.2024, data dalla quale l' , avendo CP_1 tutta la documentazione, poteva procedere al pagamento.
Dal momento che anche la sorte è stata pagata in data 02.05.2025 oltre 120 giorni dal 30.10.2024, si condanna l' alle spese di lite liquidate in dispositivo tenuto conto della natura della controversia CP_1 comportante la valutazione di questioni fattuali e giuridiche di limitata complessità.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: CP_
- condanna dell' al pagamento degli interessi legali e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo a partire dal 121° giorno dalla data del 30.10.2024;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali in euro 1305,00 da attribuire al CP_1 procuratore antistatario.
Roma, 03.06.2025.
Il giudice
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – dott. Lorenzo Maria Gatta)
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. 7836/2025 all'udienza del 03/06/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Arcangeli Jacopo, Parte_1
, giusta delega in calce al ricorso;
Email_1
RICORRENTE
E in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dal CP_1 funzionario Davide Laurino pec. t, in forza di delega Email_2 rilasciata dal Direttore della Filiale Metropolitana di Roma. CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/03/2025 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir accogliere le presenti conclusioni: “1) accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che la ricorrente ha diritto al riconoscimento delle provvidenze di cui all'art.
1, L. 18/80 (indennità di accompagnamento), con decorrenza dal primo giorno del mese successivo
a quello di presentazione della data della domanda amministrativa del 29.11.2022; 2) condannare CP_ l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento maturati, oltre interessi legali e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo ..” A sostegno della propria domanda deduceva che il 19/10/2024 a seguito dell'accertamento tecnico preventivo gli venivano riconosciuti sussistenti i requisiti ex art. 1 L.18/80 a decorrere dal 29.11.2022; CP_ che il decreto di omologa veniva notificato all' il 30.10.2024; che in data 30.10.2024 veniva CP_ trasmesso all' il modello AP70; che ciononostante l' non provvedeva al pagamento. CP_2
Concludeva come sopra. CP_ Si costituiva l' che asseriva di aver liquidato gli arretrati richiesti, come da comunicazione del 12.12.2024, con decorrenza dalla data prevista in omologa;
chiedeva di dichiarare l'inammissibilità del ricorso o in subordine la cessazione della materia del contendere. CP_ All'udienza del 03.06.2025 la parte ricorrente richiedeva la condanna dell' al pagamento degli interessi legali maturati a partire dal 121° giorno dalla data della domanda amministrativa del CP_ 29.11.2022 e non corrisposti (come risultante dalla documentazione depositata dall' oltreché delle spese di lite vista la tardività del pagamento;
il Giudice disponeva in conformità.
La parte ricorrente deduce di aver ottenuto il pagamento della sorte in data 02.05.2025 come dichiarato a verbale dell'udienza del 03.06.2025, ma insiste nel pagamento degli interessi dalla domanda amministrativa del 29.11.2022. Ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. per le invalidità riconosciute in sede di omologa l' ha 120 giorni per procedere al pagamento, non essendo prima di tali giorni CP_1 in mora. Ciò posto, l' dovrà essere condannato al pagamento della rivalutazione degli interessi CP_1 nei limi del divieto di cumulo decorsi i 120 giorni dal 30.10.2024, data dalla quale l' , avendo CP_1 tutta la documentazione, poteva procedere al pagamento.
Dal momento che anche la sorte è stata pagata in data 02.05.2025 oltre 120 giorni dal 30.10.2024, si condanna l' alle spese di lite liquidate in dispositivo tenuto conto della natura della controversia CP_1 comportante la valutazione di questioni fattuali e giuridiche di limitata complessità.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: CP_
- condanna dell' al pagamento degli interessi legali e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo a partire dal 121° giorno dalla data del 30.10.2024;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali in euro 1305,00 da attribuire al CP_1 procuratore antistatario.
Roma, 03.06.2025.
Il giudice
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – dott. Lorenzo Maria Gatta)