Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/04/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 7542/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nato in [...], il Parte_1 C.F._1
20/11/1986, residente in [...]N. 6/5 16100
GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. MUCA ELIDA (C.F. ), che lo C.F._2
rappresenta e difende, come da procura in atti e
C.F. nata a [...] C.F._3
ALBANIA, il 10/06/1991, residente in [...]N.
6/5 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. GARZOGLIO ELENA (C.F. ), C.F._4
che la rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in ALBANIA il 05/10/2009 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi optano per l'applicazione della Legge nazionale
Albanese n. 9062 dello 08.05.2003 e ss. mod. integ. che prevede ex artt.
123 e 125 direttamente lo scioglimento del matrimonio;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in ALBANIA il 05/10/2009 dai IGnori e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 “1.Pronunciare ai sensi della legge nazionale albanese N.9062 del 08/05/2003 e ss. mod. Integ. ex artt. 123 e 125 lo scioglimento del matrimonio contratto tra il signor e la signora in Lushnje (Albania), il Parte_1 Parte_2
05/10/2009 (Comune di Lushnje 171, stato civile ,) con ordine C.F._5
agli Uffici di Stato Civile presso lo Stato Italiano e quello Albanese della trascrizione dell'emananda sentenza per le relative annotazioni non appena verrà formalizzata dalle parti la trascrizione dell'atto di matrimonio presso il
Comune di residenza;
2. la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in regime Persona_1
di affido condiviso, con collocazione e residenza anagrafica presso la madre in
Genova, Salita degli Angeli 61/1 cap 16127; i genitori concorderanno preventivamente le decisioni di maggiore interesse ed importanza riguardanti la figlia minore;
3. in considerazione dell'attività imprenditoriale del IG. che lo Parte_1
vede spesso impegnato anche fuori Regione, le parti concordano che lo stesso potrà vedere e tenere con sé la figlia compatibilmente con i propri impegni lavorativi e le attività ludico e scolastiche della minore un pomeriggio infrasettimanale previo accordo con la madre;
nel corso delle festività la frequentazione fra i genitori e la minore seguono il criterio dell'alternanza;
4. i genitori si accorderanno entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno sulle vacanze estive che la minore potrà trascorre con ciascun genitore;
5. in considerazione dei pressanti impegni lavorativi del IG. fino Parte_1
ad oggi le decisioni riguardati la figlia (educative, di istruzione, medico - sanitarie, culturali, sportive e ludiche inerenti la figlia minore, anche quelle urgenti ed improcrastinabili), sono sempre state assunti dalla IG.ra Parte_2
, la quale, pertanto, ai sensi degli artt. 60 e 61 della Legge albanese n.
[...]
9062/2003 continuerà ad assumerle con le medesime modalità preavvertendo il marito ogniqualvolta ciò si renderà necessario in considerazione della particolare importanza, così come per tutte le questioni di carattere straordinario;
3 6. il IGnor contribuirà al mantenimento della figlia minore Parte_1
mediante la corresponsione alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, della somma di € 300,00 (trecento/00), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge;
7. il IG. parteciperà, nella misura del 70% del totale, alle spese Parte_1 straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia;
per facilitare i Per_1
coniugi nella ripartizione delle suddette spese straordinario dichiarano di aderire alle linee guida contenute nel Documento di Orientamento Uniforme della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova in materia di spese straordinarie, Verbale della riunione del 15/09/2016 versato in atti;
8. le parti concordano che le spese straordinarie sostenute da un solo genitore che non necessitano del previo accordo, verranno rimborsate pro quota dall'altro entro e non oltre sette giorni dall'effettuazione della spesa che andrà immediatamente comunicata;
9. le parti concordano che l'assegno unico e universale ex decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 (art. 1), ovvero qualsivoglia sostegno economico per le famiglie con figli a carico che dovesse essere disposto ex lege in futuro, verrà percepito per l'intero dalla OR;
Parte_2
10. le parti dichiarano di rinunciare espressamente e reciprocamente a qualsiasi contributo al rispettivo mantenimento, l'uno nei confronti dell'altra;
11. la IG.ra ha facoltà di riassumere il suo cognome da Parte_2 nubile, ovvero il cognome di “ ” ai sensi dell'art. 146 della legge Pt_4
albanese;
12. le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto di avere già definito separatamente tutti i residui rapporti economici e patrimoniali non contemplati nelle sovraesposte condizioni e, fatto salvo l'esatto e puntuale adempimento di quanto sopra, dichiarano di null'altro avere a che pretendere reciprocamente per alcuna ragione, titolo e/o motivo, ancorché non esplicitati o fatti valere prima d'ora, rimanendo sempre comproprietari dell'immobile sito in Albania;
4 13. le parti si prestano inoltre sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del rispettivo passaporto e all'iscrizione sullo stesso o su documento separato della figlia minore;
14. il IG. rilascia fin d'ora il proprio consenso al rilascio e/o al Parte_1
rinnovo di qualsiasi documento italiano e/o albanese utile alla minore (a titolo esemplificativo, passaporto albanese e italiano, carte identità italiana e albanese, codice fiscale, tessera sanitaria, permesso di soggiorno), documenti che verranno rinnovati e conservati dalla madre IG.ra ”; Parte_2
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2025 , Numero 203, Parte II , Serie C, Uff. Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, nella camera di consiglio dell'8.4.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
5