Articolo 210 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 209Articolo 211
Versione
1 gennaio 1993
Art. 210.
(Velocita' teorica ed effettiva
delle macchine agricole semoventi)
1. La velocita' massima teorica per costruzione delle macchine agricole semoventi di cui all'articolo 57 del codice deve essere calcolata secondo tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
2. La velocita' massima effettiva deve essere verificata secondo tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
3. Alle velocita' massime del veicolo indicate dal costruttore e rientranti nei limiti previsti dall'articolo 57 del codice, si applicano le tolleranze previste al riguardo dalle normative comunitarie.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente