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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/03/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 271/2023RG vertente tra
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Carlo Famiglini (cod. fisc.
, con studio in Jesi (AN), Viale Papa Giovanni XXIII n. 6 (utenza telefax per C.F._2
le comunicazioni e/o notificazioni relative al presente procedimento 0731/69.04.70 – pec: , ed elettivamente domiciliata in Urbino, Via Email_1
Mazzini 72;
-parte appellante
e
, P.IVA corrente in Urbino (PU) Corso Garibaldi n. Controparte_1 P.IVA_1
25, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, , C.F. Controparte_2
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca C.F._3
Fedeli, C.F. , del Foro di Urbino, fax 0722/910284, pec: C.F._4
con lo stesso domiciliata presso il suo studio in Urbino (PU) via Email_2
Mazzini n. 96;
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Con atto notificato in data 22.12.2017, la parte attrice , titolare della Controparte_2 CP_1
, conveniva in giudizio (venditrice) e
[...] Parte_1 Controparte_3
(acquirente) per il pagamento di provvigioni per mediazione immobiliare all'agenzia CP_2
All'udienza del 20.04.2018 parte attrice dichiarava di rinunciare alla domanda nei confronti del convenuto per intervenuta transazione a tacitazione di ogni istanza. Non Controparte_3 essendosi perfezionata la notifica all'altra convenuta veniva disposto il rinnovo della stessa.
La parte si costituiva all'udienza del 21.11.18 chiedendo il rigetto della domanda attorea, sostenendo che nessun contatto e/o trattativa era mai intercorsa tra lo e la e quindi nessuna CP_3 Pt_1
violazione della buona fede di cui agli art. 1175 e 1375 Cod. Civ. era imputabile a carico della convenuta né alcuna attività di mediazione e/o messa in contatto aveva svolto l'agenzia attrice in favore della stessa . Pt_1
Venivano ammesse le prove per testi di entrambe le parti.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale (per la parte rilevante nel presente giudizio) motivava e decideva come segue:
“Dagli atti risulta che in data 18/05/2015 dava mandato alla di Parte_1 CP_2 vendere l'immobile in via Nocetta ad Urbino. L'agenzia si adoperava per adempiere il mandato, pubblicando l'annuncio sui portali pubblicitari nazionali. Risulta inoltre per tabulas che in data
19.12.2015, visitava l'immobile, come da foglio di visita e mandato di acquisto. Risulta CP_3
altresì che la abbia ribassato a euro 540.000,00 il prezzo di vendita e la pattuizione del Pt_1
compenso del mediatore nella misura del 2% + IVA. In data 10/02/2016 e poi il 03/03/2106 risulta che siano stati conferiti due mandati di rappresentanza non esclusivo di un mese ciascuno, stabilendo un nuovo prezzo ribassato ad euro 490.000,00 e con compenso per il mediatore del 3% + IVA.
A fine 2016 l'agenzia veniva a conoscenza della vendita dell'immobile da parte della al Pt_1
, senza l'intermediazione della rifiutando di versare quanto pattuito, sostenendo CP_3 CP_2
il mancato intervento del mediatore, essendo scaduto il mandato.
La domanda è fondata e merita accoglimento
La questione è pacifica in giurisprudenza Per l'agente immobiliare in regola con l'iscrizione, scatta il diritto alla provvigione per la mediazione esercitata anche se la compravendita si è conclusa in un secondo momento e addirittura anche se la stessa sia stata definita grazie all'intervento di un terzo professionista (Cass 25648/22). Il diritto del mediatore alla provvigione sorge allorché la conclusione dell'affare abbia avuto luogo per effetto dell'intervento del mediatore stesso, ancorché questi non abbia partecipato a tutte le fasi della trattativa, e cioè quando la conclusione dell'affare possa comunque ricollegarsi con rapporto di causalità all'attività mediatrice. Nel caso specifico il mediatore aveva senza dubbio messo la venditrice in relazione con l'acquirente, il che delinea l'efficacia del suo intervento nel favorire la conclusione dell'affare, presupposto sufficiente per affermare il diritto del mediatore alla provvigione.
L'immobile è stato venduto al prezzo di euro 500.000,00 con atto del 22.12.2016 e su tale importo va calcolata la percentuale dovuta al mediatore.
Parte convenuta non ha più coltivato la causa, non depositando la comparsa conclusionale né le repliche a quella avversaria, mostrando così il disinteresse alla vicenda.
Ai fini della condanna per responsabilità processuale aggravata ex art 96 cpc, occorre provare la ricorrenza della malafede o della colpa grave nella condotta della parte condannata, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle tesi sostenute. Nel caso di specie la prova è stata raggiunta poichè la convenuta ha costretto l'attrice ad adire le vie legali per tutelare il proprio diritto ad ottenere il compenso pattuito e pertanto va condannata ex art 96 cpc, oltre alle spese di lite che seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, così provvede:
Accoglie la domanda e per l'effetto condanna al pagamento dell'importo di Parte_1
euro 15.000,00 + iva per la provvigione in favore del mediatore oltre agli Controparte_1
interessi legali dalla data del rogito al saldo;
Condanna al pagamento delle spese di lite che si quantificano in euro Parte_1
5.077,00 oltre spese generali 15% iva e cpa nonché, ex art 96 cpc, al pagamento dell'importo, quantificato in via equitativa, in euro 3.000,00 in favore dell'attrice a titolo di risarcimento danni”.
4. Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n° 1113/15). Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni di merito complessivamente devolute con l'atto d'appello che attengono ai presupposti (in diritto ed in fatto) per la maturazione del diritto al compenso del mediatore accertato dal Tribunale e contestato dall'appellante.
5.In diritto vanno richiamati i principi enunciati da:
• Cass. n. 538/2024: “Secondo l'orientamento di questa Corte, da ultimo confermato in numerose pronunce, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia utilmente messo in relazione le parti intervenendo nelle varie fasi delle trattative, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, nel senso che quest'ultima possa ritenersi conseguenza dell'opera prestata dall'intermediario, tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso. Ai fini del diritto del mediatore alla provvigione, può non rilevare che la conclusione dell'affare sia avvenuta dopo la scadenza dell'incarico conferitogli, purché il giudice del merito ravvisi motivatamente la sussistenza del rilievo causale dell'iniziale intervento del mediatore nel creare il contatto tra le parti. La circostanza che il preponente abbia fissato una determinata durata dell'incarico non vanifica, infatti, ex se il risultato utile dell'opera del mediatore verificatosi in un momento successivo a quel periodo temporale. Per contro non sussiste il diritto alla provvigione quando, dopo una prima fase di trattative avviate con
l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare in maniera indipendente da quell'originario intervento, per effetto
d'iniziative nuove, non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate. Poiché il diritto alla provvigione da parte del mediatore consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, la condizione perché sorga il diritto alla provvigione è, dunque, l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è peraltro esclusa quando le parti modifichino nella stipulazione conclusiva una o alcuna delle condizioni iniziali, quale, ad esempio il prezzo, sempre che vi sia continuità nella operazione e sempre che la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti (Cass.
Sez. 2, n. 7626 del 2023; n. 3165 del 2023; Sez. 2, n. 27185 del 2022; Sez. 2, n. 11443 del
2022; Sez. 2, n. 22426 del 2020).
5.3. Tali principi portano a ribadire che al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'utile intervento del mediatore nelle fasi delle trattative e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di giudizio da compiere ex post, ad affare compiuto, e incombendo sul mediatore l'onere della relativa prova, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro”;
• Cass. n. 403/2024:”Come efficacemente chiarito da Cass. n. 3165/2023, al fine di reputare che la conclusione dell'affare sia l'effetto dell'intervento del mediatore, non è sufficiente che questi abbia messo in relazione le parti, ma si impone la verifica del carattere adeguato dell'apporto causale di quest'ultimo rispetto alla conclusione dell'affare. A tale esito si perviene tramite la lettura combinata dell'art. 1754 c.c., per il quale è la messa "in relazione di due o più parti per la conclusione di un affare" (art. 1754 c.c.) che contraddistingue l'attività del mediatore, norma che però non può prescindere dal successivo art. 1755 c.c., che individua le condizioni per il riconoscimento della provvigione, e precisamente impone che vi sia un nesso di derivazione causale tra la messa in relazione e l'affare, ma secondo le regole della causalità adeguata (cfr., fra le più recenti, Cass. 11443/2022, 3134/2022, 7029/2021, 5495/2021,
4644/2021, 3055/2020). Non è quindi possibile attribuire il diritto alla provvigione sulla base di un nesso puramente condizionalistico (o della condicio sine qua non), e che si esaurisca nel solo riscontro della messa in relazione delle parti, ma è necessario che la ricostruzione in positivo dell'efficienza causale adeguata dell'opera del mediatore sia valutata in maniera tale da rinvenire nella conclusione dell'affare un effetto adeguato della condotta del mediatore, il tutto secondo un giudizio che non può essere affidato in esclusiva al sindacato del giudice di merito, ma che, come tutte le norme elastiche, consente la verifica in sede di giudizio di legittimità, come previsto per tutte le norme cd. elastiche”.
6.Ritiene il Collegio che, alla luce dei principi sinora esposti, la sentenza impugnata sia pervenuta ad una corretta soluzione della vicenda ma sulla base di una motivazione in parte errata (in diritto) ed in parte insufficiente (in fatto).
7.Procedendo ad una ricostruzione del quadro probatorio, la Corte ritiene che debbano essere correttamente valutate le dichiarazioni testimoniali acquisite in primo grado e, all'esito, debbano essere preferite e valorizzate quelle della teste (di parte appellata) che appaiono Testimone_1
(oggettivamente) logiche e coerenti in sé e rispetto agli elementi documentali disponibili e
(seggettivamente) provengono da persona che risulta non direttamente interessata ai fatti al contrario dei testi di parte appellante (acquirente) o (figlio dall'attrice Controparte_3 Controparte_4
attivamente coinvolto nella gestione delle trattative sull'immobile)
8.La teste interrogata sui capitoli: Tes_1 “21. Le consta che il lavoro del mediatore per la vendita dell'immobile di via Controparte_2
della Nocetta n. 1, si sia limitato alla visita del 19/12/2015 effettuata con ? Controparte_3
22. Le consta che i sig.ri figli di , fosse aggiornato da CP_4 Parte_1 [...]
legale rappresentante della in riferimento alla vendita CP_2 Controparte_1 dell'immobile sito in via Nocetta n. 1, nella specie in riferimento alle trattative intercorse tra il mediatore e il sig. , tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016?” Controparte_3
ha dichiarato quanto segue:
“Sul capitolo 21) : No, perché abbiamo svolto varie attività di pubblicità dell'immobile, in specie mi sono recata a fare delle foto ed è stato fatto più di un servizio video, sono state fatte varie visite con altri potenziali acquirenti, non solo con il SI. ; CP_3
Sul capitolo 22): si perché i figli della sono venuti in agenzia per chiedere informazioni sulla Pt_1
trattativa del SI. perché quest'ultimo aveva chiesto un ribasso del prezzo di acquisto;
in CP_3
considerazione di questo la SI.ra veniva in agenzia e accordava il ribasso solo se anche i Pt_1
figli fossero stati d'accordo. Pertanto abbiamo contattato i di lei figli mediante mail e messaggi telefonici per avere il loro nulla osta. Alla fine iIl ribasso è stato accettato presso l'agenzia immobiliare alla mia presenza.
ADR L'agenzia aveva fatto il nome di sia alla sig.ra che ai figli;
CP_3 Pt_1
9.La teste di parte appellante è totalmente inattendibile come risulta evidente dal Parte_2
fatto che rispondendo al capitolo n. 1) di parte originaria attrice ( “in occasione della visita effettuata dal SI. in data 19.12.2015 presso l'immobile per cui è causa essa è stata condotta dalla CP_3
SI.ra ?”) ha dichiarato: Parte_1
“No non è stata condotta dalla SInora , perché non era in casa, perché era Parte_1
appena uscita. Ho aperto io la porta, ho aperto al sig. che spesso portava i clienti a CP_2 vedere la casa anche in assenza di ”. ADR dell'Avv. Fedeli: “preciso che il sig. Parte_1
che è venuto in casa non è la stessa persona oggi presente in udienza. Ricordo che si CP_2
trattava di una persona più anziana e con i capelli più grigi”.
La teste dunque pur dichiarando di avere più volte ricevuto le visite del con i clienti CP_2
(confermandone in sostanza la conoscenza) non lo ha poi riconosciuto nella parte personalmente presente in udienza, come risulta dal relativo verbale.
Debbono dunque sollevarsi fondati dubbi sulla attendibilità di una teste che appare intrinsecamente contraddittoria siccome non in grado di ricondurre coerentemente persone ed eventi. Peraltro la circostanza che l'appellante non fosse presente al momento della visita de quo è irrilevante perché quello che conta è l'accertamento dell'apporto causale dell'agente nella conclusione del contratto.
10.Quanto al teste (di parte appellante) le sue dichiarazioni vanno considerate meno Controparte_4
attendibili di quelle della teste Tes_1
Il è infatti il figlio dell'appellante, era comproprietario del bene compravenduto ed ha CP_4
seguito personalmente, per sua stessa ammissione, tutta la fase preliminare della vendita e le relative trattative nell'interesse della madre (ed indirettamente del proprio).
Dunque non solo esiste uno stretto legame di parentela teste/parte appellante ma risulta che egli si sia ingerito nell'affare gestendolo direttamente a tutela degli interessi della genitrice ed anche direttamente dei propri.
11.Quanto al teste (di parte appellata) interrogato sul cap. 1) di parte originaria convenuta: CP_3
“in occasione della visita effettuata dal SI. in data 19.12.2015 presso l'immobile per cui è CP_3
causa essa è stata condotta dalla SI.ra ?”, Parte_1
ha risposto:
“(…)no dal ADR: non mi ricordo se fosse presente la ”. CP_2 Pt_1
L'interrogato non ha chiarito chi fosse presente alla visita del 19.12.2015 , ha detto di non ricordare ma la dichiarazione, alla Corte, appare scarsamente credibile perché il teste (che aveva un particolare interesse per il bene tanto che poi ha concluso la trattativa di acquisto) non può aver dimenticato se, nella prima visita (quella che ha attuato il primo contatto con l'immobile e che rimane bene impressa nella memoria), fosse presente la proprietaria , ultrasessantenne all'epoca, o (come allegato Pt_1 dall'appellante) la sua ospite , ventenne, originaria del Bangldesh. Parte_2
In realtà il teste, con la sua incertezza, appare non voler pregiudicare la posizione dell'originaria convenuta nel contesto di un pregresso verosimile comune tentativo di eludere il diritto dell'appellata.
12.Nella ricostruzione del quadro probatorio deve tenersi conto dei seguenti elementi documentali:
• in data 18/05/2015 dava mandato alla di vendere l'immobile Parte_1 CP_2
in via Nocetta ad Urbino (doc.1) e l'agenzia si adoperava per adempiere il mandato con pubblicità documentata anche sul canale youtube della (doc. 13); Controparte_1
• in data 19.12.2015 visitava l'immobile come da foglio di visita e Controparte_3
mandato di acquisto sottoscritto(doc. 3, atto di citazione): . • in data 10.02.2016 la , dopo la visita dello del 19.12.2015 e la sua richiesta di Pt_1 CP_3
ribasso del prezzo, conferiva mandato di rappresentanza, per il periodo di un mese con ribasso del prezzo fino ad euro 490.000,00;
• in data 03.03.2016 la conferiva ulteriore mandato di rappresentanza per il periodo di Pt_1
un mese (doc. 4, atto di citazione);
• in data 22.12.2016 la , unitamente ai comproprietari dell'immobile, Pt_1 Controparte_4
vendeva la proprietà dell'immobile a Controparte_5 Controparte_6 Controparte_3
per il prezzo di euro 500.000,00 (doc. 5, atto di citazione);
[...]
13.A tali elementi documentali debbono aggiungersi ed integrarsi quelli desumibili dalla deposizione della teste , secondo cui Testimone_1
• l'agenzia dopo l'attribuzione del mandato aveva pubblicizzato l'immobile ed organizzato varie visite con potenziali acquirenti tra cui lo;
CP_3
• la trattativa con lo era stata avviata e seguita dai figli della che si erano CP_3 Pt_1
recati in agenzia per chiedere informazioni sulla medesima;
• la trattativa riguardava il prezzo perché lo aveva chiesto un ribasso dello stesso;
CP_3
• in tale contesto la si era recata in agenzia dicendo che consentiva alla riduzione del Pt_1
prezzo se anche i figli fossero stati d'accordo;
• i figli della avevano accettato il ribasso presso l'agenzia immobiliare alla presenza Pt_1
della teste;
• il nome dello , quale potenziale acquirente, era stato fatto , dall'agenzia, sia alla CP_3
che ai figli;
Pt_1
14.Risulta in definitiva dagli elementi di prova documentale e per testi avanti richiamati che:
• alla veniva conferito (in tempi successivi) l'incarico di vendita come avanti meglio CP_2
precisato;
• l'attività pubblicitaria svolta dall'appellata conduceva all'individuazione del potenziale acquirente che visitava l'immobile nel dicembre 2015; Controparte_3
• il rapporto con l'agenzia e la gestione della vendita, per la parte venditrice, erano svolti non solo dalla ma anche dai suoi figli;
Pt_1
• lo , dopo aver visitato l'immobile, aveva chiesto una ribasso del prezzo;
CP_3
• l'agenzia aveva di conseguenza contattato la proprietà per valutare la diminuzione del corrispettivo;
• tale richiesta aveva condotto alla decisione della e dei figli di ridurre il corrispettivo Pt_1
preteso per la vendita da euro 540.000,00 ad euro 490.000,00 nel febbraio 2016;
• poi la vendita si è effettivamente conclusa per il prezzo di euro 500.000,00.
In tal modo ben può presumersi che la vendita avrebbe potuto concludersi già dopo il ribasso a
490.000,00 euro e che l'attesa della scadenza del mandato sia stata una modalità elusiva dei diritti del mediatore approfittando anche delle modalità della trattativa e dei contatti con l'agenzia, gestiti solo in parte dalla personalmente che, in tal modo, ha tentato di accreditare la sua inesistente Pt_1 estraneità e buona fede per sottrarsi al pagamento dell'agenzia.
15.D'altra parte la tesi dell'appellante sul fatto che la non avrebbe mai incontrato lo Pt_1 CP_3 prima dell'atto pubblico di vendita è
(a) smentita dagli atti istruttori,
(b) inverosimile, dato il tortuoso iter negoziale e le complete informazioni pervenute al gruppo familiare dei venditori (madre/figli),
(c) soprattutto irrilevante perché da un lato l'agenzia ha svolto pienamente il suo compito nei confronti della proprietà (messa in contatto, trattativa sul prezzo) e dall'altro i venditori (madre e figli) hanno gestito in comune la vicenda accreditandosi e delegandosi reciprocamente come titolari del potere decisorio e dispositivo sul bene.
16.L'affermazione del diritto alla provvigione prende le mosse dal rilievo pacifico che la società venne inizialmente officiata dell'incarico di trovare un acquirente per l'appartamento dai parte della Pt_1
che agiva in sostanziale unità e delega di funzioni con i figli.
In adempimento di tale incarico l'immobile venne proposto in visita allo che non era CP_3
soddisfatto del prezzo.
Tale richiesta fu riportata e discussa dall'agenzia con la proprietà e condusse al ribasso del prezzo fino ad un valore sostanzialmente corrispondente a quello poi concordato in sede di acquisto.
17.La conclusione che deve trarsene è che, nella fattispecie, ricorre il nesso causale tra la condotta della appellata e l'affare.
La presa di contatto venditrice/potenziale acquirente, l'interesse manifestato dallo e la sua CP_3
richiesta all'agenzia limitata alla riduzione del prezzo, le conseguenti consultazioni con l'agenzia sfociate nel richiesto ribasso da parte della proprietà, la stipula di un contratto di compravendita per un prezzo sostanzialmente coincidente con il valore ribassato, sono tutti fattori che evidenziano la certa e determinante incidenza eziologica dell'originaria messa in relazione rispetto alla stipula della vendita. 18.La condotta delle parti del contratto finale (acquirente/venditori) appare, per contro, aver mirato a far decadere il mandato ed a porre un certo spazio di tempo tra fine mandato e stipula, in modo da eludere il diritto dell'agenzia.
19.Va confermata per il primo grado e rinnovata per il grado di appello, la valutazione di abusivo utilizzo dello strumento processuale .
In tema di spese processuali, la condanna pronunciata ex articolo 96, comma 3, del Cpc è volta:
• a salvaguardare finalità pubblicistiche correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi,
• a tutelare interessi della parte vittoriosa,
• a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'articolo 88 del Cpc attuata per mezzo di un abuso del processo che consiste in un' utilizzo dei poteri processuali, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per il corretto esercizio della funzione giustizia oltre che della controparte.
Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo per contro necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
Nel caso di specie sia l'opposizione in primo grado sia l'impugnazione in appello sono fondate su errate interpretazioni giuridiche e soprattutto sull'intento elusivo del diritto alla mediazione manifestatosi sia nelle condotte pre-processuali (secondo quanto avanti ampiamente argomentato) sia nell'illegittimo uso, a tal fine, anche dello strumento della resistenza processuale.
La gravità dell'abuso del processo impone al Collegio, oltre che di confermare la statuizione del
Tribunale, di liquidare il danno per il grado di appello nella misura della metà di quanto dovuto per compensi professionali nel grado stesso.
20.L'appello è integralmente respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo, unitamente alla condanna ex art. 96 II co. cpc di cui a punto che precede. 21.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge l'appello;
2-condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 9991,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;
3-condanna la parte appellante a pagare alla parte appellata, ex art. 96 III co cpc, la somma di euro 4995,50;
4-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 4 marzo 2025 .
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 271/2023RG vertente tra
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Carlo Famiglini (cod. fisc.
, con studio in Jesi (AN), Viale Papa Giovanni XXIII n. 6 (utenza telefax per C.F._2
le comunicazioni e/o notificazioni relative al presente procedimento 0731/69.04.70 – pec: , ed elettivamente domiciliata in Urbino, Via Email_1
Mazzini 72;
-parte appellante
e
, P.IVA corrente in Urbino (PU) Corso Garibaldi n. Controparte_1 P.IVA_1
25, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, , C.F. Controparte_2
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca C.F._3
Fedeli, C.F. , del Foro di Urbino, fax 0722/910284, pec: C.F._4
con lo stesso domiciliata presso il suo studio in Urbino (PU) via Email_2
Mazzini n. 96;
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Con atto notificato in data 22.12.2017, la parte attrice , titolare della Controparte_2 CP_1
, conveniva in giudizio (venditrice) e
[...] Parte_1 Controparte_3
(acquirente) per il pagamento di provvigioni per mediazione immobiliare all'agenzia CP_2
All'udienza del 20.04.2018 parte attrice dichiarava di rinunciare alla domanda nei confronti del convenuto per intervenuta transazione a tacitazione di ogni istanza. Non Controparte_3 essendosi perfezionata la notifica all'altra convenuta veniva disposto il rinnovo della stessa.
La parte si costituiva all'udienza del 21.11.18 chiedendo il rigetto della domanda attorea, sostenendo che nessun contatto e/o trattativa era mai intercorsa tra lo e la e quindi nessuna CP_3 Pt_1
violazione della buona fede di cui agli art. 1175 e 1375 Cod. Civ. era imputabile a carico della convenuta né alcuna attività di mediazione e/o messa in contatto aveva svolto l'agenzia attrice in favore della stessa . Pt_1
Venivano ammesse le prove per testi di entrambe le parti.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale (per la parte rilevante nel presente giudizio) motivava e decideva come segue:
“Dagli atti risulta che in data 18/05/2015 dava mandato alla di Parte_1 CP_2 vendere l'immobile in via Nocetta ad Urbino. L'agenzia si adoperava per adempiere il mandato, pubblicando l'annuncio sui portali pubblicitari nazionali. Risulta inoltre per tabulas che in data
19.12.2015, visitava l'immobile, come da foglio di visita e mandato di acquisto. Risulta CP_3
altresì che la abbia ribassato a euro 540.000,00 il prezzo di vendita e la pattuizione del Pt_1
compenso del mediatore nella misura del 2% + IVA. In data 10/02/2016 e poi il 03/03/2106 risulta che siano stati conferiti due mandati di rappresentanza non esclusivo di un mese ciascuno, stabilendo un nuovo prezzo ribassato ad euro 490.000,00 e con compenso per il mediatore del 3% + IVA.
A fine 2016 l'agenzia veniva a conoscenza della vendita dell'immobile da parte della al Pt_1
, senza l'intermediazione della rifiutando di versare quanto pattuito, sostenendo CP_3 CP_2
il mancato intervento del mediatore, essendo scaduto il mandato.
La domanda è fondata e merita accoglimento
La questione è pacifica in giurisprudenza Per l'agente immobiliare in regola con l'iscrizione, scatta il diritto alla provvigione per la mediazione esercitata anche se la compravendita si è conclusa in un secondo momento e addirittura anche se la stessa sia stata definita grazie all'intervento di un terzo professionista (Cass 25648/22). Il diritto del mediatore alla provvigione sorge allorché la conclusione dell'affare abbia avuto luogo per effetto dell'intervento del mediatore stesso, ancorché questi non abbia partecipato a tutte le fasi della trattativa, e cioè quando la conclusione dell'affare possa comunque ricollegarsi con rapporto di causalità all'attività mediatrice. Nel caso specifico il mediatore aveva senza dubbio messo la venditrice in relazione con l'acquirente, il che delinea l'efficacia del suo intervento nel favorire la conclusione dell'affare, presupposto sufficiente per affermare il diritto del mediatore alla provvigione.
L'immobile è stato venduto al prezzo di euro 500.000,00 con atto del 22.12.2016 e su tale importo va calcolata la percentuale dovuta al mediatore.
Parte convenuta non ha più coltivato la causa, non depositando la comparsa conclusionale né le repliche a quella avversaria, mostrando così il disinteresse alla vicenda.
Ai fini della condanna per responsabilità processuale aggravata ex art 96 cpc, occorre provare la ricorrenza della malafede o della colpa grave nella condotta della parte condannata, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle tesi sostenute. Nel caso di specie la prova è stata raggiunta poichè la convenuta ha costretto l'attrice ad adire le vie legali per tutelare il proprio diritto ad ottenere il compenso pattuito e pertanto va condannata ex art 96 cpc, oltre alle spese di lite che seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, così provvede:
Accoglie la domanda e per l'effetto condanna al pagamento dell'importo di Parte_1
euro 15.000,00 + iva per la provvigione in favore del mediatore oltre agli Controparte_1
interessi legali dalla data del rogito al saldo;
Condanna al pagamento delle spese di lite che si quantificano in euro Parte_1
5.077,00 oltre spese generali 15% iva e cpa nonché, ex art 96 cpc, al pagamento dell'importo, quantificato in via equitativa, in euro 3.000,00 in favore dell'attrice a titolo di risarcimento danni”.
4. Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n° 1113/15). Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni di merito complessivamente devolute con l'atto d'appello che attengono ai presupposti (in diritto ed in fatto) per la maturazione del diritto al compenso del mediatore accertato dal Tribunale e contestato dall'appellante.
5.In diritto vanno richiamati i principi enunciati da:
• Cass. n. 538/2024: “Secondo l'orientamento di questa Corte, da ultimo confermato in numerose pronunce, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia utilmente messo in relazione le parti intervenendo nelle varie fasi delle trattative, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, nel senso che quest'ultima possa ritenersi conseguenza dell'opera prestata dall'intermediario, tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso. Ai fini del diritto del mediatore alla provvigione, può non rilevare che la conclusione dell'affare sia avvenuta dopo la scadenza dell'incarico conferitogli, purché il giudice del merito ravvisi motivatamente la sussistenza del rilievo causale dell'iniziale intervento del mediatore nel creare il contatto tra le parti. La circostanza che il preponente abbia fissato una determinata durata dell'incarico non vanifica, infatti, ex se il risultato utile dell'opera del mediatore verificatosi in un momento successivo a quel periodo temporale. Per contro non sussiste il diritto alla provvigione quando, dopo una prima fase di trattative avviate con
l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare in maniera indipendente da quell'originario intervento, per effetto
d'iniziative nuove, non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate. Poiché il diritto alla provvigione da parte del mediatore consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, la condizione perché sorga il diritto alla provvigione è, dunque, l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è peraltro esclusa quando le parti modifichino nella stipulazione conclusiva una o alcuna delle condizioni iniziali, quale, ad esempio il prezzo, sempre che vi sia continuità nella operazione e sempre che la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti (Cass.
Sez. 2, n. 7626 del 2023; n. 3165 del 2023; Sez. 2, n. 27185 del 2022; Sez. 2, n. 11443 del
2022; Sez. 2, n. 22426 del 2020).
5.3. Tali principi portano a ribadire che al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'utile intervento del mediatore nelle fasi delle trattative e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di giudizio da compiere ex post, ad affare compiuto, e incombendo sul mediatore l'onere della relativa prova, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro”;
• Cass. n. 403/2024:”Come efficacemente chiarito da Cass. n. 3165/2023, al fine di reputare che la conclusione dell'affare sia l'effetto dell'intervento del mediatore, non è sufficiente che questi abbia messo in relazione le parti, ma si impone la verifica del carattere adeguato dell'apporto causale di quest'ultimo rispetto alla conclusione dell'affare. A tale esito si perviene tramite la lettura combinata dell'art. 1754 c.c., per il quale è la messa "in relazione di due o più parti per la conclusione di un affare" (art. 1754 c.c.) che contraddistingue l'attività del mediatore, norma che però non può prescindere dal successivo art. 1755 c.c., che individua le condizioni per il riconoscimento della provvigione, e precisamente impone che vi sia un nesso di derivazione causale tra la messa in relazione e l'affare, ma secondo le regole della causalità adeguata (cfr., fra le più recenti, Cass. 11443/2022, 3134/2022, 7029/2021, 5495/2021,
4644/2021, 3055/2020). Non è quindi possibile attribuire il diritto alla provvigione sulla base di un nesso puramente condizionalistico (o della condicio sine qua non), e che si esaurisca nel solo riscontro della messa in relazione delle parti, ma è necessario che la ricostruzione in positivo dell'efficienza causale adeguata dell'opera del mediatore sia valutata in maniera tale da rinvenire nella conclusione dell'affare un effetto adeguato della condotta del mediatore, il tutto secondo un giudizio che non può essere affidato in esclusiva al sindacato del giudice di merito, ma che, come tutte le norme elastiche, consente la verifica in sede di giudizio di legittimità, come previsto per tutte le norme cd. elastiche”.
6.Ritiene il Collegio che, alla luce dei principi sinora esposti, la sentenza impugnata sia pervenuta ad una corretta soluzione della vicenda ma sulla base di una motivazione in parte errata (in diritto) ed in parte insufficiente (in fatto).
7.Procedendo ad una ricostruzione del quadro probatorio, la Corte ritiene che debbano essere correttamente valutate le dichiarazioni testimoniali acquisite in primo grado e, all'esito, debbano essere preferite e valorizzate quelle della teste (di parte appellata) che appaiono Testimone_1
(oggettivamente) logiche e coerenti in sé e rispetto agli elementi documentali disponibili e
(seggettivamente) provengono da persona che risulta non direttamente interessata ai fatti al contrario dei testi di parte appellante (acquirente) o (figlio dall'attrice Controparte_3 Controparte_4
attivamente coinvolto nella gestione delle trattative sull'immobile)
8.La teste interrogata sui capitoli: Tes_1 “21. Le consta che il lavoro del mediatore per la vendita dell'immobile di via Controparte_2
della Nocetta n. 1, si sia limitato alla visita del 19/12/2015 effettuata con ? Controparte_3
22. Le consta che i sig.ri figli di , fosse aggiornato da CP_4 Parte_1 [...]
legale rappresentante della in riferimento alla vendita CP_2 Controparte_1 dell'immobile sito in via Nocetta n. 1, nella specie in riferimento alle trattative intercorse tra il mediatore e il sig. , tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016?” Controparte_3
ha dichiarato quanto segue:
“Sul capitolo 21) : No, perché abbiamo svolto varie attività di pubblicità dell'immobile, in specie mi sono recata a fare delle foto ed è stato fatto più di un servizio video, sono state fatte varie visite con altri potenziali acquirenti, non solo con il SI. ; CP_3
Sul capitolo 22): si perché i figli della sono venuti in agenzia per chiedere informazioni sulla Pt_1
trattativa del SI. perché quest'ultimo aveva chiesto un ribasso del prezzo di acquisto;
in CP_3
considerazione di questo la SI.ra veniva in agenzia e accordava il ribasso solo se anche i Pt_1
figli fossero stati d'accordo. Pertanto abbiamo contattato i di lei figli mediante mail e messaggi telefonici per avere il loro nulla osta. Alla fine iIl ribasso è stato accettato presso l'agenzia immobiliare alla mia presenza.
ADR L'agenzia aveva fatto il nome di sia alla sig.ra che ai figli;
CP_3 Pt_1
9.La teste di parte appellante è totalmente inattendibile come risulta evidente dal Parte_2
fatto che rispondendo al capitolo n. 1) di parte originaria attrice ( “in occasione della visita effettuata dal SI. in data 19.12.2015 presso l'immobile per cui è causa essa è stata condotta dalla CP_3
SI.ra ?”) ha dichiarato: Parte_1
“No non è stata condotta dalla SInora , perché non era in casa, perché era Parte_1
appena uscita. Ho aperto io la porta, ho aperto al sig. che spesso portava i clienti a CP_2 vedere la casa anche in assenza di ”. ADR dell'Avv. Fedeli: “preciso che il sig. Parte_1
che è venuto in casa non è la stessa persona oggi presente in udienza. Ricordo che si CP_2
trattava di una persona più anziana e con i capelli più grigi”.
La teste dunque pur dichiarando di avere più volte ricevuto le visite del con i clienti CP_2
(confermandone in sostanza la conoscenza) non lo ha poi riconosciuto nella parte personalmente presente in udienza, come risulta dal relativo verbale.
Debbono dunque sollevarsi fondati dubbi sulla attendibilità di una teste che appare intrinsecamente contraddittoria siccome non in grado di ricondurre coerentemente persone ed eventi. Peraltro la circostanza che l'appellante non fosse presente al momento della visita de quo è irrilevante perché quello che conta è l'accertamento dell'apporto causale dell'agente nella conclusione del contratto.
10.Quanto al teste (di parte appellante) le sue dichiarazioni vanno considerate meno Controparte_4
attendibili di quelle della teste Tes_1
Il è infatti il figlio dell'appellante, era comproprietario del bene compravenduto ed ha CP_4
seguito personalmente, per sua stessa ammissione, tutta la fase preliminare della vendita e le relative trattative nell'interesse della madre (ed indirettamente del proprio).
Dunque non solo esiste uno stretto legame di parentela teste/parte appellante ma risulta che egli si sia ingerito nell'affare gestendolo direttamente a tutela degli interessi della genitrice ed anche direttamente dei propri.
11.Quanto al teste (di parte appellata) interrogato sul cap. 1) di parte originaria convenuta: CP_3
“in occasione della visita effettuata dal SI. in data 19.12.2015 presso l'immobile per cui è CP_3
causa essa è stata condotta dalla SI.ra ?”, Parte_1
ha risposto:
“(…)no dal ADR: non mi ricordo se fosse presente la ”. CP_2 Pt_1
L'interrogato non ha chiarito chi fosse presente alla visita del 19.12.2015 , ha detto di non ricordare ma la dichiarazione, alla Corte, appare scarsamente credibile perché il teste (che aveva un particolare interesse per il bene tanto che poi ha concluso la trattativa di acquisto) non può aver dimenticato se, nella prima visita (quella che ha attuato il primo contatto con l'immobile e che rimane bene impressa nella memoria), fosse presente la proprietaria , ultrasessantenne all'epoca, o (come allegato Pt_1 dall'appellante) la sua ospite , ventenne, originaria del Bangldesh. Parte_2
In realtà il teste, con la sua incertezza, appare non voler pregiudicare la posizione dell'originaria convenuta nel contesto di un pregresso verosimile comune tentativo di eludere il diritto dell'appellata.
12.Nella ricostruzione del quadro probatorio deve tenersi conto dei seguenti elementi documentali:
• in data 18/05/2015 dava mandato alla di vendere l'immobile Parte_1 CP_2
in via Nocetta ad Urbino (doc.1) e l'agenzia si adoperava per adempiere il mandato con pubblicità documentata anche sul canale youtube della (doc. 13); Controparte_1
• in data 19.12.2015 visitava l'immobile come da foglio di visita e Controparte_3
mandato di acquisto sottoscritto(doc. 3, atto di citazione): . • in data 10.02.2016 la , dopo la visita dello del 19.12.2015 e la sua richiesta di Pt_1 CP_3
ribasso del prezzo, conferiva mandato di rappresentanza, per il periodo di un mese con ribasso del prezzo fino ad euro 490.000,00;
• in data 03.03.2016 la conferiva ulteriore mandato di rappresentanza per il periodo di Pt_1
un mese (doc. 4, atto di citazione);
• in data 22.12.2016 la , unitamente ai comproprietari dell'immobile, Pt_1 Controparte_4
vendeva la proprietà dell'immobile a Controparte_5 Controparte_6 Controparte_3
per il prezzo di euro 500.000,00 (doc. 5, atto di citazione);
[...]
13.A tali elementi documentali debbono aggiungersi ed integrarsi quelli desumibili dalla deposizione della teste , secondo cui Testimone_1
• l'agenzia dopo l'attribuzione del mandato aveva pubblicizzato l'immobile ed organizzato varie visite con potenziali acquirenti tra cui lo;
CP_3
• la trattativa con lo era stata avviata e seguita dai figli della che si erano CP_3 Pt_1
recati in agenzia per chiedere informazioni sulla medesima;
• la trattativa riguardava il prezzo perché lo aveva chiesto un ribasso dello stesso;
CP_3
• in tale contesto la si era recata in agenzia dicendo che consentiva alla riduzione del Pt_1
prezzo se anche i figli fossero stati d'accordo;
• i figli della avevano accettato il ribasso presso l'agenzia immobiliare alla presenza Pt_1
della teste;
• il nome dello , quale potenziale acquirente, era stato fatto , dall'agenzia, sia alla CP_3
che ai figli;
Pt_1
14.Risulta in definitiva dagli elementi di prova documentale e per testi avanti richiamati che:
• alla veniva conferito (in tempi successivi) l'incarico di vendita come avanti meglio CP_2
precisato;
• l'attività pubblicitaria svolta dall'appellata conduceva all'individuazione del potenziale acquirente che visitava l'immobile nel dicembre 2015; Controparte_3
• il rapporto con l'agenzia e la gestione della vendita, per la parte venditrice, erano svolti non solo dalla ma anche dai suoi figli;
Pt_1
• lo , dopo aver visitato l'immobile, aveva chiesto una ribasso del prezzo;
CP_3
• l'agenzia aveva di conseguenza contattato la proprietà per valutare la diminuzione del corrispettivo;
• tale richiesta aveva condotto alla decisione della e dei figli di ridurre il corrispettivo Pt_1
preteso per la vendita da euro 540.000,00 ad euro 490.000,00 nel febbraio 2016;
• poi la vendita si è effettivamente conclusa per il prezzo di euro 500.000,00.
In tal modo ben può presumersi che la vendita avrebbe potuto concludersi già dopo il ribasso a
490.000,00 euro e che l'attesa della scadenza del mandato sia stata una modalità elusiva dei diritti del mediatore approfittando anche delle modalità della trattativa e dei contatti con l'agenzia, gestiti solo in parte dalla personalmente che, in tal modo, ha tentato di accreditare la sua inesistente Pt_1 estraneità e buona fede per sottrarsi al pagamento dell'agenzia.
15.D'altra parte la tesi dell'appellante sul fatto che la non avrebbe mai incontrato lo Pt_1 CP_3 prima dell'atto pubblico di vendita è
(a) smentita dagli atti istruttori,
(b) inverosimile, dato il tortuoso iter negoziale e le complete informazioni pervenute al gruppo familiare dei venditori (madre/figli),
(c) soprattutto irrilevante perché da un lato l'agenzia ha svolto pienamente il suo compito nei confronti della proprietà (messa in contatto, trattativa sul prezzo) e dall'altro i venditori (madre e figli) hanno gestito in comune la vicenda accreditandosi e delegandosi reciprocamente come titolari del potere decisorio e dispositivo sul bene.
16.L'affermazione del diritto alla provvigione prende le mosse dal rilievo pacifico che la società venne inizialmente officiata dell'incarico di trovare un acquirente per l'appartamento dai parte della Pt_1
che agiva in sostanziale unità e delega di funzioni con i figli.
In adempimento di tale incarico l'immobile venne proposto in visita allo che non era CP_3
soddisfatto del prezzo.
Tale richiesta fu riportata e discussa dall'agenzia con la proprietà e condusse al ribasso del prezzo fino ad un valore sostanzialmente corrispondente a quello poi concordato in sede di acquisto.
17.La conclusione che deve trarsene è che, nella fattispecie, ricorre il nesso causale tra la condotta della appellata e l'affare.
La presa di contatto venditrice/potenziale acquirente, l'interesse manifestato dallo e la sua CP_3
richiesta all'agenzia limitata alla riduzione del prezzo, le conseguenti consultazioni con l'agenzia sfociate nel richiesto ribasso da parte della proprietà, la stipula di un contratto di compravendita per un prezzo sostanzialmente coincidente con il valore ribassato, sono tutti fattori che evidenziano la certa e determinante incidenza eziologica dell'originaria messa in relazione rispetto alla stipula della vendita. 18.La condotta delle parti del contratto finale (acquirente/venditori) appare, per contro, aver mirato a far decadere il mandato ed a porre un certo spazio di tempo tra fine mandato e stipula, in modo da eludere il diritto dell'agenzia.
19.Va confermata per il primo grado e rinnovata per il grado di appello, la valutazione di abusivo utilizzo dello strumento processuale .
In tema di spese processuali, la condanna pronunciata ex articolo 96, comma 3, del Cpc è volta:
• a salvaguardare finalità pubblicistiche correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi,
• a tutelare interessi della parte vittoriosa,
• a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'articolo 88 del Cpc attuata per mezzo di un abuso del processo che consiste in un' utilizzo dei poteri processuali, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per il corretto esercizio della funzione giustizia oltre che della controparte.
Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo per contro necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
Nel caso di specie sia l'opposizione in primo grado sia l'impugnazione in appello sono fondate su errate interpretazioni giuridiche e soprattutto sull'intento elusivo del diritto alla mediazione manifestatosi sia nelle condotte pre-processuali (secondo quanto avanti ampiamente argomentato) sia nell'illegittimo uso, a tal fine, anche dello strumento della resistenza processuale.
La gravità dell'abuso del processo impone al Collegio, oltre che di confermare la statuizione del
Tribunale, di liquidare il danno per il grado di appello nella misura della metà di quanto dovuto per compensi professionali nel grado stesso.
20.L'appello è integralmente respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo, unitamente alla condanna ex art. 96 II co. cpc di cui a punto che precede. 21.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge l'appello;
2-condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 9991,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;
3-condanna la parte appellante a pagare alla parte appellata, ex art. 96 III co cpc, la somma di euro 4995,50;
4-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 4 marzo 2025 .
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini