Articolo 2 della Legge 15 febbraio 1980, n. 25
Articolo 1
Versione
17 febbraio 1980
Art. 2.
Restano salvi gli atti ed i provvedimenti adottati dalle autorita' amministrative ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 17 ottobre 1979, n. 505 .

Entrata in vigore il 17 febbraio 1980