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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1146/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
DI FR, RE
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5102/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11104/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 21
e pubblicata il 05/09/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. DICHIARAZIONE 30 09 2022 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3924/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Appellante: nessuno è comparso
Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ricorreva avverso una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa ad un minor rimborso Mod. 730/2022 pari ad Euro 5.846,00.
In particolare eccepiva che nel 2022 aveva trasmesso la dichiarazione modello 730/2022 ( anno di imposta 2021) indicando nella casella “ Casi particolari” ( lavoratori impatriati ex art. 16 del Dlgs
147/2015), riportando le eccedenze della dichiarazione modello redditi 2019 ( anno di imposta 2018).
L'Agenzia delle Entrate non accoglieva tale richiesta di rimborso, in attuazione di una circolare ( n.
33/2020), in quanto nel 2022 la contribuente era da ritenersi decaduta dalla richiesta del regime agevolativo ( la cui applicazione aveva indotto la stessa a richiedere il rimborso dell'eccedenza versata nel 2019): cio' in quanto, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, la contribuente avrebbe dovuto presentare richiesta scritta al datore di lavoro, che nel caso risultava omessa, e soprattutto avrebbe dovuto presentare l'istanza di rimborso, a pena di decadenza, entro due anni dall'avvenuto pagamento.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, con sentenza n. 11104/2024, accoglie il ricorso sulla base della seguente motivazione: “ Ad avviso dell'Agenzia, la contribuente con riferimento all'annualità 2019, per beneficiare del regime fiscale di cui all'art. 16 del D.Lgs n.147/2015, avrebbe dovuto applicare gli incentivi direttamente nella dichiarazione dei redditi come previsto dalla circolare 33/E/2020 oppure fare richiesta al proprio datore di lavoro. In proposito si osserva che le circolari dell'Agenzia delle Entrate non hanno la forza giuridica necessaria per introdurre preclusioni ulteriori, rispetto alle norme di legge, verso i contribuenti. In sostanza, deve ritenersi l'assenza di vincolatività di un documento di prassi che, come ricordato ex multis da Cass. 10 marzo 2017, n. 61853, non deve vincolare né il contribuente, né tantomeno il Giudice, non costituendo fonte di diritto. Il termine di decadenza stabilito dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate non ha valore normativo ed è invece da considerare valido quanto previsto dall'art. 38 del Testo unico sulla riscossione (termine quadriennale) per il rimborso. Secondo la Suprema
Corte il contribuente può chiedere il rimborso delle maggiori somme versate anche nella dichiarazione integrativa, purché ciò avvenga entro il termine di 48 mesi dal versamento, decorso il quale non può più domandarne la restituzione nel corso del giudizio instaurato avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di imborso (cfr. Cass. Civ., Sez Trib., Ordinanza n. 30151 del 20 novembre 2019). Il rimborso dei versamenti diretti di cui all'articolo 38 D.P.R. 602/1973 è esercitabile, entro il prescritto termine di decadenza, indipendentemente dai termini e dalle modalità della dichiarazione integrativa (cfr. Cass. Civ., Sez. Trib.,
Ordinanza n. 29651 del 14 novembre 2019).
Avverso detta sentenza, propone appello l'Agenzia delle Entrate, ribadendo la legittimita' del diniego di rimborso sulla base di quanto gia' specificato nell'atto impugnato ovvero in quanto nel 2022 la contribuente era da ritenersi decaduta dalla richiesta del regime agevolativo ( la cui applicazione aveva indotto la stessa a richiedere il rimborso dell'eccedenza versata nel 2019): cio' in quanto la contribuente avrebbe dovuto presentare richiesta scritta al datore di lavoro e avrebbe dovuto presentare l'istanza di rimborso, a pena di decadenza, entro due anni dall'avvenuto pagamento.
Resistente_1 si e' regolarmente costituita in giudizio per chiedere la conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle spese di parte appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello e' infondato
Letta la sentenza di primo grado, esaminati gli atti di causa e analizzata la documentazione prodotta, la
Corte ritiene che l'appello presentato dall'Ufficio debba essere rigettato per le ragioni che verranno di seguito meglio esplicitate. L'art. 16 D.lgs. 147/2015, così come modificato dall'art. 5 D.L. 34/2019, al comma 1, prevede che “I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello
Stato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni: a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano”. Il comma 2 dispone che: “Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le cui categorie vengono individuate tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3. Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream”. Prosegue poi il comma 3 a prevedere che: “Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro periodi successivi”. L'agevolazione prevista dalla predetta normativa si applica al verificarsi dei presupposti soggettivi e oggettivi indicati che, nel caso di specie, non costituiscono fatti controversi. Ciò che è controverso riguarda le tempistiche della domanda di accesso al beneficio de quo che non rappresenta, ad avviso di questa Corte, un regime opzionale per cui non può essere esclusa al contribuente la possibilità di richiedere a rimborso, anche oltre i termini ordinari di presentazione della dichiarazione, le somme versate a titolo di irpef in eccesso rispetto a quanto spetterebbe applicando il Regime agevolativo previsto per gli Impatriati. Ciò al verificarsi dei presupposti di legge per cui ne consegue che la propria dichiarazione dei redditi mantiene la natura di dichiarazione di scienza, e quindi emendabile anche attraverso istanza di rimborso nei limiti dei 48 mesi previsti dalla legge. In senso conforme la giurisprudenza di merito ( Corte di Giustizia di secondo grado della
Lombardia, sentenza n. 1118/2024; sentenza n. 2005/2024).
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore di controparte delle spese del grado, liquidate in euro 750,00, oltre spese generali ed accessori come per legge se dovuti. Così deciso in Roma in data 16 dicembre 2025
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
DI FR, RE
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5102/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11104/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 21
e pubblicata il 05/09/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. DICHIARAZIONE 30 09 2022 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3924/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Appellante: nessuno è comparso
Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ricorreva avverso una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa ad un minor rimborso Mod. 730/2022 pari ad Euro 5.846,00.
In particolare eccepiva che nel 2022 aveva trasmesso la dichiarazione modello 730/2022 ( anno di imposta 2021) indicando nella casella “ Casi particolari” ( lavoratori impatriati ex art. 16 del Dlgs
147/2015), riportando le eccedenze della dichiarazione modello redditi 2019 ( anno di imposta 2018).
L'Agenzia delle Entrate non accoglieva tale richiesta di rimborso, in attuazione di una circolare ( n.
33/2020), in quanto nel 2022 la contribuente era da ritenersi decaduta dalla richiesta del regime agevolativo ( la cui applicazione aveva indotto la stessa a richiedere il rimborso dell'eccedenza versata nel 2019): cio' in quanto, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, la contribuente avrebbe dovuto presentare richiesta scritta al datore di lavoro, che nel caso risultava omessa, e soprattutto avrebbe dovuto presentare l'istanza di rimborso, a pena di decadenza, entro due anni dall'avvenuto pagamento.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, con sentenza n. 11104/2024, accoglie il ricorso sulla base della seguente motivazione: “ Ad avviso dell'Agenzia, la contribuente con riferimento all'annualità 2019, per beneficiare del regime fiscale di cui all'art. 16 del D.Lgs n.147/2015, avrebbe dovuto applicare gli incentivi direttamente nella dichiarazione dei redditi come previsto dalla circolare 33/E/2020 oppure fare richiesta al proprio datore di lavoro. In proposito si osserva che le circolari dell'Agenzia delle Entrate non hanno la forza giuridica necessaria per introdurre preclusioni ulteriori, rispetto alle norme di legge, verso i contribuenti. In sostanza, deve ritenersi l'assenza di vincolatività di un documento di prassi che, come ricordato ex multis da Cass. 10 marzo 2017, n. 61853, non deve vincolare né il contribuente, né tantomeno il Giudice, non costituendo fonte di diritto. Il termine di decadenza stabilito dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate non ha valore normativo ed è invece da considerare valido quanto previsto dall'art. 38 del Testo unico sulla riscossione (termine quadriennale) per il rimborso. Secondo la Suprema
Corte il contribuente può chiedere il rimborso delle maggiori somme versate anche nella dichiarazione integrativa, purché ciò avvenga entro il termine di 48 mesi dal versamento, decorso il quale non può più domandarne la restituzione nel corso del giudizio instaurato avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di imborso (cfr. Cass. Civ., Sez Trib., Ordinanza n. 30151 del 20 novembre 2019). Il rimborso dei versamenti diretti di cui all'articolo 38 D.P.R. 602/1973 è esercitabile, entro il prescritto termine di decadenza, indipendentemente dai termini e dalle modalità della dichiarazione integrativa (cfr. Cass. Civ., Sez. Trib.,
Ordinanza n. 29651 del 14 novembre 2019).
Avverso detta sentenza, propone appello l'Agenzia delle Entrate, ribadendo la legittimita' del diniego di rimborso sulla base di quanto gia' specificato nell'atto impugnato ovvero in quanto nel 2022 la contribuente era da ritenersi decaduta dalla richiesta del regime agevolativo ( la cui applicazione aveva indotto la stessa a richiedere il rimborso dell'eccedenza versata nel 2019): cio' in quanto la contribuente avrebbe dovuto presentare richiesta scritta al datore di lavoro e avrebbe dovuto presentare l'istanza di rimborso, a pena di decadenza, entro due anni dall'avvenuto pagamento.
Resistente_1 si e' regolarmente costituita in giudizio per chiedere la conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle spese di parte appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello e' infondato
Letta la sentenza di primo grado, esaminati gli atti di causa e analizzata la documentazione prodotta, la
Corte ritiene che l'appello presentato dall'Ufficio debba essere rigettato per le ragioni che verranno di seguito meglio esplicitate. L'art. 16 D.lgs. 147/2015, così come modificato dall'art. 5 D.L. 34/2019, al comma 1, prevede che “I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello
Stato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni: a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano”. Il comma 2 dispone che: “Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le cui categorie vengono individuate tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3. Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream”. Prosegue poi il comma 3 a prevedere che: “Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro periodi successivi”. L'agevolazione prevista dalla predetta normativa si applica al verificarsi dei presupposti soggettivi e oggettivi indicati che, nel caso di specie, non costituiscono fatti controversi. Ciò che è controverso riguarda le tempistiche della domanda di accesso al beneficio de quo che non rappresenta, ad avviso di questa Corte, un regime opzionale per cui non può essere esclusa al contribuente la possibilità di richiedere a rimborso, anche oltre i termini ordinari di presentazione della dichiarazione, le somme versate a titolo di irpef in eccesso rispetto a quanto spetterebbe applicando il Regime agevolativo previsto per gli Impatriati. Ciò al verificarsi dei presupposti di legge per cui ne consegue che la propria dichiarazione dei redditi mantiene la natura di dichiarazione di scienza, e quindi emendabile anche attraverso istanza di rimborso nei limiti dei 48 mesi previsti dalla legge. In senso conforme la giurisprudenza di merito ( Corte di Giustizia di secondo grado della
Lombardia, sentenza n. 1118/2024; sentenza n. 2005/2024).
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore di controparte delle spese del grado, liquidate in euro 750,00, oltre spese generali ed accessori come per legge se dovuti. Così deciso in Roma in data 16 dicembre 2025