Rigetto
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/06/2025, n. 5125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5125 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 05125/2025REG.PROV.COLL.
N. 04452/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4452 del 2022, proposto dal signor RA DR, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Contaldi, Carlo Rolle e Aldo Barra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pianezza, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Torchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (sezione seconda) n. 989/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pianezza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Carmelina Addesso;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione depositate dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor DR RA chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 21 del 29 febbraio 2016.
2. Con l’ordinanza sopra indicata il Comune di Pianezza ingiungeva la demolizione delle seguenti opere abusive realizzate sul fondo di proprietà del ricorrente, sito in zona agricola e soggetta ad allagamento con pericolosità elevata (Classe 3a del P.A.I.):
a) modifica ed accorpamento di due corpi di fabbrica già oggetto di condono (uno ad uso deposito e l’altro ad uso magazzino) al fine di ottenere un unico corpo di fabbrica adibito a civile abitazione e residenza per il nucleo familiare;
b) realizzazione di una nuova tettoia con struttura portante in ferro e copertura a due falde con lastre in alluminio coibentata, avente sviluppo in pianta pari a mq. 39,89 (m. 3,95 x m. 10,10) e limitrofa struttura in muratura per barbecue con annesso piano lavoro e lavandino, anch’essa dotata di analoga copertura;
c) un basso fabbricato ad uso deposito con struttura metallica, avente sviluppo in pianta pari a mq. 8,62 (m. 2,50 x m. 3,45);
d) battuto in calcestruzzo su cui poggiano la tettoia e il basso fabbricato sopra indicati.
3. Con ricorso di primo grado l’interessato ha impugnato l’ordinanza di demolizione, lamentandone l’illegittimità sotto plurimi profili.
4. Il T.a.r. per il Piemonte, sezione II, con sentenza n. 989 del 2 novembre 2021, ha respinto il ricorso, rilevando che l’intervento- da valutarsi unitariamente e consistente nell’accorpamento di due manufatti adibiti a deposito, seppur condonati, al fine di realizzare un unico corpo di fabbrica con mutamento di destinazione d’uso, senza titolo edilizio ed in area agricola- integra una nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. e.1 del vigente T.U. edilizia.
5. Il signor DR ha interposto appello articolando i seguenti motivi di gravame:
I. Sul 1° motivo di primo grado: error in judicando. Violazione di legge con riferimento all'art. 6, comma secondo, lett. c), in relazione agli artt. 31 e 34 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza ed erroneità dei presupposti. Con riguardo al “battuto in cls”, la mera parziale pavimentazione del fondo, pur soggetta a comunicazione di inizio lavori o s.c.i.a., non può essere assoggetatta alla sanzione demolitoria ma solo a quella pecuniaria.
II. Sul 2° motivo di primo grado: error in judicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 31 e 34 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Violazione di legge con riferimento all'art. 6, comma secondo, lett. c), in relazione agli artt. 31 e 34 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Violazione di legge con riferimento all’art. 22 in relazione all'art. 37 d.p.r. n. 380 del 2001. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, mancata considerazione di circostanze essenziali, carenza ed erroneità dei presupposti. Violazione dei principi tutti, normativi e giurisprudenziali, sulla graduazione delle sanzioni amministrative. Violazione di legge con riferimento all'art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241, ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Il “barbecue” e la relativa copertura con “piano lavoro e lavandino rientrano nell’ edilizia libera.
III. Sul 4° motivo di primo grado: error in judicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 31 e 34 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.Violazione di legge con riferimento all'art. 6, comma secondo, lett. c), in relazione agli artt. 3, 31 e 34 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.Violazione di legge con riferimento all’art. 22 in relazione all'art. 37 d.p.r. n. 380 del 2001. Le modifiche dei due fabbricati condonati rientrano nella manutenzione straordinaria-soggetta a c.i.l.a o a s.ci.a.-in quanto assimilabili sostanzialmente ad una diversa distribuzione interna rispetto alla preesistenza, sanzionabile in via pecuniaria, e non ripristinatoria.
IV. Sul 3° motivo di primo grado: error in judicando. Violazione di legge - sotto distinto profilo - con riferimento agli artt. 31 e 34 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Violazione di legge - sotto distinto profilo - con riferimento all’art. 22 d.p.r. n. 380 del 2001. Eccesso di potere - sotto distinto profilo - per travisamento dei fatti, mancata considerazione di circostanze essenziali, carenza ed erroneità dei presupposti. Violazione di legge - sotto distinto profilo - con riferimento agli artt. 3 e 10 d.p.r. n. 380 del 2001 nonché con riferimento agli artt. 4 e 7, in relazione all’art. 10 legge 28 febbraio 1985, n. 47, all’art. 7 D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, ed all’art. 56, comma primo, lett. c) e d), legge regionale piemontese 5 dicembre 1977, n. 56.Violazione - sotto distinto profilo - dei principi tutti, normativi e giurisprudenziali, sulla graduazione delle sanzioni amministrative. Violazione di legge - sotto distinto profilo - con riferimento all'art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241, ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. La tettoia e il fabbricato suo deposito sono riparti chiaramente temporanei.
6. Si è costituito in giudizio il Comune di Pianezza che ha resistito al gravame, chiedendone la reiezione.
7. All’udienza di smaltimento del 4 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello, sostanzialmente riproduttivo del ricorso di primo grado, è infondato.
9. Osserva, in via preliminare, il collegio che non è stato specificatamente contestato il capo della sentenza relativo all’avvenuto “ accorpamento di due manufatti adibiti a deposito, seppur condonati, al fine di realizzare un unico corpo di fabbrica con mutamento di destinazione d’uso, senza titolo edilizio ed in area agricola ”.
10. A tale mutamento di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale –realizzato, giova ricordare, in area agricola e a rischio idrogeologico elevato-sono funzionali tutte le opere realizzate sine titulo sul fondo di proprietà: la pavimentazione, il barbecue , la tettoia e il deposito che hanno tutti l’incontestabile (e non contestata) finalità di incrementare la fruibilità abitativa dei manufatti condonati e abusivamente trasformati in abitazione.
11. Tale circostanza è radicalmente ostativa alla visione parcellizzata delle opere che l’appellante sostiene anche in grado di appello, omettendo di confrontarsi con quanto rilevato dal T.a.r. in ordine all’intrinseca unitarietà degli interventi.
12. Come rimarcato a più riprese dalla giurisprudenza per valutare l’incidenza sull’assetto del territorio di un intervento edilizio, consistente in una pluralità di opere, va compiuto un apprezzamento globale, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprenderne in modo adeguato l’impatto effettivo (Cons. Stato, sez. IV n. 292 del 2025, sez. V n. 3070 del 2025).
13. Fermo quanto sopra osservato, anche la valutazione frazionata dagli abusi sostenuta dall’appellante smentisce la tesi della non assoggettabilità a sanzione demolitoria, atteso che:
-la pavimentazione in calcestruzzo non può configurarsi come intervento di manutenzione, integrando un’opera edilizia nuova che necessita di permesso di costruire (Cons. Stato sez. V, n. 8017 del 2024; sez VI n. 4889 del 2023);
- una tettoia adibita ad usi accessori oppure alla fruizione di spazi pertinenziali costituisce una nuova costruzione e non mera pertinenza di un’unità immobiliare qualora abbia una volumetria superiore al 20% dell’unità principale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.6) d.p.r. n. 380/2001 (Cons. Stato, sez. II n. 4366 del 2024). Il rispetto di tale limite percentuale non è stato provato nel caso di specie;
- il barbecue con piano di lavoro e lavandino e il manufatto ad uso deposito non rivestono-né sul piano strutturale né su quello funzionale- natura temporanea o precaria e sono, di conseguenza, assoggettati a titolo edilizio, determinando un’alterazione permanente dello stato dei luoghi (cfr., ex multis , Cons. Stato sez. II n .6768 del 2020);
-la modifica dei manufatti condonati con contestuale variazione di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale non rientra nella categoria “manutenzione straordinaria” bensì in quella di “nuova costruzione” ai sensi dell’art. 3 t.u. edilizia;
- inconferente è il richiamo alla facoltà di “ completare sotto la propria responsabilità le opere prevista e riconosciuta al soggetto condonante direttamente dalla legge ” (pag. 10 dell’appello) in quanto tale facoltà -riconosciuta solo in pendenza della domanda di condono e solo con la procedura contemplata dall’art. 35 l. 47/1985 – non legittima certo la realizzazione di ulteriori abusi sull’immobile condonato.
14. In conclusione, l’appello deve essere respinto con conseguente reiezione anche dell’istanza istruttoria ivi formulata.
15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il signor RA DR al pagamento a favore del Comune di Pianezza delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO