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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/09/2025, n. 3360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3360 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14366/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Cesaroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14366/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. ROMITO DOMENICO, elettivamente Parte_1 domiciliato come in atti pagina 1 di 8 ATTORE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ARCUCCI GENNARO, elettivamente domiciliato come in atti
CONVENUTO
***************
All'udienza del 10.6.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate a verbale, la causa era riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, , unitamente ad altri investitori, Parte_1 lamentava di essere titolare di conto corrente e di conto titoli presso la filiale di Salerno della
[...] su cui erano state addebitate operazioni di acquisto di azioni della predetta Banca, Controparte_1 operate in violazione degli obblighi informativi sanciti dal T.U.I.F.
Evocava in giudizio la invocando, in via principale, la declaratoria di nullità Controparte_1 delle operazioni di investimento ed, in via subordinata, l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della Banca convenuta con condanna al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando integralmente il contenuto della CP_1 domanda, perché infondata in fatto e in diritto.
Eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione delle azioni e la necessità di detrarre le somme riscosse a titolo di dividendi nel corso del rapporto nonché quale concorso di colpa del danneggiato.
Disposta la separazione delle cause ed espletata ctu, era formulata proposta conciliativa, in ordine alla quale parte attrice ometteva di fornire riscontro, ed all'udienza del 10.6.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa era riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
In sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice insisteva unicamente nella domanda risarcitoria.
La domanda attorea è fondata e viene accolta.
L'attrice ha contestato le seguenti operazioni di investimento:
pagina 2 di 8 La documentazione prodotta in atti supporta la domanda attorea.
Alla vicenda in esame trova applicazione la disciplina contenuta nel D. Lgs n.58/98, unitamente al Reg. Consob n. 16190/2007 del 29.10.2007 (conseguente all'entrata in vigore della direttiva MiFID 2004/39/EC -Markets in financial instruments directive-, vigente dal 31 gennaio 2007 al 2 gennaio
2018, allorquando è entrata in vigore la nuova direttiva MiFID II -2014/65/EU).
Preliminarmente, si impone la delibazione dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, da ritenersi infondata, tenuto conto dell'anno del primo investimento (2012), essendo ormai granitica la giurisprudenza che riconosce natura contrattuale alla responsabilità in materia di intermediazione finanziaria, soggetta al termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c.
L'eccezione va esaminata con riferimento alla sola domanda residuata rispetto alle domande contenute in citazione, come da precisazione delle conclusioni, ossia l'azione risarcitoria conseguente ad inadempimento contrattuale.
Deve premettersi, sul punto, che la giurisprudenza di legittimità ha già preso posizione circa l'ammissibilità di una tale domanda, “non sussistendo alcun ostacolo a che la pretesa risarcitoria per inadempimento contrattuale possa essere azionata anche separatamente dalla domanda di risoluzione del contratto” facendo l'art. 1453 cod. civ. espressamente salvo il risarcimento del danno, “con la conseguenza che non può ritenersi implicita nella proposizione della domanda risarcitoria quella, autonoma, di risoluzione del contratto (tra le altre, Cass., 27 ottobre 2006, n. 23723; Cass., 24 novembre 2010, n. 23820)” (Cassazione Civile n. 12996 del 23/06/2016).
La domanda attorea, dunque, è rimasta circoscritta unicamente alla pretesa, svolta ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., del danno patito quale conseguenza dell'illecito contrattuale, in ragione del dedotto inadempimento della banca convenuta nella prestazione degli obblighi informativi.
pagina 3 di 8 In particolare, secondo l'impostazione sposata dalla Suprema Corte, le norme disciplinanti l'attività di intermediazione mobiliare (art. 6 L. n. 1 del 1991 e successive modificazioni) hanno carattere imperativo: esse sono, cioè, dettate non solo nell'interesse del singolo contraente di volta in volta implicato ma anche nell'interesse generale all'integrità dei mercati finanziari e si impongono inderogabilmente alla volontà delle parti contraenti. La violazione di una o più tra dette norme non comporta, però, automaticamente, la nullità dei contratti stipulati dall'intermediario col cliente, vigendo anche nello specifico settore dell'intermediazione finanziaria la tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto: la violazione delle prime, tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, genera responsabilità e può esser causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità (Cass. civ., Sez. Unite, 19/12/2007, n.26724; Sez. Unite, 19/12/2007,
n.26725; Cass. civ., Sez. I, 29/09/2005, n.19024).
Ed ancora: “In tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n.
1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso” ( Cfr. Cass. S.U. n. 26724/2007; Cass. Sez. III, n. 15099/2021).
L'investitore, prima di poter porre in essere operazioni di investimento finanziario, è tenuto a sottoscrivere con l'intermediario un c.d. contratto – quadro, che regolerà i futuri rapporti tra le parti e che, ai sensi dell'art. 23. deve avere la forma scritta a pena di nullità, rilevabile solo dal CP_2 cliente, al quale deve essere consegnata una copia del contratto medesimo, debitamente sottoscritta dalle parti.
Dopo la stipula del contratto quadro, l'investitore potrà procedere alla sottoscrizione delle operazioni di investimento attraverso la predisposizione di ordini.
Secondo la normativa primaria e secondaria di settore, l'intermediario è tenuto ad adempiere ad una serie di obblighi informativi in favore dell'investitore, in modo da consentirgli di effettuare scelte consapevoli.
Il rapporto fra intermediario e investitore è caratterizzato da una forte asimmetria informativa e pertanto il cliente, in qualità di contraente debole del rapporto, è legittimato, in caso di inadempimento agli obblighi informativi al momento della vendita dei prodotti finanziari, ad ottenere la risoluzione del contratto quadro e dei singoli ordini di investimento e il conseguente risarcimento del danno.
La casistica giurisprudenziale è ormai granitica nell'escludere che gli eventuali difetti di informazione possano comportare vizi incidenti sulla validità del contratto, purché stipulato per iscritto, residuando spazio unicamente per profili di inefficacia e di responsabilità contrattuale.
pagina 4 di 8 Tale conclusione si basa su due considerazioni: l'assenza di una comminatoria espressa di nullità da parte della normativa di settore –pur nella consapevolezza del carattere imperativo della predetta normativa- e l'omessa incidenza dell'eventuale violazione degli obblighi di informazione sulla presenza del consenso del sottoscrittore alla conclusione del contratto.
Per quanto concerne il riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore, deve osservarsi che l'investitore è tenuto ad allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche avvalendosi di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni con la specifica diligenza richiesta dalla natura dell'affare.
Quanto alle presunzioni, va rilevato che “pur non potendo mai il danno derivante all'investitore dall'inadempimento degli obblighi informativi dell'intermediario considerarsi in re ipsa, tuttavia, in assenza dell'assolvimento dell'obbligo informativo dell'intermediario previsto dalla legge, sussiste una presunzione dell'esistenza del nesso di causalità, quanto all'avvenuta effettuazione di una scelta non consapevole da parte dell'investitore, senza che la precedente o la contestuale condotta di investimento in altri titoli rischiosi esoneri dall'adempimento degli obblighi informativi in capo all'intermediario, né integri la prova contraria su di lui gravante” (cfr. Cass. n. 18153/2020).
Riassumendo, la disciplina applicabile per un ordinario prodotto finanziario è quella contemplata, da un lato, dagli artt. 21 e 23 del TUIF, che prevedono la forma scritta del contratto di intermediazione finanziaria, l'obbligo informativo a carico degli operatori finanziari e un'inversione dell'onere della prova, nei giudizi risarcitori, circa l'adozione della specifica diligenza prevista e, dall'altro, dagli artt.28 e 29 del Reg. che sanciscono l'obbligo di CP_3 profilatura dell'investitore circa la sua esperienza, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi e la sua propensione al rischio e l'obbligo per l'intermediario di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
In relazione ai già citati obblighi informativi, il soggetto (intermediario o proponente) che stipula un contratto avente ad oggetto strumenti di investimento deve assolvere ad un obbligo di informazione c.d. passiva (in termini di adeguatezza, art. 39 delibera n. 16190/2007, e di CP_3 appropriatezza, art. 42 delibera cit.) e conseguentemente ad un obbligo di informazione CP_3 c.d. attiva, ossia fornire “ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole” (art. 27 delibera n. 16190/2007 che specifica il contenuto dell'obbligo informativo di cui al CP_3 citato art. 21 d.lgs. 58/1998).
Quindi, l'intermediario finanziario è tenuto, tra gli altri obblighi previsti dalla disciplina di settore, a valutare l'adeguatezza o l'appropriatezza (a seconda che svolga o meno il servizio di consulenza) dell'acquisito rispetto al profilo di rischio del proprio cliente ed a fornire allo stesso informazioni complete nel senso suddetto, tenuto anche conto del grado di conoscenza del cliente.
In questo senso, costituisce ius receptum nel nostro ordinamento il principio secondo cui l'intermediario, dopo aver diligentemente raccolto le informazioni necessarie e prima di effettuare qualsiasi operazione, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (tra le altre, Cass. n. 18121/2020).
pagina 5 di 8 Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario opera per tutti i tipi di servizi di investimento, sia di esecuzione di ordini per conto dei clienti sia di consulenza (tra le altre, Cass. n. 3914/2018) ed impone, in capo agli intermediari, un costante obbligo di informazione, non solo prima e in occasione della stipula del c.d. contratto quadro disciplinante i depositi di strumenti finanziari, ma anche prima dell'esecuzione della singola operazione di investimento (tra le altre, Cass. 7932/2023; 35789/2022).
Passando all'esame della fattispecie sottoposta al giudizio del Tribunale, deve in primis ricordarsi che parte attrice ha insistito unicamente nella domanda risarcitoria, rinunciando alle altre domande.
In ordine alla violazione degli obblighi informativi in capo all'intermediario, presupposto per la valutazione della domanda risarcitoria, l'esame della documentazione in atti porta a ritenere configurabile un inadempimento della convenuta nella prestazione dei predetti obblighi in relazione alle operazioni di investimento impugnate.
Nel questionario di profilatura del 31/05/2012, l'attrice aveva dichiarato di avere “come obiettivo di investimento proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici” e di essere “disposta ad accettare una perdita corrispondente a una piccola parte del capitale investito”. Aggiungeva di avere una “consistenza del suo reddito annuo da 50.000 a 100.000 Euro” e “debiti residui a medio - lungo termine ammontanti a meno di 50.000 Euro”; una buona conoscenza degli strumenti finanziari ma di non conoscere i derivati;
di aver effettuato “Negli ultimi 12 mesi operazioni in strumenti finanziari fino a 5.000 Euro” e di effettuare “meno di una operazione a trimestre in strumenti finanziari”.
All'esito di tale questionario era assegnato un profilo di rischio MEDIO, che deve ritenersi incompatibile e non adeguato agli investimenti operati.
Gli investimenti oggetto di esame, infatti, riguardano le azioni emesse dalla banca convenuta, ossia azioni non quotate, qualificabili quali titoli di rischio quanto meno medio-alto, essendo scambiabili non in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci- azionisti e perciò difficilmente liquidabili, potendo incontrare limitazioni nello smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole.
La valutazione della rischiosità del titolo è operata in astratto, in ragione della natura dello strumento, della capacità di smobilizzo e della sua variabilità, prescindendo dall'andamento del titolo specifico negli anni dell'investimento medesimo;
inoltre, tale valutazione è stata ribadita in numerose pronunce adottate dal Tribunale adito in relazione alla medesima tipologia di strumento finanziario e non deriva dalla valutazione compiuta dal consulente nominato.
La circostanza che il consulente abbia espresso un parere tecnico derivante dallo studio operato all'interno dell'elaborato circa la rischiosità del titolo non inficia in ogni caso la validità della consulenza.
La profilatura non è stata mai ripetuta in occasione delle successive operazioni di investimento.
Gli investimenti, inoltre, si sono concentrati unicamente su azioni ed obbligazioni della
[...]
CP_1
Allo stato, non residua alcun valore attribuibile alle predette azioni, come già accertato in numerosi precedenti giurisprudenziali anche di questo Tribunale.
La valutazione complessiva di tali elementi porta a ritenere che, se adeguatamente informato in ordine ai rischi ed alle caratteristiche dell'operazione oggetto di causa, l'attrice non avrebbe optato per tale forma di investimento;
in tal senso si configura l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata.
pagina 6 di 8 Va infatti evidenziato che “Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo - informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario” (Cass., n. 33596/2021); ed ancora: “L'inadempimento degli obblighi informativi dell'intermediario finanziario ingenera una presunzione legale di riconducibilità dell'investimento all'inadeguatezza delle informazioni fornite dall'istituto di credito, responsabile del disorientamento del risparmiatore, così obbligandolo al risarcimento del danno. È onere dell'intermediario provare, per converso, di aver agito con la diligenza richiestagli, non essendo a ciò sufficiente una dimostrazione generica della propensione al rischio dell'investitore ovvero l'aver fornito al cliente la segnalazione di inadeguatezza dell'operazione, trattandosi di uno strumento inidoneo all'assolvimento degli obblighi informativi di cui all'art. 21 del d. lgs. n. 58/1998 (TUF)” (Cassazione civile sez. I, 20/03/2023, n.7932).
Nessuna prova specifica è stata fornita sul punto nel caso di specie.
Sulla scorta di quanto sin qui esposto, ravvisato il grave inadempimento colpevole della convenuta in relazione a tutti gli investimenti contestati, consegue un danno in capo all'attrice di € 31253,15 (importo addebitato per l'acquisto, detratte cedole e dividendi riscossi come da documenti in atti), come correttamente quantificato dal ctu.
Infatti, “In tema di intermediazione mobiliare, ove l'intermediario sia condannato a risarcire il danno cagionato al cliente per avere dato corso a un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi su di lui gravanti, senza che sia pronunciata anche la risoluzione del contratto di negoziazione, si deve tenere conto che l'investitore resta in possesso dei titoli, sicché, in applicazione del criterio generale della "compensatio lucri cum damno", dalla liquidazione va decurtato il valore residuo dei titoli acquistati - così come risultante dalle quotazioni ufficiali al momento della decisione-, nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse” (Cass., n. 17498/2020).
Non è configurabile un concorso di colpa degli attori, non adeguatamente dimostrato e circostanziato in atti. A tal proposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte (Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016).
Inoltre, "In tema di intermediazione finanziaria, allorché sia pronunciata la condanna dell'intermediario al risarcimento del danno patito dall'investitore, in ragione dell'inadempimento ai propri obblighi, quantificato sull'assunto della perdita di integrale valore dei titoli al momento della decisione, va del pari disposta la restituzione dei titoli medesimi, quale espressione del medesimo principio di cui all'art. 1223 c.c., del risarcimento effettivamente corrispondente al danno, ogni qualvolta il loro residuo valore venga reputato, al momento della decisione, pari a zero, ma non risulti altresì in giudizio l'impossibilità di un successivo incremento del valore stesso, per essere stati i titoli annullati, definitivamente ceduti o per qualsiasi altra concreta evenienza". (così
Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, n.14178).
pagina 7 di 8 Quanto agli accessori, “In tema di risarcimento del danno cagionato dall'intermediario per violazione dei doveri informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998, spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della sottoscrizione delle obbligazioni (giorno di verificazione dell'evento dannoso), poiché, in assenza di risoluzione del contratto, l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” (Cassazione civile sez. I, 06/09/2022, n.26202).
Infine, gli interessi sono da liquidare al tasso legale e non al maggior tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., stante la tardiva proposizione della domanda sul punto.
Pertanto, la domanda è accolta in parte qua.
Le spese legali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55, tenuto conto del decisum, applicando i minimi tariffari in considerazione della unificazione di più domande in un unico atto e dell'espletamento della sola istruttoria tecnica, con riconoscimento dei minimi per la fase decisoria alla luce del mancato riscontro alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione civile, in funzione di Giudice Unico, in persona della Dott.
Paola Cesaroni, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione regolarmente notificato, da nei confronti della già Parte_1 Controparte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
- ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la convenuta al CP_1 pagamento della somma di € 31253,15 a titolo di risarcimento del danno, oltre al danno da svalutazione monetaria, determinato in applicazione dell'Indice Istat anno per anno vigente a decorrere dai rispettivi ordini di investimento qui censurati e con la maggiorazione degli interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata a decorrere dalle rispettive date di acquisto;
- Condanna la convenuta a rifondere, in favore di parte attrice, le spese di giudizio, liquidate complessivamente in € 4000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- pone a carico della convenuta le spese di CTU.
Bari, 30 settembre 2025
Il Giudice
dott. Paola Cesaroni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Cesaroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14366/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. ROMITO DOMENICO, elettivamente Parte_1 domiciliato come in atti pagina 1 di 8 ATTORE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ARCUCCI GENNARO, elettivamente domiciliato come in atti
CONVENUTO
***************
All'udienza del 10.6.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate a verbale, la causa era riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, , unitamente ad altri investitori, Parte_1 lamentava di essere titolare di conto corrente e di conto titoli presso la filiale di Salerno della
[...] su cui erano state addebitate operazioni di acquisto di azioni della predetta Banca, Controparte_1 operate in violazione degli obblighi informativi sanciti dal T.U.I.F.
Evocava in giudizio la invocando, in via principale, la declaratoria di nullità Controparte_1 delle operazioni di investimento ed, in via subordinata, l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della Banca convenuta con condanna al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando integralmente il contenuto della CP_1 domanda, perché infondata in fatto e in diritto.
Eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione delle azioni e la necessità di detrarre le somme riscosse a titolo di dividendi nel corso del rapporto nonché quale concorso di colpa del danneggiato.
Disposta la separazione delle cause ed espletata ctu, era formulata proposta conciliativa, in ordine alla quale parte attrice ometteva di fornire riscontro, ed all'udienza del 10.6.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa era riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
In sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice insisteva unicamente nella domanda risarcitoria.
La domanda attorea è fondata e viene accolta.
L'attrice ha contestato le seguenti operazioni di investimento:
pagina 2 di 8 La documentazione prodotta in atti supporta la domanda attorea.
Alla vicenda in esame trova applicazione la disciplina contenuta nel D. Lgs n.58/98, unitamente al Reg. Consob n. 16190/2007 del 29.10.2007 (conseguente all'entrata in vigore della direttiva MiFID 2004/39/EC -Markets in financial instruments directive-, vigente dal 31 gennaio 2007 al 2 gennaio
2018, allorquando è entrata in vigore la nuova direttiva MiFID II -2014/65/EU).
Preliminarmente, si impone la delibazione dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, da ritenersi infondata, tenuto conto dell'anno del primo investimento (2012), essendo ormai granitica la giurisprudenza che riconosce natura contrattuale alla responsabilità in materia di intermediazione finanziaria, soggetta al termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c.
L'eccezione va esaminata con riferimento alla sola domanda residuata rispetto alle domande contenute in citazione, come da precisazione delle conclusioni, ossia l'azione risarcitoria conseguente ad inadempimento contrattuale.
Deve premettersi, sul punto, che la giurisprudenza di legittimità ha già preso posizione circa l'ammissibilità di una tale domanda, “non sussistendo alcun ostacolo a che la pretesa risarcitoria per inadempimento contrattuale possa essere azionata anche separatamente dalla domanda di risoluzione del contratto” facendo l'art. 1453 cod. civ. espressamente salvo il risarcimento del danno, “con la conseguenza che non può ritenersi implicita nella proposizione della domanda risarcitoria quella, autonoma, di risoluzione del contratto (tra le altre, Cass., 27 ottobre 2006, n. 23723; Cass., 24 novembre 2010, n. 23820)” (Cassazione Civile n. 12996 del 23/06/2016).
La domanda attorea, dunque, è rimasta circoscritta unicamente alla pretesa, svolta ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., del danno patito quale conseguenza dell'illecito contrattuale, in ragione del dedotto inadempimento della banca convenuta nella prestazione degli obblighi informativi.
pagina 3 di 8 In particolare, secondo l'impostazione sposata dalla Suprema Corte, le norme disciplinanti l'attività di intermediazione mobiliare (art. 6 L. n. 1 del 1991 e successive modificazioni) hanno carattere imperativo: esse sono, cioè, dettate non solo nell'interesse del singolo contraente di volta in volta implicato ma anche nell'interesse generale all'integrità dei mercati finanziari e si impongono inderogabilmente alla volontà delle parti contraenti. La violazione di una o più tra dette norme non comporta, però, automaticamente, la nullità dei contratti stipulati dall'intermediario col cliente, vigendo anche nello specifico settore dell'intermediazione finanziaria la tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto: la violazione delle prime, tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, genera responsabilità e può esser causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità (Cass. civ., Sez. Unite, 19/12/2007, n.26724; Sez. Unite, 19/12/2007,
n.26725; Cass. civ., Sez. I, 29/09/2005, n.19024).
Ed ancora: “In tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n.
1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso” ( Cfr. Cass. S.U. n. 26724/2007; Cass. Sez. III, n. 15099/2021).
L'investitore, prima di poter porre in essere operazioni di investimento finanziario, è tenuto a sottoscrivere con l'intermediario un c.d. contratto – quadro, che regolerà i futuri rapporti tra le parti e che, ai sensi dell'art. 23. deve avere la forma scritta a pena di nullità, rilevabile solo dal CP_2 cliente, al quale deve essere consegnata una copia del contratto medesimo, debitamente sottoscritta dalle parti.
Dopo la stipula del contratto quadro, l'investitore potrà procedere alla sottoscrizione delle operazioni di investimento attraverso la predisposizione di ordini.
Secondo la normativa primaria e secondaria di settore, l'intermediario è tenuto ad adempiere ad una serie di obblighi informativi in favore dell'investitore, in modo da consentirgli di effettuare scelte consapevoli.
Il rapporto fra intermediario e investitore è caratterizzato da una forte asimmetria informativa e pertanto il cliente, in qualità di contraente debole del rapporto, è legittimato, in caso di inadempimento agli obblighi informativi al momento della vendita dei prodotti finanziari, ad ottenere la risoluzione del contratto quadro e dei singoli ordini di investimento e il conseguente risarcimento del danno.
La casistica giurisprudenziale è ormai granitica nell'escludere che gli eventuali difetti di informazione possano comportare vizi incidenti sulla validità del contratto, purché stipulato per iscritto, residuando spazio unicamente per profili di inefficacia e di responsabilità contrattuale.
pagina 4 di 8 Tale conclusione si basa su due considerazioni: l'assenza di una comminatoria espressa di nullità da parte della normativa di settore –pur nella consapevolezza del carattere imperativo della predetta normativa- e l'omessa incidenza dell'eventuale violazione degli obblighi di informazione sulla presenza del consenso del sottoscrittore alla conclusione del contratto.
Per quanto concerne il riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore, deve osservarsi che l'investitore è tenuto ad allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche avvalendosi di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni con la specifica diligenza richiesta dalla natura dell'affare.
Quanto alle presunzioni, va rilevato che “pur non potendo mai il danno derivante all'investitore dall'inadempimento degli obblighi informativi dell'intermediario considerarsi in re ipsa, tuttavia, in assenza dell'assolvimento dell'obbligo informativo dell'intermediario previsto dalla legge, sussiste una presunzione dell'esistenza del nesso di causalità, quanto all'avvenuta effettuazione di una scelta non consapevole da parte dell'investitore, senza che la precedente o la contestuale condotta di investimento in altri titoli rischiosi esoneri dall'adempimento degli obblighi informativi in capo all'intermediario, né integri la prova contraria su di lui gravante” (cfr. Cass. n. 18153/2020).
Riassumendo, la disciplina applicabile per un ordinario prodotto finanziario è quella contemplata, da un lato, dagli artt. 21 e 23 del TUIF, che prevedono la forma scritta del contratto di intermediazione finanziaria, l'obbligo informativo a carico degli operatori finanziari e un'inversione dell'onere della prova, nei giudizi risarcitori, circa l'adozione della specifica diligenza prevista e, dall'altro, dagli artt.28 e 29 del Reg. che sanciscono l'obbligo di CP_3 profilatura dell'investitore circa la sua esperienza, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi e la sua propensione al rischio e l'obbligo per l'intermediario di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
In relazione ai già citati obblighi informativi, il soggetto (intermediario o proponente) che stipula un contratto avente ad oggetto strumenti di investimento deve assolvere ad un obbligo di informazione c.d. passiva (in termini di adeguatezza, art. 39 delibera n. 16190/2007, e di CP_3 appropriatezza, art. 42 delibera cit.) e conseguentemente ad un obbligo di informazione CP_3 c.d. attiva, ossia fornire “ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole” (art. 27 delibera n. 16190/2007 che specifica il contenuto dell'obbligo informativo di cui al CP_3 citato art. 21 d.lgs. 58/1998).
Quindi, l'intermediario finanziario è tenuto, tra gli altri obblighi previsti dalla disciplina di settore, a valutare l'adeguatezza o l'appropriatezza (a seconda che svolga o meno il servizio di consulenza) dell'acquisito rispetto al profilo di rischio del proprio cliente ed a fornire allo stesso informazioni complete nel senso suddetto, tenuto anche conto del grado di conoscenza del cliente.
In questo senso, costituisce ius receptum nel nostro ordinamento il principio secondo cui l'intermediario, dopo aver diligentemente raccolto le informazioni necessarie e prima di effettuare qualsiasi operazione, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (tra le altre, Cass. n. 18121/2020).
pagina 5 di 8 Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario opera per tutti i tipi di servizi di investimento, sia di esecuzione di ordini per conto dei clienti sia di consulenza (tra le altre, Cass. n. 3914/2018) ed impone, in capo agli intermediari, un costante obbligo di informazione, non solo prima e in occasione della stipula del c.d. contratto quadro disciplinante i depositi di strumenti finanziari, ma anche prima dell'esecuzione della singola operazione di investimento (tra le altre, Cass. 7932/2023; 35789/2022).
Passando all'esame della fattispecie sottoposta al giudizio del Tribunale, deve in primis ricordarsi che parte attrice ha insistito unicamente nella domanda risarcitoria, rinunciando alle altre domande.
In ordine alla violazione degli obblighi informativi in capo all'intermediario, presupposto per la valutazione della domanda risarcitoria, l'esame della documentazione in atti porta a ritenere configurabile un inadempimento della convenuta nella prestazione dei predetti obblighi in relazione alle operazioni di investimento impugnate.
Nel questionario di profilatura del 31/05/2012, l'attrice aveva dichiarato di avere “come obiettivo di investimento proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici” e di essere “disposta ad accettare una perdita corrispondente a una piccola parte del capitale investito”. Aggiungeva di avere una “consistenza del suo reddito annuo da 50.000 a 100.000 Euro” e “debiti residui a medio - lungo termine ammontanti a meno di 50.000 Euro”; una buona conoscenza degli strumenti finanziari ma di non conoscere i derivati;
di aver effettuato “Negli ultimi 12 mesi operazioni in strumenti finanziari fino a 5.000 Euro” e di effettuare “meno di una operazione a trimestre in strumenti finanziari”.
All'esito di tale questionario era assegnato un profilo di rischio MEDIO, che deve ritenersi incompatibile e non adeguato agli investimenti operati.
Gli investimenti oggetto di esame, infatti, riguardano le azioni emesse dalla banca convenuta, ossia azioni non quotate, qualificabili quali titoli di rischio quanto meno medio-alto, essendo scambiabili non in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci- azionisti e perciò difficilmente liquidabili, potendo incontrare limitazioni nello smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole.
La valutazione della rischiosità del titolo è operata in astratto, in ragione della natura dello strumento, della capacità di smobilizzo e della sua variabilità, prescindendo dall'andamento del titolo specifico negli anni dell'investimento medesimo;
inoltre, tale valutazione è stata ribadita in numerose pronunce adottate dal Tribunale adito in relazione alla medesima tipologia di strumento finanziario e non deriva dalla valutazione compiuta dal consulente nominato.
La circostanza che il consulente abbia espresso un parere tecnico derivante dallo studio operato all'interno dell'elaborato circa la rischiosità del titolo non inficia in ogni caso la validità della consulenza.
La profilatura non è stata mai ripetuta in occasione delle successive operazioni di investimento.
Gli investimenti, inoltre, si sono concentrati unicamente su azioni ed obbligazioni della
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Allo stato, non residua alcun valore attribuibile alle predette azioni, come già accertato in numerosi precedenti giurisprudenziali anche di questo Tribunale.
La valutazione complessiva di tali elementi porta a ritenere che, se adeguatamente informato in ordine ai rischi ed alle caratteristiche dell'operazione oggetto di causa, l'attrice non avrebbe optato per tale forma di investimento;
in tal senso si configura l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata.
pagina 6 di 8 Va infatti evidenziato che “Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo - informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario” (Cass., n. 33596/2021); ed ancora: “L'inadempimento degli obblighi informativi dell'intermediario finanziario ingenera una presunzione legale di riconducibilità dell'investimento all'inadeguatezza delle informazioni fornite dall'istituto di credito, responsabile del disorientamento del risparmiatore, così obbligandolo al risarcimento del danno. È onere dell'intermediario provare, per converso, di aver agito con la diligenza richiestagli, non essendo a ciò sufficiente una dimostrazione generica della propensione al rischio dell'investitore ovvero l'aver fornito al cliente la segnalazione di inadeguatezza dell'operazione, trattandosi di uno strumento inidoneo all'assolvimento degli obblighi informativi di cui all'art. 21 del d. lgs. n. 58/1998 (TUF)” (Cassazione civile sez. I, 20/03/2023, n.7932).
Nessuna prova specifica è stata fornita sul punto nel caso di specie.
Sulla scorta di quanto sin qui esposto, ravvisato il grave inadempimento colpevole della convenuta in relazione a tutti gli investimenti contestati, consegue un danno in capo all'attrice di € 31253,15 (importo addebitato per l'acquisto, detratte cedole e dividendi riscossi come da documenti in atti), come correttamente quantificato dal ctu.
Infatti, “In tema di intermediazione mobiliare, ove l'intermediario sia condannato a risarcire il danno cagionato al cliente per avere dato corso a un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi su di lui gravanti, senza che sia pronunciata anche la risoluzione del contratto di negoziazione, si deve tenere conto che l'investitore resta in possesso dei titoli, sicché, in applicazione del criterio generale della "compensatio lucri cum damno", dalla liquidazione va decurtato il valore residuo dei titoli acquistati - così come risultante dalle quotazioni ufficiali al momento della decisione-, nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse” (Cass., n. 17498/2020).
Non è configurabile un concorso di colpa degli attori, non adeguatamente dimostrato e circostanziato in atti. A tal proposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte (Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016).
Inoltre, "In tema di intermediazione finanziaria, allorché sia pronunciata la condanna dell'intermediario al risarcimento del danno patito dall'investitore, in ragione dell'inadempimento ai propri obblighi, quantificato sull'assunto della perdita di integrale valore dei titoli al momento della decisione, va del pari disposta la restituzione dei titoli medesimi, quale espressione del medesimo principio di cui all'art. 1223 c.c., del risarcimento effettivamente corrispondente al danno, ogni qualvolta il loro residuo valore venga reputato, al momento della decisione, pari a zero, ma non risulti altresì in giudizio l'impossibilità di un successivo incremento del valore stesso, per essere stati i titoli annullati, definitivamente ceduti o per qualsiasi altra concreta evenienza". (così
Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, n.14178).
pagina 7 di 8 Quanto agli accessori, “In tema di risarcimento del danno cagionato dall'intermediario per violazione dei doveri informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998, spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della sottoscrizione delle obbligazioni (giorno di verificazione dell'evento dannoso), poiché, in assenza di risoluzione del contratto, l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” (Cassazione civile sez. I, 06/09/2022, n.26202).
Infine, gli interessi sono da liquidare al tasso legale e non al maggior tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., stante la tardiva proposizione della domanda sul punto.
Pertanto, la domanda è accolta in parte qua.
Le spese legali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55, tenuto conto del decisum, applicando i minimi tariffari in considerazione della unificazione di più domande in un unico atto e dell'espletamento della sola istruttoria tecnica, con riconoscimento dei minimi per la fase decisoria alla luce del mancato riscontro alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione civile, in funzione di Giudice Unico, in persona della Dott.
Paola Cesaroni, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione regolarmente notificato, da nei confronti della già Parte_1 Controparte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
- ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la convenuta al CP_1 pagamento della somma di € 31253,15 a titolo di risarcimento del danno, oltre al danno da svalutazione monetaria, determinato in applicazione dell'Indice Istat anno per anno vigente a decorrere dai rispettivi ordini di investimento qui censurati e con la maggiorazione degli interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata a decorrere dalle rispettive date di acquisto;
- Condanna la convenuta a rifondere, in favore di parte attrice, le spese di giudizio, liquidate complessivamente in € 4000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- pone a carico della convenuta le spese di CTU.
Bari, 30 settembre 2025
Il Giudice
dott. Paola Cesaroni
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