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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 4414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4414 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 17084/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.10.2024 da
1) Sig.ra Parte_1
Nata a Milano il 3 luglio 1971
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con gli Avv.ti Francesca Amato e Luca Negri con studio in Milano alla Via Passione, 8 presso i quali ha eletto domicilio telematico agli indirizzi e Email_1
Email_2
e
2) Sig. Controparte_1
Nato a Milano il 12 marzo 1959
Cittadino italiano pagina 1 di 6 Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con gli Avv.ti Andrea Alcaro e Serenella Ciocca con studio in Milano Corso Vercelli, 11 presso i quali ha eletto domicilio telematico agli indirizzi e Email_3
Email_4
con i seguenti figli: nato a [...] il [...] cittadino italiano. Persona_1
FATTO
Con ricorso depositato il 09.05.2024 la sig. adiva codesto Tribunale per Parte_1 ottenere la regolamentazione dei rapporti con il figlio minorenne nato dall'unione con il sig. Per_1
. Si costituiva in giudizio il sig. in data 29.10.2024 e a seguito del Controparte_1 Controparte_1
deposito delle rispettive memorie ex art. 473 bis 17 cpc le parti comparivano avanti il G.D dott.
Valentina Di Peppe all'udienza del 11.12.2024 facendo presente che tra le parti erano state avviate trattative per una bonaria composizione della lite.
Il Giudice pertanto rinviava per la comparizione delle parti all'udienza del 10/03/2025, ore 9.30 davanti al Got delegato dott.ssa ai fini di un tentativo di conciliazione che veniva finalizzato mediante Pt_2
accordo formalizzato alla suddetta udienza, con la conseguente richiesta delle parti di consensualizzazione del procedimento ai sensi dell'art. 473 bis 51.
Le parti dunque, dopo aver raggiunto un accordo per la risoluzione della controversia all'udienza del
10.3.2025, con successive note scritte richieste e depositate in data 29.04.2025 hanno precisato di non voler effettuare il concordato trasferimento immobiliare in seno alla sentenza ma che piuttosto intendono formalizzarlo davanti al notaio,
Tutto ciò premesso le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.04.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) il figlio minore dei sigg. e , resta Parte_1 Controparte_1 Persona_1 affidato congiuntamente al padre ed alla madre con collocamento presso quest'ultima anche ai fini della residenza anagrafica;
pagina 2 di 6 2) l'abitazione familiare sita in Milano, alla Via G.B. Cassinis 77, resta assegnata alla madre con quanto l'arreda. Il Signor completerà l'asporto dei propri effetti personali entro la CP_1
fine del mese di maggio 2025;
3) il Signor potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati nella giornata CP_1
del sabato o della domenica e, durante la settimana, almeno un giorno, tenuto conto delle esigenze scolastiche del minore e dei suoi impegni extrascolastici, nonché degli impegni lavorativi del padre che lavora su turni;
4) Il padre indicherà in ogni caso il giorno di visita con un preavviso di 48 ore e si recherà a prendere il figlio presso la di lui residenza (o all'uscita da scuola) ove lo riaccompagnerà;
5) Il periodo di vacanza natalizio verrà trascorso dal minore dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio alternativamente di anno in anno con l'uno o l'altro dei genitori, fatta salva la giornata del Natale che sarà comunque trascorsa con la madre in virtù del Credo religioso della stessa, il tutto salvo diversi accordi intercorsi tra i genitori;
6) Le vacanze pasquali saranno trascorse da alternativamente di anno in anno con l'uno o Per_1 con l'altro dei genitori per tre giorni, comprensivi della domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo;
7) Gli altri ponti di calendario seguiranno l'alternanza (25 aprile;
1° maggio;
2 giugno;
Sant'Ambrogio ed Immacolata);
8) Durante le vacanze estive, il padre trascorrerà con una settimana, previo accordo con Per_1
la madre da prendersi entro il 31 maggio di ogni anno;
9) Il tutto con salvezza di migliori accordi tra i genitori;
10) Con decorrenza dal mese di Aprile 2025 il padre corrisponderà alla madre, su coordinate iban note ([...] Banca Intesa SanPaolo) entro il giorno 5 di ogni mese ed in via anticipata l'importo omnicomprensivo di €. 350,00 (trecentocinquanta/00) somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT come per legge (primo aggiornamento aprile
2026) a titolo di contributo per il mantenimento di , mentre l'Assegno Unico (od altra Per_1
misura assistenziale che venisse prevista in sua sostituzione) sarà percepito integralmente dalla madre;
11) il Signor con atto da celebrarsi entro 60 giorni dal provvedimento del Tribunale CP_1
avanti Notaio indicato dalla cessionaria, cederà alla Signora la propria quota pari al Parte_1
pagina 3 di 6 50% della proprietà dell'ex casa famigliare sita in Milano alla Via G.B. Cassinis 77, a fronte della somma di € 20.000,00 (ventimila/00) somma così stimata al netto di alcune partite a debito maturate dal Signor nei confronti della Signora e definitivamente CP_1 Parte_1
così estinte;
la Signora provvederà in sede di trasferimento della proprietà al Parte_1
pagamento del suddetto importo a mezzo di assegno circolare intestato al Signor
[...]
CP_1
12) contestualmente al trasferimento della quota pari al 50% di proprietà a favore della Signora
la stessa si impegna a liberare il sig. mediante accollo ovvero Parte_1 Controparte_1
estinzione della corrispondente quota di capitale residuo del mutuo ipotecario n. 28122 Rep
n.8187 Racc. stipulato in data 16.12.2010 con la Banca Popolare Commercio e Industria, accollandosi la stessa acquirente ogni spesa, onere e imposta relativa al trasferimento e accollo come sopra indicato, e pertanto si accollerà il residuo mutuo (pari a circa € 32.000,00), liberando così il condebitore sig. . Controparte_1
13) le parti individuano l'immobile in appartamento per civile abitazione posto in Milano, alla Via
G.B. Cassinis 77, piano quinto interno 23, composto da due vani oltre servizi ed accessori con annesso un vano di cantina al seminterrato, secondo quanto censito dal N.C.E.U. del comune di
Milano al foglio 586 (cinquecentoottantasei), mappale 125 (centoventicinque), subalterno 23
(ventitré) – piano 5 – S1; zona censuaria 3 Cat. A3, classe 5, vani 4,5, rendita catastale €
708,84, dall'atto di rogito per atto Notaio di Milano, registrato all'Ag. Delle Persona_2
Entrate Ufficio di Milano 6 in data 17.12.2010 al N. 14352 serie 1T, del 16.12.2010;
14) il trasferimento sarà eseguito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato dalla cessionaria e che comprende tutti i diritti accessori servitù attive e passive, pertinenze e la quota proporzionale degli enti e spazi condominiali in ragione dei millesimi;
15) il cedente dichiara non esistere condizioni di prelazione legale;
16) con l'esatto adempimento di quanto concordato le parti dichiarano non avere ulteriori reciproche pretese di carattere economico;
17) le parti si rilasciano fin d'ora il proprio consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti di espatrio per il minore.
18) Le parti e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte dell'art. 473 bis n. 12 c.p.c .
pagina 4 di 6 19) Le parti rinunziano all'appello dell'emananda sentenza;
20) Spese di procedimento compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte nella quali hanno confermato le suddette condizioni e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 28.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.10.2024 da
1) Sig.ra Parte_1
Nata a Milano il 3 luglio 1971
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con gli Avv.ti Francesca Amato e Luca Negri con studio in Milano alla Via Passione, 8 presso i quali ha eletto domicilio telematico agli indirizzi e Email_1
Email_2
e
2) Sig. Controparte_1
Nato a Milano il 12 marzo 1959
Cittadino italiano pagina 1 di 6 Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con gli Avv.ti Andrea Alcaro e Serenella Ciocca con studio in Milano Corso Vercelli, 11 presso i quali ha eletto domicilio telematico agli indirizzi e Email_3
Email_4
con i seguenti figli: nato a [...] il [...] cittadino italiano. Persona_1
FATTO
Con ricorso depositato il 09.05.2024 la sig. adiva codesto Tribunale per Parte_1 ottenere la regolamentazione dei rapporti con il figlio minorenne nato dall'unione con il sig. Per_1
. Si costituiva in giudizio il sig. in data 29.10.2024 e a seguito del Controparte_1 Controparte_1
deposito delle rispettive memorie ex art. 473 bis 17 cpc le parti comparivano avanti il G.D dott.
Valentina Di Peppe all'udienza del 11.12.2024 facendo presente che tra le parti erano state avviate trattative per una bonaria composizione della lite.
Il Giudice pertanto rinviava per la comparizione delle parti all'udienza del 10/03/2025, ore 9.30 davanti al Got delegato dott.ssa ai fini di un tentativo di conciliazione che veniva finalizzato mediante Pt_2
accordo formalizzato alla suddetta udienza, con la conseguente richiesta delle parti di consensualizzazione del procedimento ai sensi dell'art. 473 bis 51.
Le parti dunque, dopo aver raggiunto un accordo per la risoluzione della controversia all'udienza del
10.3.2025, con successive note scritte richieste e depositate in data 29.04.2025 hanno precisato di non voler effettuare il concordato trasferimento immobiliare in seno alla sentenza ma che piuttosto intendono formalizzarlo davanti al notaio,
Tutto ciò premesso le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.04.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) il figlio minore dei sigg. e , resta Parte_1 Controparte_1 Persona_1 affidato congiuntamente al padre ed alla madre con collocamento presso quest'ultima anche ai fini della residenza anagrafica;
pagina 2 di 6 2) l'abitazione familiare sita in Milano, alla Via G.B. Cassinis 77, resta assegnata alla madre con quanto l'arreda. Il Signor completerà l'asporto dei propri effetti personali entro la CP_1
fine del mese di maggio 2025;
3) il Signor potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati nella giornata CP_1
del sabato o della domenica e, durante la settimana, almeno un giorno, tenuto conto delle esigenze scolastiche del minore e dei suoi impegni extrascolastici, nonché degli impegni lavorativi del padre che lavora su turni;
4) Il padre indicherà in ogni caso il giorno di visita con un preavviso di 48 ore e si recherà a prendere il figlio presso la di lui residenza (o all'uscita da scuola) ove lo riaccompagnerà;
5) Il periodo di vacanza natalizio verrà trascorso dal minore dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio alternativamente di anno in anno con l'uno o l'altro dei genitori, fatta salva la giornata del Natale che sarà comunque trascorsa con la madre in virtù del Credo religioso della stessa, il tutto salvo diversi accordi intercorsi tra i genitori;
6) Le vacanze pasquali saranno trascorse da alternativamente di anno in anno con l'uno o Per_1 con l'altro dei genitori per tre giorni, comprensivi della domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo;
7) Gli altri ponti di calendario seguiranno l'alternanza (25 aprile;
1° maggio;
2 giugno;
Sant'Ambrogio ed Immacolata);
8) Durante le vacanze estive, il padre trascorrerà con una settimana, previo accordo con Per_1
la madre da prendersi entro il 31 maggio di ogni anno;
9) Il tutto con salvezza di migliori accordi tra i genitori;
10) Con decorrenza dal mese di Aprile 2025 il padre corrisponderà alla madre, su coordinate iban note ([...] Banca Intesa SanPaolo) entro il giorno 5 di ogni mese ed in via anticipata l'importo omnicomprensivo di €. 350,00 (trecentocinquanta/00) somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT come per legge (primo aggiornamento aprile
2026) a titolo di contributo per il mantenimento di , mentre l'Assegno Unico (od altra Per_1
misura assistenziale che venisse prevista in sua sostituzione) sarà percepito integralmente dalla madre;
11) il Signor con atto da celebrarsi entro 60 giorni dal provvedimento del Tribunale CP_1
avanti Notaio indicato dalla cessionaria, cederà alla Signora la propria quota pari al Parte_1
pagina 3 di 6 50% della proprietà dell'ex casa famigliare sita in Milano alla Via G.B. Cassinis 77, a fronte della somma di € 20.000,00 (ventimila/00) somma così stimata al netto di alcune partite a debito maturate dal Signor nei confronti della Signora e definitivamente CP_1 Parte_1
così estinte;
la Signora provvederà in sede di trasferimento della proprietà al Parte_1
pagamento del suddetto importo a mezzo di assegno circolare intestato al Signor
[...]
CP_1
12) contestualmente al trasferimento della quota pari al 50% di proprietà a favore della Signora
la stessa si impegna a liberare il sig. mediante accollo ovvero Parte_1 Controparte_1
estinzione della corrispondente quota di capitale residuo del mutuo ipotecario n. 28122 Rep
n.8187 Racc. stipulato in data 16.12.2010 con la Banca Popolare Commercio e Industria, accollandosi la stessa acquirente ogni spesa, onere e imposta relativa al trasferimento e accollo come sopra indicato, e pertanto si accollerà il residuo mutuo (pari a circa € 32.000,00), liberando così il condebitore sig. . Controparte_1
13) le parti individuano l'immobile in appartamento per civile abitazione posto in Milano, alla Via
G.B. Cassinis 77, piano quinto interno 23, composto da due vani oltre servizi ed accessori con annesso un vano di cantina al seminterrato, secondo quanto censito dal N.C.E.U. del comune di
Milano al foglio 586 (cinquecentoottantasei), mappale 125 (centoventicinque), subalterno 23
(ventitré) – piano 5 – S1; zona censuaria 3 Cat. A3, classe 5, vani 4,5, rendita catastale €
708,84, dall'atto di rogito per atto Notaio di Milano, registrato all'Ag. Delle Persona_2
Entrate Ufficio di Milano 6 in data 17.12.2010 al N. 14352 serie 1T, del 16.12.2010;
14) il trasferimento sarà eseguito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato dalla cessionaria e che comprende tutti i diritti accessori servitù attive e passive, pertinenze e la quota proporzionale degli enti e spazi condominiali in ragione dei millesimi;
15) il cedente dichiara non esistere condizioni di prelazione legale;
16) con l'esatto adempimento di quanto concordato le parti dichiarano non avere ulteriori reciproche pretese di carattere economico;
17) le parti si rilasciano fin d'ora il proprio consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti di espatrio per il minore.
18) Le parti e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte dell'art. 473 bis n. 12 c.p.c .
pagina 4 di 6 19) Le parti rinunziano all'appello dell'emananda sentenza;
20) Spese di procedimento compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte nella quali hanno confermato le suddette condizioni e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 28.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
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