Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/02/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 179-1/2023 procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Concorsuale, riunito nella persona dei dottori:
Erminio Rizzi presidente
Marialena Cunati giudice
Francesco Rocca giudice delegato nel procedimento di omologa del concordato preventivo di:
con sede legale in Cassolnovo Controparte_1
(27023 - PV), via Roma 135/B, P.IVA capitale sociale sottoscritto Euro 260.000 P.IVA_1
(duecentosessantamila/00), interamente versato, C.F. e numero di iscrizione al Registro Imprese di
Pavia: , iscritta al R.E.A. di Pavia al n. 0133325 (di seguito: Società), in persona del P.IVA_1
liquidatore e legale rappresentante Sig. rappresentata e difesa, tra loro disgiuntamente, Parte_1
dagli Avv.ti Roberto Belloni (C.F. ) e Silvia Belloni (C.F. CodiceFiscale_1 [...]
); C.F._2
ha emesso la seguente
SENTENZA
La ricorrente è stata ammessa ex artt. 40, 84-88 e ss. CCII alla Controparte_1
procedura di concordato con continuità aziendale indiretta con decreto in data 3.6.2024, alla cui motivazione si rimanda per la definizione degli elementi essenziali del piano e della proposta.
“…Nell'ottobre dell'anno 2022, preso atto della situazione di difficoltà che ha colpito la ricorrente, la Società ha stipulato un contratto di affitto di ramo di azienda con la
[...]
(di seguito per brevità anche A.D.D., ndr). Controparte_2
L'affittuaria si è impegnata, inoltre, all'acquisto della piena proprietà del ramo d'azienda affittato per l'importo di € 90.000, come da proposta irrevocabile allegata (cit. Allegato 16), nonché del magazzino, nello stato di fatto in cui si trova, per l'importo di € 40.000, nel caso in cui si addivenisse alla stipulazione del contratto definitivo di compravendita del ramo d'azienda, così come risulta dall'ulteriore proposta irrevocabile allegata (cit. Allegato 14), fermo restando che tale
1
Il Piano che viene appresso brevemente illustrato - ed al quale interamente si rinvia - come attestato nella relazione di asseverazione prodotta (cit. Allegato 6), è idoneo ad assicurare gli obiettivi che la Società si è prefissata entro un arco temporale della durata di circa 3 anni
(assumendo, per semplicità descrittiva dello sviluppo del Piano, che il provvedimento di omologa venga pronunciato entro il 30 settembre 2024).
Il Piano prevede la continuità aziendale (sia pure in via indiretta, posto che, in ultima analisi,
l'attività d'impresa verrà proseguita da un soggetto terzo, cioè dall'acquirente del ramo d'azienda di cui si è detto …” (pp. 42-43 del ricorso).
In estrema sintesi il piano si si fonda sui seguenti assunti:
- incasso dei residui canoni di affitto del ramo d'azienda;
- dismissione del ramo di azienda nell'orizzonte temporale previsto dal Piano (31 dicembre 2024) al valore minimo di € 90.000, così come indicato nella proposta irrevocabile d'acquisto di cui al cit.
Allegato 16, i cui proventi saranno destinati al soddisfacimento dei creditori. Al riguardo, il Piano prevede, altresì, la cessione del magazzino al valore minimo di Euro 40.000 indicato nella proposta irrevocabile di cui al cit. Allegato 14, e la cessione di impianti e macchinari per euro 10.000, il tutto, ovviamente, mediante procedure competitive da effettuare prima della scadenza del contratto di affitto di ramo d'azienda;
-incasso dei residui crediti vantati dalla ricorrente nei confronti dei terzi;
-incasso dei proventi della eventuale dismissione del compendio immobiliare di proprietà della Società;
-incasso dei canoni di locazione relativi alle porzioni di immobile oggetto di locazione
(almeno fino alla data di perfezionamento dell'eventuale contratto di cessione della proprietà del compendio immobiliare della Società).
Gli impegni di pagamento assunti verso i creditori sono i seguenti.
-pagamento integrale di tutte le obbligazioni prededucibili, incluse le spese di procedura, quelle sorte in occasione o in funzione della stessa (tra cui i compensi dei professionisti che, a vario titolo, hanno assistito o supportato la Società nell'ambito del concordato) pari a € 204.579.
2 La soddisfazione dei debiti assistiti da privilegio/prelazione, pari a complessivi € 666.776,86, viene prevista integralmente (inclusi gli interessi di legge) per i dipendenti (art.2751 bis n.1): €
639.229,14 (di cui € 22.799,46 per interessi); per i professionisti (art.2751 bis n.2): € 25.775,77; per le imprese artigiane (art.2751 bis n.5): € 1.771,95.
Il concordato prevede la formazione delle seguenti classi: classe 1 (personale), classe 2 (professionisti), classe 3 (fornitori privilegiati), classe 4 (banche garantite degradate), classe 5 (inps), classe 6 (erario), classe 7 (enti locali), classe 8 (fornitori chirografari), classe 9 (fornitore iva di rivalsa degradata), classe 10 (banche chirografarie), classe 11
(clienti c/acconti in contenzioso), classe 12 (clienti c/acconti).
Le percentuali di pagamento per le diverse classi sono indicate nella tabella contenuta alle pagine
50 e ss. del ricorso, che di seguito si riassumono: classi 1, 2, 3 al 100%; classe 4 al 7%, classe 5 al 6,7%, classe 6 al 6,4085%, classe 7 al 5%, classe 8 al 30%, classe 9 al 30%, classe 10 al 25%, classe 11 al 25%, classe 12 al 25%.
I termini dei pagamenti sono i seguenti:
classe 1 entro il 31 marzo 2025, classe 2 entro il 30 giugno 2025, classe 3 entro il 30 giugno 2025,
classe 4 entro il 30 giugno 2025, classe 5 entro il 30 giugno 2025, classe 6 entro il 30 giugno 2025,
classe 7 entro il 30 giugno 2025, classe 8 entro il 30 giugno 2025, classe 9 entro il 30 giugno 2025,
classe 10 entro il 30 giugno 2025, classe 11 entro il 30 giugno 2025, classe 12 entro il 30 giugno
2025.
Va premesso che il Tribunale ha indetto, con decreto del 3.6.2024, l'apertura della procedura competitiva ai sensi dell'art. 91 CCII.
Il Commissario ha dato atto che entro il termine del 2.8.2024 non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse per l'acquisto del ramo d'azienda e del magazzino oggetto della proposta irrevocabile di acquisto dell'affittuaria.
Con la relazione definitiva ai fini del voto ex art. 107, co. 6, CCII depositata il 28.10.2024 il
Commissario ha reso le seguenti conclusioni.
Qualificato il concordato come concordato in continuità indiretta, ha ritenuto che il piano concordatario assicuri ai creditori una soddisfazione maggiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
In particolare, “con il concordato in continuità, stante l'esistenza di una proposta irrevocabile di acquisto per il ramo d'azienda e per le rimanenze in esso contenuta, viene assicurato ai creditori un ricavato altrimenti difficilmente raggiungibile in caso di vendita dei singoli asset, preservando il valore degli intangibles ed evitandone la dispersione di valore;
...con il concordato in continuità, sono assicurate risorse esterne per € 150.000,00, che permettono di aumentare in misura
3 significativa la percentuale offerta ai creditori chirografari, assente in caso di liquidazione giudiziale;
…non risultano presentate proposte concorrenti;
…a seguito di pubblicità ex art. 91
CCII, non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse, restando pertanto valida l'offerta irrevocabile di acquisto presentata con il piano, a dimostrazione che in caso di liquidazione il ricavato sarebbe sicuramente inferiore a quello prospettato” (p. 19 della relazione).
Con la relazione sull'esito del voto ai sensi dell'art. 110 CCII il Commissario ha dato atto che il concordato non è stato approvato in quanto non è stato raggiunto il voto favorevole in tutte le classi.
La proposta è stata approvata unicamente da 6 classi su 12, ossia dalle classi 1,2,3,8,9 e 12.
Il debitore, con ricorso depositato in data 19.11.2024, ha comunque chiesto l'omologazione del concordato in base al combinato disposto degli artt. 88, 109, co. 5 e 112, co. 2, CCII.
In particolare, il debitore ha dedotto che con l'applicazione del c.d. cram down (omologazione forzosa) nei confronti degli enti rappresentativi dell'amministrazione finanziaria e dei gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie (INPS e Agenzia delle Entrate), ai sensi dell'art. 88
CCII, si raggiunge la maggioranza delle classi.
Tale meccanismo è applicabile dal Tribunale quando l'adesione di tali enti è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi e la proposta di soddisfacimento di detti soggetti è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.
A parere del ricorrente “gli importi di euro 71.621,77 ed euro 34.256,96 proposti dall'esponente, rispettivamente, all'Agenzia delle Entrate ed all'INPS non verrebbero certamente incassati dalle stesse qualora il concordato in continuità indiretta non avesse seguito e dovesse aprirsi la procedura di liquidazione giudiziale” (…).
“Posto che a fronte dell'applicazione del “cram down” si avrebbe il voto positivo della maggioranza delle classi votanti (ricordiamo che l'esito della votazione ha visto 6 classi esprimere voto positivo e 6 classi voto negativo) e che sussistono le altre condizioni previste dall'art.112 CCII
e cioè:
-il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1 lettera c) è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
-il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevono complessivamente un trattamento più favorevole rispetto alle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;
-nessun creditore riceverà più dell'importo del proprio credito;
-la proposta è stata approvata dalle classi 1-2 e 3 titolari di diritti di prelazione;
l'esponente ritiene che sussistano gli estremi per l'omologa del concordato”.
4 Con memoria depositata il 24.12.2024 l' di Pavia, ha Parte_2 proposto opposizione all'omologazione del concordato preventivo.
Non si sono registrate altre opposizioni.
Il creditore opponente ha eccepito quanto segue.
Punto a): l'inosservanza dell'art. 112, co. 2, CCII.
Il creditore erariale ha dedotto che l'omologazione forzosa si applica unicamente al concordato liquidatorio e non al concordato in continuità.
A sostegno ha richiamato la relazione della Corte di cassazione – Ufficio del Massimario e del
Ruolo del 15 settembre 2022 secondo cui “Non si ritiene, invece, stante la già individuata specialità di questa norma (art. 88, co. 2 bis, CCII, ndr) che i medesimi effetti del cram down, limitatamente a tributi e contributi, possono essere raggiunti attraverso la cross class cram down di cui all'articolo
112, comma 2, giacché altrimenti rischierebbe di non avere senso la formulazione conservata dall'articolo 88, comma 2-bis. Del resto, la esclusività che la norma in commento continua a declamare non può essere “annacquata” dal ricorso ad un istituto che la medesima norma non richiama: la stessa mantiene fermo l'art. 109 comma 1, ma nessun rilievo è dato all'art. 112 comma 2 che, stante la specialità della presente disposizione, appare perciò arduo ritenere possa trovare spazio rispetto ai debiti erariali, anche in via analogica”.
Ha altresì evidenziato che le norme sul cram down fiscale sono norme di carattere eccezionale, insuscettibili di applicazione analogica.
Ha poi richiamato un precedente di questo Tribunale del 23 luglio 2024 che ha rigettato la richiesta di omologa forzosa in caso di mancanza dei presupposti dell'art. 112 CCII.
Il Tribunale in quell'occasione ha negato l'omologazione forzosa in quanto “la proposta non ha raggiunto il voto della maggioranza e non ha ottenuto nemmeno il voto favorevole di un creditore che riceve un trattamento deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria” (c.d. creditore maltrattato).
Punto b): Inammissibilità e assenza di causa della proposta.
Punto b 1): A parere del creditore Agenzia delle Entrate il concordato in continuità indiretta ha come finalità precipua quella di tutelare l'interesse dei creditori e preservare, nella misura possibile,
i posti di lavoro.
“Nel caso di specie non si ravvisa la tutela dei posti di lavoro dal momento che con l'affitto
d'azienda non vengono trasferiti i dipendenti della società…Peraltro, la stessa società
[...]
. non solo non ha acquisito dipendenti della società, ma ad oggi Controparte_3 non risulta averne assunti. Dall'analisi del piano industriale depositato risulta che solo dal 2025 ritiene di assumere un dipendente” (…).
5 “Il fatto che il 7 ottobre 2022 avesse deciso di licenziare gli ultimi quattro dipendenti (omettendo di documentare il licenziamento di , avvenuto nella stessa data), peraltro in parte Controparte_4 legati da rapporti di parentela con l'amministratore, senza alcun preavviso come da stralcio lettera di licenziamento di seguito riportata…non fa altro che avvalorare la natura liquidatoria della procedura. Infatti la società poco dopo, in data 26 ottobre 2022, si è messa in liquidazione volontaria senza che vi fosse il benché minimo intento di tutelare i posti di lavoro. Né tantomeno può essere letta come preservazione dei posti di lavoro il fatto che il figlio del liquidatore,
[...]
, anch'esso licenziato il 7 ottobre 2022 (data desunta dalla certificazione unica inviata CP_4
dalla non documentata nel riscontro della società), si sia CP_1 Controparte_1 ricollocato nel mondo del lavoro assumendo l'amministrazione, sotto altro nome della società di famiglia, come invece invocato nelle controdeduzioni”.
Punto b 2): “Il ricorso di ammissione al concordato, l'attestazione, il piano e la relazione 105 non prestano alcuna attenzione alla compagine sociale della società Controparte_2
[...]
Punto b 3): L'anomalia in questione, cioè l'anticipazione del pagamento di alcuni dipendenti rispetto ad altri, come riconosce la stessa opponente, è stata chiarita dalla società in concordato e pertanto non occorre indugiare oltre sul punto.
Punto b 4): L'opponente denuncia la previsione per cui la consulenza del legale rappresentante della in favore della società affittuaria è stata prevista solo in Controparte_1 prossimità dell'omologazione della procedura e non dal 2022, data di costituzione della società affittuaria.
Punto b 5): “Né nella relazione della dott.ssa e nemmeno in quella dell'attestatore…viene Per_1
specificato se la Società fosse titolare di diritti a tutela della proprietà intellettuale, ossia di brevetti, o di disegni o di know how protetto (…).
Tale richiesta di chiarimenti è stata evasa nelle “controdeduzioni” semplicemente adducendo che non sussistono brevetti depositati, senza menzionare progetti depositati/know how protetto”.
L'opponente poi censura che nella valorizzazione del ramo d'azienda non si sarebbe tenuto conto del pacchetto clienti acquisito dall'affittuaria.
Ha denunciato altresì l'irrisorietà dei canoni di locazione in conseguenza del contratto stipulato con la società A.D.D. del 1.10.2022 (canone locatizio annuo € 780), contratto stipulato con A.D.D. il CP_ 1.8.2023 (canone locatizio annuo € 3.600), contratto stipulato con EC Soc. Coop. (canone locatizio annuo € 24.000).
6 Punto b 6): Il contratto di affitto di ramo d'azienda sarebbe stato stipulato con un canone estremamente irrisorio di € 9.000,00 annui (€ 750,00 mensili) “senza peraltro comprendere come si sia potuto cedere i Contratti e ordini in corso ad un importo così esiguo”.
Punto b 7): “Con gli esercizi 2021 e 2022 sono intervenute rilevanti svalutazioni contabili delle rimanenze, come meglio precisato a pg. 10 e 11 della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale…Tali svalutazioni vengono semplicemente rappresentate, senza minimamente analizzarle al fine di scongiurare un'eventuale responsabilità in capo all'Amministratore per eventuali azioni risarcitorie”.
Conclude l'opponente che “le predette anomalie portano a ritenere che la procedura, per i motivi sopra esposti, si sostanzi in realtà in un concordato liquidatorio, privando i creditori delle garanzie che la legge prescrive nella suddetta ipotesi”.
Punto c): violazione dell'art. 84 CCII. Assenza di convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria.
Denuncia la mancata previsione di un soddisfacimento del 20% ai creditori privilegiati degradati.
Infine, ha osservato che è stata prevista l'intera prededucibilità del credito dei professionisti che hanno prestato la propria attività per la presentazione della procedura in luogo della misura del 75% prevista dall'art. 6, co. 1 lett. c), CCII.
*****
Ciò premesso, possono esaminarsi i singoli rilievi svolti dall'opponente anche alla luce del parere motivato sull'opposizione reso dal Commissario.
Punto a)
In primo luogo, è condivisibile l'osservazione commissariale secondo cui la lettura preferibile del complesso di norme citate dall'opponente muove a favore della compatibilità dell'applicazione del cram down fiscale anche al concordato in continuità.
In tal senso si condivide il pronunciamento del Tribunale di Napoli del 24.4.2024 secondo cui il mancato richiamo dell'art. 88, co. 2 bis, CCII all'art. 109, co. 5 (che stabilisce le regole di approvazione del concordato in continuità), può superarsi tenuto conto che “lo stesso comma 5, a sua volta, fa rinvio alla regola contenuta nell'art. 112 CCII, con un sistema di rimandi sulla base dei quali risulta possibile l'“aggancio” del cram down fiscale e previdenziale anche al concordato con continuità aziendale”.
Inoltre, osserva il Tribunale di Napoli che difficilmente si spiegherebbe il senso del riferimento, contenuto all'art. 88, co. 2, CCII alla necessità che l'attestazione del professionista indipendente
7 preveda che, relativamente ai crediti tributari e contributivi, si evidenzi nel concordato in continuità aziendale la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale.
La norma instaura un evidente collegamento con il successivo comma 2 bis che prevede l'omologazione forzosa proprio in caso di trattamento conveniente o semplicemente non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria e soprattutto con l'art. 87, co 3, CCII, secondo cui l'attestazione del professionista indipendente nel concordato in continuità aziendale deve riguardare anche la circostanza che il piano assicuri a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.
“E comunque, su tutte le precedenti considerazioni di ordine tecnico risulta preminente
l'argomentazione che fa leva sulla ratio dell'istituto del cram down fiscale e previdenziale, che ha evidentemente la sua matrice nella necessità di superare ingiustificati dinieghi da parte degli enti finanziari e previdenziali al cospetto di soluzioni di carattere transattivo non peggiorativi rispetto all'alternativa liquidatoria, ma che consentano la salvaguardia dei valori aziendali e la tutela dei conseguenti livelli occupazionali, che sono i principi informatori della stessa direttiva comunitaria
c.d. Insolvency …” (Trib. Napoli cit.).
Va poi in senso decisivo il terzo correttivo al codice della crisi che ha previsto espressamente l'estensione della omologazione forzosa fiscale anche al concordato in continuità aziendale con il nuovo comma quattro dell'art. 88 CCII.
Va precisato che in base all'art. 56 del d.lgs. n. 136/2024 la disposizione in commento (introdotta dall'art. 21, co. 4, del citato decreto legislativo) non si applica alle procedure pendenti.
Tuttavia, una presa di posizione univoca del legislatore in questo senso assume certamente un peso notevole nell'interpretazione di un quadro normativo previgente di incerta lettura.
Va osservato che non appare pertinente il precedente di questo Tribunale, citato dall'opponente, del
23.7.2024.
In quell'occasione il Tribunale, peraltro in uno scenario ancora non interessato dal terzo correttivo al codice, ha negato che potesse applicarsi il cram down fiscale nel caso in cui si pretendeva di considerare come favorevole il voto contrario espresso dall'Agenzia delle Entrate ai fini dell'applicazione dell'art. 112, co. 2, lett. d, seconda parte.
Si trattava, cioè, di un caso in cui il concordato non aveva raggiunto la maggioranza delle classi e, ciò nonostante, il debitore chiedeva l'omologazione del concordato sulla scorta del voto di una sola classe (la c.d. classe maltrattata).
Come del resto riporta anche l'opponente, si voleva “individuare in Agenzia delle Entrate tale creditore, il cui voto favorevole non sarebbe quello manifestato (Agenzia delle Entrate ha
8 espressamente votato contro) ma quello forzato dal cram down fiscale in applicazione dell'art. 88, comma secondo bis, CCII”.
In altri termini, in quell'occasione il ricorrente voleva che il Tribunale considerasse come forzatamente positivo il voto espresso dall'Agenzia delle Entrate e ottenere l'approvazione del concordato con l'approvazione della sola classe maltrattata (ossia la classe che sarebbe almeno parzialmente soddisfatta rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione).
Ben diverso è il caso che ci occupa in cui invece con la forzatura del cram down è raggiunta la maggioranza delle classi.
Dunque, si versa nell'ipotesi di cui alla prima parte dell'art. 112, co. 2, lett. d in cui la “proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione”.
Va quindi rilevato che non c'è contraddizione tra la soluzione oggi prescelta e la decisione del
Tribunale del 23.7.2024, riguardando le due decisioni ipotesi differenti.
Può passarsi all'esame degli ulteriori rilievi dell'opponente.
Punto b 1)
A parere del Tribunale è fondata l'osservazione commissariale secondo cui «la conservazione dei posti di lavoro non [sia] una condizione sine qua non, ma tutt'al più un incentivo alla salvaguardia dei posti di lavoro legati alla continuità aziendale che viene perseguita, là dove tuttavia vi siano posti di lavoro in essere che debbano essere preservati. Non a caso viene riportata la dicitura
“nella misura possibile” senza porre un limite numerico di riferimento.
L'assenza nel caso di specie della presenza di dipendenti, in quanto i relativi rapporti di lavoro risultano essere cessati in data antecedente l'apertura della procedura, non può precludere il raggiungimento delle finalità della procedura stessa e della continuità aziendale, che nel caso di specie viene ravvisata nel passaggio dell'azienda intesa come “l'universitas di beni materiali - immateriali e di rapporti giuridici – economici suscettibili di consentire l'esercizio dell'attività di impresa”, definizione ormai consolidata».
Punto b 2)
Anche sul punto non si ravvisano criticità.
Il commissario ha osservato che la compagine sociale dell'affittuaria non risulta un elemento limitativo od ostativo.
Tra l'altro si è già detto che la procedura competitiva indetta dal Tribunale non ha riscosso offerte migliorative o semplici manifestazioni di interesse.
9 Ha correttamente osservato il Commissario, altresì, che le limitazioni di tipo soggettivo, rispetto alle procedure di ristrutturazione, devono essere espresse (cfr. art. 109, co. 6, CCII).
Punto b 3)
Il punto, come si è detto sopra, è stato chiarito dalla ricorrente e pertanto non occorre indugiare oltre.
Il commissario ha chiarito che l'esclusione dal voto di , e è dipesa Controparte_4 Per_2 Per_3 dal fatto che essi sono parenti dell'amministratore della società e pertanto esclusi dal voto ai sensi dell'art. 109, co. 6, CCII.
Punto b 4)
Al riguardo il collegio non ravvisa particolari anomalie.
Il commissario ha osservato che “è stato presumibilmente ritenuto importante convogliare su un soggetto con adeguata esperienza ed in grado di trasmettere il Know How necessario per la riuscita della continuità aziendale”.
Punto b 5)
L'opponente richiama alcune osservazioni fatte dalla dott.ssa professionista Persona_4 incaricata a periziare l'azienda dal Commissario giudiziale, la quale ha evidenziato degli elementi di criticità rispetto alla valutazione del complesso aziendale.
La dott.ssa pur riscontrando alcune criticità, tuttavia, precisa che “detta valorizzazione, Per_4 nella sostanza dell'offerta presentata, è depressa rispetto ad una compravendita priva delle problematicità connesse alla necessità di dover adire ad una procedura concorsuale, ma al tempo stesso questo minor valore è sia giustificabile dalla situazione contingente, sia tutelato dalla presenza delle procedure competitive richieste dal Concordato Preventivo” (…).
La dott.ssa conclude poi sostenendo che “Il piano industriale della ADD dà garanzia sulla Per_4 possibilità che questa riesca ad onorare i propri impegni”.
In via assorbente si osserva, ad ogni modo, che il ramo d'azienda in discorso è stato già oggetto di offerta sul mercato, in forza di procedura competitiva che si è innestata all'interno della presente procedura concordataria, con esito negativo.
Ragion per cui si ritiene che non possa dirsi palesemente incongrua la valutazione fatta in sede concordataria dalla ricorrente.
In ordine alla eventuale presenza di diritti intellettuali tutelati, come brevetti, marchi o in genere know-how protetto, il commissario ha confermato quanto dichiarato dal debitore, ossia che tali beni immateriali non sono presenti.
10 Il commissario ha osservato sul punto che “la mancanza di diritti intellettuali tutelati e pertanto
l'impossibilità di vendere autonomamente gli stessi, non permetterebbe di valorizzare il know-how legato allo storico aziendale della società che potrà passare solo insieme alla cessione CP_6
del ramo di azienda, senza la quale i beni venduti singolarmente risulterebbero limitati a poche migliaia di euro relative al magazzino e ai beni materiali, suscettibili di ulteriore svalutazione nell'ambito delle vendite competitive”.
Circa l'irrisorietà dei canoni di locazione - l'osservazione riguarda i due contratti con - il CP_7 commissario ha precisato, relativamente a uno dei due contratti, che si tratta di “irrisorie porzioni di immobile pari a mq 30, che giustificano il canone esiguo concordato, non essendo agevole individuare sul mercato altri contraenti interessati, a causa della difficile adattabilità delle predette porzioni a diverse attività commerciali”.
In linea generale, ha concluso il Commissario, che “pur comprendendo, dall'ottica dell'Agenzia delle Entrate, i dubbi sollevati circa la congruità dei canoni di affitto, ritiene che l'obbiettivo primario della procedura non sia tanto quello di avere lievi incrementi di reddito legati agli affitti ma di ottenere il massimo risultato legato alla cessione del ramo di azienda”.
In relazione alla mancata previsione di un diritto di opzione per l'acquisto a favore dei conduttori il
Commissario ha efficacemente replicato che “si ricorda come il piano concordatario preveda la cessione dell'intero immobile e non di porzioni dello stesso, il tutto sempre nell'ottica della massimizzazione del ricavato, che non sarebbe possibile là dove lo stesso venisse frazionato o risultasse occupato”.
Punto b 6)
In ordine al denunciato rischio di sottrazione di attivo a carico della procedura in conseguenza della cessione di alcuni contratti e ordini in corso in favore dell'affittuaria, il debitore ha eccepito che Contr
“detti contratti, se non rilevati dall'affittuaria avrebbero comportato, per la un ulteriore debito concordatario pari agli acconti incassati (€ 168.978) a fronte di un valore delle rimanenze pari a zero dato il sostanziale disinteresse di terzi a subentrare nella realizzazione dei manufatti di cui si verte (si tratta di macchine estremamente personalizzate e difficilmente realizzabili da terze realtà).
Conseguentemente nella valutazione del ramo d'azienda queste commesse hanno un valore pari a zero” (note della società ricorrente del 23.10.2024).
Le osservazioni di parte debitrice appaiono logiche e coerenti, tenuto conto del contesto del piano, e possono quindi accogliersi.
Punto b 7)
11 Anche la censura attinente alla rilevante svalutazione contabile delle rimanenze appare superabile.
Il Commissario ha chiarito che “stante la crisi che ha investito il settore, nonché il negativo investimento nel settore dei cogeneratori, risulterebbe pertanto ammissibile l'azione attuata dalla società, al fine anche del rispetto di una rappresentazione corretta e veritiera del bilancio, senza che ciò comporti necessariamente una responsabilità dell'organo amministrativo, che ha invece adempiuto puntualmente ai propri doveri”.
L'opponente assume che la svalutazione delle rimanenze possa configurare una responsabilità risarcitoria dell'organo amministrativo, senza però addurre gli elementi a sostegno o comunque specificare ulteriori temi di indagine che avrebbero dovuto essere approfonditi dall'organo commissariale.
Punto c)
Rispetto alla previsione della prededuzione per i professionisti che hanno operato in funzione della domanda di concordato, effettivamente la proposta non è rispettosa del dettato dell'art. 6, co. 1, lett.
c, CCII in quanto tali crediti professionali sono indicati in prededuzione per il 100% del credito anziché per il 75%.
Ad ogni modo il Commissario ha confermato che tale errore nel confezionamento della proposta non ha inficiato la corretta graduazione dei crediti.
Tutti i creditori con il privilegio ex art. 2751 bis c.c. sono in ogni caso pagati integralmente, per cui sia che il residuo 25% sia considerato in prededuzione, sia che sia considerato, più correttamente, come credito assistito dal privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., ciò non muta i termini dei pagamenti.
Quanto sopra complessivamente osservato induce a ritenere non fondata l'osservazione dell'Agenzia delle Entrate secondo cui il concordato in esame si configuri come un malcelato concordato liquidatorio.
L'art. 84, co. 2, CCII prevede che “la continuità aziendale può essere diretta, con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di ….affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso”.
Proprio tale ultima evenienza ricorre nel caso in esame. Il concordato va pertanto indubbiamente qualificato come concordato in continuità indiretta.
Non sono perciò pertinenti le osservazioni dell'Agenzia delle Entrate con riferimento alla mancata previsione della soddisfazione dei creditori nei termini previsti dall'art. 84, co. 4, CCII, disposizione applicabile appunto unicamente al concordato con liquidazione del patrimonio.
12 Le osservazioni dell'Agenzia delle Entrate circa la minore convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria non appaiono circoscritte e pertanto possono convalidarsi le conclusioni della ricorrente al riguardo, confermate dal Commissario e dai propri periti dott.ssa e Ing. Per_4 che hanno appurato l'idoneità dei valori espressi con riferimento al ramo d'azienda e agli Per_5
immobili.
Peraltro, rispetto al ramo d'azienda, si ribadisce che lo stesso è già stato messo alla prova del mercato in sede di vendita competitiva disposta dal Tribunale.
P.Q.M.
visti gli artt. 48 e 112 CCII;
OMOLOGA il concordato preventivo presentato da Controparte_1
CONFERMA
l'incarico di Commissario Giudiziale in capo alla dott.ssa Persona_6
DISPONE che l'esecuzione delle operazioni di liquidazione non afferenti ai beni attratti alla continuità indiretta (per le quali vedi le prescrizioni di cui all'elenco che segue) avvenga sotto la vigilanza del
Commissario giudiziale, che riferirà semestralmente al Tribunale con le relazioni di cui successivo punto k); le vendite dovranno essere effettuate secondo le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale in quanto compatibili (art. 214 e ss. CCII);
Visto l'art. 118 CCII;
DISPONE
LE SEGUENTI MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONCORDATO IN CONTINUITÀ:
a. il Legale rappresentante, ogni 6 mesi, redige una relazione sulla situazione patrimoniale aggiornata sulla scorta delle scritture contabili, indicando, per ciascuna voce attiva e passiva, le variazioni intervenute rispetto al periodo precedente;
la stessa è corredata da una relazione sullo stato della procedura dalla quale emergano le attività in corso e le iniziative che il legale rappresentante deve o intende assumere per la prosecuzione, gli eventuali incarichi conferiti a terzi e l'andamento delle attività da questi compiute, nonché il presumibile termine della procedura;
b. il Legale rappresentante informa prontamente per via scritta il Commissario giudiziale di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo a un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario;
c. per le (eventuali) cessioni dei rami d'azienda attualmente affittati il Legale rappresentante deve preventivamente informare il commissario giudiziale;
d. le somme comunque riscosse dal Legale rappresentante sono immediatamente versate sui
13 conti correnti già intestati alla debitrice i cui estratti sono comunicati semestralmente al
Commissario giudiziale in allegato alla relazione indicata sub b); le somme di sola pertinenza della procedura devono essere versate su di un apposito conto corrente intestato alla procedura concorsuale;
e. il Legale rappresentante, sentito il parere del comitato dei creditori e del Commissario giudiziale e previa comunicazione al Giudice delegato, provvede, nel minor tempo possibile, nel rispetto delle cause di prelazione e in proporzione delle rispettive ragioni di credito, a distribuire tra i creditori concorrenti le somme ricavate in esecuzione del piano;
f. il Legale rappresentante effettua i pagamenti mediante assegno circolare non trasferibile o mediante bonifico bancario, previo parere favorevole del Commissario giudiziale e successiva trasmissione a quest'ultimo e al Giudice delegato della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
g. il Legale rappresentante informa il Giudice delegato dell'esistenza di creditori contestati, condizionali o di creditori irreperibili, in modo tale che il Tribunale possa prendere i provvedimenti previsti dall'art. 112 CCII;
h. il Legale rappresentante informa il Giudice delegato e il Commissario giudiziale di ogni circostanza che possa costituire il presupposto di provvedimenti di risoluzione o annullamento della procedura;
i. il Legale rappresentante presenta il conto della gestione dell'intero periodo in cui si è svolta la procedura, ai sensi dell'art. 231 CCII e, effettuato il riparto finale, propone al Giudice delegato ISTANZA DI ARCHIVIAZIONE della procedura;
j. il Commissario giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, deve informare immediatamente i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa a loro riservata ai sensi degli artt. 119, 120 CCII;
k. il Commissario giudiziale deve redigere semestralmente i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130, comma 9, CCII, dando altresì conto delle attività compiute dalla società nel periodo e del rispetto delle previsioni del piano concordatario;
conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma 9.
RISERVA
la nomina del comitato dei creditori al giudice delegato;
DISPONE che la cancelleria provveda a pubblicare la presente sentenza a norma dell'art. 48, comma 5, CCII e a comunicarla alla debitrice e al Commissario giudiziale;
che il Commissario giudiziale provveda a comunicare la presente sentenza a tutti i creditori.
Pavia, 11.2.2025
Il presidente
Erminio Rizzi
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