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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 83/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione 7, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
VALMASSOI GIOVANNI, Presidente e Relatore
RU RA, Relatore
LT RI, Relatore
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1069/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 105/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PADOVA sez. 2
e pubblicata il 18/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S011001300/2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S011001300/2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S011001300/2020 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S011001300/2020 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S011001300/2020 IRAP 2016
- sull'appello n. 1070/2024 depositato il 29/10/2024 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 105/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PADOVA sez. 2
e pubblicata il 18/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S011001318 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S011001318 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S011001318 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S011001318 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S011001318 IRAP 2017
- sull'appello n. 1071/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 105/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PADOVA sez. 2
e pubblicata il 18/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S011001319 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S011001319 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S011001319 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S011001319 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S011001319 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Con i tre atti di appello il geom. Ricorrente_1 deduceva, in sintesi, i seguenti motivi comuni (con specifiche per annualità):
Assenza del presupposto impositivo per gli accrediti provenienti dal GSE, asseritamente derivanti dalla cessione di crediti incentivanti in pagamento rateale di un dipinto di pregio ceduto alla famiglia Nominativo_1. Violazione dell'art. 163 TUIR (divieto di doppia imposizione) in relazione agli accrediti su carta prepagata Masterflash, già tassati in capo al locatore Nominativo_1 e alla società Società_1 S.r.l. Erronea valutazione di specifici accrediti minori (euro 921,50 nel 2016, euro 2.137,60 nel 2017, ecc.), qualificati come acconti su prestazioni successivamente fatturate.
Concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata, l'annullamento degli avvisi di accertamento per gli anni 2016, 2017 e 2018, il rimborso delle somme eventualmente versate e la condanna dell'Ufficio alle spese di entrambi i gradi.
L'Agenzia delle Entrate eccepiva preliminarmente l'inammissibilità parziale degli appelli per acquiescenza ai capi non impugnati e, nel merito, chiedeva il rigetto integrale degli appelli con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alle spese del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il geom. Ricorrente_1 esercita l'attività professionale di geometra ed è residente in [...]. Dal 2016 ricopre altresì la carica di Assessore ai Lavori Pubblici e all'Agricoltura nel Comune di Luogo_1, riconfermata nel 2021.
In data 11 aprile 2019 la Guardia di Finanza – Tenenza di Piove di Sacco avviava una verifica fiscale nei confronti del contribuente, estesa agli anni d'imposta 2014-2018, basata su indagini finanziarie sui conti correnti e sulle carte prepagate intestati al geom. Ricorrente_1. Il 21 febbraio 2020 veniva consegnato il processo verbale di constatazione (PVC), con contestazione di omessa dichiarazione di redditi di lavoro autonomo.
In particolare, sono stati oggetto di approfondimento:
● Accrediti dal Società_3: In ciascuno degli anni oggetto di accertamento, sono stati rilevati bonifici provenienti dal Società_3, per importi significativi (ad es. € 16.691,00 nel 2016,
€ 39.835,76 nel 2017, € 35.031,86 nel 2018). Secondo l'Ufficio, tali somme rappresentano compensi per attività professionale svolta dal geom. Ricorrente_1 in favore del sig. Nominativo_1, titolare di un impianto fotovoltaico. Il contribuente, invece, ha sempre sostenuto che tali accrediti costituissero il pagamento rateizzato del prezzo di un dipinto di elevato valore artistico, ceduto dalla propria famiglia al sig. Nominativo_1, il quale avrebbe provveduto al pagamento mediante la cessione dei crediti vantati nei confronti del Società_3.
● Accrediti su carta Masterflash – canoni di locazione: Sono stati rilevati accrediti per canoni di locazione (ad es. € 4.800,00 nel 2016, € 19.200,00 nel 2017) provenienti dalla Cooperativa Sociale “
Società_2”, relativi a un immobile di proprietà del sig. Nominativo_1 e successivamente oggetto di cessione del credito locatizio alla società Società_1 Srl, di cui il geom. Ricorrente_1 era socio al 25%. L'Ufficio ha contestato tali somme come utili extracontabili distribuiti ai soci, imputandoli integralmente al geom. Ricorrente_1 in ragione dell'effettiva percezione degli importi sulla carta a lui intestata.
● Altri accrediti specifici: Sono stati oggetto di contestazione ulteriori accrediti (ad es. € 921,50 nel
2016, € 2.137,60 nel 2017), che il contribuente ha giustificato come acconti o pagamenti parziali per prestazioni professionali regolarmente fatturate, ma che l'Ufficio ha ritenuto non adeguatamente documentati, rilevando incongruenze tra importi, causali e soggetti pagatori.
A seguito di contraddittorio (invito ex art.
5-ter D.Lgs. 218/1997), la Direzione Provinciale di Padova emetteva avvisi di accertamento distinti per gli anni 2014-2018. Quelli relativi al 2014 e 2015 venivano definiti con adesione e pagamento. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 il contribuente proponeva tre separati ricorsi, successivamente riuniti.
Con sentenza n. 105/02/2024 (depositata il 18 marzo 2024) la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova rigettava i ricorsi riuniti, confermando gli avvisi di accertamento e condannando il ricorrente alle spese di lite.
Avverso tale sentenza il geom. Ricorrente_1 proponeva tre distinti appelli (R.G.A. 1069/2024 per il 2016, 1070/2024 per il 2017, 1071/2024 per il 2018), chiedendo la riforma integrale. L'Agenzia delle Entrate si costituiva con controdeduzioni, eccependo preliminarmente l'inammissibilità parziale degli appelli e chiedendo nel merito il rigetto.
Con memorie ex art. 32 D.Lgs. 546/1992 il contribuente replicava alle difese dell'Ufficio. All'udienza del 2 febbraio 2026 i tre procedimenti venivano riuniti ai sensi degli artt. 29 e 61 D.Lgs. 546/1992.
ESITO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
La Corte di primo grado, riuniti i ricorsi nn. 149/2023, 150/2023 e 151/2023, li rigettava con unica sentenza, confermando gli avvisi di accertamento per gli anni 2016, 2017 e 2018.
In particolare, riteneva non credibile la tesi secondo cui gli accrediti Società_3 fossero riconducibili alla cessione di un dipinto e non a compensi professionali, qualificando la versione del ricorrente come
“singolare e assolutamente non plausibile”. Analoga valutazione negativa riguardava gli accrediti su carta
Masterflash e altri movimenti specifici, ritenuti privi di idonea giustificazione documentale.
Il ricorrente veniva condannato al pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità parziale degli appelli. La sentenza di primo grado, unica, decideva su tre ricorsi riuniti relativi a distinti avvisi di accertamento.
La proposizione di tre appelli separati non determina acquiescenza parziale, trattandosi di presupposti impositivi autonomi per annualità diverse. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11809/2006) e la disciplina processuale tributaria (artt. 29 e 61 D.Lgs. 546/1992) ammettono la pluralità di impugnazioni con successiva riunione, anche d'ufficio. I tre procedimenti vanno pertanto riuniti e decisi con unica sentenza.
Nel merito.
Gli accertamenti traggono origine da indagini bancarie ex artt. 32 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972. Per
i lavoratori autonomi gli accrediti non giustificati si presumono redditi professionali, con onere del contribuente di fornire prova analitica, specifica e non generica della loro estraneità (ex multis Cass. nn.
23592/2019, 29852/2019).
La prova deve riguardare ciascuna singola movimentazione e non può limitarsi a giustificazioni generiche o plausibili.
Quanto agli accrediti Società_3 (rilevanti per tutti e tre gli anni), il contribuente ha prodotto scrittura privata di cessione crediti, comunicazione al Società_3, fotografie del dipinto e perizia estimativa. Tuttavia, tali elementi non dimostrano in modo certo e oggettivo: (i) la titolarità originaria del dipinto in capo alla famiglia
Ricorrente_1; (ii) l'effettiva cessione dell'opera al sig. Nominativo_1; (iii) la corrispondenza tra il valore del dipinto e l'ammontare dei crediti ceduti;
(iv) l'assenza di qualsiasi relazione professionale tra le parti. La durata quindicennale dei pagamenti, inoltre, non esclude che possa trattarsi di compensi professionali dilazionati. La documentazione prodotta rimane generica e non supera la presunzione legale.
Quanto agli accrediti su carta Masterflash (canoni di locazione ceduti alla Società_1 S.r.l.), l'Ufficio ha contestato le somme come utili extracontabili distribuiti al socio Ricorrente_1, in presenza di percezione effettiva. Non sussiste violazione dell'art. 163 TUIR, atteso che i presupposti impositivi nei confronti dei diversi soggetti (reddito da fabbricati per Nominativo_1, ricavi per la società, utili per il socio) sono distinti. L'imputazione integrale al contribuente trova giustificazione nella percezione diretta delle somme sulla carta intestata a lui.
Gli accrediti minori specifici (euro 921,50 nel 2016, euro 2.137,60 nel 2017, ecc.) non risultano correlati in modo univoco e documentato alle fatture successivamente emesse, anche per disallineamenti temporali, causali e soggetti pagatori.
Questa Corte ritiene pertanto di allinearsi alla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione che è costante nel ritenere che, negli accertamenti bancari su professionisti, l'onere della prova contraria è particolarmente rigoroso. Non basta una giustificazione plausibile o una documentazione formale parziale: serve dimostrare analiticamente l'estraneità delle somme all'attività professionale e la loro non imponibilità. La tesi del “dipinto pagato con crediti Società_3 ventennali” è certamente originale, ma appare debole proprio sul piano probatorio (manca la “catena” completa: provenienza certa del quadro, accordo sul prezzo, corrispondenza valori).
La Commissione di primo grado nella sua valutazione di plausibilità, ha definito la versione del contribuente “singolare e non plausibile”, e questa valutazione di fatto è difficilmente sindacabile in appello se non adeguatamente motivata. Una costruzione così articolata (cessione crediti ultradecennale per un bene d'arte) rischia di apparire elusiva, soprattutto in assenza di alternative spiegazioni professionali altrettanto documentate.
Questa Corte ritiene di non accogliere la tesi del contribuente perchè significherebbe attenuare notevolmente la presunzione bancaria, rendendo più agevole giustificare accrediti con causali “creative” e non immediatamente verificabili.
Il sistema delle presunzioni legali sposta proprio l'onere: tocca al contribuente vincere la presunzione con prova robusta, e qui la prova appare lacunosa.
In sintesi: il nesso causale dipinto → cessione crediti Società_3 → accrediti è formalmente possibile, ma probatoriamente fragile.
In conclusione, il contribuente non ha fornito prova analitica idonea a vincere la presunzione legale.
Gli appelli devono essere rigettati e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Conferma la sentenza impugnata. Condanna parte soccombente a rifondere le spese di lite che liquida in
€ 3.000,00 oltre accessori.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione 7, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
VALMASSOI GIOVANNI, Presidente e Relatore
RU RA, Relatore
LT RI, Relatore
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1069/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 105/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PADOVA sez. 2
e pubblicata il 18/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S011001300/2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S011001300/2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S011001300/2020 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S011001300/2020 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S011001300/2020 IRAP 2016
- sull'appello n. 1070/2024 depositato il 29/10/2024 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 105/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PADOVA sez. 2
e pubblicata il 18/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S011001318 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S011001318 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S011001318 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S011001318 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S011001318 IRAP 2017
- sull'appello n. 1071/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 105/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PADOVA sez. 2
e pubblicata il 18/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S011001319 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S011001319 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S011001319 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S011001319 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6S011001319 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Con i tre atti di appello il geom. Ricorrente_1 deduceva, in sintesi, i seguenti motivi comuni (con specifiche per annualità):
Assenza del presupposto impositivo per gli accrediti provenienti dal GSE, asseritamente derivanti dalla cessione di crediti incentivanti in pagamento rateale di un dipinto di pregio ceduto alla famiglia Nominativo_1. Violazione dell'art. 163 TUIR (divieto di doppia imposizione) in relazione agli accrediti su carta prepagata Masterflash, già tassati in capo al locatore Nominativo_1 e alla società Società_1 S.r.l. Erronea valutazione di specifici accrediti minori (euro 921,50 nel 2016, euro 2.137,60 nel 2017, ecc.), qualificati come acconti su prestazioni successivamente fatturate.
Concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata, l'annullamento degli avvisi di accertamento per gli anni 2016, 2017 e 2018, il rimborso delle somme eventualmente versate e la condanna dell'Ufficio alle spese di entrambi i gradi.
L'Agenzia delle Entrate eccepiva preliminarmente l'inammissibilità parziale degli appelli per acquiescenza ai capi non impugnati e, nel merito, chiedeva il rigetto integrale degli appelli con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alle spese del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il geom. Ricorrente_1 esercita l'attività professionale di geometra ed è residente in [...]. Dal 2016 ricopre altresì la carica di Assessore ai Lavori Pubblici e all'Agricoltura nel Comune di Luogo_1, riconfermata nel 2021.
In data 11 aprile 2019 la Guardia di Finanza – Tenenza di Piove di Sacco avviava una verifica fiscale nei confronti del contribuente, estesa agli anni d'imposta 2014-2018, basata su indagini finanziarie sui conti correnti e sulle carte prepagate intestati al geom. Ricorrente_1. Il 21 febbraio 2020 veniva consegnato il processo verbale di constatazione (PVC), con contestazione di omessa dichiarazione di redditi di lavoro autonomo.
In particolare, sono stati oggetto di approfondimento:
● Accrediti dal Società_3: In ciascuno degli anni oggetto di accertamento, sono stati rilevati bonifici provenienti dal Società_3, per importi significativi (ad es. € 16.691,00 nel 2016,
€ 39.835,76 nel 2017, € 35.031,86 nel 2018). Secondo l'Ufficio, tali somme rappresentano compensi per attività professionale svolta dal geom. Ricorrente_1 in favore del sig. Nominativo_1, titolare di un impianto fotovoltaico. Il contribuente, invece, ha sempre sostenuto che tali accrediti costituissero il pagamento rateizzato del prezzo di un dipinto di elevato valore artistico, ceduto dalla propria famiglia al sig. Nominativo_1, il quale avrebbe provveduto al pagamento mediante la cessione dei crediti vantati nei confronti del Società_3.
● Accrediti su carta Masterflash – canoni di locazione: Sono stati rilevati accrediti per canoni di locazione (ad es. € 4.800,00 nel 2016, € 19.200,00 nel 2017) provenienti dalla Cooperativa Sociale “
Società_2”, relativi a un immobile di proprietà del sig. Nominativo_1 e successivamente oggetto di cessione del credito locatizio alla società Società_1 Srl, di cui il geom. Ricorrente_1 era socio al 25%. L'Ufficio ha contestato tali somme come utili extracontabili distribuiti ai soci, imputandoli integralmente al geom. Ricorrente_1 in ragione dell'effettiva percezione degli importi sulla carta a lui intestata.
● Altri accrediti specifici: Sono stati oggetto di contestazione ulteriori accrediti (ad es. € 921,50 nel
2016, € 2.137,60 nel 2017), che il contribuente ha giustificato come acconti o pagamenti parziali per prestazioni professionali regolarmente fatturate, ma che l'Ufficio ha ritenuto non adeguatamente documentati, rilevando incongruenze tra importi, causali e soggetti pagatori.
A seguito di contraddittorio (invito ex art.
5-ter D.Lgs. 218/1997), la Direzione Provinciale di Padova emetteva avvisi di accertamento distinti per gli anni 2014-2018. Quelli relativi al 2014 e 2015 venivano definiti con adesione e pagamento. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 il contribuente proponeva tre separati ricorsi, successivamente riuniti.
Con sentenza n. 105/02/2024 (depositata il 18 marzo 2024) la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova rigettava i ricorsi riuniti, confermando gli avvisi di accertamento e condannando il ricorrente alle spese di lite.
Avverso tale sentenza il geom. Ricorrente_1 proponeva tre distinti appelli (R.G.A. 1069/2024 per il 2016, 1070/2024 per il 2017, 1071/2024 per il 2018), chiedendo la riforma integrale. L'Agenzia delle Entrate si costituiva con controdeduzioni, eccependo preliminarmente l'inammissibilità parziale degli appelli e chiedendo nel merito il rigetto.
Con memorie ex art. 32 D.Lgs. 546/1992 il contribuente replicava alle difese dell'Ufficio. All'udienza del 2 febbraio 2026 i tre procedimenti venivano riuniti ai sensi degli artt. 29 e 61 D.Lgs. 546/1992.
ESITO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
La Corte di primo grado, riuniti i ricorsi nn. 149/2023, 150/2023 e 151/2023, li rigettava con unica sentenza, confermando gli avvisi di accertamento per gli anni 2016, 2017 e 2018.
In particolare, riteneva non credibile la tesi secondo cui gli accrediti Società_3 fossero riconducibili alla cessione di un dipinto e non a compensi professionali, qualificando la versione del ricorrente come
“singolare e assolutamente non plausibile”. Analoga valutazione negativa riguardava gli accrediti su carta
Masterflash e altri movimenti specifici, ritenuti privi di idonea giustificazione documentale.
Il ricorrente veniva condannato al pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità parziale degli appelli. La sentenza di primo grado, unica, decideva su tre ricorsi riuniti relativi a distinti avvisi di accertamento.
La proposizione di tre appelli separati non determina acquiescenza parziale, trattandosi di presupposti impositivi autonomi per annualità diverse. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11809/2006) e la disciplina processuale tributaria (artt. 29 e 61 D.Lgs. 546/1992) ammettono la pluralità di impugnazioni con successiva riunione, anche d'ufficio. I tre procedimenti vanno pertanto riuniti e decisi con unica sentenza.
Nel merito.
Gli accertamenti traggono origine da indagini bancarie ex artt. 32 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972. Per
i lavoratori autonomi gli accrediti non giustificati si presumono redditi professionali, con onere del contribuente di fornire prova analitica, specifica e non generica della loro estraneità (ex multis Cass. nn.
23592/2019, 29852/2019).
La prova deve riguardare ciascuna singola movimentazione e non può limitarsi a giustificazioni generiche o plausibili.
Quanto agli accrediti Società_3 (rilevanti per tutti e tre gli anni), il contribuente ha prodotto scrittura privata di cessione crediti, comunicazione al Società_3, fotografie del dipinto e perizia estimativa. Tuttavia, tali elementi non dimostrano in modo certo e oggettivo: (i) la titolarità originaria del dipinto in capo alla famiglia
Ricorrente_1; (ii) l'effettiva cessione dell'opera al sig. Nominativo_1; (iii) la corrispondenza tra il valore del dipinto e l'ammontare dei crediti ceduti;
(iv) l'assenza di qualsiasi relazione professionale tra le parti. La durata quindicennale dei pagamenti, inoltre, non esclude che possa trattarsi di compensi professionali dilazionati. La documentazione prodotta rimane generica e non supera la presunzione legale.
Quanto agli accrediti su carta Masterflash (canoni di locazione ceduti alla Società_1 S.r.l.), l'Ufficio ha contestato le somme come utili extracontabili distribuiti al socio Ricorrente_1, in presenza di percezione effettiva. Non sussiste violazione dell'art. 163 TUIR, atteso che i presupposti impositivi nei confronti dei diversi soggetti (reddito da fabbricati per Nominativo_1, ricavi per la società, utili per il socio) sono distinti. L'imputazione integrale al contribuente trova giustificazione nella percezione diretta delle somme sulla carta intestata a lui.
Gli accrediti minori specifici (euro 921,50 nel 2016, euro 2.137,60 nel 2017, ecc.) non risultano correlati in modo univoco e documentato alle fatture successivamente emesse, anche per disallineamenti temporali, causali e soggetti pagatori.
Questa Corte ritiene pertanto di allinearsi alla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione che è costante nel ritenere che, negli accertamenti bancari su professionisti, l'onere della prova contraria è particolarmente rigoroso. Non basta una giustificazione plausibile o una documentazione formale parziale: serve dimostrare analiticamente l'estraneità delle somme all'attività professionale e la loro non imponibilità. La tesi del “dipinto pagato con crediti Società_3 ventennali” è certamente originale, ma appare debole proprio sul piano probatorio (manca la “catena” completa: provenienza certa del quadro, accordo sul prezzo, corrispondenza valori).
La Commissione di primo grado nella sua valutazione di plausibilità, ha definito la versione del contribuente “singolare e non plausibile”, e questa valutazione di fatto è difficilmente sindacabile in appello se non adeguatamente motivata. Una costruzione così articolata (cessione crediti ultradecennale per un bene d'arte) rischia di apparire elusiva, soprattutto in assenza di alternative spiegazioni professionali altrettanto documentate.
Questa Corte ritiene di non accogliere la tesi del contribuente perchè significherebbe attenuare notevolmente la presunzione bancaria, rendendo più agevole giustificare accrediti con causali “creative” e non immediatamente verificabili.
Il sistema delle presunzioni legali sposta proprio l'onere: tocca al contribuente vincere la presunzione con prova robusta, e qui la prova appare lacunosa.
In sintesi: il nesso causale dipinto → cessione crediti Società_3 → accrediti è formalmente possibile, ma probatoriamente fragile.
In conclusione, il contribuente non ha fornito prova analitica idonea a vincere la presunzione legale.
Gli appelli devono essere rigettati e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Conferma la sentenza impugnata. Condanna parte soccombente a rifondere le spese di lite che liquida in
€ 3.000,00 oltre accessori.