Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/03/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Francesco Aragona, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2664/2023 R.G. promossa da
nata a [...] il [...], difesa dall'avv. Parte_1
Valerio Natale;
ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante p.t., difeso, Controparte_1 ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Elvira Sarubbi;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, docente precaria inserita nelle GPS per la Provincia di
Catanzaro della scuola primaria, premesso: di avere intrattenuto con la resistente amministrazione rapporti di lavoro con contratti a tempo determinato infrannuali;
di non avere percepito, negli aa. ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 la retribuzione professionale docenti (RPD); di avere diritto alla suddetta voce accessoria in forza del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4
1
DICHIARARE il diritto alla “retribuzione professionale docenti” per i periodi indicati degli AA.SS. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e
CONDANNARE l'Amministrazione al pagamento di Euro 1.645,31 lordi a titolo di
“retribuzione professionale docenti” per gli anni indicati, oltre interessi o rivalutazione monetaria;
B) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto alla “Carta del
Docente” per l'A.S. 2021/2022 e CONDANNARE il Controparte_2
alla corresponsione secondo le modalità previste dalla legge (accredito su
[...] carta elettronica) di Euro 500,00 a titolo di “Carta del Docente”; C) in subordine alla richiesta di cui al punto B, qualora non fosse accolta la domanda per come qualificata nei punti 1 e 2 del presente ricorso, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al risarcimento del danno in relazione alle spese effettuate per l'acquisto di beni ricompresi fra quelli acquistabili con la carta del docente, per i motivi di cui al punto 3 del presente ricorso, e CONDANNARE il a risarcire la somma di CP_1
Euro 465,00; D) CONDANNARE il al pagamento di spese, Controparte_1
diritti ed onorari del presente procedimento da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito”.
Resiste in giudizio il convenuto, argomentando per il rigetto della CP_1
domanda.
Quanto all'accertamento del diritto alla retribuzione professionale docenti (RPD) che parte attrice ha invocato in relazione al servizio espletato, con contratti a tempo determinato infrannuali, negli aa. ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, si osserva che siffatta questione di diritto è stata decisa dal Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza n. 1660/2020, pubblicata in data
17.06.2020 - che ha recepito i principi enucleati nell'ordinanza n. 20015/2018 della
Suprema Corte – la cui motivazione, pienamente condivisa e fatta propria da questo giudice, si riporta testualmente, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quale precedente conforme:
2 “La domanda appare fondata e va pertanto accolta per le condivisibili ragioni esposte dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018 che vengono di seguito riportate e fatte proprie.
2. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNS del
31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»;
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della
3 prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/20
17);
4. non vi è dubbio, pertanto, che Io stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generate e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.20 15
n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in terna di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparita di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/ 10 Rosado Persona_1
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché
4 proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che “contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/ 11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del CP_1 secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della “RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel
5 senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/ 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo CP_1
cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»;
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui “motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: « l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione
Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
“modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio»;”.
Il principio di diritto come sopra enunciato, che questo giudice pienamente condivide e richiama, è stato ribadito con l'ordinanza della Suprema Corte n. 629/2020, che pure si condivide e richiama, in particolare quando afferma che risulta “conforme
6 alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla
Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alia titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio …”.
Pertanto, alla luce della pronuncia sopra riportata, che ha recepito il recente orientamento espresso in materia dalla giurisprudenza di legittimità ed al quale questo giudice ritiene di aderire, deve riconoscersi la fondatezza del titolo invocato dall'istante.
Passando al quantum debeatur, si rileva che il non ha contestato CP_1
specificamente la quantificazione della retribuzione professionale docenti operata nel ricorso introduttivo, pari alla somma lorda di euro 1.645,31, sicché esso va condannato a corrispondere all'istante, per la causale di cui trattasi, il suddetto importo, oltre agli interessi di legge dal dovuto al saldo.
E' altresì fondata la richiesta di usufruire del beneficio previsto dall'art. 1, co. 121,
L. n. 107/2015 (c.d. carta elettronica del docente) per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente all'a. s. 2021/2022, nel quale la
7 docente ha esposto di avere prestato servizio presso diversi Istituti, dal 07.10.2021 al
31.03.2022, per un totale di 176 giorni di servizio.
Si osserva al riguardo che, con sentenza n. 29961 emessa dalla Sezione Lavoro della
Suprema Corte in data 27.10.2023, i giudici di legittimità hanno statuito che, alla luce della connessione temporale esistente tra il diritto alla Carta elettronica e la didattica annuale, appare ingiustificata la limitazione del beneficio suddetto ai soli insegnanti di ruolo, con esclusione dei docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale, risultano, da ogni punto di vista, comparabili, ravvisando dunque la necessità di individuare criteri in base ai quali svolgere tale giudizio di comparazione. A tal fine – secondo la Cassazione - costituisce idoneo parametro di comparabilità in concreto che può assumere rilevanza orientativa il termine di durata di almeno 5 mesi (150 giorni) di prestazione lavorativa nell'anno scolastico, pari all'entità minima della prestazione di un docente di ruolo part-time ai sensi dell'art. 39 co. 4 C.C.N.L. e dell'art.
4.1 O.M. n. 55/1998 (cioè il
50% dell'orario di docenza dell'insegnante full-time), a cui la normativa riconosce il bonus in misura piena.
Nella specie, con riguardo all'a. s. 2021/2022, risulta che la docente ha espletato il servizio per un periodo complessivo di 176 giorni, superiore alla suindicata soglia minima di 150 giorni, sicché va riconosciuto il suo diritto a percepire il beneficio di cui trattasi, nell'importo di euro 500,00.
Non potendo, tuttavia, pronunciarsi una condanna del resistente al CP_1
pagamento diretto del suddetto importo, dal momento che la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non è suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario, l'amministrazione deve essere condannata ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi tariffari attesa la serialità delle questioni controverse, con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
8 1) accoglie la domanda e conseguentemente: a) condanna il Controparte_1
al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di RPD, della somma lorda di euro
1.645,31, oltre agli interessi legali dal dovuto al soddisfo;
b) accerta il diritto di parte ricorrente ad usufruire della carta del docente per l'a. s. 2021/2022, condannando parte resistente a metterle a disposizione, per il tramite della Carta elettronica del docente, la somma di € 500,00;
2) condanna parte convenuta a rifondere all'istante le spese del giudizio, che liquida in euro 1.030,00 per onorario, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarre in favore del procuratore attoreo antistatario.
Catanzaro, lì 28.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
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