Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 31/03/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile
Il giudice della I sezione civile del Tribunale di SS, dott. Corrado
BONANZINGA, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4823 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...], (cod. fisc. Parte_1
, ed ivi residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliato in SS, Via Del Bufalo, n. 7, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Anastasi (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per procura Email_1
in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], (c.f. Controparte_1
) ed ivi residente in [...]
complesso Le Balze, 41G, elettivamente domiciliata in SS, via S.
Sebastiano, 14, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Igor Germanà (c.f.:
– pec: – fax: 090 C.F._4 Email_2
2406390), che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE
RESISTENTE avente per oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt.
1
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato il 22.11.2024, chiedeva la condanna di al Parte_1 Controparte_1
pagamento della somma di €. 14.479,34, a titolo di rimborso delle spese universitarie fino all'anno 2023 relative al figlio , nato Persona_1
a SS il 31.07.2000, cui la resistente si era obbligata nel verbale di trasformazione del divorzio da giudiziale a consensuale, sulla base di un accordo che era stato, quindi, recepito dal Tribunale con sentenza n.
1065/2021 pubbl. il 26/05/2021; chiedeva, inoltre, la condanna della resistente al pagamento delle ulteriori somme “maturate e maturande nella medesima percentuale per l'anno in corso”. Rilevava, infatti, che nell'accordo di divorzio le parti avevano stabilito, tra l'altro, che le spese d'istruzione universitarie del figlio fossero sostenute da Per_1
entrambi i genitori nella misura del 70% a carico del e del 30% Pt_1
a carico della ma quest'ultima non aveva corrisposto le CP_1
somme da lui anticipate e richieste nella misura indicata.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 28.02.2025 evidenziava di avere sempre contributo alle spese Controparte_1
per il mantenimento ordinario del figlio in modo puntuale, mentre per le spese universitarie presso la FNU di Miami, aveva versato in favore del l'importo complessivo di € 19.569,60 mediante quattro bonifici Pt_1
bancari dell'importo di € 4.892,40 ciascuno, rispettando pienamente i termini e le condizioni concordate, mentre le altre spese straordinarie per il figlio indicate dal non potevano essere a lei richieste, essendosi Pt_1
il ricorrente fatto carico della totalità degli esborsi per spese ordinarie e straordinarie per il figlio ad eccezione delle spese universitarie. Per_1
Rilevava, inoltre, che nel secondo anno accademico 2022/2023 il aveva ritenuto arbitrariamente di trasferire il figlio in un'altra Pt_1
2 università, la Barry University, senza il consenso della deducente, benché tale ultima università avesse una retta di gran lunga più costosa, ma ciò non lo autorizzava a chiedere la partecipazione della deducente madre alle maggiori spese derivanti da tale scelta. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
All'udienza del 13.03.2025 il procuratore del ricorrente contestava le argomentazioni difensive contenute nella comparsa di costituzione avversaria, rilevando che il aveva fornito puntualmente alla Pt_1
il rendiconto di tutte le spese inerenti all'università del CP_1
figlio e sulla base di tali rendiconti, mai contestati, erano sono state calcolate le somme richieste in ricorso. Dichiarava, poi, che intendeva ampliare la domanda con riferimento alle ulteriori spese sostenute dal nell'anno 2024 fino alla data dell'udienza e, in particolare, Pt_1
domandava la condanna della resistente al pagamento della ulteriore somma di € 7.500,00, chiedendo a tal fine di essere autorizzato a depositare la documentazione volta a dimostrare l'ammontare degli esborsi sostenuti.
Il Giudice ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. e dell'art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito della discussione orale riservava di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni.
Va, innanzi tutto, dichiarata la inammissibilità della domanda avanzata in udienza da parte ricorrente volta alla condanna della resistente al pagamento della ulteriore somma di € 7.500,00.
Va, invero, osservato che nel rito semplificato la formazione del thema decidendum e del thema probandum avviene progressivamente, poiché è previsto che anche nella successiva fase di trattazione a seguito della fissazione di udienza, similmente a quanto avviene nel rito ordinario di cognizione, possano intervenire delle modifiche. L'art. 281 duodecies
3 c.p.c. stabilisce, in particolare, che alla prima udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti. Invero, la formulazione normativa non è del tutto chiara, ma verosimilmente deve essere interpretata nel senso che è consentito alle parti l'esercizio di ogni potere processuale (assertivo e probatorio), che sia giustificato dallo sviluppo dialettico del processo, pena la violazione del diritto di difesa. Va, però, segnalato che, a differenza della disciplina del rito ordinario di cognizione, il ricorrente nel rito semplificato, in base al dettato normativo, non può proporre domande nuove neppure quando siano conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dal convenuto.
L'esclusione è frutto, infatti, di una scelta consapevole del legislatore, volta ad evitare le conseguenze che l'ampliamento dell'oggetto del giudizio potrebbe determinare, in ordine ai tempi del processo;
d'altronde, questa scelta non viola il contraddittorio ed il diritto di difesa delle parti, in quanto questi principi sono, di regola, garantiti dalla possibilità per le parti di svolgere le attività difensive sopra indicate.
Il ricorrente ha sostenuto che la domanda avanzata in udienza fosse ammissibile in quanto non poteva essere considerata una domanda
“nuova”, ma tale argomentazione difensiva non è convincente. E' ben vero che già nel ricorso introduttivo il aveva chiesto il pagamento Pt_1
delle ulteriori somme “maturate e maturande nella medesima percentuale per l'anno in corso”, ma si tratta di una domanda palesemente inammissibile, poiché non vengono indicati né il petitum, né la causa petendi, non essendo sufficiente affermare che si tratta di somme dovute dalla resistente sulla base del medesimo accordo rimasto inadempiuto, posto che la causa petendi implica la necessità di indicare anche le specifiche spese delle quali viene chiesto il rimborso al fine di verificare la
4 corrispondenza tra le somme pretese e quelle dovute. In particolare, appare del tutto improprio richiamare quell'orientamento giurisprudenziale che ha qualificato come mera emendatio libelli e non come mutamento della domanda originariamente proposta la deduzione da parte dell'attore che il danno originariamente indicato si era incrementato in corso di causa, ferma restando la natura di esso e l'identità del fatto generatore (Cass. civ. Sez. I
15/11/1996, n. 10045), poiché, nella figura del danno “incrementale”, la causa petendi resta immutata mentre nella fattispecie in esame questa resta ignota fino a quando non venga effettuata la specifica indicazione delle spese sostenute. Invero, la domanda di regresso, in base alla disciplina generale prevista dall'art. 1299 c.c., che si ritiene normalmente applicabile sin dalla fondamentale pronuncia n. 4273 del 20.04.1991, anche ai rapporti tra i genitori quali coobbligati solidali nei confronti del figlio per tutto quanto è dovuto a quest'ultimo per il suo mantenimento (ma a conclusioni analoghe si può giungere anche in base alla disciplina in tema di gestione di affari altrui, sovente richiamata in simili fattispecie), presuppone che una parte alleghi di avere integralmente adempiuto l'obbligo di mantenimento del figlio, pure per la quota facente carico all'altro coniuge, sicché
l'avvenuto adempimento dell'obbligo di mantenimento da parte del soggetto richiedente il rimborso entra a far parte della causa petendi e non
è un elemento esterno alla fattispecie. Ciò rende palese che anche la richiesta avanzata dal procuratore del ricorrente di essere autorizzato a depositare la documentazione attestante le spese sostenute non può essere accolta, poiché, quando le allegazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale non consentono di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azionato in giudizio, la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il
5 thema decidendum, attraverso una surrettizia richiesta di ammissione di mezzi di prova volti a surrogare una deficiente allegazione dei fatti.
Nel merito, si deve premettere che le parti hanno raggiunto il 12 aprile 2021 un accordo di divorzio, in forza del quale il rito è stato trasformato da contenzioso in congiunto ed il Tribunale, con la sentenza n.
1065/2021 pubblicata il 26.05.2021, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle condizioni concordate dalle parti. Orbene, tali condizioni prevedevano, con riferimento al mantenimento del figlio maggiorenne che il padre Per_1 [...]
dovesse provvedere interamente alle spese ordinarie e Pt_1
straordinarie relative al figlio, ma che la madre Controparte_1
dovesse contribuire nella misura del 30 % alle “spese universitarie del loro figlio, iscrizione annuale, fitto alloggio, due tratte aeree (andata e ritorno) una volta l'anno in economy class per raggiungere la sede di studio”, con la specificazione che tali spese erano quelle risultanti “dallo schema dei costi universitari previsti ed allegato al presente verbale per farne parte integrale, proveniente da Ts-College Tennis per la Florida National University con sede negli Stati Uniti d'America o di eventuale altra sede universitaria dal costo equipollente”.
Orbene, dal tenore del suddetto accordo emerge chiaramente che la si era obbligata a contribuire al pagamento non di tutte le CP_1
spese correlate agli studi universitari del figlio ed alla sua Per_1
permanenza negli Stati Uniti, ma solo a quelle specifiche indicate nell'accordo e, comunque, entro il limite dei costi preventivati sulla base dello schema allegato al verbale.
Orbene, sulla base di tale “schema”, ciascuna delle tratte aeree
(indicate in numero di quattro anziché, come nell'accordo, in numero di due) avrebbe dovuto avere un costo di € 600,00; invece, le spese per
6 l'iscrizione all'università e per l'alloggio, avrebbero dovuto ammontare complessivamente ad una somma variabile tra € 14.734,00 ed € 16.308,00 per la durata di dodici mesi.
La ha, quindi, documentato di avere versato al CP_1
, pressappoco alla scadenza di ciascuna annualità successiva Pt_1
all'accordo di divorzio (in data 13.04.2022, in data 27.03.2023, in data
19.03.2024 ed in data 06.02.2025) la somma di € 4.892,40, per un importo complessivo di € 19.569,60, corrispondente al 30 % dell'importo massimo dovuto per le spese universitarie in base allo “schema” allegato all'accordo di divorzio, ed ha affermato che le somme da lei versate comprendevano anche quelle dovute per le due tratte aeree, in quanto le spese di alloggio erano state calcolate su dodici mesi mentre la permanenza all'estero del figlio aveva avuto una durata inferiore di circa tre mesi.
Entrambe le parti hanno, quindi, depositato corrispondenza dalla quale emerge che in occasione del primo pagamento annuale vi è stata una interlocuzione tra i rispettivi legali, a seguito della quale le parti sono addivenute alla conclusione che il metodo di calcolo adottato dalla er l'anno accademico 2021 – 2022 era corretto. CP_1
E' evidente, allora, sulla base degli elementi di conoscenza sopra esposti, che la pretesa azionata dal ricorrente nel presente giudizio, volta al pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle a lui corrisposte dalla
è del tutto destituita di fondamento, sia perché non tiene CP_1
conto del limite di spesa che le parti avevano stabilito attraverso il rinvio allo “schema” dei costi allegato all'accordo, sia perché lo stesso Pt_1
ha riconosciuto la correttezza del metodo di calcolo utilizzato dalla n occasione del pagamento della prima annualità e non vi CP_1
sono elementi per ritenere che nelle annualità successive le somme dovute potessero essere diverse e maggiori rispetto a quelle relative al primo anno,
7 già calcolate in base all'importo massimo preventivato. D'altronde, dalle rendicontazioni prodotte dal e poste a base, per sua stessa Pt_1
affermazione, del calcolo delle somme dovute dalla emerge CP_1
agevolmente che i costi sostenuti dal per l'iscrizione Pt_1
all'università del figlio sono notevolmente lievitati nel corso del secondo anno, verosimilmente a causa del fatto che il giovane ha iniziato a frequentare altro istituto universitario con una retta di ben € 13.000,00 per un solo semestre (più del doppio rispetto alle spese indicate nello schema allegato all'accordo di divorzio), mentre è evidente che tali maggiori oneri non possono essere fatti gravare sulla non risultando che CP_1
quest'ultima abbia dato il proprio consenso al cambio di università ed al pagamento delle relative spese di iscrizione. Dalle medesime rendicontazioni risulta, poi, che gran parte delle ulteriori spese consistono in “ricariche” della carta ricaricabile del figlio, ma è evidente che le somme versate su detta carta, pur essendo destinate al soddisfacimento delle esigenze del figlio, non rientrano automaticamente tra quelle rimborsabili pro quota dalla n base all'accordo di divorzio, poiché non CP_1
attengono strettamente alle spese di alloggio del figlio negli Stati Uniti (si fa riferimento anche ad un bonifico residuo per acquisto auto) e, comunque, risultano di importo largamente superiore rispetto a quello previsto nello schema dei costi concordato dalle parti. Infine, va osservato che ove si ritenga, in mancanza di elementi idonei a fornire chiarezza sul punto, che le spese per l'alloggio del figlio negli Stati Uniti siano quelle relative ai bonifici con la causale “spese universitarie”, si deve prendere atto che esse risultano inferiori rispetto a quelle preventivate nello schema allegato all'accordo di divorzio, sicché ciò finisce con il confermare l'affermazione della secondo cui, proprio in ragione del minore importo di CP_1
8 tali spese, i costi relativi alle due tratte aeree dovevano ritenersi inclusi nelle somme forfetariamente calcolate per spese di alloggio.
Alla stregua delle superiori considerazioni, il ricorrente non ha fornito prova adeguata della fondatezza della sua pretesa e la domanda da lui avanzata va, pertanto, integralmente rigettata.
Infine, il , in base al principio della soccombenza, va Pt_1
condannato al pagamento delle spese processuali. Dette spese, tenuto conto della natura e della entità della causa e della relativa semplicità delle questioni trattate, applicati i parametri previsti dal D.M. 147/2022, possono essere liquidate in complessivi € 2.540,00 per compensi, di cui € 460,00 per fase studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria, ed € 851,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato presso la Cancelleria di questo Tribunale il 22.11.2024, da nei confronti di sentiti i Parte_1 Controparte_1
procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigetta le domande avanzate dal ricorrente e condanna Parte_1
al pagamento in favore di delle spese processuali Controparte_1
che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a..
SS lì 30.03.2025
Il Giudice
Dott. Corrado Bonanzinga
9