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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 15/04/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunal e O rdinari o di Piacen za
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
*.*.*.*
Il Tribunal e Civi le di Pi acenza, S ezione Uni ca, riuni to in Camera di
Consiglio nelle pers one dei Si gg. Magist rat i:
Dott.ssa Maris ella Gatti Presiden te Rel . Est.
Dott.ssa Laura Ven tri glia Giudice
Dott.ssa Maria Luci a Del lap ina G.O.P.
ha pronunciat o l a seguent e
S E N T E N Z A
nell a caus a ci vile promoss a con ri corso congiunt o depositato i n data
2.10.2024
da
(C.F. , nat a i l 25.11.1988 i n Parte_1 C.F._1
Milano, rappres ent at a e difes a dal l' Avv. Dani el e Albert azzi ,
el ettivam ent e domi ci liat a press o il suo st udio i n Fiorenzuola d'Arda (PC ) ,
Piazza C aduti n.8 , gi usta procura in cal ce al ri corso su fogli o separato.
- RICO RRENTE -
E
(C.F. ), nat o il 7.1.1986 a Controparte_1 C.F._2
Milano, rappres ent at o e di feso dall ' Avv. Francesca Pi ccoli , el ettivam ent e
1 domi cili at o presso il suo studio in Fi orenzuol a d'Arda , Piazza Caduti n.8,
giust a procura i n cal ce al ricorso su fogli o separat o.
- RICO RRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MI NIS TERO in persona del P rocurat ore dell a Repubbli ca
Dott.ssa Grazi a Pradell a.
- INTERVE NUTO -
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
Visto il ri cors o congiunt o personal ment e sottoscritt o e deposit ato dalle parti i n dat a 2.10.2024 con i l qual e hanno congi unt am ent e chiesto di ottenere l a pronunci a di regolamentazione dell'esercizio della responsabilit à genitoriale con riguardo al figli o mi nore, all e seguenti
CONDIZIO NI
“1)L'affidamento del figlio minore sarà condi viso ed ent rambi Persona_1
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale. L'abitazione e la residenza anagrafi ca del minore è st abi li ta presso l a m adre, i n Vernasca
(PC), Via Granelli n. 10.
2)Per l'effetto di quanto sopra, la Sig.ra ed il Sig. Parte_1 CP_1
avranno i l precis o obbli go di col laborare t ra di l oro per t utto quanto necessario nell'interesse esclusivo del figlio minore, per assicurare al medesim o cura, educazi one, ist ruzi one, assi stenza m oral e e mat e ri al e e garanti rgli una s ana e serena crescit a, ast enendosi i n particol are da qualsi asi comport am ent o che, i n qual che modo, anche i ndi retto, possa screditare l'una o l'altra figura genitoriale. Ogni controversia, tra i
2 genitori, dovrà es sere dis cuss a e aff ront at a senza la presenza dell a mi nore.
I ri corrent i si adopereranno affi nché conservi rapporti Persona_1
signi fi cat ivi con i nonni e i parenti di ci ascun ramo geni torial e. Verranno
comunicate da parte di ciascun genitore all'altro genitore tutte le info rm azioni relative al figli o di cui si siano venuti a conoscenza, ri guardo ad event ual i probl em i, rendimento scolast ico, mal atti e, ri unioni didatti che e ogni fat to ril evant e che ri guardi il m edesi mo e l a sua crescit a. Ogni
genitore si impegna alt resì form al m ent e a provvedere personalm ent e all a cura ed all'educazione di quando lo stesso si trovi presso di Persona_1
lui/l ei, as sist endolo nei compiti scol ast ici e nell e esi genze quotidi ane e personal i, favorendo alt resì l a sua soci ali zzazi one e l a sua autonomi a.
3)Il padre potrà t enere con s é il fi glio ogni vol ta che sia desi derio suo o del figli o medesi mo, nel rispetto dei suoi im pegni scol asti ci,
ext rascol asti ci e s ociali e t enendo in debito conto l e esigenze dell a sua crescent e et à. La frequentazione del fi g lio mi nore con i genitori verrà
regol at a dall e part i i n modo che il padre potrà t enere con sé il figli o, a weekend alt ernati , dall e ore 18,00 del venerdì sera all e ore 18,00 dell a dom eni ca sera. Al fi ne di agevol are ent rambi i genitori negli spost am enti ,
le parti concordano espress am ent e che il padre, nel weekend di sua com pet enza, prel everà il fi glio presso il casello aut ostradal e di
Casalpust erl engo (LO) - ove il m edesimo verrà accom pagnato dall a m adre -
per poi recars i con lui a Mil ano e ri portarlo al case llo di Fiorenzuola
d'Arda (PC) la domenica sera quando verrà ricondotto a casa dalla madre.
Per il peri odo estivo i genitori concorderanno l e settim ane di vacanza da trascorrere con il fi glio ent ro il 31 m aggio di ogni anno;
in ogni caso i
3 genitori pot rann o t ras correre insieme al fi glio almeno due settim ane di vacanze, anche non cons ecutive.
Per il periodo nat ali zio e pasqual e, i genitori cercheranno di alt ernare, di anno i n anno, i giorni del 24, 25, 26, 31 di cembre, 1 e 6 gennai o, così com e
Pasqua e Luned ì dell 'Angelo, in cui il figlio st arà alt ernativament e con l a madre o con il padre. P er l e ult eri ori festivit à da cal endario, ci vili e rel igiose, i genitori cercheranno di suddivi dere l e st esse, equam ent e,
secondo il criterio dell'alternanza, compatibilmen te con gli impegni lavorativi.
Eventuali imprevisti dei genit ori rispett o a quanto concordato dovranno essere comunicati all'altro genitore con almeno 24 ore di preavviso,
laddove possibile, chiedendo all'altro la disponibilità di tenere il figlio senza ch e ne risulti alt erat o il calendario dell e frequentazi oni e salvo diverso accordo tra i genitori per agevolare l a frequent azione genitore -
figli o.
4)Il Sig. s i im pegna a corri spondere m ensi lment e, a t itol o di CP_1
contri buto per il m antenimento ordinari o del figli o minore Persona_1
l'importo complessivo di € 300,00 (trecento/00) da rivalutarsi di anno in anno, a far l uogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo l a vari azi one degli i ndici IS TAT. Il predetto import o m ensil e verrà
corri spost o in un'unica s oluzione att raverso versam ent o diretto t ram ite bonifico ordinario sul c/c bancario intestato alla Sig.ra entro e Parte_1
non olt re il giorno 10 di ogni mese. Le parti concordano espressam ent e che l'assegno unico verrà percepito nella misur a del 50% da ciascun genitore,
così com e la det razi one dell e spese straordi nari e ai fini Irpef nonché l a
4 deduzione per il figli o a cari co. Le parti concordano espressam ent e che le spese st raordinari e rel ati ve al figlio mi nore come da Linee Guida del
C.N.F. del 29.11.2017 verranno ripartit e nell a misura del 50% in capo a ci ascun genit ore.
5) Entrambi i geni t ori si obbligano a comuni care ogni cam biam ent o di residenza o domicili o, a com uni care il recapito anche t el efoni co dei l uoghi di vil leggi atura ed a conced ersi reci proco assenso al rilascio del passaporto per i l fi glio minore ed al la sot toscrizione dell e necessari e aut ori zzazi oni per il ril as cio del la carta di identit à di valida Persona_1
anche per l'espatrio.
6)I genit ori , nell a ratio dell'affi dam ento con divi so, si im pegnano per il futuro a cons ult ars i reci procam ent e circa l e decisioni di m aggior rili evo attinenti all a s fera educati va, scolasti ca, di crescit a ecc. di e Persona_1
si impegnano reci procam ent e a m ant enere un rapporto basat o sul pi eno rispett o ed im pront at o s ull a serena comunicazione al fi ne di garanti re un rapporto equilibrato e conti nuativo del fi glio minore con ci ascuno di essi .
7)Le parti si di chiarano ent rambe soddisfatte dell e predett e condizi oni che accett ano e s ottos cri vono.
8)Spese di lit e compens at e. “
Con success ive not e scritt e deposit ate t el ematicam ent e in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso .
Dat a com uni cazi one al P.M. degl i at ti del procedim ent o ex art t.70 e 71
c.p.c.
Acquisi te le conclusi oni del Pubbli co Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere le conclusioni congiunte”.
5 DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prol e e ravvi sato che le cl ausole rel ati ve a l figli o non sono in contrast o con gli int eressi de ll o stesso , riti ene sussistenti i presuppost i di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473 -bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La dom anda congiunta de lle parti può pertanto essere recepit a i n quanto regol am ent a com piutam ent e l e condi zioni inerenti l a prol e e i rapporti economici.
Spese di lit e compensat e t ra l e parti.
P.Q.M.
Il Tri bunal e di Pi acenza, in composi zi one coll egi al e, defi nitivam ent e pronunci ando , così decide:
- Dispone i n conformi tà all e condi zi oni così convenut e dalle part i i n dom anda e da int endersi qui i ntegralm ent e t rascrit te;
- Spes e di lit e compensat e t ra l e parti.
COSI'DECISO
in camera di Cons i glio il 15.4.2025 su rel azione del Gi udice Dott .ssa
Marisell a Gat ti.
Il P resident e rel. est.
Dott.ssa Marisell a Gatti
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