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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/03/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1396/2022 e 1446/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
TT.ssa Maria Mitola Presidente
TT. Prencipe Michele Consigliere
TT.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1396/2022 a cui è riunita la causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1446/2022, promosse rispettivamente da in persona dell'amministratore pro-tempore, con sede in Trani alla SP168, località Parte_1
UR VE (P.IVA , rappresentata e difesa degli avv. IDA CIOCE e DAVIDE P.IVA_1
CIOCE, presso il cui studio in Barletta alla via G. De Nittis n.55 è elettivamente domiciliata
Impugnante
Nonché
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Trani (BAT), rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE CAPURSO, presso il cui studio in
Trani, presso il Palazzo di Città (Ufficio Legale) alla via Morrico n.2 è elettivamente domiciliato
Parte ulteriormente impugnante
Contro
pagina 1 di 21 (C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_2 C.F._1
ALESSANDRO MOSCATELLI e DANIELA SQUICCIMARRO, elettivamente domiciliato in
Trani alla via Giuseppe di Vittorio n.39 presso lo studio del primo difensore
Impugnato avverso il lodo arbitrale reso nel procedimento n. R.G.V.G. 2391/2021 del Tribunale di Trani, pubblicato il 15/07/2022, depositato in cancelleria in data 22.07.2022 e nella medesima data notificato.
All'esito dell'udienza collegiale del 15.10.2024, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Oggetto: nullità del lodo ex art. 829 c.p.c., revoca degli amministratori delle società di capitali ex art.2383 c.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 810 c.p.c., depositato in data 08.05.2021., chiedeva Controparte_2 al Presidente del Tribunale di Trani la nomina di un arbitro unico ai sensi dell'art. 36 dello
Statuto della società per far accertare la insussistenza del presupposto della giusta Parte_1 causa ex art. 2383 comma 3 c.c. nel provvedimento di revoca dalla qualifica di componente del
C.d.A. e di presidente della suddetta società (società ad intera partecipazione Parte_1 pubblica, esplicante il servizio di raccolta rifiuti nel e ove accertata l'assenza di Controparte_1 giusta causa chiedeva il risarcimento del danno, sia patrimoniale, sia non patrimoniale.
Il provvedimento in questione, avente n. 38630, era stato adottato in data 15.12.2006 dal
Commissario Straordinario del subentrato nell'Amministrazione comunale, a Controparte_1 seguito di scioglimento del Consiglio comunale, sulla scorta delle indicazioni ricevute da alcuni membri del C.d.A dell' ed aveva posto fine al sopracitato incarico prima della Parte_1 naturale scadenza prevista il 30.04.2008.
In data 03.12.2021, con provvedimento presidenziale veniva nominato come Arbitro unico l'avv.
Angela Tarantino che, il 13.12.2021, accettava formalmente l'incarico e notificava atto di accettazione e provvedimento di nomina alle parti, presso i relativi domicili digitali.
In data 21.12.2021, l'Arbitro fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 18.01.2022 e, conseguentemente ad alcune istanze addotte dall' Controparte_3
pagina 2 di 21 di Trani, provvedeva, in data 30.12.2021, alla fissazione di nuova udienza di comparizione per il giorno 02.02.2022, finalizzata alla discussione e stipula di formale regolamento arbitrale.
Nella suddetta sede, accertata la regolare comparizione delle parti mediante procuratori costituiti, si procedeva alla predisposizione del regolamento arbitrale, con contestuale approvazione delle parti costituite e fissazione dei termini per il deposito di memorie, finalizzate alla illustrazione delle ragioni del contendere, alla precisazione dei quesiti formulati e alla richiesta di eventuale articolazione di mezzi istruttori.
In data 03.03.2022 provvedeva ad effettuare il suddetto deposito e, Controparte_2 con tale atto difensivo, evidenziava che la revoca fosse basata su una errata interpretazione normativa.
Nell sopracitato provvedimento, infatti, adottato su indicazione anche del Collegio Sindacale, il
Commissario Straordinario Prefettizio aveva preso atto di un contrasto tra il dottor
[...]
e gli altri Consiglieri di Amministrazione, venutosi a creare in seguito alla scelta, CP_2 effettuata dall'odierno appellato, di assumere un responsabile dell'ufficio tecnico commerciale ed un responsabile della contabilità-bilancio mediante chiamata diretta e non tramite concorso pubblico.
Tale modalità di reclutamento era stata indicata dal Collegio Sindacale come non corretta, in aperto contrasto con le normative europee in tema di trasparenza e il Commissario Straordinario,
“preso atto dell'aperto dissenso avviatosi tra il Presidente e gli altri componenti del C.d.A” (cfr. provvedimento di revoca), aveva rimosso il dott. dall'incarico di Presidente e CP_2 componente del Consiglio di Amministrazione dell' Parte_1
Tale atto era stato preceduto dalla revoca della carica di Amministratore Delegato ad opera del suddetto C.d.A., sempre a causa del dissenso con gli altri membri di tale organo.
Tanto ciò esposto, parte attrice in primo grado, evidenziata la liceità delle assunzioni effettuate, rilevava l'assenza della giusta causa prevista dall'art. 2383 c.c. (e dall'art.21 comma 6 dello
Statuto e, insistendo nelle proprie pretese risarcitorie, formulava le seguenti Parte_1 conclusioni:
“1) accertare e dichiarare che la revoca della delega, decisa dal consiglio di amministrazione di in data 12.10. 2006, all'amministratore delegato, dott. , non Parte_1 Controparte_2 era assistita da giusta causa;
pagina 3 di 21 2) accertare e dichiarare che la revoca del Presidente e consigliere di amministrazione del
C.d.A. di dott. , non era assistita da giusta causa;
Parte_1 Controparte_2
3) condannare, per l'effetto, ed il socio unico al risarcimento dei Parte_1 Controparte_1 danni nella misura complessiva di euro 49.708,90 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
4) condannare, altresì, ed il socio unico al risarcimento degli Parte_1 Controparte_1 ulteriori danni nella misura complessiva di euro 30.000,00 o in quell'altra, maggiore o minore, a liquidarsi in via equitativa a titolo di danno non patrimoniale;
5) condannare al pagamento delle spese e competenze del giudizio arbitrale.” (cfr. memoria illustrativa del 03.03.2022)
In data 04.03.2022, l' presentava la propria memoria difensiva con cui sottolineava Parte_1 la piena liceità del provvedimento di revoca ove erano stati indicati i presupposti integranti la
“giusta causa” posta a fondamento della decisione presa e sollevava alcune eccezioni di rito meglio di seguito illustrate, in quanto riformulate anche nell'atto di gravame presentato avverso il lodo arbitrale.
In ragione di ciò, la sopracitata società pubblica richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Nel merito rigettare la domanda del ricorrente perché infondata in fatto ed in CP_2 diritto
2) In via subordinata dichiarare il ricorrente decaduto dall'esercizio del diritto risarcitorio fatto valere nella presente procedura.
3) In via gradata dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria di parte ricorrente.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.” (cfr. memoria 04.03.2022) Parte_1
Successivamente, in data 04.03.2022, anche il depositava il proprio atto Controparte_1 difensivo e, con argomentazioni in gran parte sovrapponibili con quelle dell' Parte_1 insisteva per il rigetto delle pretese creditorie del ricorrente in primo grado.
In data 04.04.2022 odierna parte appellata provvedeva a depositare una seconda memoria con cui contestava, fra l'altro, anche la fondatezza delle eccezioni di rito di prescrizione e decadenza pagina 4 di 21 evidenziando l'invio di numerose missive (precisamente datate 07.12.2011, 05.12.2016 e
29.06.2021) ritenute idonee all'interruzione della prescrizione.
Circa il tema della decadenza, veniva sottolineato che la condotta del dott. non CP_2 fosse in alcun modo riconducibile ad una forma di acquiescenza al provvedimento di revoca e che i termini di impugnazione rilevati indicati dagli impugnanti non fossero applicabili al caso di specie.
Con memorie di risposta, dal contenuto in gran parte sovrapponibile, e Parte_1 CP_1 insistevano sul rigetto delle pretese creditorie, evidenziando nuovamente la sussistenza del
[...] requisito della giusta causa nell'atto di revoca, mediante il richiamo all'art. 50 T.U.E.L., definito come idoneo di per sé ad integrare tale presupposto.
Rilevavano che il provvedimento in questione fosse stato adottato dal Commissario Prefettizio in data 12.02.2006, dopo solo quattro giorni dalla nomina di quest'ultimo, avvenuta mediante
D.P.R. 11.12.2006, ovvero entro il termine di 45 giorni indicato dalla norma sopracitata per effettuare nomine, designazioni e revoche.
Sottolineavano la legittimità dell'atto anche dal punto di vista della sussistenza della giusta causa
“in concreto”, dal momento che nel provvedimento impugnato venivano effettuate “valutazioni soggettive di consonanza politica e personale non scrutinabili in sede giudiziaria ordinaria” (cfr. memoria n. 2 Parte_1
In conclusione, entrambi gli odierni impugnanti insistevano sul profilo della correttezza e liceità del provvedimento, in quanto quest'ultimo atto amministrativo dotato di adeguata motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990.
Significavano, quanto al merito, che la scelta della modalità di reclutamento delle due unità, a
'chiamata diretta' e non mediante concorso pubblico, veniva indicata come contraria agli obblighi di trasparenza caratterizzanti le P.A., ritenuti applicabili in via estensiva anche alla società
, in quanto quest'ultima a totale partecipazione pubblica. Pt_1
Di talché, l'atto di revoca era ritenuto del tutto coerente con l'obbligo di motivazione per gli atti amministrativi dalla sopracitata legge 241/1990.
In data 26.05.2022 veniva celebrata in modalità cartolare l'udienza di precisazione delle conclusioni, nell'ambito della quale entrambe le parti si riportavano ai precedenti atti difensivi.
pagina 5 di 21 Successivamente, il 03.06.2022 l'Arbitro, ritenute superflue le prove richieste dalle parti, tramite ordinanza invitava queste ultime ad un tentativo di bonario componimento della controversia, attraverso la seguente proposta conciliativa:
“Riconoscimento in favore del TT. della somma pari ad € 49.708,90, ovvero gli CP_2 emolumenti non corrisposti per la restante durata dell'incarico a seguito di intervenuta revoca;
- le spese legali sostenute dal ricorrente restano a suo intero carico per contro le spese del presente giudizio arbitrale vengono poste interamente a carico delle parti resistenti, ovvero
[...]
e in solido tra loro”. (cfr. ordinanza del 03.06.2022). Pt_1 Controparte_1
A tale proposta aderiva unicamente lo , mediante nota p.e.c. del 07.06.2022, CP_2 inviata ad ed al che però non era riscontrata dalle altre parti del Parte_1 Controparte_1 giudizio.
Preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una composizione bonaria della controversia, su impulso delle parti mediante formale istanza di adozione del lodo, l'Arbitro di riservava per la decisione.
2. In data 15.07.2022 veniva pubblicato il lodo arbitrale reso nel procedimento avente n. R.G.
V.G. 2391/2021 e oggetto di gravame.
Con tale pronuncia, l'Arbitro rigettate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti e precisato che il richiamo alla Sentenza delle Sezioni Unite n.13722/2016 era inconferente rispetto al giudizio in questione, in quanto attinente al diverso il tema dell'esclusione, da parte dell'assemblea dei soci di una S.p.A., di un componente dell'assemblea stessa, e non di un membro del C.d.A., quale era il dott. , evidenziava che la materia del contendere era CP_2 connessa con l'accertamento della “giusta causa” del provvedimento di revoca ma con la legittimità di quest'ultimo.
Per quanto riguarda il profilo della prescrizione dell'azione risarcitoria, l'Arbitro Unico rilevava come la missiva del 07.12.2011, nell'ambito della quale l'odierno aveva richiesto, unitamente al pagamento dei compensi relativi al proprio incarico, “il risarcimento dei maggiori danni a quantificarsi”, fosse idonea all'effetto interruttivo della prescrizione di tale pretesa creditoria, vista l'adozione del provvedimento in questione in data 15.12.2006.
pagina 6 di 21 Accoglieva quindi parzialmente le richieste di ai sensi dell'art. 2449 Controparte_2
c.c., in quanto norma finalizzata all'applicazione in via estensiva della disciplina delle società di capitali anche alle società aventi partecipazione pubblica.
Riteneva inoltre applicabile la disciplina di cui all'art. 2383 c.c., nella parte in cui la norma prevede il diritto al risarcimento del danno in capo agli amministratori dell'ente revocati senza giusta causa.
Riteneva non applicabile in via analogica al giudizio in questione il più volte citato art. 50 del
T.U.E.L. che ad avviso degli intimati integrava una ipotesi di giusta causa “ex se” del provvedimento di revoca adottato dal Commissario Straordinario.
Riteneva inconferente anche la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
16635/2019, citata da e dal secondo la quale “la previsione Parte_1 CP_1 CP_1 dell'art.50, commi 8 e 9, del d. lgs. n.267 del 2000, […] integra di per sé una giusta causa di detta revoca”.
Il potere di revoca conferito al Sindaco da tale norma, infatti, veniva inteso come coerente “con l'esigenza di munire l'organo politico della facoltà di avvalersi nel proprio organigramma- comprese eventuali società a partecipazione pubblica- di fiduciari” e dunque non riferibile al caso di specie in quanto “il Commissario Straordinario, insediatosi nell'amministrazione comunale, non ha alcuna legittimazione politica ma, piuttosto, ha il dovere di compiere atti di ordinaria amministrazione” (cfr. lodo arbitrale).
Assieme a tale profilo correlato alla “ratio” della norma, l'Arbitro evidenziava il tema dell'intentio legis: l'art. 50 comma 9 veniva descritto come strettamente connesso alla scelta di consentire al nuovo Sindaco eletto di dotarsi dei propri collaboratori di fiducia, “in quell'ottica di sana legittimazione derivante dal voto popolare” (cfr. lodo arbitrale).
Richiamando quindi la sentenza n. 20978/2019 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, analizzava il profilo della “giusta causa in concreto” della revoca della carica, escludendolo nella specie. Il provvedimento in questione, infatti, traeva origine dalla conflittualità dei rapporti tra i membri del C.d.A. e il dott. e dalla asserita violazione della disciplina in Controparte_2 tema di trasparenza, dovuta all'assunzione mediante chiamata diretta di due collaboratori della
Società.
pagina 7 di 21 La sussistenza di tale ultima circostanza veniva negata dall'Arbitro che reputava come legittima la modalità di reclutamento scelta dall'odierno appellato in quanto conforme al dettato dell'art. 6, comma 1 del d.lgs 297/2002.
Tale norma, introducendo l'art.
4-bis nel decreto legislativo 21 aprile 2000 n.181, prevede espressamente che “i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici”.
Soggiungeva, inoltre, il riconoscimento della piena legittimità della procedura di assunzione, in quanto sancito dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani mediante la sentenza n. 510/2009, che reintegrava i dipendenti nel frattempo licenziati dalla società.
L'Arbitro Unico, dunque, reputava le motivazioni addette dal Commissario Straordinario non sufficienti ad integrare il requisito della giusta causa e sanciva la spettanza in capo all'odierno appellato del diritto al risarcimento del danno, quantificato pari ad € 49.708,90, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Tale somma risultava corrispondente ai compensi che lo stesso ricorrente non aveva potuto percepire sino a naturale scadenza dell'incarico, una volta sopravvenuta la revoca.
Veniva rigettata la domanda “volta ad ottenere il pagamento della contribuzione previdenziale maturata e non corrisposta” (cfr. lodo arbitrale), nonché la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., commisurato in €. 30.000,00.
3. Avverso il lodo arbitrale, hanno proposto gravame sia la sia il Parte_1 Controparte_1
In particolare, in data 12.10.2022, l' ha impugnato il lodo arbitrale per tre motivi. Parte_1
Il primo di questi, rubricato “INESISTENZA DELLA GIURISDIZIONE DELL'ARBITRO PER
INSANABILE CONTRASTO TRA LA RATIO DELLA COMPROMISSIONE ARBITRALE E
LA “TERNA” DI MESSE IN MORA EFFETTUATE DALLA PARTE APPELLATA” (cfr. atto di gravame), è incentrato sulla invocata di declaratoria di nullità del lodo per il contrasto fra la attivazione della clausola compromissoria e l'invio delle tre missive, contenenti la richiesta di pagamento dei compensi dovuti e di risarcimento del danno, recapitate dall'odierno appellato tra il 2011 e il 2021.
pagina 8 di 21 La condotta extraprocessuale del ricorrente in primo grado viene indicata come dilatoria, in contrasto con i principi di economia processuale;
in questo senso, la clausola compromissoria, finalizzata ad una rapida risoluzione della controversia, viene reputata non operante “vista la lontananza dei fatti su cui decidere” (cfr. atto di gravame).
L sostiene che l'azione intrapresa dal dott. risulterebbe idonea ad integrare Pt_1 CP_2 una forma di abuso di diritto attesa la lontananza temporale fra la procedura arbitrale e gli eventi posti alla base di quest'ultima.
Col secondo motivo di impugnazione, rubricato “NULLITÀ DEL LODO PER
CONTRADDITTORIETÀ EX ART. 829, COMMA 1, N. 11, C.P.C. IN ORDINE ALLE
DETERMINAZIONI ASSUNTE SULLE ECCEZIONI PRELIMINARI DI DECADENZA E
PRESCRIZIONE”. (cfr. atto di gravame), l' evidenzia la contraddittorietà nell'analisi Pt_1 effettuata dall'Arbitro sulle eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate.
Sottolinea che avrebbe dovuto impugnare la delibera di revoca dall'incarico CP_2 di componente del C.d.A. e di Presidente di quest'ultimo nel termine di 30 giorni, in conformità con quanto affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 13722 del 2016.
Sottolinea l'applicabilità al caso di specie del principio sancito da tale pronuncia.
Successivamente, circa il profilo della prescrizione, l' considera la raccomandata del Pt_1
7.12.2011 come inidonea ad interrompere la prescrizione, dal momento che in quest'ultima “il
TT. richiedeva solo ed esclusivamente la corresponsione degli Controparte_2 emolumenti non percepiti dalla revoca della carica fino alla naturale scadenza di essa, nonché
(nella sola lettera del 7.12.2011) il risarcimento dei maggiori danni a quantificarsi.” (cfr. atto di gravame). Significa che lo non avrebbe manifestato in tempo utile la volontà di CP_2 promuovere il procedimento arbitrale incorrendo nella prescrizione del diritto azionato.
Il terzo motivo di gravame va distinto in due parti, strettamente connesse.
Con la prima parte, rubricata “NULLITÀ DEL LODO PER CONTRADDITTORIETÀ EX ART.
829, COMMA 1, N. 11, C.P.C. IN ORDINE ALLE DETERMINAZIONI ASSUNTE SULLA
LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELLA NOMINA DEL DOTT.
”. (cfr. atto di gravame), la contraddittorietà viene rilevata Controparte_2 nell'ambito dell'argomentazione giuridica che ha condotto l'Arbitro a considerare inapplicabile pagina 9 di 21 al caso di specie l'art. 50, commi 8 e 9 del T.U.E.L., considerata “un coacervo di contraddizioni ed affermazioni unilaterali” (cfr. atto di gravame).
Secondo parte appellante, il Commissario Straordinario Prefettizio, definito nel lodo come privo di legittimazione politica, non solo avrebbe in sé tutti i poteri riconosciuti al Sindaco, compreso quello di rimuovere i componenti del consiglio di amministrazione nelle società a partecipazione pubblica, ma avrebbe piena legittimazione a svolgere tale attività grazie al già citato art. 50
T.U.E.L.
La suddetta norma si porrebbe espressiva del “sistema dello spoil system”, è ritenuta compatibile dalla Corte Costituzionale con l'art. 97 della Costituzione e considerata applicabile al giudizio odierno in quanto rivolta “a soggetti titolari di organi di vertice dell'amministrazione, nominati intuitu personae, cioè sulla base di valutazioni personali coerenti all'indirizzo politico” (cfr. atto di gravame).
Sul punto, rileva anche che le norme dello Statuto dell'Amiu prevedevano il potere di revoca in capo al Sindaco e che la conoscenza di queste ultime da parte del TT. gli CP_2 impediva di invocare una forma di legittimo affidamento.
A sostegno dell'assunto dell'applicabilità dell'art. 50 T.U.E.L., vengono inoltre indicate la sentenza del TAR Puglia n.672 del 2008 e, nuovamente, la pronuncia della Corte di Cassazione
n. 16335/2019, secondo la quale “l'indubitabile connotazione societaria interna dell'atto attraverso il quale il Sindaco si fa prestatore della volontà del di procedere alla CP_1 sostituzione degli amministratori della partecipata, conduce dunque ad interpretare i richiamati commi 8 e 9 dell'articolo 50 Tuel, quali norme etero-integrative dell'art. 2449 c.c., che, nei limiti temporali previsti, consentono all'Ente pubblico, in deroga alla previsione statutaria di durata minima, dall'incarico, di revocare i componenti dell'organo di gestione in precedenza nominati”.
In seguito, evidenzia che sia priva di fondamento l'affermazione dell'istante l'arbitrato secondo cui il provvedimento di revoca sarebbe privo di un concreto supporto motivazionale.
Sul punto, sottolinea il profilo del contrasto con gli organi societari e del “comportamento contrario, assunto dal Presidente del C.d.A., agli indirizzi espressi dall'organo di controllo oltre a quello espresso dagli altri componenti del C.d.A.” (cfr. atto di gravame) ed effettua numerosi richiami a precedenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione sul tema della revoca con giusta causa, ciascuno ritenuto utile a dimostrare la sussistenza del necessario supporto motivazionale. pagina 10 di 21 In conclusione, rileva come anche la scelta della modalità di reclutamento di due collaboratori, mediante chiamata diretta, considerata errata, fosse di supporto al predetto obbligo motivazionale.
Tale elemento consente la disamina del secondo profilo del terzo motivo di gravame, rubricato
“SUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA A FONDAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI
REVOCA; MOTIVAZIONE CONFORME ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/90;
L'INCIDENZA DEL PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE DELL'AMIU SPA SULLE
DECISIONI ASSUNTE NELLA REVOCA”. (cfr. atto di gravame).
L'appellante con tale censura rileva la contraddittorietà del lodo arbitrale nella parte in cui ha reputato non sufficientemente provato il presupposto della giusta causa della revoca dall'incarico di consigliere di amministrazione;
in questo senso, il provvedimento di revoca adottato dal
Commissario Straordinario viene considerato “adeguatamente motivato, in conformità e nel rispetto dei principi sanciti dall'art.3 della L.241/90” (cfr. atto di gravame).
Riportato per intero il testo del provvedimento di revoca, parte appellante indica infine come elemento idoneo ad integrare il presupposto della giusta causa “la compromissione del pactum fiduciae” fra il Presidente del C.d.A. e gli altri organi societari.
Conclusivamente, l' ha chiesto a questa Corte di: Parte_1
“1) Preliminarmente, accertare e dichiarare – per i motivi esposti – la mera apparenza ed inesistenza e, comunque, la radicale nullità del lodo arbitrale rituale in questa sede impugnato, con le dovute conseguenze del caso.
2) In via preliminare subordinata, accertare e dichiarare la radicale nullità del lodo arbitrale rituale in questa sede impugnato per intervenuta decadenza e (in ulteriore subordine) la prescrizione di ogni diritto in campo all'appellato TT. , con le dovute Controparte_2 conseguenze del caso.
3) Comunque, in ogni caso, riformare l'appellato lodo arbitrale del giorno
15.7.2022, reso nel procedimento RGVG 2391/2021 del Tribunale di Trani, arbitro Avv. Angela
Tarantino, ponendolo nel nulla.
4) Per l'effetto – valutato benevolmente tutto quanto in atti minuziosamente dedotto – rigettare ogni pretesa ed azione dell'appellato TT. , poiché infondata in fatto ed in Controparte_2 diritto.” (cfr, atto di gravame). pagina 11 di 21 In data 22.10.2022, ha presentato atto di gravame anche il Il processo sorto da Controparte_1 siffatta impugnazione, inizialmente assegnato alla Seconda Sezione Civile della Corte di Appello
e iscritto al n. R.G. 1446/2022, è stato riunito al presente procedimento.
Il ha affidato le proprie difese a due motivi. Controparte_1
Nell'ambito del primo, rubricato “Nullità del lodo per contraddittorietà ex art. 829, comma 1, n.
11, c.p.c. in ordine alle determinazioni assunte sulle eccezioni preliminari di decadenza.” (cfr. atto di gravame), il evidenzia, in maniera in parte sovrapponibile a quanto già Controparte_1 affermato dall' , la decadenza dal termine di 30 giorni dall'impugnazione del Pt_1 provvedimento di revoca in cui sarebbe incorso l'impugnato.
L'Arbitro avrebbe omesso di effettuare “una valutazione pregiudiziale e preliminare ossia il decorso del termine decadenziale” (cfr. atto di gravame) e da tale omissione deriverebbe la nullità per contraddittorietà del lodo arbitrale.
Il secondo motivo di gravame, invece, è rubricato “Nullità del lodo per contraddittorietà ex art.
829, comma 1, n. 11, c.p.c. in ordine alle determinazioni assunte sulla legittimità del provvedimento di revoca della nomina del dott. .” Controparte_2
Con osservazioni sovrapponibili a quelle dell' mediante questo motivo, il Parte_1 CP_1 rileva la contraddittorietà del lodo nella parte in cui non ha considerato come pienamente
[...] legittimo e motivato l'atto di revoca;
in particolare, viene effettuato un nuovo richiamo all'art. 50
T.U.E.L., commi 8 e 9, idoneo a “giustificare” il provvedimento adottato.
Svolge quindi una lunga disamina sulle motivazioni poste alla base dell'atto di revoca, indicate in
“una serie di circostanze fattuali tali da compromettere e far venir meno quel vincolo fiduciario che necessariamente deve legare l'Ente Pubblico alla società partecipata” (cfr. atto di gravame).
La parte motiva dell'atto di revoca viene considerata come aggiuntiva rispetto alla giusta causa ex se integrata dall'art. 50 T.U.E.L. e viene qualificata, anche in questa sede, come idonea al rispetto dell'art. 3 della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo.
In conclusione, il ha richiesto di: Controparte_1
“1) Preliminarmente, accertare e dichiarare la radicale nullità del lodo arbitrale rituale in questa sede impugnato per intervenuta decadenza e la prescrizione di ogni diritto rivendicato dall'appellato TT. , con le dovute conseguenze di legge;
Controparte_2
pagina 12 di 21 2) in ogni caso, riformare l'appellato lodo arbitrale del giorno 15.7.2022, reso nel procedimento
RGVG 2391/2021 del Tribunale di Trani, arbitro Avv. Angela Tarantino, ponendolo nel nulla.
3) per l'effetto rigettare ogni pretesa ed azione dell'appellato TT. , Controparte_2 poiché infondata in fatto ed in diritto.
4) condannare l'appellato TT. al pagamento delle spese e competenze Controparte_2 del doppio grado di giudizio.
5) in via istruttoria, qualora ritenute ancora di una qualche utilità, si insiste in tutte le richieste istruttorie come richieste ed avanzate in sede arbitrale”. (cfr. atto di gravame).
In data 30.01.2023 si è costituito mediante comparsa di costituzione e risposta il dott.
e, rispondendo in prima battuta all'atto di gravame presentato dall' ha CP_2 Parte_1 sollevato l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione considerata nel suo complesso, in quanto finalizzata ad un riesame dei profili di merito della controversia e non ad uno scrutinio dei profili di nullità del lodo stesso.
Evidenzia che con l'impugnazione presente si sono capovolti “i termini della proponibilità dell'impugnazione per nullità deducendo il vizio dal riesame dei fatti della controversia arbitrale piuttosto che operare al contrario.” (cfr. comparsa di risposta) e ha chiesto di: “dichiarare la improcedibilità e/o l'inammissibilità della impugnazione così come proposta ovvero rigettarla in mancanza di vizi di nullità, confermando in toto il lodo arbitrale impugnato. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
4. In data 27.06.2023, in sede di udienza collegiale, la Corte ha riunito al presente il procedimento avente R.G. 1446/2022.
All'udienza del 15.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali e di eventuali repliche ex art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Va premesso che l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale non dà causa ad un normale giudizio di appello visto che, in tale contesto processuale, la Corte d'Appello non è chiamata a confermare o riformare la decisione di primo grado resa da un giudice ordinario (che nella specie non esiste), ma ha, anzitutto, il compito di verificare se la decisione resa da un organo diverso da quello statale, cui le parti hanno affidato la risoluzione della lite tra loro insorta, sia invalida per pagina 13 di 21 uno dei motivi tassativamente indicati dalla legge. Il Giudice d'appello, infatti, può pervenire ad una pronuncia di annullamento del lodo solo in base ad una serie limitata di vizi puntualmente elencati all'art. 829 c.p.c. E, poiché si tratta di un mezzo di impugnazione “a critica vincolata”, solo se il Giudice di appello ritenga nullo il lodo arbitrale (per uno dei casi indicati dalla norma cit.), ove ciò sia consentito, è possibile riesaminare ex novo il merito della controversia decisa dagli arbitri. Invero, il giudizio di impugnazione del lodo si compone imprescindibilmente di una prima fase a carattere cosiddetto “rescindente” (si tratta del judicium rescindens, volto a verificare le condizioni per l'eventuale annullamento della pronuncia arbitrale) e di una eventuale fase cosiddetta “rescissoria” (judicium rescissorium) - nei casi in cui è ammissibile - che consiste in una nuova decisione della controversia nel merito. Detta fase ovviamente è condizionata all'accoglimento dell'impugnazione per nullità.
L'impugnazione del lodo arbitrale davanti alla Corte d' Appello dà quindi luogo a un giudizio di legittimità nel quale viene esaminata la fondatezza delle censure mosse senza procedere ad accertamenti di fatto, né ad un autonomo giudizio sul merito della controversia. La ricostruzione del fatto compete al giudice dell'impugnazione solo nella successiva fase rescissoria e sul presupposto dell'accertamento della nullità del lodo. Va quindi tenuta ben distinta la fase rescindente, limitata alla verifica della sussistenza delle nullità del lodo dedotte dall'impugnante,
e la successiva eventuale fase rescissoria, estesa al riesame del merito della controversia entro i confini tracciati dalla pronuncia rescindente e dalle domande delle parti. Nel dedurre i vizi di asserita nullità del lodo impugnato, quindi, le parti hanno l'obbligo di attenersi rigorosamente alla regola della necessaria specificità nella formulazione dei motivi, senza la quale non è possibile per il Giudice, e per la parte convenuta, verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità tassativamente stabiliti dall'art. 829 c.p.c. Il requisito della necessaria specificità dei motivi, richiesto anche nell'ordinario giudizio di appello dall' art. 342
c.p.c., deve qui intendersi in maniera ancora più rigorosa, essendo la fase rescindente del giudizio di impugnazione del lodo paragonabile al ricorso per cassazione. Infine, nel corso del giudizio, la parte che impugna il lodo non può aggiungere altri motivi di impugnazione rispetto a quelli indicati nell'atto introduttivo e il Giudice non può valutare motivi di nullità (che devono essere specifici) diversi da quelli fatti valere dalle parti.
pagina 14 di 21 6. Circa i motivi di nullità dedotti, appare necessario esaminare il primo motivo di appello relativo all'atto di gravame presentato dall' Parte_1
L'impugnativa, è d'uopo ricordarlo, riguarda l'asserito contrasto fra l'attivazione della clausola compromissoria ad opera del ricorrente in primo grado e la “terna di messe in mora” (cfr. atto di gravame) effettuate da quest'ultimo nei 15 anni successivi al provvedimento del Commissario
Straordinario.
Il ravvisato contrasto, derivante dal comportamento extraprocessuale dell'istante l'arbitrato, viene definito come contrario ai principi di economia processuale e, in ragione di ciò, idoneo a configurare l'assenza di giurisdizione dell'Arbitro della procedura. Si tratta di censure manifestamente infondate e perciò solo inammissibili.
Nella disciplina dei procedimenti arbitrali, infatti, l'ordinamento prevede la possibilità di impugnazione del lodo unicamente per i casi di nullità descritti dall'art. 829 c.p.c.; in questo senso, la doglianza mossa dall' risulta del tutto estranea alle ipotesi previste dalla Parte_1 richiamata disposizione.
Sul punto, non appare superfluo il richiamo all'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione che, con l'ordinanza n. 27321/2020 ha affermato che nel giudizio, a critica vincolata, proponibile entro i limiti stabiliti dall'art. 829 c.p.c., di impugnazione per nullità del lodo arbitrale vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice, ed alla controparte, di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma.
E il motivo anzidetto appare del tutto privo del requisito di specificità e comunque esorbitante dalle fattispecie previste dalla già citata norma;
conseguentemente, viene ritenuto inammissibile.
7. Venendo al secondo motivo di gravame dell' e al primo motivo di gravame del Parte_1 si tratta di censure che sollevano il tema della contraddittorietà del lodo ex art. Controparte_1
829, comma 1 n. 11 c.p.c., limitatamente alla parte della motivazione del lodo ove si tratta delle eccezioni di rito della decadenza dall'impugnazione della revoca e della prescrizione dei diritti dell'impugnato . CP_2
Coi detti motivi, entrambe le parti pongono in dubbio la coerenza logico-giuridica della seguente l'affermazione compiuta dall'arbitro nella parte motiva del lodo: “inoltre, si ribadisce che oggetto del contendere non è l'impugnativa del provvedimento di revoca, ma l'accertamento di pagina 15 di 21 una “giusta causa” che assista tale provvedimento” (cfr. testualmente lodo arbitrale). In tale arresto, l'Arbitro, secondo la prospettazione degli impugnanti, avrebbe ammesso non solo di aver rilevato la scadenza del termine di 30 giorni (cit.) per l'impugnazione del provvedimento, termine ritenuto applicabile al caso di specie, ma anche di aver volutamente omesso di trattare tale profilo, considerato preliminare rispetto alla disamina nel merito della controversia.
Le censure non possono trovare accoglimento.
E' pur vero che, coi motivi in disamina, l' e il tendono a far valere la Pt_1 Controparte_1 surrettizia impugnazione della revoca attuata da con l'astuta domanda di CP_2 accertamento dell'assenza di giusta causa della revoca ma, è altrettanto vero, che il motivo di nullità prospettato attiene ad un diverso profilo di contraddittorietà della motivazione, profilo puntualmente ricostruito dalla giurisprudenza. In varie pronunce del Giudice di legittimità, è stato infatti affermato che la contraddittorietà denunziata con riferimento al lodo rituale viene valutata in senso meno rigoroso del vizio denunziato in caso di ricorso per cassazione giacché <<…il vizio di contraddittorietà della motivazione del loro arbitrale è deducibile con impugnazione per nullità solo quando si concreti in una inconciliabilità fra parti del dispositivo (art. 829 n. 4 c.p.c.) ovvero in un contrasto fra parti della motivazione di gravità tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi, traducendosi in sostanziale mancanza della motivazione stessa
(art. 829 n. 5 c.p.c.) (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7160 del 1990 e le sentenze 1006-77;
7622-78; 7402-83; 2807-87, di cui, la seconda e l'ultima, rese a Sezioni Unite). Più di recente, a conferma di un orientamento consolidato, la Corte di Cassazione, ha chiarito che l'ipotesi di nullità ex art. 829, co. 1 n. 11 c.p.c., confermato quanto già detto più sopra, deve emergere o tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'“iter” logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale” (cfr.
Cass., Sezione VI, ordinanza n. 12731/2021).
Calando i principi anzidetti al caso di specie, la Corte osserva che nella parte del lodo oggetto di censura, viene effettuata una precisazione del thema decidendum esplicativa del petitum che pagina 16 di 21 segue le ragioni indicate dall'Arbitro per rilevare l'inconferenza, rispetto al giudizio, del richiamo giurisprudenziale, operato da parte appellante, alla sentenza n.16335/2016 della Suprema Corte.
Nel lodo si è dato atto dei motivi -condivisibili o meno- per cui è stato escluso che vi fosse un termine per l'impugnazione del provvedimento e in tale argomentazione (si ribadisce, a prescindere dalla sua condivisibilità) non è possibile ravvisare alcuna contraddittorietà nel senso indicato dalla norma invocata, come interpretata dalla Corte di legittimità. Né si può ravvisare una motivazione elusiva dell'eccezione di decadenza.
In sintesi, a confutazione della doglianza in scrutinio, non pare riscontrabile la “impossibilità assoluta di ricostruire l'“iter” logico e giuridico sottostante alla decisione”, unico elemento che avrebbe dato ingresso al positivo vaglio del motivo di nullità che è di conseguenza respinto.
8. Circa il terzo motivo di impugnazione presentato dall' , esso riguarda due profili. Il Pt_1 primo profilo risulta identico, a livello di argomentazione e di posizioni, al secondo motivo di gravame presentato dal e, per questa ragione, è opportuna una trattazione Controparte_1 congiunta.
Entrambi i motivi sono inammissibili.
La doglianza proposta dall' è opportuno ricordarlo, riguarda la “nullità del lodo per Parte_1 contraddittorietà della motivazione ex art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c. in ordine alle determinazioni assunte sulla legittimità del provvedimento di revoca della nomina del dott.
.” (cfr. atto di gravame). Con esso si denunzia le “contraddittorietà in Controparte_2 ordine al ragionamento che ha portato assurdamente l'arbitro a ritenere illegittimo il provvedimento commissariale di revoca degli incarichi ricoperti dal TT. Controparte_2 all'interno di Amiu S.p.A. di Trani” (cfr. atto di gravame). Secondo tale prospettazione, l'arbitro avrebbe posto a fondamento della decisione un “assioma” laddove afferma: “Questa ricostruzione non può essere trasportata nella vicenda sottoposta al vaglio arbitrale, giacché il
Commissario Straordinario, insediatosi nell'amministrazione comunale, non ha alcuna legittimazione politica ma, piuttosto, ha il dovere di compiere atti di ordinaria amministrazione”.
(cfr. lodo arbitrale)
La “ricostruzione” in questione è quella effettuata dall'Arbitro sul tema della giusta causa ex sé di cui all'art. 50 T.U.E.L. Essa è ritenuta tanto contraddittoria da essere definita come “un coacervo di contraddizioni e di affermazioni unilaterali” (cfr. atto di gravame) e tale obiter dictum (poiché, pagina 17 di 21 come ammesso da parte appellante, di ciò si tratta) sarebbe stato posto a fondamento del rigetto dell'eccezione relativa all'applicazione analogica della suddetta norma del T.U.E.L.
La censura investe la medesima violazione già trattata al precedente punto ed è parimenti infondata.
Nell'iter logico-giuridico che ha portato al mancato accoglimento della citata eccezione, l'Arbitro ha analizzato il contesto di riferimento, sul piano fattuale e normativo, traendone le relative conclusioni che non possono essere ribaltate in questa sede, a prescindere dalla condivisibilità della conclusione raggiunta. L'Arbitro ha spiegato la ratio dell'art. 50, commi 8 e 9 T.U.E.L. indicando la ragione per cui tale norma non è ritenuta applicabile in caso di revoca dell'amministratore ad opera del Commissario Straordinario.
E se così stanno le cose, lo scrutinio della Corte, lo si rammenta, in quanto limitato ai profili di nullità del lodo come denunziati con gli atti di gravame, prescinde dai profili di merito della controversia analizzabili solo in caso di attivazione della fase 'rescissoria' dell'impugnazione arbitrale.
Nell'ambito dei motivi di appello in questa sede esaminati, sia l' sia il Parte_1 CP_1 hanno riproposto numerose eccezioni di merito già formulate in primo grado, strettamente
[...] correlate al tema della più volte citata disposizione del T.U.E.L. e della giusta causa “ex se” incorporata dalla norma stessa.
Ma il mancato riscontro della contraddittorietà della motivazione del lodo, che costituisce il fulcro del motivo di nullità dedotto, non consente il passaggio dalla c.d. fase rescindente alla c.d. fase rescissoria1 del giudizio che avrebbe consentito il riesame dei profili di merito della controversia.
La ravvisata insussistenza di uno dei casi di nullità ex art. 829 c.p.c., come dedotti, impedisce tale scrutinio di merito a prescindere dalla condivisibilità in fatto e in diritto delle scelte arbitrali. 1 Il giudizio di impugnazione delle pronunce arbitrali si compone di due fasi, come accennato in esordio alla motivazione. Nella prima, rescindente, non è consentito alla corte d'appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo il giudice dell'impugnazione limitarsi ad accertare eventuali cause di nullità del lodo, che possono essere dichiarate soltanto in conseguenza di determinati errori in procedendo, nonché per inosservanza delle regole di diritto, nei limiti previsti dall'art. 829 (cfr. Cass. n. 9387/2018). pagina 18 di 21 In conclusione, in virtù di tutto quanto sopra esposto, si reputano inammissibili anche il terzo motivo di gravame formulato dall' e il secondo motivo di gravame esposto dal Pt_1 CP_1
[...]
8.1 Anche il secondo profilo della terza doglianza formulata dall' è inammissibile. Parte_1
Nella parte finale del proprio atto difensivo, infatti, l'impugnante ha rilevato la contraddittorietà della decisione dell'arbitro nel seguente periodo: “Ed invero, la società nel corso Parte_1 del procedimento arbitrale, non ha fornito elementi dai quali poter dedurre fatti di qualsivoglia natura che, oggettivamente valutati, siano idonei a minare la correttezza e/o le attitudini gestionali del TT. nello svolgimento della funzione di presidente del C.d.A. della CP_2 stessa società resistente” (cfr. atto di gravame). Sottolinea l'AMIU che tale arresto esorbita
“…da ogni ragionamento che possa definirsi di tipo logico-giuridico” poiché tutta la documentazione allegata nel corso del precedente giudizio, unita ai vari richiami giurisprudenziali, risulterebbe sufficiente ad integrare il requisito della giusta causa.
Anche in questo caso e per le ragioni già spiegate non è possibile ravvisare quell'elemento di contraddittorietà fatto valere dall' Parte_1
L'Arbitro ha indicato le ragioni per le quali non ha ritenuto sussistente il requisito della giusta causa nel provvedimento commissariale di revoca e ha argomentato sul punto ritenendo
“ingiustificato” l'atto di revoca e reputando non sufficienti le motivazioni della conflittualità con gli altri componenti del C.d.A. e delle violazioni in tema di trasparenza poste a fondamento della revoca stessa. Peraltro, queste ultime, sono state puntualmente contestate, dal momento che il profilo di irregolarità valorizzato nel provvedimento di revoca era riferito alla procedura di assunzione di due collaboratori poi ritenuta legittima dalla sentenza n. 510/2009 del Giudice del
Lavoro del Tribunale di Trani.
In ragione di tanto, l'Arbitro ha ritenuto che nel corso del giudizio non siano state indicate situazioni fattuali rilevanti né ulteriori inadempienze dal punto di vista normativo che avrebbero potuto condurre all'atto di revoca. Conseguentemente, è stata parzialmente accolta la richiesta risarcitoria.
La motivazione che ha condotto a tale verdetto è coerente e logica sul piano argomentativo, priva di contraddizioni sull'impianto motivazionale essendo stati scrutinati i punti di fatto e di diritto del thema decidendum con logiche conseguenze. pagina 19 di 21 In questo senso, il richiamo effettuato da parte dell'impugnante alla legge sul procedimento amministrativo e, nello specifico, all'art. 3 di quest'ultima, non aggiunge elementi che possano risultare idonei ad integrare il presupposto della contraddittorietà dell'argomentazione fatto valere col gravame.
Ancora una volta, si tratta di un profilo inerente al merito della controversia, sul quale non è possibile pronunciarsi, dal momento che le doglianze presentate da parte appellante non consentono, per le ragioni sopra esposte, il suddetto passaggio dalla fase rescindente alla fase rescissoria del giudizio.
Anche il terzo motivo di gravame, pertanto, risulta inammissibile per manifesta infondatezza anche con riferimento a questo “secondo aspetto” indicato dall' Parte_1
8. Venendo al carico delle spese processuali, esse seguono la soccombenza e, liquidate secondo il valore indeterminabile della controversia, in base ai criteri di cui al D.M. 127/2022 e parametrate ai valori medi, vanno poste a carico di entrambi gli impugnanti, in solido, in favore dell'impugnato.
Sussistono inoltre i presupposti per ordinare a questi ultimi di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13 co. 1 bis e quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17°, l. 228/12.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di appello di Bari, sezione prima civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sulle impugnazioni proposte da e da contro il dott. , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 avverso il lodo arbitrale reso nel procedimento avente n R.G.V.G. 2391/2021, pronunciato dall'Arbitro Unico il 15.07.2022, così provvede:
1. rigetta le impugnazioni;
2. condanna gli impugnanti, in solido, al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado, liquidate per compensi in euro 9.991,00, oltre al rimborso forfettario di spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 20 di 21 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, importo posto a carico degli appellanti e in osservanza dell'art. 13 co. 1 bis e quater D.p.R. 115/02.
Così deciso in Bari il 4.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Maria Grazia Caserta Maria Mitola
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
TT.ssa Maria Mitola Presidente
TT. Prencipe Michele Consigliere
TT.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1396/2022 a cui è riunita la causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1446/2022, promosse rispettivamente da in persona dell'amministratore pro-tempore, con sede in Trani alla SP168, località Parte_1
UR VE (P.IVA , rappresentata e difesa degli avv. IDA CIOCE e DAVIDE P.IVA_1
CIOCE, presso il cui studio in Barletta alla via G. De Nittis n.55 è elettivamente domiciliata
Impugnante
Nonché
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Trani (BAT), rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE CAPURSO, presso il cui studio in
Trani, presso il Palazzo di Città (Ufficio Legale) alla via Morrico n.2 è elettivamente domiciliato
Parte ulteriormente impugnante
Contro
pagina 1 di 21 (C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_2 C.F._1
ALESSANDRO MOSCATELLI e DANIELA SQUICCIMARRO, elettivamente domiciliato in
Trani alla via Giuseppe di Vittorio n.39 presso lo studio del primo difensore
Impugnato avverso il lodo arbitrale reso nel procedimento n. R.G.V.G. 2391/2021 del Tribunale di Trani, pubblicato il 15/07/2022, depositato in cancelleria in data 22.07.2022 e nella medesima data notificato.
All'esito dell'udienza collegiale del 15.10.2024, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Oggetto: nullità del lodo ex art. 829 c.p.c., revoca degli amministratori delle società di capitali ex art.2383 c.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 810 c.p.c., depositato in data 08.05.2021., chiedeva Controparte_2 al Presidente del Tribunale di Trani la nomina di un arbitro unico ai sensi dell'art. 36 dello
Statuto della società per far accertare la insussistenza del presupposto della giusta Parte_1 causa ex art. 2383 comma 3 c.c. nel provvedimento di revoca dalla qualifica di componente del
C.d.A. e di presidente della suddetta società (società ad intera partecipazione Parte_1 pubblica, esplicante il servizio di raccolta rifiuti nel e ove accertata l'assenza di Controparte_1 giusta causa chiedeva il risarcimento del danno, sia patrimoniale, sia non patrimoniale.
Il provvedimento in questione, avente n. 38630, era stato adottato in data 15.12.2006 dal
Commissario Straordinario del subentrato nell'Amministrazione comunale, a Controparte_1 seguito di scioglimento del Consiglio comunale, sulla scorta delle indicazioni ricevute da alcuni membri del C.d.A dell' ed aveva posto fine al sopracitato incarico prima della Parte_1 naturale scadenza prevista il 30.04.2008.
In data 03.12.2021, con provvedimento presidenziale veniva nominato come Arbitro unico l'avv.
Angela Tarantino che, il 13.12.2021, accettava formalmente l'incarico e notificava atto di accettazione e provvedimento di nomina alle parti, presso i relativi domicili digitali.
In data 21.12.2021, l'Arbitro fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 18.01.2022 e, conseguentemente ad alcune istanze addotte dall' Controparte_3
pagina 2 di 21 di Trani, provvedeva, in data 30.12.2021, alla fissazione di nuova udienza di comparizione per il giorno 02.02.2022, finalizzata alla discussione e stipula di formale regolamento arbitrale.
Nella suddetta sede, accertata la regolare comparizione delle parti mediante procuratori costituiti, si procedeva alla predisposizione del regolamento arbitrale, con contestuale approvazione delle parti costituite e fissazione dei termini per il deposito di memorie, finalizzate alla illustrazione delle ragioni del contendere, alla precisazione dei quesiti formulati e alla richiesta di eventuale articolazione di mezzi istruttori.
In data 03.03.2022 provvedeva ad effettuare il suddetto deposito e, Controparte_2 con tale atto difensivo, evidenziava che la revoca fosse basata su una errata interpretazione normativa.
Nell sopracitato provvedimento, infatti, adottato su indicazione anche del Collegio Sindacale, il
Commissario Straordinario Prefettizio aveva preso atto di un contrasto tra il dottor
[...]
e gli altri Consiglieri di Amministrazione, venutosi a creare in seguito alla scelta, CP_2 effettuata dall'odierno appellato, di assumere un responsabile dell'ufficio tecnico commerciale ed un responsabile della contabilità-bilancio mediante chiamata diretta e non tramite concorso pubblico.
Tale modalità di reclutamento era stata indicata dal Collegio Sindacale come non corretta, in aperto contrasto con le normative europee in tema di trasparenza e il Commissario Straordinario,
“preso atto dell'aperto dissenso avviatosi tra il Presidente e gli altri componenti del C.d.A” (cfr. provvedimento di revoca), aveva rimosso il dott. dall'incarico di Presidente e CP_2 componente del Consiglio di Amministrazione dell' Parte_1
Tale atto era stato preceduto dalla revoca della carica di Amministratore Delegato ad opera del suddetto C.d.A., sempre a causa del dissenso con gli altri membri di tale organo.
Tanto ciò esposto, parte attrice in primo grado, evidenziata la liceità delle assunzioni effettuate, rilevava l'assenza della giusta causa prevista dall'art. 2383 c.c. (e dall'art.21 comma 6 dello
Statuto e, insistendo nelle proprie pretese risarcitorie, formulava le seguenti Parte_1 conclusioni:
“1) accertare e dichiarare che la revoca della delega, decisa dal consiglio di amministrazione di in data 12.10. 2006, all'amministratore delegato, dott. , non Parte_1 Controparte_2 era assistita da giusta causa;
pagina 3 di 21 2) accertare e dichiarare che la revoca del Presidente e consigliere di amministrazione del
C.d.A. di dott. , non era assistita da giusta causa;
Parte_1 Controparte_2
3) condannare, per l'effetto, ed il socio unico al risarcimento dei Parte_1 Controparte_1 danni nella misura complessiva di euro 49.708,90 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
4) condannare, altresì, ed il socio unico al risarcimento degli Parte_1 Controparte_1 ulteriori danni nella misura complessiva di euro 30.000,00 o in quell'altra, maggiore o minore, a liquidarsi in via equitativa a titolo di danno non patrimoniale;
5) condannare al pagamento delle spese e competenze del giudizio arbitrale.” (cfr. memoria illustrativa del 03.03.2022)
In data 04.03.2022, l' presentava la propria memoria difensiva con cui sottolineava Parte_1 la piena liceità del provvedimento di revoca ove erano stati indicati i presupposti integranti la
“giusta causa” posta a fondamento della decisione presa e sollevava alcune eccezioni di rito meglio di seguito illustrate, in quanto riformulate anche nell'atto di gravame presentato avverso il lodo arbitrale.
In ragione di ciò, la sopracitata società pubblica richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Nel merito rigettare la domanda del ricorrente perché infondata in fatto ed in CP_2 diritto
2) In via subordinata dichiarare il ricorrente decaduto dall'esercizio del diritto risarcitorio fatto valere nella presente procedura.
3) In via gradata dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria di parte ricorrente.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.” (cfr. memoria 04.03.2022) Parte_1
Successivamente, in data 04.03.2022, anche il depositava il proprio atto Controparte_1 difensivo e, con argomentazioni in gran parte sovrapponibili con quelle dell' Parte_1 insisteva per il rigetto delle pretese creditorie del ricorrente in primo grado.
In data 04.04.2022 odierna parte appellata provvedeva a depositare una seconda memoria con cui contestava, fra l'altro, anche la fondatezza delle eccezioni di rito di prescrizione e decadenza pagina 4 di 21 evidenziando l'invio di numerose missive (precisamente datate 07.12.2011, 05.12.2016 e
29.06.2021) ritenute idonee all'interruzione della prescrizione.
Circa il tema della decadenza, veniva sottolineato che la condotta del dott. non CP_2 fosse in alcun modo riconducibile ad una forma di acquiescenza al provvedimento di revoca e che i termini di impugnazione rilevati indicati dagli impugnanti non fossero applicabili al caso di specie.
Con memorie di risposta, dal contenuto in gran parte sovrapponibile, e Parte_1 CP_1 insistevano sul rigetto delle pretese creditorie, evidenziando nuovamente la sussistenza del
[...] requisito della giusta causa nell'atto di revoca, mediante il richiamo all'art. 50 T.U.E.L., definito come idoneo di per sé ad integrare tale presupposto.
Rilevavano che il provvedimento in questione fosse stato adottato dal Commissario Prefettizio in data 12.02.2006, dopo solo quattro giorni dalla nomina di quest'ultimo, avvenuta mediante
D.P.R. 11.12.2006, ovvero entro il termine di 45 giorni indicato dalla norma sopracitata per effettuare nomine, designazioni e revoche.
Sottolineavano la legittimità dell'atto anche dal punto di vista della sussistenza della giusta causa
“in concreto”, dal momento che nel provvedimento impugnato venivano effettuate “valutazioni soggettive di consonanza politica e personale non scrutinabili in sede giudiziaria ordinaria” (cfr. memoria n. 2 Parte_1
In conclusione, entrambi gli odierni impugnanti insistevano sul profilo della correttezza e liceità del provvedimento, in quanto quest'ultimo atto amministrativo dotato di adeguata motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990.
Significavano, quanto al merito, che la scelta della modalità di reclutamento delle due unità, a
'chiamata diretta' e non mediante concorso pubblico, veniva indicata come contraria agli obblighi di trasparenza caratterizzanti le P.A., ritenuti applicabili in via estensiva anche alla società
, in quanto quest'ultima a totale partecipazione pubblica. Pt_1
Di talché, l'atto di revoca era ritenuto del tutto coerente con l'obbligo di motivazione per gli atti amministrativi dalla sopracitata legge 241/1990.
In data 26.05.2022 veniva celebrata in modalità cartolare l'udienza di precisazione delle conclusioni, nell'ambito della quale entrambe le parti si riportavano ai precedenti atti difensivi.
pagina 5 di 21 Successivamente, il 03.06.2022 l'Arbitro, ritenute superflue le prove richieste dalle parti, tramite ordinanza invitava queste ultime ad un tentativo di bonario componimento della controversia, attraverso la seguente proposta conciliativa:
“Riconoscimento in favore del TT. della somma pari ad € 49.708,90, ovvero gli CP_2 emolumenti non corrisposti per la restante durata dell'incarico a seguito di intervenuta revoca;
- le spese legali sostenute dal ricorrente restano a suo intero carico per contro le spese del presente giudizio arbitrale vengono poste interamente a carico delle parti resistenti, ovvero
[...]
e in solido tra loro”. (cfr. ordinanza del 03.06.2022). Pt_1 Controparte_1
A tale proposta aderiva unicamente lo , mediante nota p.e.c. del 07.06.2022, CP_2 inviata ad ed al che però non era riscontrata dalle altre parti del Parte_1 Controparte_1 giudizio.
Preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una composizione bonaria della controversia, su impulso delle parti mediante formale istanza di adozione del lodo, l'Arbitro di riservava per la decisione.
2. In data 15.07.2022 veniva pubblicato il lodo arbitrale reso nel procedimento avente n. R.G.
V.G. 2391/2021 e oggetto di gravame.
Con tale pronuncia, l'Arbitro rigettate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti e precisato che il richiamo alla Sentenza delle Sezioni Unite n.13722/2016 era inconferente rispetto al giudizio in questione, in quanto attinente al diverso il tema dell'esclusione, da parte dell'assemblea dei soci di una S.p.A., di un componente dell'assemblea stessa, e non di un membro del C.d.A., quale era il dott. , evidenziava che la materia del contendere era CP_2 connessa con l'accertamento della “giusta causa” del provvedimento di revoca ma con la legittimità di quest'ultimo.
Per quanto riguarda il profilo della prescrizione dell'azione risarcitoria, l'Arbitro Unico rilevava come la missiva del 07.12.2011, nell'ambito della quale l'odierno aveva richiesto, unitamente al pagamento dei compensi relativi al proprio incarico, “il risarcimento dei maggiori danni a quantificarsi”, fosse idonea all'effetto interruttivo della prescrizione di tale pretesa creditoria, vista l'adozione del provvedimento in questione in data 15.12.2006.
pagina 6 di 21 Accoglieva quindi parzialmente le richieste di ai sensi dell'art. 2449 Controparte_2
c.c., in quanto norma finalizzata all'applicazione in via estensiva della disciplina delle società di capitali anche alle società aventi partecipazione pubblica.
Riteneva inoltre applicabile la disciplina di cui all'art. 2383 c.c., nella parte in cui la norma prevede il diritto al risarcimento del danno in capo agli amministratori dell'ente revocati senza giusta causa.
Riteneva non applicabile in via analogica al giudizio in questione il più volte citato art. 50 del
T.U.E.L. che ad avviso degli intimati integrava una ipotesi di giusta causa “ex se” del provvedimento di revoca adottato dal Commissario Straordinario.
Riteneva inconferente anche la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
16635/2019, citata da e dal secondo la quale “la previsione Parte_1 CP_1 CP_1 dell'art.50, commi 8 e 9, del d. lgs. n.267 del 2000, […] integra di per sé una giusta causa di detta revoca”.
Il potere di revoca conferito al Sindaco da tale norma, infatti, veniva inteso come coerente “con l'esigenza di munire l'organo politico della facoltà di avvalersi nel proprio organigramma- comprese eventuali società a partecipazione pubblica- di fiduciari” e dunque non riferibile al caso di specie in quanto “il Commissario Straordinario, insediatosi nell'amministrazione comunale, non ha alcuna legittimazione politica ma, piuttosto, ha il dovere di compiere atti di ordinaria amministrazione” (cfr. lodo arbitrale).
Assieme a tale profilo correlato alla “ratio” della norma, l'Arbitro evidenziava il tema dell'intentio legis: l'art. 50 comma 9 veniva descritto come strettamente connesso alla scelta di consentire al nuovo Sindaco eletto di dotarsi dei propri collaboratori di fiducia, “in quell'ottica di sana legittimazione derivante dal voto popolare” (cfr. lodo arbitrale).
Richiamando quindi la sentenza n. 20978/2019 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, analizzava il profilo della “giusta causa in concreto” della revoca della carica, escludendolo nella specie. Il provvedimento in questione, infatti, traeva origine dalla conflittualità dei rapporti tra i membri del C.d.A. e il dott. e dalla asserita violazione della disciplina in Controparte_2 tema di trasparenza, dovuta all'assunzione mediante chiamata diretta di due collaboratori della
Società.
pagina 7 di 21 La sussistenza di tale ultima circostanza veniva negata dall'Arbitro che reputava come legittima la modalità di reclutamento scelta dall'odierno appellato in quanto conforme al dettato dell'art. 6, comma 1 del d.lgs 297/2002.
Tale norma, introducendo l'art.
4-bis nel decreto legislativo 21 aprile 2000 n.181, prevede espressamente che “i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici”.
Soggiungeva, inoltre, il riconoscimento della piena legittimità della procedura di assunzione, in quanto sancito dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani mediante la sentenza n. 510/2009, che reintegrava i dipendenti nel frattempo licenziati dalla società.
L'Arbitro Unico, dunque, reputava le motivazioni addette dal Commissario Straordinario non sufficienti ad integrare il requisito della giusta causa e sanciva la spettanza in capo all'odierno appellato del diritto al risarcimento del danno, quantificato pari ad € 49.708,90, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Tale somma risultava corrispondente ai compensi che lo stesso ricorrente non aveva potuto percepire sino a naturale scadenza dell'incarico, una volta sopravvenuta la revoca.
Veniva rigettata la domanda “volta ad ottenere il pagamento della contribuzione previdenziale maturata e non corrisposta” (cfr. lodo arbitrale), nonché la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., commisurato in €. 30.000,00.
3. Avverso il lodo arbitrale, hanno proposto gravame sia la sia il Parte_1 Controparte_1
In particolare, in data 12.10.2022, l' ha impugnato il lodo arbitrale per tre motivi. Parte_1
Il primo di questi, rubricato “INESISTENZA DELLA GIURISDIZIONE DELL'ARBITRO PER
INSANABILE CONTRASTO TRA LA RATIO DELLA COMPROMISSIONE ARBITRALE E
LA “TERNA” DI MESSE IN MORA EFFETTUATE DALLA PARTE APPELLATA” (cfr. atto di gravame), è incentrato sulla invocata di declaratoria di nullità del lodo per il contrasto fra la attivazione della clausola compromissoria e l'invio delle tre missive, contenenti la richiesta di pagamento dei compensi dovuti e di risarcimento del danno, recapitate dall'odierno appellato tra il 2011 e il 2021.
pagina 8 di 21 La condotta extraprocessuale del ricorrente in primo grado viene indicata come dilatoria, in contrasto con i principi di economia processuale;
in questo senso, la clausola compromissoria, finalizzata ad una rapida risoluzione della controversia, viene reputata non operante “vista la lontananza dei fatti su cui decidere” (cfr. atto di gravame).
L sostiene che l'azione intrapresa dal dott. risulterebbe idonea ad integrare Pt_1 CP_2 una forma di abuso di diritto attesa la lontananza temporale fra la procedura arbitrale e gli eventi posti alla base di quest'ultima.
Col secondo motivo di impugnazione, rubricato “NULLITÀ DEL LODO PER
CONTRADDITTORIETÀ EX ART. 829, COMMA 1, N. 11, C.P.C. IN ORDINE ALLE
DETERMINAZIONI ASSUNTE SULLE ECCEZIONI PRELIMINARI DI DECADENZA E
PRESCRIZIONE”. (cfr. atto di gravame), l' evidenzia la contraddittorietà nell'analisi Pt_1 effettuata dall'Arbitro sulle eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate.
Sottolinea che avrebbe dovuto impugnare la delibera di revoca dall'incarico CP_2 di componente del C.d.A. e di Presidente di quest'ultimo nel termine di 30 giorni, in conformità con quanto affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 13722 del 2016.
Sottolinea l'applicabilità al caso di specie del principio sancito da tale pronuncia.
Successivamente, circa il profilo della prescrizione, l' considera la raccomandata del Pt_1
7.12.2011 come inidonea ad interrompere la prescrizione, dal momento che in quest'ultima “il
TT. richiedeva solo ed esclusivamente la corresponsione degli Controparte_2 emolumenti non percepiti dalla revoca della carica fino alla naturale scadenza di essa, nonché
(nella sola lettera del 7.12.2011) il risarcimento dei maggiori danni a quantificarsi.” (cfr. atto di gravame). Significa che lo non avrebbe manifestato in tempo utile la volontà di CP_2 promuovere il procedimento arbitrale incorrendo nella prescrizione del diritto azionato.
Il terzo motivo di gravame va distinto in due parti, strettamente connesse.
Con la prima parte, rubricata “NULLITÀ DEL LODO PER CONTRADDITTORIETÀ EX ART.
829, COMMA 1, N. 11, C.P.C. IN ORDINE ALLE DETERMINAZIONI ASSUNTE SULLA
LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELLA NOMINA DEL DOTT.
”. (cfr. atto di gravame), la contraddittorietà viene rilevata Controparte_2 nell'ambito dell'argomentazione giuridica che ha condotto l'Arbitro a considerare inapplicabile pagina 9 di 21 al caso di specie l'art. 50, commi 8 e 9 del T.U.E.L., considerata “un coacervo di contraddizioni ed affermazioni unilaterali” (cfr. atto di gravame).
Secondo parte appellante, il Commissario Straordinario Prefettizio, definito nel lodo come privo di legittimazione politica, non solo avrebbe in sé tutti i poteri riconosciuti al Sindaco, compreso quello di rimuovere i componenti del consiglio di amministrazione nelle società a partecipazione pubblica, ma avrebbe piena legittimazione a svolgere tale attività grazie al già citato art. 50
T.U.E.L.
La suddetta norma si porrebbe espressiva del “sistema dello spoil system”, è ritenuta compatibile dalla Corte Costituzionale con l'art. 97 della Costituzione e considerata applicabile al giudizio odierno in quanto rivolta “a soggetti titolari di organi di vertice dell'amministrazione, nominati intuitu personae, cioè sulla base di valutazioni personali coerenti all'indirizzo politico” (cfr. atto di gravame).
Sul punto, rileva anche che le norme dello Statuto dell'Amiu prevedevano il potere di revoca in capo al Sindaco e che la conoscenza di queste ultime da parte del TT. gli CP_2 impediva di invocare una forma di legittimo affidamento.
A sostegno dell'assunto dell'applicabilità dell'art. 50 T.U.E.L., vengono inoltre indicate la sentenza del TAR Puglia n.672 del 2008 e, nuovamente, la pronuncia della Corte di Cassazione
n. 16335/2019, secondo la quale “l'indubitabile connotazione societaria interna dell'atto attraverso il quale il Sindaco si fa prestatore della volontà del di procedere alla CP_1 sostituzione degli amministratori della partecipata, conduce dunque ad interpretare i richiamati commi 8 e 9 dell'articolo 50 Tuel, quali norme etero-integrative dell'art. 2449 c.c., che, nei limiti temporali previsti, consentono all'Ente pubblico, in deroga alla previsione statutaria di durata minima, dall'incarico, di revocare i componenti dell'organo di gestione in precedenza nominati”.
In seguito, evidenzia che sia priva di fondamento l'affermazione dell'istante l'arbitrato secondo cui il provvedimento di revoca sarebbe privo di un concreto supporto motivazionale.
Sul punto, sottolinea il profilo del contrasto con gli organi societari e del “comportamento contrario, assunto dal Presidente del C.d.A., agli indirizzi espressi dall'organo di controllo oltre a quello espresso dagli altri componenti del C.d.A.” (cfr. atto di gravame) ed effettua numerosi richiami a precedenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione sul tema della revoca con giusta causa, ciascuno ritenuto utile a dimostrare la sussistenza del necessario supporto motivazionale. pagina 10 di 21 In conclusione, rileva come anche la scelta della modalità di reclutamento di due collaboratori, mediante chiamata diretta, considerata errata, fosse di supporto al predetto obbligo motivazionale.
Tale elemento consente la disamina del secondo profilo del terzo motivo di gravame, rubricato
“SUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA A FONDAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI
REVOCA; MOTIVAZIONE CONFORME ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/90;
L'INCIDENZA DEL PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE DELL'AMIU SPA SULLE
DECISIONI ASSUNTE NELLA REVOCA”. (cfr. atto di gravame).
L'appellante con tale censura rileva la contraddittorietà del lodo arbitrale nella parte in cui ha reputato non sufficientemente provato il presupposto della giusta causa della revoca dall'incarico di consigliere di amministrazione;
in questo senso, il provvedimento di revoca adottato dal
Commissario Straordinario viene considerato “adeguatamente motivato, in conformità e nel rispetto dei principi sanciti dall'art.3 della L.241/90” (cfr. atto di gravame).
Riportato per intero il testo del provvedimento di revoca, parte appellante indica infine come elemento idoneo ad integrare il presupposto della giusta causa “la compromissione del pactum fiduciae” fra il Presidente del C.d.A. e gli altri organi societari.
Conclusivamente, l' ha chiesto a questa Corte di: Parte_1
“1) Preliminarmente, accertare e dichiarare – per i motivi esposti – la mera apparenza ed inesistenza e, comunque, la radicale nullità del lodo arbitrale rituale in questa sede impugnato, con le dovute conseguenze del caso.
2) In via preliminare subordinata, accertare e dichiarare la radicale nullità del lodo arbitrale rituale in questa sede impugnato per intervenuta decadenza e (in ulteriore subordine) la prescrizione di ogni diritto in campo all'appellato TT. , con le dovute Controparte_2 conseguenze del caso.
3) Comunque, in ogni caso, riformare l'appellato lodo arbitrale del giorno
15.7.2022, reso nel procedimento RGVG 2391/2021 del Tribunale di Trani, arbitro Avv. Angela
Tarantino, ponendolo nel nulla.
4) Per l'effetto – valutato benevolmente tutto quanto in atti minuziosamente dedotto – rigettare ogni pretesa ed azione dell'appellato TT. , poiché infondata in fatto ed in Controparte_2 diritto.” (cfr, atto di gravame). pagina 11 di 21 In data 22.10.2022, ha presentato atto di gravame anche il Il processo sorto da Controparte_1 siffatta impugnazione, inizialmente assegnato alla Seconda Sezione Civile della Corte di Appello
e iscritto al n. R.G. 1446/2022, è stato riunito al presente procedimento.
Il ha affidato le proprie difese a due motivi. Controparte_1
Nell'ambito del primo, rubricato “Nullità del lodo per contraddittorietà ex art. 829, comma 1, n.
11, c.p.c. in ordine alle determinazioni assunte sulle eccezioni preliminari di decadenza.” (cfr. atto di gravame), il evidenzia, in maniera in parte sovrapponibile a quanto già Controparte_1 affermato dall' , la decadenza dal termine di 30 giorni dall'impugnazione del Pt_1 provvedimento di revoca in cui sarebbe incorso l'impugnato.
L'Arbitro avrebbe omesso di effettuare “una valutazione pregiudiziale e preliminare ossia il decorso del termine decadenziale” (cfr. atto di gravame) e da tale omissione deriverebbe la nullità per contraddittorietà del lodo arbitrale.
Il secondo motivo di gravame, invece, è rubricato “Nullità del lodo per contraddittorietà ex art.
829, comma 1, n. 11, c.p.c. in ordine alle determinazioni assunte sulla legittimità del provvedimento di revoca della nomina del dott. .” Controparte_2
Con osservazioni sovrapponibili a quelle dell' mediante questo motivo, il Parte_1 CP_1 rileva la contraddittorietà del lodo nella parte in cui non ha considerato come pienamente
[...] legittimo e motivato l'atto di revoca;
in particolare, viene effettuato un nuovo richiamo all'art. 50
T.U.E.L., commi 8 e 9, idoneo a “giustificare” il provvedimento adottato.
Svolge quindi una lunga disamina sulle motivazioni poste alla base dell'atto di revoca, indicate in
“una serie di circostanze fattuali tali da compromettere e far venir meno quel vincolo fiduciario che necessariamente deve legare l'Ente Pubblico alla società partecipata” (cfr. atto di gravame).
La parte motiva dell'atto di revoca viene considerata come aggiuntiva rispetto alla giusta causa ex se integrata dall'art. 50 T.U.E.L. e viene qualificata, anche in questa sede, come idonea al rispetto dell'art. 3 della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo.
In conclusione, il ha richiesto di: Controparte_1
“1) Preliminarmente, accertare e dichiarare la radicale nullità del lodo arbitrale rituale in questa sede impugnato per intervenuta decadenza e la prescrizione di ogni diritto rivendicato dall'appellato TT. , con le dovute conseguenze di legge;
Controparte_2
pagina 12 di 21 2) in ogni caso, riformare l'appellato lodo arbitrale del giorno 15.7.2022, reso nel procedimento
RGVG 2391/2021 del Tribunale di Trani, arbitro Avv. Angela Tarantino, ponendolo nel nulla.
3) per l'effetto rigettare ogni pretesa ed azione dell'appellato TT. , Controparte_2 poiché infondata in fatto ed in diritto.
4) condannare l'appellato TT. al pagamento delle spese e competenze Controparte_2 del doppio grado di giudizio.
5) in via istruttoria, qualora ritenute ancora di una qualche utilità, si insiste in tutte le richieste istruttorie come richieste ed avanzate in sede arbitrale”. (cfr. atto di gravame).
In data 30.01.2023 si è costituito mediante comparsa di costituzione e risposta il dott.
e, rispondendo in prima battuta all'atto di gravame presentato dall' ha CP_2 Parte_1 sollevato l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione considerata nel suo complesso, in quanto finalizzata ad un riesame dei profili di merito della controversia e non ad uno scrutinio dei profili di nullità del lodo stesso.
Evidenzia che con l'impugnazione presente si sono capovolti “i termini della proponibilità dell'impugnazione per nullità deducendo il vizio dal riesame dei fatti della controversia arbitrale piuttosto che operare al contrario.” (cfr. comparsa di risposta) e ha chiesto di: “dichiarare la improcedibilità e/o l'inammissibilità della impugnazione così come proposta ovvero rigettarla in mancanza di vizi di nullità, confermando in toto il lodo arbitrale impugnato. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
4. In data 27.06.2023, in sede di udienza collegiale, la Corte ha riunito al presente il procedimento avente R.G. 1446/2022.
All'udienza del 15.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali e di eventuali repliche ex art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Va premesso che l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale non dà causa ad un normale giudizio di appello visto che, in tale contesto processuale, la Corte d'Appello non è chiamata a confermare o riformare la decisione di primo grado resa da un giudice ordinario (che nella specie non esiste), ma ha, anzitutto, il compito di verificare se la decisione resa da un organo diverso da quello statale, cui le parti hanno affidato la risoluzione della lite tra loro insorta, sia invalida per pagina 13 di 21 uno dei motivi tassativamente indicati dalla legge. Il Giudice d'appello, infatti, può pervenire ad una pronuncia di annullamento del lodo solo in base ad una serie limitata di vizi puntualmente elencati all'art. 829 c.p.c. E, poiché si tratta di un mezzo di impugnazione “a critica vincolata”, solo se il Giudice di appello ritenga nullo il lodo arbitrale (per uno dei casi indicati dalla norma cit.), ove ciò sia consentito, è possibile riesaminare ex novo il merito della controversia decisa dagli arbitri. Invero, il giudizio di impugnazione del lodo si compone imprescindibilmente di una prima fase a carattere cosiddetto “rescindente” (si tratta del judicium rescindens, volto a verificare le condizioni per l'eventuale annullamento della pronuncia arbitrale) e di una eventuale fase cosiddetta “rescissoria” (judicium rescissorium) - nei casi in cui è ammissibile - che consiste in una nuova decisione della controversia nel merito. Detta fase ovviamente è condizionata all'accoglimento dell'impugnazione per nullità.
L'impugnazione del lodo arbitrale davanti alla Corte d' Appello dà quindi luogo a un giudizio di legittimità nel quale viene esaminata la fondatezza delle censure mosse senza procedere ad accertamenti di fatto, né ad un autonomo giudizio sul merito della controversia. La ricostruzione del fatto compete al giudice dell'impugnazione solo nella successiva fase rescissoria e sul presupposto dell'accertamento della nullità del lodo. Va quindi tenuta ben distinta la fase rescindente, limitata alla verifica della sussistenza delle nullità del lodo dedotte dall'impugnante,
e la successiva eventuale fase rescissoria, estesa al riesame del merito della controversia entro i confini tracciati dalla pronuncia rescindente e dalle domande delle parti. Nel dedurre i vizi di asserita nullità del lodo impugnato, quindi, le parti hanno l'obbligo di attenersi rigorosamente alla regola della necessaria specificità nella formulazione dei motivi, senza la quale non è possibile per il Giudice, e per la parte convenuta, verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità tassativamente stabiliti dall'art. 829 c.p.c. Il requisito della necessaria specificità dei motivi, richiesto anche nell'ordinario giudizio di appello dall' art. 342
c.p.c., deve qui intendersi in maniera ancora più rigorosa, essendo la fase rescindente del giudizio di impugnazione del lodo paragonabile al ricorso per cassazione. Infine, nel corso del giudizio, la parte che impugna il lodo non può aggiungere altri motivi di impugnazione rispetto a quelli indicati nell'atto introduttivo e il Giudice non può valutare motivi di nullità (che devono essere specifici) diversi da quelli fatti valere dalle parti.
pagina 14 di 21 6. Circa i motivi di nullità dedotti, appare necessario esaminare il primo motivo di appello relativo all'atto di gravame presentato dall' Parte_1
L'impugnativa, è d'uopo ricordarlo, riguarda l'asserito contrasto fra l'attivazione della clausola compromissoria ad opera del ricorrente in primo grado e la “terna di messe in mora” (cfr. atto di gravame) effettuate da quest'ultimo nei 15 anni successivi al provvedimento del Commissario
Straordinario.
Il ravvisato contrasto, derivante dal comportamento extraprocessuale dell'istante l'arbitrato, viene definito come contrario ai principi di economia processuale e, in ragione di ciò, idoneo a configurare l'assenza di giurisdizione dell'Arbitro della procedura. Si tratta di censure manifestamente infondate e perciò solo inammissibili.
Nella disciplina dei procedimenti arbitrali, infatti, l'ordinamento prevede la possibilità di impugnazione del lodo unicamente per i casi di nullità descritti dall'art. 829 c.p.c.; in questo senso, la doglianza mossa dall' risulta del tutto estranea alle ipotesi previste dalla Parte_1 richiamata disposizione.
Sul punto, non appare superfluo il richiamo all'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione che, con l'ordinanza n. 27321/2020 ha affermato che nel giudizio, a critica vincolata, proponibile entro i limiti stabiliti dall'art. 829 c.p.c., di impugnazione per nullità del lodo arbitrale vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice, ed alla controparte, di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma.
E il motivo anzidetto appare del tutto privo del requisito di specificità e comunque esorbitante dalle fattispecie previste dalla già citata norma;
conseguentemente, viene ritenuto inammissibile.
7. Venendo al secondo motivo di gravame dell' e al primo motivo di gravame del Parte_1 si tratta di censure che sollevano il tema della contraddittorietà del lodo ex art. Controparte_1
829, comma 1 n. 11 c.p.c., limitatamente alla parte della motivazione del lodo ove si tratta delle eccezioni di rito della decadenza dall'impugnazione della revoca e della prescrizione dei diritti dell'impugnato . CP_2
Coi detti motivi, entrambe le parti pongono in dubbio la coerenza logico-giuridica della seguente l'affermazione compiuta dall'arbitro nella parte motiva del lodo: “inoltre, si ribadisce che oggetto del contendere non è l'impugnativa del provvedimento di revoca, ma l'accertamento di pagina 15 di 21 una “giusta causa” che assista tale provvedimento” (cfr. testualmente lodo arbitrale). In tale arresto, l'Arbitro, secondo la prospettazione degli impugnanti, avrebbe ammesso non solo di aver rilevato la scadenza del termine di 30 giorni (cit.) per l'impugnazione del provvedimento, termine ritenuto applicabile al caso di specie, ma anche di aver volutamente omesso di trattare tale profilo, considerato preliminare rispetto alla disamina nel merito della controversia.
Le censure non possono trovare accoglimento.
E' pur vero che, coi motivi in disamina, l' e il tendono a far valere la Pt_1 Controparte_1 surrettizia impugnazione della revoca attuata da con l'astuta domanda di CP_2 accertamento dell'assenza di giusta causa della revoca ma, è altrettanto vero, che il motivo di nullità prospettato attiene ad un diverso profilo di contraddittorietà della motivazione, profilo puntualmente ricostruito dalla giurisprudenza. In varie pronunce del Giudice di legittimità, è stato infatti affermato che la contraddittorietà denunziata con riferimento al lodo rituale viene valutata in senso meno rigoroso del vizio denunziato in caso di ricorso per cassazione giacché <<…il vizio di contraddittorietà della motivazione del loro arbitrale è deducibile con impugnazione per nullità solo quando si concreti in una inconciliabilità fra parti del dispositivo (art. 829 n. 4 c.p.c.) ovvero in un contrasto fra parti della motivazione di gravità tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi, traducendosi in sostanziale mancanza della motivazione stessa
(art. 829 n. 5 c.p.c.) (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7160 del 1990 e le sentenze 1006-77;
7622-78; 7402-83; 2807-87, di cui, la seconda e l'ultima, rese a Sezioni Unite). Più di recente, a conferma di un orientamento consolidato, la Corte di Cassazione, ha chiarito che l'ipotesi di nullità ex art. 829, co. 1 n. 11 c.p.c., confermato quanto già detto più sopra, deve emergere o tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'“iter” logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale” (cfr.
Cass., Sezione VI, ordinanza n. 12731/2021).
Calando i principi anzidetti al caso di specie, la Corte osserva che nella parte del lodo oggetto di censura, viene effettuata una precisazione del thema decidendum esplicativa del petitum che pagina 16 di 21 segue le ragioni indicate dall'Arbitro per rilevare l'inconferenza, rispetto al giudizio, del richiamo giurisprudenziale, operato da parte appellante, alla sentenza n.16335/2016 della Suprema Corte.
Nel lodo si è dato atto dei motivi -condivisibili o meno- per cui è stato escluso che vi fosse un termine per l'impugnazione del provvedimento e in tale argomentazione (si ribadisce, a prescindere dalla sua condivisibilità) non è possibile ravvisare alcuna contraddittorietà nel senso indicato dalla norma invocata, come interpretata dalla Corte di legittimità. Né si può ravvisare una motivazione elusiva dell'eccezione di decadenza.
In sintesi, a confutazione della doglianza in scrutinio, non pare riscontrabile la “impossibilità assoluta di ricostruire l'“iter” logico e giuridico sottostante alla decisione”, unico elemento che avrebbe dato ingresso al positivo vaglio del motivo di nullità che è di conseguenza respinto.
8. Circa il terzo motivo di impugnazione presentato dall' , esso riguarda due profili. Il Pt_1 primo profilo risulta identico, a livello di argomentazione e di posizioni, al secondo motivo di gravame presentato dal e, per questa ragione, è opportuna una trattazione Controparte_1 congiunta.
Entrambi i motivi sono inammissibili.
La doglianza proposta dall' è opportuno ricordarlo, riguarda la “nullità del lodo per Parte_1 contraddittorietà della motivazione ex art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c. in ordine alle determinazioni assunte sulla legittimità del provvedimento di revoca della nomina del dott.
.” (cfr. atto di gravame). Con esso si denunzia le “contraddittorietà in Controparte_2 ordine al ragionamento che ha portato assurdamente l'arbitro a ritenere illegittimo il provvedimento commissariale di revoca degli incarichi ricoperti dal TT. Controparte_2 all'interno di Amiu S.p.A. di Trani” (cfr. atto di gravame). Secondo tale prospettazione, l'arbitro avrebbe posto a fondamento della decisione un “assioma” laddove afferma: “Questa ricostruzione non può essere trasportata nella vicenda sottoposta al vaglio arbitrale, giacché il
Commissario Straordinario, insediatosi nell'amministrazione comunale, non ha alcuna legittimazione politica ma, piuttosto, ha il dovere di compiere atti di ordinaria amministrazione”.
(cfr. lodo arbitrale)
La “ricostruzione” in questione è quella effettuata dall'Arbitro sul tema della giusta causa ex sé di cui all'art. 50 T.U.E.L. Essa è ritenuta tanto contraddittoria da essere definita come “un coacervo di contraddizioni e di affermazioni unilaterali” (cfr. atto di gravame) e tale obiter dictum (poiché, pagina 17 di 21 come ammesso da parte appellante, di ciò si tratta) sarebbe stato posto a fondamento del rigetto dell'eccezione relativa all'applicazione analogica della suddetta norma del T.U.E.L.
La censura investe la medesima violazione già trattata al precedente punto ed è parimenti infondata.
Nell'iter logico-giuridico che ha portato al mancato accoglimento della citata eccezione, l'Arbitro ha analizzato il contesto di riferimento, sul piano fattuale e normativo, traendone le relative conclusioni che non possono essere ribaltate in questa sede, a prescindere dalla condivisibilità della conclusione raggiunta. L'Arbitro ha spiegato la ratio dell'art. 50, commi 8 e 9 T.U.E.L. indicando la ragione per cui tale norma non è ritenuta applicabile in caso di revoca dell'amministratore ad opera del Commissario Straordinario.
E se così stanno le cose, lo scrutinio della Corte, lo si rammenta, in quanto limitato ai profili di nullità del lodo come denunziati con gli atti di gravame, prescinde dai profili di merito della controversia analizzabili solo in caso di attivazione della fase 'rescissoria' dell'impugnazione arbitrale.
Nell'ambito dei motivi di appello in questa sede esaminati, sia l' sia il Parte_1 CP_1 hanno riproposto numerose eccezioni di merito già formulate in primo grado, strettamente
[...] correlate al tema della più volte citata disposizione del T.U.E.L. e della giusta causa “ex se” incorporata dalla norma stessa.
Ma il mancato riscontro della contraddittorietà della motivazione del lodo, che costituisce il fulcro del motivo di nullità dedotto, non consente il passaggio dalla c.d. fase rescindente alla c.d. fase rescissoria1 del giudizio che avrebbe consentito il riesame dei profili di merito della controversia.
La ravvisata insussistenza di uno dei casi di nullità ex art. 829 c.p.c., come dedotti, impedisce tale scrutinio di merito a prescindere dalla condivisibilità in fatto e in diritto delle scelte arbitrali. 1 Il giudizio di impugnazione delle pronunce arbitrali si compone di due fasi, come accennato in esordio alla motivazione. Nella prima, rescindente, non è consentito alla corte d'appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo il giudice dell'impugnazione limitarsi ad accertare eventuali cause di nullità del lodo, che possono essere dichiarate soltanto in conseguenza di determinati errori in procedendo, nonché per inosservanza delle regole di diritto, nei limiti previsti dall'art. 829 (cfr. Cass. n. 9387/2018). pagina 18 di 21 In conclusione, in virtù di tutto quanto sopra esposto, si reputano inammissibili anche il terzo motivo di gravame formulato dall' e il secondo motivo di gravame esposto dal Pt_1 CP_1
[...]
8.1 Anche il secondo profilo della terza doglianza formulata dall' è inammissibile. Parte_1
Nella parte finale del proprio atto difensivo, infatti, l'impugnante ha rilevato la contraddittorietà della decisione dell'arbitro nel seguente periodo: “Ed invero, la società nel corso Parte_1 del procedimento arbitrale, non ha fornito elementi dai quali poter dedurre fatti di qualsivoglia natura che, oggettivamente valutati, siano idonei a minare la correttezza e/o le attitudini gestionali del TT. nello svolgimento della funzione di presidente del C.d.A. della CP_2 stessa società resistente” (cfr. atto di gravame). Sottolinea l'AMIU che tale arresto esorbita
“…da ogni ragionamento che possa definirsi di tipo logico-giuridico” poiché tutta la documentazione allegata nel corso del precedente giudizio, unita ai vari richiami giurisprudenziali, risulterebbe sufficiente ad integrare il requisito della giusta causa.
Anche in questo caso e per le ragioni già spiegate non è possibile ravvisare quell'elemento di contraddittorietà fatto valere dall' Parte_1
L'Arbitro ha indicato le ragioni per le quali non ha ritenuto sussistente il requisito della giusta causa nel provvedimento commissariale di revoca e ha argomentato sul punto ritenendo
“ingiustificato” l'atto di revoca e reputando non sufficienti le motivazioni della conflittualità con gli altri componenti del C.d.A. e delle violazioni in tema di trasparenza poste a fondamento della revoca stessa. Peraltro, queste ultime, sono state puntualmente contestate, dal momento che il profilo di irregolarità valorizzato nel provvedimento di revoca era riferito alla procedura di assunzione di due collaboratori poi ritenuta legittima dalla sentenza n. 510/2009 del Giudice del
Lavoro del Tribunale di Trani.
In ragione di tanto, l'Arbitro ha ritenuto che nel corso del giudizio non siano state indicate situazioni fattuali rilevanti né ulteriori inadempienze dal punto di vista normativo che avrebbero potuto condurre all'atto di revoca. Conseguentemente, è stata parzialmente accolta la richiesta risarcitoria.
La motivazione che ha condotto a tale verdetto è coerente e logica sul piano argomentativo, priva di contraddizioni sull'impianto motivazionale essendo stati scrutinati i punti di fatto e di diritto del thema decidendum con logiche conseguenze. pagina 19 di 21 In questo senso, il richiamo effettuato da parte dell'impugnante alla legge sul procedimento amministrativo e, nello specifico, all'art. 3 di quest'ultima, non aggiunge elementi che possano risultare idonei ad integrare il presupposto della contraddittorietà dell'argomentazione fatto valere col gravame.
Ancora una volta, si tratta di un profilo inerente al merito della controversia, sul quale non è possibile pronunciarsi, dal momento che le doglianze presentate da parte appellante non consentono, per le ragioni sopra esposte, il suddetto passaggio dalla fase rescindente alla fase rescissoria del giudizio.
Anche il terzo motivo di gravame, pertanto, risulta inammissibile per manifesta infondatezza anche con riferimento a questo “secondo aspetto” indicato dall' Parte_1
8. Venendo al carico delle spese processuali, esse seguono la soccombenza e, liquidate secondo il valore indeterminabile della controversia, in base ai criteri di cui al D.M. 127/2022 e parametrate ai valori medi, vanno poste a carico di entrambi gli impugnanti, in solido, in favore dell'impugnato.
Sussistono inoltre i presupposti per ordinare a questi ultimi di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13 co. 1 bis e quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17°, l. 228/12.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di appello di Bari, sezione prima civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sulle impugnazioni proposte da e da contro il dott. , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 avverso il lodo arbitrale reso nel procedimento avente n R.G.V.G. 2391/2021, pronunciato dall'Arbitro Unico il 15.07.2022, così provvede:
1. rigetta le impugnazioni;
2. condanna gli impugnanti, in solido, al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado, liquidate per compensi in euro 9.991,00, oltre al rimborso forfettario di spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 20 di 21 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, importo posto a carico degli appellanti e in osservanza dell'art. 13 co. 1 bis e quater D.p.R. 115/02.
Così deciso in Bari il 4.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Maria Grazia Caserta Maria Mitola
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