Sentenza 18 luglio 2017
Parere definitivo 17 maggio 2019
Rigetto
Sentenza 6 ottobre 2020
Ordinanza collegiale 12 gennaio 2023
Rigetto
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 08/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00097/2025REG.PROV.COLL.
N. 00545/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 545 del 2018, proposto da
LE SC AT, rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, n. 6;
contro
Comune di Rossano, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 01141/2017.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2024 il Cons. Oreste Mario Caputo; Nessuno è presente per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.È appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, (Sezione Seconda) n. 01141/2017, di reiezione del ricorso proposto dal sig. LE SC AT avverso l’ordinanza del 7 febbraio 2006 (prot. n.754), con la quale il Comune di Rossano lo diffidava a provvedere alla demolizione dell’immobile abusivo realizzato in località zolfara di Rossano.
2. Con il ricorso – originariamente proposto innanzi al Presidente della Repubblica trasposto su richiesta dal Comune di Rossano in sede giurisdizionale – nei motivi d’impugnazione, si denunciava che l’ordinanza-ingiunzione assumeva a presupposto il diniego opposto dal Comune alla domanda di condono edilizio (prot. n.1817 del 24 marzo 2005), motivato esclusivamente sulla presunta demanialità del terreno utilizzato, senza che sia stato effettuato l’accertamento di cui agli artt. 32 cod. nav. e 58 reg. cod. nav.; ed il Comune, aggiungeva il ricorrente, avrebbe da lungo tempo manifestato acquiescenza alla conservazione dell’immobile.
3. In pendenza di gravame, il ricorrente ha fatto presente che, nonostante l’avvenuta trasposizione, con decreto del Presidente della Repubblica n.1149 del 17 novembre 2015, è stato dichiarato fondato il ricorso straordinario al Capo dello Stato e, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato.
Il decreto decisorio, ha precisato il ricorrente, è divenuto inoppugnabile poiché il giudizio d’impugnazione avverso il decreto, promosso dal Comune innanzi a questo T.A.R., è stato dichiarato perento con decreto n.1149 del 17 novembre 2015.
4. Il Tar ha respinto il ricorso.
Il decreto presidenziale, in quanto intervenuto dopo la rituale trasposizione del contenzioso in sede giurisdizionale, ad avviso del Tar “ non preclude una decisione sul merito nel presente giudizio (TAR Veneto, sez. I, n.1157/2014), peraltro esplicitamente richiesta dal ricorrente con la memoria del 7 giugno 2017, atteso che con essa si insiste per l’accoglimento del ricorso ”.
Nel merito, l’occupazione di suolo demaniale, di cui all’ingiunzione della Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Crotone, e l’assenza di alcun titolo autorizzativo del manufatto abusivo, consentono di respingere, secondo il decisum , le censure denunciate dal ricorrente avverso l’atto impugnato.
5. Appella la sentenza il sig. LE SC AT.
6. Alla pubblica udienza del 28 novembre 2024 l causa, su richiesta della parte, è stata trattenuta in decisione.
7. Nel motivo d’appello d’ordine processuale avente immediato riflesso sul piano sostanziale, l’appellante lamenta l’errore di giudizio in cui sarebbe incorso il Tar nel ritenere che la trasposizione del gravame in sede giurisdizionale inibirebbe la decisione del ricorso straordinario, ossia la sede, originariamente adita, deputata a definire il contenzioso con il Comune.
A riguardo, con ordinanza collegiale n.428 del 2023, preso atto della crucialità del rapporto fra i rimedi del ricorso straordinario e del ricorso giurisdizionale, sì da assumere, ex art. 99 c.p.a., il rilievo di quaestio iuris di massima importanza per il sistema di giustizia amministrativa, è stato chiesto all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato di definire il regime giuridico del decreto decisorio del Presidente della Repubblica reso erroneamente su ricorso straordinario ormai trasposto ossia:
se ad esso sia o non sia riferibile l’insegnamento consolidatosi che considera la decisione di un ricorso straordinario non trasposto avente valore di cosa giudicata (la Sezione ritiene che non sia riferibile) e, nel caso in cui tale decreto decisorio del Presidente della Repubblica non abbia valore di cosa giudicata se debba essere considerato nullo ai sensi dell’art. 21 septies della legge n. 241 del 1990 perché reso in astratta e totale carenza di potere per violazione del principio di alternatività dei rimedi (la Sezione ritiene che sia nullo) .
Con sentenza n. 13 del 2024, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha optato per quest’ultima soluzione, qualificando affetto da nullità il decreto decisorio del Presidente della Repubblica reso erroneamente su ricorso straordinario ormai trasposto.
8. Nei residui (secondo e terzo) motivi d’appello, si censura la decisione di primo grado nella parte in cui conferisce “ rilievo all’esistenza degli evidenziati ulteriori presupposti, di per sé autonomamente idonei a sorreggere la misura demolitoria sotto il profilo motivazionale poiché “inammissibili e infondati ”; nonché erroneità della sentenza “ nella parte in cui ritiene l’infondatezza del ricorso richiamando la preesistenza dell’ingiunzione demolitoria della Capitaneria di Porto” e l’assenza di un titolo edificatorio che sarebbe « non provata agli atti ».
9. Le censure sono infondate.
Il ricorrente-appellante ha realizzato un fabbricato ad uso abitativo, in difetto di titolo su area posta in prossimità della battigia, acquistata con atto non trascritto.
L’abusività del manufatto, insistente su area ricompresa nel demanio marittimo, è stata accertata, con atto non impugnato, dalla Capitaneria di Porto che ne ordinava la demolizione.
Il Comune, preso atto del provvedimento della Capitaneria di Porto, ha respinto l’istanza di condono del manufatto abusivo presentata dal proprietario, ordinandone la demolizione con due successive ordinanze.
All’ordine di demolizione, per cui è qui causa, n. 754/2006, adottato successivamente al diniego opposto all’istanza di condono, ha fatto seguito la successiva ordinanza n. 43/2008 avente il medesimo contenuto sanzionatorio, ritenuta legittima all’esito di due gradi di giudizio.
A sua volta, il giudice penale, pur dichiarando la prescrizione del reato di abusiva occupazione di suolo demaniale, non ha adottato la formula decisoria assolutoria, disponendo la restituzione dell’area all’autorità competente per il demanio marittimo.
In definitiva, la motivazione della sentenza appellata, ancorché ellitticamente espressa, dà sufficiente conto delle ragioni sottese alla reiezione del gravame: l’ingiunzione della Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Crotone ha accertato che l’area di sedime del manufatto ricade nel compendio del demanio marittimo; l’assenza di alcun titolo autorizzativo – a prescindere dalla titolarità pubblicistica del suolo – evidenzia plasticamente l’abusività del fabbricato.
Né – va sottolineato – in contrario, per quel che qui rileva, depone il parere reso dall’Adunanza nel ricorso straordinario al Capo dello Stato, su cui in definitiva riposa in sostanza l’appello in esame: lungi da inficiare la legittimità delle sanzioni ripristinatorie adottate dal Comune, il parere in esame s’è incentrato esclusivamente sul profilo dell’accertamento “dell’asserita demanialità del terreno utilizzato” in presa diretta del mancato previo esperimento del procedimento speciale di cui all’art. 32 cod. nav.
10. Conclusivamente, l’appello deve essere respinto.
11. La particolarità della controversia dedotta in causa giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oreste Mario Caputo | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO