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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
18.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2142/2024 R.G.
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, come procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Domenico Guida ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore
APPELLANTE
E
(c.f./p.iva ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Anna Sannino e Pasquale Verde dell'Avvocatura del
Comune di Pozzuoli ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale alla Via Tito
Livio, n. 4
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Napoli, depositato in data 27.6.2022, , premesso Parte_1 di essere stato dipendente del dall'1.12.1981 sino al luglio 2021, con contratto Controparte_1
a tempo indeterminato, già inquadrato con categoria A5 e profilo professionale di operaio, assegnato al servizio N.U. – Ecologia con mansioni di addetto alla raccolta rifiuti, esponeva: che, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, il Comune di gli aveva fornito nel CP_1
tempo sia divise estive che invernali: la dotazione estiva era composta da pantalone da lavoro A.V.
(alta visibilità), t-shirt, gilet A.V., guanti, cappello, calzini, scarpe antinfortunistiche, quella invernale era, invece, composta da pantalone da lavoro A.V., camicia a maniche lunghe, felpa con zip, giaccone A.V., cappotta impermeabile, berretto, calzini, guanti, scarpe alte di sicurezza;
che gli indumenti A.V., dotati di strisce catarifrangenti finalizzate alla prevenzione dei rischi connessi alla circolazione stradale, erano confezionati in modo da fungere non solo come coperture o sostituzioni degli abiti personali dall'imbrattamento, ma erano destinati soprattutto a preservare e a salvaguardare la salute dei lavoratori, esposti costantemente al rischio di contiguità con agenti potenzialmente patogeni, alberganti in rifiuti e a un rischio infettivo o a un rischio da contatto con sostanze tossiche, nocive ed agenti biologici.
Tanto esposto, sosteneva che i predetti indumenti costituissero dispositivi di protezione individuale
(DPI), definiti dall'art. 40 del D. Lgs. 626/94 (oggi trasfuso nell'art. 74 del D.lgs. 81/2008) come
“qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”, come aveva dato atto il datore di lavoro negli atti di affidamento della relativa fornitura, ad esempio, nella determina n.
1874 del 09/11/2009 del II Dipartimento - Servizio Ciclo Integrato dei rifiuti, nella determina n.
2289 del 27/12/2011 del II Dipartimento - Servizio Ciclo Integrato dei rifiuti, nella determina n.1923 del 28/10/2016 dell'Assessorato Igiene Urbana - Servizio Ciclo Integrato dei rifiuti.
Lamentava che, ciononostante, l'ente non aveva mai provveduto al lavaggio e alla disinfezione, costringendo il ricorrente a provvedervi a proprie spese e cura.
Premesso che la somma media richiesta da una lavanderia per effettuare il lavaggio, secondo la comune esperienza, si aggirava intorno a € 28,00 per una coppia di divise, come evincibile dalla ricevuta allegata, deduceva che aveva sostenuto un costo annuale di € 1.344,00, determinato moltiplicando € 28,00 per n. 48 settimane lavorative, con un danno complessivo da inadempimento di natura contrattuale, limitando il conteggio agli ultimi dieci anni, pari ad € 12.096,00, ovvero pari alla diversa somma da determinarsi secondo il prudente apprezzamento del magistrato anche a seguito di CTU.
Aggiungeva di avere, inoltre, diritto, costituendo il comportamento del comune un illecito che violava norme imperative sulla tutela del lavoro, della salute, e della dignità del lavoratore - al risarcimento del danno da liquidarsi ex art. 115 cpc, 132 cpc in ulteriori € 25,00 mensili, con un risarcimento annuale di € 300,00, quantificato per gli ultimi 10 anni in complessivi € 3.000,00. Tanto premesso, conveniva in giudizio il chiedendo di dichiarare l'obbligo Controparte_1
del di provvedere alla manutenzione e pulizia dei DPI forniti e di condannarlo Controparte_1
al risarcimento del danno da liquidarsi in misura pari alla complessiva somma di € 15.096,00, ovvero di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il deduceva che, come si evinceva dalla attestazione Controparte_1 dell'ufficio Risorse Umane che allegava, , diversamente da quanto dedotto in ricorso, Parte_1 risultava essere stato in servizio dal 2012 al 30.06.2021 presso il Mercato ortofrutticolo all'ingrosso con funzioni di addetto alle pulizie, senza attribuzione di funzioni, diverse da quelle con rilevanza esclusivamente interna agli spazi dell'Ente, che potessero esporlo a rischio e/o pericolo tali da dover essere assegnatario di Dispositivi di Protezione Individuale;
rappresentava che lo stesso procedeva alla pulizia dei luoghi in cui si svolgeva l'attività mercatale solo dopo che tutti gli operatori e avventori si erano allontanati e senza alcun contatto con sostanze nocive di alcun genere.
Aggiungeva il convenuto che il Documento di Valutazione dei Rischi del Comune di non CP_1 prevedeva per gli operatori del mercato alcun DPI specifico e che l'art.74 comma 3 del D.lgs.
81/2008 disponeva che non potevano essere qualificati Dispositivi di Protezione Individuale “gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore”.
In ogni caso, contestava specificamente l'importo che il dipendente chiedeva a titolo di risarcimento danni per il lavaggio a proprio carico degli indumenti in quanto esorbitante e non provato.
Acquisita la documentazione prodotta e ritenuta superflua l'istruttoria articolata, con sentenza n.
827/2024, il Tribunale rigettava il ricorso e condannava il soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto.
A sostegno della decisione il giudice di primo grado, premesso che il aveva Controparte_1 specificamente dedotto e provato (mediante il deposito dell'attestato di servizio) che il ricorrente, per tutta la durata del rapporto in questione, era stato in servizio presso il Mercato ortofrutticolo all'ingrosso, per cui non aveva svolto le diverse mansioni indicate nel ricorso ed in base alle quali aveva fondato la propria richiesta di risarcimento, e che, dunque, l' non risultava essere stato Pt_1 mai “assegnato al servizio N.U. – Ecologia con mansioni di addetto alla raccolta rifiuti”, rilevava che, in applicazione della regola generale dell'onere della prova di cui all'art 2697 cc., sarebbe stato onere del ricorrente allegare e provare che gli indumenti forniti dal comune avessero una funzione specifica di protezione da agenti esterni in relazione alla natura e alle modalità delle mansioni concretamente svolte. Tutto ciò non sarebbe potuto emergere dalla prova testimoniale come articolata in ricorso, basata sull'erronea deduzione dell'espletamento da parte del ricorrente delle mansioni di “netturbino”, prova che, conseguentemente, non era stata ammessa in quanto non influente ai fini del decidere.
Né poteva pervenirsi a conclusioni diverse in ragione di quanto dedotto dal ricorrente nelle note conclusionali, allegando (circostanze nuove, in quanto tali non ammissibili) che anche le mansioni di addetto alla pulizia nelle aree mercatali esponevano al rischio di contatto con sostanze insudicianti.
Analogamente, era inammissibile in quanto tardivo il deposito delle determine del CP_1
n. 2469 del 22.12.2020, n. 1997 del 19.11.2018, n. 392 del 1.3.2021 e n. 2460 del
[...]
10.12.2019 comprovanti che la Direzione dei mercati ortofrutticoli all'ingrosso e al dettaglio avrebbe previsto espressamente l'acquisto di tali DPI;
ed in ogni caso il piano delle allegazioni andava tenuto distinto da quello probatorio.
Avverso la sentenza proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 29.7.2024,
e ne invocava la riforma. Parte_1
Premesso che all'inizio del rapporto di lavoro egli dipendeva dal Servizio N.U. Ecologia e che solo negli anni 2010/2011, allorchè venne creata la Direzione Mercati, parte degli addetti vennero trasferiti dall'unico servizio Nettezza Urbana alla nuova Direzione, evidenziava che comunque si trattava di un addetto alla pulizia urbana che in seguito era stato addetto ad altre pulizie, pur sempre urbane.
Lamentava, pertanto, che il giudice di primo grado si fosse fermato ad un dato formale e nominalistico, mentre, invece, avrebbe dovuto accertare le reali ed effettive circostanze in cui era stata prestata l'attività lavorativa.
Si doleva, inoltre, del rigetto delle istanze istruttorie e della decisione avendo il Tribunale errato nell'apprezzamento delle allegazioni e della documentazione in atti.
Si costituiva il sostenendo l'infondatezza del gravame, di cui chiedeva il rigetto. CP_1
All'udienza del 18.3.2025, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
*****
2. L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui alle motivazioni che si vanno ad illustrare, in armonia con l'orientamento già espresso da questa Corte, in fattispecie analoghe, con sentenze n. 3881/2024 e n. 4574/2024, che si richiamano anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., per la persuasività delle argomentazioni svolte. E' incontestato come il datore di lavoro, abbia dotato l'odierno appellante di indumenti CP_1
da lavoro: pantalone da lavoro A.V. -alta visibilità- ; t-shirt; gilet A.V.; guanti;
cappello; calzini;
guanti; scarpe antinfortunistiche;
dotazione invernale composta da: pantalone da lavoro A.V.; camicia a maniche lunghe;
felpa con zip;
giaccone A.V.; cappotta impermeabile;
berretto; calzini;
guanti; scarpe alte di sicurezza.
La questione giuridica sottoposta allo scrutinio di questa Corte è rappresentata dalla natura da attribuirsi agli indumenti da lavoro ed in particolare se essi possano essere qualificati come dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) e se il datore di lavoro sia conseguentemente assoggettato a precisi obblighi – normativi e contrattuali – di manutenzione, volti alla salvaguardia del bene costituzionalmente tutelato costituito dalla salute del lavoratore.
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda per l'assenza di precise allegazioni e prove posto che non era emerso che l'appellante fosse stata assegnato alle mansioni di netturbino nel settore della Nettezza Urbana (come dedotto in ricorso), ma nell'area di Mercato ortofrutticolo all'ingrosso, area che il non aveva ritenuto di inserire negli ambienti di lavoro richiedenti l'utilizzo di CP_1
DPI.
Orbene, le allegazioni contenute nel ricorso e la circostanza che il non avesse stabilito la CP_1
necessità che gli addetti alle pulizie del Mercato non dovessero essere dotati di DPI non giustifica il rigetto della domanda.
L'appellante ha dichiarato di aver svolto la mansione netturbino e di aver ricevuto dal CP_1 vari indumenti da lavoro e su quest'ultimo punto non c'è mai stata contestazione da parte
[...]
del Controparte_1
La circostanza che l' non abbia specificato che dal 2012 abbia prestato servizio presso il Pt_1 mercato ortofrutticolo all'ingrosso non appare dirimente, posto che l'istante ha comunque continuato a svolgere attività di spazzamento e di raccolta rifiuti.
A conferma di quanto sopra appare utile richiamare la nota del 16.10.2023 prodotta in atti dalla difesa dell'ente e depositata in primo grado in data 30.1.2024 in cui vengono dettagliatamente specificate le attività svolte dai dipendenti addetti ai mercati. Ebbene risulta che la pulizia delle strutture mercatali prevede, tra le altre cose, spazzatura, detersione e disinfezione pavimenti, deragnatura, rimozione macchie e impronte, detersione infissi esterni, comprese superfici vetrose e cassonetti, raccolta differenziata e conferimento punti di raccolta, pulizia bagni con disinfezione sanitari e pulitura distributori igienici, disincrostazione dei sanitari, pulizia aree esterne non a verde.
Mette conto, poi, anche sottolineare - circostanza questa di pregnante rilievo - che nelle determine di approvvigionamento di indumenti per gli addetti alla gestione dei mercati vi è il riferimento espresso a DPI. Il Comune resistente al riguardo ha dichiarato che il termine DPI era utilizzato in maniera atecnica non svolgendo gli indumenti una funzione di protezione del dipendente prevista dal D.lgs 81/2008.
Dalla disamina delle disposizioni normative che disciplinano la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro emerge incontestabilmente il principio che gli indumenti di lavoro sono qualificati come dispositivi di protezione individuale, a meno che – circostanza che non ricorre nel caso di specie – siano unicamente destinati alla individuazione del soggetto datoriale (si veda sul punto Cass. n. 11071/2008).
Nel caso in esame gli indumenti forniti mirano con evidenza a garantire la sicurezza del lavoratore, non solo per l'attività di raccolta dei rifiuti differenziati svolta sulla strada – e quindi sottoposta ai rischi connaturati alla circolazione veicolare – come è comprovato dalla apposizione delle bande catarifrangenti sul corpetto, sul giubbotto e sui pantaloni, ma anche per la semplice attività di spazzamento del mercato dai rifiuti organici, di raccolta dei rifiuti dal loro accumulo, attività per le quali sono indispensabili sia i guanti, sia le scarpe che tute a protezione delle sostanze tossiche e nocive.
Infatti, sia il d.lgs n. 475/1992, sia il d.lgs n. 626/1994 sia il d.lgs n. 81/2008 forniscono delle definizioni di D.P.I. idonee a ricomprendere anche gli indumenti di lavoro e attribuiscono al datore l'obbligo specifico della loro manutenzione (anche con sanzioni penali in caso di inosservanza).
Segnatamente, il d.lgs n. 475/1992 “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale” all'art. 4 suddivideva i D.P.I. in tre categorie, all'interno delle quali si possono fare rientrare anche gli indumenti in questione, essendo destinati alla salvaguardia della persona del lavoratore da rischi di danni fisici.
Il d.lgs n. 626/1994 “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE,
97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro” all'art. 40 statuisce che si intende per dispositivo di protezione individuale (D.P.I.) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché‚ ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Il successivo art. 42 definisce i requisiti dei D.P.I., che devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. L'art. 43 prevede che il datore di lavoro fornisca ai lavoratori i D.P.I. conformi ai requisiti previsti in particolare dall'articolo 42. Ai sensi del comma 4 il datore di lavoro deve, altresì, mantenere in efficienza i D.P.I. e assicurarne le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie.
Infine, il d.lgs n. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, nel Capo II, intitolato non a caso “Uso dei dispositivi di protezione individuale”, dispone (art. 74) che si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “D.P.I.”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Secondo l'art. 76 i D.P.I. devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475, e sue successive modificazioni.
Ai sensi dell'art. 77 il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori D.P.I. conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76. Inoltre mantiene in efficienza i D.P.I. e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante.
Si aggiunga che, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 495/1992, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, coloro che operano in prossimità della delimitazione di un cantiere o che comunque sono esposti al traffico di veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa, devono essere visibili sia di giorno che di notte mediante indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti.
Come emerge con evidenza dalle norme appena passate in rassegna, è idoneo ad essere definito quale D.P.I. “qualsiasi equipaggiamento che abbia finalità di protezione del lavoratore da rischi suscettibili di metterne a rischio la sicurezza o la salute durante il lavoro, tra i quali devono essere ricompresi anche gli indumenti da lavoro”.
Tale assunto è confermato dalla ormai costante giurisprudenza della Corte di AZ (si vedano per tutte Cass. n. 22929/2005, n. 15202/2010 e da ultimo Cass. n. 18656/2023), che ha più volte esaminato la questione, affermando che l'idoneità degli indumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa;
le norme all'uopo previste, infatti, finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto (art. 32 Cost.), solo nel suddetto modo conseguono il loro specifico scopo che può essere anche quello di prevenire l'insorgenza e il diffondersi d'infezioni; ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo previsto dalle citate disposizioni.
Si è inoltre precisato (Cass. n. 11071/2008 ma anche n. 10228/2023) che, “in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro ed in particolare di fornitura ai lavoratori di indumenti, l'interpretazione letterale e logico-sistematica della normativa comporta che per indumenti di lavoro specifici si debbano intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare
l'integrità fisica del lavoratore nonché quegli altri indumenti, essenziali in relazione a specifiche e peculiari funzioni, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi (come la tuta ignifuga del vigile del fuoco), oppure a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze (come la divisa dell'operatore ecologico)”.
Quanto esposto trova ulteriore conferma nella specifica disciplina contrattuale collettiva, atteso che l'art. 60 del C.C.N.L. 22 maggio 2003, non modificato sul punto dai successivi, attribuisce esplicitamente al datore l'obbligo di dotare i lavoratori di D.P.I. – tra i quali sono inclusi gli indumenti da lavoro – e di provvedere alla loro manutenzione (compreso espressamente il lavaggio): si legge infatti che la fornitura e il mantenimento delle condizioni di efficienza di tutte le tipologie di D.P.I. individuate dal piano di valutazione dei rischi sono a carico dell'azienda e non possono essere sostituiti da benefici economici di corrispondente valore. Si aggiunge inoltre che – con riferimento agli indumenti da lavoro finalizzati alla protezione da rischi per la salute e per la sicurezza che costituiscono D.P.I. e tra i quali sono indicati esemplificativamente mascherine, guanti, scarpe, stivali, impermeabili, giacche a vento, tute – ai lavoratori impegnati su strada in condizioni di scarsa visibilità l'azienda ha l'obbligo di fornire idonei indumenti e dispositivi autonomi che li rendano visibili a distanza, nonché che gli indumenti in questione rientrano tra i dispositivi di sicurezza che assolvono alla funzione di protezione individuale dai rischi (D.P.I.) ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni.
Si può concludere pertanto che la natura di dispostivi di protezione individuale degli indumenti da lavoro della specie di quelli indossati dall'odierno appellante e forniti dal non può essere CP_1
seriamente contestata.
Lo svolgimento di mansioni che espongono comunque il lavoratore al contatto con sostanze imbrattanti o potenzialmente nocive impongono, come ripetutamente esposto dalla Suprema Corte, di fornire indumenti, da qualificarsi come DPI, perché finalizzati anche a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il dipendente nello svolgimento della propria attività lavorativa al fine di scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, strumenti che il datore ha l'onere non solo di fornire ma anche di manutenere per mantenerne intatta l'efficienza. Acclarata la natura di dispositivo di protezione individuale degli indumenti in questione, alla quale consegue l'obbligo normativo e contrattuale del datore di provvedere alla loro manutenzione e nello specifico al periodico lavaggio, il lavoratore ha affermato, non smentito sul punto dalla difesa comunale, di avere provveduto a proprie spese alla pulizia degli abiti per tutto il periodo in esame.
Ciò costituisce un inadempimento di natura contrattuale da parte del che deve Controparte_1
essere condannato al risarcimento delle perdite subite indebitamente dal lavoratore per avere dovuto provvedere ad attività che sarebbero spettate, viceversa, al datore di lavoro.
3. Venendo alla quantificazione del danno, in mancanza di elementi certi di riferimento – atteso che il lavoratore non è stato in grado di produrre alcuna documentazione che dimostri che egli abbia proceduto ai lavaggi in discorso presso lavanderie private (l'unica ricevuta prodotta dà atto del lavaggio in lavanderia di capi di abbigliamento che non sono con certezza riconducibili a quelli in oggetto) – la liquidazione della somma dovuta va effettuata in via equitativa.
Sul punto va osservato che “ L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato
è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende
l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno ”(Sez. 2 - , Sentenza n. 4310 del 22/02/2018, Rv. 647811 - 01).
La liquidazione in via equitativa del danno postula invero, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato.
Tanto premesso, nel caso di specie non può, tuttavia, negarsi che il comportamento del CP_1
che ha denegato il diritto del lavoratore al lavaggio dei DPI e non ha predisposto ed organizzato un servizio aziendale di lavaggio degli indumenti da lavoro qualificati come DPI, lasciando che vi provvedesse il lavoratore in autonomia, abbia determinato un pregiudizio risarcibile.
Ed invero, l'unico limite per il giudice è quello di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza.
In ogni caso, si deve intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo, ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, infatti , consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria.
Va, pertanto, ribadito il principio enunciato dalla Suprema Corte, secondo il quale “laddove tali incombenti siano espletati dal lavoratore in proprio nell'ambito del normale ciclo domestico di lavaggio e stiratura del bucato, e non sia pertanto possibile documentare e provare con esattezza i costi e le spese sostenute, la liquidazione del danno, certamente sussistente, può avvenire in via equitativa, mediante il ricorso, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., a parametri di riferimento logici e congrui quali il numero e la frequenza dei lavaggi e le presumibili voci e valori di costo” (Cass.
16715/2014).
A tale riguardo, stimando che i lavaggi in questione siano stati effettuati in ambiente domestico e che, pertanto, il costo sostenuto debba essere conseguentemente ridotto rispetto alla cifra rivendicata, stante la nota economicità del lavaggio presso la propria abitazione rispetto a quello svolto presso una tintoria, appare congruo liquidare, all'attualità, il danno assumendo una cadenza di quattro lavaggi al mese e una spesa a lavaggio nella misura di euro 2,50, per una spesa mensile di 10,00 euro e, dunque, annua (considerando undici mesi lavorativi) di 110.00 euro, per un importo complessivo per il periodo dall'1.1.2012 al 30.6.2021, ovvero di nove anni e mezzo, di euro 1.045,00 (110,00 X 9,5).
All'odierno appellante va, dunque, riconosciuto a titolo di risarcimento del danno l'importo complessivo di euro 1.045,00, oltre rivalutazione ed interessi dalla presente sentenza al soddisfo
In tali termini va accolto l'appello e la sentenza riformata.
4. Quanto alle spese del doppio grado, tenuto conto delle carenze di allegazione del ricorso di primo grado sulle precise mansioni effettivamente svolte dall'istante e dell'accoglimento della domanda per un importo notevolmente inferiore a quello rivendicato, se ne dispone la compensazione in ragione di un mezzo;
per il resto esse seguono la soccombenza e si liquidano nell'importo indicato in dispositivo, così quantificato in considerazione della somma liquidata, delle attività svolte, dell'assenza della fase istruttoria, della serialità della causa (come emerge dalla sentenza di primo grado e dalla memoria di costituzione del , della natura e della non CP_1
complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
la Corte così decide: in accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza impugnata, condanna il CP_1
al pagamento in favore di , a titolo di risarcimento del danno per il mancato
[...] Parte_1
lavaggio dei DPI, della somma di euro 1.045,00, oltre rivalutazione ed interessi dalla presente sentenza al soddisfo;
compensa per un mezzo le spese di lite del doppio grado e condanna il alla Controparte_1
rifusione, in favore di , della residua parte, che liquida in euro 550,00 per il primo e Parte_1
in euro 500,00 per il secondo, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Napoli, il 18.3.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
18.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2142/2024 R.G.
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, come procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Domenico Guida ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore
APPELLANTE
E
(c.f./p.iva ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Anna Sannino e Pasquale Verde dell'Avvocatura del
Comune di Pozzuoli ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale alla Via Tito
Livio, n. 4
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Napoli, depositato in data 27.6.2022, , premesso Parte_1 di essere stato dipendente del dall'1.12.1981 sino al luglio 2021, con contratto Controparte_1
a tempo indeterminato, già inquadrato con categoria A5 e profilo professionale di operaio, assegnato al servizio N.U. – Ecologia con mansioni di addetto alla raccolta rifiuti, esponeva: che, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, il Comune di gli aveva fornito nel CP_1
tempo sia divise estive che invernali: la dotazione estiva era composta da pantalone da lavoro A.V.
(alta visibilità), t-shirt, gilet A.V., guanti, cappello, calzini, scarpe antinfortunistiche, quella invernale era, invece, composta da pantalone da lavoro A.V., camicia a maniche lunghe, felpa con zip, giaccone A.V., cappotta impermeabile, berretto, calzini, guanti, scarpe alte di sicurezza;
che gli indumenti A.V., dotati di strisce catarifrangenti finalizzate alla prevenzione dei rischi connessi alla circolazione stradale, erano confezionati in modo da fungere non solo come coperture o sostituzioni degli abiti personali dall'imbrattamento, ma erano destinati soprattutto a preservare e a salvaguardare la salute dei lavoratori, esposti costantemente al rischio di contiguità con agenti potenzialmente patogeni, alberganti in rifiuti e a un rischio infettivo o a un rischio da contatto con sostanze tossiche, nocive ed agenti biologici.
Tanto esposto, sosteneva che i predetti indumenti costituissero dispositivi di protezione individuale
(DPI), definiti dall'art. 40 del D. Lgs. 626/94 (oggi trasfuso nell'art. 74 del D.lgs. 81/2008) come
“qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”, come aveva dato atto il datore di lavoro negli atti di affidamento della relativa fornitura, ad esempio, nella determina n.
1874 del 09/11/2009 del II Dipartimento - Servizio Ciclo Integrato dei rifiuti, nella determina n.
2289 del 27/12/2011 del II Dipartimento - Servizio Ciclo Integrato dei rifiuti, nella determina n.1923 del 28/10/2016 dell'Assessorato Igiene Urbana - Servizio Ciclo Integrato dei rifiuti.
Lamentava che, ciononostante, l'ente non aveva mai provveduto al lavaggio e alla disinfezione, costringendo il ricorrente a provvedervi a proprie spese e cura.
Premesso che la somma media richiesta da una lavanderia per effettuare il lavaggio, secondo la comune esperienza, si aggirava intorno a € 28,00 per una coppia di divise, come evincibile dalla ricevuta allegata, deduceva che aveva sostenuto un costo annuale di € 1.344,00, determinato moltiplicando € 28,00 per n. 48 settimane lavorative, con un danno complessivo da inadempimento di natura contrattuale, limitando il conteggio agli ultimi dieci anni, pari ad € 12.096,00, ovvero pari alla diversa somma da determinarsi secondo il prudente apprezzamento del magistrato anche a seguito di CTU.
Aggiungeva di avere, inoltre, diritto, costituendo il comportamento del comune un illecito che violava norme imperative sulla tutela del lavoro, della salute, e della dignità del lavoratore - al risarcimento del danno da liquidarsi ex art. 115 cpc, 132 cpc in ulteriori € 25,00 mensili, con un risarcimento annuale di € 300,00, quantificato per gli ultimi 10 anni in complessivi € 3.000,00. Tanto premesso, conveniva in giudizio il chiedendo di dichiarare l'obbligo Controparte_1
del di provvedere alla manutenzione e pulizia dei DPI forniti e di condannarlo Controparte_1
al risarcimento del danno da liquidarsi in misura pari alla complessiva somma di € 15.096,00, ovvero di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il deduceva che, come si evinceva dalla attestazione Controparte_1 dell'ufficio Risorse Umane che allegava, , diversamente da quanto dedotto in ricorso, Parte_1 risultava essere stato in servizio dal 2012 al 30.06.2021 presso il Mercato ortofrutticolo all'ingrosso con funzioni di addetto alle pulizie, senza attribuzione di funzioni, diverse da quelle con rilevanza esclusivamente interna agli spazi dell'Ente, che potessero esporlo a rischio e/o pericolo tali da dover essere assegnatario di Dispositivi di Protezione Individuale;
rappresentava che lo stesso procedeva alla pulizia dei luoghi in cui si svolgeva l'attività mercatale solo dopo che tutti gli operatori e avventori si erano allontanati e senza alcun contatto con sostanze nocive di alcun genere.
Aggiungeva il convenuto che il Documento di Valutazione dei Rischi del Comune di non CP_1 prevedeva per gli operatori del mercato alcun DPI specifico e che l'art.74 comma 3 del D.lgs.
81/2008 disponeva che non potevano essere qualificati Dispositivi di Protezione Individuale “gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore”.
In ogni caso, contestava specificamente l'importo che il dipendente chiedeva a titolo di risarcimento danni per il lavaggio a proprio carico degli indumenti in quanto esorbitante e non provato.
Acquisita la documentazione prodotta e ritenuta superflua l'istruttoria articolata, con sentenza n.
827/2024, il Tribunale rigettava il ricorso e condannava il soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto.
A sostegno della decisione il giudice di primo grado, premesso che il aveva Controparte_1 specificamente dedotto e provato (mediante il deposito dell'attestato di servizio) che il ricorrente, per tutta la durata del rapporto in questione, era stato in servizio presso il Mercato ortofrutticolo all'ingrosso, per cui non aveva svolto le diverse mansioni indicate nel ricorso ed in base alle quali aveva fondato la propria richiesta di risarcimento, e che, dunque, l' non risultava essere stato Pt_1 mai “assegnato al servizio N.U. – Ecologia con mansioni di addetto alla raccolta rifiuti”, rilevava che, in applicazione della regola generale dell'onere della prova di cui all'art 2697 cc., sarebbe stato onere del ricorrente allegare e provare che gli indumenti forniti dal comune avessero una funzione specifica di protezione da agenti esterni in relazione alla natura e alle modalità delle mansioni concretamente svolte. Tutto ciò non sarebbe potuto emergere dalla prova testimoniale come articolata in ricorso, basata sull'erronea deduzione dell'espletamento da parte del ricorrente delle mansioni di “netturbino”, prova che, conseguentemente, non era stata ammessa in quanto non influente ai fini del decidere.
Né poteva pervenirsi a conclusioni diverse in ragione di quanto dedotto dal ricorrente nelle note conclusionali, allegando (circostanze nuove, in quanto tali non ammissibili) che anche le mansioni di addetto alla pulizia nelle aree mercatali esponevano al rischio di contatto con sostanze insudicianti.
Analogamente, era inammissibile in quanto tardivo il deposito delle determine del CP_1
n. 2469 del 22.12.2020, n. 1997 del 19.11.2018, n. 392 del 1.3.2021 e n. 2460 del
[...]
10.12.2019 comprovanti che la Direzione dei mercati ortofrutticoli all'ingrosso e al dettaglio avrebbe previsto espressamente l'acquisto di tali DPI;
ed in ogni caso il piano delle allegazioni andava tenuto distinto da quello probatorio.
Avverso la sentenza proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 29.7.2024,
e ne invocava la riforma. Parte_1
Premesso che all'inizio del rapporto di lavoro egli dipendeva dal Servizio N.U. Ecologia e che solo negli anni 2010/2011, allorchè venne creata la Direzione Mercati, parte degli addetti vennero trasferiti dall'unico servizio Nettezza Urbana alla nuova Direzione, evidenziava che comunque si trattava di un addetto alla pulizia urbana che in seguito era stato addetto ad altre pulizie, pur sempre urbane.
Lamentava, pertanto, che il giudice di primo grado si fosse fermato ad un dato formale e nominalistico, mentre, invece, avrebbe dovuto accertare le reali ed effettive circostanze in cui era stata prestata l'attività lavorativa.
Si doleva, inoltre, del rigetto delle istanze istruttorie e della decisione avendo il Tribunale errato nell'apprezzamento delle allegazioni e della documentazione in atti.
Si costituiva il sostenendo l'infondatezza del gravame, di cui chiedeva il rigetto. CP_1
All'udienza del 18.3.2025, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
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2. L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui alle motivazioni che si vanno ad illustrare, in armonia con l'orientamento già espresso da questa Corte, in fattispecie analoghe, con sentenze n. 3881/2024 e n. 4574/2024, che si richiamano anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., per la persuasività delle argomentazioni svolte. E' incontestato come il datore di lavoro, abbia dotato l'odierno appellante di indumenti CP_1
da lavoro: pantalone da lavoro A.V. -alta visibilità- ; t-shirt; gilet A.V.; guanti;
cappello; calzini;
guanti; scarpe antinfortunistiche;
dotazione invernale composta da: pantalone da lavoro A.V.; camicia a maniche lunghe;
felpa con zip;
giaccone A.V.; cappotta impermeabile;
berretto; calzini;
guanti; scarpe alte di sicurezza.
La questione giuridica sottoposta allo scrutinio di questa Corte è rappresentata dalla natura da attribuirsi agli indumenti da lavoro ed in particolare se essi possano essere qualificati come dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) e se il datore di lavoro sia conseguentemente assoggettato a precisi obblighi – normativi e contrattuali – di manutenzione, volti alla salvaguardia del bene costituzionalmente tutelato costituito dalla salute del lavoratore.
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda per l'assenza di precise allegazioni e prove posto che non era emerso che l'appellante fosse stata assegnato alle mansioni di netturbino nel settore della Nettezza Urbana (come dedotto in ricorso), ma nell'area di Mercato ortofrutticolo all'ingrosso, area che il non aveva ritenuto di inserire negli ambienti di lavoro richiedenti l'utilizzo di CP_1
DPI.
Orbene, le allegazioni contenute nel ricorso e la circostanza che il non avesse stabilito la CP_1
necessità che gli addetti alle pulizie del Mercato non dovessero essere dotati di DPI non giustifica il rigetto della domanda.
L'appellante ha dichiarato di aver svolto la mansione netturbino e di aver ricevuto dal CP_1 vari indumenti da lavoro e su quest'ultimo punto non c'è mai stata contestazione da parte
[...]
del Controparte_1
La circostanza che l' non abbia specificato che dal 2012 abbia prestato servizio presso il Pt_1 mercato ortofrutticolo all'ingrosso non appare dirimente, posto che l'istante ha comunque continuato a svolgere attività di spazzamento e di raccolta rifiuti.
A conferma di quanto sopra appare utile richiamare la nota del 16.10.2023 prodotta in atti dalla difesa dell'ente e depositata in primo grado in data 30.1.2024 in cui vengono dettagliatamente specificate le attività svolte dai dipendenti addetti ai mercati. Ebbene risulta che la pulizia delle strutture mercatali prevede, tra le altre cose, spazzatura, detersione e disinfezione pavimenti, deragnatura, rimozione macchie e impronte, detersione infissi esterni, comprese superfici vetrose e cassonetti, raccolta differenziata e conferimento punti di raccolta, pulizia bagni con disinfezione sanitari e pulitura distributori igienici, disincrostazione dei sanitari, pulizia aree esterne non a verde.
Mette conto, poi, anche sottolineare - circostanza questa di pregnante rilievo - che nelle determine di approvvigionamento di indumenti per gli addetti alla gestione dei mercati vi è il riferimento espresso a DPI. Il Comune resistente al riguardo ha dichiarato che il termine DPI era utilizzato in maniera atecnica non svolgendo gli indumenti una funzione di protezione del dipendente prevista dal D.lgs 81/2008.
Dalla disamina delle disposizioni normative che disciplinano la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro emerge incontestabilmente il principio che gli indumenti di lavoro sono qualificati come dispositivi di protezione individuale, a meno che – circostanza che non ricorre nel caso di specie – siano unicamente destinati alla individuazione del soggetto datoriale (si veda sul punto Cass. n. 11071/2008).
Nel caso in esame gli indumenti forniti mirano con evidenza a garantire la sicurezza del lavoratore, non solo per l'attività di raccolta dei rifiuti differenziati svolta sulla strada – e quindi sottoposta ai rischi connaturati alla circolazione veicolare – come è comprovato dalla apposizione delle bande catarifrangenti sul corpetto, sul giubbotto e sui pantaloni, ma anche per la semplice attività di spazzamento del mercato dai rifiuti organici, di raccolta dei rifiuti dal loro accumulo, attività per le quali sono indispensabili sia i guanti, sia le scarpe che tute a protezione delle sostanze tossiche e nocive.
Infatti, sia il d.lgs n. 475/1992, sia il d.lgs n. 626/1994 sia il d.lgs n. 81/2008 forniscono delle definizioni di D.P.I. idonee a ricomprendere anche gli indumenti di lavoro e attribuiscono al datore l'obbligo specifico della loro manutenzione (anche con sanzioni penali in caso di inosservanza).
Segnatamente, il d.lgs n. 475/1992 “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale” all'art. 4 suddivideva i D.P.I. in tre categorie, all'interno delle quali si possono fare rientrare anche gli indumenti in questione, essendo destinati alla salvaguardia della persona del lavoratore da rischi di danni fisici.
Il d.lgs n. 626/1994 “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE,
97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro” all'art. 40 statuisce che si intende per dispositivo di protezione individuale (D.P.I.) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché‚ ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Il successivo art. 42 definisce i requisiti dei D.P.I., che devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. L'art. 43 prevede che il datore di lavoro fornisca ai lavoratori i D.P.I. conformi ai requisiti previsti in particolare dall'articolo 42. Ai sensi del comma 4 il datore di lavoro deve, altresì, mantenere in efficienza i D.P.I. e assicurarne le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie.
Infine, il d.lgs n. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, nel Capo II, intitolato non a caso “Uso dei dispositivi di protezione individuale”, dispone (art. 74) che si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “D.P.I.”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Secondo l'art. 76 i D.P.I. devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475, e sue successive modificazioni.
Ai sensi dell'art. 77 il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori D.P.I. conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76. Inoltre mantiene in efficienza i D.P.I. e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante.
Si aggiunga che, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 495/1992, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, coloro che operano in prossimità della delimitazione di un cantiere o che comunque sono esposti al traffico di veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa, devono essere visibili sia di giorno che di notte mediante indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti.
Come emerge con evidenza dalle norme appena passate in rassegna, è idoneo ad essere definito quale D.P.I. “qualsiasi equipaggiamento che abbia finalità di protezione del lavoratore da rischi suscettibili di metterne a rischio la sicurezza o la salute durante il lavoro, tra i quali devono essere ricompresi anche gli indumenti da lavoro”.
Tale assunto è confermato dalla ormai costante giurisprudenza della Corte di AZ (si vedano per tutte Cass. n. 22929/2005, n. 15202/2010 e da ultimo Cass. n. 18656/2023), che ha più volte esaminato la questione, affermando che l'idoneità degli indumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa;
le norme all'uopo previste, infatti, finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto (art. 32 Cost.), solo nel suddetto modo conseguono il loro specifico scopo che può essere anche quello di prevenire l'insorgenza e il diffondersi d'infezioni; ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo previsto dalle citate disposizioni.
Si è inoltre precisato (Cass. n. 11071/2008 ma anche n. 10228/2023) che, “in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro ed in particolare di fornitura ai lavoratori di indumenti, l'interpretazione letterale e logico-sistematica della normativa comporta che per indumenti di lavoro specifici si debbano intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare
l'integrità fisica del lavoratore nonché quegli altri indumenti, essenziali in relazione a specifiche e peculiari funzioni, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi (come la tuta ignifuga del vigile del fuoco), oppure a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze (come la divisa dell'operatore ecologico)”.
Quanto esposto trova ulteriore conferma nella specifica disciplina contrattuale collettiva, atteso che l'art. 60 del C.C.N.L. 22 maggio 2003, non modificato sul punto dai successivi, attribuisce esplicitamente al datore l'obbligo di dotare i lavoratori di D.P.I. – tra i quali sono inclusi gli indumenti da lavoro – e di provvedere alla loro manutenzione (compreso espressamente il lavaggio): si legge infatti che la fornitura e il mantenimento delle condizioni di efficienza di tutte le tipologie di D.P.I. individuate dal piano di valutazione dei rischi sono a carico dell'azienda e non possono essere sostituiti da benefici economici di corrispondente valore. Si aggiunge inoltre che – con riferimento agli indumenti da lavoro finalizzati alla protezione da rischi per la salute e per la sicurezza che costituiscono D.P.I. e tra i quali sono indicati esemplificativamente mascherine, guanti, scarpe, stivali, impermeabili, giacche a vento, tute – ai lavoratori impegnati su strada in condizioni di scarsa visibilità l'azienda ha l'obbligo di fornire idonei indumenti e dispositivi autonomi che li rendano visibili a distanza, nonché che gli indumenti in questione rientrano tra i dispositivi di sicurezza che assolvono alla funzione di protezione individuale dai rischi (D.P.I.) ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni.
Si può concludere pertanto che la natura di dispostivi di protezione individuale degli indumenti da lavoro della specie di quelli indossati dall'odierno appellante e forniti dal non può essere CP_1
seriamente contestata.
Lo svolgimento di mansioni che espongono comunque il lavoratore al contatto con sostanze imbrattanti o potenzialmente nocive impongono, come ripetutamente esposto dalla Suprema Corte, di fornire indumenti, da qualificarsi come DPI, perché finalizzati anche a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il dipendente nello svolgimento della propria attività lavorativa al fine di scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, strumenti che il datore ha l'onere non solo di fornire ma anche di manutenere per mantenerne intatta l'efficienza. Acclarata la natura di dispositivo di protezione individuale degli indumenti in questione, alla quale consegue l'obbligo normativo e contrattuale del datore di provvedere alla loro manutenzione e nello specifico al periodico lavaggio, il lavoratore ha affermato, non smentito sul punto dalla difesa comunale, di avere provveduto a proprie spese alla pulizia degli abiti per tutto il periodo in esame.
Ciò costituisce un inadempimento di natura contrattuale da parte del che deve Controparte_1
essere condannato al risarcimento delle perdite subite indebitamente dal lavoratore per avere dovuto provvedere ad attività che sarebbero spettate, viceversa, al datore di lavoro.
3. Venendo alla quantificazione del danno, in mancanza di elementi certi di riferimento – atteso che il lavoratore non è stato in grado di produrre alcuna documentazione che dimostri che egli abbia proceduto ai lavaggi in discorso presso lavanderie private (l'unica ricevuta prodotta dà atto del lavaggio in lavanderia di capi di abbigliamento che non sono con certezza riconducibili a quelli in oggetto) – la liquidazione della somma dovuta va effettuata in via equitativa.
Sul punto va osservato che “ L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato
è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende
l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno ”(Sez. 2 - , Sentenza n. 4310 del 22/02/2018, Rv. 647811 - 01).
La liquidazione in via equitativa del danno postula invero, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato.
Tanto premesso, nel caso di specie non può, tuttavia, negarsi che il comportamento del CP_1
che ha denegato il diritto del lavoratore al lavaggio dei DPI e non ha predisposto ed organizzato un servizio aziendale di lavaggio degli indumenti da lavoro qualificati come DPI, lasciando che vi provvedesse il lavoratore in autonomia, abbia determinato un pregiudizio risarcibile.
Ed invero, l'unico limite per il giudice è quello di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza.
In ogni caso, si deve intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo, ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, infatti , consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria.
Va, pertanto, ribadito il principio enunciato dalla Suprema Corte, secondo il quale “laddove tali incombenti siano espletati dal lavoratore in proprio nell'ambito del normale ciclo domestico di lavaggio e stiratura del bucato, e non sia pertanto possibile documentare e provare con esattezza i costi e le spese sostenute, la liquidazione del danno, certamente sussistente, può avvenire in via equitativa, mediante il ricorso, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., a parametri di riferimento logici e congrui quali il numero e la frequenza dei lavaggi e le presumibili voci e valori di costo” (Cass.
16715/2014).
A tale riguardo, stimando che i lavaggi in questione siano stati effettuati in ambiente domestico e che, pertanto, il costo sostenuto debba essere conseguentemente ridotto rispetto alla cifra rivendicata, stante la nota economicità del lavaggio presso la propria abitazione rispetto a quello svolto presso una tintoria, appare congruo liquidare, all'attualità, il danno assumendo una cadenza di quattro lavaggi al mese e una spesa a lavaggio nella misura di euro 2,50, per una spesa mensile di 10,00 euro e, dunque, annua (considerando undici mesi lavorativi) di 110.00 euro, per un importo complessivo per il periodo dall'1.1.2012 al 30.6.2021, ovvero di nove anni e mezzo, di euro 1.045,00 (110,00 X 9,5).
All'odierno appellante va, dunque, riconosciuto a titolo di risarcimento del danno l'importo complessivo di euro 1.045,00, oltre rivalutazione ed interessi dalla presente sentenza al soddisfo
In tali termini va accolto l'appello e la sentenza riformata.
4. Quanto alle spese del doppio grado, tenuto conto delle carenze di allegazione del ricorso di primo grado sulle precise mansioni effettivamente svolte dall'istante e dell'accoglimento della domanda per un importo notevolmente inferiore a quello rivendicato, se ne dispone la compensazione in ragione di un mezzo;
per il resto esse seguono la soccombenza e si liquidano nell'importo indicato in dispositivo, così quantificato in considerazione della somma liquidata, delle attività svolte, dell'assenza della fase istruttoria, della serialità della causa (come emerge dalla sentenza di primo grado e dalla memoria di costituzione del , della natura e della non CP_1
complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
la Corte così decide: in accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza impugnata, condanna il CP_1
al pagamento in favore di , a titolo di risarcimento del danno per il mancato
[...] Parte_1
lavaggio dei DPI, della somma di euro 1.045,00, oltre rivalutazione ed interessi dalla presente sentenza al soddisfo;
compensa per un mezzo le spese di lite del doppio grado e condanna il alla Controparte_1
rifusione, in favore di , della residua parte, che liquida in euro 550,00 per il primo e Parte_1
in euro 500,00 per il secondo, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Napoli, il 18.3.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone