Art. 2.
Restano salvi gli atti ed i provvedimenti adottati dalle autorita' amministrative ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 17 ottobre 1979, n. 505 .
Restano salvi gli atti ed i provvedimenti adottati dalle autorita' amministrative ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 17 ottobre 1979, n. 505 .