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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/10/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2276/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2276/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA distrettuale DELLO STATO CATANIA P.IVA_1
APPELLANTE contro
C.F. ); CP_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO
Appello tempestivamente depositato in data 18.7.2023 avverso la sentenza nr. 473/2022 del Giudice di Pace di Vittoria, R.G. n. 1522/2021, emessa il 13.12.2022, in pari data depositata, e pubblicata in data 19.01.2023, non notificata
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Dichiarare nulla la sentenza gravata per violazione dell'art. 100 c.p.c., dichiarando l'inammissibilità per carenza di interesse del ricorso di primo grado avverso l'ordinanza di sospensione della patente di guida nr. , adottata dall' in data 17/11/2021, non avendo NumeroDiP_1 Parte_1 controparte impugnato, nel termine di 30 giorni dalla ricevuta notifica, avvenuta a mezzo posta in data 22.10.2021, il presupposto verbale nr. UFF1013192, per infrazione commessa in data 09/10/2021, elevato dalla Sezione Polizia Stradale di Pescara a suo carico e con cui si comminava sanzione pecuniaria;
❖ in subordine, in riforma della pronuncia gravata, rigettare nel merito il ricorso in opposizione di primo grado presentato da controparte, conseguentemente dovendo trovare applicazione in via amministrativa, per la parte residua non ancora scontata, la sanzione accessoria disposta con il provvedimento prefettizio opposto in primo grado, sospeso e poi annullato dal Giudice di Pace, da cui dovrebbe derivare l'impossibilità per l'appellato di poter guidare veicoli pesanti per cui è prevista l'abilitazione CE per 3 mesi e 13 giorni a partire dalla pronuncia definitiva di questo giudizio;
❖ in pagina 1 di 3 conseguenza della disposta riforma, per effetto espansivo interno, caducare la sfavorevole statuizione sulle spese del primo grado, e condannare a quelle di questo grado, che, fin d'ora, avuto riguardo ai parametri del D.M. 55/2014, si richiede siano liquidate nei valori medi….
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Il ricorso è stato proposto in primo grado in data 29.11.2021 (lunedì) avverso l'ordinanza di sospensione della patente di guida nr. , adottata dall' in data NumeroDiP_1 Parte_1 17/11/2021, in applicazione della sanzione accessoria amministrativa prevista per la violazione dell'art. 126, comma 12, c.d.s., contestata con verbale notificato il 28.10.2021.
La violazione riscontrata ai sensi dell'art. 126 comma 3 e 12 e 116 comma 15 bis è quella di aver circolato alla guida di complesso veicolare adibito al trasporto di cose con massa superiore a 20 tonnellate, avendo compiuto 68 anni di età.
L'Amministrazione si era difesa in primo grado, eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito, motivo non più riproposto in sede di appello, e rilevando che nel caso in esame, ai sensi dell'art. 126 c.d.s., la patente CE di cui è titolare il ricorrente , dopo il compimento del 65° anno di età, ha una validità di due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale e abilita alla guida di autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t. Prevede l'art. 115 comma 2 lett. a) che il limite che impedisce per chi abbia compiuto 65 anni la guida di veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore alle 20 t. possa essere elevato, anno per anno, fino a 68 anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente. Poiché il mezzo condotto dal ricorrente ha massa complessiva a pieno carico superiore alle 20 t, e lo stesso ricorrente ha compiuto 68 anni prima dell'accertamento, appare evidente come, secondo la normativa, il ricorrente non potesse affatto guidare il mezzo condotto, e ciò indipendentemente dal rinnovo della patente di guida.
Il giudice di pace ha ritenuto, accogliendo il motivo di ricorso dell'opponente, che al momento della rilevazione dell'infrazione (4.10.2021), il ricorrente era in regola con la validità della patente di guida, atteso che il Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione aveva prorogato, causa Covid, la data di scadenza di tutte le patenti fino al mese di marzo 2022.
Con l'atto di appello l'Amministrazione deduce fondatamente l'erroneità della decisione.
, nato il [...], al momento dell'accertamento aveva già compiuto 68 anni;
non è mai CP_1 stato messo in discussione che fosse alla guida di autotreno o autoarticolato di massa superiore a 20 tonnellate.
Si tratta di limite normativo insuperabile, che nulla ha a che vedere con la proroga dei termini per il rinnovo della patente;
l'art. 126 comma 3 cds al tempo vigente prevedeva che Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' e, oltre tale limite di eta', per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t; l'art. 115 comma 2 letta a) prevedeva che chi guida veicoli a motore non può aver superato: a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t . Tale limite puo' essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalita' stabilite nel regolamento. Le sanzioni sono pagina 2 di 3 previste dall'art. 126 comma 12 cds..
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: in riforma totale della sentenza nr. 473/2022 del Giudice di Pace di Vittoria, R.G. n. 1522/2021, emessa il 13.12.2022, in pari data depositata, e pubblicata in data 19.01.2023, rigetta il ricorso proposto da;
CP_1 condanna quest'ultimo al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellante, che liquida in complessivi € 250,00 per il primo grado ed in € 400,00 per il secondo grado, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 10/10/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2276/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA distrettuale DELLO STATO CATANIA P.IVA_1
APPELLANTE contro
C.F. ); CP_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO
Appello tempestivamente depositato in data 18.7.2023 avverso la sentenza nr. 473/2022 del Giudice di Pace di Vittoria, R.G. n. 1522/2021, emessa il 13.12.2022, in pari data depositata, e pubblicata in data 19.01.2023, non notificata
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Dichiarare nulla la sentenza gravata per violazione dell'art. 100 c.p.c., dichiarando l'inammissibilità per carenza di interesse del ricorso di primo grado avverso l'ordinanza di sospensione della patente di guida nr. , adottata dall' in data 17/11/2021, non avendo NumeroDiP_1 Parte_1 controparte impugnato, nel termine di 30 giorni dalla ricevuta notifica, avvenuta a mezzo posta in data 22.10.2021, il presupposto verbale nr. UFF1013192, per infrazione commessa in data 09/10/2021, elevato dalla Sezione Polizia Stradale di Pescara a suo carico e con cui si comminava sanzione pecuniaria;
❖ in subordine, in riforma della pronuncia gravata, rigettare nel merito il ricorso in opposizione di primo grado presentato da controparte, conseguentemente dovendo trovare applicazione in via amministrativa, per la parte residua non ancora scontata, la sanzione accessoria disposta con il provvedimento prefettizio opposto in primo grado, sospeso e poi annullato dal Giudice di Pace, da cui dovrebbe derivare l'impossibilità per l'appellato di poter guidare veicoli pesanti per cui è prevista l'abilitazione CE per 3 mesi e 13 giorni a partire dalla pronuncia definitiva di questo giudizio;
❖ in pagina 1 di 3 conseguenza della disposta riforma, per effetto espansivo interno, caducare la sfavorevole statuizione sulle spese del primo grado, e condannare a quelle di questo grado, che, fin d'ora, avuto riguardo ai parametri del D.M. 55/2014, si richiede siano liquidate nei valori medi….
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Il ricorso è stato proposto in primo grado in data 29.11.2021 (lunedì) avverso l'ordinanza di sospensione della patente di guida nr. , adottata dall' in data NumeroDiP_1 Parte_1 17/11/2021, in applicazione della sanzione accessoria amministrativa prevista per la violazione dell'art. 126, comma 12, c.d.s., contestata con verbale notificato il 28.10.2021.
La violazione riscontrata ai sensi dell'art. 126 comma 3 e 12 e 116 comma 15 bis è quella di aver circolato alla guida di complesso veicolare adibito al trasporto di cose con massa superiore a 20 tonnellate, avendo compiuto 68 anni di età.
L'Amministrazione si era difesa in primo grado, eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito, motivo non più riproposto in sede di appello, e rilevando che nel caso in esame, ai sensi dell'art. 126 c.d.s., la patente CE di cui è titolare il ricorrente , dopo il compimento del 65° anno di età, ha una validità di due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale e abilita alla guida di autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t. Prevede l'art. 115 comma 2 lett. a) che il limite che impedisce per chi abbia compiuto 65 anni la guida di veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore alle 20 t. possa essere elevato, anno per anno, fino a 68 anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente. Poiché il mezzo condotto dal ricorrente ha massa complessiva a pieno carico superiore alle 20 t, e lo stesso ricorrente ha compiuto 68 anni prima dell'accertamento, appare evidente come, secondo la normativa, il ricorrente non potesse affatto guidare il mezzo condotto, e ciò indipendentemente dal rinnovo della patente di guida.
Il giudice di pace ha ritenuto, accogliendo il motivo di ricorso dell'opponente, che al momento della rilevazione dell'infrazione (4.10.2021), il ricorrente era in regola con la validità della patente di guida, atteso che il Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione aveva prorogato, causa Covid, la data di scadenza di tutte le patenti fino al mese di marzo 2022.
Con l'atto di appello l'Amministrazione deduce fondatamente l'erroneità della decisione.
, nato il [...], al momento dell'accertamento aveva già compiuto 68 anni;
non è mai CP_1 stato messo in discussione che fosse alla guida di autotreno o autoarticolato di massa superiore a 20 tonnellate.
Si tratta di limite normativo insuperabile, che nulla ha a che vedere con la proroga dei termini per il rinnovo della patente;
l'art. 126 comma 3 cds al tempo vigente prevedeva che Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' e, oltre tale limite di eta', per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t; l'art. 115 comma 2 letta a) prevedeva che chi guida veicoli a motore non può aver superato: a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t . Tale limite puo' essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalita' stabilite nel regolamento. Le sanzioni sono pagina 2 di 3 previste dall'art. 126 comma 12 cds..
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: in riforma totale della sentenza nr. 473/2022 del Giudice di Pace di Vittoria, R.G. n. 1522/2021, emessa il 13.12.2022, in pari data depositata, e pubblicata in data 19.01.2023, rigetta il ricorso proposto da;
CP_1 condanna quest'ultimo al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellante, che liquida in complessivi € 250,00 per il primo grado ed in € 400,00 per il secondo grado, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 10/10/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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