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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 12/02/2026, n. 2415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2415 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2415/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
PUGLIESE FELICITA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13104/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 123 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1175/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: E' presente il difensore di parte ricorrente. Il difensore di Resistente_1 chiede l'estromissione del Comune di Quarto dal presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava, nei confronti della società Andreani tributi srl e del Comune di Quarto, preavviso di fermo amministrativo prot. n.
PFER/104-2025-1752, notificato in data 30.04.2025, relativo ad avviso di accertamento n. 2256 per omesso pagamento Tari 2017, per un importo complessivo di € € 486,57 .
A sostegno del ricorso deduceva l'omessa notifica degli atti prodromici al preavviso impugnato e la prescrizione della pretesa tributaria.
Resisteva alla lite, con controdeduzioni, la società Andreani tributi srl che documentava la rituale notifica sia dell'avviso di accertamento n. 2256 del 19.01.2023 che della successiva intimazione di pagamento.
Alla pubblica udienza del 26.01.2026, la Corte, in composizione monocratica, decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In virtù della documentazione tempestivamente prodotta dalla società Andreani tributi srl risulta la valida notificazione dell'avviso di accertamento n. 2256 e dell'intimazione di pagamento n.
AIP/3077-2024-1752, atti prodromici al preavviso di fermo amministrativo opposto, eseguite presso il luogo di residenza del contribuente in Marano di Napoli alla Indirizzo_1, come dallo stesso indicato in ricorso, a mezzo posta racc.ta A.R. rispettivamente n. 619000035513 e n. 69755717886 5.
Notifiche perfezionatesi mediante consegna degli atti al ricevente che ha sottoscritto l'accettazione di consegna in data 23/03/2023, per l'avviso, ed in data 6.12.2024, per l'intimazione.
In ordine alla modalità di notifica di tali atti trattasi di notificazione semplificata effettuata a mezzo del servizio postale. Orbene, la notificazione effettuata mediante invio diretto degli atti della riscossione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica: è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Banca_1 se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, trovando applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica (tra le tante, Cass., 21/09/2020,
n. 19680; Cass. 28/05/2020, n. 10131; Cass., 28/10/2016, n.21803; Cass., 15/06/2016, n.12351; Cass.,
6/03/2015, n.4567; Cass., 19/03/2014, n.6395; Cass. 17/01/2013, n.1091).
Nella specie, dunque, non è dubbia la validità della notifica dell' avviso di accertamento n. 2256 e dell'intimazione di pagamento n. AIP/3077-2024-1752. Atti non impugnati. Ne consegue che ogni motivo di impugnativa dei suddetti pregressi atti è da considerare tardivo ai sensi dell'art. 21 d. lgs. 546/92. La
Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20476/2025, ha stabilito un principio fondamentale in materia di riscossione. Se un contribuente non impugna un avviso di intimazione entro i termini di legge, la pretesa tributaria in esso contenuta si “cristallizza”, diventando definitiva. Di conseguenza, il contribuente non potrà più eccepire in un momento successivo la prescrizione del credito maturata prima della notifica di tale avviso. La Corte equipara l'avviso di intimazione all'avviso di mora, includendolo tra gli atti che devono essere necessariamente contestati per evitare la decadenza dal diritto di difesa. Di conseguenza, nella fattispecie, la pretesa del Fisco è divenuta definitiva e inattaccabile.
Quanto precede determina il rigetto del ricorso. Il regolamento delle spese processuali segue la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, in favore della parte resistente costituita, che liquida in complessivi euro 250, comprensivi delle spese generali, oltre accessori di legge se spettanti.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
PUGLIESE FELICITA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13104/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 123 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1175/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: E' presente il difensore di parte ricorrente. Il difensore di Resistente_1 chiede l'estromissione del Comune di Quarto dal presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava, nei confronti della società Andreani tributi srl e del Comune di Quarto, preavviso di fermo amministrativo prot. n.
PFER/104-2025-1752, notificato in data 30.04.2025, relativo ad avviso di accertamento n. 2256 per omesso pagamento Tari 2017, per un importo complessivo di € € 486,57 .
A sostegno del ricorso deduceva l'omessa notifica degli atti prodromici al preavviso impugnato e la prescrizione della pretesa tributaria.
Resisteva alla lite, con controdeduzioni, la società Andreani tributi srl che documentava la rituale notifica sia dell'avviso di accertamento n. 2256 del 19.01.2023 che della successiva intimazione di pagamento.
Alla pubblica udienza del 26.01.2026, la Corte, in composizione monocratica, decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In virtù della documentazione tempestivamente prodotta dalla società Andreani tributi srl risulta la valida notificazione dell'avviso di accertamento n. 2256 e dell'intimazione di pagamento n.
AIP/3077-2024-1752, atti prodromici al preavviso di fermo amministrativo opposto, eseguite presso il luogo di residenza del contribuente in Marano di Napoli alla Indirizzo_1, come dallo stesso indicato in ricorso, a mezzo posta racc.ta A.R. rispettivamente n. 619000035513 e n. 69755717886 5.
Notifiche perfezionatesi mediante consegna degli atti al ricevente che ha sottoscritto l'accettazione di consegna in data 23/03/2023, per l'avviso, ed in data 6.12.2024, per l'intimazione.
In ordine alla modalità di notifica di tali atti trattasi di notificazione semplificata effettuata a mezzo del servizio postale. Orbene, la notificazione effettuata mediante invio diretto degli atti della riscossione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica: è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Banca_1 se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, trovando applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica (tra le tante, Cass., 21/09/2020,
n. 19680; Cass. 28/05/2020, n. 10131; Cass., 28/10/2016, n.21803; Cass., 15/06/2016, n.12351; Cass.,
6/03/2015, n.4567; Cass., 19/03/2014, n.6395; Cass. 17/01/2013, n.1091).
Nella specie, dunque, non è dubbia la validità della notifica dell' avviso di accertamento n. 2256 e dell'intimazione di pagamento n. AIP/3077-2024-1752. Atti non impugnati. Ne consegue che ogni motivo di impugnativa dei suddetti pregressi atti è da considerare tardivo ai sensi dell'art. 21 d. lgs. 546/92. La
Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20476/2025, ha stabilito un principio fondamentale in materia di riscossione. Se un contribuente non impugna un avviso di intimazione entro i termini di legge, la pretesa tributaria in esso contenuta si “cristallizza”, diventando definitiva. Di conseguenza, il contribuente non potrà più eccepire in un momento successivo la prescrizione del credito maturata prima della notifica di tale avviso. La Corte equipara l'avviso di intimazione all'avviso di mora, includendolo tra gli atti che devono essere necessariamente contestati per evitare la decadenza dal diritto di difesa. Di conseguenza, nella fattispecie, la pretesa del Fisco è divenuta definitiva e inattaccabile.
Quanto precede determina il rigetto del ricorso. Il regolamento delle spese processuali segue la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, in favore della parte resistente costituita, che liquida in complessivi euro 250, comprensivi delle spese generali, oltre accessori di legge se spettanti.