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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/08/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 1388 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 , vertente
TRA
, con l'avv. PONTE FLAVIO VINCENZO, Parte_1
appellante
E
IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, con l'avv. MARAZZA MARCO,
appellata oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1681/2021 , pubblicata in data 29/09/2021; differenze retributive per mansioni superiori;
risarcimento danni da demansionamento.
FATTO.
1. , dipendente dell' come quadro direttivo di Parte_1 Controparte_1 quarto livello, ha esposto al Giudice del Lavoro di Cosenza che:
a) nel periodo 2011-2018, ha svolto mansioni dirigenziali. E segnatamente, ha ricevuto il 13/10/11
l'incarico di Responsabile della Unità Operativa Logistica nell'ambito della direzione Generale della Corporate Centre di IT Sud S.p.A., in precedenza ricoperto da un dirigente;
è stato
1 delegato agli adempimenti di cui al d.lgs. n. 81/2008; è stato titolare di poteri di progettazione delle attività di formazione e di sorveglianza;
ha avuto autonomo potere di spesa pari a € 200.000,00; ha ricevuto, altresì, - nel corso del 2012 - procura speciale da parte dell'Amministratore Delegato per un'indagine di mercato finalizzata alla ricerca di un immobile;
è stato distaccato in CP_2
IT S.p.A. con l'incarico di Responsabile della Unità Operativa Gestione Immobiliare, nell'ambito della Funzione Logistica ed Infrastrutture, succedendo a un dirigente;
b) a decorrere dal 14/06/18 è stato demansionato e costretto ad una totale inattività. E segnatamente dalla data predetta è stato assegnato in staff alla Direzione Regionale, venendo privato di tutte le procure con assegnazione di una posizione di lavoro del tutto esente da responsabilità e compiti.
Ha quindi chiesto che, previo accertamento delle mansioni superiori svolte, l'Ente datoriale, ritualmente evocato in giudizio, venisse condannato alla corresponsione delle relative differenze retributive, oltre oneri accessori ed oneri previdenziali, e al risarcimento dei danni subiti per il dedotto demansionamento, con ordine di attribuzione di mansioni coerenti con la declaratoria prevista per i dirigenti ovvero, in subordine, per i quadri direttivi di quarto livello.
2.Nella resistenza di , il Tribunale ha rigettato il ricorso: Controparte_1
- ritenendo la fondatezza dell' eccezione di parziale prescrizione dei crediti retributivi azionati fino al 18/10/14, perché il primo atto interruttivo è stata la richiesta di corresponsione di differenze retributive pervenuta alla parte istante in data 18/10/19;
- ritenendo il difetto di allegazione e prova in ordine allo scollamento tra mansioni a cui il lavoratore era stato formalmente adibito e mansioni di fatto svolte;
- ritenendo che le richieste istruttorie non avrebbero potuto in alcun modo compensare le lacune in punto di allegazione, rispondendo alla esclusiva finalità di offrire riscontri a quanto già compiutamente dedotto nell'atto introduttivo e non già a integrarne eventuali carenze;
- inoltre rilevando (a) che il ricorrente ha chiesto di provare lo svolgimento di funzioni di R.U.P. su 72 contratti, ma la responsabilità di un procedimento amministrativo non è sufficiente a delineare la figura del dirigente;
(b) che il ricorrente ha dedotto di aver ricevuto una delega dei poteri per la cura degli adempimenti prescritti dal d.lgs. n. 81/2008, ma non ha richiesto di provare l'esercizio effettivo dei poteri delegati, limitandosi ad affermare genericamente di essere subentrato ad altro lavoratore avente qualifica dirigenziale;
(c) che dalla documentazione prodotta (allegati
27/29) si evince il suo coinvolgimento, unitamente a diversi altri colleghi, in attività relative al
2 contenzioso regionale e alla disamina dei provvedimenti giudiziari non ancora censiti, per cui risulta destituita di fondamento anche l'asserzione relativa alla totale inattività a decorrere dal
14/06/18; (d) in ultimo che non è provato il danno - patrimoniale e non patrimoniale - dedotto.
3. ha appellato tale decisione deducendo: Parte_1
-che l' eccezione di prescrizione è generica, essendosi l' limitata a fare riferimento ad una CP_1 data, e che non è stata considerata la natura di illecito permanente caratterizzante sia il mancato inquadramento nella categoria dei dirigenti sia la costrizione alla inattività e/o il suo demansionamento;
-che il Tribunale ha omesso di valutare in modo approfondito sia il ricorso introduttivo che le note di trattazione scritta, atti nei quali è stato allegato puntualmente lo svolgimento delle attività eseguite in virtù delle procure conferite nonché di quelle attinenti al periodo successivo alla cessazione degli effetti delle procure;
-che ha articolato i capitoli di prova – ritenuti dal Giudice di prime cure imprecisi e incompleti - in modo che non fossero suggestivi;
-quanto agli elementi caratterizzanti la figura del dirigente, che alle pagine 5 e ss. del ricorso sono narrate circostanze che il Tribunale avrebbe dovuto approfondire al fine di confermare l'esistenza di professionalità, autonomia, potere decisionale, promozione, coordinamento, gestione generale del ricorrente;
-quanto alle attività svolte in qualità di R.U.P., che il Tribunale non si sia confrontato con le tante allegazioni sul punto e non abbia esplorato in alcun modo il contenuto dei documenti depositati, da cui avrebbe potuto, invece, desumere lo svolgimento di attività di fatto dirigenziali;
-quanto al dedotto demansionamento, che la copiosa documentazione prodotta in giudizio non è stata vagliata dal Giudicante. In particolare, : <Quanto ai documenti 27/29: il doc. 27 è una mail datata 07/11/2018 (siamo a 5 mesi dal trasferimento in staff alla Direzione Regionale Calabria:
QUINDI, SEGUENDO IL RAGIONAMENTO DEL GDL, PER ALMENO 5 MESI IL RICORRENTE
NON HA FATTO NULLA) con la quale il Sig. chiede al ricorrente (e ad altri colleghi) di CP_3 svolgere una attività che potrebbe essere assegnata ad un tirocinante, ossia, inserire all'interno di celle excel l'esito delle controversie (favorevole, sfavorevole, parzialmente favorevole), le spese liquidate, i risarcimenti danni (l'autore della mail ha cura di chiarire che, in questi casi,
l'importante lavoro di – quadro direttivo IV livello – dovrà consistere nello scrivere “SI, Pt_1
3 NO”). IL TRIBUNALE DI COSENZA RITIENE – IMPLICITAMENTE, GIACCHÉ NULLA SPIEGA
SUL PUNTO – CHE TALE ATTIVITÀ SIA COERENTE CON IL PROFILO POSSEDUTO
(QUADRO DIRETTIVO DI IV LIVELLO). I docc. 28 e 29 contengono mail che dimostrano che il
Sig. ha svolto, suo malgrado, tale banale compito (l'odierno appellante “evade” il lavoro Pt_1 assegnato e consistente nell'aggiornamento e nella trasmissione di un file): EVIDENTEMENTE
ANCHE IN QUESTO CASO IL TRIBUNALE DI COSENZA HA RITENUTO – SEMPRE
IMPLICITAMENTE – CHE TALE ATTIVITÀ FOSSE COERENTE CON IL PROFILO
POSSEDUTO (RIPETESI: QUADRO DIRETTIVO DI IV LIVELLO). Tutto qui. A fronte della
“roboante” lettera di trasferimento, il carico di lavoro attribuito ad un quadro direttivo di IV livello si palesa dopo ben 5 mesi e consiste nell'aggiornare un file e nel trasmetterlo per mail.
Quanto al doc. 21.2 offerto in comunicazione dalla resistente: Se il GdL del grado precedente avesse dedicato maggiore attenzione alle NTS depositate dalla difesa del Sig. , avrebbe Pt_1 certamente notato che proprio il documento in questione è assolutamente inidoneo a comprovare alcunché. Nelle NTS si scriveva, infatti (e ci si scusa con l'On.le Collegio adito per la ripetitività), quanto segue: il Sig. non ha mai formato il ricorrente né gli ha mai fornito Parte_2 informazioni. Quanto al punto 44) bisogna fare chiarezza: nessuna ragione tecnica temporanea ha impedito l'accesso del ricorrente alla cartella condivisa;
più banalmente, l'accesso era consentito solo – per policy aziendale – al personale appartenente al Settore Contenzioso regionale;
il ricorrente non poteva accedere giacché totalmente “ignoto” a tale Settore e, quindi, giacché la datrice di lavoro non ha mai provveduto a costruire per il dipendente il profilo e le autorizzazioni necessarie per consentirgli di accedere. Infatti, il documento 22 offerto in comunicazione da controparte comprova la veridicità di quanto si va dicendo: il Sig. parla nella sua mail di Tes_1 difficoltà strutturali riscontrate nel rilascio delle abilitazioni richieste per il Collega Pt_1
all'utilizzo della cartella internal. . Ciò significa
[...] Email_1
(almeno) due cose: il ricorrente è stato spostato come un “pacco” da un'area di responsabilità ad una Struttura che nulla sapeva di lui e della quale egli nulla poteva sapere (difficoltà strutturali); evidentemente al momento del trasferimento nessuno aveva pensato a mettere il ricorrente in condizione di svolgere le (inferiori) mansioni di cui alla nota sopra citata datata 14/06/2018, tant'è che solo a settembre qualcuno si ricordava del Sig. . Ancora, al punto 44.1 si legge di una Pt_1
“disponibilità” in formato cartaceo dei documenti da esaminare: il doc. 22.1 offerto in comunicazione è un semplice elenco di pratiche inserite nella “cartella di rete” (si ricordi: inaccessibile al ricorrente). Non si comprende cosa dovrebbe dimostrare;
non si comprende da cosa si evinca l'esistenza e la disponibilità per il ricorrente di un qualsiasi supporto cartaceo.
4 Quindi bisogna preliminarmente considerare che il Sig. non era messo nelle condizioni di Pt_1 accedere al sistema e non poteva operare, sia pure svolgendo mansioni assolutamente inferiori a quelle che avrebbe dovuto svolgere coerentemente con il suo inquadramento.>>;
- che il Giudice di prime cure ha completamente omesso di pronunciarsi sulla seguente domanda:
declaratoria prevista per i dirigenti o, in subordine, con la declaratoria prevista per i quadri direttivi
IV livello.>>;
-riguardo alla spiegata domanda risarcitoria, che – in ossequio alla più recente giurisprudenza formatasi in materia - il danno da inattività/demansionamento/dequalificazione si sarebbe potuto desumere presuntivamente e calcolare in via equitativa;
-che, infine la condanna alle spese è ingiusta, atteso il mancato espletamento di attività istruttoria, che, peraltro, qualora fosse stata svolta, avrebbe indotto il Giudicante a mutare totalmente il proprio convincimento.
4.L'appellata, ritualmente costituita, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del gravame per genericità dei motivi;
nel merito, ne ha contestato l'infondatezza sia in fatto che in diritto, insistendo per il suo integrale rigetto.
5.Assunta prova testimoniale, il Collegio ha sostituito, ai sensi dell'art.127 ter cpc, l'udienza di discussione con il deposito di note scritte, acquisite le quali, ha deliberato la seguente decisione.
DIRITTO.
6.L'appello è ammissibile perché prospetta critiche specifiche a individuati passaggi motivazionali, ma è solo in parte fondato per quanto si andrà ad esporre.
7.Il motivo di gravame afferente la prescrizione è infondato.
7.1-Premesso che non è stata censurata nè l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione
(conforme, del resto, alla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di domanda avente ad oggetto le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della qualifica superiore: cfr. Cass.
21645 del 26/10/2016; e, in precedenza Cass. 24 maggio 2006 n. 12238, Cass. 21 agosto 2007 n.
17777, Cass. 8 aprile 2011 n. 8057, Cass. 26 luglio 1996 n. 6750, Cass. 23 agosto 1997 n. 7911); né la sua decorrenza in costanza di rapporto, osserva questo Collegio che la fattispecie dell'illecito permanente invocata dall'appellante non si attaglia al caso in esame.
5 E ciò in quanto:
-la fattispecie predetta è connotata da un unico fatto generatore, verificatosi in un preciso momento, con prolungamento nel tempo dei relativi effetti;
-nella presente controversia la pretesa azionata dal lavoratore è originata da prestazioni che si esplicano in distinte unità temporali con modalità diverse ( come dallo stesso affermato in ricorso), per cui l' illecito ascrivibile alla parte datoriale appare essere del tipo istantaneo con effetti permanenti, caratterizzato cioè da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando sussistere i suoi effetti.
7.2-Nel caso di illecito istantaneo con effetti permanenti, la prescrizione inizia a decorrere con la prima manifestazione del danno, che nella specie coincide con il mancato pagamento alle scadenze di legge della retribuzione maturata per la qualità e quantità di lavoro asseritamente prestato.
Ne discende- essendo pacifico che il primo atto interruttivo della prescrizione è quello indicato nella sentenza impugnata- la conferma dell'avvenuta estinzione dei crediti retributivi rivendicati dall' in ragione dello svolgimento di fatto di mansioni superiori nel periodo dal 2011 al Pt_1
18.10.2014.
7.3-Occorre solo aggiungere che, al fine di verificare la fondatezza delle censure afferenti al mancato riconoscimento delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di fatto di mansioni dirigenziali , si deve tenere conto dell'attività lavorativa temporalmente collocabile dal 19.10.2014 al giugno 2018 (epoca dell'asserito patito demansionamento) giacchè : < In tema di pretese creditorie identiche relative a periodi diversi del medesimo rapporto giuridico, ove sia richiesta la condanna del datore alla corresponsione di una delle relative somme e si sia estinto per prescrizione il diritto di pretenderne l'adempimento, deve essere escluso l'interesse della parte ad agire in giudizio per accertare l'esistenza del credito rilevante astrattamente in relazione alla pretesa retributiva identica relativa a periodo diverso del medesimo rapporto>( v. cass.19720/2007).
8.Ciò detto, rileva la Corte che dalle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo è possibile ricostruire che nel periodo 2014/2018, ha ricoperto il ruolo di responsabile dell'Unità Pt_1
Operativa Gestione immobiliare nell'ambito della funzione Logistica ed Infrastrutture, ma ciò solo fino al 30.6.2017; a partire da tale ultima data e fino al 14.6.2018, il ricorrente pur sostenendo
6 genericamente di avere svolto mansioni dirigenziali non ha fornito alcuna indicazione neanche sommaria né di incarichi né di compiti disimpegnati1.
8.1- E non sono stati neanche offerti elementi di valutazione utili per affermare che l'incarico di responsabile dell'unità operativa gestione immobiliare abbia implicato lo svolgimento di funzioni dirigenziali.
8.2-E' pur vero che l' ha sostenuto che <… le funzioni/mansioni assegnategli nel Pt_1 periodo 2014/2017, sono certamente utili all'inquadramento dirigenziale: - Si veda il fascicoletto lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Firenze (doc. 32): nel rapporto di verifica riesame e validazione del progetto esecutivo il ricorrente firma quale responsabile del procedimento;
parimenti dicasi in merito alla validazione del progetto esecutivo;
il ricorrente, in totale autonomia, convocava l'azienda impegnata nella procedura per il c.d. contraddittorio e si interfacciava con l'impresa e con la Direzione Lavori richiedendo la trasmissione della documentazione;
inoltre, il ricorrente n.q. di responsabile dei lavori conferiva autonomamente all'Arch. la procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della CP_4 notifica preliminare del cantiere edile. Si veda pure il fascicoletto note varie4 (doc. 33): il ricorrente è autore di note tecniche per la rinegoziazione di canoni locativi per la sede di Napoli, razionalizzazione degli PAzi, ri-contrattualizzazione di canoni per le sedi di Cagliari e Caserta;
è autore di note tecniche per la razionalizzazione di unità immobiliari situate in Avezzano;
è autore di nota tecnica in merito alla risoluzione consensuale del contratto di locazione per immobili siti in 1 <.. viene nominato Responsabile dell'Unità Operativa logistica nell'ambito della Direzione Generale della
Corporate Centre di IT Sud PA con nota del 13.10.2011. Si Tratta di incarico che era precedentemente affidato ( con disposizione organizzativa n.1 del 1.7.2011 -doc2- al sig. Persona_1
, inquadrato come dirigente). ..quindi inizia a svolgere mansioni dirigenziali sostituendo un dirigente nella funzione… ( pag.2);
-in data 19.2.2013 sono revocate la procura speciale avente ad oggetto la delega dei poteri per la cura degli adempimenti prescritti dal dlgs n.81/2008 ( conferita il il 17.10.2011) nonché la nomina quale Responsabile dell'UNITA' Operativa Logistica di IT SU PA .. ( pag. 6 );
-
Gestione immobiliare nell'ambito della funzione Logistica ed Infrastrutture, all'interno della Direzione servizi accentrati di Corporate ( doc.21)> ( pag.6);
-<..in data 30.6.2017 ..apprende per puro caso di non essere più il Responsabile Gestione immobiliare..>;
<..Con comunicazione del 14.6.2018 ( doc. 24) . comunica al ricorrente “ Controparte_1 una variazione assegnazione” assegnando Infusino in Staff al Direttore Regionale Calabria> ( pag. 7).
7 Roma (e per la stipula di nuovo contratto di locazione); il ricorrente cura le procedure per
l'affidamento del servizio di pubblicità legale su quotidiani dell'estratto di bando ricerca immobiliare in locazione passiva;
redige nota tecnica informativa avente ad oggetto la riconsegna di locali in Roma, formulando proposte ed individuando soluzioni. >>.
8.3-Sennonchè, ritiene la Corte che detto assunto e la documentazione a corredo non siano significative nel senso voluto dal lavoratore, giacchè le funzioni di responsabile del procedimento e quelle altre descritte risultano pienamente riconducibili alla declaratoria del IV livello quadro direttivo formalmente assegnatogli (art.82 ccnl) laddove contempla lo svolgimento in via continuativa, di mansioni implicanti <.. elevate responsabilità funzionali e elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni, …ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente categoria e/o alla 3ª area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori. Tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi in rappresentanza dell'azienda, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili.>.
9.In definitiva, sulla base delle argomentazioni finora esposte, va confermata la statuizione di rigetto della domanda di pagamento delle differenze retributive correlate allo svolgimento di fatto di mansioni dirigenziali.
10. Diversamente è a dirsi in ordine al denunciato demansionamento.
E' principio pacifico che Quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che
l'adibizione a mansioni inferiori fosse giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.> ( Cass. Ordinanza n.48 del 02/01/2024).
10.1- Nella specie a fronte dell'allegazione dell' di essere stato forzato a partire da giugno Pt_1
2018 alla inattività e di essere stato < da ultimo > assegnatario di < pochi compiti che sono
8 meramente esecutivi, ripetitivi e mortificanti>, la parte datoriale non ha assolto gli oneri di prova su di essa incombenti.
Ed invero:
-pur avendo esposto che a partire dal giugno 2018 l' è stato collocato in staff al Direttore Pt_1
Regionale Calabria con il compito di verificare e provvedere al monitoraggio dei ricorsi e dei reclami del contenzioso regionale e, in particolare, di curare le seguenti attività (all. 21 della memoria difensiva di primo grado): reclami proposti dai contribuenti esprimendo un giudizio in merito al possibile esito degli stessi;
- monitorare, coadiuvandosi con il Settore Amministrazione Riscossione Regionale e con il Settore
Contenzioso Regionale, lo stato di recupero dei crediti nei confronti degli Enti Creditori condannati in solido con l' , attivando ogni utile contatto ed Controparte_5 identificando le iniziative da porre in essere, previa valutazione congiunta con la Direzione
Regionale; - garantire il presidio e l'assistenza su qualsivoglia iniziativa e/o progetto dell'Ente, da espletarsi da parte della Direzione Regionale. >;
-e pur avendo puntualizzato che Detta attività era stata prevista al fine di realizzare le fondamentali fasi di valutazione di un elevato quantitativo di provvedimenti dell'Autorità
Giudiziaria, ancora giacenti, cioè non avviati a lavorazione dal competente Settore Contenzioso
Regionale. Allo scopo, pertanto, di smaltire l'arretrato ed efficientare il relativo processo, il aveva assunto la determinazione di avviare un progetto straordinario Parte_3 finalizzato al recupero dei ritardi di lavorazione, articolato in due distinte attività: • propedeutico esame, valutazione e classificazione degli atti;
• realizzazione di tutte le successive fasi operative.>;
non ha suffragato tali assunti con sufficienti riscontri probatori.
10.2-Le risultanze istruttorie ( prova testimoniale diretta del lavoratore e contraria della parte datoriale assunta da questa Corte nonché i documenti indicati già in sentenza ) consentono, invero di stabilire che l' presso lo Staff direzione ha svolto un'attività di censimento di sentenze, Pt_1 consistente nell' inserimento in fogli excel dell'esito della controversia , delle spese processuali , degli eventuali risarcimenti danni ( v. allegati 27-28-29) e , a partire da agosto 2019, ha disimpegnato il compito particolare di spese legali> ( v. teste verb. Udienza 27.3.2025). Testimone_2
Non vi è alcun riscontro dell'attività di reclami proposti dai contribuenti esprimendo un giudizio in merito al possibile esito degli stessi: al
9 riguardo, il teste ( v. verbale udienza 27.3. 2025) all'epoca responsabile regionale del Parte_2
“settore contenziosi” ha riferito che accoglibilità delle istanze >.Ma non ha confermato se tale attività è stata in concreto espletata dall'appellante lavoratore, limitandosi a dire che <… avrebbe dovuto rispondere al Direttore
Regionale>.
Infine, alcun elemento di valutazione è stato offerto circa l'affidamento all' di compiti di Pt_1 presidio e assistenza su qualsivoglia iniziativa e/o progetto dell'Ente, da espletarsi da parte della
Direzione Regionale.
Ebbene, appare a dir poco evidente che l'attività dell' così come emersa nell'istruttoria non Pt_1
è congruente al suo inquadramento di quadro direttivo di quarto livello, figura professionale per la quale la stessa parte datoriale ammette che, in base alla declaratoria contrattuale dell'art. 82 del
CCNL applicato, numero minimo di dipendenti, compreso il preposto, ovvero la preposizione ad una attività cui non solo siano addetti un certo numero minimo di dipendenti, compreso il preposto, ma che rientri nell'ambito delle attività specialistiche individuate dalle parti collettive. Inoltre, la declaratoria dei
Quadri direttivi prevede lo svolgimento in via continuativa di mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali e elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni.>.( pag,36 memoria di costituzione in appello).
10.3-In ordine ai danni che l'appellante ha ricondotto al demansionamento si osserva quanto segue.
10.3.1-Quanto al danno non patrimoniale di tipo morale, esistenziale ed alla vita di relazione, il ricorrente non ha formulato alcuna specifica allegazione né richiesta di prove , come invece avrebbe dovuto fare in base all'orientamento consolidato della Suprema Corte secondo cui <..il danno in questione non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e nel ricorso introduttivo del giudizio occorre specificare “l'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno” (da ultimo, cfr. Cass., sez. lav., 16.12.2020, n. 28810)>.
10.3.2-Deve, invece, affermarsi la sussistenza del danno professionale.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale dal quale questo collegio non ha motivo di discostarsi, in caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore , il giudice del merito
10 può desumere l'esistenza del relativo danno e determinarne l'entità, anche in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto ( Cass. n. 19778 del 2014, Cass. n. 4652 del 2009).
Pertanto, avuto riguardo alla lunga esperienza dell'appellante nel ruolo suo proprio di quadro direttivo di quarto livello, alla durata del demansionamento (dal 14.6.2018 alla data di deposito della domanda giudiziale 26.6.2020), nonché alla cessazione dal servizio, per pensionamento, in data 30.06.2021, ritiene la Corte di dovere, rapportare il danno alla professionalità alla misura del
20% della retribuzione mensile percepita dall' nell'anno 2018, moltiplicato per il numero Pt_1 di mesi trascorsi dal 14 giugno 2018 al 26.6.2020, oltre interessi legali e rivalutazione da tale ultima data al soddisfo.
11. Conclusivamente, la sentenza va parzialmente riformata nei termini di cui in dispositivo
12.La reciproca parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese in ragione della metà; la restante metà va posta a carico dell'appellata e si liquida come da dispositivo, mediante applicazione dei compensi previsti nelle vigenti tariffe forensi in relazione alle fasi di studio, introduzione, istruzione (limitatamente al giudizio di primo grado) e decisione della causa.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1 depositato il 03/11/2021 , avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n.
1681/2021 , pubblicata in data 29/09/2021 , così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata condanna al risarcimento del danno in favore dell'appellante liquidato nella Controparte_1 misura del 20% della retribuzione mensile percepita nell'anno 2018 moltiplicato per il numero di mesi trascorsi dal 14 giugno 2018 al 26.6.2020, oltre interessi legali e rivalutazione da tale ultima data al soddisfo;
- conferma nel resto;
-compensa in ragione della metà; pone a carico dell'appellata la restante metà liquidata in euro
1.400,00 per il primo grado ed euro 1.500,00, per il grado di appello, oltre accessori di legge .
Così deciso nella camera di consiglio del 22/5/2025
11 La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Portale
12
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliera
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 1388 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 , vertente
TRA
, con l'avv. PONTE FLAVIO VINCENZO, Parte_1
appellante
E
IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, con l'avv. MARAZZA MARCO,
appellata oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1681/2021 , pubblicata in data 29/09/2021; differenze retributive per mansioni superiori;
risarcimento danni da demansionamento.
FATTO.
1. , dipendente dell' come quadro direttivo di Parte_1 Controparte_1 quarto livello, ha esposto al Giudice del Lavoro di Cosenza che:
a) nel periodo 2011-2018, ha svolto mansioni dirigenziali. E segnatamente, ha ricevuto il 13/10/11
l'incarico di Responsabile della Unità Operativa Logistica nell'ambito della direzione Generale della Corporate Centre di IT Sud S.p.A., in precedenza ricoperto da un dirigente;
è stato
1 delegato agli adempimenti di cui al d.lgs. n. 81/2008; è stato titolare di poteri di progettazione delle attività di formazione e di sorveglianza;
ha avuto autonomo potere di spesa pari a € 200.000,00; ha ricevuto, altresì, - nel corso del 2012 - procura speciale da parte dell'Amministratore Delegato per un'indagine di mercato finalizzata alla ricerca di un immobile;
è stato distaccato in CP_2
IT S.p.A. con l'incarico di Responsabile della Unità Operativa Gestione Immobiliare, nell'ambito della Funzione Logistica ed Infrastrutture, succedendo a un dirigente;
b) a decorrere dal 14/06/18 è stato demansionato e costretto ad una totale inattività. E segnatamente dalla data predetta è stato assegnato in staff alla Direzione Regionale, venendo privato di tutte le procure con assegnazione di una posizione di lavoro del tutto esente da responsabilità e compiti.
Ha quindi chiesto che, previo accertamento delle mansioni superiori svolte, l'Ente datoriale, ritualmente evocato in giudizio, venisse condannato alla corresponsione delle relative differenze retributive, oltre oneri accessori ed oneri previdenziali, e al risarcimento dei danni subiti per il dedotto demansionamento, con ordine di attribuzione di mansioni coerenti con la declaratoria prevista per i dirigenti ovvero, in subordine, per i quadri direttivi di quarto livello.
2.Nella resistenza di , il Tribunale ha rigettato il ricorso: Controparte_1
- ritenendo la fondatezza dell' eccezione di parziale prescrizione dei crediti retributivi azionati fino al 18/10/14, perché il primo atto interruttivo è stata la richiesta di corresponsione di differenze retributive pervenuta alla parte istante in data 18/10/19;
- ritenendo il difetto di allegazione e prova in ordine allo scollamento tra mansioni a cui il lavoratore era stato formalmente adibito e mansioni di fatto svolte;
- ritenendo che le richieste istruttorie non avrebbero potuto in alcun modo compensare le lacune in punto di allegazione, rispondendo alla esclusiva finalità di offrire riscontri a quanto già compiutamente dedotto nell'atto introduttivo e non già a integrarne eventuali carenze;
- inoltre rilevando (a) che il ricorrente ha chiesto di provare lo svolgimento di funzioni di R.U.P. su 72 contratti, ma la responsabilità di un procedimento amministrativo non è sufficiente a delineare la figura del dirigente;
(b) che il ricorrente ha dedotto di aver ricevuto una delega dei poteri per la cura degli adempimenti prescritti dal d.lgs. n. 81/2008, ma non ha richiesto di provare l'esercizio effettivo dei poteri delegati, limitandosi ad affermare genericamente di essere subentrato ad altro lavoratore avente qualifica dirigenziale;
(c) che dalla documentazione prodotta (allegati
27/29) si evince il suo coinvolgimento, unitamente a diversi altri colleghi, in attività relative al
2 contenzioso regionale e alla disamina dei provvedimenti giudiziari non ancora censiti, per cui risulta destituita di fondamento anche l'asserzione relativa alla totale inattività a decorrere dal
14/06/18; (d) in ultimo che non è provato il danno - patrimoniale e non patrimoniale - dedotto.
3. ha appellato tale decisione deducendo: Parte_1
-che l' eccezione di prescrizione è generica, essendosi l' limitata a fare riferimento ad una CP_1 data, e che non è stata considerata la natura di illecito permanente caratterizzante sia il mancato inquadramento nella categoria dei dirigenti sia la costrizione alla inattività e/o il suo demansionamento;
-che il Tribunale ha omesso di valutare in modo approfondito sia il ricorso introduttivo che le note di trattazione scritta, atti nei quali è stato allegato puntualmente lo svolgimento delle attività eseguite in virtù delle procure conferite nonché di quelle attinenti al periodo successivo alla cessazione degli effetti delle procure;
-che ha articolato i capitoli di prova – ritenuti dal Giudice di prime cure imprecisi e incompleti - in modo che non fossero suggestivi;
-quanto agli elementi caratterizzanti la figura del dirigente, che alle pagine 5 e ss. del ricorso sono narrate circostanze che il Tribunale avrebbe dovuto approfondire al fine di confermare l'esistenza di professionalità, autonomia, potere decisionale, promozione, coordinamento, gestione generale del ricorrente;
-quanto alle attività svolte in qualità di R.U.P., che il Tribunale non si sia confrontato con le tante allegazioni sul punto e non abbia esplorato in alcun modo il contenuto dei documenti depositati, da cui avrebbe potuto, invece, desumere lo svolgimento di attività di fatto dirigenziali;
-quanto al dedotto demansionamento, che la copiosa documentazione prodotta in giudizio non è stata vagliata dal Giudicante. In particolare, : <Quanto ai documenti 27/29: il doc. 27 è una mail datata 07/11/2018 (siamo a 5 mesi dal trasferimento in staff alla Direzione Regionale Calabria:
QUINDI, SEGUENDO IL RAGIONAMENTO DEL GDL, PER ALMENO 5 MESI IL RICORRENTE
NON HA FATTO NULLA) con la quale il Sig. chiede al ricorrente (e ad altri colleghi) di CP_3 svolgere una attività che potrebbe essere assegnata ad un tirocinante, ossia, inserire all'interno di celle excel l'esito delle controversie (favorevole, sfavorevole, parzialmente favorevole), le spese liquidate, i risarcimenti danni (l'autore della mail ha cura di chiarire che, in questi casi,
l'importante lavoro di – quadro direttivo IV livello – dovrà consistere nello scrivere “SI, Pt_1
3 NO”). IL TRIBUNALE DI COSENZA RITIENE – IMPLICITAMENTE, GIACCHÉ NULLA SPIEGA
SUL PUNTO – CHE TALE ATTIVITÀ SIA COERENTE CON IL PROFILO POSSEDUTO
(QUADRO DIRETTIVO DI IV LIVELLO). I docc. 28 e 29 contengono mail che dimostrano che il
Sig. ha svolto, suo malgrado, tale banale compito (l'odierno appellante “evade” il lavoro Pt_1 assegnato e consistente nell'aggiornamento e nella trasmissione di un file): EVIDENTEMENTE
ANCHE IN QUESTO CASO IL TRIBUNALE DI COSENZA HA RITENUTO – SEMPRE
IMPLICITAMENTE – CHE TALE ATTIVITÀ FOSSE COERENTE CON IL PROFILO
POSSEDUTO (RIPETESI: QUADRO DIRETTIVO DI IV LIVELLO). Tutto qui. A fronte della
“roboante” lettera di trasferimento, il carico di lavoro attribuito ad un quadro direttivo di IV livello si palesa dopo ben 5 mesi e consiste nell'aggiornare un file e nel trasmetterlo per mail.
Quanto al doc. 21.2 offerto in comunicazione dalla resistente: Se il GdL del grado precedente avesse dedicato maggiore attenzione alle NTS depositate dalla difesa del Sig. , avrebbe Pt_1 certamente notato che proprio il documento in questione è assolutamente inidoneo a comprovare alcunché. Nelle NTS si scriveva, infatti (e ci si scusa con l'On.le Collegio adito per la ripetitività), quanto segue: il Sig. non ha mai formato il ricorrente né gli ha mai fornito Parte_2 informazioni. Quanto al punto 44) bisogna fare chiarezza: nessuna ragione tecnica temporanea ha impedito l'accesso del ricorrente alla cartella condivisa;
più banalmente, l'accesso era consentito solo – per policy aziendale – al personale appartenente al Settore Contenzioso regionale;
il ricorrente non poteva accedere giacché totalmente “ignoto” a tale Settore e, quindi, giacché la datrice di lavoro non ha mai provveduto a costruire per il dipendente il profilo e le autorizzazioni necessarie per consentirgli di accedere. Infatti, il documento 22 offerto in comunicazione da controparte comprova la veridicità di quanto si va dicendo: il Sig. parla nella sua mail di Tes_1 difficoltà strutturali riscontrate nel rilascio delle abilitazioni richieste per il Collega Pt_1
all'utilizzo della cartella internal. . Ciò significa
[...] Email_1
(almeno) due cose: il ricorrente è stato spostato come un “pacco” da un'area di responsabilità ad una Struttura che nulla sapeva di lui e della quale egli nulla poteva sapere (difficoltà strutturali); evidentemente al momento del trasferimento nessuno aveva pensato a mettere il ricorrente in condizione di svolgere le (inferiori) mansioni di cui alla nota sopra citata datata 14/06/2018, tant'è che solo a settembre qualcuno si ricordava del Sig. . Ancora, al punto 44.1 si legge di una Pt_1
“disponibilità” in formato cartaceo dei documenti da esaminare: il doc. 22.1 offerto in comunicazione è un semplice elenco di pratiche inserite nella “cartella di rete” (si ricordi: inaccessibile al ricorrente). Non si comprende cosa dovrebbe dimostrare;
non si comprende da cosa si evinca l'esistenza e la disponibilità per il ricorrente di un qualsiasi supporto cartaceo.
4 Quindi bisogna preliminarmente considerare che il Sig. non era messo nelle condizioni di Pt_1 accedere al sistema e non poteva operare, sia pure svolgendo mansioni assolutamente inferiori a quelle che avrebbe dovuto svolgere coerentemente con il suo inquadramento.>>;
- che il Giudice di prime cure ha completamente omesso di pronunciarsi sulla seguente domanda:
declaratoria prevista per i dirigenti o, in subordine, con la declaratoria prevista per i quadri direttivi
IV livello.>>;
-riguardo alla spiegata domanda risarcitoria, che – in ossequio alla più recente giurisprudenza formatasi in materia - il danno da inattività/demansionamento/dequalificazione si sarebbe potuto desumere presuntivamente e calcolare in via equitativa;
-che, infine la condanna alle spese è ingiusta, atteso il mancato espletamento di attività istruttoria, che, peraltro, qualora fosse stata svolta, avrebbe indotto il Giudicante a mutare totalmente il proprio convincimento.
4.L'appellata, ritualmente costituita, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del gravame per genericità dei motivi;
nel merito, ne ha contestato l'infondatezza sia in fatto che in diritto, insistendo per il suo integrale rigetto.
5.Assunta prova testimoniale, il Collegio ha sostituito, ai sensi dell'art.127 ter cpc, l'udienza di discussione con il deposito di note scritte, acquisite le quali, ha deliberato la seguente decisione.
DIRITTO.
6.L'appello è ammissibile perché prospetta critiche specifiche a individuati passaggi motivazionali, ma è solo in parte fondato per quanto si andrà ad esporre.
7.Il motivo di gravame afferente la prescrizione è infondato.
7.1-Premesso che non è stata censurata nè l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione
(conforme, del resto, alla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di domanda avente ad oggetto le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della qualifica superiore: cfr. Cass.
21645 del 26/10/2016; e, in precedenza Cass. 24 maggio 2006 n. 12238, Cass. 21 agosto 2007 n.
17777, Cass. 8 aprile 2011 n. 8057, Cass. 26 luglio 1996 n. 6750, Cass. 23 agosto 1997 n. 7911); né la sua decorrenza in costanza di rapporto, osserva questo Collegio che la fattispecie dell'illecito permanente invocata dall'appellante non si attaglia al caso in esame.
5 E ciò in quanto:
-la fattispecie predetta è connotata da un unico fatto generatore, verificatosi in un preciso momento, con prolungamento nel tempo dei relativi effetti;
-nella presente controversia la pretesa azionata dal lavoratore è originata da prestazioni che si esplicano in distinte unità temporali con modalità diverse ( come dallo stesso affermato in ricorso), per cui l' illecito ascrivibile alla parte datoriale appare essere del tipo istantaneo con effetti permanenti, caratterizzato cioè da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando sussistere i suoi effetti.
7.2-Nel caso di illecito istantaneo con effetti permanenti, la prescrizione inizia a decorrere con la prima manifestazione del danno, che nella specie coincide con il mancato pagamento alle scadenze di legge della retribuzione maturata per la qualità e quantità di lavoro asseritamente prestato.
Ne discende- essendo pacifico che il primo atto interruttivo della prescrizione è quello indicato nella sentenza impugnata- la conferma dell'avvenuta estinzione dei crediti retributivi rivendicati dall' in ragione dello svolgimento di fatto di mansioni superiori nel periodo dal 2011 al Pt_1
18.10.2014.
7.3-Occorre solo aggiungere che, al fine di verificare la fondatezza delle censure afferenti al mancato riconoscimento delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di fatto di mansioni dirigenziali , si deve tenere conto dell'attività lavorativa temporalmente collocabile dal 19.10.2014 al giugno 2018 (epoca dell'asserito patito demansionamento) giacchè : < In tema di pretese creditorie identiche relative a periodi diversi del medesimo rapporto giuridico, ove sia richiesta la condanna del datore alla corresponsione di una delle relative somme e si sia estinto per prescrizione il diritto di pretenderne l'adempimento, deve essere escluso l'interesse della parte ad agire in giudizio per accertare l'esistenza del credito rilevante astrattamente in relazione alla pretesa retributiva identica relativa a periodo diverso del medesimo rapporto>( v. cass.19720/2007).
8.Ciò detto, rileva la Corte che dalle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo è possibile ricostruire che nel periodo 2014/2018, ha ricoperto il ruolo di responsabile dell'Unità Pt_1
Operativa Gestione immobiliare nell'ambito della funzione Logistica ed Infrastrutture, ma ciò solo fino al 30.6.2017; a partire da tale ultima data e fino al 14.6.2018, il ricorrente pur sostenendo
6 genericamente di avere svolto mansioni dirigenziali non ha fornito alcuna indicazione neanche sommaria né di incarichi né di compiti disimpegnati1.
8.1- E non sono stati neanche offerti elementi di valutazione utili per affermare che l'incarico di responsabile dell'unità operativa gestione immobiliare abbia implicato lo svolgimento di funzioni dirigenziali.
8.2-E' pur vero che l' ha sostenuto che <… le funzioni/mansioni assegnategli nel Pt_1 periodo 2014/2017, sono certamente utili all'inquadramento dirigenziale: - Si veda il fascicoletto lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Firenze (doc. 32): nel rapporto di verifica riesame e validazione del progetto esecutivo il ricorrente firma quale responsabile del procedimento;
parimenti dicasi in merito alla validazione del progetto esecutivo;
il ricorrente, in totale autonomia, convocava l'azienda impegnata nella procedura per il c.d. contraddittorio e si interfacciava con l'impresa e con la Direzione Lavori richiedendo la trasmissione della documentazione;
inoltre, il ricorrente n.q. di responsabile dei lavori conferiva autonomamente all'Arch. la procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della CP_4 notifica preliminare del cantiere edile. Si veda pure il fascicoletto note varie4 (doc. 33): il ricorrente è autore di note tecniche per la rinegoziazione di canoni locativi per la sede di Napoli, razionalizzazione degli PAzi, ri-contrattualizzazione di canoni per le sedi di Cagliari e Caserta;
è autore di note tecniche per la razionalizzazione di unità immobiliari situate in Avezzano;
è autore di nota tecnica in merito alla risoluzione consensuale del contratto di locazione per immobili siti in 1 <.. viene nominato Responsabile dell'Unità Operativa logistica nell'ambito della Direzione Generale della
Corporate Centre di IT Sud PA con nota del 13.10.2011. Si Tratta di incarico che era precedentemente affidato ( con disposizione organizzativa n.1 del 1.7.2011 -doc2- al sig. Persona_1
, inquadrato come dirigente). ..quindi inizia a svolgere mansioni dirigenziali sostituendo un dirigente nella funzione… ( pag.2);
-in data 19.2.2013 sono revocate la procura speciale avente ad oggetto la delega dei poteri per la cura degli adempimenti prescritti dal dlgs n.81/2008 ( conferita il il 17.10.2011) nonché la nomina quale Responsabile dell'UNITA' Operativa Logistica di IT SU PA .. ( pag. 6 );
-
Gestione immobiliare nell'ambito della funzione Logistica ed Infrastrutture, all'interno della Direzione servizi accentrati di Corporate ( doc.21)> ( pag.6);
-<..in data 30.6.2017 ..apprende per puro caso di non essere più il Responsabile Gestione immobiliare..>;
<..Con comunicazione del 14.6.2018 ( doc. 24) . comunica al ricorrente “ Controparte_1 una variazione assegnazione” assegnando Infusino in Staff al Direttore Regionale Calabria> ( pag. 7).
7 Roma (e per la stipula di nuovo contratto di locazione); il ricorrente cura le procedure per
l'affidamento del servizio di pubblicità legale su quotidiani dell'estratto di bando ricerca immobiliare in locazione passiva;
redige nota tecnica informativa avente ad oggetto la riconsegna di locali in Roma, formulando proposte ed individuando soluzioni. >>.
8.3-Sennonchè, ritiene la Corte che detto assunto e la documentazione a corredo non siano significative nel senso voluto dal lavoratore, giacchè le funzioni di responsabile del procedimento e quelle altre descritte risultano pienamente riconducibili alla declaratoria del IV livello quadro direttivo formalmente assegnatogli (art.82 ccnl) laddove contempla lo svolgimento in via continuativa, di mansioni implicanti <.. elevate responsabilità funzionali e elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni, …ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente categoria e/o alla 3ª area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori. Tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi in rappresentanza dell'azienda, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili.>.
9.In definitiva, sulla base delle argomentazioni finora esposte, va confermata la statuizione di rigetto della domanda di pagamento delle differenze retributive correlate allo svolgimento di fatto di mansioni dirigenziali.
10. Diversamente è a dirsi in ordine al denunciato demansionamento.
E' principio pacifico che Quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che
l'adibizione a mansioni inferiori fosse giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.> ( Cass. Ordinanza n.48 del 02/01/2024).
10.1- Nella specie a fronte dell'allegazione dell' di essere stato forzato a partire da giugno Pt_1
2018 alla inattività e di essere stato < da ultimo > assegnatario di < pochi compiti che sono
8 meramente esecutivi, ripetitivi e mortificanti>, la parte datoriale non ha assolto gli oneri di prova su di essa incombenti.
Ed invero:
-pur avendo esposto che a partire dal giugno 2018 l' è stato collocato in staff al Direttore Pt_1
Regionale Calabria con il compito di verificare e provvedere al monitoraggio dei ricorsi e dei reclami del contenzioso regionale e, in particolare, di curare le seguenti attività (all. 21 della memoria difensiva di primo grado): reclami proposti dai contribuenti esprimendo un giudizio in merito al possibile esito degli stessi;
- monitorare, coadiuvandosi con il Settore Amministrazione Riscossione Regionale e con il Settore
Contenzioso Regionale, lo stato di recupero dei crediti nei confronti degli Enti Creditori condannati in solido con l' , attivando ogni utile contatto ed Controparte_5 identificando le iniziative da porre in essere, previa valutazione congiunta con la Direzione
Regionale; - garantire il presidio e l'assistenza su qualsivoglia iniziativa e/o progetto dell'Ente, da espletarsi da parte della Direzione Regionale. >;
-e pur avendo puntualizzato che Detta attività era stata prevista al fine di realizzare le fondamentali fasi di valutazione di un elevato quantitativo di provvedimenti dell'Autorità
Giudiziaria, ancora giacenti, cioè non avviati a lavorazione dal competente Settore Contenzioso
Regionale. Allo scopo, pertanto, di smaltire l'arretrato ed efficientare il relativo processo, il aveva assunto la determinazione di avviare un progetto straordinario Parte_3 finalizzato al recupero dei ritardi di lavorazione, articolato in due distinte attività: • propedeutico esame, valutazione e classificazione degli atti;
• realizzazione di tutte le successive fasi operative.>;
non ha suffragato tali assunti con sufficienti riscontri probatori.
10.2-Le risultanze istruttorie ( prova testimoniale diretta del lavoratore e contraria della parte datoriale assunta da questa Corte nonché i documenti indicati già in sentenza ) consentono, invero di stabilire che l' presso lo Staff direzione ha svolto un'attività di censimento di sentenze, Pt_1 consistente nell' inserimento in fogli excel dell'esito della controversia , delle spese processuali , degli eventuali risarcimenti danni ( v. allegati 27-28-29) e , a partire da agosto 2019, ha disimpegnato il compito particolare di spese legali> ( v. teste verb. Udienza 27.3.2025). Testimone_2
Non vi è alcun riscontro dell'attività di reclami proposti dai contribuenti esprimendo un giudizio in merito al possibile esito degli stessi: al
9 riguardo, il teste ( v. verbale udienza 27.3. 2025) all'epoca responsabile regionale del Parte_2
“settore contenziosi” ha riferito che accoglibilità delle istanze >.Ma non ha confermato se tale attività è stata in concreto espletata dall'appellante lavoratore, limitandosi a dire che <… avrebbe dovuto rispondere al Direttore
Regionale>.
Infine, alcun elemento di valutazione è stato offerto circa l'affidamento all' di compiti di Pt_1 presidio e assistenza su qualsivoglia iniziativa e/o progetto dell'Ente, da espletarsi da parte della
Direzione Regionale.
Ebbene, appare a dir poco evidente che l'attività dell' così come emersa nell'istruttoria non Pt_1
è congruente al suo inquadramento di quadro direttivo di quarto livello, figura professionale per la quale la stessa parte datoriale ammette che, in base alla declaratoria contrattuale dell'art. 82 del
CCNL applicato, numero minimo di dipendenti, compreso il preposto, ovvero la preposizione ad una attività cui non solo siano addetti un certo numero minimo di dipendenti, compreso il preposto, ma che rientri nell'ambito delle attività specialistiche individuate dalle parti collettive. Inoltre, la declaratoria dei
Quadri direttivi prevede lo svolgimento in via continuativa di mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali e elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni.>.( pag,36 memoria di costituzione in appello).
10.3-In ordine ai danni che l'appellante ha ricondotto al demansionamento si osserva quanto segue.
10.3.1-Quanto al danno non patrimoniale di tipo morale, esistenziale ed alla vita di relazione, il ricorrente non ha formulato alcuna specifica allegazione né richiesta di prove , come invece avrebbe dovuto fare in base all'orientamento consolidato della Suprema Corte secondo cui <..il danno in questione non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e nel ricorso introduttivo del giudizio occorre specificare “l'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno” (da ultimo, cfr. Cass., sez. lav., 16.12.2020, n. 28810)>.
10.3.2-Deve, invece, affermarsi la sussistenza del danno professionale.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale dal quale questo collegio non ha motivo di discostarsi, in caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore , il giudice del merito
10 può desumere l'esistenza del relativo danno e determinarne l'entità, anche in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto ( Cass. n. 19778 del 2014, Cass. n. 4652 del 2009).
Pertanto, avuto riguardo alla lunga esperienza dell'appellante nel ruolo suo proprio di quadro direttivo di quarto livello, alla durata del demansionamento (dal 14.6.2018 alla data di deposito della domanda giudiziale 26.6.2020), nonché alla cessazione dal servizio, per pensionamento, in data 30.06.2021, ritiene la Corte di dovere, rapportare il danno alla professionalità alla misura del
20% della retribuzione mensile percepita dall' nell'anno 2018, moltiplicato per il numero Pt_1 di mesi trascorsi dal 14 giugno 2018 al 26.6.2020, oltre interessi legali e rivalutazione da tale ultima data al soddisfo.
11. Conclusivamente, la sentenza va parzialmente riformata nei termini di cui in dispositivo
12.La reciproca parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese in ragione della metà; la restante metà va posta a carico dell'appellata e si liquida come da dispositivo, mediante applicazione dei compensi previsti nelle vigenti tariffe forensi in relazione alle fasi di studio, introduzione, istruzione (limitatamente al giudizio di primo grado) e decisione della causa.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1 depositato il 03/11/2021 , avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n.
1681/2021 , pubblicata in data 29/09/2021 , così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata condanna al risarcimento del danno in favore dell'appellante liquidato nella Controparte_1 misura del 20% della retribuzione mensile percepita nell'anno 2018 moltiplicato per il numero di mesi trascorsi dal 14 giugno 2018 al 26.6.2020, oltre interessi legali e rivalutazione da tale ultima data al soddisfo;
- conferma nel resto;
-compensa in ragione della metà; pone a carico dell'appellata la restante metà liquidata in euro
1.400,00 per il primo grado ed euro 1.500,00, per il grado di appello, oltre accessori di legge .
Così deciso nella camera di consiglio del 22/5/2025
11 La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Portale
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