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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/06/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE rel.
Caterina Baisi CONSIGLIERA
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 274/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' avv.to CANIGLIA COGLIOLO
MATTEO, per procura allegata al ricorso in appello
Ricorrente in riassunzione
CONTRO
, c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Lilia CP_1 P.IVA_1
Bonicioli, Pietro Capurso, Cinzia Lolli e Christian Lo Scalzo come da mandati generali alle liti a rogito del dott. Per_1
Notaio in Fiumicino (RM)
[...]
Resistente in riassunzione
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate entro il termine del 25 giugno 2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 19 giugno 2024, n. 16925 la Corte di
Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza di questa Corte di
Appello (n. 131/2019), con cui era stato respinto il gravame avverso la decisione di primo grado che aveva annullato l'avviso di addebito emesso a carico dell'avv. per contributi CP_1 Pt_1
da versarsi alla Gestione Separata relativi all'anno 2009, oltre le sanzioni civili accessorie calcolate in applicazione del regime previsto dalla legge in caso di evasione contributiva (art. 116 comma 8 lett. b) L. n. 388/2000.
Nella pronuncia la S.C. ha sancito il principio di diritto secondo cui “gli avvocati che svolgono l'attività professionale pur non avendo l'obbligo di iscrizione alla professionale (alla Pt_2
quale versano il solo contributo integrativo di carattere solidaristico, essendo iscritti all'Albo), nel caso di percezione di redditi sotto la soglia prevista dal regolamento della stessa
, sono però tenuti ad iscriversi alla gestione separata Pt_2
dell' in virtù del principio di universalizzazione della CP_1
copertura assicurativa (Cass. nn. 24047/22, 519/19, 32167/18,).
In particolare, essi sono tenuti ad iscriversi alla Gestione
Separata, laddove venga accertato dal giudice del merito, il carattere abituale dell'esercizio della professione forense, anche se il reddito percepito sia inferiore alla soglia di € 5.000,00, che
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è, invece, la soglia d'imposizione a fini contributivi, per ci esercita lavoro autonomo occasionale (cfr. Cass. n. 4152/23). La
Suprema Corte ha, quindi, affermato che la Corte di Appello aveva erroneamente desunto la natura occasionale dell'esercizio della professione forense dal solo ammontare del reddito prodotto, inferiore a euro 5.000,00, demandando al giudice del rinvio l'accertamento in concreto dell'abitualità della professione.
2. Il giudizio è stato riassunto dalla contribuente, che ha insistito nella non abitualità ed occasionalità della prestazione professionale svolta in quell'anno, nell'eccezione di prescrizione quinquennale del credito contributivo e, in subordine, nella non debenza delle sanzioni accessorie applicate dall secondo il CP_1
regime previsto dalla legge in caso di evasione contributiva.
3. L' si difende sostenendo che l'abitualità della prestazione CP_1
della professionista si poteva desumere dal fatto che la stessa era titolare di apposita Partita Iva ed iscritta continuativamente all'Albo degli Avvocati sin dal 2009, esercitando da allora la libera professione di avvocato, in maniera esclusiva almeno sino all'anno 2014, che risultava quindi l' unica attività lavorativa e l'unica fonte di reddito.
Inoltre rileva che il termine di prescrizione non era decorso perché sospeso ai sensi degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., non avendo l'avv. ottemperato all'obbligo di comunicazione CP_2
di cui all'art. 2, comma 27, l. 335/1995 ed avendo omesso la presentazione all'Amministrazione finanziaria del modello di
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dichiarazione necessario per la determinazione del contributo previdenziale dovuto (quadro RR); in ogni caso, la prescrizione non era maturata poiché il termine per il versamento della contribuzione dovuta alla Gestione Separata per l'anno 2010 era fissato al 6 luglio 2011 dal D.P.C.M. 12 maggio 2011 e l' lo CP_1
aveva interrotto con l'avviso bonario ricevuto da controparte il 1° luglio 2016.
Infine sostiene che le sanzioni erano state correttamente determinate nella misura prevista dall'art. 116, comma 8, lett. b)
l. 388/2000, versandosi in ipotesi di evasione contributiva, in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza.
3. L'avv. resiste e insiste per l'accertamento CP_2
dell'infondatezza della pretesa contributiva, eccependo che CP_1
non aveva offerto elementi di prova della asserita abitualità, atteso che l'iscrizione all'Albo e il possesso di Partita IVA erano dati neutri, le dichiarazioni fiscali erano prive di valore probatorio, il trasferimento in Liguria era avvenuto solo nel 2016, le pratiche svolte nel 2010 erano state solo due.
In ogni caso, rileva che i contributi e le sanzioni erano prescritti per decorso del termine quinquennale.
4. In corso di causa le parti sono addivenute ad un accordo consistente nel pagamento della contribuzione richiesta da CP_1
senza alcun accessorio aggiuntivo.
5. In sede di note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. In punto spese la parte riassumente ha chiesto la
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compensazione e l si è rimesso a giustizia. CP_1
5. Avendo l'Avv. versato la contribuzione relativa Pt_1
all'attività professionale svolta nell'anno 2009 e rilevato che
l' ha emesso il provvedimento di sgravio dell'avviso di CP_1
addebito opposto anche con riferimento alle sanzioni di legge, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti.
In punto spese, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, in considerazione dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali e del recente intervento della Corte Costituzionale in punto sanzioni civili (sentenza n. 104/2022).
P. Q. M.
Visti gli artt. 437 e 127 ter c.p.c., pronunciando sul ricorso in riassunzione, dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente le spese di lite di tutti i gradi.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio tenutasi in data
26 giugno 2025.
LA PRESIDENTE est.
Giuliana Melandri
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