Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/02/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 27/02/2025 N. 9422/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. In L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da rappresentato e difeso dall'Avv.to VRICELLA MATTEO nonchè SANCHEZ Parte_1
( ) Indirizzo Telematico;
Parte_2 C.F._1 Parte_3
( ) Indirizzo Telematico;
ed elett.te dom.to presso lo studio in Indirizzo C.F._2
Telematico
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to SPOLVERATO GIANLUCA e CP_1
MARCHESAN FRANCESCA ( VIA RISMONDO, 2/E 35131 PADOVA;
C.F._3
( ) VIA RISMONDO, 2/E 35131 PADOVA;
ed Parte_4 C.F._4
elett.te dom.to presso lo studio in VIA RISMONDO, 2/E 35131 PADOVA
RESISTENTE nonché contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to CIVITELLI TOMMASO FRANCESCO CP_2
MARIA; ed elett.te dom.to presso lo studio in Milano via San Barnaba 30
1/8 Dott. Riccardo Atanasio
OGGETTO: contratto a termine e di formazione e lavoro
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 10.10.23 il ricorrente ha convenuto in giudizio Parte_1
le società resistente e chiedendo al Giudice:
CP_1 CP_2 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 5 del CCNL di settore sin dalla data di inizio del rapporto, in subordine dalla data ritenuta di Giustizia;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive per tutti i titoli di cui in narrativa;
condannare le resistenti in solido (in subordine: , in subordine ) al pagamento in
CP_1 CP_2 favore del ricorrente della somma di € 15.069,08, oltre € 1.116,23 per incidenza TFR a titolo di differenze retributive o nella diversa misura, minore o anche maggiore, che sarà accertata di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o illiceità dei contratti a termine intercorsi tra il ricorrente e per le ragioni esposte in narrativa;
CP_1 accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o illiceità dei contratti in somministrazione a termine intercorsi tra il ricorrente e per le ragioni esposte in narrativa;
CP_2 per l'effetto, dichiarare costituito tra il ricorrente e (in subordine: tra il ricorrente e )
CP_1 CP_2 un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla data di superamento dei 12 mesi, in subordine dalla data di stipula del primo rinnovo acausale, in subordine dalla data di superamento dei 24 mesi di rapporto, in subordine dalla data ritenuta di Giustizia;
condannare (in subordine ) all'immediata riammissione in servizio del ricorrente;
CP_1 CP_2 in ogni caso, condannare – ex art. 28 d.lgs. 81/15 – al pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra
CP_1
2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini TFR (in subordine, al pagamento delle mensilità maturate tra la cessazione e il ripristino, detratto l'aliunde perceptum); condannare – ex art. 39 d.lgs. 81/15 – al pagamento di un'indennità risarcitoria compresa CP_2 tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini TFR (in subordine, al pagamento delle mensilità maturate tra la cessazione e il ripristino, detratto l'aliunde perceptum).
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.
Con distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari.
Si sono costituite le parti resistenti contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
2/8 Dott. Riccardo Atanasio IN DIRITTO
Il ricorrente ha lavorato per conto di dal 1° giugno 2020 al 30.9.23, per CP_1
complessivi 40 mesi di prestazione effettiva, in forza di plurimi contratti a tempo determinato e relative proroghe, prive di motivazione, ed in particolare con contratto stipulato con CP_1 dall'1.6.20 al 30.6.20 poi prorogato al 30.9.20 quindi prorogato al 31.12.20 quindi prorogato al
30.6.21 ancora prorogato al 30.9.21 ed infine prorogato al 31.12.21.
Quindi ha stipulato un nuovo contratto sempre con dal 7.4.22 al 31.10.22, privo di CP_1
motivazione, prorogato al 31.1.23, priva di motivazione ancora prorogato al 31.3.23, privo di motivazione.
Infine, ha stipulato contratto in somministrazione a termine – il giorno successivo alla cessazione del precedente contratto a termine – con l'agenzia dal 1.4.23 al CP_2
30.6.23, privo di motivazione con proroga acausale fino al 30.9.23 ed assegnato .
SUI CONTRATTI A TERMINE E DI SOMMINISTRAZIONE
Preliminarmente si deve rilevare che l'eccepita – da parte di - intervenuta CP_1
decadenza in cui sarebbe incorso il ricorrente è infondata.
La società resistente dimentica che in questo caso trova applicazione l'art. 19 L. 81 del 2015 il quale ai commi 1-bis, 2,3 dispone la trasformazione ope legis del contratto in contratto a tempo indeterminato alla data in cui il superamento dei 12 o 24 mesi si sia realizzato;
quindi è di tutta evidenza che non può operare alcuna decadenza.
Non sarebbe possibile per ovvie ragioni applicare la decadenza per un contratto a termine che già abbia subito la sua trasformazione, per volontà di legge, in contratto a tempo indeterminato.
Più strettamente nel merito, si deve rilevare che parte ricorrente ha espletato attività lavorativa di natura subordinata per conto di , che ne era la datrice di lavoro, per CP_1
oltre 3 anni, dal 1.6.20 al 30.9.23, con due contratti a termine più volte prorogati e poi con un contratto di somministrazione poi prorogato, per l'espletamento di attività di addetto alla movimentazione delle merci in magazzino.
Sia con i contratti a termine sia con quello in somministrazione il ricorrente ha espletato la sua attività continuativamente presso la società CP_2
L'art. 19 D.Lgs. 81/2015 dispone che “
1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo
21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso
3/8 Dott. Riccardo Atanasio datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento”.
L'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 2) del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 ha modificato la norma riducendo il termine di 36 mesi a 12 da aumentare fino a 24 ma con la sussistenza di determinate condizioni che in questa sede non interessano. Anche la nuova norma ha lasciato inalterata la previsione per la quale “Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato”.
Il ricorrente ha svolto dal 1.6.20 al 31.03.23, quindi per quasi 3 anni attività a tempo determinato direttamente con quale datrice di lavoro cui ha fatto seguito senza CP_1
soluzione di continuità un contratto di somministrazione stipulato a tempo determinato che dal
1.4.23 al 30.9.23 comprensivo della proroga
E' evidente la ratio sottostante alle norme di legge e contrattuali appena esaminate: non vi è alcuna distinzione tra l'attività prestata a titolo di lavoro subordinato a termine e di somministrazione a termine presso la stessa datrice di lavoro per lo svolgimento delle medesime mansioni in quanto entrambe le situazioni vengono a creare la medesima situazione di precariato vietato, che la normativa eurounitaria e nazionale nonché la contrattazione collettiva intendono perseguire.
Va pertanto dichiarata la sussistenza tra il ricorrente – a far data dal 1°.6.21 – (vale a dire dopo il decorso dei primi 12 mesi di contratto a termine) di un rapporto di lavoro subordinato,
a tempo pieno e indeterminato. va condannata a ripristinare il rapporto di lavoro col ricorrente. CP_1
va poi condannata a risarcire al ricorrente il conseguente CP_1 Parte_1
danno determinato nella somma corrispondente a 7 mensilità della retribuzione lorda tenuto conto del periodo di 40 mesi di durata del rapporto precario e del numero di addetti della società (942 al dicembre 2022) oltre interessi e rivalutazione monetaria.
SUL LIVELLO SUPERIORE
4/8 Dott. Riccardo Atanasio Nel corso di tutti i contratti, il ricorrente ha prestato lavoro a tempo pieno, con inquadramento nel livello 6J del CCNL logistica e mansioni formali di operaio all'interno del magazzino di proprietà della Leroy Merlin sito in Castel San Giovanni.
Il ricorrente si è occupato della movimentazione all'interno del magazzino, svolgendo mansioni – secondo lui – di addetto al c.d. picking, mediante guida di carrello elettrico c.d.
“commissionatore” o carrello “uomo a bordo”; invece secondo la società datrice di lavoro utilizzando attrezzature semplice o carrelli manuali.
Il ricorrente ha lamentato di essere stato inquadrato in un livello inferiore rispetto alle mansioni effettivamente svolte.
Difatti è stato inquadrato al livello 6J e rivendica il livello superiore V.
Il CCNL inquadra al livello 6J i “lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare, lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico”.
Invece il V livello viene riconosciuto a “i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici
e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva.
Dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi escussi si ricava che al ricorrente spetta certamente il superiore inquadramento.
Il teste ha dichiarato: Tes_1
Ho lavorato un anno con e 1 anno con , a partire da metà giugno 2021 CP_1 CP_2
Facevo picking.
Io prendevo il mezzo Jurgenheinrich e con quello prelevavo con le forche i pallet dagli scaffali.
Potevo portare due pallet alla volta.
Posso alzare le forche fino a un metro di altezza.
Io restavo in piedi sul carrello.
Il ricorrente faceva sia il picking, con il mezzo che ho già descritto, sia, nell'ultimo periodo, faceva il controllo qualità, vale a dire verificava che i prodotti prelevati fossero integri in modo da assicurare che questi venissero mandati al cliente senza difetti.
Lui ha spiegato sia a me che agli altri ragazzi come svolgere l'attività di picking.
Il ricorrente mi ha anche spiegato come prelevare i prodotti, distinguendo quelli da mandare ai magazzini e quelli da inviare ai clienti.
5/8 Dott. Riccardo Atanasio Lui conduceva anche il carrello che arriva fino all'ultimo piano del magazzino
Ho una causa pendente con e;
è quindi ancora in corso. CP_1 CP_2
Non sempre lavoravo insieme e al ricorrente;
dipendeva dai turni, se eravamo entrambi al mattino o al pomeriggio”.
Il teste ha ricordato: Testimone_2
“Ho lavorato per dal 1° gennaio 2020 fino a maggio 2024. CP_1
Ero il responsabile di impianto a Castel Sangiovanni.
Tutto l'impianto era composto da circa 500 persone.
Io mi ricordo del ricorrente da quando è stato addetto al progetto E-commerce che è iniziato nel 2022.
Non mi ricordo il ricorrente prima di questa data.
Lui si trovava in un settore dove ci si occupa soprattutto dell'imballaggio della merce e dell'invio alla clientela.
Tutta l'area e-commerce era composta di vari settori in cui vi erano addetti al picking, i carrellisti, gli addetti all'imballaggio ed io ricordo che lui era addetto a quest'ultimo.
Teoricamente se uno è addetto all'area dell'imballaggio non dovrebbe usare i carrelli ed i mezzi elettrici che sono utilizzati per fare il picking, in quanto quella è un'area dove ci si muove a piedi.
Il carrello commissionatore è un mezzo multifunzione, che viene usato non solo per il picking e comunque nel settore che ho detto non viene utilizzato.
Che io ricordi il ricorrente è stato assunto nell'ambito del progetto e-commerce per la mansione di imballaggio e raggruppamento della merce.
Per il carrello commissionatore non serve il patentino, ma si deve fare solo un corso di formazione;
invece, il patentino è necessario per i carrellisti che vanno al 12mo piano.
Il teste ha affermato: Tes_3
“Ho lavorato per dal gennaio 2019, quando è subentrato alla cooperativa , CP_1 CP_1 Pt_5 fino al 13 marzo 2024.
Io facevo il retrattilista. Lavoravo quindi con il carrello che arriva fino al 5° piano, a circa 10 mt di altezza.
All'inizio facevo picking, per quasi 15-16 mesi, e utilizzavo il commissionatore.
Il ricorrente ha lavorato insieme a me, dal 2020 al 2023, non faceva il retrattilista, ma faceva l'addetto alla qualità, il picking e faceva formazione ai ragazzi. Usava poi il carrello commissionatore, che ha le forche nella parte posteriore e può caricare due bancali. Adesso lavoro a Stradella”.
Si può pertanto affermare che il ricorrente ha provato di avere svolto mansioni di movimentazione merci all'interno del magazzino utilizzando la strumentazione meccanica quale il commissionatore anche definito Jurgenheinrich;
peraltro era stato egli stesso a formare i propri colleghi di lavoro sull'utilizzo di quei mezzi.
6/8 Dott. Riccardo Atanasio Tali fatti sono stati confermati dai testi e i quali sono apparsi Tes_1 Tes_3
certamente credibili avendo lavorato a stretto contatto con ricorrente.
Viceversa, è invece di scarsa rilevanza la dichiarazione resa dal teste il Testimone_2
quale ha avuto rapporti con ricorrente solo dopo il 2022 e comunque senza lavorare a stretto contatto con lui come invece è avvenuto tra gli altri due testi ed il ricorrente.
L'attività svolta e comprovata dal ricorrente certamente rientra nell'ambito di quella movimentazione con mezzi elettrici o meccanici semplici che tuttavia danno diritto all'inquadramento superiore richiesto.
Va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 5° del CCNL di settore sin dalla data di sua assunzione, il 1° giugno 2020.
La società resistente va condannata al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 somma di € 15.069,08, lordi oltre € 1.116,23 lordi per incidenza TFR a titolo di differenze retributive oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Vanno respinte le altre domande.
In quanto soccombente la società va condannata a rimborsare al difensore del CP_1
ricorrente Avv.ti SANCHEZ CODONI JACOBO, , VRICELLA MATTEO, Parte_3 dichiaratisi antistatari, le spese di lite che si determinano in € 6.000 oltre accessori ed oltre
15% per spese generali.
Vanno integralmente compensate le spese tra il ricorrente e la società . CP_2
Sentenza esecutiva
PQM
Dichiara la nullità dei termini e delle proroghe apposti ai contratti di cui è causa nonché del contratto di somministrazione;
dichiara la sussistenza tra il ricorrente e – a far data dal 1°.6.21 Parte_1 CP_1
– di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato;
condanna a ripristinare il rapporto di lavoro col ricorrente;
CP_1
condanna risarcire al ricorrente il conseguente danno CP_1 Parte_1
determinato nella somma corrispondente a 7 mensilità della retribuzione lorda oltre interessi e rivalutazione monetaria;
rigetta le altre domande.
Condanna a rimborsare ai difensori del ricorrente Avv.ti SANCHEZ CODONI CP_1
JACOBO, , VRICELLA MATTEO, dichiaratisi antistatari, le spese di lite che Parte_3 liquida in € 6.000 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
7/8 Dott. Riccardo Atanasio Spese compensate tra il ricorrente e CP_2
Sentenza esecutiva
Milano, 27/02/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
8/8
Dott. Riccardo Atanasio