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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 15/05/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1002/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Ada Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1002/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ANZELMO CARMELA (C.F. ), elettivamente domiciliato presso C.F._2 il suo studio in Via Umberto 1, Tribiano (MI)
- parte attrice opponente- nei confronti di:
C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. BELLANI Parte_2 P.IVA_1
ANDREA elettivamente domiciliato presso il suo studio in CORSO ARCHINTI 31 26900
LODI
- parte convenuta opposta-
GEOM. (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._3
Alessandra Dona del Foro di Lodi (C.F.: ) e presso il suo Studio CodiceFiscale_4 in 26839 Zelo Buon Persico (Lo), Largo Don Orione n. 2/A elettivamente domiciliato,
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice opponente
“IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE
- Respingere la richiesta di improponibilità della chiamata in causa del Geom. Pavesi, in subordine autorizzando la chiamata dello stesso nel presente giudizio;
IN VIA DI SUBORDINE
- Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione preliminare avanzata dal terzo chiamato, Voglia l'Ill.mo Giudice compensare le spese di giudizio”.
pagina 1 di 4 Conclusioni di parte convenuta opposta Parte_2
“ Vista l'ordinanza del 10.11.2024, La scrivente difesa si rimette alle determinazioni dell'Ill.mo Giudice in merito all'estromissione dal presente giudizio del Geom. CP_1
insistendo nell'accoglimento delle proprie istanze istruttorie per la prosecuzione
[...] del giudizio di merito”.
Conclusioni di parte convenuta geom. CP_1
“In via preliminare nel rito: dichiarare l'irritualità della chiamata in causa del Geom. in quanto non CP_1 autorizzata dal Giudice e, per l'effetto, dichiarare l'improponibilità delle domande formulate nei suoi confronti, con condanna alle spese di giudizio.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi professionali”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione promossa da al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 239/2024 con cui il Tribunale di Lodi ha ingiunto all'opponente il pagamento in favore di dell'importo di euro 10.450,00 oltre interessi e Parte_2 spese.
In particolare, con atto di citazione in opposizione notificato sia a che al Parte_2 geom. direttore dei lavori, parte attrice ha chiesto la revoca del decreto CP_1 ingiuntivo opposto oltre alla condanna in via riconvenzionale dei convenuti in solido al pagamento dell'importo di euro 24.230,00 a titolo di risarcimenti.
Con comparsa di costituzione depositata in data 25.6.2024 si è costituita Controparte_2 chiedendo in via pregiudiziale la revoca del decreto ingiuntivo per improcedibilità per inosservanza dell'art. 165 c.p.c. da parte dell'attore, in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito il rigetto dell'opposizione avversaria.
Con comparsa di costituzione depositata in data 21.6.2025 si è costituito il geom CP_1 ribadendo l'eccezione di improcedibilità formulata da parte convenuta, in via preliminare eccependo l'irritualità della chiamata in causa del Geom. in quanto non CP_1 autorizzata dal Giudice e nel merito chiedendo il rigetto delle domande formulate da parte attrice. All'esito della prima udienza di comparizione, con ordinanza del 10.11.2024 il
Giudice, ritenuta fondata l'eccezione preliminare, sollevata da di irritualità CP_1 della chiamata in causa del terzo in quanto effettuata dall'attore opponente in CP_1 assenza di apposita autorizzazione del Giudice ex art. 269 c.p.c., ha fissato udienza di pagina 2 di 4 precisazione delle conclusioni ex art. 281-sexies c.p.c. al 29.1.2025, in occasione della quale le parti hanno depositato brevi note conclusive.
2. Eccezione di irritualità della chiamata in causa del terzo ed estromissione del geom. dal giudizio CP_1
Appare fondata l'eccezione, sollevata da di irritualità della chiamata in causa CP_1 del terzo in quanto effettuata dall'attore opponente in assenza di apposita CP_1 autorizzazione del Giudice ex art. 269 c.p.c.
Infatti, secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, perché in tale giudizio non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti e l'opponente conserva la veste di convenuto anche per quanto riguarda i poteri e le preclusioni processuali, fermo restando che, qualora quest'ultimo, pur avendo citato direttamente il terzo, abbia in via gradata tempestivamente richiesto l'autorizzazione di cui all'art. 269 c.p.c., rimane impedita la decadenza dalla chiamata, la quale deve, anzi, ritenersi implicitamente autorizzata, ove il giudice pronunci nel merito anche nei confronti del terzo “(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
16336 del 30/07/2020 (Rv. 658465 - 01).
Di contro, nel caso di specie parte opponente ha provveduto alla chiamata in causa diretta del geom. Pavesi, omettendo di formulare tempestivamente in via gradata nel proprio atto di citazione l'istanza di autorizzazione del terzo, con conseguente decadenza dalla relativa facoltà ex art. 269 c.p.c. Conseguentemente occorre dichiarare l'attore opponente decaduto dalla facoltà di chiamare in causa il geom. Pavesi, con conseguente improponibilità delle domande attoree nei suoi confronti e sua estromissione dal giudizio. In ragione dell'accoglimento della predetta eccezione nonché del principio di soccombenza, le spese di lite sostenute da parte del geom. Pavesi, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al d.m. 147/2022 (limitatamente alle fasi di studio e introduttiva in applicazione del principio della domanda), devono essere interamente poste a carico di parte attrice opponente.
3. Prosieguo del giudizio e rimessione della causa in istruttoria.
Per quanto attiene alle istanze istruttorie occorre procedersi alle relative determinazioni come da separata ordinanza.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile non definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
pagina 3 di 4 1) Dichiara l'attore opponente decaduto dalla facoltà di chiamare in causa il geom.
con conseguente improponibilità delle domande attoree nei suoi CP_1 confronti ed estromissione dal giudizio del geom. CP_1
2) Condanna a rimborsare in favore del geom. le spese Parte_1 CP_1 di giudizio, che liquida in euro 1.696,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge;
3) Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Lodi, 15 maggio 2025
Il giudice
Ada Cappello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Ada Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1002/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ANZELMO CARMELA (C.F. ), elettivamente domiciliato presso C.F._2 il suo studio in Via Umberto 1, Tribiano (MI)
- parte attrice opponente- nei confronti di:
C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. BELLANI Parte_2 P.IVA_1
ANDREA elettivamente domiciliato presso il suo studio in CORSO ARCHINTI 31 26900
LODI
- parte convenuta opposta-
GEOM. (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._3
Alessandra Dona del Foro di Lodi (C.F.: ) e presso il suo Studio CodiceFiscale_4 in 26839 Zelo Buon Persico (Lo), Largo Don Orione n. 2/A elettivamente domiciliato,
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice opponente
“IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE
- Respingere la richiesta di improponibilità della chiamata in causa del Geom. Pavesi, in subordine autorizzando la chiamata dello stesso nel presente giudizio;
IN VIA DI SUBORDINE
- Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione preliminare avanzata dal terzo chiamato, Voglia l'Ill.mo Giudice compensare le spese di giudizio”.
pagina 1 di 4 Conclusioni di parte convenuta opposta Parte_2
“ Vista l'ordinanza del 10.11.2024, La scrivente difesa si rimette alle determinazioni dell'Ill.mo Giudice in merito all'estromissione dal presente giudizio del Geom. CP_1
insistendo nell'accoglimento delle proprie istanze istruttorie per la prosecuzione
[...] del giudizio di merito”.
Conclusioni di parte convenuta geom. CP_1
“In via preliminare nel rito: dichiarare l'irritualità della chiamata in causa del Geom. in quanto non CP_1 autorizzata dal Giudice e, per l'effetto, dichiarare l'improponibilità delle domande formulate nei suoi confronti, con condanna alle spese di giudizio.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi professionali”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione promossa da al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 239/2024 con cui il Tribunale di Lodi ha ingiunto all'opponente il pagamento in favore di dell'importo di euro 10.450,00 oltre interessi e Parte_2 spese.
In particolare, con atto di citazione in opposizione notificato sia a che al Parte_2 geom. direttore dei lavori, parte attrice ha chiesto la revoca del decreto CP_1 ingiuntivo opposto oltre alla condanna in via riconvenzionale dei convenuti in solido al pagamento dell'importo di euro 24.230,00 a titolo di risarcimenti.
Con comparsa di costituzione depositata in data 25.6.2024 si è costituita Controparte_2 chiedendo in via pregiudiziale la revoca del decreto ingiuntivo per improcedibilità per inosservanza dell'art. 165 c.p.c. da parte dell'attore, in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito il rigetto dell'opposizione avversaria.
Con comparsa di costituzione depositata in data 21.6.2025 si è costituito il geom CP_1 ribadendo l'eccezione di improcedibilità formulata da parte convenuta, in via preliminare eccependo l'irritualità della chiamata in causa del Geom. in quanto non CP_1 autorizzata dal Giudice e nel merito chiedendo il rigetto delle domande formulate da parte attrice. All'esito della prima udienza di comparizione, con ordinanza del 10.11.2024 il
Giudice, ritenuta fondata l'eccezione preliminare, sollevata da di irritualità CP_1 della chiamata in causa del terzo in quanto effettuata dall'attore opponente in CP_1 assenza di apposita autorizzazione del Giudice ex art. 269 c.p.c., ha fissato udienza di pagina 2 di 4 precisazione delle conclusioni ex art. 281-sexies c.p.c. al 29.1.2025, in occasione della quale le parti hanno depositato brevi note conclusive.
2. Eccezione di irritualità della chiamata in causa del terzo ed estromissione del geom. dal giudizio CP_1
Appare fondata l'eccezione, sollevata da di irritualità della chiamata in causa CP_1 del terzo in quanto effettuata dall'attore opponente in assenza di apposita CP_1 autorizzazione del Giudice ex art. 269 c.p.c.
Infatti, secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, perché in tale giudizio non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti e l'opponente conserva la veste di convenuto anche per quanto riguarda i poteri e le preclusioni processuali, fermo restando che, qualora quest'ultimo, pur avendo citato direttamente il terzo, abbia in via gradata tempestivamente richiesto l'autorizzazione di cui all'art. 269 c.p.c., rimane impedita la decadenza dalla chiamata, la quale deve, anzi, ritenersi implicitamente autorizzata, ove il giudice pronunci nel merito anche nei confronti del terzo “(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
16336 del 30/07/2020 (Rv. 658465 - 01).
Di contro, nel caso di specie parte opponente ha provveduto alla chiamata in causa diretta del geom. Pavesi, omettendo di formulare tempestivamente in via gradata nel proprio atto di citazione l'istanza di autorizzazione del terzo, con conseguente decadenza dalla relativa facoltà ex art. 269 c.p.c. Conseguentemente occorre dichiarare l'attore opponente decaduto dalla facoltà di chiamare in causa il geom. Pavesi, con conseguente improponibilità delle domande attoree nei suoi confronti e sua estromissione dal giudizio. In ragione dell'accoglimento della predetta eccezione nonché del principio di soccombenza, le spese di lite sostenute da parte del geom. Pavesi, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al d.m. 147/2022 (limitatamente alle fasi di studio e introduttiva in applicazione del principio della domanda), devono essere interamente poste a carico di parte attrice opponente.
3. Prosieguo del giudizio e rimessione della causa in istruttoria.
Per quanto attiene alle istanze istruttorie occorre procedersi alle relative determinazioni come da separata ordinanza.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile non definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
pagina 3 di 4 1) Dichiara l'attore opponente decaduto dalla facoltà di chiamare in causa il geom.
con conseguente improponibilità delle domande attoree nei suoi CP_1 confronti ed estromissione dal giudizio del geom. CP_1
2) Condanna a rimborsare in favore del geom. le spese Parte_1 CP_1 di giudizio, che liquida in euro 1.696,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge;
3) Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Lodi, 15 maggio 2025
Il giudice
Ada Cappello
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