Trib. Milano, sentenza 27/02/2025, n. 971
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Sentenza 27 febbraio 2025

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Il provvedimento emesso dal Giudice del Lavoro Dott. Riccardo Atanasio del Tribunale di Milano riguarda una controversia tra un lavoratore e due società datrici di lavoro. Il ricorrente ha chiesto di accertare il suo diritto all'inquadramento nel livello 5 del CCNL di settore, il pagamento di differenze retributive e la dichiarazione di nullità dei contratti a termine, sostenendo che questi ultimi fossero privi di motivazione e quindi illegittimi. Le società resistenti hanno contestato le pretese, chiedendo il rigetto delle domande.

Il Giudice ha accolto in parte le richieste del ricorrente, dichiarando la nullità dei contratti a termine e riconoscendo la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 1° giugno 2021, in virtù del superamento dei limiti temporali previsti dalla legge. Ha inoltre stabilito che il ricorrente avesse diritto all'inquadramento nel livello 5 del CCNL, considerando le mansioni effettivamente svolte, che giustificavano tale inquadramento. Infine, ha condannato la società RO LO SR al risarcimento di un danno pari a sette mensilità della retribuzione lorda, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria, e ha disposto il rimborso delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 27/02/2025, n. 971
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 971
    Data del deposito : 27 febbraio 2025

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