Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 15/04/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
RG 6/2024
TRIBUNALE DI LARINO
SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 15 aprile 2025
PROC. N. 6/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 15 aprile 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA (C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Parte_1 C.F._1
Guastafierro, in virtù mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Boscoreale (NA), alla p.zza Pace n. 20;
ricorrente
contro
(C.F.: Controparte_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Antonella Testa, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Campobasso, alla via Zurlo n. 11;
resistente
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio , Parte_1 CP_1
esponendo che, pur essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dalle legge (compimento del
67° anno di età, assenza di reddito, soggiorno continuativo in Italia per dieci anni), ed avendo, quindi, richiesto, con domanda presentata in data 05/01/2023, il riconoscimento dell'assegno sociale, l'Ente, con provvedimento del 09/03/2023, ha rigettato la domanda, adducendo la mancata presentazione da parte dell'istante della documentazione integrativa richiesta
(successivamente integrata in sede di ricorso al Comitato provinciale di Campobasso, ma CP_1 ritenuta comunque incompleta) e, pertanto, chiedendo la condanna dell'Ente alla corresponsione della relativa prestazione dal 01/02/2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria se dovuta, con vittoria di spese di lite.
2. Si è costituito in giudizio , il quale, nel chiedere il rigetto della domanda, ha CP_1 dedotto l'assenza di prova, anche nel presente giudizio, sulla residenza effettiva in Italia per almeno dieci anni antecedente alla data della domanda (motivo di rigetto dell'istanza del ricorrente da parte dell' ). CP_1
3. Così instaurato il contraddittorio, la causa è stata rinviata per la discussione, potendo essere decisa allo stato degli atti.
4. La domanda è infondata e va respinta.
Preliminarmente va dichiarata non utilizzabile ai fini della decisione – perché depositata tardivamente – la documentazione versata in atti in data successiva al ricorso.
In punto di diritto, la normativa applicabile di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della L. n.
335/1995 pone dei requisiti specifici per la concessione del beneficio in oggetto, aggiungendo ai requisiti di età (almeno 67 anni), di reddito (deve essere inferiore all'importo dell'assegno) e di effettiva residenza in Italia, quelli di cittadinanza e anzianità di residenza.
In particolare, l'assegno sociale può essere chiesto dai cittadini italiani, dai cittadini europei e dai loro familiari extraeuropei, e ai cittadini extraeuropei e apolidi titolari di protezione internazionale o di un permesso europeo per soggiornanti di lungo periodo, previa dimostrazione del soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale (cfr. art. 80, comma 19, L. n. 388/2000: “Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base
alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno;
per le altre
prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli
stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.
Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni”; art. 20, comma 10, D.L. n. 112/2008: “A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a
condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”).
Nel caso di specie, va, preliminarmente, dichiarata l'inammissibilità – poiché tardiva – della documentazione probatoria depositata dal ricorrente solo successivamente al deposito del ricorso, non essendo la stessa di formazione successiva all'introduzione del giudizio ovvero non scaturendo la stessa dalle difese della controparte.
Sul punto, valga rammentare l'insegnamento della Corte di legittimità, secondo cui “nel rito del lavoro, l'omessa indicazione di un documento, nell'atto introduttivo del giudizio di
primo grado, e l'omesso deposito del medesimo contestualmente a tale atto, determina la decadenza del diritto alla produzione (e ciò non solo per il convenuto ma anche per l'attore, in
virtù del principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13/1977), salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o, come nella
fattispecie, dall'evolversi della vicenda processuale nel tempo successivo al ricorso ed alla
memoria di costituzione (ad es., a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo)” (Cass. civ., Sez. lav., n. 25346 del 09/10/2019).
Orbene, dalla documentazione validamente versata in atti, che consente di ricostruire l'intera vicenda, si evince che: l'odierno ricorrente ha presentato domanda n. 2035950100007 di assegno sociale per titolari di carta di soggiorno in data 05/01/2023; con provvedimento del
09/03/2023, l' ha rigettato la domanda per mancata presentazione della documentazione CP_1
richiesta in data 10/01/2023 da parte del ricorrente;
con ricorso amministrativo n. 2362533 del
21/04/2023, il ricorrente ha adito il Comitato Provinciale , il quale, tuttavia, con delibera n. CP_1
233319 del 22/10/2023 lo ha respinto, atteso che la documentazione trasmessa dal ricorrente,
necessaria ad accertare il requisito della permanenza sul territorio italiano per un periodo decennale, è risultata incompleta “delle pagine attestanti eventuali uscite ed entrate dal territorio nazionale negli ultimi 10 anni”, che “dal riscontro sugli archivi dall' risulta CP_1 che la stessa persona ha presentato altre tre domande in precedenza, respinte per la stessa motivazione ossia omissione di presentazione del passaporto” e che “il comune di BR
(An) ha segnalato, inoltre, una irreperibilità da Aprile 2014 a giugno 2018 di ben 4 anni” (cfr. documentazione all. ricorso).
Il ricorrente, pertanto, non ha sufficientemente ottemperato all'onere di produzione richiestogli, non consentendo all'Istituto di completare la procedura attraverso la verifica dei presupposti di legge.
Da quanto precede, dunque, consegue che, come correttamente evidenziato dall' CP_1 resistente, non avendo il ricorrente messo l' nelle condizioni di accertare il diritto alla CP_1
prestazione richiesta, la prestazione non poteva che essere denegata.
Né, d'altra parte, il ricorrente ha provveduto nel presente giudizio, pur avendo piena consapevolezza del necessario adempimento consistente nella produzione della documentazione completa attestante il soggiorno legale continuativo decennale in Italia, versato validamente in atti la documentazione richiesta, limitandosi a depositare, in sede di ricorso introduttivo, la medesima documentazione posta a corredo del ricorso amministrativo del 21/04/2023.
Conseguentemente, la domanda proposta dal ricorrente va rigettata.
5. Stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta:
1. Rigetta il ricorso;
2. Nulla sulle spese.
Larino, 15 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella