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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/04/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 487/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 487/2020 promossa da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dall'avv. OTTAVIANO GAETANO, giusta C.F._2 procura speciale in atti;
ATTORI contro
( ), rappresentato e difeso dall'avv. ROSCIONI CP_1 C.F._3
LEONARDO, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 marzo 2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Con il presente giudizio e premesso di essere proprietari di Parte_1 Parte_2 un villino ubicato nel complesso residenziale “Poggio del Sole”, loc. “Bandita delle Motelle”, sito in Civitavecchia Via G. Saragat n. 27, identificato al NCEU al foglio 17, part. 1156 sub 1
e che il giardino di loro proprietà individuato al foglio 17, part. 54, sub 6 era confinante con quello del convenuto , identificato con la particella 1177, hanno dedotto che al CP_1 confine tra i due giardini era posto un muro di sostegno in cemento armato, sul quale era murata una ringhiera di paletti di ferro e che nell'agosto 2019 il convenuto aveva fissato sul muro di sostegno paletti di ferro zincato altri 1,80 metri sui quali aveva fissato un telone verde frangivento ombreggiante alto circa 1,50 metri creando una barriera che ledeva il decoro architettonico delle due unità immobiliari e che costituiva una molestia alla proprietà degli attori impedendo il passaggio di luce e aria, ostacolando altresì le operazioni di manutenzione della ringhiera, in violazione dell'art. 833 c.c. e dell'art. 1120 c.c. e del regolamento condominiale in particolare dell'art. 4 lett. h) e dell'art. 5.
Tutto quanto sopra premesso gli attori chiedevano condannarsi il convenuto a rimuovere i paletti in ferro zincato e il telo verde frangivento saldati sulla ringhiera posti sul muro di confine.
Si costituiva che chiedeva rigettarsi la domanda attorea. CP_1
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e prove orali, pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice la causa era decisa all'udienza del 25.03.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
Invero all'esito dell'istruttoria è emerso incontrovertibilmente che l'apposizione dei paletti di ferro zincato e del telo frangivento ad opera del convenuto sono stati conseguenza della rimozione della siepe posta al confine e alta circa 190 cm che tutelava la riservatezza in particolare del fondo del convenuto, posto a valle del fondo attoreo, in ragione del documentato dislivello tra le due proprietà.
I testi di parte attrice (escussi all'udienza del 27.09.2022), con dichiarazioni precise e concordanti delle quali non c'è ragione di dubitare hanno infatti confermato che al momento dell'acquisto dell'immobile da parte del convenuto al confine con la proprietà attorea era posto un muretto sovrastato da un'alta siepe, poi rimossa dagli attori. Detta siepe superava i due metri (cfr. testimonianza del teste ). Testimone_1
pagina 2 di 4 Non ricorrono quindi i presupposti affinché la condotta del convenuto integri la fattispecie disciplinata all'art. 833 c.c., per parlarsi di atti emulativi infatti "occorre il concorso di due elementi:
a) che l'atto di esercizio dei diritto non arrechi utilità al proprietario;
b) che tale atto abbia il solo scopo di nuocere o arrecare molestia ad altri" (Cass. 9 ottobre 1998 n. 9998).
Nel caso di specie, l'apposizione dei pali e del telo ombreggiante, lungi dall'avere il solo scopo di arrecare molestia agli attori, sono stati chiaramente apposti per tutelare la privacy del convenuto e del suo nucleo familiare a seguito della rimozione della siepe al confine. Peraltro,
l'apposizione di detto telo ombreggiante arreca utilità al convenuto in quanto volto a ostacolare la veduta sul suo fondo da parte degli attori, ripristinando una separazione tra i due fondi della medesima altezza della siepe (circa 2 metri) arbitrariamente potata dagli odierni ricorrenti senza il consenso del convenuto.
Anche se la predetta recinzione non elide del tutto la possibilità degli attori di esercitare il diritto di veduta sul fondo attoreo, nondimeno l'apposizione della predetta rete sicuramente ostacola la possibilità degli attori di guardare nel fondo del convenuto e tanto basta per concludere in ordine all'assenza non solo del requisito sub b) – ovvero la sola volontà di arrecare pregiudizio al vicino - ma anche del requisito sub a) - inteso come assenza utilità per il proprietario. Sul punto la Cassazione ha, infatti, chiarito che “il carattere emulativo come limite esterno al diritto, nella specie di proprietà, esercitabile dal confinante, deve essere valutato in termini restrittivi, anche quale residua utilità, per cui seppure l'opera può non rispondere completamente ai requisiti funzionali che ne giustificano la realizzazione, tuttavia la obiettiva idoneità a soddisfarli in gran parte consente
l'esclusione del carattere emulativo e, quindi, della richiesta tutela" (Cass. 28 marzo 2013, n. 7805).
La giurisprudenza citata della Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che è legittimo, e non va rimosso, il classico “telo verde” sulla rete divisoria tra due proprietà, generalmente posto per tutelare la privacy.
In quanto è legittimo, e tutelato dall'ordinamento, il diritto del proprietario di creare una barriera fra le due proprietà attraverso un telo verde, per preservarne la riservatezza, anche a ulteriore sostegno di una eventuale siepe già piantata. Tale tipo di sistema divisorio non impedisce alla luce di filtrare né può considerarsi antiestetico. Se nelle villette non vi è alcun regolamento di condominio nulla vieta di elevare a proprie spese la recinzione sulla base dei regolamenti comunali: in genere sino a due metri. Quindi appoggiarvi il telo oscurante dalla propria parte (cfr. Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 28 marzo 2013, n.
7805).
pagina 3 di 4 Nel regolamento di condominio allegato da entrambe le parti non vi è alcuna limitazione in ordine alle recinzioni apposte al confine tra le proprietà delle parti né è indicato un limite di altezza dei muri divisori.
E' pertanto pieno diritto del convenuto apporre il telo ombreggiante oggetto di causa, che peraltro data la finitura e il colore verde non lede in alcun modo il decoro architettonico del complesso residenziale, rispettando l'altezza e il colore della siepe rimossa dagli attori.
La domanda attorea deve essere quindi rigettata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i. al valore dei medi per lo scaglione delle cause di valore indeterminato complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda attorea;
Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto che liquida in complessivi € 7.616 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Civitavecchia, 3 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 487/2020 promossa da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dall'avv. OTTAVIANO GAETANO, giusta C.F._2 procura speciale in atti;
ATTORI contro
( ), rappresentato e difeso dall'avv. ROSCIONI CP_1 C.F._3
LEONARDO, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 marzo 2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Con il presente giudizio e premesso di essere proprietari di Parte_1 Parte_2 un villino ubicato nel complesso residenziale “Poggio del Sole”, loc. “Bandita delle Motelle”, sito in Civitavecchia Via G. Saragat n. 27, identificato al NCEU al foglio 17, part. 1156 sub 1
e che il giardino di loro proprietà individuato al foglio 17, part. 54, sub 6 era confinante con quello del convenuto , identificato con la particella 1177, hanno dedotto che al CP_1 confine tra i due giardini era posto un muro di sostegno in cemento armato, sul quale era murata una ringhiera di paletti di ferro e che nell'agosto 2019 il convenuto aveva fissato sul muro di sostegno paletti di ferro zincato altri 1,80 metri sui quali aveva fissato un telone verde frangivento ombreggiante alto circa 1,50 metri creando una barriera che ledeva il decoro architettonico delle due unità immobiliari e che costituiva una molestia alla proprietà degli attori impedendo il passaggio di luce e aria, ostacolando altresì le operazioni di manutenzione della ringhiera, in violazione dell'art. 833 c.c. e dell'art. 1120 c.c. e del regolamento condominiale in particolare dell'art. 4 lett. h) e dell'art. 5.
Tutto quanto sopra premesso gli attori chiedevano condannarsi il convenuto a rimuovere i paletti in ferro zincato e il telo verde frangivento saldati sulla ringhiera posti sul muro di confine.
Si costituiva che chiedeva rigettarsi la domanda attorea. CP_1
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e prove orali, pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice la causa era decisa all'udienza del 25.03.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
Invero all'esito dell'istruttoria è emerso incontrovertibilmente che l'apposizione dei paletti di ferro zincato e del telo frangivento ad opera del convenuto sono stati conseguenza della rimozione della siepe posta al confine e alta circa 190 cm che tutelava la riservatezza in particolare del fondo del convenuto, posto a valle del fondo attoreo, in ragione del documentato dislivello tra le due proprietà.
I testi di parte attrice (escussi all'udienza del 27.09.2022), con dichiarazioni precise e concordanti delle quali non c'è ragione di dubitare hanno infatti confermato che al momento dell'acquisto dell'immobile da parte del convenuto al confine con la proprietà attorea era posto un muretto sovrastato da un'alta siepe, poi rimossa dagli attori. Detta siepe superava i due metri (cfr. testimonianza del teste ). Testimone_1
pagina 2 di 4 Non ricorrono quindi i presupposti affinché la condotta del convenuto integri la fattispecie disciplinata all'art. 833 c.c., per parlarsi di atti emulativi infatti "occorre il concorso di due elementi:
a) che l'atto di esercizio dei diritto non arrechi utilità al proprietario;
b) che tale atto abbia il solo scopo di nuocere o arrecare molestia ad altri" (Cass. 9 ottobre 1998 n. 9998).
Nel caso di specie, l'apposizione dei pali e del telo ombreggiante, lungi dall'avere il solo scopo di arrecare molestia agli attori, sono stati chiaramente apposti per tutelare la privacy del convenuto e del suo nucleo familiare a seguito della rimozione della siepe al confine. Peraltro,
l'apposizione di detto telo ombreggiante arreca utilità al convenuto in quanto volto a ostacolare la veduta sul suo fondo da parte degli attori, ripristinando una separazione tra i due fondi della medesima altezza della siepe (circa 2 metri) arbitrariamente potata dagli odierni ricorrenti senza il consenso del convenuto.
Anche se la predetta recinzione non elide del tutto la possibilità degli attori di esercitare il diritto di veduta sul fondo attoreo, nondimeno l'apposizione della predetta rete sicuramente ostacola la possibilità degli attori di guardare nel fondo del convenuto e tanto basta per concludere in ordine all'assenza non solo del requisito sub b) – ovvero la sola volontà di arrecare pregiudizio al vicino - ma anche del requisito sub a) - inteso come assenza utilità per il proprietario. Sul punto la Cassazione ha, infatti, chiarito che “il carattere emulativo come limite esterno al diritto, nella specie di proprietà, esercitabile dal confinante, deve essere valutato in termini restrittivi, anche quale residua utilità, per cui seppure l'opera può non rispondere completamente ai requisiti funzionali che ne giustificano la realizzazione, tuttavia la obiettiva idoneità a soddisfarli in gran parte consente
l'esclusione del carattere emulativo e, quindi, della richiesta tutela" (Cass. 28 marzo 2013, n. 7805).
La giurisprudenza citata della Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che è legittimo, e non va rimosso, il classico “telo verde” sulla rete divisoria tra due proprietà, generalmente posto per tutelare la privacy.
In quanto è legittimo, e tutelato dall'ordinamento, il diritto del proprietario di creare una barriera fra le due proprietà attraverso un telo verde, per preservarne la riservatezza, anche a ulteriore sostegno di una eventuale siepe già piantata. Tale tipo di sistema divisorio non impedisce alla luce di filtrare né può considerarsi antiestetico. Se nelle villette non vi è alcun regolamento di condominio nulla vieta di elevare a proprie spese la recinzione sulla base dei regolamenti comunali: in genere sino a due metri. Quindi appoggiarvi il telo oscurante dalla propria parte (cfr. Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 28 marzo 2013, n.
7805).
pagina 3 di 4 Nel regolamento di condominio allegato da entrambe le parti non vi è alcuna limitazione in ordine alle recinzioni apposte al confine tra le proprietà delle parti né è indicato un limite di altezza dei muri divisori.
E' pertanto pieno diritto del convenuto apporre il telo ombreggiante oggetto di causa, che peraltro data la finitura e il colore verde non lede in alcun modo il decoro architettonico del complesso residenziale, rispettando l'altezza e il colore della siepe rimossa dagli attori.
La domanda attorea deve essere quindi rigettata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i. al valore dei medi per lo scaglione delle cause di valore indeterminato complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda attorea;
Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto che liquida in complessivi € 7.616 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Civitavecchia, 3 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 4 di 4