Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 1146
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Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Applicabilità del regime agevolativo e termini per il rimborso

    La Corte ha ritenuto che le circolari dell'Agenzia delle Entrate non abbiano forza giuridica tale da introdurre preclusioni ulteriori rispetto alla legge. Ha inoltre confermato che il termine di decadenza per il rimborso dei versamenti diretti è di 48 mesi dall'avvenuto pagamento, come previsto dall'art. 38 del D.P.R. 602/1973, e che il contribuente può chiedere il rimborso anche in dichiarazione integrativa entro tale termine. La dichiarazione dei redditi mantiene la natura di dichiarazione di scienza, emendabile nei limiti di legge.

  • Rigettato
    Decadenza dalla richiesta del regime agevolativo e termini per il rimborso

    La Corte ha ritenuto che le circolari dell'Agenzia delle Entrate non hanno valore normativo e non possono introdurre termini decadenziali diversi da quelli previsti dalla legge. Il termine di rimborso applicabile è quello quadriennale di cui all'art. 38 del D.P.R. 602/1973.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 1146
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1146
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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