Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 83
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Assenza del presupposto impositivo per gli accrediti GSE

    La Corte ritiene che la documentazione prodotta (scrittura privata di cessione crediti, comunicazione al GSE, fotografie del dipinto, perizia estimativa) non dimostri in modo certo e oggettivo la titolarità originaria del dipinto, l'effettiva cessione al sig. Nominativo_1, la corrispondenza tra il valore del dipinto e i crediti ceduti, né l'assenza di relazioni professionali. La durata quindicennale dei pagamenti non esclude che si tratti di compensi professionali dilazionati. La prova fornita è considerata generica e lacunosa, non superando la presunzione legale derivante dagli accertamenti bancari.

  • Rigettato
    Violazione divieto di doppia imposizione per accrediti su carta prepagata

    L'Agenzia delle Entrate ha contestato le somme come utili extracontabili distribuiti al socio Ricorrente_1, in presenza di percezione effettiva. La Corte ritiene che non sussista violazione dell'art. 163 TUIR, poiché i presupposti impositivi per i diversi soggetti (reddito da fabbricati per Nominativo_1, ricavi per la società, utili per il socio) sono distinti. L'imputazione integrale al contribuente è giustificata dalla percezione diretta delle somme sulla carta a lui intestata.

  • Rigettato
    Erronea valutazione di specifici accrediti minori

    L'Ufficio ha ritenuto tali accrediti non adeguatamente documentati, rilevando incongruenze tra importi, causali e soggetti pagatori. La Corte concorda, affermando che gli accrediti minori non risultano correlati in modo univoco e documentato alle fatture, anche per disallineamenti temporali, causali e soggetti pagatori.

  • Rigettato
    Assenza del presupposto impositivo per gli accrediti GSE

    La Corte ritiene che la documentazione prodotta (scrittura privata di cessione crediti, comunicazione al GSE, fotografie del dipinto, perizia estimativa) non dimostri in modo certo e oggettivo la titolarità originaria del dipinto, l'effettiva cessione al sig. Nominativo_1, la corrispondenza tra il valore del dipinto e i crediti ceduti, né l'assenza di relazioni professionali. La durata quindicennale dei pagamenti non esclude che si tratti di compensi professionali dilazionati. La prova fornita è considerata generica e lacunosa, non superando la presunzione legale derivante dagli accertamenti bancari.

  • Rigettato
    Violazione divieto di doppia imposizione per accrediti su carta prepagata

    L'Agenzia delle Entrate ha contestato le somme come utili extracontabili distribuiti al socio Ricorrente_1, in presenza di percezione effettiva. La Corte ritiene che non sussista violazione dell'art. 163 TUIR, poiché i presupposti impositivi per i diversi soggetti (reddito da fabbricati per Nominativo_1, ricavi per la società, utili per il socio) sono distinti. L'imputazione integrale al contribuente è giustificata dalla percezione diretta delle somme sulla carta a lui intestata.

  • Rigettato
    Erronea valutazione di specifici accrediti minori

    L'Ufficio ha ritenuto tali accrediti non adeguatamente documentati, rilevando incongruenze tra importi, causali e soggetti pagatori. La Corte concorda, affermando che gli accrediti minori non risultano correlati in modo univoco e documentato alle fatture, anche per disallineamenti temporali, causali e soggetti pagatori.

  • Rigettato
    Assenza del presupposto impositivo per gli accrediti GSE

    La Corte ritiene che la documentazione prodotta (scrittura privata di cessione crediti, comunicazione al GSE, fotografie del dipinto, perizia estimativa) non dimostri in modo certo e oggettivo la titolarità originaria del dipinto, l'effettiva cessione al sig. Nominativo_1, la corrispondenza tra il valore del dipinto e i crediti ceduti, né l'assenza di relazioni professionali. La durata quindicennale dei pagamenti non esclude che si tratti di compensi professionali dilazionati. La prova fornita è considerata generica e lacunosa, non superando la presunzione legale derivante dagli accertamenti bancari.

  • Rigettato
    Violazione divieto di doppia imposizione per accrediti su carta prepagata

    L'Agenzia delle Entrate ha contestato le somme come utili extracontabili distribuiti al socio Ricorrente_1, in presenza di percezione effettiva. La Corte ritiene che non sussista violazione dell'art. 163 TUIR, poiché i presupposti impositivi per i diversi soggetti (reddito da fabbricati per Nominativo_1, ricavi per la società, utili per il socio) sono distinti. L'imputazione integrale al contribuente è giustificata dalla percezione diretta delle somme sulla carta a lui intestata.

  • Rigettato
    Erronea valutazione di specifici accrediti minori

    L'Ufficio ha ritenuto tali accrediti non adeguatamente documentati, rilevando incongruenze tra importi, causali e soggetti pagatori. La Corte concorda, affermando che gli accrediti minori non risultano correlati in modo univoco e documentato alle fatture, anche per disallineamenti temporali, causali e soggetti pagatori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 83
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 83
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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