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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/12/2025, n. 3317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3317 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 06/03/2024 al n. 355/2024
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), corrente in Parte_1 P.IVA_1
FR (BS), via Francesca Sud n. 2, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Luisa Pesce ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via
Tripoli n. 1, Nizza Monferrato, come da procura alegata all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO pagina 1 di 13 (C.F. ), con sede legale in Milano, via Controparte_1 P.IVA_2
Donizzetti n. 20, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Laura VA ,
CH VA e ER OR ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, via Guido d'Arezzo n. 7, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
E
Controparte_2
(C.F. ) con sede legale in Grisignano di Zocco (VI), alla via P.IVA_3
Serenissima nn. 10-14, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e curatore dott. , difeso e rappresentato nel giudizio di primo Persona_1
grado dall'avv. ER Casa, con domicilio eletto nello studio di quest'ultimo in Vicenza alla via Dante n 3
- appellato contumace-
-
avente per oggetto: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 2.10.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis: in via
principale e nel merito accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto
appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2494/2023 emessa dal
Tribunale di Vicenza, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Eloisa Pesenti,
pagina 2 di 13 nell'ambito del giudizio civile n. 426/2020, pubblicata in data 12.12.2023, non
notificata, accogliere le conclusioni ivi rassegnate che qui si riportano:
“disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare perché
inammissibile e infondata per le ragioni esposte in atti ogni domanda formulata
da parte attrice, Vinte le spese di giudizio” e, conseguentemente, disattendere
tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per
tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con il favore delle spese e degli onorari del giudizio, anche di primo grado,
oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ex art. 2 co. 2 D.M.
n. 55/2014, nonché oltre alla Cpa, all'Iva e alle spese successive occorrente.
Condannare l'appellata alla restituzione in favore della società
[...]
della somma di euro 132.281,78 corrisposta con riserva, in Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e/o deduzione, per tutti i motivi esposti in narrativa:
- nel merito, rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in
diritto;
- in ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Il con atto del 13.01.2020, Parte_2 Parte_3
conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Vicenza Parte_1
chiedendo la revoca ai sensi dell'art. 67 l.f. dei pagamenti effettuati dalla fallita pagina 3 di 13 nelle date del 15.1.2025 e 30.1.2015 per il complessivo importo di Euro
108.375,23.
1.2 Si costituiva che eccepiva la non revocabilità delle Parte_4
rimesse ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. e), vale a dire in quanto pagamenti eseguiti nei termini d'uso, ovvero con alcuni mesi di ritardo secondo una prassi sempre seguita nei rapporti commerciali tra le parti, e contestava la sussistenza della scientia decoctionis.
1.3 Interveniva in corso di causa quale assuntore del fallimento, Controparte_1
aderendo alle domande della curatela e sollecitando il pagamento in suo favore delle somme già chieste da parte attrice.
1.4 La causa, istruita documentalmente, veniva definita con sentenza n.
2494/2023 che accoglieva le domande inizialmente proposte dalla curatela,
condannando la convenuta al pagamento della somma di Euro 108.375,23 oltre interessi legali in favore di Controparte_1
1.6 Il Tribunale perveniva a tali conclusioni sulla base delle considerazioni che seguono:
- non aveva contestato l'individuazione del periodo Parte_1
sospetto e l'elemento oggettivo;
- non sussistevano i presupposti per l'esenzione invocata dalla convenuta in quanto i pagamenti oggetto di causa erano intervenuti con un ritardo pronunciato e crescente “che denota un pagamento del tutto rimesso alle volontà di e Pt_5
perciò del tutto incompatibile con un uso contrattuale in quanto “il primo
bonifico è avvenuto con un ritardo di mesi 6, il secondo con un ritardo di mesi 8,
pagina 4 di 13 il che dimostra un ritardo sempre maggiore ed ingravescente, rilevativo della
difficoltà di ”; Parte_6
- sussisteva la scientia decoctionis in quanto la convenuta nel 2013 aveva proposto un piano di rientro dell'insoluto, all'epoca ammontante ad Euro
96.619,14, da gennaio a giugno di quell'anno, a fronte del quale Parte_1
aveva risposto proponendo un rientro in tempi più ravvicinati (da
[...]
gennaio a marzo) per cui appariva “evidente che sin da allora la convenuta era
consapevole delle sempre più gravi difficoltà della cliente e della sua situazione
di imminente insolvenza, tanto che, subito dopo i pagamenti per cui è causa, si
susseguivano (doc 7 di parte intervenuta) le intimazioni di pagamento”.
Le spese seguivano la soccombenza.
*****
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
affidato a due motivi.
2.1 Con il primo motivo l'appellante ha lamentato il mancato riconoscimento dell'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a) l.f. trattandosi di pagamenti effettuati a fronte di forniture, a mezzo bonifico bancario, in conformità ad un uso consolidato, accettato de facto dalla venditrice sin dall'inizio, nel 2006, del rapporto commerciale, di saldare le prestazioni senza il rispetto dei termini di scadenza (pari a 60 giorni) e con ritardo variabile, provvedendo ai Pt_5
pagamenti di blocchi di fatture scadute dai tre ai sei mesi precedenti. Inoltre, con riguardo al secondo pagamento, il Tribunale avrebbe errato nel computo dei termini di ritardo avendo fatto riferimento ad un documento, indicato come
“fattura di maggio 2014”, che, in realtà, è una “nota di credito”.
pagina 5 di 13 2.2. Con il secondo motivo ha lamentato l'erroneo Parte_1
riconoscimento della scientia decoctionis in quanto il piano di rientro valorizzato dal Tribunale risaliva al mese di gennaio 2013, i pagamenti concordati erano
Par stati regolarmente effettuati e Di successivamente ha continuato ad acquistare da essa appellante, pagando le numerose fatture emesse con le consuete tempistiche. Inoltre, le mail e le altre comunicazioni di cui al doc. 7 erano riferite ad un periodo successivo ai pagamenti oggetto di lite.
2.3. ha, infine, dato atto dell'intervenuto pagamento Parte_1
dell'importo di Euro 132.281,78 effettuato con riserva di ripetizione e ne ha chiesto la restituzione.
3. Si è costituita in appello che ha chiesto il rigetto del Controparte_1
gravame.
Per quanto riguarda il primo motivo, l'appellata ha, tra l'altro, contestato la valenza probatoria dell'estratto conto che “non costituisce prova del pagamento
delle fatture né tanto meno consente di calcolare gli asseriti ritardi pregressi”
ed ha contestato la sussistenza della prassi indicata da controparte relativa ad un ritardo nei pagamenti variabile dai due ai cinque mesi.
2014 ha poi ribadito il marcato ritardo con il quale sono intervenuti i CP_1
pagamenti in quanto:
- con il bonifico del 15 gennaio 2015 di Euro 79.316,80 sono state pagate fatture di luglio – agosto 2014. Si tratta di fatture (doc. 4 del ) tutte pagate a CP_2
“giorni di pagamento” variabili tra i 139 e i 168 dalla data della fattura (quando il termine di pagamento era a 60 giorni dalla data della fattura); - con il bonifico del 30.01.2015 di Euro 29.058,63 sono state pagate fatture di maggio, settembre pagina 6 di 13 e ottobre 2014. Si tratta di fatture (doc. 4 del ) tutte pagate a “giorni di CP_2
pagamento” variabili tra i 91 e i 122 giorni dalla data della fattura (quando il termine di pagamento era a 60 giorni dalla data della fattura).
Quanto al secondo motivo, l'appellata ha ritenuto comprovata la consapevolezza dello stato di insolvenza sulla base dei ritardi di pagamento, della documentazione prodotta (piano di rientro e doc. 7) e dei bilanci degli esercizi
2012-2014, oggetto della consulenza tecnica depositata il 30.3.2013 in un altro giudizio di revocatoria promosso dal Fallimento Ce.Di.
4. Non si è, invece, costituito il Fallimento Ce.Di. di cui è stata dichiarata la contumacia con ordinanza del C.I. del 4.7.2025 che ha rinviato all'udienza ex art. 352 c.p.c. del 2.10.2025, assegnando termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
5.1 Per quanto riguarda il primo motivo, risulta erroneo il riferimento, effettuato dal primo Giudice, all'avvenuto pagamento, con il secondo bonifico, di una fattura del mese di maggio 2014 dal momento che, secondo quanto risulta dall'estratto conto prodotto da , quella del 30.5.2014 è la Parte_1
nota di credito n. 1639 emessa per l'importo di Euro 2.020,39.
5.1.1 La disamina del doc. 1 di parte convenuta rende evidente il fraintendimento del Tribunale;
infatti, il pagamento è associato a tre fatture (nr. 3060, 3333 e
3337) di complessivo importo pari ad Euro 33.518,98 che, detratto l'importo della nota di credito di cui si è detto (pari, si ripete, ad Euro 2.020.39) e quello del “giroconto per cliente di Euro 2.440,00”, si riducono ad Euro 29.058,63, che
è esattamente l'importo del bonifico effettuato da Il c.d. giroconto trova Pt_5
pagina 7 di 13 riscontro anche nel doc. 4 dimesso dalla curatela indicato come “rimessa diretta
fattura”.
Va, pertanto, dato atto che il pagamento eseguito con bonifico del 30.1.2015 di
Euro 29.058,63 è riferito a fatture emesse dal 30.9.2014 al 31.10.2014 e, quindi,
è intervenuto dai tre ai quattro mesi dalla loro emissione.
Invece, il bonifico del 15.1.2015 si riferisce a fatture emesse dal 31 luglio al 29
agosto 2014 ed è intervenuto dopo quattro mesi e mezzo o dopo cinque mesi e mezzo dalla loro emissione.
5.1.2. I ritardi nei pagamenti di tali fatture sono in linea con quanto accaduto nei precedenti anni tra le parti. Invero, dall'analitica disamina effettuata dall'appellante sin dal primo grado sulla base della documentazione prodotta risulta che:
-pag. 1: le fatture nn. 1502 – 1504 – 1504 del 15.06.2006 sono state pagate con bonifico in data 25.09.2006 per un totale di € 53.895,32 (tre mesi e dieci giorni);
-pag. 1: le fatture nn. 2190 – 2191 – 2192 del 31.08.2006 sono state pagate con bonifico in data 11.12.2006 per un totale di € 4.687,41 (tre mesi e dieci giorni);
-pag. 11: le fatture nn. 980 – 981 del 27.04.2011 – 1024 – 1025 del 29.04.11 –
1164 – 1165 – 1166 del 9.05.11 sono state pagate con bonifico in data 2.09.2011
per un totale di € 28.452,47 (quasi cinque mesi);
-pag. 12: le fatture nn. 2290 – 2291 – 2293 – 2329 del 31.08.2011 sono state pagate con bonifico in data 29.12.2011 per un totale di € 32.795,50 (quattro mesi);
-pag. 15: le fatture nn. 2476 – 2477 – 2478 – 2479 – 2480 del 31.08.2012 – nn.
pagina 8 di 13 nn. 2906 – 2907 del 16.10.2012 sono state pagate con n. 3 bonifici in data
31.01.2013 – 28.02.2013 – 29.03.2013 per un totale di € 99.644,14 (cinque mesi);
-pag. 15: le fatture nn. 3233 – 3234 del 7.11.2012 – 3350 del 16.11.2012 – 3377
del 20.11.2011 sono state pagate con bonifico in data 31.01.2013 per un totale di
€ 22.559,98 (due mesi e mezzo circa);
-pag. 15: le fatture nn. 3462 del 27.11.2012 – 3527 del 30.11.2012 – 3596 –
3597 del 13.12.2012 – 3865 – 3866 del 31.12.2012 sono state pagate con bonifico in data 5.03.2013 per un totale di € 72.704,85 (due mesi e mezzo / tre);
-pag. 16: le fatture nn. 881- 1200 – 1201 – 1202 – 1203 – 1204 – 1205 – 1206
dal 29.03.2013 al 30.04.2013 sono state pagate con bonifico in data 24.06.2013
per un totale di € 54.955,59 (due / tre mesi);
-pag. 17: le fatture nn. 3374 – 3375 – 3376 – 3377 – 3378 – 3379 – 3677 – 3678
– 3679 – 3680 – 3681 dal 31.10.2013 al 29.11.2013 sono state pagate con bonifico in data 7.04.2014 per un totale di € 84.129,50 (dai cinque ai sei mesi);
-pag. 18: le fatture nn. 3682 – 3683 – 3684 – 3946 – 4111 – 4112 – 4113 – 4115
– 155 – 156 – 157 – 158 – 522 – 523 – 524 – 525 – 526 – 527 dal 29.11.2013 al
28.02.2014 sono state pagate con bonifico in data 12.05.2014 per un totale di €
83.576,27 (dai tre ai sei mesi);
CP_
. 19: le fatture nn. 3060 del 30.09.2014 – 3333 - 3337 del 31.10.2014 sono state pagato con bonifico in data 3.02.2015 per un totale di € 29.058,63 (dai tre ai quattro mesi): trattasi del bonifico del 30 gennaio 2015 ritenuto dal Fallimento
revocabile in quanto effettuato nel “semestre sospetto”;
pagina 9 di 13 -pag. 19: le fatture nn. 2131 – 2132 – 2133 del 23.07.2014 sono state pagate con bonifico in data 15.12.2014 per un totale di € 54.910,08 (cinque mesi);
-pag. 19: le fatture nn. 2269 – 2270 – 2271 del 31.07.2014 – 2558 - 2559 – 2560
–2 561 del 29.08.2014 sono state pagate con bonifico in data 16.01.2015 per un totale di € 79.316,60 (dai cinque ai sei mesi): trattasi del bonifico del 15 gennaio
2015 ritenuto dal Fallimento revocabile in quanto effettuato nel “semestre sospetto”.
5.2 Le difese dell'appellata sul punto non appaiono rilevanti, considerato che il
Curatore, in possesso della contabilità della , non ha specificamente Pt_7
contestato le date di emissione delle fatture e quelle dei pagamenti indicati nel citato estratto prodotto da , che, pertanto, non era onerata Parte_1
della produzione dei bonifici attestanti i pagamenti eseguiti dal 2006.
5.3. Inoltre, non merita condivisione la considerazione dell'assuntore secondo cui il ritardo nei pagamenti, per poter assumere rilievo ai fini dell'esenzione,
dovrebbe essere costante. Invero, come ricordato da Cass. sez. 1, con ordinanza n. 27939 del 07/12/2020, “L'effetto della disposizione di esonero è, in definitiva,
che non sono revocabili quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi
contrattualmente prescritti, siano stati di fatto eseguiti ed accettati in termini
diversi, nell'ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche,
evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli de quibus: tanto che non possano
più, a quel punto, ritenersi pagamenti eseguiti "in ritardo", ossia inesatti
adempimenti, ma siano divenuti per prassi, proprio al contrario, esatti
adempimenti: con tutte le conseguenze relative all'inesistenza di un
pagina 10 di 13 inadempimento dell'altro contraente (in ordine alla mora, all'art. 1460 c.c.,
all'azione di risoluzione, al risarcimento del danno, ecc.). “
È quindi rilevante, ai fini dell'esonero, la sussistenza di una prassi in base alla quale il creditore accetta pagamenti in ritardo e, trattandosi di condotte non formalizzate, è più che naturale che non vi sia assoluta identità nella periodicità
nei pagamenti. Ciò che conta, invece, è che, individuato un certo range di ritardo, il pagamento si mantenga entro tale soglia, potendo solo nel caso di ritardo maggiore ritenersi che la rimessa sia intervenuta al di fuori dei termini d'uso invalsi tra le parti.
Nel caso di specie, il numero di pagamenti effettuati consente di ricostruire senza incertezze in fatto le condizioni concretamente invalse tra le parti, risultando tali pagamenti sicuramente conformi alla prassi che si era instaurata tra le parti.
Invero, come emerge dalla disamina del citato documento, erano frequenti anche pagamenti eseguiti dopo 4, 5 o anche 6 mesi dall'emissione della fattura e,
quindi, con ritardi superiori o analoghi a quelli con i quali sono intervenuti i pagamenti di cui è lite.
È, allora, confermata la sussistenza dei presupposti dell'esenzione invocata da
. Parte_1
6. Anche il secondo motivo è fondato.
6.1. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto sussistente la scientia decoctionis sulla base di un piano di rientro risalente al mese di gennaio 2013, ignorando non solo che quel piano venne rispettato, ma soprattutto che i rapporti tra le parti continuarono per altri due anni nel corso dei quali , sia pure nei termini Parte_8
di fatto invalsi tra le parti, tutta la merce fornita da . Parte_1
pagina 11 di 13 6.2. La tempistica di pagamento, al contrario di quanto ritenuto da CP_1
non costituisce indice rilevatore della consapevolezza dello stato di insolenza in quanto, come si è prima ricordato, aveva costantemente saldato in ritardo Pt_5
le fatture sin dal 2006.
6.3. Prive di rilievo sono le comunicazioni dimesse dall'appellata sub doc. 7 del suo fascicolo in quanto tutte successive ai pagamenti di cui è lite (di essa, la più
risalente è una mail di fine marzo 2015 e tutte le altre risalgono al periodo tardo primaverile/estivo).
6.4. Infine, neppure i bilanci della fallita assumono rilievo nel caso di specie dal momento che la parte creditrice non è una Banca né un operatore finanziario,
sicché è sprovvista di quelle professionalità in grado di consentirle di apprezzare le criticità derivanti dalla disamina dei dati ivi riportati.
*****
7. In conclusione, in accoglimento dell'appello proposto, la domanda di revocatoria proposta dalla curatela è rigettata.
*****
8.1. L'esito del giudizio richiede una nuova regolamentazione delle spese di lite.
Il vanno condannati in solido al pagamento Parte_9
delle spese di liquidate Parte_1
- per il primo grado in Euro 14.103,00 per compenso oltre a spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge,
- per l'appello – con fase istruttoria e conclusionale ai valori minimi dello scaglione di riferimento – in Euro 9.603,00 per compenso ed Euro 1.165,50,
oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 12 di 13 7.2 è tenuta a restituire la somma ricevuta dall'appellante in CP_1
esecuzione della sentenza di primo grado (senza interessi in quanto non richiesti).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e
[...] Parte_2 Controparte_4
di avverso la sentenza n. 2494/2023 emessa dal Tribunale di Controparte_1
Vicenza in data 11.12.2023, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della pronuncia impugnata:
- rigetta la domanda formulata dalla curatela, fatta propria da Controparte_1
- condanna il appellato e in solido alla rifusione CP_2 Controparte_1
delle spese dell'appellante, che liquida per il primo grado in Euro 14.103,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per l'appello in Euro 9.603,00 per compenso ed Euro 1.165,50, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna alla restituzione della somma di Euro 132.281,78 Controparte_1
versata dall'appellante;
Venezia, 12 novembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2706 – 2707 – 2708 – 2709 del 19.09.2012 – nn. 2797 – 2881 del 28.09.2012 –
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 06/03/2024 al n. 355/2024
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), corrente in Parte_1 P.IVA_1
FR (BS), via Francesca Sud n. 2, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Luisa Pesce ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via
Tripoli n. 1, Nizza Monferrato, come da procura alegata all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO pagina 1 di 13 (C.F. ), con sede legale in Milano, via Controparte_1 P.IVA_2
Donizzetti n. 20, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Laura VA ,
CH VA e ER OR ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, via Guido d'Arezzo n. 7, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
E
Controparte_2
(C.F. ) con sede legale in Grisignano di Zocco (VI), alla via P.IVA_3
Serenissima nn. 10-14, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e curatore dott. , difeso e rappresentato nel giudizio di primo Persona_1
grado dall'avv. ER Casa, con domicilio eletto nello studio di quest'ultimo in Vicenza alla via Dante n 3
- appellato contumace-
-
avente per oggetto: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 2.10.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis: in via
principale e nel merito accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto
appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2494/2023 emessa dal
Tribunale di Vicenza, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Eloisa Pesenti,
pagina 2 di 13 nell'ambito del giudizio civile n. 426/2020, pubblicata in data 12.12.2023, non
notificata, accogliere le conclusioni ivi rassegnate che qui si riportano:
“disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare perché
inammissibile e infondata per le ragioni esposte in atti ogni domanda formulata
da parte attrice, Vinte le spese di giudizio” e, conseguentemente, disattendere
tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per
tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con il favore delle spese e degli onorari del giudizio, anche di primo grado,
oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ex art. 2 co. 2 D.M.
n. 55/2014, nonché oltre alla Cpa, all'Iva e alle spese successive occorrente.
Condannare l'appellata alla restituzione in favore della società
[...]
della somma di euro 132.281,78 corrisposta con riserva, in Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e/o deduzione, per tutti i motivi esposti in narrativa:
- nel merito, rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in
diritto;
- in ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Il con atto del 13.01.2020, Parte_2 Parte_3
conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Vicenza Parte_1
chiedendo la revoca ai sensi dell'art. 67 l.f. dei pagamenti effettuati dalla fallita pagina 3 di 13 nelle date del 15.1.2025 e 30.1.2015 per il complessivo importo di Euro
108.375,23.
1.2 Si costituiva che eccepiva la non revocabilità delle Parte_4
rimesse ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. e), vale a dire in quanto pagamenti eseguiti nei termini d'uso, ovvero con alcuni mesi di ritardo secondo una prassi sempre seguita nei rapporti commerciali tra le parti, e contestava la sussistenza della scientia decoctionis.
1.3 Interveniva in corso di causa quale assuntore del fallimento, Controparte_1
aderendo alle domande della curatela e sollecitando il pagamento in suo favore delle somme già chieste da parte attrice.
1.4 La causa, istruita documentalmente, veniva definita con sentenza n.
2494/2023 che accoglieva le domande inizialmente proposte dalla curatela,
condannando la convenuta al pagamento della somma di Euro 108.375,23 oltre interessi legali in favore di Controparte_1
1.6 Il Tribunale perveniva a tali conclusioni sulla base delle considerazioni che seguono:
- non aveva contestato l'individuazione del periodo Parte_1
sospetto e l'elemento oggettivo;
- non sussistevano i presupposti per l'esenzione invocata dalla convenuta in quanto i pagamenti oggetto di causa erano intervenuti con un ritardo pronunciato e crescente “che denota un pagamento del tutto rimesso alle volontà di e Pt_5
perciò del tutto incompatibile con un uso contrattuale in quanto “il primo
bonifico è avvenuto con un ritardo di mesi 6, il secondo con un ritardo di mesi 8,
pagina 4 di 13 il che dimostra un ritardo sempre maggiore ed ingravescente, rilevativo della
difficoltà di ”; Parte_6
- sussisteva la scientia decoctionis in quanto la convenuta nel 2013 aveva proposto un piano di rientro dell'insoluto, all'epoca ammontante ad Euro
96.619,14, da gennaio a giugno di quell'anno, a fronte del quale Parte_1
aveva risposto proponendo un rientro in tempi più ravvicinati (da
[...]
gennaio a marzo) per cui appariva “evidente che sin da allora la convenuta era
consapevole delle sempre più gravi difficoltà della cliente e della sua situazione
di imminente insolvenza, tanto che, subito dopo i pagamenti per cui è causa, si
susseguivano (doc 7 di parte intervenuta) le intimazioni di pagamento”.
Le spese seguivano la soccombenza.
*****
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
affidato a due motivi.
2.1 Con il primo motivo l'appellante ha lamentato il mancato riconoscimento dell'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a) l.f. trattandosi di pagamenti effettuati a fronte di forniture, a mezzo bonifico bancario, in conformità ad un uso consolidato, accettato de facto dalla venditrice sin dall'inizio, nel 2006, del rapporto commerciale, di saldare le prestazioni senza il rispetto dei termini di scadenza (pari a 60 giorni) e con ritardo variabile, provvedendo ai Pt_5
pagamenti di blocchi di fatture scadute dai tre ai sei mesi precedenti. Inoltre, con riguardo al secondo pagamento, il Tribunale avrebbe errato nel computo dei termini di ritardo avendo fatto riferimento ad un documento, indicato come
“fattura di maggio 2014”, che, in realtà, è una “nota di credito”.
pagina 5 di 13 2.2. Con il secondo motivo ha lamentato l'erroneo Parte_1
riconoscimento della scientia decoctionis in quanto il piano di rientro valorizzato dal Tribunale risaliva al mese di gennaio 2013, i pagamenti concordati erano
Par stati regolarmente effettuati e Di successivamente ha continuato ad acquistare da essa appellante, pagando le numerose fatture emesse con le consuete tempistiche. Inoltre, le mail e le altre comunicazioni di cui al doc. 7 erano riferite ad un periodo successivo ai pagamenti oggetto di lite.
2.3. ha, infine, dato atto dell'intervenuto pagamento Parte_1
dell'importo di Euro 132.281,78 effettuato con riserva di ripetizione e ne ha chiesto la restituzione.
3. Si è costituita in appello che ha chiesto il rigetto del Controparte_1
gravame.
Per quanto riguarda il primo motivo, l'appellata ha, tra l'altro, contestato la valenza probatoria dell'estratto conto che “non costituisce prova del pagamento
delle fatture né tanto meno consente di calcolare gli asseriti ritardi pregressi”
ed ha contestato la sussistenza della prassi indicata da controparte relativa ad un ritardo nei pagamenti variabile dai due ai cinque mesi.
2014 ha poi ribadito il marcato ritardo con il quale sono intervenuti i CP_1
pagamenti in quanto:
- con il bonifico del 15 gennaio 2015 di Euro 79.316,80 sono state pagate fatture di luglio – agosto 2014. Si tratta di fatture (doc. 4 del ) tutte pagate a CP_2
“giorni di pagamento” variabili tra i 139 e i 168 dalla data della fattura (quando il termine di pagamento era a 60 giorni dalla data della fattura); - con il bonifico del 30.01.2015 di Euro 29.058,63 sono state pagate fatture di maggio, settembre pagina 6 di 13 e ottobre 2014. Si tratta di fatture (doc. 4 del ) tutte pagate a “giorni di CP_2
pagamento” variabili tra i 91 e i 122 giorni dalla data della fattura (quando il termine di pagamento era a 60 giorni dalla data della fattura).
Quanto al secondo motivo, l'appellata ha ritenuto comprovata la consapevolezza dello stato di insolvenza sulla base dei ritardi di pagamento, della documentazione prodotta (piano di rientro e doc. 7) e dei bilanci degli esercizi
2012-2014, oggetto della consulenza tecnica depositata il 30.3.2013 in un altro giudizio di revocatoria promosso dal Fallimento Ce.Di.
4. Non si è, invece, costituito il Fallimento Ce.Di. di cui è stata dichiarata la contumacia con ordinanza del C.I. del 4.7.2025 che ha rinviato all'udienza ex art. 352 c.p.c. del 2.10.2025, assegnando termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
5.1 Per quanto riguarda il primo motivo, risulta erroneo il riferimento, effettuato dal primo Giudice, all'avvenuto pagamento, con il secondo bonifico, di una fattura del mese di maggio 2014 dal momento che, secondo quanto risulta dall'estratto conto prodotto da , quella del 30.5.2014 è la Parte_1
nota di credito n. 1639 emessa per l'importo di Euro 2.020,39.
5.1.1 La disamina del doc. 1 di parte convenuta rende evidente il fraintendimento del Tribunale;
infatti, il pagamento è associato a tre fatture (nr. 3060, 3333 e
3337) di complessivo importo pari ad Euro 33.518,98 che, detratto l'importo della nota di credito di cui si è detto (pari, si ripete, ad Euro 2.020.39) e quello del “giroconto per cliente di Euro 2.440,00”, si riducono ad Euro 29.058,63, che
è esattamente l'importo del bonifico effettuato da Il c.d. giroconto trova Pt_5
pagina 7 di 13 riscontro anche nel doc. 4 dimesso dalla curatela indicato come “rimessa diretta
fattura”.
Va, pertanto, dato atto che il pagamento eseguito con bonifico del 30.1.2015 di
Euro 29.058,63 è riferito a fatture emesse dal 30.9.2014 al 31.10.2014 e, quindi,
è intervenuto dai tre ai quattro mesi dalla loro emissione.
Invece, il bonifico del 15.1.2015 si riferisce a fatture emesse dal 31 luglio al 29
agosto 2014 ed è intervenuto dopo quattro mesi e mezzo o dopo cinque mesi e mezzo dalla loro emissione.
5.1.2. I ritardi nei pagamenti di tali fatture sono in linea con quanto accaduto nei precedenti anni tra le parti. Invero, dall'analitica disamina effettuata dall'appellante sin dal primo grado sulla base della documentazione prodotta risulta che:
-pag. 1: le fatture nn. 1502 – 1504 – 1504 del 15.06.2006 sono state pagate con bonifico in data 25.09.2006 per un totale di € 53.895,32 (tre mesi e dieci giorni);
-pag. 1: le fatture nn. 2190 – 2191 – 2192 del 31.08.2006 sono state pagate con bonifico in data 11.12.2006 per un totale di € 4.687,41 (tre mesi e dieci giorni);
-pag. 11: le fatture nn. 980 – 981 del 27.04.2011 – 1024 – 1025 del 29.04.11 –
1164 – 1165 – 1166 del 9.05.11 sono state pagate con bonifico in data 2.09.2011
per un totale di € 28.452,47 (quasi cinque mesi);
-pag. 12: le fatture nn. 2290 – 2291 – 2293 – 2329 del 31.08.2011 sono state pagate con bonifico in data 29.12.2011 per un totale di € 32.795,50 (quattro mesi);
-pag. 15: le fatture nn. 2476 – 2477 – 2478 – 2479 – 2480 del 31.08.2012 – nn.
pagina 8 di 13 nn. 2906 – 2907 del 16.10.2012 sono state pagate con n. 3 bonifici in data
31.01.2013 – 28.02.2013 – 29.03.2013 per un totale di € 99.644,14 (cinque mesi);
-pag. 15: le fatture nn. 3233 – 3234 del 7.11.2012 – 3350 del 16.11.2012 – 3377
del 20.11.2011 sono state pagate con bonifico in data 31.01.2013 per un totale di
€ 22.559,98 (due mesi e mezzo circa);
-pag. 15: le fatture nn. 3462 del 27.11.2012 – 3527 del 30.11.2012 – 3596 –
3597 del 13.12.2012 – 3865 – 3866 del 31.12.2012 sono state pagate con bonifico in data 5.03.2013 per un totale di € 72.704,85 (due mesi e mezzo / tre);
-pag. 16: le fatture nn. 881- 1200 – 1201 – 1202 – 1203 – 1204 – 1205 – 1206
dal 29.03.2013 al 30.04.2013 sono state pagate con bonifico in data 24.06.2013
per un totale di € 54.955,59 (due / tre mesi);
-pag. 17: le fatture nn. 3374 – 3375 – 3376 – 3377 – 3378 – 3379 – 3677 – 3678
– 3679 – 3680 – 3681 dal 31.10.2013 al 29.11.2013 sono state pagate con bonifico in data 7.04.2014 per un totale di € 84.129,50 (dai cinque ai sei mesi);
-pag. 18: le fatture nn. 3682 – 3683 – 3684 – 3946 – 4111 – 4112 – 4113 – 4115
– 155 – 156 – 157 – 158 – 522 – 523 – 524 – 525 – 526 – 527 dal 29.11.2013 al
28.02.2014 sono state pagate con bonifico in data 12.05.2014 per un totale di €
83.576,27 (dai tre ai sei mesi);
CP_
. 19: le fatture nn. 3060 del 30.09.2014 – 3333 - 3337 del 31.10.2014 sono state pagato con bonifico in data 3.02.2015 per un totale di € 29.058,63 (dai tre ai quattro mesi): trattasi del bonifico del 30 gennaio 2015 ritenuto dal Fallimento
revocabile in quanto effettuato nel “semestre sospetto”;
pagina 9 di 13 -pag. 19: le fatture nn. 2131 – 2132 – 2133 del 23.07.2014 sono state pagate con bonifico in data 15.12.2014 per un totale di € 54.910,08 (cinque mesi);
-pag. 19: le fatture nn. 2269 – 2270 – 2271 del 31.07.2014 – 2558 - 2559 – 2560
–2 561 del 29.08.2014 sono state pagate con bonifico in data 16.01.2015 per un totale di € 79.316,60 (dai cinque ai sei mesi): trattasi del bonifico del 15 gennaio
2015 ritenuto dal Fallimento revocabile in quanto effettuato nel “semestre sospetto”.
5.2 Le difese dell'appellata sul punto non appaiono rilevanti, considerato che il
Curatore, in possesso della contabilità della , non ha specificamente Pt_7
contestato le date di emissione delle fatture e quelle dei pagamenti indicati nel citato estratto prodotto da , che, pertanto, non era onerata Parte_1
della produzione dei bonifici attestanti i pagamenti eseguiti dal 2006.
5.3. Inoltre, non merita condivisione la considerazione dell'assuntore secondo cui il ritardo nei pagamenti, per poter assumere rilievo ai fini dell'esenzione,
dovrebbe essere costante. Invero, come ricordato da Cass. sez. 1, con ordinanza n. 27939 del 07/12/2020, “L'effetto della disposizione di esonero è, in definitiva,
che non sono revocabili quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi
contrattualmente prescritti, siano stati di fatto eseguiti ed accettati in termini
diversi, nell'ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche,
evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli de quibus: tanto che non possano
più, a quel punto, ritenersi pagamenti eseguiti "in ritardo", ossia inesatti
adempimenti, ma siano divenuti per prassi, proprio al contrario, esatti
adempimenti: con tutte le conseguenze relative all'inesistenza di un
pagina 10 di 13 inadempimento dell'altro contraente (in ordine alla mora, all'art. 1460 c.c.,
all'azione di risoluzione, al risarcimento del danno, ecc.). “
È quindi rilevante, ai fini dell'esonero, la sussistenza di una prassi in base alla quale il creditore accetta pagamenti in ritardo e, trattandosi di condotte non formalizzate, è più che naturale che non vi sia assoluta identità nella periodicità
nei pagamenti. Ciò che conta, invece, è che, individuato un certo range di ritardo, il pagamento si mantenga entro tale soglia, potendo solo nel caso di ritardo maggiore ritenersi che la rimessa sia intervenuta al di fuori dei termini d'uso invalsi tra le parti.
Nel caso di specie, il numero di pagamenti effettuati consente di ricostruire senza incertezze in fatto le condizioni concretamente invalse tra le parti, risultando tali pagamenti sicuramente conformi alla prassi che si era instaurata tra le parti.
Invero, come emerge dalla disamina del citato documento, erano frequenti anche pagamenti eseguiti dopo 4, 5 o anche 6 mesi dall'emissione della fattura e,
quindi, con ritardi superiori o analoghi a quelli con i quali sono intervenuti i pagamenti di cui è lite.
È, allora, confermata la sussistenza dei presupposti dell'esenzione invocata da
. Parte_1
6. Anche il secondo motivo è fondato.
6.1. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto sussistente la scientia decoctionis sulla base di un piano di rientro risalente al mese di gennaio 2013, ignorando non solo che quel piano venne rispettato, ma soprattutto che i rapporti tra le parti continuarono per altri due anni nel corso dei quali , sia pure nei termini Parte_8
di fatto invalsi tra le parti, tutta la merce fornita da . Parte_1
pagina 11 di 13 6.2. La tempistica di pagamento, al contrario di quanto ritenuto da CP_1
non costituisce indice rilevatore della consapevolezza dello stato di insolenza in quanto, come si è prima ricordato, aveva costantemente saldato in ritardo Pt_5
le fatture sin dal 2006.
6.3. Prive di rilievo sono le comunicazioni dimesse dall'appellata sub doc. 7 del suo fascicolo in quanto tutte successive ai pagamenti di cui è lite (di essa, la più
risalente è una mail di fine marzo 2015 e tutte le altre risalgono al periodo tardo primaverile/estivo).
6.4. Infine, neppure i bilanci della fallita assumono rilievo nel caso di specie dal momento che la parte creditrice non è una Banca né un operatore finanziario,
sicché è sprovvista di quelle professionalità in grado di consentirle di apprezzare le criticità derivanti dalla disamina dei dati ivi riportati.
*****
7. In conclusione, in accoglimento dell'appello proposto, la domanda di revocatoria proposta dalla curatela è rigettata.
*****
8.1. L'esito del giudizio richiede una nuova regolamentazione delle spese di lite.
Il vanno condannati in solido al pagamento Parte_9
delle spese di liquidate Parte_1
- per il primo grado in Euro 14.103,00 per compenso oltre a spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge,
- per l'appello – con fase istruttoria e conclusionale ai valori minimi dello scaglione di riferimento – in Euro 9.603,00 per compenso ed Euro 1.165,50,
oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 12 di 13 7.2 è tenuta a restituire la somma ricevuta dall'appellante in CP_1
esecuzione della sentenza di primo grado (senza interessi in quanto non richiesti).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e
[...] Parte_2 Controparte_4
di avverso la sentenza n. 2494/2023 emessa dal Tribunale di Controparte_1
Vicenza in data 11.12.2023, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della pronuncia impugnata:
- rigetta la domanda formulata dalla curatela, fatta propria da Controparte_1
- condanna il appellato e in solido alla rifusione CP_2 Controparte_1
delle spese dell'appellante, che liquida per il primo grado in Euro 14.103,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per l'appello in Euro 9.603,00 per compenso ed Euro 1.165,50, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna alla restituzione della somma di Euro 132.281,78 Controparte_1
versata dall'appellante;
Venezia, 12 novembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2706 – 2707 – 2708 – 2709 del 19.09.2012 – nn. 2797 – 2881 del 28.09.2012 –