TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16830 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 57884/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile – Sezione Specializzata in materia di Impresa in persona del Giudice dott.ssa Stefania Garrisi e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c., ultimo comma, c.p.c.
TRA
con l'Avv. CALLEA GIOVANNI ANDREA Parte_1
OPPONENTE
E
in persona del l.r.p.t., con l'Avv. CIANO FABRIZIO Controparte_1
MARIA
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 12580/2021 emesso dal Tribunale di Roma il
05.07.2021
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La società agiva in via monitoria nei confronti di Controparte_1
per il pagamento di € 450.000,00, vantando un credito derivante dalla Parte_1
fideiussione prestata in data 13.10.2006 da garanzia delle obbligazioni presenti Parte_1
1
e future della la quale era risultata inadempiente nella restituzione delle Controparte_2
somme prestate in forza di un mutuo fondiario stipulato con la Banca.
Veniva dunque emesso dal Tribunale di Roma in data 05.07.2021 il decreto Ingiuntivo n.
12580/2021, con il quale si ingiungeva a l pagamento di euro 450.000,00, in Parte_1
solido con Persona_1
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva, innanzi a Parte_1
questo Tribunale, per ottenere la revoca del decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 12580/2021 emesso dal Tribunale di Roma il 05.07.2021, con cui gli veniva ingiunto il pagamento, nella qualità di fideiussore della della somma di € 450.000,00, Controparte_2
oltre interessi e spese.
Si costituiva in giudizio he resisteva nel merito alla Controparte_1
domanda attrice chiedendone il rigetto.
In particolare, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in via preliminare disporre la provvisoria esecutività del decreto opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
in via principale, respingere l'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto, confermando integralmente il D.I. opposto n. 12580/2021 – R.G.n. 28995/2021 Sempre nel merito:
Disporre la condanna ex art. 96 c.p.c. dell'opponente essendo l'opposizione palesemente infondata e strumentale ed avente scopi meramente dilatori;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore richiesta e di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque l'opponente al pagamento in favore della di quanto CP_1
ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
All'udienza del 20.10.2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Rigettata la richiesta di CTU la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, con termine per note finali sino a 10 giorni prima dell'udienza.
2
2. Con l'opposizione proposta lamenta l'opponente la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di certezza e liquidità del credito ingiunto per l'applicazione di interessi usurari.
3. Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile n. 22123/2009, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): va anzitutto accertata quindi la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
La recente giurisprudenza di merito ha ribadito che ”In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale (nel caso in esame la società opposta non ha fornito la prova della sussistenza del diritto di credito vantato)” (cfr. Tribunale
Roma, sez. X, 22/01/2015, n. 1434) e che “In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (cfr. Tribunale Arezzo, 11/01/2017, n. 34).
Nel caso di specie parte opposta ha fornito piena e adeguata prova del proprio credito depositando nella presente fase di merito i contratti che costituiscono il titolo del credito
3
depositando in sede monitoria: 1) Contratto di mutuo fondiario;
2) Atto di frazionamento e quietanza;
3) Prospetti dettagliati del credito certificati ex art. 50 tub;
4) Fidejussione del
13.10.2006 per Euro 450.000,00, (cfr. all. 1,2,3,5 alla comparsa di costituzione) e allegando l'inadempimento dell'opponente. Era dunque onere dell'opponente dare la prova di fatti estintivi della pretesa creditoria.
Ebbene l'opponente non ha, ancor prima che provato, neanche allegato la sussistenza di qualsivoglia fatto estintivo contestando in modo del tutto generico e assertivo il credito azionato.
Da disattendere completamente i motivi di opposizione attesa l'assoluta genericità dell'eccezione.
In primo luogo, va evidenziato che l'opposizione proposta è affetta da totale genericità e carenza di allegazione, ancor prima che di prova.
Costituisce principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi ad una generica contestazione ma deve nel dettaglio chiarire le proprie censure.
Nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
Sul punto si richiama l'orientamento pacifico in giurisprudenza, di legittimità e di merito secondo il quale: “Il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto comporta che tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere, o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo” (cfr., ex multiis, Cass. civ, sez. I,
16/11/2000, n. 14849; sull'onere di indicazione specifica dei fatti nell'atto di citazione, cfr. Cass. civ., sez. un., 22.5.2012, n. 8077).
Per la giurisprudenza di merito si richiama, tra le tante, la pronuncia secondo cui “Spetta al debitore avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto potendo la stessa costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il
4
debitore si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere” (Tribunale Roma, sez. IX,
07/01/2015, n. 366). Ancora, “qualora in un rapporto di c/c bancario il cliente contesti l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, nonché degli interessi usurari, da parte della banca convenuta, limitandosi ad una generica contestazione di tali modalità di svolgimento del rapporto di conto corrente, senza indicare, nemmeno approssimativamente, l'entità delle somme esatte, né producendo documenti idonei a colmare la lacuna, la domanda non può essere accolta” (Tribunale Monza, 20/10/2006).
In assenza di tali indispensabili specificazioni, l'azione proposta si pone in contrasto, oltre che con i principi del processo civile che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda specifica che si vuole proporre (art. 163 c.p.c.), anche con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., in quanto impedisce all'avversario una difesa giudiziale ed efficace e nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
Come già ritenuto in atre occasioni, tale assoluta genericità non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro e si apprezza quale “inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 30/06/2015, n. 13328, principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla materia del risarcimento del danno non patrimoniale ma afferente al principio di ordine generale concernente l'onere di specificazione dei fatti costitutivi della propria pretesa).
Si condivide inoltre l'orientamento secondo cui le carenze dal punto di vista delle allegazioni dell'atto introduttivo di un giudizio non possono essere colmate attraverso l'esame diretto della documentazione allegata (ed in particolare alla perizia di parte), in quanto “il profilo assertivo e quello probatorio devono essere comunque tenuti distinti. Del resto, anche a voler ammettere la possibilità di esaminare le risultanze dell'elaborato peritale prodotto in atti, le carenze dell'esposizione dei fatti oggetto della domanda non potrebbero comunque dirsi colmate, atteso che i dati esposti non risultano in alcun modo valutabili e verificabili, in assenza di indicazione dei criteri di calcolo e liquidazione” (Tribunale di Roma ordinanza del 12 giugno 2016). Nello stesso senso è stato affermato che: “è nulla in forma insanabile la domanda di ripetizione di indebito che
5
non indichi le singole rimesse di cui chiede la restituzione nell'atto introduttivo della lite e tale mancanza non può essere sopperita dal deposito della perizia di parte cui la domanda di indebito rinvia atteso che l'omessa esposizione dei fatti di causa pregiudica il potere di cognizione del
Giudice e il diritto di difesa del convenuto” (Tribunale di Napoli Nord, n. 107 del 16.01.2017).
Qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, come nel caso di specie, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato – unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché
l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari.
Nel caso di specie, l'opponente non specifica alcune di queste argomentazioni, si limita genericamente a dedurre che siano applicati interessi usurari, con ciò non assolvendo al proprio onere della prova ex art. 2697 c.c.
Il decreto ingiuntivo va pertanto confermato.
La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da , per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 12580/2021 emesso dal Tribunale di Roma il 05.07.2021;
- condanna lla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla Parte_1 [...]
che liquida in complessivi € 22.457,00 per compenso Controparte_1
professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
6
Così deciso in Roma, all'esito della Camera di Consiglio dell'udienza del 1 dicembre 2025, alle ore ---.
Il Giudice
dott.ssa Stefania Garrisi
7