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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/03/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3244/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3244 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente
TRA
(P .I. ), in persona dei suoi legali Parte_1 P.IVA_1
rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata alla via Bovio n° 5, presso lo studio dell'avvocato Maria Antonietta Lammirato che la rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;
- attrice -
E
(c.f.: ), titolare dell'omonima Ditta Individuale, Controparte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Fiertler ed elettivamente domiciliato presso il suo studio corrente in Cosenza alla Via F. Acri, n° 3, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
- convenuto - avente ad oggetto: risoluzione contratto – restituzione acconto - risarcimento danni.
Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti all'udienza del 9.12.2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, la adiva il Tribunale di Cosenza affinchè, previo Parte_1 accertamento del grave inadempimento dell'Ing. titolare dell'omonima ditta Controparte_1
individuale, agli obblighi derivanti dal contratto dallo stesso sottoscritto con la , in data Pt_1
26/06/2012, fosse dichiarata la risoluzione del predetto contratto, con condanna del convenuto alla pagina 1 di 8 restituzione della somma di €. 30.000,00 incassata al momento della sottoscrizione del contratto, oltre al risarcimento del danno da quantificarsi anche equitativamente.
A fondamento della domanda deduceva che: a) aveva stipulato in data 26/06/2012 con l'Ing.
[...]
contratto di vendita, con riserva di proprietà, di alcune macchine di falegnameria nello stesso CP_1
indicate e che, nel medesimo contratto, il venditore, Ing. si impegnava al montaggio di un CP_1
capannone in località Iacoi di San Giovanni in Fiore entro l'01/12/2012, da concedere in locazione alla
, per consentire a quest'ultima impresa di avviare la fabbrica di controtelai;
b) che le parti Parte_1 concordavano il prezzo della vendita in €. 65.000,00; c) che le due obbligazioni assunte dal CP_1
erano collegate e l'eventuale inadempimento anche solo di una delle due assunte determinava un grave inadempimento, poiché la sola consegna degli attrezzi acquistati senza la consegna del capannone dove poter esercitare l'attività non sarebbe stata utile;
d) che nel Comune di San Giovanni in Fiore non esistevano in zona PIP manufatti idonei a svolgere l'attività che si proponeva di avviare la ricorrente;
e) che la ricorrente versava all'Ing. la somma complessiva di €. 30.000,00, di cui €. Controparte_1
20.000,00 mediante bonifici in data 26/06/2012, come da fattura quietanzata n. 9 emessa dal resistente ed €. 10.000,00 mediante bonifico in data 15/10/2012 di cui alla fattura quietanzata n. 15 emessa dalla resistente;
f) che il resistente non dava adempimento alle obbligazioni assunte con il contratto sottoscritto, tanto che, con nota del 13/02/2013 la ricorrente diffidava l'Ing. a provvedere CP_1
all'ultimazione del capannone ed alla consegna dei macchinari;
g) che, atteso il permanere dell'inadempimento, la invitava il resistente alla stipula di convenzione di negoziazione assistita Pt_1
con nota del 26.06.2018 che, tuttavia, aveva esito negativo;
g) che l'Ing. già nella nota del CP_1
20/04/2013 aveva riconosciuto che le operazioni di montaggio del capannone si sarebbero concluse nel mese di giugno 2023, ma che anche successivamente lo stesso non aveva comunicato la disponibilità del capannone e dell'attrezzatura di cui al contratto del 26.06.2012; h) che, in ragione della gravità dell'inadempimento del nonostante la società ricorrente avesse regolarmente provveduto ad CP_1
adempiere le proprie obbligazioni, sussistevano i presupposti per la declaratoria di risoluzione del contratto con conseguente restituzione delle somme versate, oltre agli interessi moratori ex l. 231/2002,
e per il risarcimento del danno da perdita di chance per l'impossibilità di avviare l'attività d'impresa programmata.
Si costituiva in giudizio l'Ing. quale titolare dell'omonima ditta, che eccepiva, in via Controparte_1
preliminare, l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, ne contestava la fondatezza, rilevando che fosse stata la società ricorrente a rendersi inadempiente, atteso che il capannone era stato montato nei termini contrattualmente previsti, mancando solo le opere di rifinitura, mentre la aveva provveduto a Pt_1 versare solo una parte degli importi convenuti in contratto, precisamente € 10.000,00 anziché €
pagina 2 di 8 20.000,00; che, per tale ragione, l'ing. si vedeva costretto a rallentare le lavorazioni di CP_1
rifinitura del capannone, posticipando la consegna definitiva dello stesso di qualche mese (entro giugno
2013); che, peraltro, il resistente si era reso disponibile a consegnare i macchinari e ad installarli ovunque gli fosse stato dichiarato dall'acquirente, dando seguito agli accordi contrattuali;
che, pertanto, il comportamento della società ricorrente aveva causato gravi danni in capo a questa parte resistente, in quanto i macchinari di falegnameria oggetto di vendita si trovavano in stato di abbandono e soggetti a degrado.
Chiedeva, quindi, che la domanda attorea fosse rigettata e che, in via riconvenzionale, fosse pronunciata la condanna della a versare la restante Parte_1 parte del prezzo in favore dell'Ing. ritirando i macchinari acquistati o che, in ogni Controparte_1
caso, fosse accertato che la somma versata dalla pari Parte_1
€ 30.000,00, fosse trattenuta dall'Ing. quale indennizzo per l'inadempimento Controparte_1
contrattuale posto in essere dalla ricorrente, oltre alla condanna della ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da liquidare in via equitativa.
Disposto il mutamento del rito, la causa veniva istruita mediante prova testimoniale.
All'udienza del 9.12.2024, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto sollevata dal convenuto, in quanto l'art. 8 del D.L. 132/2014 - conv. L. 162/2014 non prevede l'obbligo di instaurazione del procedimento giudiziario entro trenta giorni dal diniego o dalla mancata risposta all'invito alla stipula di negoziazione assistita, ma statuisce che la domanda giudiziale, dopo l'interruzione, può essere intrapresa nel termine di prescrizione e/o di decadenza (laddove previsto) relativo all'azione da intraprendere.
Passando all'esame del merito, la domanda di risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà stipulato tra le parti in data 26.6.2012, per inadempimento del convenuto , Controparte_1
quale titolare dell'omonima ditta, proposta dall'attrice della Parte_1
è fondata e merita accoglimento.
[...]
Risulta pacifico che tra le parti sia stato stipulato, in data 26.6.2012, un contratto di vendita, con riserva di proprietà, di alcune macchine di falegnameria nello stesso indicate e che il venditore, Ing. CP_1
si sia obbligato, altresì, al montaggio di un capannone in località Iacoi di San Giovanni in Fiore entro la pagina 3 di 8 data del 01/12/2012, da concedere in locazione alla , per consentire a quest'ultima di operare Parte_1
quale fabbrica di controtelai.
Le parti hanno concordato il prezzo della vendita in €. 65.000,00, da corrispondere, quanto ad €
20.000,00 al momento sottoscrizione della scrittura privata;
quanto ad ulteriori € 20.000,00 alla fine del montaggio del capannone in c.a.p., previsto entro il termine dell'01.12.2012 e la restante parte in n. 10 rate mensili di € 3.865,00 ciascuna. Inoltre, il venditore si è obbligato a locare il piano prima del realizzando capannone per un canone di € 1.000,00 mensili.
Ciò posto, risultano allegate le ricevute dei due bonifici di €. 10.000,00 ciascuno, eseguiti in data
26/06/2012, come da fattura quietanzata n. 9 emessa dal resistente, e di € 5.000,00 ciascuno, eseguiti in data 15/10/2012 e 30.10.2012, di cui alla fattura quietanzata n. 15 emessa dalla resistente.
La società attrice ha, quindi, allegato l'inadempimento dell'ing. quale titolare Controparte_1
dell'omonima ditta, ai propri obblighi contrattuali, rilevando che, nonostante i pagamenti eseguiti, lo stesso non avesse ultimato il montaggio e la consegna del capannone entro la data concordata dell'1.12.2012, impedendo, in tal modo, alla di intraprendere l'attività di produzione di Pt_1
controtelai, mediante i macchinari, oggetto del contratto di vendita, i quali, di conseguenza, non erano stati consegnati.
E' stata allegata, altresì, la diffida inviata con nota del 13/02/2013, con cui la società attrice ha invitato l'Ing. a provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di vendita (sia CP_1
in riferimento all'ultimazione del capannone che alla consegna dei macchinari), nonché la comunicazione inviata dal convenuto, in data 20.4.2013, con cui lo stesso ha dichiarato che “le operazioni di montaggio del capannone hanno subito rallentamenti, per come il sottoscritto ha più volte comunicato verbalmente ai compratori, per cui i lavori non possono essere conclusi prima della fine del mese di giugno c.a.. Pertanto, qualora il compratore abbia necessità di avere le macchine prima di tale data ci si dichiara disponibili sin da ora a fornirle ed installarle in un sito da voi indicato.”
Occorre ribadire che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Sez. Un., 30.10.2001
n. 13533).
Avuto riguardo al caso di specie, l'attore ha dimostrato di avere provveduto al versamento sia dell'acconto di € 20.000,00 al momento della sottoscrizione del contratto di vendita, sia dell'ulteriore pagina 4 di 8 somma di € 10.000,00 – pari alla metà dell'importo da corrispondere alla fine del montaggio del capannone, in ossequio alle condizioni contrattuali – sebbene l'ing. non avesse Controparte_1
provveduto né all'ultimazione del capannone né alla consegna dei macchinari di falegnameria.
D'altra parte, lo stesso convenuto ha riconosciuto il ritardo nell'esecuzione delle operazioni di montaggio del capannone, ammettendo che i lavori non si sarebbero potuti concludere prima della fine del mese di giugno 2013 (cfr. lettera del 20.4.2013).
In questi termini, appare del tutto inattendibile quanto dichiarato dal teste Testimone_1
(proprietario di un capannone situato difronte a quello realizzato da ) il quale ha Controparte_1
riferito di avere visto che i lavori di montaggio del capannone industriale siano stati completati entro il mese di novembre 2012 e di avere visto anche i macchinari di falegnameria all'interno dei locali di proprietà dell' ing. siti in Torretta di Crucoli, trattandosi di circostanze in contrasto con il CP_1
contenuto della lettera a firma dello stesso in data 20.4.2013, nella quale lo stesso ha CP_1
ammesso che il montaggio del capannone avesse subito rallentamenti e che sarebbe stato ultimato non prima della fine di giugno 2013.
In senso contrario, peraltro, il teste (padre di ) ha riferito che Testimone_2 Parte_1
i soci della abbiano sollecitato l'ing. a consegnare il capannone contestualmente alla Pt_1 CP_1 consegna dei macchinari per poter iniziare l'attività e che, a gennaio 2014, il figlio abbia chiesto all'ing. di restituire le somme versate in quanto il capannone non era stato mai ultimato e CP_1
consegnato, aggiungendo che lo stesso non aveva neanche mai visto i macchinari oggetto di vendita, nonostante il versamento della somma complessiva di € 30.000,00 già eseguito.
Ciò posto, alla stregua delle risultanze delle prove documentali ed orali acquisite nel giudizio, risulta accertato il grave inadempimento di , quale titolare dell'omonima ditta agli obblighi Controparte_1
assunti in forza del contratto di vendita con riserva di proprietà, concluso con la Parte_1
in data 26.6.2012, atteso che il convenuto, ad aprile 2013, non aveva ancora
[...]
adempiuto al montaggio del capannone e che le relative operazioni non si sarebbero potute ultimare prima della fine del giugno dello stesso anno, ovvero sette mesi dopo la data di scadenza concordata in contratto (1.12.2012). La mancata messa a disposizione del capannone ha, di conseguenza, impedito la consegna dei macchinari di falegnameria che si sarebbero dovuti ivi collocare, al fine di consentire alla società attrice di operare quale fabbrica di controtelai.
Né, d'altra parte, la avrebbe potuto accettare la sola consegna dei macchinari, avendo la stessa Pt_1
allegato di non poterli utilizzare, non avendo altri siti in cui sistemarli.
pagina 5 di 8 Il convenuto, peraltro, non ha dimostrato di avere comunicato alla società attrice, successivamente alla lettera del 20.4.2013, di avere ultimato il montaggio del capannone, al fine di consentire l'adempimento del contratto.
In conclusione, risultato accertato che, mentre la società attrice ha provveduto ad adempiere a quanto concordato nel contratto, mediante il versamento degli acconti alle scadenze stabilite, il convenuto non ha adempiuto a nessuna delle obbligazione assunte (montaggio capannone e consegna dei macchinari) né alle scadenze concordate né successivamente alle stesse, rendendosi inadempiente agli obblighi assunti con il contratto del 26.6.2012.
Ciò posto, va rilevato che, ai sensi dell'art. 1458 cod. civ., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'"accipiens", il dovere di restituzione, anche se le prestazione risultino ricevute dal contraente non inadempiente. In particolare, nei contratti prestazioni corrispettive, la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione stabilita dall'art. 1458, cod. civ., in ragione del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento, e, nel caso in cui questa abbia avuto per oggetto una cosa fruttifera, i relativi frutti, naturali o civili, dal giorno dell'ottenuta disponibilità (cfr. Cass. Civ., n. 18518 del 14.9.2004; Cass.
Civ., n. 7829 del 19.5.2003).
Consegue che l'attore ha diritto alla restituzione della somma di € 30.000,00 oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo, pari all'importo dei versamenti in acconto eseguiti in favore della società convenuta.
Non appare, invece, meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti dall'attore in conseguenza dell'inadempimento della ditta convenuta.
A tal fine, va ribadito che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, chi propone una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno e i comportamenti addebitati alla controparte. In particolare,
l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt.
1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno pagina 6 di 8 stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre (cfr. Cass.
Civ., n. 20889 del 17.10.2016; v. anche Cass. Civ., n. 10607 del 30.4.2010: “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza”).
Nella fattispecie in esame, la società attrice ha formulato una domanda risarcitoria generica, priva della specificazione del tipo di pregiudizio sofferto a causa dell'inadempimento del convenuto, non avendo neanche allegato gli eventuali costi superiori sostenuti per l'avvio dell'attività programmata e/o la perdita di altre occasioni favorevoli.
Consegue che non appare ravvisabile alcun pregiudizio patrimoniale sofferto dall'attore e causalmente riconducibile all'inadempimento della convenuta, suscettibile di risarcimento.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il convenuto soccombente è tenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
1) accoglie la domanda proposta dalla e, per l'effetto, Parte_1
dichiara la risoluzione del contratto del contratto di vendita con riserva di proprietà, concluso tra le parti in data 26.6.2012, per inadempimento dell'ing. , quale titolare dell'omonima Controparte_1
ditta;
2) condanna , quale titolare dell'omonima ditta, alla restituzione, in favore della Controparte_1 [...]
della somma di € 30.000,00 oltre interessi, al tasso di cui agli Parte_1
artt. 4 e 5 D. Lgs. n. 231/2002, dalla data della domanda fino al soddisfo;
3) rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attrice;
4) condanna , quale titolare dell'omonima ditta, alla rifusione delle spese processuali Controparte_1
sostenute dall'attrice che si liquidano in complessivi € 4.095,00 di cui € 286,00 per esborsi ed €
pagina 7 di 8 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a.
e c.p.a. come per legge.
Cosenza, 20.3.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3244 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente
TRA
(P .I. ), in persona dei suoi legali Parte_1 P.IVA_1
rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata alla via Bovio n° 5, presso lo studio dell'avvocato Maria Antonietta Lammirato che la rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;
- attrice -
E
(c.f.: ), titolare dell'omonima Ditta Individuale, Controparte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Fiertler ed elettivamente domiciliato presso il suo studio corrente in Cosenza alla Via F. Acri, n° 3, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
- convenuto - avente ad oggetto: risoluzione contratto – restituzione acconto - risarcimento danni.
Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti all'udienza del 9.12.2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, la adiva il Tribunale di Cosenza affinchè, previo Parte_1 accertamento del grave inadempimento dell'Ing. titolare dell'omonima ditta Controparte_1
individuale, agli obblighi derivanti dal contratto dallo stesso sottoscritto con la , in data Pt_1
26/06/2012, fosse dichiarata la risoluzione del predetto contratto, con condanna del convenuto alla pagina 1 di 8 restituzione della somma di €. 30.000,00 incassata al momento della sottoscrizione del contratto, oltre al risarcimento del danno da quantificarsi anche equitativamente.
A fondamento della domanda deduceva che: a) aveva stipulato in data 26/06/2012 con l'Ing.
[...]
contratto di vendita, con riserva di proprietà, di alcune macchine di falegnameria nello stesso CP_1
indicate e che, nel medesimo contratto, il venditore, Ing. si impegnava al montaggio di un CP_1
capannone in località Iacoi di San Giovanni in Fiore entro l'01/12/2012, da concedere in locazione alla
, per consentire a quest'ultima impresa di avviare la fabbrica di controtelai;
b) che le parti Parte_1 concordavano il prezzo della vendita in €. 65.000,00; c) che le due obbligazioni assunte dal CP_1
erano collegate e l'eventuale inadempimento anche solo di una delle due assunte determinava un grave inadempimento, poiché la sola consegna degli attrezzi acquistati senza la consegna del capannone dove poter esercitare l'attività non sarebbe stata utile;
d) che nel Comune di San Giovanni in Fiore non esistevano in zona PIP manufatti idonei a svolgere l'attività che si proponeva di avviare la ricorrente;
e) che la ricorrente versava all'Ing. la somma complessiva di €. 30.000,00, di cui €. Controparte_1
20.000,00 mediante bonifici in data 26/06/2012, come da fattura quietanzata n. 9 emessa dal resistente ed €. 10.000,00 mediante bonifico in data 15/10/2012 di cui alla fattura quietanzata n. 15 emessa dalla resistente;
f) che il resistente non dava adempimento alle obbligazioni assunte con il contratto sottoscritto, tanto che, con nota del 13/02/2013 la ricorrente diffidava l'Ing. a provvedere CP_1
all'ultimazione del capannone ed alla consegna dei macchinari;
g) che, atteso il permanere dell'inadempimento, la invitava il resistente alla stipula di convenzione di negoziazione assistita Pt_1
con nota del 26.06.2018 che, tuttavia, aveva esito negativo;
g) che l'Ing. già nella nota del CP_1
20/04/2013 aveva riconosciuto che le operazioni di montaggio del capannone si sarebbero concluse nel mese di giugno 2023, ma che anche successivamente lo stesso non aveva comunicato la disponibilità del capannone e dell'attrezzatura di cui al contratto del 26.06.2012; h) che, in ragione della gravità dell'inadempimento del nonostante la società ricorrente avesse regolarmente provveduto ad CP_1
adempiere le proprie obbligazioni, sussistevano i presupposti per la declaratoria di risoluzione del contratto con conseguente restituzione delle somme versate, oltre agli interessi moratori ex l. 231/2002,
e per il risarcimento del danno da perdita di chance per l'impossibilità di avviare l'attività d'impresa programmata.
Si costituiva in giudizio l'Ing. quale titolare dell'omonima ditta, che eccepiva, in via Controparte_1
preliminare, l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, ne contestava la fondatezza, rilevando che fosse stata la società ricorrente a rendersi inadempiente, atteso che il capannone era stato montato nei termini contrattualmente previsti, mancando solo le opere di rifinitura, mentre la aveva provveduto a Pt_1 versare solo una parte degli importi convenuti in contratto, precisamente € 10.000,00 anziché €
pagina 2 di 8 20.000,00; che, per tale ragione, l'ing. si vedeva costretto a rallentare le lavorazioni di CP_1
rifinitura del capannone, posticipando la consegna definitiva dello stesso di qualche mese (entro giugno
2013); che, peraltro, il resistente si era reso disponibile a consegnare i macchinari e ad installarli ovunque gli fosse stato dichiarato dall'acquirente, dando seguito agli accordi contrattuali;
che, pertanto, il comportamento della società ricorrente aveva causato gravi danni in capo a questa parte resistente, in quanto i macchinari di falegnameria oggetto di vendita si trovavano in stato di abbandono e soggetti a degrado.
Chiedeva, quindi, che la domanda attorea fosse rigettata e che, in via riconvenzionale, fosse pronunciata la condanna della a versare la restante Parte_1 parte del prezzo in favore dell'Ing. ritirando i macchinari acquistati o che, in ogni Controparte_1
caso, fosse accertato che la somma versata dalla pari Parte_1
€ 30.000,00, fosse trattenuta dall'Ing. quale indennizzo per l'inadempimento Controparte_1
contrattuale posto in essere dalla ricorrente, oltre alla condanna della ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da liquidare in via equitativa.
Disposto il mutamento del rito, la causa veniva istruita mediante prova testimoniale.
All'udienza del 9.12.2024, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto sollevata dal convenuto, in quanto l'art. 8 del D.L. 132/2014 - conv. L. 162/2014 non prevede l'obbligo di instaurazione del procedimento giudiziario entro trenta giorni dal diniego o dalla mancata risposta all'invito alla stipula di negoziazione assistita, ma statuisce che la domanda giudiziale, dopo l'interruzione, può essere intrapresa nel termine di prescrizione e/o di decadenza (laddove previsto) relativo all'azione da intraprendere.
Passando all'esame del merito, la domanda di risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà stipulato tra le parti in data 26.6.2012, per inadempimento del convenuto , Controparte_1
quale titolare dell'omonima ditta, proposta dall'attrice della Parte_1
è fondata e merita accoglimento.
[...]
Risulta pacifico che tra le parti sia stato stipulato, in data 26.6.2012, un contratto di vendita, con riserva di proprietà, di alcune macchine di falegnameria nello stesso indicate e che il venditore, Ing. CP_1
si sia obbligato, altresì, al montaggio di un capannone in località Iacoi di San Giovanni in Fiore entro la pagina 3 di 8 data del 01/12/2012, da concedere in locazione alla , per consentire a quest'ultima di operare Parte_1
quale fabbrica di controtelai.
Le parti hanno concordato il prezzo della vendita in €. 65.000,00, da corrispondere, quanto ad €
20.000,00 al momento sottoscrizione della scrittura privata;
quanto ad ulteriori € 20.000,00 alla fine del montaggio del capannone in c.a.p., previsto entro il termine dell'01.12.2012 e la restante parte in n. 10 rate mensili di € 3.865,00 ciascuna. Inoltre, il venditore si è obbligato a locare il piano prima del realizzando capannone per un canone di € 1.000,00 mensili.
Ciò posto, risultano allegate le ricevute dei due bonifici di €. 10.000,00 ciascuno, eseguiti in data
26/06/2012, come da fattura quietanzata n. 9 emessa dal resistente, e di € 5.000,00 ciascuno, eseguiti in data 15/10/2012 e 30.10.2012, di cui alla fattura quietanzata n. 15 emessa dalla resistente.
La società attrice ha, quindi, allegato l'inadempimento dell'ing. quale titolare Controparte_1
dell'omonima ditta, ai propri obblighi contrattuali, rilevando che, nonostante i pagamenti eseguiti, lo stesso non avesse ultimato il montaggio e la consegna del capannone entro la data concordata dell'1.12.2012, impedendo, in tal modo, alla di intraprendere l'attività di produzione di Pt_1
controtelai, mediante i macchinari, oggetto del contratto di vendita, i quali, di conseguenza, non erano stati consegnati.
E' stata allegata, altresì, la diffida inviata con nota del 13/02/2013, con cui la società attrice ha invitato l'Ing. a provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di vendita (sia CP_1
in riferimento all'ultimazione del capannone che alla consegna dei macchinari), nonché la comunicazione inviata dal convenuto, in data 20.4.2013, con cui lo stesso ha dichiarato che “le operazioni di montaggio del capannone hanno subito rallentamenti, per come il sottoscritto ha più volte comunicato verbalmente ai compratori, per cui i lavori non possono essere conclusi prima della fine del mese di giugno c.a.. Pertanto, qualora il compratore abbia necessità di avere le macchine prima di tale data ci si dichiara disponibili sin da ora a fornirle ed installarle in un sito da voi indicato.”
Occorre ribadire che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Sez. Un., 30.10.2001
n. 13533).
Avuto riguardo al caso di specie, l'attore ha dimostrato di avere provveduto al versamento sia dell'acconto di € 20.000,00 al momento della sottoscrizione del contratto di vendita, sia dell'ulteriore pagina 4 di 8 somma di € 10.000,00 – pari alla metà dell'importo da corrispondere alla fine del montaggio del capannone, in ossequio alle condizioni contrattuali – sebbene l'ing. non avesse Controparte_1
provveduto né all'ultimazione del capannone né alla consegna dei macchinari di falegnameria.
D'altra parte, lo stesso convenuto ha riconosciuto il ritardo nell'esecuzione delle operazioni di montaggio del capannone, ammettendo che i lavori non si sarebbero potuti concludere prima della fine del mese di giugno 2013 (cfr. lettera del 20.4.2013).
In questi termini, appare del tutto inattendibile quanto dichiarato dal teste Testimone_1
(proprietario di un capannone situato difronte a quello realizzato da ) il quale ha Controparte_1
riferito di avere visto che i lavori di montaggio del capannone industriale siano stati completati entro il mese di novembre 2012 e di avere visto anche i macchinari di falegnameria all'interno dei locali di proprietà dell' ing. siti in Torretta di Crucoli, trattandosi di circostanze in contrasto con il CP_1
contenuto della lettera a firma dello stesso in data 20.4.2013, nella quale lo stesso ha CP_1
ammesso che il montaggio del capannone avesse subito rallentamenti e che sarebbe stato ultimato non prima della fine di giugno 2013.
In senso contrario, peraltro, il teste (padre di ) ha riferito che Testimone_2 Parte_1
i soci della abbiano sollecitato l'ing. a consegnare il capannone contestualmente alla Pt_1 CP_1 consegna dei macchinari per poter iniziare l'attività e che, a gennaio 2014, il figlio abbia chiesto all'ing. di restituire le somme versate in quanto il capannone non era stato mai ultimato e CP_1
consegnato, aggiungendo che lo stesso non aveva neanche mai visto i macchinari oggetto di vendita, nonostante il versamento della somma complessiva di € 30.000,00 già eseguito.
Ciò posto, alla stregua delle risultanze delle prove documentali ed orali acquisite nel giudizio, risulta accertato il grave inadempimento di , quale titolare dell'omonima ditta agli obblighi Controparte_1
assunti in forza del contratto di vendita con riserva di proprietà, concluso con la Parte_1
in data 26.6.2012, atteso che il convenuto, ad aprile 2013, non aveva ancora
[...]
adempiuto al montaggio del capannone e che le relative operazioni non si sarebbero potute ultimare prima della fine del giugno dello stesso anno, ovvero sette mesi dopo la data di scadenza concordata in contratto (1.12.2012). La mancata messa a disposizione del capannone ha, di conseguenza, impedito la consegna dei macchinari di falegnameria che si sarebbero dovuti ivi collocare, al fine di consentire alla società attrice di operare quale fabbrica di controtelai.
Né, d'altra parte, la avrebbe potuto accettare la sola consegna dei macchinari, avendo la stessa Pt_1
allegato di non poterli utilizzare, non avendo altri siti in cui sistemarli.
pagina 5 di 8 Il convenuto, peraltro, non ha dimostrato di avere comunicato alla società attrice, successivamente alla lettera del 20.4.2013, di avere ultimato il montaggio del capannone, al fine di consentire l'adempimento del contratto.
In conclusione, risultato accertato che, mentre la società attrice ha provveduto ad adempiere a quanto concordato nel contratto, mediante il versamento degli acconti alle scadenze stabilite, il convenuto non ha adempiuto a nessuna delle obbligazione assunte (montaggio capannone e consegna dei macchinari) né alle scadenze concordate né successivamente alle stesse, rendendosi inadempiente agli obblighi assunti con il contratto del 26.6.2012.
Ciò posto, va rilevato che, ai sensi dell'art. 1458 cod. civ., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'"accipiens", il dovere di restituzione, anche se le prestazione risultino ricevute dal contraente non inadempiente. In particolare, nei contratti prestazioni corrispettive, la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione stabilita dall'art. 1458, cod. civ., in ragione del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento, e, nel caso in cui questa abbia avuto per oggetto una cosa fruttifera, i relativi frutti, naturali o civili, dal giorno dell'ottenuta disponibilità (cfr. Cass. Civ., n. 18518 del 14.9.2004; Cass.
Civ., n. 7829 del 19.5.2003).
Consegue che l'attore ha diritto alla restituzione della somma di € 30.000,00 oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo, pari all'importo dei versamenti in acconto eseguiti in favore della società convenuta.
Non appare, invece, meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti dall'attore in conseguenza dell'inadempimento della ditta convenuta.
A tal fine, va ribadito che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, chi propone una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno e i comportamenti addebitati alla controparte. In particolare,
l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt.
1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno pagina 6 di 8 stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre (cfr. Cass.
Civ., n. 20889 del 17.10.2016; v. anche Cass. Civ., n. 10607 del 30.4.2010: “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza”).
Nella fattispecie in esame, la società attrice ha formulato una domanda risarcitoria generica, priva della specificazione del tipo di pregiudizio sofferto a causa dell'inadempimento del convenuto, non avendo neanche allegato gli eventuali costi superiori sostenuti per l'avvio dell'attività programmata e/o la perdita di altre occasioni favorevoli.
Consegue che non appare ravvisabile alcun pregiudizio patrimoniale sofferto dall'attore e causalmente riconducibile all'inadempimento della convenuta, suscettibile di risarcimento.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il convenuto soccombente è tenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
1) accoglie la domanda proposta dalla e, per l'effetto, Parte_1
dichiara la risoluzione del contratto del contratto di vendita con riserva di proprietà, concluso tra le parti in data 26.6.2012, per inadempimento dell'ing. , quale titolare dell'omonima Controparte_1
ditta;
2) condanna , quale titolare dell'omonima ditta, alla restituzione, in favore della Controparte_1 [...]
della somma di € 30.000,00 oltre interessi, al tasso di cui agli Parte_1
artt. 4 e 5 D. Lgs. n. 231/2002, dalla data della domanda fino al soddisfo;
3) rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attrice;
4) condanna , quale titolare dell'omonima ditta, alla rifusione delle spese processuali Controparte_1
sostenute dall'attrice che si liquidano in complessivi € 4.095,00 di cui € 286,00 per esborsi ed €
pagina 7 di 8 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a.
e c.p.a. come per legge.
Cosenza, 20.3.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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