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Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 18/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00077/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00794/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 794 del 2022, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Merighi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del decreto del Questore della Provincia di Firenze, prot. n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza intesa ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, nonché l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello impugnato anche se non conosciuto dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2025 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la parte ricorrente, con memoria depositata il 15 gennaio 2025, ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso, avendogli da ultimo, la Questura di Firenze, rilasciato il porto di fucile per uso caccia;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, in ragione della particolarità delle vicende procedimentali che si sono poi risolte con un esito favorevole per il ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Fenicia | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.