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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/07/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1054/23 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa iscritta al n. 1054/23 R.G.; preso atto che l'udienza del 19 giugno 2025, destinata alla discussione orale della causa, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; viste le note di trattazione scritta depositate in atti;
visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero 1054/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Melito Porto Parte_1 C.F._1
Salvo (RC), via Roma n. 7, presso lo studio dell'Avv. Marino Maurizio Punturieri, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
ATTORE
CONTRO
(P.I. , subentrata a , in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo,
Pag. 1 a 14 giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata in Locri (RC), via I Maggio n. 72, presso lo studio dell'Avv. Nicola Pelle;
CONVENUTA
OGGETTO: assicurazione sulla vita;
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 19.6.2025.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 25.10.2023, conveniva in Parte_1 giudizio subentrata a al fine di ottenere Controparte_1 Controparte_2
l'accertamento della nullità del contratto assicurativo a contenuto finanziario cd. vita, denominato
“CATTOLICA&RISPARMIO Piani Futuri”, dallo stesso stipulato in data 20.12.2016 presso l' di Siderno (RC), con conseguente richiesta di restituzione Controparte_3 delle somme versata pari ad € 21.000,00. A sostegno della propria domanda, il deduceva di Pt_1 aver scoperto solo al momento della risoluzione del contratto da parte della compagnia assicurativa che il prodotto acquistato prevedeva il versamento di un premio unico ricorrente annuale e che esso comportava l'assunzione di rischi maggiori rispetto a quelli rappresentati dall'intermediario in sede di sottoscrizione della proposta di polizza, contestando altresì di non aver ricevuto il contratto finale e il fascicolo informativo. Tanto premesso e sulla scorta delle ulteriori argomentazioni illustrate nell'atto introduttivo del giudizio, parte attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertate le ragioni di parte attrice, dichiarare nulla la polizza n. 6542390 denominata
“Cattolica&Risparmio Piani Futuri” e, di conseguenza, annullarla come gli atti ad essa successivi ovvero la risoluzione della Compagnia con condanna al rimborso della Parte_2 somma versata pari ad €. 210000,00; Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Si costituiva in giudizio, mediante comparsa depositata telematicamente in data 22.12.2023, la quale, nel contestare quanto ex adverso dedotto, insisteva per il rigetto delle Controparte_1 domande attoree, evidenziando la temerarietà delle avverse difese, da valutare anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Celebrata la prima udienza, erano rigettate le istanze istruttorie richieste da parte attrice. Sottoposta alle parti la questione relativa all'eventuale nullità della polizza per l'omesso rispetto degli artt. 21 e
23 del d.lgs. n. 58/1998 e dei correlati obblighi di forma-contenuto prescritti dal Regolamento
Pag. 2 a 14 emanato dalla il giudizio era da ultimo rinviato, per la discussione orale, all'udienza del 19 CP_4 giugno 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte.
RITENUTO IN DIRITTO
Le domande attoree sono infondate e non meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminare al vaglio della loro fondatezza, è la qualificazione del contratto stipulato tra le parti.
L'attore, nella specie, ha agito in giudizio al fine di far valere la nullità del “contratto assicurativo a contenuto finanziario c.d. vita, denominato “CATTOLICA&RISPARMIO Piani Futuri”, dallo stesso stipulato in data 20.12.2016 presso l' di Siderno (RC)”. Controparte_3
A venire in rilievo è, in particolare, un “contratto di assicurazione a vita intera a premi unici ricorrenti e premi unici aggiuntivi con prestazioni legate al valore delle quote di fondi interni e al rendimento di una gestione separata e con prestazione addizionale in caso di morte” che, come tale, rientra nell'ampio genus delle polizze o assicurazioni sulla vita “Unit Linked”.
Come noto, le polizze o assicurazioni sulla vita “Unit Linked” o “Index Linked" designano particolari figure contrattuali, formalmente denominate contratti di assicurazione sulla vita – essendo il rischio assicurato comunque rappresentato dalla morte ovvero dalla sopravvivenza del contraente alla scadenza di un determinato termine - che presentano profili di specialità o atipicità rispetto al modello di contratto di assicurazione delineato dal codice, in quanto l'erogazione del capitale o della rendita è collegata (linked) all'andamento di fondi interni assicurativi (“Unit
Linked”) o di titoli (“Index linked”), potendo essere escluso anche qualsiasi rendimento minimo.
In base alle loro caratteristiche, tali polizze possono essere suddivise in linked garantite, linked parzialmente garantite e linked pure. Nello specifico:
- le polizze guaranteed unit linked garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima;
- le polizze partial guaranteed unit linked riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione solo parziale dei premi versati;
- nelle polizze Unit linked cd. pure la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, realizzandosi un collegamento "integrale" al valore sottostante delle quote di investimento.
Può dirsi, quindi, che, mentre nelle polizze guaranteed o partial garanteed, l'assicuratore assume su di sé, con diverse gradualità, un rischio demografico, nel senso che, al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana all'assicurato, viene comunque sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, anche a prescindere dal valore sottostante delle
Pag. 3 a 14 quote dei fondi comuni di investimento, che potrebbe essersi ridotto rispetto ai premi versati o addirittura azzerato, nelle polizze Unit linked "pure" il rischio di investimento è totalmente a carico dell'assicurato, con la conseguenza che, in caso di azzeramento del valore delle quote, nulla è dovuto da parte dell'assicuratore (cfr. Cass. n. 6061 del 18.4.2012; Cass. n. 6319 del 5.3.2019; Cass.
n. 9418 del 9.4.2024).
Un richiamo a tale tipologia di polizze si rinviene nell'art. 2, comma 1, numero III, D. Lgs. n.
209/2005, ai sensi del quale è previsto che le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento, rientrano nel ramo III.
La Suprema Corte ha, di recente, precisato che sono attratte dall'ambito di applicazione della citata norma non tutte le polizze Unit linked, ma solo quelle guaranteed e partial garanteed, in cui è riconosciuta, in ogni caso, all'assicurato una somma apprezzabile non legata al rischio finanziario;
le polizze Unit linked pure invece, in quanto assimilabili a veri e propri contratti di investimento finanziario, sono soggette alla disciplina dettata dal TUF (Cass. n. 9418 del 9.4.2024).
Spetta, dunque, al giudice operare “una preliminare qualificazione dello specifico contratto concluso dalle parti, in modo da evidenziare quei caratteri individuanti che consentano di ricondurre il contratto stesso, a seconda dei casi, ad una funzione assicurativa, ad una funzione mista o ad una funzione di mero investimento finanziario”, interpretando il contratto “al fine di stabilire se esso, al di là del nomen iuris attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di performance sia per intero addossato all'assicurato)” (cfr. Cass. n. 17156 del 25.06.2025).
Nella specie, dal modulo di proposta contrattuale depositato in atti dalla Compagnia assicurativa, emerge che il in data 20.12.2016, ha sottoscritto la polizza “CATTOLICA&RISPARMIO Pt_1
Piani Futuri”, a vita intera, a premio unico ricorrente (pari ad € 21.000,00), da corrispondere per dieci anni, con rateizzazione annuale, investendo il 100% del premio nel Fondo interno
[...]
2025, dopo aver letto e ricevuto in consegna la scheda sintetica, le condizioni CP_5 contrattuali, il glossario e la nota informativa. Fermo restando che era espressamente prevista la facoltà del contraente di decidere, all'atto di sottoscrizione della proposta, se investire i premi nei fondi interni o nella Gestione separata, secondo percentuali dallo stesso definite, il Pt_1 investendo il premio interamente nel predetto fondo, ha assunto il rischio, espressamente evidenziato nella documentazione contrattuale allegata, che, in conseguenza dell'andamento
Pag. 4 a 14 negativo del valore delle quote, l'entità delle prestazioni corrisposte dalla Compagnia fosse inferiore ai premi versati “ivi incluso il valore di riscatto” e ciò in quanto le prestazioni contrattuali pattuite erano espresse in quote del Fondo prescelto “il cui valore dipendeva dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote erano la rappresentazione”.
Più nello specifico, il meccanismo di funzionamento del Fondo interno prescelto dal era il Pt_1 seguente: i premi erano inizialmente investiti, secondo la scelta assunta dal contraente in sede di sottoscrizione del modulo di proposta, nel Fondo Interno CP FLEX GARANTITO 2025; alla scadenza del Fondo Interno (7.1.2025), già secondo le concordate pattuizioni negoziali, era previsto il trasferimento automatico del controvalore delle quote del Fondo nella Gestione Separata
RI.SPE.VI., senza l'applicazione di costi ulteriori per l'operazione di “switch automatico”.
Come espressamente indicato nelle condizioni contrattuali, per le somme investite nel Fondo
Interno, la compagnia assicurativa non assicurava alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo in qualsiasi momento, ma solo alla scadenza del Fondo interno, secondo le modalità descritte alla Sezione C della Nota informativa.
Dalla lettura della predetta Sezione, emerge che, durante l'operatività del fondo, in caso di abbassamento del rendimento del “Risky Asset” oltre livelli tali da compromettere l'obiettivo di garanzia del capitale, era ammesso l'inserimento di titoli obbligazionari con cedola emessi da Paesi dell'area euro e da primari Istituti finanziari a elevata solidità creditizia e che, alla data di scadenza del Fondo, il valore unitario garantito della quota sarebbe stato pari al maggiore tra i valori unitari della quota stessa registrati a partire dall'8 gennaio 2007 (e, quindi, anche nel corso degli anni antecedenti alla stipula del contratto).
Una volta trasferito il controvalore delle quote nella gestione separata RI.SPE.VI. alla scadenza del predetto fondo, la Compagnia assicurava il consolidamento del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente.
A fronte della corresponsione del premio unico ricorrente, la compagnia assicurativa si assumeva, per tutta la durata della vita dell'assicurato, il rischio di dover liquidare il capitale in caso di suo decesso agli eredi legittimi (oltre che nell'eventualità di riscatto esercitato dallo stesso contraente).
Al momento del decesso dell'assicurato, il capitale era calcolato in base a quanto previsto dall'art. 13.1 delle Condizioni di Assicurazione.
In particolare, dalla lettura del citato articolo, emerge che il capitale era costituito dalla somma del capitale complessivo, moltiplicato per una percentuale variabile in base alla fascia d'età dell'assicurato al momento del decesso. Il capitale complessivo era indicato come la somma tra il
Pag. 5 a 14 controvalore totale delle quote del Fondo o dei Fondi Interni possedute dal Contraente alla data di ricezione del certificato di morte dell'Assicurato da parte della compagnia (pari al prodotto del numero delle quote per il valore unitario di cui all'art. 15.1) e il capitale rivalutato investito nella
Gestione Interna Separata RI.SPE.VI.; il fattore di moltiplicazione massimo previsto in contratto era correlato all'età del ricorrente al momento della morte in un range compreso tra il 5% e lo 0,50%
(quest'ultimo operante allorquando, al momento della morte, l'assicurato avesse avuto l'età di 70 anni e oltre).
In caso di riscatto, esercitabile solo in caso di versamento di premi pari al doppio di quelli previsti per il primo anno sulla base del premio unico ricorrente per la periodicità prevista, era pattuita, ai sensi dell'art. 18 delle Condizioni di Assicurazione, la possibilità di riscuotere un valore di riscatto pari alla somma, al netto dei costi, del capitale rivalutato nella Gestione Interna Separata e del controvalore delle quote dei Fondi Interni posseduti dal Contraente, determinato secondo le modalità previste dall'art. 15.1..
Tanto considerato, tenuto conto dei principi giurisprudenziali indicati in premessa, il Tribunale, ritiene che il contratto in concreto sottoscritto dal abbia una causa prevalentemente Pt_1 finanziaria.
E, infatti, la scelta contrattuale del è stata quella di investire il premio unico ricorrente – Pt_1 interamente versato per il primo anno al momento di sottoscrizione della polizza, a cui sono stati detratti i costi indicati in polizza - nel Fondo Interno CP FLEX GARANTITO 2025 con la conseguenza che: 1) fino alla data della scadenza del fondo, per espressa previsione contrattuale, in caso di decesso dell'assicurato (o anche in caso di riscatto), non era assicurata alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo, essendo il valore della prestazione erogabile determinato in base al valore delle quote del fondo, le quali, a loro volta, dipendevano dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote erano rappresentazione che, quindi, ben avrebbero potuto avere un andamento negativo, così azzerando la prestazione dovuta dalla Compagnia assicurativa;
2) dopo la scadenza del fondo (7.1.2025), era sì prevista, sin dal momento della stipula del contratto, una parziale garanzia di restituzione dei premi versati (essendo pattuito un valore unitario garantito della quota del Fondo e il trasferimento del controvalore delle quote del Fondo nella gestione
RI.SPE.VI), e, tuttavia, poiché la garanzia dell'entità minima delle prestazioni assicurate dipendeva ugualmente dal valore delle quote del fondo interno, di fatto, la prestazione della compagnia era comunque condizionata dalla maggiore o minore redditività dell'investimento.
Pag. 6 a 14 In tale particolare congegno negoziale, la causa assicurativa, seppur evidentemente subvalente rispetto alla causa finanziaria, non appare, tuttavia, del tutto elisa atteso che: 1) l'emittente si era, in ogni caso, impegnata ad offrire una prestazione supplementare collegata al destino umano del sottoscrittore, “assicurandogli”, in caso di decesso, non solo la liquidazione dell'investimento per come nel frattempo maturato, ma anche una maggiorazione del capitale variabile in base all'età al momento della morte (che, tenuto conto dell'età dell'assicurato al momento della stipula del contratto, era pari al 5% fino al 7.1.2025), di per sé non irrisoria;
2) inoltre, se, per un verso,
l'assicurato, dal momento della stipula del contratto al momento di scadenza del fondo (nella specie, per un totale di anni nove), assumeva un maggiore rischio finanziario, nei termini sopra descritti, per altro verso, alla scadenza del fondo, essendo oltretutto garantito il valore unitario della quota investita, un tale rischio era destinato a ridursi in modo apprezzabile, atteso che, dopo il trasferimento del controvalore delle quote nella gestione separata RI.SPE.VI., la compagnia assicurativa si obbligava a corrispondere, al momento della morte, non solo il capitale – di cui assicurava il consolidamento di anno in anno - ma anche la maggiorazione espressa in percentuale, variabile in funzione dell'età dell'assicurato al momento del decesso (cfr. per considerazioni analoghe, Tribunale Ascoli Piceno, n. 2033/2022; Trib. Vicenza, n. 949/2023).
Tenuto conto delle predette condizioni contrattuali, della durata della copertura assicurativa, nonché del fatto che la prestazione della Compagnia era, in ogni caso, correlata all'età dell'assicurato al momento della morte (“rischio demografico”), non può invero sostenersi la mancanza di causa della pattuizione negoziale.
La prevalenza della causa finanziaria, tuttavia, è destinata a riverberarsi sull'individuazione della disciplina applicabile. Come precisato dalla condivisibile giurisprudenza di merito, infatti, in tal caso, deve trovare applicazione la disciplina del tipo contrattuale prevalente e, pertanto, trova applicazione la disciplina prevista dal TUF nonché il Regolamento Consob n. 11522/1998 e succ. mod. (cfr. Trib. Napoli, n. 2911/2025; Corte di Appello Lecce, 27/2/2020; Trib. Reggio Calabria, n.
559/2023).
Merita, invero, osservarsi che, tenuto conto della data di stipula del contratto (dicembre 2016), si sarebbe pervenuti ad analoga conclusione pur laddove fosse stata considerata prevalente, nella specie, la causa assicurativa, in virtù della disciplina prescritta dall'art. 25-bis, comma 1 del TUF.
Tale norma, nel testo ratione temporis applicabile, in particolare, stabiliva: “1. Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione.
2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di
Pag. 7 a 14 cui all'articolo 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all'articolo 6, commi
2 e 2-bis, lettere d), e), i), j), l), m) ed n), all'articolo 8, commi 1 e 2, e all'articolo 10, comma 1, nonché i poteri di cui all'articolo 7, comma 1. 6. 6. L'IVASS e la si comunicano CP_4 reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione. Ciascuna autorità può chiedere all'altra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza.”. Ai sensi dell'art. 1 TUF ('Definizioni'), nel testo vigente ratione temporis, per “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione” (art. 1 lett. w-bis) dovevano intendersi “le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”.
Pertanto, già solo per effetto delle modifiche introdotte all'art. 25 bis prima dal D.Lgs. n. 303/2006 е poi dal D.Lgs. n. 164/2007, le polizze “Unit linked” stipulate nel 2016, come quella oggetto di causa, sono soggette alla disciplina di cui agli artt. 21 e 23 TUF, a prescindere da qualsiasi considerazione in ordine alla prevalente natura assicurativa o finanziaria di tali prodotti.
Non vale in senso contrario osservare che l'equiparazione - quanto alle regole da rispettare nella fase di commercializzazione - dei prodotti finanziari-assicurativi ai prodotti finanziari puri sarebbe limitata alle sole ipotesi in cui il collocamento sia effettuato direttamente dall'impresa di assicurazione emittente oppure dai soggetti abilitati di cui all'art. 1, comma 1, lett. r) del TUF (quali banche e SIM), come sostenuto dalla parte convenuta.
L'art. 25 bis citato, come detto, richiama l'applicabilità degli art. 21 e 23 TUF anche in relazione alla fase di "collocamento" dei prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, non introducendo alcuna distinzione in relazione al soggetto che li distribuisce (cfr. Corte d'Appello di
Roma 1469/2023). Sul punto, va osservato che la qualificazione del contratto presuppone l'analisi della causa e dei suoi contenuti e prescinde dalla qualità soggettiva dell'emittente o dell'intermediario, dovendosi condividere sul tema quanto già osservato dalla giurisprudenza di merito, secondo cui la norma in oggetto rende applicabili gli artt. 21 e 23 ai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, essendo irrilevante il canale distributivo adottato, in quanto tale lettura è l'unica coerente con la finalità, sottesa all'intervento legislativo, di garantire maggior tutela al sottoscrittore. In particolare, è stato precisato che “La circostanza oggettiva che detti prodotti, anche se emessi da Imprese di Assicurazione, avessero dette connotazioni (anche finanziarie) ha indotto il legislatore ad approntare una forma seppure minima di garanzia
Pag. 8 a 14 estendendo alla fase di collocamento di detti prodotti gli obblighi informativi e di forma già previsti dal Tuf per i prodotti finanziari puri. In questa ottica, il canale distributivo è assolutamente neutro
e irrilevante perché la tutela del sottoscrittore si collega alla natura del prodotto collocato e non al soggetto che fisicamente lo colloca (se direttamente l'impresa di assicurazione che emette la polizza oppure un agente), soggetto che -nella prospettiva del sottoscrittore destinatario della normativa di protezione- non può determinare la sottrazione alla normativa di garanzia. Né tale sottrazione può ricavarsi dalla constatazione che il potere di vigilanza della fosse CP_4 indirizzato soltanto sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione rimanendo gli agenti e i broker assicurativi soggetti al potere di vigilanza dell'IVASS; diversamente detto e tenuta ben presente la finalità dell'art. 25 bis comma 1 Tuf, il regime del controllo sul soggetto collocatore della polizza unit linked non può incidere sull'applicabilità o meno degli artt. 21 e 23 Tuf;
diversamente opinando si esporrebbe il sottoscrittore ad una difformità di trattamento a seconda che la polizza gli venga proposta dall'Impresa di assicurazione emittente oppure da un agente, conclusione che risulta illogica laddove, invece, ciò che rileva è che quel particolare tipo di polizza assicurativa presenti contenuti anche finanziari che esigono un obbligo informativo e di forma rafforzato (…) La normativa del 2018 ha poi semplicemente fatto confluire direttamente nel codice delle assicurazioni la disciplina di protezione del sottoscrittore già dettata nel Tuf per i prodotti finanziari emessi dalle Imprese di Assicurazione, introducendo il capo III ter (Requisiti supplementari per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi) mentre l'attuale Tuf all'art. 25 ter (“Prodotti di investimento assicurativo”) prevede che La distribuzione dei prodotti
d'investimento assicurativi è disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo IX del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, e dalla normativa europea direttamente applicabile” (cfr. in questo senso
Corte di Appello di Torino n. 520/2022 nonché, nello stesso senso, ex multis, Corte d'Appello di
Milano n. 1123/2021 dell'8.04.2021; Tribunale di Torino n. 8/2023; Tribunale di Arezzo n.
171/2023; Corte di Appello di Roma n. 1469/2023; Corte di Appello di Ancona n. 20.12.2022).
Ferme le superiori considerazioni, tuttavia, la domanda di nullità avanzata dall'attore – invero, genericamente formulata tramite un mero rinvio a circostanze fattuali - non è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Anzitutto, non può revocarsi in dubbio l'esistenza di un accordo negoziale tra le parti con oggetto determinato volto a realizzare una specifica funzione economico – sociale, che si atteggia nei termini sopra riportati (cfr., in senso conforme, Trib. Milano, n. 4762/2023).
Pag. 9 a 14 Ciò può dirsi in quanto il modulo di proposta contrattuale pacificamente sottoscritto dal oltre Pt_1
a riportare l'oggetto della pattuizione, la durata del contratto, la linea di investimento prescelta,
l'ammontare e le modalità di corresponsione del premio (nelle forme del premio unico ricorrente), contiene anche la dichiarazione con cui il contraente espressamente attesta, prima della sottoscrizione della proposta di polizza, di aver ricevuto e preso visione della scheda sintetica, della nota informativa, del glossario e delle condizioni di assicurazione nonché la dichiarazione in cui manifesta la volontà di accettare integralmente il contenuto delle condizioni contrattuali ricevute in consegna;
a loro volta, queste ultime recano in modo articolato tutte le caratteristiche del prodotto acquistato, le modalità di calcolo ed i rischi connessi alla soluzione di investimento prescelta, ivi incluso il dettagliato regolamento del fondo interno CP FLEX GARANTITO 2025 prescelto dal contraente. L'attore non ha espressamente disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce alle singole dichiarazioni rese che, quindi, sono idonee a provare il raggiungimento dell'accordo tra le parti.
Re melius perpensa, si ritiene che, proprio in considerazione della pacifica sottoscrizione delle predette dichiarazioni da parte del sia rispettato, nella specie, anche il requisito della forma Pt_1 scritta richiesto dall'art. 23 TUF, in quanto il contratto si è formato secondo lo schema proposta – accettazione, con il modulo di proposta sottoscritto dall'attore, a cui non è seguito alcun diniego da parte della Compagnia assicurativa. Non si ritiene, invece, che fosse necessaria la sottoscrizione di un altro contratto quadro (la cui omessa sottoscrizione non è stata neppure allegata dalla parte attrice [cfr. Cass. n. 5249 del 16.03.2016 sui limiti del rilievo officioso sul punto]) in quanto la polizza con gli annessi documenti precontrattuali informativi configura già di per sé un contratto destinato a regolamentare l'unico investimento effettuato dall'investitore (in termini, Trib. Reggio
Calabria, 19.7.2023, secondo cui “Orbene, risulta senz'altro rispettato nel caso di specie il requisito della forma scritta richiesto dall'art. 23 TUF, in quanto le polizze sono state tutte redatte per iscritto e le relative condizioni economiche sono state rese note all'investitore prima della sottoscrizione, posto che in calce alle stesse il cliente ha dichiarato di avere ricevuto la scheda sintetica, le Parti I e II del Prospetto informativo e le condizioni di polizza nonchè di accettarle integralmente (all. 14 del fascicolo di parte resistente). Non si ritiene poi che fosse necessaria la sottoscrizione di un contratto - quadro, in quanto la polizza con gli annessi documenti precontrattuali informativi è già di per sé un contratto quadro destinato a regolamentare l'unico investimento effettuato ed ha un contenuto conforme all'art. 37 Reg. Consob n. 16190/2007”; in senso ulteriormente conforme, Trib. Torino sez. n. 965/23 e Trib., n. 644/20; Corte di Appello
Pag. 10 a 14 Firenze, n. 185/24; Trib. Reggio Emilia, n. 1136/23). E, invero, nella specie, con la sottoscrizione stessa del contratto e l'accettazione delle condizioni contrattuali, l'investitore è stato reso edotto di tutti gli estremi del prodotto acquistato, e cioè della tipologia di gestione, dell'orizzonte temporale d'investimento, del profilo di rischio, della politica di investimento, dei costi, della prestazione dovuta in caso di decesso o di riscatto anticipato, delle modalità di rendicontazione e valutazione delle quote, così come riprodotte dettagliatamente anche nel Regolamento del Fondo CP C.F._2
2025 GARANTITO, che costituiva parte delle condizioni contrattuali. Il contratto stipulato, quindi, soddisfa l'esigenza sottesa alla norma, ossia quella di consentire all'investitore di avere piena e consapevole conoscenza dei servizi cui si obbliga l'intermediario e di verificare, nel corso del rapporto, l'avvenuto rispetto delle modalità esecutive. Nessuna funzione specifica di tutela avrebbe, di contro, assunto la conclusione del contratto quadro a fronte di un negozio che predetermina già a monte ogni profilo inerente al prodotto acquistato (cfr. sul punto, Trib. Napoli, n. 2911/2025; Trib.
Torino, n. 965/23; Corte di Appello di Milano n. 2600/23; Trib. Mantova, n. 533/2016; Trib.
Verona, 28.09.2016; Trib. Milano, n. 2274/2020; Trib. Forlì, n. 678/2021; Trib. Verona n.
714/2022; Trib. Pordenone, n. 222/22; Trib. Como 1.6.2022, Trib. Arezzo 12.12.2022).
Non rileva, poi, ai fini dell'invocata nullità negoziale, l'omessa consegna del “contratto finale”.
Anzitutto, non è chiaro cosa l'attore volesse intendere per “contratto finale” atteso che il modulo di proposta sottoscritto è idoneo, per le ragioni anzidette, ad assurgere di per sé solo a valida pattuizione negoziale tra le parti. In ogni caso, sul punto, si ritiene opportuno richiamare il più recente e condivisibile orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui “il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1983 e dall'art. 23 del d.lgs.
n. 58 del 1998, attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale (Cass., n. 18230/2024)” (cfr. Cass. n. 2730, 4.2.2025). Atteso che, quindi, la consegna non incide sulla validità del contratto, deve trovare applicazione l'insegnamento per cui, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere, invece, fonte di responsabilità (Cass. Sez. U. nn. 26724 e 26725 del 19.12.2007).
Quanto alla lamentata omessa consegna del fascicolo informativo, tale circostanza appare, per come sopra rilevato, sconfessata ex actis dalle dichiarazioni sottoscritte dallo stesso attore (cfr. in termini
Trib. Bari, n. 775/2025).
Pag. 11 a 14 Il invero, lamenta a fondamento della sua domanda di nullità di essere incorso in una “truffa Pt_1 contrattuale”.
La questione è, in verità, mal posta poiché l'eventuale esistenza di condotte idonee ad incidere sul processo di formazione della volontà del contraente potrebbe condurre all'annullamento del contratto per vizio del consenso e non già alla sua nullità.
In ogni caso, manca nella stessa generica prospettazione attorea contenuta nell'atto introduttivo del giudizio (e neppure meglio chiarita nella successiva memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c.)
l'allegazione di specifici elementi fattuali da cui desumere l'esistenza di una condotta dolosa tenuta dall'intermediario, idonea ad integrare tutti i presupposti di cui all'art. 1439 c.c. o, ancora, la ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 1427 e ss. c.c. per la configurabilità dell'errore, il quale non può di certo farsi coincidere con la maggiore o minore convenienza economica dell'affare (cfr.
Trib. Roma, n. 12790/19). Deve, inoltre, osservarsi che non sono state allegate, ancor prima che provate, la conoscibilità stessa degli ipotetici raggiri subiti da parte della società convenuta, la riconoscibilità dell'errore all'altro contraente e la concreta incidenza che le eventuali alterazioni della realtà abbiano avuto nell'assunzione della scelta negoziale del (cfr. per analoghe Pt_1 considerazioni, Trib. Macerata n. 356/23; Trib. Bari, n. 2455/2023). Sul punto, è opportuno il richiamo a quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte” (Cass. n. 31731 del 2021; Trib. Milano, n.
4762/2023).
La genericità delle allegazioni impedisce, quindi, di accertare, nel caso di specie, la ricorrenza dei presupposti essenziali di qualsivoglia forma di vizio del consenso. Ciò vale tanto più se si considera che, come sopra rilevato, l'attore ha apposto la sua sottoscrizione nel modulo di proposta contrattuale, in cui era espressamente prevista la corresponsione di un “premio unico ricorrente” di durata decennale, con l'espressa indicazione del minor ammontare del “capitale iniziale di rata” rispetto al “premio versato” (il primo pari ad € 14.700,00, il secondo pari ad € 21.000,00) e ha, altresì, espressamente dichiarato di aver ricevuto tutti gli allegati e di averne presa visione, accettando integralmente le condizioni di assicurazione che presentavano un sufficiente livello di dettaglio in merito ai rischi e ai costi assunti. Il livello di rischio assunto con la sottoscrizione della predetta polizza, del resto, non appare del tutto inadeguato rispetto alla “media” propensione al rischio che il aveva dichiarato di essere disposto ad assumere in sede di sottoscrizione del Pt_1
Pag. 12 a 14 questionario di adeguata verifica della clientela (CP FLEX GARANTITO 2025 era, infatti, un fondo in cui il profilo di rischio era classificato come medio).
Ancora, sotto il profilo del lamentato inadempimento degli obblighi informativi, così come dell'inadeguatezza del contratto al profilo di rischio del cliente, non si può fare a meno di sottolineare come tutte le disposizioni normative invocate da parte attrice a sostegno della nullità contrattuale (quali T.U.F., Regolamento CONSOB n. 11522/98) prescrivano in capo all'intermediario finanziario obblighi di condotta (in specie: di consegnare al cliente la copia del prospetto informativo sull'investimento; di astenersi dall'effettuare operazioni di investimento qualora questa appaia palesemente non adeguata alle condizioni personali e patrimoniali dell'investitore) e, pertanto, la loro violazione, alla luce dell'insegnamento delle sentenze gemelle delle Sezioni Unite n. 26724 e n. 26725 del 2007 (che si sono tra l'altro espresse proprio in tema di violazione da parte dell'intermediario di obblighi informativi, enunciando il seguente principio di diritto: “In conclusione, va perciò enunciato il principio per cui la violazione dei doveri
d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto
d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;
può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d' investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418 c.c., comma 1”), non può mai condurre all'attivazione di rimedi di validità del contratto e quindi alla nullità dello stesso, ma esclusivamente, ricorrendone i presupposti, a rimedi di responsabilità, di tipo contrattuale o precontrattuale, a seconda del momento in cui inserisca e si manifesti la predetta violazione (cfr. Corte di appello di Brescia, n. 187/2023; Trib. Reggio
Calabria, 3608/2020).
Sulla scorta dei superiori principi, appare, inoltre, irrilevante ai fini della valutazione della validità della pattuizione negoziale, quanto lamentato dall'attore in ordine alla scelta della compagnia assicurativa di trasmettere la comunicazione di risoluzione del contratto alla sede dell'intermediario finanziario. Sul punto è sufficiente osservare, in assenza di ulteriori specifiche allegazioni attoree
Pag. 13 a 14 sul punto, che la compagnia assicurativa ha risolto il contratto di diritto, avvalendosi della clausola risolutiva espressamente prevista nell'art. 15 delle condizioni di assicurazione accettate dal Pt_1
Per tutte le ragioni espresse, nessuna delle circostanze fattuali rappresentate dall'attore appare, a parere di chi scrive, idonea a determinare la nullità della pattuizione negoziale. Dal rigetto della domanda di nullità segue anche l'infondatezza della domanda restitutoria.
Non avendo parte attrice formulato nei termini domanda di risarcimento danni, le domande per come formulate in giudizio vanno allora rigettate, con conseguente assorbimento di ogni altra questione.
In ragione del notevole grado di complessità oggettiva e soggettiva della controversia, anche con riferimento alla qualificazione del contratto stipulato, e dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci in materia di polizze “Unit linked” e di applicabilità, in tale ambito, degli artt. 21 e 23 TUF, si ritengono sussistenti i presupposti per disporre integralmente la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c..
Le predette circostanze conducono altresì ad escludere che l'attore abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave, con conseguente rigetto della domanda formulata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nel corpo della comparsa di costituzione e risposta della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa come in epigrafe promossa, disattesa e assorbita ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
- rigetta le domande attoree;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte convenuta.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 20/07/2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
Pag. 14 a 14
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa iscritta al n. 1054/23 R.G.; preso atto che l'udienza del 19 giugno 2025, destinata alla discussione orale della causa, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; viste le note di trattazione scritta depositate in atti;
visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero 1054/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Melito Porto Parte_1 C.F._1
Salvo (RC), via Roma n. 7, presso lo studio dell'Avv. Marino Maurizio Punturieri, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
ATTORE
CONTRO
(P.I. , subentrata a , in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo,
Pag. 1 a 14 giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata in Locri (RC), via I Maggio n. 72, presso lo studio dell'Avv. Nicola Pelle;
CONVENUTA
OGGETTO: assicurazione sulla vita;
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 19.6.2025.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 25.10.2023, conveniva in Parte_1 giudizio subentrata a al fine di ottenere Controparte_1 Controparte_2
l'accertamento della nullità del contratto assicurativo a contenuto finanziario cd. vita, denominato
“CATTOLICA&RISPARMIO Piani Futuri”, dallo stesso stipulato in data 20.12.2016 presso l' di Siderno (RC), con conseguente richiesta di restituzione Controparte_3 delle somme versata pari ad € 21.000,00. A sostegno della propria domanda, il deduceva di Pt_1 aver scoperto solo al momento della risoluzione del contratto da parte della compagnia assicurativa che il prodotto acquistato prevedeva il versamento di un premio unico ricorrente annuale e che esso comportava l'assunzione di rischi maggiori rispetto a quelli rappresentati dall'intermediario in sede di sottoscrizione della proposta di polizza, contestando altresì di non aver ricevuto il contratto finale e il fascicolo informativo. Tanto premesso e sulla scorta delle ulteriori argomentazioni illustrate nell'atto introduttivo del giudizio, parte attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertate le ragioni di parte attrice, dichiarare nulla la polizza n. 6542390 denominata
“Cattolica&Risparmio Piani Futuri” e, di conseguenza, annullarla come gli atti ad essa successivi ovvero la risoluzione della Compagnia con condanna al rimborso della Parte_2 somma versata pari ad €. 210000,00; Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Si costituiva in giudizio, mediante comparsa depositata telematicamente in data 22.12.2023, la quale, nel contestare quanto ex adverso dedotto, insisteva per il rigetto delle Controparte_1 domande attoree, evidenziando la temerarietà delle avverse difese, da valutare anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Celebrata la prima udienza, erano rigettate le istanze istruttorie richieste da parte attrice. Sottoposta alle parti la questione relativa all'eventuale nullità della polizza per l'omesso rispetto degli artt. 21 e
23 del d.lgs. n. 58/1998 e dei correlati obblighi di forma-contenuto prescritti dal Regolamento
Pag. 2 a 14 emanato dalla il giudizio era da ultimo rinviato, per la discussione orale, all'udienza del 19 CP_4 giugno 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte.
RITENUTO IN DIRITTO
Le domande attoree sono infondate e non meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminare al vaglio della loro fondatezza, è la qualificazione del contratto stipulato tra le parti.
L'attore, nella specie, ha agito in giudizio al fine di far valere la nullità del “contratto assicurativo a contenuto finanziario c.d. vita, denominato “CATTOLICA&RISPARMIO Piani Futuri”, dallo stesso stipulato in data 20.12.2016 presso l' di Siderno (RC)”. Controparte_3
A venire in rilievo è, in particolare, un “contratto di assicurazione a vita intera a premi unici ricorrenti e premi unici aggiuntivi con prestazioni legate al valore delle quote di fondi interni e al rendimento di una gestione separata e con prestazione addizionale in caso di morte” che, come tale, rientra nell'ampio genus delle polizze o assicurazioni sulla vita “Unit Linked”.
Come noto, le polizze o assicurazioni sulla vita “Unit Linked” o “Index Linked" designano particolari figure contrattuali, formalmente denominate contratti di assicurazione sulla vita – essendo il rischio assicurato comunque rappresentato dalla morte ovvero dalla sopravvivenza del contraente alla scadenza di un determinato termine - che presentano profili di specialità o atipicità rispetto al modello di contratto di assicurazione delineato dal codice, in quanto l'erogazione del capitale o della rendita è collegata (linked) all'andamento di fondi interni assicurativi (“Unit
Linked”) o di titoli (“Index linked”), potendo essere escluso anche qualsiasi rendimento minimo.
In base alle loro caratteristiche, tali polizze possono essere suddivise in linked garantite, linked parzialmente garantite e linked pure. Nello specifico:
- le polizze guaranteed unit linked garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima;
- le polizze partial guaranteed unit linked riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione solo parziale dei premi versati;
- nelle polizze Unit linked cd. pure la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, realizzandosi un collegamento "integrale" al valore sottostante delle quote di investimento.
Può dirsi, quindi, che, mentre nelle polizze guaranteed o partial garanteed, l'assicuratore assume su di sé, con diverse gradualità, un rischio demografico, nel senso che, al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana all'assicurato, viene comunque sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, anche a prescindere dal valore sottostante delle
Pag. 3 a 14 quote dei fondi comuni di investimento, che potrebbe essersi ridotto rispetto ai premi versati o addirittura azzerato, nelle polizze Unit linked "pure" il rischio di investimento è totalmente a carico dell'assicurato, con la conseguenza che, in caso di azzeramento del valore delle quote, nulla è dovuto da parte dell'assicuratore (cfr. Cass. n. 6061 del 18.4.2012; Cass. n. 6319 del 5.3.2019; Cass.
n. 9418 del 9.4.2024).
Un richiamo a tale tipologia di polizze si rinviene nell'art. 2, comma 1, numero III, D. Lgs. n.
209/2005, ai sensi del quale è previsto che le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento, rientrano nel ramo III.
La Suprema Corte ha, di recente, precisato che sono attratte dall'ambito di applicazione della citata norma non tutte le polizze Unit linked, ma solo quelle guaranteed e partial garanteed, in cui è riconosciuta, in ogni caso, all'assicurato una somma apprezzabile non legata al rischio finanziario;
le polizze Unit linked pure invece, in quanto assimilabili a veri e propri contratti di investimento finanziario, sono soggette alla disciplina dettata dal TUF (Cass. n. 9418 del 9.4.2024).
Spetta, dunque, al giudice operare “una preliminare qualificazione dello specifico contratto concluso dalle parti, in modo da evidenziare quei caratteri individuanti che consentano di ricondurre il contratto stesso, a seconda dei casi, ad una funzione assicurativa, ad una funzione mista o ad una funzione di mero investimento finanziario”, interpretando il contratto “al fine di stabilire se esso, al di là del nomen iuris attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di performance sia per intero addossato all'assicurato)” (cfr. Cass. n. 17156 del 25.06.2025).
Nella specie, dal modulo di proposta contrattuale depositato in atti dalla Compagnia assicurativa, emerge che il in data 20.12.2016, ha sottoscritto la polizza “CATTOLICA&RISPARMIO Pt_1
Piani Futuri”, a vita intera, a premio unico ricorrente (pari ad € 21.000,00), da corrispondere per dieci anni, con rateizzazione annuale, investendo il 100% del premio nel Fondo interno
[...]
2025, dopo aver letto e ricevuto in consegna la scheda sintetica, le condizioni CP_5 contrattuali, il glossario e la nota informativa. Fermo restando che era espressamente prevista la facoltà del contraente di decidere, all'atto di sottoscrizione della proposta, se investire i premi nei fondi interni o nella Gestione separata, secondo percentuali dallo stesso definite, il Pt_1 investendo il premio interamente nel predetto fondo, ha assunto il rischio, espressamente evidenziato nella documentazione contrattuale allegata, che, in conseguenza dell'andamento
Pag. 4 a 14 negativo del valore delle quote, l'entità delle prestazioni corrisposte dalla Compagnia fosse inferiore ai premi versati “ivi incluso il valore di riscatto” e ciò in quanto le prestazioni contrattuali pattuite erano espresse in quote del Fondo prescelto “il cui valore dipendeva dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote erano la rappresentazione”.
Più nello specifico, il meccanismo di funzionamento del Fondo interno prescelto dal era il Pt_1 seguente: i premi erano inizialmente investiti, secondo la scelta assunta dal contraente in sede di sottoscrizione del modulo di proposta, nel Fondo Interno CP FLEX GARANTITO 2025; alla scadenza del Fondo Interno (7.1.2025), già secondo le concordate pattuizioni negoziali, era previsto il trasferimento automatico del controvalore delle quote del Fondo nella Gestione Separata
RI.SPE.VI., senza l'applicazione di costi ulteriori per l'operazione di “switch automatico”.
Come espressamente indicato nelle condizioni contrattuali, per le somme investite nel Fondo
Interno, la compagnia assicurativa non assicurava alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo in qualsiasi momento, ma solo alla scadenza del Fondo interno, secondo le modalità descritte alla Sezione C della Nota informativa.
Dalla lettura della predetta Sezione, emerge che, durante l'operatività del fondo, in caso di abbassamento del rendimento del “Risky Asset” oltre livelli tali da compromettere l'obiettivo di garanzia del capitale, era ammesso l'inserimento di titoli obbligazionari con cedola emessi da Paesi dell'area euro e da primari Istituti finanziari a elevata solidità creditizia e che, alla data di scadenza del Fondo, il valore unitario garantito della quota sarebbe stato pari al maggiore tra i valori unitari della quota stessa registrati a partire dall'8 gennaio 2007 (e, quindi, anche nel corso degli anni antecedenti alla stipula del contratto).
Una volta trasferito il controvalore delle quote nella gestione separata RI.SPE.VI. alla scadenza del predetto fondo, la Compagnia assicurava il consolidamento del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente.
A fronte della corresponsione del premio unico ricorrente, la compagnia assicurativa si assumeva, per tutta la durata della vita dell'assicurato, il rischio di dover liquidare il capitale in caso di suo decesso agli eredi legittimi (oltre che nell'eventualità di riscatto esercitato dallo stesso contraente).
Al momento del decesso dell'assicurato, il capitale era calcolato in base a quanto previsto dall'art. 13.1 delle Condizioni di Assicurazione.
In particolare, dalla lettura del citato articolo, emerge che il capitale era costituito dalla somma del capitale complessivo, moltiplicato per una percentuale variabile in base alla fascia d'età dell'assicurato al momento del decesso. Il capitale complessivo era indicato come la somma tra il
Pag. 5 a 14 controvalore totale delle quote del Fondo o dei Fondi Interni possedute dal Contraente alla data di ricezione del certificato di morte dell'Assicurato da parte della compagnia (pari al prodotto del numero delle quote per il valore unitario di cui all'art. 15.1) e il capitale rivalutato investito nella
Gestione Interna Separata RI.SPE.VI.; il fattore di moltiplicazione massimo previsto in contratto era correlato all'età del ricorrente al momento della morte in un range compreso tra il 5% e lo 0,50%
(quest'ultimo operante allorquando, al momento della morte, l'assicurato avesse avuto l'età di 70 anni e oltre).
In caso di riscatto, esercitabile solo in caso di versamento di premi pari al doppio di quelli previsti per il primo anno sulla base del premio unico ricorrente per la periodicità prevista, era pattuita, ai sensi dell'art. 18 delle Condizioni di Assicurazione, la possibilità di riscuotere un valore di riscatto pari alla somma, al netto dei costi, del capitale rivalutato nella Gestione Interna Separata e del controvalore delle quote dei Fondi Interni posseduti dal Contraente, determinato secondo le modalità previste dall'art. 15.1..
Tanto considerato, tenuto conto dei principi giurisprudenziali indicati in premessa, il Tribunale, ritiene che il contratto in concreto sottoscritto dal abbia una causa prevalentemente Pt_1 finanziaria.
E, infatti, la scelta contrattuale del è stata quella di investire il premio unico ricorrente – Pt_1 interamente versato per il primo anno al momento di sottoscrizione della polizza, a cui sono stati detratti i costi indicati in polizza - nel Fondo Interno CP FLEX GARANTITO 2025 con la conseguenza che: 1) fino alla data della scadenza del fondo, per espressa previsione contrattuale, in caso di decesso dell'assicurato (o anche in caso di riscatto), non era assicurata alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo, essendo il valore della prestazione erogabile determinato in base al valore delle quote del fondo, le quali, a loro volta, dipendevano dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote erano rappresentazione che, quindi, ben avrebbero potuto avere un andamento negativo, così azzerando la prestazione dovuta dalla Compagnia assicurativa;
2) dopo la scadenza del fondo (7.1.2025), era sì prevista, sin dal momento della stipula del contratto, una parziale garanzia di restituzione dei premi versati (essendo pattuito un valore unitario garantito della quota del Fondo e il trasferimento del controvalore delle quote del Fondo nella gestione
RI.SPE.VI), e, tuttavia, poiché la garanzia dell'entità minima delle prestazioni assicurate dipendeva ugualmente dal valore delle quote del fondo interno, di fatto, la prestazione della compagnia era comunque condizionata dalla maggiore o minore redditività dell'investimento.
Pag. 6 a 14 In tale particolare congegno negoziale, la causa assicurativa, seppur evidentemente subvalente rispetto alla causa finanziaria, non appare, tuttavia, del tutto elisa atteso che: 1) l'emittente si era, in ogni caso, impegnata ad offrire una prestazione supplementare collegata al destino umano del sottoscrittore, “assicurandogli”, in caso di decesso, non solo la liquidazione dell'investimento per come nel frattempo maturato, ma anche una maggiorazione del capitale variabile in base all'età al momento della morte (che, tenuto conto dell'età dell'assicurato al momento della stipula del contratto, era pari al 5% fino al 7.1.2025), di per sé non irrisoria;
2) inoltre, se, per un verso,
l'assicurato, dal momento della stipula del contratto al momento di scadenza del fondo (nella specie, per un totale di anni nove), assumeva un maggiore rischio finanziario, nei termini sopra descritti, per altro verso, alla scadenza del fondo, essendo oltretutto garantito il valore unitario della quota investita, un tale rischio era destinato a ridursi in modo apprezzabile, atteso che, dopo il trasferimento del controvalore delle quote nella gestione separata RI.SPE.VI., la compagnia assicurativa si obbligava a corrispondere, al momento della morte, non solo il capitale – di cui assicurava il consolidamento di anno in anno - ma anche la maggiorazione espressa in percentuale, variabile in funzione dell'età dell'assicurato al momento del decesso (cfr. per considerazioni analoghe, Tribunale Ascoli Piceno, n. 2033/2022; Trib. Vicenza, n. 949/2023).
Tenuto conto delle predette condizioni contrattuali, della durata della copertura assicurativa, nonché del fatto che la prestazione della Compagnia era, in ogni caso, correlata all'età dell'assicurato al momento della morte (“rischio demografico”), non può invero sostenersi la mancanza di causa della pattuizione negoziale.
La prevalenza della causa finanziaria, tuttavia, è destinata a riverberarsi sull'individuazione della disciplina applicabile. Come precisato dalla condivisibile giurisprudenza di merito, infatti, in tal caso, deve trovare applicazione la disciplina del tipo contrattuale prevalente e, pertanto, trova applicazione la disciplina prevista dal TUF nonché il Regolamento Consob n. 11522/1998 e succ. mod. (cfr. Trib. Napoli, n. 2911/2025; Corte di Appello Lecce, 27/2/2020; Trib. Reggio Calabria, n.
559/2023).
Merita, invero, osservarsi che, tenuto conto della data di stipula del contratto (dicembre 2016), si sarebbe pervenuti ad analoga conclusione pur laddove fosse stata considerata prevalente, nella specie, la causa assicurativa, in virtù della disciplina prescritta dall'art. 25-bis, comma 1 del TUF.
Tale norma, nel testo ratione temporis applicabile, in particolare, stabiliva: “1. Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione.
2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di
Pag. 7 a 14 cui all'articolo 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all'articolo 6, commi
2 e 2-bis, lettere d), e), i), j), l), m) ed n), all'articolo 8, commi 1 e 2, e all'articolo 10, comma 1, nonché i poteri di cui all'articolo 7, comma 1. 6. 6. L'IVASS e la si comunicano CP_4 reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione. Ciascuna autorità può chiedere all'altra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza.”. Ai sensi dell'art. 1 TUF ('Definizioni'), nel testo vigente ratione temporis, per “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione” (art. 1 lett. w-bis) dovevano intendersi “le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”.
Pertanto, già solo per effetto delle modifiche introdotte all'art. 25 bis prima dal D.Lgs. n. 303/2006 е poi dal D.Lgs. n. 164/2007, le polizze “Unit linked” stipulate nel 2016, come quella oggetto di causa, sono soggette alla disciplina di cui agli artt. 21 e 23 TUF, a prescindere da qualsiasi considerazione in ordine alla prevalente natura assicurativa o finanziaria di tali prodotti.
Non vale in senso contrario osservare che l'equiparazione - quanto alle regole da rispettare nella fase di commercializzazione - dei prodotti finanziari-assicurativi ai prodotti finanziari puri sarebbe limitata alle sole ipotesi in cui il collocamento sia effettuato direttamente dall'impresa di assicurazione emittente oppure dai soggetti abilitati di cui all'art. 1, comma 1, lett. r) del TUF (quali banche e SIM), come sostenuto dalla parte convenuta.
L'art. 25 bis citato, come detto, richiama l'applicabilità degli art. 21 e 23 TUF anche in relazione alla fase di "collocamento" dei prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, non introducendo alcuna distinzione in relazione al soggetto che li distribuisce (cfr. Corte d'Appello di
Roma 1469/2023). Sul punto, va osservato che la qualificazione del contratto presuppone l'analisi della causa e dei suoi contenuti e prescinde dalla qualità soggettiva dell'emittente o dell'intermediario, dovendosi condividere sul tema quanto già osservato dalla giurisprudenza di merito, secondo cui la norma in oggetto rende applicabili gli artt. 21 e 23 ai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, essendo irrilevante il canale distributivo adottato, in quanto tale lettura è l'unica coerente con la finalità, sottesa all'intervento legislativo, di garantire maggior tutela al sottoscrittore. In particolare, è stato precisato che “La circostanza oggettiva che detti prodotti, anche se emessi da Imprese di Assicurazione, avessero dette connotazioni (anche finanziarie) ha indotto il legislatore ad approntare una forma seppure minima di garanzia
Pag. 8 a 14 estendendo alla fase di collocamento di detti prodotti gli obblighi informativi e di forma già previsti dal Tuf per i prodotti finanziari puri. In questa ottica, il canale distributivo è assolutamente neutro
e irrilevante perché la tutela del sottoscrittore si collega alla natura del prodotto collocato e non al soggetto che fisicamente lo colloca (se direttamente l'impresa di assicurazione che emette la polizza oppure un agente), soggetto che -nella prospettiva del sottoscrittore destinatario della normativa di protezione- non può determinare la sottrazione alla normativa di garanzia. Né tale sottrazione può ricavarsi dalla constatazione che il potere di vigilanza della fosse CP_4 indirizzato soltanto sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione rimanendo gli agenti e i broker assicurativi soggetti al potere di vigilanza dell'IVASS; diversamente detto e tenuta ben presente la finalità dell'art. 25 bis comma 1 Tuf, il regime del controllo sul soggetto collocatore della polizza unit linked non può incidere sull'applicabilità o meno degli artt. 21 e 23 Tuf;
diversamente opinando si esporrebbe il sottoscrittore ad una difformità di trattamento a seconda che la polizza gli venga proposta dall'Impresa di assicurazione emittente oppure da un agente, conclusione che risulta illogica laddove, invece, ciò che rileva è che quel particolare tipo di polizza assicurativa presenti contenuti anche finanziari che esigono un obbligo informativo e di forma rafforzato (…) La normativa del 2018 ha poi semplicemente fatto confluire direttamente nel codice delle assicurazioni la disciplina di protezione del sottoscrittore già dettata nel Tuf per i prodotti finanziari emessi dalle Imprese di Assicurazione, introducendo il capo III ter (Requisiti supplementari per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi) mentre l'attuale Tuf all'art. 25 ter (“Prodotti di investimento assicurativo”) prevede che La distribuzione dei prodotti
d'investimento assicurativi è disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo IX del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, e dalla normativa europea direttamente applicabile” (cfr. in questo senso
Corte di Appello di Torino n. 520/2022 nonché, nello stesso senso, ex multis, Corte d'Appello di
Milano n. 1123/2021 dell'8.04.2021; Tribunale di Torino n. 8/2023; Tribunale di Arezzo n.
171/2023; Corte di Appello di Roma n. 1469/2023; Corte di Appello di Ancona n. 20.12.2022).
Ferme le superiori considerazioni, tuttavia, la domanda di nullità avanzata dall'attore – invero, genericamente formulata tramite un mero rinvio a circostanze fattuali - non è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Anzitutto, non può revocarsi in dubbio l'esistenza di un accordo negoziale tra le parti con oggetto determinato volto a realizzare una specifica funzione economico – sociale, che si atteggia nei termini sopra riportati (cfr., in senso conforme, Trib. Milano, n. 4762/2023).
Pag. 9 a 14 Ciò può dirsi in quanto il modulo di proposta contrattuale pacificamente sottoscritto dal oltre Pt_1
a riportare l'oggetto della pattuizione, la durata del contratto, la linea di investimento prescelta,
l'ammontare e le modalità di corresponsione del premio (nelle forme del premio unico ricorrente), contiene anche la dichiarazione con cui il contraente espressamente attesta, prima della sottoscrizione della proposta di polizza, di aver ricevuto e preso visione della scheda sintetica, della nota informativa, del glossario e delle condizioni di assicurazione nonché la dichiarazione in cui manifesta la volontà di accettare integralmente il contenuto delle condizioni contrattuali ricevute in consegna;
a loro volta, queste ultime recano in modo articolato tutte le caratteristiche del prodotto acquistato, le modalità di calcolo ed i rischi connessi alla soluzione di investimento prescelta, ivi incluso il dettagliato regolamento del fondo interno CP FLEX GARANTITO 2025 prescelto dal contraente. L'attore non ha espressamente disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce alle singole dichiarazioni rese che, quindi, sono idonee a provare il raggiungimento dell'accordo tra le parti.
Re melius perpensa, si ritiene che, proprio in considerazione della pacifica sottoscrizione delle predette dichiarazioni da parte del sia rispettato, nella specie, anche il requisito della forma Pt_1 scritta richiesto dall'art. 23 TUF, in quanto il contratto si è formato secondo lo schema proposta – accettazione, con il modulo di proposta sottoscritto dall'attore, a cui non è seguito alcun diniego da parte della Compagnia assicurativa. Non si ritiene, invece, che fosse necessaria la sottoscrizione di un altro contratto quadro (la cui omessa sottoscrizione non è stata neppure allegata dalla parte attrice [cfr. Cass. n. 5249 del 16.03.2016 sui limiti del rilievo officioso sul punto]) in quanto la polizza con gli annessi documenti precontrattuali informativi configura già di per sé un contratto destinato a regolamentare l'unico investimento effettuato dall'investitore (in termini, Trib. Reggio
Calabria, 19.7.2023, secondo cui “Orbene, risulta senz'altro rispettato nel caso di specie il requisito della forma scritta richiesto dall'art. 23 TUF, in quanto le polizze sono state tutte redatte per iscritto e le relative condizioni economiche sono state rese note all'investitore prima della sottoscrizione, posto che in calce alle stesse il cliente ha dichiarato di avere ricevuto la scheda sintetica, le Parti I e II del Prospetto informativo e le condizioni di polizza nonchè di accettarle integralmente (all. 14 del fascicolo di parte resistente). Non si ritiene poi che fosse necessaria la sottoscrizione di un contratto - quadro, in quanto la polizza con gli annessi documenti precontrattuali informativi è già di per sé un contratto quadro destinato a regolamentare l'unico investimento effettuato ed ha un contenuto conforme all'art. 37 Reg. Consob n. 16190/2007”; in senso ulteriormente conforme, Trib. Torino sez. n. 965/23 e Trib., n. 644/20; Corte di Appello
Pag. 10 a 14 Firenze, n. 185/24; Trib. Reggio Emilia, n. 1136/23). E, invero, nella specie, con la sottoscrizione stessa del contratto e l'accettazione delle condizioni contrattuali, l'investitore è stato reso edotto di tutti gli estremi del prodotto acquistato, e cioè della tipologia di gestione, dell'orizzonte temporale d'investimento, del profilo di rischio, della politica di investimento, dei costi, della prestazione dovuta in caso di decesso o di riscatto anticipato, delle modalità di rendicontazione e valutazione delle quote, così come riprodotte dettagliatamente anche nel Regolamento del Fondo CP C.F._2
2025 GARANTITO, che costituiva parte delle condizioni contrattuali. Il contratto stipulato, quindi, soddisfa l'esigenza sottesa alla norma, ossia quella di consentire all'investitore di avere piena e consapevole conoscenza dei servizi cui si obbliga l'intermediario e di verificare, nel corso del rapporto, l'avvenuto rispetto delle modalità esecutive. Nessuna funzione specifica di tutela avrebbe, di contro, assunto la conclusione del contratto quadro a fronte di un negozio che predetermina già a monte ogni profilo inerente al prodotto acquistato (cfr. sul punto, Trib. Napoli, n. 2911/2025; Trib.
Torino, n. 965/23; Corte di Appello di Milano n. 2600/23; Trib. Mantova, n. 533/2016; Trib.
Verona, 28.09.2016; Trib. Milano, n. 2274/2020; Trib. Forlì, n. 678/2021; Trib. Verona n.
714/2022; Trib. Pordenone, n. 222/22; Trib. Como 1.6.2022, Trib. Arezzo 12.12.2022).
Non rileva, poi, ai fini dell'invocata nullità negoziale, l'omessa consegna del “contratto finale”.
Anzitutto, non è chiaro cosa l'attore volesse intendere per “contratto finale” atteso che il modulo di proposta sottoscritto è idoneo, per le ragioni anzidette, ad assurgere di per sé solo a valida pattuizione negoziale tra le parti. In ogni caso, sul punto, si ritiene opportuno richiamare il più recente e condivisibile orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui “il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1983 e dall'art. 23 del d.lgs.
n. 58 del 1998, attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale (Cass., n. 18230/2024)” (cfr. Cass. n. 2730, 4.2.2025). Atteso che, quindi, la consegna non incide sulla validità del contratto, deve trovare applicazione l'insegnamento per cui, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere, invece, fonte di responsabilità (Cass. Sez. U. nn. 26724 e 26725 del 19.12.2007).
Quanto alla lamentata omessa consegna del fascicolo informativo, tale circostanza appare, per come sopra rilevato, sconfessata ex actis dalle dichiarazioni sottoscritte dallo stesso attore (cfr. in termini
Trib. Bari, n. 775/2025).
Pag. 11 a 14 Il invero, lamenta a fondamento della sua domanda di nullità di essere incorso in una “truffa Pt_1 contrattuale”.
La questione è, in verità, mal posta poiché l'eventuale esistenza di condotte idonee ad incidere sul processo di formazione della volontà del contraente potrebbe condurre all'annullamento del contratto per vizio del consenso e non già alla sua nullità.
In ogni caso, manca nella stessa generica prospettazione attorea contenuta nell'atto introduttivo del giudizio (e neppure meglio chiarita nella successiva memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c.)
l'allegazione di specifici elementi fattuali da cui desumere l'esistenza di una condotta dolosa tenuta dall'intermediario, idonea ad integrare tutti i presupposti di cui all'art. 1439 c.c. o, ancora, la ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 1427 e ss. c.c. per la configurabilità dell'errore, il quale non può di certo farsi coincidere con la maggiore o minore convenienza economica dell'affare (cfr.
Trib. Roma, n. 12790/19). Deve, inoltre, osservarsi che non sono state allegate, ancor prima che provate, la conoscibilità stessa degli ipotetici raggiri subiti da parte della società convenuta, la riconoscibilità dell'errore all'altro contraente e la concreta incidenza che le eventuali alterazioni della realtà abbiano avuto nell'assunzione della scelta negoziale del (cfr. per analoghe Pt_1 considerazioni, Trib. Macerata n. 356/23; Trib. Bari, n. 2455/2023). Sul punto, è opportuno il richiamo a quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte” (Cass. n. 31731 del 2021; Trib. Milano, n.
4762/2023).
La genericità delle allegazioni impedisce, quindi, di accertare, nel caso di specie, la ricorrenza dei presupposti essenziali di qualsivoglia forma di vizio del consenso. Ciò vale tanto più se si considera che, come sopra rilevato, l'attore ha apposto la sua sottoscrizione nel modulo di proposta contrattuale, in cui era espressamente prevista la corresponsione di un “premio unico ricorrente” di durata decennale, con l'espressa indicazione del minor ammontare del “capitale iniziale di rata” rispetto al “premio versato” (il primo pari ad € 14.700,00, il secondo pari ad € 21.000,00) e ha, altresì, espressamente dichiarato di aver ricevuto tutti gli allegati e di averne presa visione, accettando integralmente le condizioni di assicurazione che presentavano un sufficiente livello di dettaglio in merito ai rischi e ai costi assunti. Il livello di rischio assunto con la sottoscrizione della predetta polizza, del resto, non appare del tutto inadeguato rispetto alla “media” propensione al rischio che il aveva dichiarato di essere disposto ad assumere in sede di sottoscrizione del Pt_1
Pag. 12 a 14 questionario di adeguata verifica della clientela (CP FLEX GARANTITO 2025 era, infatti, un fondo in cui il profilo di rischio era classificato come medio).
Ancora, sotto il profilo del lamentato inadempimento degli obblighi informativi, così come dell'inadeguatezza del contratto al profilo di rischio del cliente, non si può fare a meno di sottolineare come tutte le disposizioni normative invocate da parte attrice a sostegno della nullità contrattuale (quali T.U.F., Regolamento CONSOB n. 11522/98) prescrivano in capo all'intermediario finanziario obblighi di condotta (in specie: di consegnare al cliente la copia del prospetto informativo sull'investimento; di astenersi dall'effettuare operazioni di investimento qualora questa appaia palesemente non adeguata alle condizioni personali e patrimoniali dell'investitore) e, pertanto, la loro violazione, alla luce dell'insegnamento delle sentenze gemelle delle Sezioni Unite n. 26724 e n. 26725 del 2007 (che si sono tra l'altro espresse proprio in tema di violazione da parte dell'intermediario di obblighi informativi, enunciando il seguente principio di diritto: “In conclusione, va perciò enunciato il principio per cui la violazione dei doveri
d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto
d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;
può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d' investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418 c.c., comma 1”), non può mai condurre all'attivazione di rimedi di validità del contratto e quindi alla nullità dello stesso, ma esclusivamente, ricorrendone i presupposti, a rimedi di responsabilità, di tipo contrattuale o precontrattuale, a seconda del momento in cui inserisca e si manifesti la predetta violazione (cfr. Corte di appello di Brescia, n. 187/2023; Trib. Reggio
Calabria, 3608/2020).
Sulla scorta dei superiori principi, appare, inoltre, irrilevante ai fini della valutazione della validità della pattuizione negoziale, quanto lamentato dall'attore in ordine alla scelta della compagnia assicurativa di trasmettere la comunicazione di risoluzione del contratto alla sede dell'intermediario finanziario. Sul punto è sufficiente osservare, in assenza di ulteriori specifiche allegazioni attoree
Pag. 13 a 14 sul punto, che la compagnia assicurativa ha risolto il contratto di diritto, avvalendosi della clausola risolutiva espressamente prevista nell'art. 15 delle condizioni di assicurazione accettate dal Pt_1
Per tutte le ragioni espresse, nessuna delle circostanze fattuali rappresentate dall'attore appare, a parere di chi scrive, idonea a determinare la nullità della pattuizione negoziale. Dal rigetto della domanda di nullità segue anche l'infondatezza della domanda restitutoria.
Non avendo parte attrice formulato nei termini domanda di risarcimento danni, le domande per come formulate in giudizio vanno allora rigettate, con conseguente assorbimento di ogni altra questione.
In ragione del notevole grado di complessità oggettiva e soggettiva della controversia, anche con riferimento alla qualificazione del contratto stipulato, e dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci in materia di polizze “Unit linked” e di applicabilità, in tale ambito, degli artt. 21 e 23 TUF, si ritengono sussistenti i presupposti per disporre integralmente la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c..
Le predette circostanze conducono altresì ad escludere che l'attore abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave, con conseguente rigetto della domanda formulata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nel corpo della comparsa di costituzione e risposta della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa come in epigrafe promossa, disattesa e assorbita ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
- rigetta le domande attoree;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte convenuta.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 20/07/2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
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