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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/06/2025, n. 3897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3897 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 960/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 747/2022 del
Tribunale di Roma, pubblicata in data 19.01.2022, proposto con atto di appello notificato in data 17.02.2022, da: (C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Rosa Conti (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._2
in via Cola di Rienzo n. 111 presso il suo studio giusta procura speciale in calce all'atto di appello.
Appellante
(C.F. ), rappresentata e difesa da se stessa ed Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliata presso il proprio studio in via Macedonio Melloni n. 26,
anch'essa appellante avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 747/2022 pubblicata in data 19.01.2022, proposto con atto di appello notificato il 18.02.2022.
Appellata/appellante incidentale
Contro (C.F. ), e (C.F. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
), entrambi in proprio e nella rispettiva qualità ed elettivamente C.F._5
domiciliati presso il loro studio in Roma, piazza Giuseppe Mazzini n. 27
Appellati/appellanti incidentali
(C.F. - P.I. ), in persona dei Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
legali rappresentanti pro tempore ed amministratori delegati, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Paola Mormino (C.F. ) ed elettivamente C.F._6
domiciliata in Roma, viale Pinturicchio, 204 giusta procura alle liti in atti
Appellata
All'udienza cartolare del 06.03.2025, le parti hanno concluso come da note scritte in atti,
da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado ha citato in giudizio avanti il Tribunale di Roma, Parte_1
gli avvocati e , per sentire accogliere nei loro Controparte_1 Controparte_2
confronti le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- accertata la sussistenza delle condotte inadempienti poste in essere dagli Avv. Prof.
e nello svolgimento del mandato professionale Controparte_1 Controparte_2
loro conferito dal sig. nella causa civile n. 1418/2012 R.G. Tribunale Parte_1
Civile di Rieti per come sopra descritte, dichiarata la risoluzione del contratto tra gli
stessi intercorso, condannarli, insieme ed in solido, per le causali di cui in narrativa, al
risarcimento in favore del Sig. di tutti i danni, patrimoniali e non Parte_1
patrimoniali, subiti e subendi, da determinarsi in corso di causa, anche all'esito di
eventuali CTU;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
A tali richieste parte attrice ha premesso: -di aver conferito, in data 21.04.2011, incarico professionale all'avvocato , al fine di tutelare il proprio diritto Controparte_1
dominicale nei confronti di e , proprietari di edificio adiacente Controparte_4 CP_5 a quello dell'istante, i quali avevano illegittimamente effettuato aperture sulla facciata,
prospicienti la corte interna di esclusiva proprietà dell'attore, ampliandole al punto da trasformarle da originarie “luci” in vere e proprie “vedute”; -che, falliti i tentativi di composizione bonaria, aveva conferito mandato agli avvocati e Controparte_1
per la citazione in giudizio di e;
-di aver Controparte_2 Controparte_4 CP_5
corrisposto per la prestazione professionale la somma di euro 6.500,00 in via anticipata;
- che gli avvocati e omettevano, all'esito del deposito degli scritti CP_1 CP_2
conclusivi, di restituire, ex art. 169, 2° co., c.p.c., il fascicolo di parte attrice dagli stessi ritirato all'udienza di precisazione delle conclusioni;
-di aver ricevuto nelle more della decisione una fattura relativa ai compensi della fase decisionale del giudizio da
[...]
, contrariamente agli accordi intercorsi tra le parti e di aver conferito CP_1
mandato legale nel giudizio presupposto, senza revoca dei precedenti difensori, anche a
; -che la causa veniva decisa dal Tribunale di Rieti in data 18.04.2016 Parte_2
con sentenza n. 157 del 19.04.2016, con la quale veniva rigettata la domanda attorea, in quanto le allegazioni di risultavano prive di riscontro probatorio, con Parte_1
conseguente condanna alle spese di lite nella somma di euro 7.095,80; -che in data
9.7.2016 inviava per il tramite di nuovo difensore pec agli avvocati Parte_1
e con comunicazione ex art. 38 del Codice Deontologico Forense, Parte_1 CP_2
senza ricevere riscontro.
1.1-Si sono costituiti e , chiedendo di chiamare Controparte_1 Controparte_2
in causa la compagnia assicurativa quale garante e, ritendendo la Controparte_3
causa con ella comune, anche;
nel merito hanno concluso per Parte_2
l'accertamento della responsabilità di quest'ultima quale ultimo difensore costituito in loro sostituzione ed il rigetto delle domande proposte dall'attore nei loro confronti. In
via riconvenzionale, hanno chiesto la condanna di al pagamento, in Parte_1 loro favore, di una somma da determinarsi in via equitativa, a titolo di compenso per l'attività prestata.
è costituita e ha eccepito, in via preliminare, l'inoperatività CP_6 Controparte_3
della polizza degli avvocati e per la parte inerente la richiesta di CP_1 CP_2
risarcimento dei danni non patrimoniali e la restituzione del compenso agli stessi corrisposto;
nel merito, ha chiesto il rigetto integrale delle domande proposte da e in via subordinata il loro rigetto relativamente al quantum, invocando Parte_1
il limite alla manleva secondo le condizioni di polizza e i rispettivi massimali.
1.3-Si è costituita , contestando le deduzioni degli avvocati e Parte_2 CP_1
in ordine alla sua responsabilità e chiedendo il rigetto delle domande avanzate CP_2
nei suoi confronti.
1.4-La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
successivamente, precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione e definita con la sentenza qui impugnata, che ha ritenuto parzialmente fondata la domanda proposta da e perciò condannato e Parte_1 Controparte_1 CP_2
alla restituzione dei compensi dichiarati corrisposti nella misura di euro 6.500,00,
[...]
oltre interessi dalla data della corresponsione al soddisfo.
In particolare, il tribunale ha ritenuto “evidente la sussistenza delle condotte
inadempienti poste in essere dagli Avvocati e Controparte_1 Controparte_2
nello svolgimento del mandato professionale loro conferito dal Sig. Parte_1
nella causa civile n°1418/2012 RG dinanzi al Tribunale Civile di Rieti. Infatti, il
comportamento omissivo dei professionisti, che, dopo avere ritirato il fascicolo di parte
attrice al fine di redigere le comparse conclusionali e le memorie di replica, hanno poi
omesso di depositarlo al fine di consentire al Giudice di decidere la causa trattenuta in
decisione, risulta oggettivamente colposo e irresponsabile, oltre che contrario ai doveri di diligenza cui l'attività del difensore deve essere improntata ai sensi degli artt. 1176,
1° e 2° comma c.c. e 2236 c.c.”.
Tuttavia, il primo giudice ha rigettato le ulteriori richieste risarcitorie avanzate da in quanto, “la circostanza che si possa ritenere così provato il Parte_1
comportamento negligente non comporta che possa ritenersi provato per ciò stesso il
danno dedotto da parte attrice, non emergendo dagli atti di causa alcun elemento idoneo
a provare che, se il fascicolo di parte attrice fosse stato tempestivamente e correttamente
depositato ed esaminato dal Giudice del Tribunale di Rieti, parte attrice avrebbe
effettivamente ottenuto ciò a cui aspirava, ossia l'accoglimento delle conclusioni
rassegnate nel proprio atto di citazione”.
Il ridetto giudicante ha altresì rigettato la domanda riconvenzionale proposta dagli avvocati convenuti, ritenendola infondata ed ha così statuito quanto alle spese di lite:
“c)- condanna i convenuti e al pagamento delle Controparte_1 Controparte_2
spese di lite in favore della parte attrice, spese che liquida in euro 5.000,00 per
compenso, euro 540,00 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali Iva e CPA
come per legge;
d)- compensa le spese di lite tra parte convenuta e;
Controparte_3
e)-condanna i convenuti e al pagamento delle Controparte_1 Controparte_2
spese di lite in favore di spese che liquida in euro 3.000,00 per Parte_2
compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa”.
§2-La sentenza è stata impugnata da e con distinti atti Parte_2 Parte_1
di appello, iscritti nell'ambito di diversi procedimenti, poi riuniti a quello in epigrafe indicato, in quanto contrassegnato da più risalente numero di R.G..
Alla integrale lettura dei predetti appelli si rinvia quale parte necessaria della presente decisione e, quanto all'appello proposto da , notificato per primo anche Parte_1
se iscritto al ruolo generale successivamente rispetto a quello proposto da Parte_2
, sono stati esposti motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue:
[...] “I. Violazione degli artt. 1176 e 2236 cod. civ..; Violazione degli artt. 115, 116 e 112
c.p.c.”. Il primo giudice ha ignorato le risultanze istruttorie in atti e ha erroneamente applicato i principi posti dagli artt. 1176 e 2236 c.c., richiamando una giurisprudenza della Cassazione inconferente e risalente nel tempo. Di contro, le prove orali, le foto prodotte e le planimetrie contenute nella perizia del consulente tecnico di parte avevano senz'altro fornito esaustiva prova dell'illegittima della condotta dei convenuti nel giudizio presupposto, il cui esisto sarebbe stato senz'altro vittorioso per l'attore se i professionisti appellati avessero diligente svolto il mandato difensivo conferitogli e avessero provveduto al deposito del fascicolo di parte contenente le citate prove documentali;
dal che, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..
Inoltre, il tribunale ha del tutto trascurato i principi che presiedono, nel giudizio civile,
alla verifica della causalità adeguata, secondo il noto criterio del “più probabile che non”, applicando il quale, considerando gli stessi elementi probatori comunque indicati nella sentenza impugnata, nonché le ragioni del rigetto della domanda esposti nella sentenza che ha definito il giudizio presupposto e le risultanze probatorie documentali in atti avrebbe dovuto accogliere integralmente la domanda risarcitoria per le seguenti voci: -il danno da svalutazione dell'immobile che è stato provato attraverso la perizia
tecnica giurata redatta dall'Ing. (cfr. ns. doc. n. 43), con la quale Persona_1
peraltro il professionista attesta e documenta, ad adiuvandum rispetto alla perizia
dell'Architetto (cfr. ns. doc. 2 All. A doc. 2) la trasformazione delle luci Persona_2
in vedute, che è stato quantificato in € 49.000,00; -il danno derivato al signor Parte_1
dal pagamento delle spese di lite e di CTU del giudizio avente RG n. 1418/2012 che è
stato provato con il deposito sub. doc. 15 della quietanza di pagamento dell'importo di
€ 7.095,80 rilasciata dai signori e da loro legale Avvocato Anna Rita Rufini;
CP_4
-il rimborso delle spese erogate per il parere in merito alla proponibilità del giudizio di
appello avverso la sentenza sfavorevole (cfr. ns. doc. 16) dalla parcella quietanzata per € 2.480,50 emessa da questo difensore e prodotta sub ns. doc. 20; -il danno biologico
derivante dai disturbi insorti a seguito della sentenza di rigetto ai danni del medesimo
signor documentati attraverso il deposito in atti di certificazioni mediche, Parte_1
relazioni mediche, prescrizioni e documentazione fiscale di acquisto medicinali (cfr. ns.
docc. 22, 23, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42) la cui quantificazione è stata rimessa
al Tribunale, anche all'esito di eventuale CTU non ammessa così come i relativi capitoli
di prova, istanze istruttorie sulle quali questa difesa ha insistito in sede di udienza di
precisazione delle conclusioni (cfr. verbale 27.04.2021) e di cui anche in questa sede si
chiede l'ammissione; - il rimborso delle spese per la perizia redatta dall'Architetto
(cfr. ns. doc. 18); - il rimborso della tassa di registrazione della sentenza Persona_2
del Tribunale di Rieti pari ad € 200,00 (cfr. ns. doc. 19; -il rimborso delle spese di
mediazione pari ad € 161,00 (cfr. ns. doc. 21; -il rimborso dei compensi pagati
all'Ingegnere per la redazione della perizia giurata sulla Persona_1
svalutazione dell'immobile pari ad € 608,16 (cfr. ns. doc. 43).
“II. Sulla liquidazione delle spese di lite;
Omessa motivazione sullo scostamento dai
valori medi richiesti”. Il tribunale non ha fornito adeguata motivazione relativamente alla liquidazione delle spese di lite, liquidate in misura inferiore rispetto a quanto richiesto e alla misura dei medi tariffari applicabili ratione temporis.
L'appellante ha perciò chiesto: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Parte_1
adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenuta la fondatezza del
presente atto di appello, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 747/2022 del
Tribunale di Roma, emessa in data 18.12.2021, pubblicata in data 19.01.2022, resa
nell'RG n. 36504/2017, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per
l'effetto, condannare i convenuti avvocati e Controparte_1 Controparte_2
anche al risarcimento in favore del signor di tutti i danni, patrimoniali Parte_1
e non, dallo stesso subiti e subendi, meglio riepilogati e quantificati in narrativa, ed al pagamento delle spese e compensi di lite del primo grado di giudizio rideterminati ex
lege; con vittoria in ogni caso di spese e compensi, rimborso forfettario per spese
generali oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
§2.1-La sentenza, come detto, è stata impugnata anche da sulla scorta Parte_2
di motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: I. “Violazione dell'art.
112 c.p.c.”; il primo giudice non si è pronunciato sulla domanda di condanna ex art. 96
c.p.c. degli avvocati e proposta per essere stata chiamata in causa CP_1 CP_2
pretestuosamente.
II. “Violazione dei minimi tariffari”. Il primo giudice ha liquidato in favore di Parte_2
spese di lite in misura inferiore ai minimi tariffari, omettendo di giustificarne lo
[...]
scostamento dai parametri medi di cui alle Tabelle allegate al DM n. 55/2014.
La predetta appellante ha perciò chiesto: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenuta la fondatezza del
presente atto di appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata n. 747/2022 del
Tribunale di Roma, emessa in data 18.12.2021, pubblicata in data 19.01.2022, notificata
il 20.01.2022, resa nell'RG n. 36504/2017, disattesa ogni contraria istanza, in via
principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 747/2022 emessa in data 18.12.2021 dal Tribunale
di Roma – sezione XIII^ civile, Giudice Dott.ssa Paola Larosa, nel giudizio recante R.G.
n. 36504/2017, pubblicata in data 19.01.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate
in prime cure che qui si riportano: “considerata la manifesta infondatezza, pretestuosità
e strumentalità della citazione avversaria, condannarsi i chiamanti al risarcimento dei
danni ex art. 96 c.p.c.” e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze
sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente
atto; con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, in ossequio alle
richieste che saranno presentate”.
§2.2-Si sono costituiti e e, contestato l'appello Controparte_1 Controparte_2
spiegato da ne hanno eccepito l'infondatezza nonché Parte_1
l'indeterminatezza della doglianza relativa alla condanna alle spese. Hanno poi proposto appello incidentale per il seguente motivo “Violazione e falsa applicazione degli artt.
1218, 1458, 2043 e 2033 c.c. Error in iudicando là dove la sentenza ha condannato i
convenuti alla restituzione del compenso ricevuto”: la sentenza impugnata è ingiusta nella parte in cui ha condannato gli avvocati e alla restituzione, in CP_1 CP_2
favore di dei compensi indicati corrisposti, non trovando tale Parte_1
condanna giustificazione né sotto il profilo logico né giuridico, essendo stato accertato che nessun danno è stato cagionato all'appellante nell'adempimento del mandato professionale conferito. Hanno quindi concluso chiedendo: “in accoglimento del
presente motivo, anche ai sensi dell'art. 342 c.p.c., primo comma, nel nuovo testo
introdotto dalla legge n. 134/2012, si chiede all'Ecc.ma Corte di correggere e
modificare la sentenza gravata nella parte in cui afferma che <
dell'inadempimento al mandato professionale, devono essere condannati i professionisti
convenuti alla restituzione in favore della parte attrice dei compensi loro corrisposti per
il giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Rieti incardinato al numero di ruolo 1418/2012
RG, pari ad euro 6.500,00 come provato dalla documentazione prodotta in atti, oltre
che al pagamento delle spese di lite del presente procedimento>> in quanto infondata
in fatto e in diritto e, per l'effetto, in riforma della predetta sentenza, condannare
l'appellante alla restituzione in favore dell'avv. Parte_1 CP_1
della somma di EUR 6.860,51 da questi corrisposta in data 28.2.2002 in
[...]
esecuzione della sentenza gravata”. I convenuti/appellati, hanno poi spiegato altri tre motivi di appello incidentale subordinato, in particolare censurando la decisione del primo giudice per aver ritenuto assorbita la domanda di manleva proposta nei confronti di per Controparte_3
aver omesso di pronunciarsi sulla eccezione relativa al mancato pagamento del compenso da parte di , e per omessa pronuncia in ordine alla domanda Parte_1
riconvenzionale avente ad oggetto la condanna di al pagamento dei Parte_1
compensi professionali, superiori a quanto da quest'ultimo corrisposto.
Gli appellati, costituitisi anche nel giudizio di appello incardinato da , Parte_2
contestati i motivi dalla stessa spiegati, ne hanno chiesto il rigetto e spiegato anche in questa sede appello incidentale subordinato chiedendo, in caso di condanna, di essere garantiti e manlevati dalla compagnia assicurativa . Controparte_3
§2.3- Si è costituita e ha eccepito l'inammissibilità di entrambi gli Controparte_3
appelli proposti da e , ai sensi degli artt. 342 e 348 bis Parte_1 Parte_2
c.p.c., quindi ha chiesto la riunione delle due cause per ciascuna impugnativa incardinata;
nel merito ne ha contestato l'infondatezza in fatto e in diritto. Ha infine chiesto, in ipotesi di accoglimento del gravame proposto da , di limitare Parte_1
la manleva alle sole poste risarcitorie rientranti nell'oggetto della invocata garanzia assicurativa, escludendo le somme eventualmente riconosciute per il risarcimento per il danno non patrimoniale e per le restituzioni;
il tutto entro i limiti del massimale ed escludendo la franchigia. In ogni caso, di ridurre il quantum debeatur a quanto documentato e provato.
§2.4-La Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, disposta la riunione dei giudizi ai sensi dell'art. 335 c.p.c. ha rinviato la causa per conclusioni e all'udienza cartolare in epigrafe indicata, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ha riservata in decisione. §3-L'appello proposto da , sebbene iscritto al R.G. di questa Corte di Parte_1
Appello successivamente rispetto a quello proposto da , è stata Parte_2
notificato per primo e, dunque, deve considerarsi principale. Esso, è ammissibile ex artt.
342 e 348-bis c.p.c., apparendo mere clausole di stile le deduzioni con cui la compagnia assicurativa appellata ha contestato siffatto profilo, essendo sufficientemente argomentate le ragioni delle censure frapposte alla sentenza di primo grado e il diverso provvedimento auspicato, fermo restando la infondatezza nel merito.
L'assunto posto a sostegno del primo motivo del ridetto appello, con cui Parte_1
assume di aver fornito la piena prova della ragionevole probabilità dell'esito
[...]
favorevole del giudizio presupposto, nel caso in cui i difensori avessero ridepositato il fascicolo di parte, dopo averlo ritirato allorché la causa è stata posta in decisione, è
contraddetto da tutti gli elementi di giudizio analizzati dal primo giudice, sebbene poi lo stesso, in modo contraddittorio, così come verrà meglio chiarito in relazione all'impugnativa incidentale proposta dagli avv.ti e De Sanctis, abbia comunque CP_1
ravvisato l'inadempimento dei professionisti tratti in lite.
Ed invero, la perizia allegata al giudizio celebrato innanzi al Tribunale di Rieti e in questa sede prodotta – in particolare, le foto allegate alla stessa – non consentono di evincere la lamentata apprezzabile differenza dello stato dei luoghi relativi al fabbricato oggetto del giudizio presupposto, con l'illegittima trasformazione delle luci prospicienti la proprietà dell'istante in vere e proprie vedute. Inoltre, così come ritenuto dal giudice del
Tribunale di Rieti, le dichiarazioni assunte dai testimoni – sempre nell'ambito del giudizio presupposto – si sono rivelate discordanti, tali da non consentire di ricavare informazioni in ordine all'effettiva consistenza delle preesistenti aperture esistenti sul muro della proprietà confinante con quella del e, in particolare, se le stesse Parte_1
avessero subito mutamenti nel corso del ventennio precedente all'instaurazione della lite. Merita perciò condivisione la valutazione del primo giudice ove ha affermato che “non è dato, quindi, accertare né la natura di ciascuna delle aperture, al fine di
qualificarle come luci o vedute, né accertare per ognuna di esse se fosse stata realizzata
legittimamente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge a tutela del diritto dominicale
del confinante”.
Né al fine avuto di mira, alla luce di quanto affermato dal giudice che ha definito il giudizio presupposto, può dirsi che sarebbe bastata la produzione della perizia di parte di cui l'appellante lamenta l'omesso deposito al momento della decisione della causa. E
ciò per vari ordini di motivi: anzitutto perché è pacifico, anche nella giurisprudenza di legittimità, che la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva,
priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione proprio per questo è consentita anche in grado di appello (cfr., fra le tante, Cass. civ. Sez. 2 -, Sentenza n. 1614 del
19/01/2022; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9483 del 09/04/2021; Sez. 1, Sentenza n. 16552 del
06/08/2015); e poi perché il giudice del giudizio presupposto ha utilizzato anche altri ordini di argomentazioni per pervenire al rigetto della domanda del costituiti Parte_1
dalla disamina delle prove testimoniali assunte, come detto contraddittorie e confliggenti fra loro e dalla constatazione dell'impossibilità di riscontrare la veridicità di quanto affermato dall'attore anche a seguito della disamina delle foto riproduttive dello stato dei luoghi, comunque allegate in atti dalla controparte.
Appare evidente, pertanto, che quand'anche i difensori tratti in lite avessero ridepositato il fascicolo di parte in argomento la prognosi del giudizio presupposto non sarebbe stata favorevole all'odierno appellante, il quale, per altro, le ulteriori su esposte rationes
decidendi neppure ha preso in esame per segnalarne l'eventuale irrilevanza. Dal che la condivisibilità della ulteriore valutazione del primo giudice ove ha segnalato: “non
comporta che possa ritenersi provato per ciò stesso il danno dedotto da parte attrice,
non emergendo dagli atti di causa alcun elemento idoneo a provare che, se il fascicolo
di parte attrice fosse stato tempestivamente e correttamente depositato ed esaminato dal Giudice del Tribunale di Rieti, parte attrice avrebbe effettivamente ottenuto ciò a cui
aspirava, ossia l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel proprio atto di
citazione”.
Pienamente conferente e condivisibile è altresì la giurisprudenza citata dal ridetto primo giudice per pervenire al rigetto del chiesto risarcimento del danno, siccome è granitica la giurisprudenza di legittimità che afferma: “La responsabilità professionale
dell'avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura
dell'attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.), ma l'accertamento di tale violazione
non giustifica la condanna dell'avvocato al risarcimento di danni neppure individuati.
Per la condanna occorrono, oltre al (positivo) accertamento della responsabilità, il
(positivo) accertamento del nesso di causalità fra la condotta commissiva o omissiva
dell'avvocato e l'evento di danno, il (positivo) accertamento del nesso tra quest' ultimo
e le conseguenze dannose risarcibili (art. 1223 c.c.)” e “ai fini della configurabilità del
diritto del cliente al risarcimento del danno è necessario per l'attore non soltanto
provare il comportamento imperito, negligente o imprudente del professionista e il suo
rapporto causale con l'esisto favorevole del giudizio ma anche che, qualora l'azione
giudiziaria fosse stata diligentemente intrapresa o coltivata, avrebbe avuto ragionevoli
probabilità di accoglimento sulla base di una valutazione ex ante ed applicando la
regola probatoria del più probabile che non” (in proposito, oltre a quelle citate dal primo giudice e dagli avvocati tratti in lite, da ultimo, Cassazione civile sez. II, sentenza del
10/02/2025 n.3370; sentenza n. 24007 del 6 settembre 2024).
Il secondo motivo di appello deve considerarsi assorbito dalla diversa nuova regolamentazione delle spese di lite che si impone a seguito dell'accoglimento dell'appello incidentale degli avvocati appellati.
§3.1-È infondato anche l'appello proposto da . Parte_2 In particolare, è infondato il primo motivo di appello, con il quale viene contestata la mancata pronuncia del primo giudice in merito alla domanda avanzata di condanna – ex art. 96 c.p.c. – di e , per averla chiamata in causa Controparte_1 Controparte_2
arbitrariamente e senza fondato motivo.
Deve infatti evidenziarsi in proposito che “la figura dell'art. 96 c.p.c è eccezionale o
meglio residuale, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente
aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24
Cost.” (Cfr. Cass. Civ., III sez., ord. n.19948/23).
Considerazioni queste che valgono a ben più forte ragione, visto il rilievo del tutto marginale che ha avuto la partecipazione in giudizio della predetta parte.
Inoltre, non può trascurarsi che la richiesta di chiamarla in causa appare in linea con la tesi difensiva dei ridetti chiamanti, i quali hanno segnalato che ben Parte_1
avrebbe potuto proporre impugnativa avverso la sentenza conclusiva del giudizio presupposto e che non lo ha fatto perché ha assunto la gestione della contesa la figlia,
avv. Il che, sotto altro profilo, induce ad escludere che l'azione così Parte_2
proposta possa concretare abuso del processo o sottendere mala fede o colpa grave.
Il secondo motivo di appello spiegato da , con il quale viene censurata Parte_2
la condanna alle spese di e in suo favore perché Controparte_1 Controparte_2
disposta in misura inferiore ai minimi tariffari e precisamente nella somma della di euro
3.000,00 oltre accessori merita le considerazioni che seguono.
Il primo giudice ha liquidato in favore della predetta appellante la somma di euro
3.000,00 per compensi di avvocato, che è di poco al di sopra dei minimi tariffari vigenti,
euro 2.540,00, per causa di valore pari a quello qui considerato (domanda accolta per euro 6.500); e, dunque, nessuna violazione dei minimi tariffari vigenti può ipotizzarsi.
Ciò anche considerando le direttive ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di liquidazione delle spese giudiziali ai sensi del d.m. n. 140 del 2012, la disciplina secondo cui i parametri specifici per la determinazione
del compenso sono, "di regola", quelli di cui alla allegata tabella A, la quale contiene
tre importi pari, rispettivamente, ai valori minimi, medi e massimi liquidabili, con
possibilità per il giudice di diminuire o aumentare "ulteriormente" il compenso in
considerazione delle circostanze concrete, va intesa nel senso che l'esercizio del potere
discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a
sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella,
mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare
o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso,
che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le
ragioni che ne giustifichino la misura” (Cass. civ., ord. Del 10 maggio 2019, n. 12537;
ordinanza del 3 giugno 2021, n. 15443). In più, come detto innanzi, la liquidazione dei compensi in esame in misura di poco superiore ai minimi tariffari in relazione alla posizione dell'appellante si giustifica tenendo conto della marginalità Parte_2
della sua posizione nella contesa processuale.
§3.2-È invece fondato l'appello incidentale proposto dagli avvocati e CP_1 CP_2
per contestare la contraddittorietà della sentenza gravata, nella parte in cui, pur avendo dato conto dell'assenza di responsabilità per la prognosi infausta dell'esito della lite presupposta, anche in presenza del comportamento censurato come omesso e pur avendo accertato l'insussistenza di qualsivoglia danno per il cliente, Parte_1
nemmeno avendo accolto la domanda di risoluzione del dedotto contratto, ha condannato i professionisti convenuti alla restituzione delle somme ricevute a titolo di compenso.
Al proposito vale richiamare la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “il
professionista, nella prestazione dell'attività professionale, sia questa configurabile
come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176 c.c., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia;
la violazione di tale
dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a
rispondere anche per la colpa lieve, salvo che nel caso in cui, a norma dell'art. 2236
c.c. la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di
particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c. la perdita
del diritto al compenso. Tuttavia, l'eccezione d'inadempimento, ai sensi appunto dell'art.
1460 c.c., può essere opposta dal cliente all'avvocato che abbia violato l'obbligo di
diligenza professionale purché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del
cliente, non potendo il professionista garantire l'esito, comunque, favorevole auspicato
dal cliente, ed essendo contrario a buona fede l'esercizio del potere di autotutela ove
non sia pregiudicata la “chance” di vittoria in giudizio” (Cass. civ. sent. n. 7309/17);
ed ancora, “in tema di responsabilità civile, la responsabilità dell'avvocato non può
affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale,
occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia
riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine,
se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di
criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni,
difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del
legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il
risultato derivatone” (Cass. civ., sent. n. 12038/17) e pervenire alla constatazione della effettiva contraddittorietà della decisione del primo giudice, che, da una parte, ha negato,
in ragione del giudizio prognostico di cui si è detto, la responsabilità degli avvocati convenuti e, dall'altro, ne ha affermato l'inadempimento e ritenuto sussistenti i presupposti per le disposte restituzioni. È dunque condivisibile la doglianza degli appellanti incidentali in ordine alla mancanza dei presupposti per disporre la restituzione del compenso corrisposto per l'opera professionale prestata.
L'integrale rigetto della domanda proposta in primo grado, anche quanto alla condanna alla restituzione del compenso ricevuto dagli avvocati e preclude la CP_1 CP_2
disamina degli ulteriori motivi proposti da quest'ultimi in via subordinata alla diversa ipotesi di accoglimento della ridetta domanda e di conferma di quanto statuito in primo grado.
In merito alla condanna alle spese di lite in favore di , che va in questa Parte_2
sede confermata, nessun obbligo di manleva può ravvisarsi a carico della compagnia assicurativa, poiché non dipendente dalla paventata responsabilità professionale,
accertata come insussistente, bensì dalla soccombenza rispetto alle richieste nei confronti della stessa formulate con la sua chiamata in giudizio.
In conseguenza dell'accoglimento del motivo di appello incidentale sopra esaminato, va anche accolta la domanda di restituzione delle somme corrisposte dagli appellanti incidentali in esecuzione della sentenza di primo grado, sul punto da riformare. Su tali somme, secondo le direttrici ermeneutiche della giurisprudenza di legittimità: “l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento” (Cass.
sentenza n. 34011 del 12/11/2021, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28646 del 18/10/2021 Sez. 1 - , Ordinanza n. 23764 del 03/08/2023), vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale dal pagamento alla restituzione.
§3.3-La riforma della sentenza di primo grado nei termini anzidetti, rende necessaria una nuova regolamentazione delle spese di lite anche per il primo grado, in ragione del rigetto dell'appello proposto da e da e del parziale Parte_1 Parte_2
accoglimento dell'appello incidentale appena esaminato. Le stesse, quanto al rapporto processuale fra e e in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di , Parte_1
previa liquidazione come da dispositivo, secondo i minimi tariffari vigenti, data la scarsa complessità delle questioni dibattute.
Quanto invece al rapporto processuale fra e e Parte_2 Controparte_1
, vanno liquidate solo per il presente grado. Le stesse, considerato Controparte_2
l'oggetto del contendere e la sostanziale irrilevanza della partecipazione della prima degli avvocati innanzi indicati alla contesa, vanno integralmente compensate.
Parimenti le spese vanno compensate quanto al rapporto processuale con l'appellata data la marginalità anche della posizione di questa. Controparte_3
Infine, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è
entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge
24 dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede: 1) Rigetta l'appello proposto da nonché quello proposto da Parte_1 Parte_2
.
[...]
2) Accoglie l'appello incidentale proposto da e e, Controparte_1 Controparte_2
per l'effetto: a) rigetta ogni domanda proposta da nei loro confronti;
Parte_1
b) condanna alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione Parte_1
della sentenza riformata, in favore dei ridetti appellanti incidentali, oltre interessi legali dalla data del pagamento all'effettiva restituzione.
3) Pone le spese di lite di primo e secondo grado a carico di , quanto al Parte_1
rapporto processuale con e , liquidandole, Controparte_1 Controparte_2
quanto al primo grado, in euro 3.700,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% e, quanto al secondo grado, in euro 4.00,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
4) Compensa le spese di lite del grado quanto al rapporto processuale tra Controparte_3
e con le altre parti del giudizio.
[...] Parte_2
5) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico degli appellanti e . Parte_1 Parte_2
Così deciso nella camera di consiglio del 12.06.2025
La Presidente est.
dott. Marianna D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 747/2022 del
Tribunale di Roma, pubblicata in data 19.01.2022, proposto con atto di appello notificato in data 17.02.2022, da: (C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Rosa Conti (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._2
in via Cola di Rienzo n. 111 presso il suo studio giusta procura speciale in calce all'atto di appello.
Appellante
(C.F. ), rappresentata e difesa da se stessa ed Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliata presso il proprio studio in via Macedonio Melloni n. 26,
anch'essa appellante avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 747/2022 pubblicata in data 19.01.2022, proposto con atto di appello notificato il 18.02.2022.
Appellata/appellante incidentale
Contro (C.F. ), e (C.F. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
), entrambi in proprio e nella rispettiva qualità ed elettivamente C.F._5
domiciliati presso il loro studio in Roma, piazza Giuseppe Mazzini n. 27
Appellati/appellanti incidentali
(C.F. - P.I. ), in persona dei Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
legali rappresentanti pro tempore ed amministratori delegati, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Paola Mormino (C.F. ) ed elettivamente C.F._6
domiciliata in Roma, viale Pinturicchio, 204 giusta procura alle liti in atti
Appellata
All'udienza cartolare del 06.03.2025, le parti hanno concluso come da note scritte in atti,
da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado ha citato in giudizio avanti il Tribunale di Roma, Parte_1
gli avvocati e , per sentire accogliere nei loro Controparte_1 Controparte_2
confronti le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- accertata la sussistenza delle condotte inadempienti poste in essere dagli Avv. Prof.
e nello svolgimento del mandato professionale Controparte_1 Controparte_2
loro conferito dal sig. nella causa civile n. 1418/2012 R.G. Tribunale Parte_1
Civile di Rieti per come sopra descritte, dichiarata la risoluzione del contratto tra gli
stessi intercorso, condannarli, insieme ed in solido, per le causali di cui in narrativa, al
risarcimento in favore del Sig. di tutti i danni, patrimoniali e non Parte_1
patrimoniali, subiti e subendi, da determinarsi in corso di causa, anche all'esito di
eventuali CTU;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
A tali richieste parte attrice ha premesso: -di aver conferito, in data 21.04.2011, incarico professionale all'avvocato , al fine di tutelare il proprio diritto Controparte_1
dominicale nei confronti di e , proprietari di edificio adiacente Controparte_4 CP_5 a quello dell'istante, i quali avevano illegittimamente effettuato aperture sulla facciata,
prospicienti la corte interna di esclusiva proprietà dell'attore, ampliandole al punto da trasformarle da originarie “luci” in vere e proprie “vedute”; -che, falliti i tentativi di composizione bonaria, aveva conferito mandato agli avvocati e Controparte_1
per la citazione in giudizio di e;
-di aver Controparte_2 Controparte_4 CP_5
corrisposto per la prestazione professionale la somma di euro 6.500,00 in via anticipata;
- che gli avvocati e omettevano, all'esito del deposito degli scritti CP_1 CP_2
conclusivi, di restituire, ex art. 169, 2° co., c.p.c., il fascicolo di parte attrice dagli stessi ritirato all'udienza di precisazione delle conclusioni;
-di aver ricevuto nelle more della decisione una fattura relativa ai compensi della fase decisionale del giudizio da
[...]
, contrariamente agli accordi intercorsi tra le parti e di aver conferito CP_1
mandato legale nel giudizio presupposto, senza revoca dei precedenti difensori, anche a
; -che la causa veniva decisa dal Tribunale di Rieti in data 18.04.2016 Parte_2
con sentenza n. 157 del 19.04.2016, con la quale veniva rigettata la domanda attorea, in quanto le allegazioni di risultavano prive di riscontro probatorio, con Parte_1
conseguente condanna alle spese di lite nella somma di euro 7.095,80; -che in data
9.7.2016 inviava per il tramite di nuovo difensore pec agli avvocati Parte_1
e con comunicazione ex art. 38 del Codice Deontologico Forense, Parte_1 CP_2
senza ricevere riscontro.
1.1-Si sono costituiti e , chiedendo di chiamare Controparte_1 Controparte_2
in causa la compagnia assicurativa quale garante e, ritendendo la Controparte_3
causa con ella comune, anche;
nel merito hanno concluso per Parte_2
l'accertamento della responsabilità di quest'ultima quale ultimo difensore costituito in loro sostituzione ed il rigetto delle domande proposte dall'attore nei loro confronti. In
via riconvenzionale, hanno chiesto la condanna di al pagamento, in Parte_1 loro favore, di una somma da determinarsi in via equitativa, a titolo di compenso per l'attività prestata.
è costituita e ha eccepito, in via preliminare, l'inoperatività CP_6 Controparte_3
della polizza degli avvocati e per la parte inerente la richiesta di CP_1 CP_2
risarcimento dei danni non patrimoniali e la restituzione del compenso agli stessi corrisposto;
nel merito, ha chiesto il rigetto integrale delle domande proposte da e in via subordinata il loro rigetto relativamente al quantum, invocando Parte_1
il limite alla manleva secondo le condizioni di polizza e i rispettivi massimali.
1.3-Si è costituita , contestando le deduzioni degli avvocati e Parte_2 CP_1
in ordine alla sua responsabilità e chiedendo il rigetto delle domande avanzate CP_2
nei suoi confronti.
1.4-La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
successivamente, precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione e definita con la sentenza qui impugnata, che ha ritenuto parzialmente fondata la domanda proposta da e perciò condannato e Parte_1 Controparte_1 CP_2
alla restituzione dei compensi dichiarati corrisposti nella misura di euro 6.500,00,
[...]
oltre interessi dalla data della corresponsione al soddisfo.
In particolare, il tribunale ha ritenuto “evidente la sussistenza delle condotte
inadempienti poste in essere dagli Avvocati e Controparte_1 Controparte_2
nello svolgimento del mandato professionale loro conferito dal Sig. Parte_1
nella causa civile n°1418/2012 RG dinanzi al Tribunale Civile di Rieti. Infatti, il
comportamento omissivo dei professionisti, che, dopo avere ritirato il fascicolo di parte
attrice al fine di redigere le comparse conclusionali e le memorie di replica, hanno poi
omesso di depositarlo al fine di consentire al Giudice di decidere la causa trattenuta in
decisione, risulta oggettivamente colposo e irresponsabile, oltre che contrario ai doveri di diligenza cui l'attività del difensore deve essere improntata ai sensi degli artt. 1176,
1° e 2° comma c.c. e 2236 c.c.”.
Tuttavia, il primo giudice ha rigettato le ulteriori richieste risarcitorie avanzate da in quanto, “la circostanza che si possa ritenere così provato il Parte_1
comportamento negligente non comporta che possa ritenersi provato per ciò stesso il
danno dedotto da parte attrice, non emergendo dagli atti di causa alcun elemento idoneo
a provare che, se il fascicolo di parte attrice fosse stato tempestivamente e correttamente
depositato ed esaminato dal Giudice del Tribunale di Rieti, parte attrice avrebbe
effettivamente ottenuto ciò a cui aspirava, ossia l'accoglimento delle conclusioni
rassegnate nel proprio atto di citazione”.
Il ridetto giudicante ha altresì rigettato la domanda riconvenzionale proposta dagli avvocati convenuti, ritenendola infondata ed ha così statuito quanto alle spese di lite:
“c)- condanna i convenuti e al pagamento delle Controparte_1 Controparte_2
spese di lite in favore della parte attrice, spese che liquida in euro 5.000,00 per
compenso, euro 540,00 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali Iva e CPA
come per legge;
d)- compensa le spese di lite tra parte convenuta e;
Controparte_3
e)-condanna i convenuti e al pagamento delle Controparte_1 Controparte_2
spese di lite in favore di spese che liquida in euro 3.000,00 per Parte_2
compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa”.
§2-La sentenza è stata impugnata da e con distinti atti Parte_2 Parte_1
di appello, iscritti nell'ambito di diversi procedimenti, poi riuniti a quello in epigrafe indicato, in quanto contrassegnato da più risalente numero di R.G..
Alla integrale lettura dei predetti appelli si rinvia quale parte necessaria della presente decisione e, quanto all'appello proposto da , notificato per primo anche Parte_1
se iscritto al ruolo generale successivamente rispetto a quello proposto da Parte_2
, sono stati esposti motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue:
[...] “I. Violazione degli artt. 1176 e 2236 cod. civ..; Violazione degli artt. 115, 116 e 112
c.p.c.”. Il primo giudice ha ignorato le risultanze istruttorie in atti e ha erroneamente applicato i principi posti dagli artt. 1176 e 2236 c.c., richiamando una giurisprudenza della Cassazione inconferente e risalente nel tempo. Di contro, le prove orali, le foto prodotte e le planimetrie contenute nella perizia del consulente tecnico di parte avevano senz'altro fornito esaustiva prova dell'illegittima della condotta dei convenuti nel giudizio presupposto, il cui esisto sarebbe stato senz'altro vittorioso per l'attore se i professionisti appellati avessero diligente svolto il mandato difensivo conferitogli e avessero provveduto al deposito del fascicolo di parte contenente le citate prove documentali;
dal che, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..
Inoltre, il tribunale ha del tutto trascurato i principi che presiedono, nel giudizio civile,
alla verifica della causalità adeguata, secondo il noto criterio del “più probabile che non”, applicando il quale, considerando gli stessi elementi probatori comunque indicati nella sentenza impugnata, nonché le ragioni del rigetto della domanda esposti nella sentenza che ha definito il giudizio presupposto e le risultanze probatorie documentali in atti avrebbe dovuto accogliere integralmente la domanda risarcitoria per le seguenti voci: -il danno da svalutazione dell'immobile che è stato provato attraverso la perizia
tecnica giurata redatta dall'Ing. (cfr. ns. doc. n. 43), con la quale Persona_1
peraltro il professionista attesta e documenta, ad adiuvandum rispetto alla perizia
dell'Architetto (cfr. ns. doc. 2 All. A doc. 2) la trasformazione delle luci Persona_2
in vedute, che è stato quantificato in € 49.000,00; -il danno derivato al signor Parte_1
dal pagamento delle spese di lite e di CTU del giudizio avente RG n. 1418/2012 che è
stato provato con il deposito sub. doc. 15 della quietanza di pagamento dell'importo di
€ 7.095,80 rilasciata dai signori e da loro legale Avvocato Anna Rita Rufini;
CP_4
-il rimborso delle spese erogate per il parere in merito alla proponibilità del giudizio di
appello avverso la sentenza sfavorevole (cfr. ns. doc. 16) dalla parcella quietanzata per € 2.480,50 emessa da questo difensore e prodotta sub ns. doc. 20; -il danno biologico
derivante dai disturbi insorti a seguito della sentenza di rigetto ai danni del medesimo
signor documentati attraverso il deposito in atti di certificazioni mediche, Parte_1
relazioni mediche, prescrizioni e documentazione fiscale di acquisto medicinali (cfr. ns.
docc. 22, 23, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42) la cui quantificazione è stata rimessa
al Tribunale, anche all'esito di eventuale CTU non ammessa così come i relativi capitoli
di prova, istanze istruttorie sulle quali questa difesa ha insistito in sede di udienza di
precisazione delle conclusioni (cfr. verbale 27.04.2021) e di cui anche in questa sede si
chiede l'ammissione; - il rimborso delle spese per la perizia redatta dall'Architetto
(cfr. ns. doc. 18); - il rimborso della tassa di registrazione della sentenza Persona_2
del Tribunale di Rieti pari ad € 200,00 (cfr. ns. doc. 19; -il rimborso delle spese di
mediazione pari ad € 161,00 (cfr. ns. doc. 21; -il rimborso dei compensi pagati
all'Ingegnere per la redazione della perizia giurata sulla Persona_1
svalutazione dell'immobile pari ad € 608,16 (cfr. ns. doc. 43).
“II. Sulla liquidazione delle spese di lite;
Omessa motivazione sullo scostamento dai
valori medi richiesti”. Il tribunale non ha fornito adeguata motivazione relativamente alla liquidazione delle spese di lite, liquidate in misura inferiore rispetto a quanto richiesto e alla misura dei medi tariffari applicabili ratione temporis.
L'appellante ha perciò chiesto: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Parte_1
adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenuta la fondatezza del
presente atto di appello, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 747/2022 del
Tribunale di Roma, emessa in data 18.12.2021, pubblicata in data 19.01.2022, resa
nell'RG n. 36504/2017, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per
l'effetto, condannare i convenuti avvocati e Controparte_1 Controparte_2
anche al risarcimento in favore del signor di tutti i danni, patrimoniali Parte_1
e non, dallo stesso subiti e subendi, meglio riepilogati e quantificati in narrativa, ed al pagamento delle spese e compensi di lite del primo grado di giudizio rideterminati ex
lege; con vittoria in ogni caso di spese e compensi, rimborso forfettario per spese
generali oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
§2.1-La sentenza, come detto, è stata impugnata anche da sulla scorta Parte_2
di motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: I. “Violazione dell'art.
112 c.p.c.”; il primo giudice non si è pronunciato sulla domanda di condanna ex art. 96
c.p.c. degli avvocati e proposta per essere stata chiamata in causa CP_1 CP_2
pretestuosamente.
II. “Violazione dei minimi tariffari”. Il primo giudice ha liquidato in favore di Parte_2
spese di lite in misura inferiore ai minimi tariffari, omettendo di giustificarne lo
[...]
scostamento dai parametri medi di cui alle Tabelle allegate al DM n. 55/2014.
La predetta appellante ha perciò chiesto: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenuta la fondatezza del
presente atto di appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata n. 747/2022 del
Tribunale di Roma, emessa in data 18.12.2021, pubblicata in data 19.01.2022, notificata
il 20.01.2022, resa nell'RG n. 36504/2017, disattesa ogni contraria istanza, in via
principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 747/2022 emessa in data 18.12.2021 dal Tribunale
di Roma – sezione XIII^ civile, Giudice Dott.ssa Paola Larosa, nel giudizio recante R.G.
n. 36504/2017, pubblicata in data 19.01.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate
in prime cure che qui si riportano: “considerata la manifesta infondatezza, pretestuosità
e strumentalità della citazione avversaria, condannarsi i chiamanti al risarcimento dei
danni ex art. 96 c.p.c.” e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze
sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente
atto; con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, in ossequio alle
richieste che saranno presentate”.
§2.2-Si sono costituiti e e, contestato l'appello Controparte_1 Controparte_2
spiegato da ne hanno eccepito l'infondatezza nonché Parte_1
l'indeterminatezza della doglianza relativa alla condanna alle spese. Hanno poi proposto appello incidentale per il seguente motivo “Violazione e falsa applicazione degli artt.
1218, 1458, 2043 e 2033 c.c. Error in iudicando là dove la sentenza ha condannato i
convenuti alla restituzione del compenso ricevuto”: la sentenza impugnata è ingiusta nella parte in cui ha condannato gli avvocati e alla restituzione, in CP_1 CP_2
favore di dei compensi indicati corrisposti, non trovando tale Parte_1
condanna giustificazione né sotto il profilo logico né giuridico, essendo stato accertato che nessun danno è stato cagionato all'appellante nell'adempimento del mandato professionale conferito. Hanno quindi concluso chiedendo: “in accoglimento del
presente motivo, anche ai sensi dell'art. 342 c.p.c., primo comma, nel nuovo testo
introdotto dalla legge n. 134/2012, si chiede all'Ecc.ma Corte di correggere e
modificare la sentenza gravata nella parte in cui afferma che <
dell'inadempimento al mandato professionale, devono essere condannati i professionisti
convenuti alla restituzione in favore della parte attrice dei compensi loro corrisposti per
il giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Rieti incardinato al numero di ruolo 1418/2012
RG, pari ad euro 6.500,00 come provato dalla documentazione prodotta in atti, oltre
che al pagamento delle spese di lite del presente procedimento>> in quanto infondata
in fatto e in diritto e, per l'effetto, in riforma della predetta sentenza, condannare
l'appellante alla restituzione in favore dell'avv. Parte_1 CP_1
della somma di EUR 6.860,51 da questi corrisposta in data 28.2.2002 in
[...]
esecuzione della sentenza gravata”. I convenuti/appellati, hanno poi spiegato altri tre motivi di appello incidentale subordinato, in particolare censurando la decisione del primo giudice per aver ritenuto assorbita la domanda di manleva proposta nei confronti di per Controparte_3
aver omesso di pronunciarsi sulla eccezione relativa al mancato pagamento del compenso da parte di , e per omessa pronuncia in ordine alla domanda Parte_1
riconvenzionale avente ad oggetto la condanna di al pagamento dei Parte_1
compensi professionali, superiori a quanto da quest'ultimo corrisposto.
Gli appellati, costituitisi anche nel giudizio di appello incardinato da , Parte_2
contestati i motivi dalla stessa spiegati, ne hanno chiesto il rigetto e spiegato anche in questa sede appello incidentale subordinato chiedendo, in caso di condanna, di essere garantiti e manlevati dalla compagnia assicurativa . Controparte_3
§2.3- Si è costituita e ha eccepito l'inammissibilità di entrambi gli Controparte_3
appelli proposti da e , ai sensi degli artt. 342 e 348 bis Parte_1 Parte_2
c.p.c., quindi ha chiesto la riunione delle due cause per ciascuna impugnativa incardinata;
nel merito ne ha contestato l'infondatezza in fatto e in diritto. Ha infine chiesto, in ipotesi di accoglimento del gravame proposto da , di limitare Parte_1
la manleva alle sole poste risarcitorie rientranti nell'oggetto della invocata garanzia assicurativa, escludendo le somme eventualmente riconosciute per il risarcimento per il danno non patrimoniale e per le restituzioni;
il tutto entro i limiti del massimale ed escludendo la franchigia. In ogni caso, di ridurre il quantum debeatur a quanto documentato e provato.
§2.4-La Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, disposta la riunione dei giudizi ai sensi dell'art. 335 c.p.c. ha rinviato la causa per conclusioni e all'udienza cartolare in epigrafe indicata, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ha riservata in decisione. §3-L'appello proposto da , sebbene iscritto al R.G. di questa Corte di Parte_1
Appello successivamente rispetto a quello proposto da , è stata Parte_2
notificato per primo e, dunque, deve considerarsi principale. Esso, è ammissibile ex artt.
342 e 348-bis c.p.c., apparendo mere clausole di stile le deduzioni con cui la compagnia assicurativa appellata ha contestato siffatto profilo, essendo sufficientemente argomentate le ragioni delle censure frapposte alla sentenza di primo grado e il diverso provvedimento auspicato, fermo restando la infondatezza nel merito.
L'assunto posto a sostegno del primo motivo del ridetto appello, con cui Parte_1
assume di aver fornito la piena prova della ragionevole probabilità dell'esito
[...]
favorevole del giudizio presupposto, nel caso in cui i difensori avessero ridepositato il fascicolo di parte, dopo averlo ritirato allorché la causa è stata posta in decisione, è
contraddetto da tutti gli elementi di giudizio analizzati dal primo giudice, sebbene poi lo stesso, in modo contraddittorio, così come verrà meglio chiarito in relazione all'impugnativa incidentale proposta dagli avv.ti e De Sanctis, abbia comunque CP_1
ravvisato l'inadempimento dei professionisti tratti in lite.
Ed invero, la perizia allegata al giudizio celebrato innanzi al Tribunale di Rieti e in questa sede prodotta – in particolare, le foto allegate alla stessa – non consentono di evincere la lamentata apprezzabile differenza dello stato dei luoghi relativi al fabbricato oggetto del giudizio presupposto, con l'illegittima trasformazione delle luci prospicienti la proprietà dell'istante in vere e proprie vedute. Inoltre, così come ritenuto dal giudice del
Tribunale di Rieti, le dichiarazioni assunte dai testimoni – sempre nell'ambito del giudizio presupposto – si sono rivelate discordanti, tali da non consentire di ricavare informazioni in ordine all'effettiva consistenza delle preesistenti aperture esistenti sul muro della proprietà confinante con quella del e, in particolare, se le stesse Parte_1
avessero subito mutamenti nel corso del ventennio precedente all'instaurazione della lite. Merita perciò condivisione la valutazione del primo giudice ove ha affermato che “non è dato, quindi, accertare né la natura di ciascuna delle aperture, al fine di
qualificarle come luci o vedute, né accertare per ognuna di esse se fosse stata realizzata
legittimamente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge a tutela del diritto dominicale
del confinante”.
Né al fine avuto di mira, alla luce di quanto affermato dal giudice che ha definito il giudizio presupposto, può dirsi che sarebbe bastata la produzione della perizia di parte di cui l'appellante lamenta l'omesso deposito al momento della decisione della causa. E
ciò per vari ordini di motivi: anzitutto perché è pacifico, anche nella giurisprudenza di legittimità, che la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva,
priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione proprio per questo è consentita anche in grado di appello (cfr., fra le tante, Cass. civ. Sez. 2 -, Sentenza n. 1614 del
19/01/2022; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9483 del 09/04/2021; Sez. 1, Sentenza n. 16552 del
06/08/2015); e poi perché il giudice del giudizio presupposto ha utilizzato anche altri ordini di argomentazioni per pervenire al rigetto della domanda del costituiti Parte_1
dalla disamina delle prove testimoniali assunte, come detto contraddittorie e confliggenti fra loro e dalla constatazione dell'impossibilità di riscontrare la veridicità di quanto affermato dall'attore anche a seguito della disamina delle foto riproduttive dello stato dei luoghi, comunque allegate in atti dalla controparte.
Appare evidente, pertanto, che quand'anche i difensori tratti in lite avessero ridepositato il fascicolo di parte in argomento la prognosi del giudizio presupposto non sarebbe stata favorevole all'odierno appellante, il quale, per altro, le ulteriori su esposte rationes
decidendi neppure ha preso in esame per segnalarne l'eventuale irrilevanza. Dal che la condivisibilità della ulteriore valutazione del primo giudice ove ha segnalato: “non
comporta che possa ritenersi provato per ciò stesso il danno dedotto da parte attrice,
non emergendo dagli atti di causa alcun elemento idoneo a provare che, se il fascicolo
di parte attrice fosse stato tempestivamente e correttamente depositato ed esaminato dal Giudice del Tribunale di Rieti, parte attrice avrebbe effettivamente ottenuto ciò a cui
aspirava, ossia l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel proprio atto di
citazione”.
Pienamente conferente e condivisibile è altresì la giurisprudenza citata dal ridetto primo giudice per pervenire al rigetto del chiesto risarcimento del danno, siccome è granitica la giurisprudenza di legittimità che afferma: “La responsabilità professionale
dell'avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura
dell'attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.), ma l'accertamento di tale violazione
non giustifica la condanna dell'avvocato al risarcimento di danni neppure individuati.
Per la condanna occorrono, oltre al (positivo) accertamento della responsabilità, il
(positivo) accertamento del nesso di causalità fra la condotta commissiva o omissiva
dell'avvocato e l'evento di danno, il (positivo) accertamento del nesso tra quest' ultimo
e le conseguenze dannose risarcibili (art. 1223 c.c.)” e “ai fini della configurabilità del
diritto del cliente al risarcimento del danno è necessario per l'attore non soltanto
provare il comportamento imperito, negligente o imprudente del professionista e il suo
rapporto causale con l'esisto favorevole del giudizio ma anche che, qualora l'azione
giudiziaria fosse stata diligentemente intrapresa o coltivata, avrebbe avuto ragionevoli
probabilità di accoglimento sulla base di una valutazione ex ante ed applicando la
regola probatoria del più probabile che non” (in proposito, oltre a quelle citate dal primo giudice e dagli avvocati tratti in lite, da ultimo, Cassazione civile sez. II, sentenza del
10/02/2025 n.3370; sentenza n. 24007 del 6 settembre 2024).
Il secondo motivo di appello deve considerarsi assorbito dalla diversa nuova regolamentazione delle spese di lite che si impone a seguito dell'accoglimento dell'appello incidentale degli avvocati appellati.
§3.1-È infondato anche l'appello proposto da . Parte_2 In particolare, è infondato il primo motivo di appello, con il quale viene contestata la mancata pronuncia del primo giudice in merito alla domanda avanzata di condanna – ex art. 96 c.p.c. – di e , per averla chiamata in causa Controparte_1 Controparte_2
arbitrariamente e senza fondato motivo.
Deve infatti evidenziarsi in proposito che “la figura dell'art. 96 c.p.c è eccezionale o
meglio residuale, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente
aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24
Cost.” (Cfr. Cass. Civ., III sez., ord. n.19948/23).
Considerazioni queste che valgono a ben più forte ragione, visto il rilievo del tutto marginale che ha avuto la partecipazione in giudizio della predetta parte.
Inoltre, non può trascurarsi che la richiesta di chiamarla in causa appare in linea con la tesi difensiva dei ridetti chiamanti, i quali hanno segnalato che ben Parte_1
avrebbe potuto proporre impugnativa avverso la sentenza conclusiva del giudizio presupposto e che non lo ha fatto perché ha assunto la gestione della contesa la figlia,
avv. Il che, sotto altro profilo, induce ad escludere che l'azione così Parte_2
proposta possa concretare abuso del processo o sottendere mala fede o colpa grave.
Il secondo motivo di appello spiegato da , con il quale viene censurata Parte_2
la condanna alle spese di e in suo favore perché Controparte_1 Controparte_2
disposta in misura inferiore ai minimi tariffari e precisamente nella somma della di euro
3.000,00 oltre accessori merita le considerazioni che seguono.
Il primo giudice ha liquidato in favore della predetta appellante la somma di euro
3.000,00 per compensi di avvocato, che è di poco al di sopra dei minimi tariffari vigenti,
euro 2.540,00, per causa di valore pari a quello qui considerato (domanda accolta per euro 6.500); e, dunque, nessuna violazione dei minimi tariffari vigenti può ipotizzarsi.
Ciò anche considerando le direttive ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di liquidazione delle spese giudiziali ai sensi del d.m. n. 140 del 2012, la disciplina secondo cui i parametri specifici per la determinazione
del compenso sono, "di regola", quelli di cui alla allegata tabella A, la quale contiene
tre importi pari, rispettivamente, ai valori minimi, medi e massimi liquidabili, con
possibilità per il giudice di diminuire o aumentare "ulteriormente" il compenso in
considerazione delle circostanze concrete, va intesa nel senso che l'esercizio del potere
discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a
sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella,
mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare
o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso,
che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le
ragioni che ne giustifichino la misura” (Cass. civ., ord. Del 10 maggio 2019, n. 12537;
ordinanza del 3 giugno 2021, n. 15443). In più, come detto innanzi, la liquidazione dei compensi in esame in misura di poco superiore ai minimi tariffari in relazione alla posizione dell'appellante si giustifica tenendo conto della marginalità Parte_2
della sua posizione nella contesa processuale.
§3.2-È invece fondato l'appello incidentale proposto dagli avvocati e CP_1 CP_2
per contestare la contraddittorietà della sentenza gravata, nella parte in cui, pur avendo dato conto dell'assenza di responsabilità per la prognosi infausta dell'esito della lite presupposta, anche in presenza del comportamento censurato come omesso e pur avendo accertato l'insussistenza di qualsivoglia danno per il cliente, Parte_1
nemmeno avendo accolto la domanda di risoluzione del dedotto contratto, ha condannato i professionisti convenuti alla restituzione delle somme ricevute a titolo di compenso.
Al proposito vale richiamare la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “il
professionista, nella prestazione dell'attività professionale, sia questa configurabile
come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176 c.c., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia;
la violazione di tale
dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a
rispondere anche per la colpa lieve, salvo che nel caso in cui, a norma dell'art. 2236
c.c. la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di
particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c. la perdita
del diritto al compenso. Tuttavia, l'eccezione d'inadempimento, ai sensi appunto dell'art.
1460 c.c., può essere opposta dal cliente all'avvocato che abbia violato l'obbligo di
diligenza professionale purché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del
cliente, non potendo il professionista garantire l'esito, comunque, favorevole auspicato
dal cliente, ed essendo contrario a buona fede l'esercizio del potere di autotutela ove
non sia pregiudicata la “chance” di vittoria in giudizio” (Cass. civ. sent. n. 7309/17);
ed ancora, “in tema di responsabilità civile, la responsabilità dell'avvocato non può
affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale,
occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia
riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine,
se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di
criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni,
difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del
legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il
risultato derivatone” (Cass. civ., sent. n. 12038/17) e pervenire alla constatazione della effettiva contraddittorietà della decisione del primo giudice, che, da una parte, ha negato,
in ragione del giudizio prognostico di cui si è detto, la responsabilità degli avvocati convenuti e, dall'altro, ne ha affermato l'inadempimento e ritenuto sussistenti i presupposti per le disposte restituzioni. È dunque condivisibile la doglianza degli appellanti incidentali in ordine alla mancanza dei presupposti per disporre la restituzione del compenso corrisposto per l'opera professionale prestata.
L'integrale rigetto della domanda proposta in primo grado, anche quanto alla condanna alla restituzione del compenso ricevuto dagli avvocati e preclude la CP_1 CP_2
disamina degli ulteriori motivi proposti da quest'ultimi in via subordinata alla diversa ipotesi di accoglimento della ridetta domanda e di conferma di quanto statuito in primo grado.
In merito alla condanna alle spese di lite in favore di , che va in questa Parte_2
sede confermata, nessun obbligo di manleva può ravvisarsi a carico della compagnia assicurativa, poiché non dipendente dalla paventata responsabilità professionale,
accertata come insussistente, bensì dalla soccombenza rispetto alle richieste nei confronti della stessa formulate con la sua chiamata in giudizio.
In conseguenza dell'accoglimento del motivo di appello incidentale sopra esaminato, va anche accolta la domanda di restituzione delle somme corrisposte dagli appellanti incidentali in esecuzione della sentenza di primo grado, sul punto da riformare. Su tali somme, secondo le direttrici ermeneutiche della giurisprudenza di legittimità: “l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento” (Cass.
sentenza n. 34011 del 12/11/2021, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28646 del 18/10/2021 Sez. 1 - , Ordinanza n. 23764 del 03/08/2023), vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale dal pagamento alla restituzione.
§3.3-La riforma della sentenza di primo grado nei termini anzidetti, rende necessaria una nuova regolamentazione delle spese di lite anche per il primo grado, in ragione del rigetto dell'appello proposto da e da e del parziale Parte_1 Parte_2
accoglimento dell'appello incidentale appena esaminato. Le stesse, quanto al rapporto processuale fra e e in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di , Parte_1
previa liquidazione come da dispositivo, secondo i minimi tariffari vigenti, data la scarsa complessità delle questioni dibattute.
Quanto invece al rapporto processuale fra e e Parte_2 Controparte_1
, vanno liquidate solo per il presente grado. Le stesse, considerato Controparte_2
l'oggetto del contendere e la sostanziale irrilevanza della partecipazione della prima degli avvocati innanzi indicati alla contesa, vanno integralmente compensate.
Parimenti le spese vanno compensate quanto al rapporto processuale con l'appellata data la marginalità anche della posizione di questa. Controparte_3
Infine, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è
entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge
24 dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede: 1) Rigetta l'appello proposto da nonché quello proposto da Parte_1 Parte_2
.
[...]
2) Accoglie l'appello incidentale proposto da e e, Controparte_1 Controparte_2
per l'effetto: a) rigetta ogni domanda proposta da nei loro confronti;
Parte_1
b) condanna alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione Parte_1
della sentenza riformata, in favore dei ridetti appellanti incidentali, oltre interessi legali dalla data del pagamento all'effettiva restituzione.
3) Pone le spese di lite di primo e secondo grado a carico di , quanto al Parte_1
rapporto processuale con e , liquidandole, Controparte_1 Controparte_2
quanto al primo grado, in euro 3.700,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% e, quanto al secondo grado, in euro 4.00,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
4) Compensa le spese di lite del grado quanto al rapporto processuale tra Controparte_3
e con le altre parti del giudizio.
[...] Parte_2
5) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico degli appellanti e . Parte_1 Parte_2
Così deciso nella camera di consiglio del 12.06.2025
La Presidente est.
dott. Marianna D'Avino