TAR Napoli, sez. IX, sentenza 16/03/2026, n. 1824
TAR
Sentenza 16 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Sottoscrizione clausola di salvaguardia

    La sottoscrizione del contratto e della clausola di salvaguardia, che prevede la rinuncia ad azioni/impugnazioni già intraprese o istaurabili avverso i provvedimenti relativi ai tetti di spesa e ai limiti di spesa, priva la struttura ricorrente della legittimazione a impugnare gli atti gravati, rendendo le censure inammissibili. Tale clausola è stata ritenuta legittima dal Consiglio di Stato, configurandosi come acquiescenza.

  • Inammissibile
    Sottoscrizione clausola di salvaguardia

    La sottoscrizione del contratto e della clausola di salvaguardia, che prevede la rinuncia ad azioni/impugnazioni già intraprese o istaurabili avverso i provvedimenti relativi ai tetti di spesa e ai limiti di spesa, priva la struttura ricorrente della legittimazione a impugnare gli atti gravati, rendendo le censure inammissibili. Tale clausola è stata ritenuta legittima dal Consiglio di Stato, configurandosi come acquiescenza.

  • Inammissibile
    Sottoscrizione clausola di salvaguardia

    La sottoscrizione del contratto e della clausola di salvaguardia, che prevede la rinuncia ad azioni/impugnazioni già intraprese o istaurabili avverso i provvedimenti relativi ai tetti di spesa e ai limiti di spesa, priva la struttura ricorrente della legittimazione a impugnare gli atti gravati, rendendo le censure inammissibili. Tale clausola è stata ritenuta legittima dal Consiglio di Stato, configurandosi come acquiescenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 16/03/2026, n. 1824
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1824
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo