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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/10/2025, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. TR LO NA, all'udienza del 16/10/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 12/2025 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...], c.f , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. FERRARA LETTERIO , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FOTI MICHELA;
- resistente -
OGGETTO: post atp per invalidità civile.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 03/01/2025 , esponeva: Parte_1
- Che aveva presentato istanza di ATP, di cui al n. R.G. 4230/22, per l'accertamento e il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza, e per lo status di portatore di handicap ex art. 3 comma 3 L.104/92;
- che, effettuata la CTU medico legale era stato accertato un grado di invalidità in misura pari al 79%;
- che era stata depositata dichiarazione di dissenso;
- che l'insieme delle patologie da cui era affetta erano tali da comportare la invalidità in misura del 100% o, in subordine, del 74% sin dalla data della domanda amministrativa;
- che il c.t.u. non aveva ritenuto richiedere ulteriori approfondimenti diagnostici e aveva dato una motivazione non adeguata delle sue conclusioni.
Chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che versava in uno stato di minorazione tale da renderla totalmente invalida, o invalida in misura pari o superiore al 74% sin CP_ dalla data della domanda amministrativa, e condannarsi l' al riconoscimento del relativo requisito sanitario sin da quella data, con vittoria di spese e compensi. CP_ L' si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi posti a base dello stesso e l'infondatezza comunque nel merito per assenza del requisito sanitario nella data indicata dalla ricorrente.
Chiedeva, dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, a seguito della discussione la causa, istruita documentatamente e previo rinnovo/supplemento di CTU, veniva decisa con la presente sentenza emessa ex art. 429 c.p.c.
Oggetto della domanda principale è costituito dalla pensione di inabilità, prevista dall'art. 12 della legge 118/71, assicurata “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa” (100%).
La domanda subordinata, invece, ha ad oggetto il riconoscimento del beneficio assistenziale dell'assegno mensile di invalidità, previsto dall'art. 13 della legge 118/71 e assicurato “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 %, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste … con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12”.
Deve preliminarmente rilevarsi che in sede di ATP il mandato del consulente era stato limitato alla sola pensione di inabilità e alla valutazione dello status di portatore di handicap, e ciò sulla base di un asserito superamento dei limiti reddituali per l'assegno mensile di assistenza nell'anno 2021. CP_ Va a questo punto richiamato il contenuto del Messaggio numero 6617 del 24 marzo
2009, secondo il quale: “In fase di prima liquidazione delle prestazioni di invalidità civile, i limiti reddituali da considerare si riferiscono all'anno in corso, ovvero l'anno solare in cui decorre la prestazione. Questo significa che per il primo anno di erogazione della prestazione, si prendono in esame i redditi percepiti nello stesso anno. Per gli anni successivi, invece, si fa riferimento ai redditi dell'anno precedente, con alcune eccezioni per i redditi da pensione.”.
Come si evince dalla lettura degli atti di causa, la domanda amministrativa è stata proposta a marzo 2022, pertanto i redditi da prendere in considerazione erano quelli dell'anno solare in corso, il
2022; per tale annualità i redditi risultano al di sotto del limite previsto per il riconoscimento dell0assegno mensile di assistenza, pertanto si ritiene che la domanda fosse legittimamente proposta anche con riferimenti a detta prestazione.
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di
, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, le Parte_1 patologie da cui la stessa risulta affetta, evidenziando la sua condizione di persona invalida al 79%, a decorrere dalla data della domanda amministrativa di marzo 2022, e portatore di handicap ex art.3 comma 3 L.104/92. (cfr. CTU, in atti). Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal Consulente.
In definitiva, va dichiarato che è persona invalida nella misura del 79% a Parte_1 decorrere dalla data della domanda amministrativa di marzo 2022 e portatore di handicap ex art.3 comma 1L.104/92.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, attesa la natura del CP_1 presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' CP_1
l'accertamento di tutte le ulteriori condizioni di erogabilità della prestazione.
In ragione della parziale reciproca soccombenza sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare per 1/3 le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP.
I restanti due terzi delle dette spese va posto a carico dell' , maggiormente soccombente, CP_1
e si liquidano come in dispositivo ex D.M. n.55/2014, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
Restano a carico dell' le spese di CTU liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 CP_1 con ricorso depositato il 03/01/2025 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che è persona invalida nella misura del 79% a decorrere dalla Parte_1 data della domanda amministrativa di marzo 2022 e portatore di handicap ex art.3 comma 1
L.104/92.
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa per un terzo le spese del giudizio, ivi comprese quelle relative alla fase di atp, e condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, dei restanti due terzi delle CP_1 dette spese, che liquida in euro 1.800,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate separatamente. CP_1 Così deciso in Patti, 16/10/2025.
Il Giudice
TR LO NA